Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 giugno 2016
Intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo, tra l'altro, alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto il regime di aiuto n. SA.40948, registrato in data 13 febbraio 2015, inerente l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici del Programma «Horizon 2020», ed attuato con decreti del Ministro dello sviluppo economico del 20 giugno 2013 e 4 dicembre 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga altresi' il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;
Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, al paragrafo 1 individua quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1);
Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014;
Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015 e modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015;
Visto, in particolare, l'Asse I - Innovazione, Azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonche' attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca, del sopra richiamato Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una strategia nazionale di specializzazione intelligente, intesa come strategia di innovazione nazionale che individua specifiche aree tematiche prioritarie di intervento che riflettono un elevato potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo, in grado di rispondere alle opportunita' emergenti e ai futuri sviluppi del mercato;
Considerato che la strategia nazionale di specializzazione intelligente rappresenta, in base a quanto previsto dall'Accordo di partenariato per l'Italia, il quadro strategico esclusivo per il disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate nell'ambito dell'obiettivo tematico 1 di cui all'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1301/2013;
Considerato che, ai fini della definizione dei piani attuativi della strategia nazionale di specializzazione intelligente, la strategia stessa prevede, lungo tutto l'arco del periodo di programmazione 2014-2020, l'aggiornamento del processo di scoperta imprenditoriale che ha portato alla individuazione delle aree di specializzazione nazionali e delle traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorita' nazionale;
Ritenuto, nell'ambito degli interventi di cui alla predetta Azione 1.1.3 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, di definire particolari modalita' e procedure, rispondenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle imprese e dei territori interessati, per attuare uno o piu' bandi in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, riguardanti unita' produttive localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna) ai sensi della normativa comunitaria;
Considerato che, nelle more dell'istituzione e dell'avvio delle attivita' dei Gruppi di lavoro tematici previsti dalla governance della strategia nazionale di specializzazione intelligente, gli interventi mirati dal lato dell'offerta, tra cui gli interventi di cui all'azione 1.1.3 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, contribuiscono ad aggiornare il processo di scoperta imprenditoriale, consentendo di giungere a una piu' puntuale definizione delle traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorita' nazionale, sulla base dei contenuti delle proposte progettuali presentate;
Visto, altresi', l'art. 68 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni inerenti al finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e di assistenza rimborsabile, e, in particolare, il paragrafo 1, lettera c), che prevede, laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, che questi ultimi si possano calcolare forfettariamente secondo un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti, applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, e, in particolare, l'art. 29 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, e, in particolare, l'art. 20 che prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'art. 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 per alcuni tipi di operazioni o alcuni progetti facenti parti di operazioni tra le quali quelle sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, e attuate nell'ambito di una delle priorita' di investimento previste dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4, lettera f), del citato regolamento (UE) n. 1301/2013;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: Il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
c) «regioni meno sviluppate»: le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
d) «regioni in transizione»: le Regioni Abruzzo, Molise e Sardegna;
e) «soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli previsti dal decreto ministeriale 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013, e successive modiche e integrazioni;
f) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
g) «regolamento (UE) n. 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
h) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del «regolamento GBER»;
i) «liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attivita' economica inerente all'esercizio delle professioni intellettuali di cui all'art. 2229 del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
l) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
m) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
n) «organismi di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
o) «spin-off»: una societa' di capitali il cui capitale sociale, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, e' detenuto per almeno il 30 per cento da un Organismo di ricerca e che, alla stessa data, non dispone di almeno due bilanci approvati;
p) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati;
q) «progetti Seal of excellence»: i progetti di ricerca e sviluppo presentati nella fase 2 del Programma strumento PMI «Orizzonte 2020», a cui e' stato riconosciuto, nell'ambito dell'iniziativa pilota della Commissione europea «Seal of excellence», un sigillo di eccellenza che attesta la valutazione positiva ottenuta dal progetto, ma che non sono stati finanziati per mancanza di un'adeguata copertura finanziaria.


 
Allegato

(art. 4, comma 1)

ELENCO DELLE TECNOLOGIE
1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
1.1. Tecnologie connesse a una nuova generazione di componenti e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi integrati avanzati e intelligenti).
1.2. Tecnologie connesse all'elaborazione di prossima generazione (sistemi e tecnologie informatiche avanzate).
1.3. Tecnologie connesse con l'internet del futuro relative a infrastrutture, tecnologie e servizi.
1.4. Tecnologie di contenuto e gestione dell'informazione (TIC per i contenuti e la creativita' digitali).
1.5. Interfacce avanzate e robot (robotica e locali intelligenti).
1.6. Tecnologie relative alla microelettronica, alla nanoelettronica e alla fotonica. 2. Nanotecnologie
2.1 Nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima generazione.
2.2 Strumenti e piattaforme scientifici convalidati per la valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali e dei nanosistemi.
2.3 Sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie.
2.4 Sintesi e fabbricazione efficaci dei nanomateriali, dei loro componenti e dei loro sistemi.
2.5 Tecnologie di supporto per lo sviluppo e l'immissione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi (ad esempio: la caratterizzazione e manipolazione della materia su scala nanometrica, la modellizzazione, la progettazione su computer e l'ingegneria avanzata a livello atomico). 3. Materiali avanzati
3.1 Tecnologie connesse ai materiali funzionali, multifunzionali e strutturali (ad esempio: materiali autoriparabili, materiali biocompatibili).
3.2 Sviluppo e trasformazione dei materiali, al fine di favorire un ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a consentire la produzione industriale dei futuri prodotti.
3.3 Tecnologie di gestione dei componenti dei materiali (ad esempio: tecniche e sistemi nuovi e innovativi nel sistema del montaggio, dell'adesione, della separazione, dell'assemblaggio, dell'autoassemblaggio e del disassemblaggio, della decomposizione e dello smantellamento).
3.4 Tecnologie connesse ai materiali per un'industria sostenibile, in grado di facilitare la produzione a basse emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonche' l'intensificazione dei processi, il riciclaggio, il disinquinamento e l'utilizzo dei materiali ad elevato valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione.
3.5 Tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative, in grado di favorire nuove opportunita' commerciali, inclusa la conservazione dei materiali con valore storico o culturale.
3.6 Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo di qualita' (ad esempio: tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione non distruttiva e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni in grado di consentire progressi nella scienza e nell'ingegneria dei materiali).
3.7 Tecnologie connesse all'ottimizzazione dell'impiego di materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei materiali e strategie aziendali innovative. 4. Biotecnologie
4.1 Biotecnologie d'avanguardia (ad esempio: la biologia sintetica, la bioinformatica e la biologia dei sistemi).
4.2 Tecnologie connesse a processi industriali basati sulla biotecnologia (ad esempio: chimica, salute, industria mineraria, energia, pasta e carta, tessile, amido, trasformazione alimentare), anche al fine di individuare, monitorare, prevenire ed eliminare l'inquinamento.
4.3 Tecnologie di piattaforma innovative e competitive (ad esempio: genomica, meta-genomica, proteomica, strumenti molecolari, in grado di rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un'ampia gamma di settori economici). 5. Fabbricazione e trasformazione avanzate
5.1. Tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado di favorire incrementi di produttivita' accompagnati da un minore utilizzo dei materiali e dell'energia, da un minore inquinamento e da una minore produzione di rifiuti.
5.2. Tecnologie per edifici efficienti sul piano energetico, tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior utilizzo di sistemi e materiali efficienti sotto il profilo energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati.
5.3. Tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio in processi industriali a elevata intensita' energetica, in grado di favorire la competitivita', il miglioramento dell'efficienza delle risorse e dell'energia, la riduzione dell'impatto ambientale delle industrie di trasformazione ad elevata intensita' energetica (ad esempio: l'industria chimica, della cellulosa e della carta, del vetro, dei metalli non ferrosi e dell'acciaio). 6. Spazio
6.1. Tecnologie spaziali in grado di favorire la competitivita' europea, la non dipendenza e l'innovazione del settore spaziale e tecnologie connesse all'innovazione di terra con base spaziale, come ad esempio l'utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei dati di navigazione.
6.2. Tecnologie spaziali avanzate e concetti operativi dall'idea alla dimostrazione nello spazio (ad esempio: la navigazione e il telerilevamento, la protezione dei dispositivi spaziali da minacce quali detriti spaziali ed eruzioni solari).
6.3. Tecnologie in grado di favorire l'utilizzo dei dati spaziali, inerenti al trattamento, alla convalida e alla standardizzazione dei dati provenienti dai satelliti. 7. Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorita' «Sfide per la societa'» prevista dal Programma Orizzonte 2020
7.1 Migliorare la salute e il benessere della popolazione.
7.2 Migliorare la sicurezza e la qualita' dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive.
7.3 Realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo.
7.4 Realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati.
7.5 Consentire la transizione verso un'economia verde grazie all'innovazione ecocompatibile.


 
Art. 2
Ambito operativo e risorse disponibili

1. Al fine di sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei territori delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione, il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitivita' delle piccole e medie imprese.
2. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono rese disponibili, a valere sull'Asse I, Azione 1.1.3. del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, le seguenti risorse finanziarie:
a) euro 150.000.000,00 per i progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle Regioni meno sviluppate;
b) euro 30.000.000,00 per i progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle Regioni in transizione.
3. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 2, lettere a) e b), e' riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti, nell'ambito delle medesime regioni, da PMI e da reti di imprese.
4. Per il finanziamento dello strumento di garanzia, istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, sono accantonate risorse finanziarie, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, per un ammontare pari a euro 3.600.000,00 (tremilioniseicentomila) corrispondente al 2 per cento delle risorse di cui al comma 2.


 
Art. 3
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale;
c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) centri di ricerca con personalita' giuridica.
2. Limitatamente ai progetti proposti congiuntamente con uno o piu' soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni anche i seguenti soggetti:
a) organismi di ricerca;
b) liberi professionisti;
c) spin-off.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con uno o piu' soggetti di cui al comma 2, fino a un numero massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono essere redatti nelle forme prescritte dalla legge e devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
c) l'individuazione nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
4. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilita' di almeno un'unita' locale nel territorio delle regioni meno sviluppate o delle regioni in transizione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER;
g) presentare un'adeguata capacita' di rimborsare il finanziamento agevolato di cui all'art. 6 e, quindi, un valore dell'indicatore di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), numero 3), sub i), almeno pari a 0,8;
h) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati nei confronti dei soggetti e per i reati di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
5. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e g).


 
Art. 4
Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie, riconducibili alle aree tematiche individuate dalla strategia nazionale di specializzazione intelligente, riportate in allegato.
2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) fatto salvo quanto previsto dal comma 3, essere realizzati, dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle regioni in transizione;
b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere al soggetto gestore, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi;
e) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili.
3. I progetti presentati in forma congiunta possono essere realizzati, per una quota non superiore al 35 per cento del totale dei costi ammissibili esposti in domanda, in una o piu' unita' locali dei soggetti di cui all'art. 3, ubicate nelle aree del territorio nazionale non comprese in quelle delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione. Tali progetti possono essere ammessi alle agevolazioni solo fino al raggiungimento della soglia prevista dall'art. 70, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e a condizione che la parte del progetto realizzata al di fuori delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione sia strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e presenti effetti indotti sulla diffusione dell'innovazione a vantaggio di tali regioni, con particolare riferimento alla definizione di processi di trasferimento tecnologico e/o di conoscenze o all'introduzione di nuovi processi, prodotti o servizi.
4. Per i progetti di cui al comma 3, nel caso in cui a seguito dello svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui all'art. 8, comma 3, la quota del progetto da realizzare al di fuori delle Regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione risulti superiore al 35 per cento del totale dei costi ammissibili, la parte eccedente, pur essendo parte del progetto da realizzare, non viene considerata agevolabile ai fini del presente decreto.
5. I progetti Seal of excellence sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto solo a condizione che rispettino i requisiti di ammissibilita' previsti dal presente articolo, secondo le modalita' specificate nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 1.


 
Art. 5
Spese e costi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del soggetto gestore;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
2. Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attivita' di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell'ambito delle attivita' di ricerca industriale.
3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.


 
Art. 6
Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto, delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 4 del regolamento GBER, nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili, e nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
a) per i costi e le spese relative alle attivita' di ricerca industriale:
1) 60 per cento per le imprese di piccola dimensione;
2) 50 per cento per le imprese di media dimensione;
3) 40 per cento per le imprese di grande dimensione;
4) 47 per cento per gli organismi di ricerca;
b) per i costi e le spese relative alle attivita' di sviluppo sperimentale:
1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;
2) 25 per cento per le imprese di media dimensione;
3) 15 per cento per le imprese di grande dimensione;
4) 22 per cento per gli organismi di ricerca.
2. Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una e' una PMI e ciascuno dei soggetti proponenti non sostenga da solo piu' del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili, viene riconosciuta a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell'intensita' massima di aiuto stabilita dall'art. 25, paragrafo 6, del regolamento GBER, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 pari a 10 punti percentuali.
3. Nel caso in cui il progetto agevolato sia concluso entro il 31 dicembre 2018 viene riconosciuta, con esclusione degli organismi di ricerca, in aggiunta a quanto previsto ai commi 1 e 2 e nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste dall'art. 25 del regolamento GBER, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa pari a 5 punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all'erogazione del saldo delle agevolazioni, di cui all'art. 10, comma 6, previa verifica del rispetto delle intensita' massime di aiuto.
4. Limitatamente ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, in luogo del finanziamento agevolato e' concesso un contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili complessivi pari al 3 per cento.
5. Il finanziamento agevolato non e' assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra 1 e 8 anni, oltre un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. E' facolta' dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli interessi di preammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime scadenze. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto beneficiario degli importi dovuti sulla contabilita' speciale n. 1726 «Interventi aree depresse».
7. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html
8. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensita' massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma 1, l'importo del contributo diretto alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
9. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.
10. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, sono definite le procedure atte a prevenire il doppio finanziamento delle spese agevolate.


 
Art. 7
Procedura di accesso

1. Il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dal Ministero con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento sono definiti le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di cui all'art. 9, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalita' di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.
2. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, puo' presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione di quanto previsto al comma 3 per gli organismi di ricerca.
3. Gli organismi di ricerca possono partecipare a piu' progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unita' organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unita' organizzative-funzionali dell'organismo di ricerca puo' partecipare ad un solo progetto.
4. La domanda di agevolazioni deve essere corredata della documentazione indicata nel provvedimento di cui al comma 1, tra cui, in particolare, quella concernente:
a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente;
b) il piano di sviluppo del progetto;
c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da piu' soggetti.
5. La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 4 devono essere presentate secondo gli schemi resi disponibili con il provvedimento di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.


 
Art. 8
Istruttoria delle domande di agevolazioni
e concessione delle agevolazioni

1. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di accesso, fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'art. 2, comma 3, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun progetto in relazione alla solidita' economico-finanziaria di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), numero 3. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, sono definite le modalita' di calcolo del punteggio complessivo nel caso di progetti presentati in forma congiunta con i soggetti di cui all'art. 3, comma 2. In caso di parita' di punteggio tra piu' progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. A conclusione delle attivita' istruttorie di cui al comma 3, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dai soggetti proponenti, la graduatoria stessa, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalle predette attivita' istruttorie.
3. Il soggetto gestore provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:
a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilita' del soggetto proponente;
b) la coerenza della proposta con le finalita' dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;
c) la fattibilita' tecnica, la sostenibilita' economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' dello stesso, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 3, 4 e 5. Per i progetti di cui all'art. 4, comma 3, deve, inoltre, essere valutata la presenza dei requisiti ivi indicati;
d) le caratteristiche del soggetto proponente, la qualita' della proposta progettuale e l'impatto del progetto sulla base dei criteri indicati all'art. 9, comma 1, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilita' fissate nel medesimo provvedimento. Il superamento delle soglie di ammissibilita' costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, essendo l'esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva dell'intero progetto;
e) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonche' le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6;
f) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie.
4. Qualora, a seguito dello svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 3, il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse scendere al di sotto della soglia minima di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile.
5. A conclusione delle attivita' istruttorie, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto gestore invia le risultanze istruttorie al Ministero, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilita' del progetto.
6. Il Ministero, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, in caso di esito positivo dell'attivita' istruttoria, provvede a trasmettere le risultanze istruttorie al soggetto proponente invitando lo stesso a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione di cui al comma 7, qualora non gia' prodotta in precedenza. I soggetti che hanno presentato domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni. La predetta documentazione deve pervenire al soggetto gestore e, in copia, al Ministero, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, e costituisce condizione per l'adozione del decreto di concessione di cui al comma 7. Nel caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria, il Ministero provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6, il Ministero procede all'adozione del decreto di concessione, contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del progetto, le modalita' di restituzione del finanziamento agevolato, nonche' le condizioni di revoca.


 
Art. 9
Criteri di valutazione

1. Nell'ambito delle attivita' istruttorie di cui all'art. 8, comma 3, lettera d), le domande di agevolazioni sono valutate tramite l'attribuzione di punteggi e, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, sulla base dei seguenti criteri:
a) caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) capacita' tecnico-organizzativa: capacita' di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;
2) qualita' delle collaborazioni: con particolare riferimento agli organismi di ricerca coinvolti, sia in qualita' di proponenti che in qualita' di consulenti;
3) solidita' economico-finanziaria, valutata sulla base dei seguenti indicatori:
i. capacita' di rimborsare il finanziamento agevolato, da determinare sulla base del seguente rapporto: Cflow/(Fa / N), dove: «Cflow» indica il valore medio degli ultimi due bilanci della somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell'esercizio incrementato degli oneri straordinari ed al netto dei proventi straordinari) e degli ammortamenti; «Fa»: indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 6; «N»: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni;
ii. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;
iii. indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;
iv. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
v. incidenza gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato;
b) qualita' della proposta progettuale. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) fattibilita' tecnica: da valutare con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruita' e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista;
2) rilevanza dei risultati attesi: da valutare rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale;
3) grado di innovazione: tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a secondo che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;
c) impatto del progetto. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) interesse industriale: da valutare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi;
2) potenzialita' di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacita' di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori.
2. Le modalita' di determinazione dei punteggi, i valori massimi e le soglie minime relativi ai criteri e agli elementi di cui al comma 1 sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1.
3. Per i soggetti co-proponenti di cui all'art. 3, comma 2, in considerazione delle specificita' connesse alla loro natura giuridica, la valutazione relativa alle caratteristiche del soggetto proponente di cui al comma 1, lettera a), viene effettuata limitatamente alla capacita' tecnico-organizzativa di cui al numero 1). Per gli spin-off, gli organismi di ricerca ed i soci diversi dalle persone fisiche sottoscrivono, insieme allo spin-off medesimo, la domanda di agevolazioni, il decreto di concessione e tutti gli atti conseguenti previsti dal presente decreto e dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, a titolo di piena condivisione tecnica, economica e finanziaria del progetto proposto e di assunzione, in solido con lo spin-off, delle responsabilita', degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla eventuale concessione delle agevolazioni, in proporzione alla quota di partecipazione nello spin-off stesso.
4. Per i progetti Seal of excellence, acquisite le risultanze della valutazione tecnica effettuata sul programma Orizzonte 2020, la valutazione di cui al comma 1 viene effettuata esclusivamente in relazione alla solidita' economico-finanziaria del soggetto proponente di cui alla lettera a), numero 3).


 
Art. 10
Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non piu' di 5 soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.
2. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attivita'. La prima erogazione puo' riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente ad eccezione delle categorie di spesa per le quali sono applicate le opzioni di costo semplificate ai sensi degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013, come individuate dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.
3. Il finanziamento agevolato puo' essere erogato anche a titolo di anticipazione in un'unica soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta nella misura e secondo le modalita' di versamento definite con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1.
4. Per il contributo diretto alla spesa, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non puo' superare il 90 per cento dello stesso contributo concesso, al netto dell'eventuale maggiorazione di cui all'art. 6, comma 3. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 12.
5. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti.
6. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che e' disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui al comma 10 e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di concessione definitivo di cui all'art. 12, comma 1.
7. Il Ministero trasferisce periodicamente al soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.
8. Gli schemi per le richieste di erogazione nonche' i criteri e le modalita' per la rendicontazione dei costi ammissibili sono resi disponibili con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1.
9. Entro sessanta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il soggetto gestore provvede a:
a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attivita';
b) verificare la pertinenza, la congruita' e l'ammissibilita' delle spese e dei costi rendicontati;
c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1;
d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 6, comma 10;
e) verificare l'avanzamento del progetto sulla base del rapporto tecnico presentato dal soggetto beneficiario;
f) verificare la regolarita' contributiva del soggetto beneficiario;
g) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
h) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
i) calcolare le agevolazioni spettanti;
l) effettuare, con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco secondo quanto previsto al comma 10;
m) erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo.
10. Il soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruita' dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto gestore trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.
11. Il soggetto gestore, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica viene effettuata a meta' del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c), ed e' indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati dal soggetto gestore, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita' previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo il soggetto gestore propone al Ministero la revoca delle agevolazioni.


 
Art. 11
Variazioni

1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione.
2. Relativamente alle variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attivita', ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo, il soggetto gestore procede, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, alle opportune verifiche e valutazioni, nonche' alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso.
3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero, il soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.
4. Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo.


 
Art. 12
Accertamenti sulla realizzazione dei progetti,
controlli e ispezioni

1. Il Ministero, ai fini dell'adozione del decreto di concessione definitivo delle agevolazioni e dell'erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008. Gli oneri delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR.
2. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare, anche per il tramite del soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attivita' di controllo da parte del Ministero e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il Ministero puo' stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al soggetto beneficiario. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.


 
Art. 13
Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal soggetto gestore, in caso di:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo;
c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 4, comma 2, lettera c);
f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione;
g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera d), per la realizzazione del progetto;
h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
l) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.
2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), la revoca delle agevolazioni e' totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni e' parziale; in tali casi e' riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attivita' effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.
4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.
5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, e' presentata al Ministero e comunicata al soggetto gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.


 
Art. 14
Monitoraggio, valutazione e pubblicita'

1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dell'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. I contenuti, le modalita' e i termini di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 1.
3. Il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, determina gli indicatori e i valori-obiettivo previsti dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, nonche' le informazioni che il soggetto beneficiario deve fornire in merito agli stessi.
4. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le corrispondenti intensita' di aiuto.
5. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore e dal Ministero;
b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;
c) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita' dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014 - 2020 FESR, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero.


 
Art. 15
Ulteriori obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse del
Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014 -
2000 FESR

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenuti al rispetto delle direttive operative stabilite per i soggetti beneficiari degli interventi del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR con uno specifico provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 2016

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1928


 
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