Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 22 giugno 2016
Attribuzione, in via sperimentale, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri dei procedimenti amministrativi connessi al riconoscimento della dipendenza di infermita' o lesioni da causa di servizio.

Art. 1

Competenze del Comandante generale
dell'Arma dei Carabinieri

1. Al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, a titolo sperimentale e per due anni, e' attribuita la competenza in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermita' o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo, relativi a tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri.
2. Al termine dei citati due anni di sperimentazione decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non diversamente disposto dal Ministro della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri esercita, in via definitiva, la competenza attribuitagli dal comma 1.


 
Art. 2

Modifiche consequenziali

1. Al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 citato in premessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate, in via sperimentale, le seguenti modificazioni:
a) all'art. 27, comma 1, lettera b):
1) al n. 1) - 5ª Divisione, dopo le parole «riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, concessione e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo per ufficiali» sono inserite le seguenti: «con esclusione di quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri»;
2) al n. 2) - 6ª Divisione, le parole «e per i marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;
3) al n. 3) - 7ª Divisione, le parole «e per i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse.
2. Le conseguenti variazioni di bilancio, sono disposte con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 209.
3. Al termine dei due anni di sperimentazione decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non diversamente disposto dal Ministro della difesa, le modifiche di cui al comma 1, devono intendersi definitive.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 22 giugno 2016

Il Ministro: Pinotti

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2016 Difesa, foglio n. 1332


 
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