Gazzetta n. 155 del 5 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 giugno 2016, n. 120
Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita' di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, come modificata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, lettere a), b), c) e h);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)», adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante «Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari» e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76 «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita' di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222»;
Acquisiti il parere n. 10 del 9 settembre 2015 approvato dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), espresso nell'adunanza del 30 settembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;
Considerata la necessita' di definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;
Ritenuto altresi' di definire i criteri e le modalita' mediante le quali e' accertata la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 4687 del 28 aprile 2016;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per ANVUR: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale;
d) per direttore generale: il direttore generale del Ministero competente ad adottare i decreti relativi alle procedure per l'abilitazione;
e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;
f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;
g) per abilitazione: l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della Legge;
h) per bando candidati: il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento;
i) per bando commissari: il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento;
l) per Commissione: la Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge;
m) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), della Legge, determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;
n) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge;
o) per settori bibliometrici: i settori concorsuali di cui all'allegato C, comma 1;
p) per settori non bibliometrici: i settori concorsuali di cui all'allegato D, comma 1;
q) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;
r) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;
s) per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali e' resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;
t) per «valore-soglia»: il valore di riferimento dell'indicatore, raggiunto il quale, e' verificato un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l'indicatore medesimo;
u) per indice h di Hirsch: l'indicatore, definito da Jorge E. Hirsch (Universita' della California, San Diego - USA), secondo il quale uno studioso ha un indice h, se h delle sue pubblicazioni hanno almeno h citazioni ciascuna, e le altre pubblicazioni dello stesso studioso hanno non piu' di h citazioni ciascuna;
v) per ORCID (Open Research and Contributor ID): il codice alfanumerico per l'identificazione univoca degli autori di pubblicazioni scientifiche rilasciato da ORCID in qualita' di organizzazione internazionale, interdisciplinare, aperta, non a scopo di lucro;
z) per Scopus: la banca dati citazionale gestita da Elsevier e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;
aa) per Web of Science: la banca dati citazionale «Core collection» gestita da Thomson Reuters e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;
bb) per ISSN (l'International Standard Serial Number): il codice unificato internazionale per l'identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall'UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;
cc) per ISBN (l'International Standard Book Number): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall'edizione, assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108: 2005, adottata in Italia dall'UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108;
dd) per ISMN (l'International Standard Music Number): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi edizione musicale scritta (a stampa o digitale), assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISMN, secondo le disposizioni contenute nello standard ISO 10957 del 1993, che fornisce le regole di base del sistema ISMN;
ee) per codici identificativi degli autori e delle pubblicazioni scientifiche: i codici di cui alle lettere v), z), aa), bb), cc) e dd).


NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 maggio 1989, n. 108, S.O.
- La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 novembre 2005, n. 258.
- Si riporta l'art. 16, comma 3, lettere a), b), c) e
h) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, recante norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario, come modificata dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
«Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale). - (Omissis).
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il
CUN e l'ANVUR;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale
dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di
cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli
stessi con la medesima procedura adottata per la loro
definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo
biennio;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera
f) all'interno di liste, una per ciascun settore
concorsuale e contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato
domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
concernente la propria attivita' scientifica complessiva,
con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in possesso di
un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente
con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del
presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
(Omissis).».
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai
sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O.
Si riportano gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.
95 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per
l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma
dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2016, n. 130:
«Art. 4 (Criteri di valutazione). - 1.Il Ministro, con
proprio decreto, in attuazione dell'art. 16, comma 3,
lettere a), b) e c), della legge, sentiti il CUN e l'ANVUR,
definisce:
a) i criteri, parametri e indicatori di attivita'
scientifica differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, tenendo presente la specificita' dei settori
concorsuali, ai fini della valutazione dei candidati;
b) il numero massimo di pubblicazioni, che non puo'
essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area
disciplinare, che ciascun candidato puo' presentare ai fini
della valutazione nella procedura di abilitazione;
c) le modalita' di scelta dei criteri, dei parametri
e dei relativi indicatori, nonche' la loro rilevanza ai
fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte
della commissione;
d) le modalita' di accertamento della coerenza dei
criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli
aspiranti commissari con quelli richiesti per la
valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima
fascia dei professori universitari.
2. Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti,
sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i
valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti
per conseguire l'abilitazione.
3. Decorso il primo biennio e successivamente ogni
cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e
congruita' dei criteri, dei parametri, degli indicatori e
dei valori-soglia di cui ai commi 1 e 2. La revisione o
l'adeguamento degli stessi e' disposta con la medesima
procedura adottata per la loro definizione.»
«Art. 6 (Commissione nazionale per l'abilitazione alle
funzioni di professore universitario di prima e di seconda
fascia). - (Omissis).
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri,
parametri e indicatori di qualificazione scientifica
coerenti e piu' selettivi di quelli previsti, ai sensi del
decreto di cui all'art. 4, comma 1, per i candidati
all'abilitazione scientifica alla prima fascia.
5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti
commissari e' effettuata dall'ANVUR per ciascun settore
concorsuale nell'ambito delle competenze di cui aldecreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e
nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Il Ministero rende pubblico per via telematica il
curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
(Omissis).».
Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76
(Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione
dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione
scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla
seconda fascia dei professori universitari, nonche' le
modalita' di accertamento della qualificazione dei
Commissari, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere a), b)
e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli
4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2012, n. 134.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10,
S.O.:
«Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale). - 1. E' istituita l'abilitazione scientifica
nazionale, di seguito denominata «abilitazione».
L'abilitazione ha durata di sei anni e richiede requisiti
distinti per le funzioni di professore di prima e di
seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per
l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei
professori.».
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, e 6, commi 1,
4 e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2016, n. 95:
«Art. 3 (Federazione e fusione di atenei e
razionalizzazione dell'offerta formativa). - 1. Al fine di
migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia
dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale, di
razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e
di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle
risorse, nell'ambito dei principi ispiratori della presente
riforma di cui all'art. 1, due o piu' universita' possono
federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di
attivita' o strutture, ovvero fondersi.».
«Art. 6 (Commissione nazionale per l'abilitazione alle
funzioni di professore universitario di prima e di seconda
fascia). - 1. Per l'espletamento delle procedure di cui
all'art. 3, comma 1, con decreto adottato dal competente
direttore generale del Ministero pubblicato sul sito del
Ministero, e' avviato il procedimento preordinato alla
formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilita'
di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale, con
mandato biennale, per ciascun settore concorsuale, composta
da cinque membri. Nel terzo semestre di durata della
commissione in carica, e' avviato, con la medesima
modalita' di cui al periodo precedente, il procedimento per
la formazione della nuova commissione di durata biennale.
2. I componenti delle commissioni sono individuati
mediante sorteggio all'interno di una lista composta per
ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori
ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno
presentato domanda per esservi inclusi. Ai membri delle
commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed
indennita'.
3. Gli aspiranti commissari, secondo i termini e le
modalita' individuate dal decreto di cui al comma 1,
presentano la domanda al Ministero esclusivamente tramite
procedura telematica, validata ai sensi dell'art. 3, comma
5, attestando il possesso della positiva valutazione di cui
all'art. 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum
e la documentazione concernente la complessiva attivita'
scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo
quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista
i professori ordinari in servizio nelle universita'
italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri,
parametri e indicatori di qualificazione scientifica
coerenti e piu' selettivi di quelli previsti, ai sensi del
decreto di cui all'art. 4, comma 1, per i candidati
all'abilitazione scientifica alla prima fascia.
5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti
commissari e' effettuata dall'ANVUR per ciascun settore
concorsuale nell'ambito delle competenze di cui aldecreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e
nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Il Ministero rende pubblico per via telematica il
curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, lettere a),
b), c), f) ed h), della citata legge 30 dicembre 2010, n.
240:
«Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale). - (Omissis).
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il
CUN e l'ANVUR;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale
dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di
cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli
stessi con la medesima procedura adottata per la loro
definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo
biennio;
(Omissis).
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli
atenei, di un'unica commissione nazionale di durata
biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di
professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio
di cinque commissari all'interno di una lista di professori
ordinari costituita ai sensi della lettera h). La
partecipazione alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti ed indennita'. Nel rispetto della
rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta
salva la durata biennale della commissione, il regolamento
di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale
sostituzione dei membri della commissione;
(Omissis).
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera
f) all'interno di liste, una per ciascun settore
concorsuale e contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato
domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
concernente la propria attivita' scientifica complessiva,
con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in possesso di
un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente
con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del
presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
(Omissis).
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a)
della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio
universitario nazionale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 26 gennaio 2006, n. 21:
«Art. 1 (Composizione). - 1. Il Consiglio universitario
nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza del
sistema universitario ed e' composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza
di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in
numero non superiore a quattordici, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un
professore associato e un ricercatore;
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della citata
legge 30 dicembre 2010, n. 240:
«Art. 15 (Settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari). - 1. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Ministro,
con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il
Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo
criteri di affinita', i settori concorsuali in relazione ai
quali si svolgono le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione di cui all'art. 16. I settori concorsuali
sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun
settore concorsuale puo' essere articolato in settori
scientifico-disciplinari, che sono utilizzati
esclusivamente per quanto previsto agliarticoli
16,18,22,23e24della presente legge, nonche' per la
definizione degli ordinamenti didattici di cui all'art. 17,
commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95:
«Art. 4 (Criteri di valutazione). - 1. Il Ministro, con
proprio decreto, in attuazione dell'art. 16, comma 3,
lettere a), b) e c), della legge, sentiti il CUN e l'ANVUR,
definisce:
a) i criteri, parametri e indicatori di attivita'
scientifica differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, tenendo presente la specificita' dei settori
concorsuali, ai fini della valutazione dei candidati;
b) il numero massimo di pubblicazioni, che non puo'
essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area
disciplinare, che ciascun candidato puo' presentare ai fini
della valutazione nella procedura di abilitazione;
c) le modalita' di scelta dei criteri, dei parametri
e dei relativi indicatori, nonche' la loro rilevanza ai
fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte
della commissione;
d) le modalita' di accertamento della coerenza dei
criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli
aspiranti commissari con quelli richiesti per la
valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima
fascia dei professori universitari.
2. Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti,
sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i
valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti
per conseguire l'abilitazione.
3. Decorso il primo biennio e successivamente ogni
cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e
congruita' dei criteri, dei parametri, degli indicatori e
dei valori-soglia di cui ai commi 1 e 2. La revisione o
l'adeguamento degli stessi e' disposta con la medesima
procedura adottata per la loro definizione.».
Per i riferimenti all'art. 16 della citata legge n. 240
del 2010, si veda nelle note all' art. 1.

 
Allegato A

Elenco dei titoli

1. Impatto della produzione scientifica, valutata:
per i candidati nei settori bibliometrici secondo quanto indicato nell'Allegato C;
per i candidati nei settori non bibliometrici secondo quanto indicato nell'Allegato D;
per i commissari secondo quanto indicato nell'Allegato E;
2. organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
3. direzione o partecipazione alle attivita' di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale;
4. responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
5. responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
6. direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
7. partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
8. formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
9. conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attivita' scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
10. risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
11. specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione.


 
Allegato B
Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal
candidato ai fini della valutazione nella procedura per il
conseguimento dell'abilitazione scientifica per la prima e per la
seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell'articolo
7, e definizione per la loro valutazione


===================================================================
|  Area | I Fascia | II Fascia |
+=====================================+=============+=============+
|1. Scienze matematiche ed | | |
|informatiche | 15 | 12 |
+-------------------------------------+-------------+-------------+
|2. Scienze fisiche | 16 | 12 |
+-------------------------------------+-------------+-------------+
|3. Scienze chimiche | 16 | 12 |
+-------------------------------------+-------------+-------------+
|4. Scienze della Terra | 16 | 12 |
+-------------------------------------+-------------+-------------+
|5. Scienze biologiche | 16  | 12 |
+-------------------------------------+-------------+-------------+
|6. Scienze mediche | 16 | 12 |
+-------------------------------------+-------------+-------------+
|7. Scienze agrarie e veterinarie | 16 | 12 |
+-------------------------------------+-------------+-------------+
|8. Ingegneria civile e architettura | 15 | 10 |
+-------------------------------------+-------------+-------------+
|9. Ingegneria industriale e | | |
|dell'informazione | 16 | 12 |
+-------------------------------------+-------------+-------------+
|10. Scienze dell'antichita', | | |
|filologiche, letterarie e | | |
|storico-artistiche | 15 | 10 |
+-------------------------------------+-------------+-------------+
|11. Scienze storiche, filosofiche, | | |
|pedagogiche e psicologiche | 15 | 10 |
+-------------------------------------+-------------+-------------+
|12. Scienze giuridiche | 15 | 10 |
+-------------------------------------+-------------+-------------+
|13. Scienze economiche e statistiche | 15 | 10 |
+-------------------------------------+-------------+-------------+
|14. Scienze politiche e sociali | 15 |  10 |
+-------------------------------------+-------------+-------------+

Si intende per pubblicazione di qualita' elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita' e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e' presumibile che consegua un impatto significativo nella comunita' scientifica di riferimento a livello anche internazionale.


 
Allegato C
Impatto della produzione scientifica pubblicata - Indicatori
bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano
1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori bibliometrici sono i seguenti:
a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1-9, ad eccezione dei settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
b) i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia.
2. Gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:
a) il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science», rispettivamente nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti;
b) il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science», rispettivamente nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti;
c) l'indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti.
3. Le modalita' di utilizzo degli indicatori di cui al comma 2 sono le seguenti:
a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e' definito un «valore-soglia» distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; ove necessario e in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale «valore-soglia» puo' essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;
b) ottengono una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui parametri sono almeno pari al «valore-soglia» in almeno due degli indicatori di cui al comma 2, lettere a), b) e c);
c) al fine di cui alla lettera b) gli indicatori sono calcolati all'ultima data utile per la presentazione delle domande e riferiti esclusivamente a quanto riportato nelle stesse nel rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 3, utilizzando entrambe le banche-dati di cui al comma 2 e considerando, per ogni prodotto scientifico, il valore piu' favorevole al candidato.


 
Allegato D
Impatto della produzione scientifica pubblicata - Indicatori di
attivita' scientifica non bibliometrici e settori concorsuali cui
si applicano
1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori di attivita' scientifica non bibliometrici sono i seguenti:
a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 10-14 con l'eccezione di tutti i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia;
b) i settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale.
2. Gli indicatori di attivita' scientifica non bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:
a) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti;
b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti;
c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o piu' autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti.
3. Le modalita' di utilizzo degli indicatori di cui al comma 2 sono le seguenti:
a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), ai sensi dell'articolo 9, comma 4, e' definito un «valore-soglia» distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; ove necessario e in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale «valore-soglia» puo' essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;
b) ottengono una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui parametri sono almeno pari al «valore-soglia» in almeno due degli indicatori di cui al comma 2, lettere a), b) e c);
c) al fine del calcolo di cui alla lettera b) gli indicatori sono calcolati all'ultima data utile per la presentazione delle domande e riferiti esclusivamente a quanto riportato nelle stesse nel rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 5.
4. Per ciascun settore concorsuale di cui al comma 1, l'ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:
a) l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di ISSN;
b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite «di classe A», ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunita' degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali;
5. Ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell'ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l'ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:
a) qualita' dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualita' della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;
b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato.


 
Allegato E
Impatto della produzione scientifica pubblicata - Indicatori per la
valutazione degli aspiranti commissari
1. Nei settori concorsuali bibliometrici, gli indicatori di attivita' scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti:
a) il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science», nei dieci anni precedenti;
b) il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» nei quindici anni precedenti;
c) l'indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate nelle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate nei quindici anni precedenti.
2. Nei settori concorsuali non bibliometrici, gli indicatori di attivita' scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti:
a) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati nei dieci anni precedenti;
b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati nei quindici anni precedenti;
c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o piu' autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei quindici anni precedenti.
3. Le modalita' di utilizzo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono le seguenti:
a) ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e' definito un «valore-soglia» piu' selettivo rispetto a quello degli allegati C e D per i candidati alla prima fascia, distintamente per ogni settore concorsuale; ove necessario e in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale «valore-soglia» puo' essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;
b) ottengono una valutazione positiva gli aspiranti commissari i cui parametri sono almeno pari:
per i settori bibliometrici, al «valore-soglia» di almeno due degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
per i settori non bibliometrici, al «valore-soglia» di almeno due degli indicatori di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
c) al fine di cui alla lettera b) gli indicatori sono calcolati alla data di scadenza per la presentazione della domanda e riferiti esclusivamente a quanto riportato nelle stesse nel rispetto della previsione di cui all'articolo 8, comma 4; per i settori bibliometrici sono utilizzate entrambe le banche-dati di cui al comma 1, considerando per ogni prodotto scientifico il valore piu' favorevole al candidato.


 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c), della legge e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del Regolamento:
a) i criteri, i parametri e gli indicatori di attivita' scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento, utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all'abilitazione;
b) il numero massimo di pubblicazioni, che non puo' essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato puo' presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;
c) le modalita' di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonche' la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della Commissione;
d) le modalita' di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.


 
Art. 3

Valutazione della qualificazione scientifica
per l'abilitazione alle funzioni di professore
di prima e di seconda fascia

1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunita' scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli e' volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturita' scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualita' e originalita', tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturita' scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualita' e originalita' dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.


 
Art. 4

Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche

1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita' della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalita', del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita' del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche' la continuita' della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.


 
Art. 5

Criteri e parametri per la valutazione dei titoli

1. Nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione:
a) accerta l'impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell'allegato A;
b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificita' del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Allo scopo di garantire l'oggettivita', la trasparenza e l'omogeneita' delle procedure e dei metodi di valutazione, la delibera ha validita' per l'intera durata dei lavori della Commissione, anche nel caso in cui uno o piu' commissari siano sostituiti. Tale delibera puo' essere rivista esclusivamente nel caso in cui la Commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazioni dei candidati.
3. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, la Commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica di cui al numero 1 dell'allegato A:
a) gli indicatori specificati nell'allegato C, distintamente per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali bibliometrici;
b) gli indicatori specificati nell'allegato D, distintamente per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali non bibliometrici.
4. I valori dei parametri attribuiti a ciascun candidato sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi degli autori e delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda del candidato secondo il modello di domanda allegato al bando candidati. Non sono prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti.


 
Art. 6

Conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale

1. La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita' «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B.


 
Art. 7

Pubblicazioni presentate dai candidati

1. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare e' stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato B.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto dal presente decreto, secondo quanto previsto dalla Legge.


 
Art. 8

Accertamento della qualificazione
degli aspiranti commissari

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera h), secondo periodo, della Legge e dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all'interno della quale sono sorteggiati i componenti della Commissione, soltanto coloro i quali:
a) appartengono al ruolo di professore ordinario;
b) hanno conseguito la positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Regolamento;
c) sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento attestata dal raggiungimento dei «valori-soglia» degli indicatori secondo quanto previsto all'allegato E per il settore concorsuale di appartenenza. Se l'aspirante commissario appartiene a un settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello stesso e' valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza;
d) hanno reso pubblico il proprio curriculum, redatto secondo lo schema indicato nel bando commissari, sul sito del Ministero, e corredato dalla documentazione ivi specificata.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il direttore generale:
a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;
b) accerta che sia stato reso pubblico per via telematica il curriculum, redatto ai sensi di quanto previsto nel bando commissari;
c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la positiva valutazione da parte dell'Ateneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dal dall'articolo 9, comma 2, del Regolamento;
d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e la trasmette all'ANVUR.
3. Entro quaranta giorni dalla ricezione della lista, l'ANVUR accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c).
4. I valori degli indicatori attribuiti a ciascun aspirante commissario sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda, secondo il modello allegato al bando commissari. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti.
5. Se l'ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c), ne informa per iscritto il direttore generale, il quale comunica per via telematica all'interessato entro dieci giorni l'esclusione dalle liste per il sorteggio.
6. Entro quindici giorni dal completamento degli accertamenti, il direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi.


Note all'art. 8:
- Per i riferimenti all'art. 16 della citata legge n.
240 del 2010, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 7, della
citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:
«Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo). - (Omissis).
7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica
dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di
servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori
sono definite con regolamento di ateneo, che prevede
altresi' la differenziazione dei compiti didattici in
relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
tipologia di insegnamento, nonche' in relazione
all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la
competenza esclusiva delle universita' a valutare
positivamente o negativamente le attivita' dei singoli
docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
del comma 8.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.
95:
«Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali). -
(Omissis).
2. Il possesso del requisito della positiva valutazione
di cui all'art. 6, comma 7, della legge ai fini della
candidatura a componente delle commissioni non e' richiesto
per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del presente regolamento.
(Omissis).».

 
Art. 9

Revisione dei criteri e parametri

1. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni, il Ministro procede alla verifica dell'adeguatezza e congruita' dei criteri, dei parametri e degli indicatori secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento, nonche' del numero massimo delle pubblicazioni di cui all'articolo 7, del presente decreto e dei relativi allegati, anche tenendo conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge e dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nonche' delle migliori prassi diffuse a livello internazionale, e dispone l'eventuale revisione dei criteri, dei parametri e degli indicatori con proprio decreto.


Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, della
citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:
«Art. 5 (Delega in materia di interventi per la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario). -
(Omissis).
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio
direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al
10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su:
la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio
a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di
ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno
trascorso l'intero percorso di dottorato e di
post-dottorato, o, nel caso delle facolta' di medicina e
chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima
universita'; la percentuale dei professori reclutati da
altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori
in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1,
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
maggio 2012, n. 102:
«Art. 9 (Valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei). - 1. Le politiche di reclutamento del
personale sono valutate in relazione a:
a) la produzione scientifica dei professori e dei
ricercatori elaborata in data successiva alla presa di
servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio a diverso
ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificita'
delle rispettive aree disciplinari;
b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato
in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di
dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline
di area medica, di scuola di specializzazione, nella
universita' in cui sono stati reclutati come ricercatori;
c) la percentuale dei professori reclutati da altri
atenei;
d) la percentuale dei professori e ricercatori in
servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di
progetti di ricerca, comunitari e internazionali;
e) il grado di internazionalizzazione del corpo
docente, valutato in termini di numerosita' di docenti
provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualita'
di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione
europea;
f) la struttura e i rapporti dell'organico del
personale docente e ricercatore, dirigente e
tecnico-amministrativo anche tenuto conto degli indirizzi
di cui all'art. 4.
2. Il periodo di riferimento della valutazione, la
ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per
l'attuazione del comma 1 sono stabiliti dall'ANVUR entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.».

 
Art. 10

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'ANVUR svolge le attivita' previste dal presente regolamento nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli allegati A, B, C, D ed E costituiscono parte integrante del presente regolamento.
4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento sono stabiliti, sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E.
5. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 giugno 2016

Il Ministro: Giannini Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, reg. n. 2781


Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, si veda nelle note alle
premesse.

 
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