Gazzetta n. 149 del 28 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 maggio 2016
Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2015/2016.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»;
Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Considerato che, in virtu' del medesimo art. 35, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 giugno 2014 n. 105, recante «Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute del 4 febbraio 2015, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 giugno 2015, n. 126, S.O., concernente il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
Visto l'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 7 maggio 2015, concernente la determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 (rep. Atti n. 87/CSR);
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 settembre 2015, n. 227, concernente la determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 2014/2017 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2014/2015;
Visto l'art. 1 del citato decreto 20 maggio 2015 che, per quanto riguarda l'anno accademico 2015/2016, determina in 7.909 unita' il fabbisogno di medici specialisti, da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia, cosi come indicato nella Tabella 2, parte integrante del decreto medesimo;
Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica e' di € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di € 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso;
Vista la nota prot. 7480 del 29 gennaio 2016, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che le risorse finanziare dirette alla copertura dell'anno accademico 2015/2016 sono pari a € 694.101.876,00 di cui € 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge n. 188 del 2001; € 89.088.815,00 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990; € 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006); € 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilita' per il 2014); € 25.000.000,00 stanziati ai sensi della legge n. 171 del 2015 (legge di assestamento - anno finanziario 2015); € 57.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilita' per il 2016);
Vista la nota prot. 9060 del 7 aprile 2016, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, preso atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota prot. 7480 del 29 gennaio 2016, per un importo complessivo pari ad euro 694.101.876,00, ha comunicato che dal predetto importo devono essere decurtate la somma necessaria a coprire i costi correlati ai contratti statali delle coorti di specializzandi degli anni accademici precedenti, quantificabile ad oggi, in via prudenziale, in € 527.162.000,00, nonche' la somma necessaria a garantire la copertura di eventuali sospensioni che dovessero riguardare le precedenti coorti di specializzandi ancora in corso, stimata, in via prudenziale, in € 12.000.000,00, e che pertanto a legislazione vigente rimane disponibile, al netto delle predette necessarie decurtazioni, un importo pari ad € 154.939.876, che potrebbe essere interamente utilizzato per la copertura dei costi correlati all'attivazione per l' anno accademico 2015-2016 di 6.000 contratti;
Considerato che nella succitata nota prot. 9060 del 7 aprile 2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha, altresi', comunicato che al predetto importo di € 154.939.876,00 vanno aggiunte le risorse immediatamente rinvenienti dall' anno accademico 2014-2015 conseguenti alla mancata assegnazione in tale anno accademico di 133 contratti statali e che pertanto per il prossimo anno accademico 2015-2016 potranno essere attivati con risorse statali complessivamente n. 6.133 nuovi contratti di formazione medica specialistica;
Vista la nota prot. 36214 del 19 aprile 2016, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nel prendere atto degli elementi informativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con la citata nota del 7 aprile 2016 e tenuto conto del livello del finanziamento disponibile per l' anno accademico 2015/2016 stabilito dalla legislazione vigente, gia' comunicato dallo stesso Dicastero con la sopra citata nota prot. 7480 del 29 gennaio 2016, ha espresso il proprio nulla osta all'attivazione di 6.133 nuovi contratti di formazione medica specialistica per l'anno accademico 2015/2016;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi del decreto 20 maggio 2015, di cui in premessa, per l'anno accademico 2015/2016, il fabbisogno dei medici specialisti da formare e' pari ad 7.909 unita', secondo la ripartizione di cui alla Tabella 1, parte integrante del presente decreto.


 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

1. Per l'anno accademico 2015/2016, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato e' fissato in 6.133 unita' per il primo anno di corso, ed e' determinato per ciascuna specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 2, parte integrante del presente decreto.
2. Nel riparto dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1, al fine di garantire le esigenze rappresentate da ciascuna Regione e Provincia autonoma in sede di comunicazione dei fabbisogni, tenuto conto delle risorse statali effettivamente disponibili, sono stati presi in considerazione, quali indicatori, il tasso di turnover dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, il fabbisogno regionale espresso in termini di variazione percentuale rispetto all'analogo dato riferito all'anno accademico 2014/2015 nonche' la percentuale di copertura del medesimo fabbisogno con i contratti di formazione attribuiti.
3. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole, provvede con successivo decreto il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.


 
Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia al decreto 20 maggio 2015, citato in premessa.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2016

Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Giannini
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2477


 
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