Gazzetta n. 144 del 22 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 31 marzo 2016
Istituzione della Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'art. 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale e' stato definito il sistema di accreditamento iniziale e periodico delle istituzioni universitarie, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto l'art. 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con il quale e' stata istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI), avente come soggetto attivatore l'INFN;
Vista la delibera dell'INFN n. 12392 del 27 giugno 2012, con il quale viene istituito il Centro nazionale di studi avanzati Gran Sasso Science Institute destinato a ospitare la predetta Scuola sperimentale;
Vista la delibera dell'INFN n. 12541 del 23 ottobre 2012 con il quale si provvede ad adottare il disciplinare organizzativo del predetto Centro nazionale di studi avanzati;
Visto il piano strategico della Scuola sperimentale di cui all'art. 31-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 5/2012 in data 23 novembre 2012;
Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, recante le modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
Visto il decreto ministeriale n. 439 del 5 giugno 2013, con il quale sono stati definiti gli specifici criteri e parametri per l'accreditamento iniziale e periodico degli Istituti superiori ad ordinamento speciale;
Vista la delibera del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, concernente l'assegnazione al Gran Sasso Science Institute (GSSI) di risorse residue di cui alle delibere n. 35/2009 e n. 23/2015 relative alla ricostruzione post-sisma nella Regione Abruzzo;
Vista la relazione dell'ANVUR adottata nella seduta del Consiglio direttivo dell'11 novembre 2015;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute, che al comma 1 prevede a tal fine un contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, individuando la relativa copertura all'art. 3, comma 2;
Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 2 del decreto-legge n. 42 del 2016, il quale dispone che con decreto del Ministro la citata Scuola sperimentale assume carattere di stabilita' come istituto universitario a ordinamento speciale;

Decreta:

Art. 1

Istituzione e finalita' della Scuola

1. E' istituita, a decorrere dalla data del perfezionamento del presente decreto, la Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute, nel seguito Scuola) con sede a L'Aquila, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale.
2. L'istituzione della Scuola e' attuata mediante scorporo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) del Centro nazionale di studi avanzati Gran Sasso Science Institute, sede della Scuola sperimentale di cui all'art. 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La Scuola subentra nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'INFN per il predetto Centro nazionale, nonche' di tutte le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie destinate al funzionamento del Centro alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. La Scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attivita' didattica e di ricerca post-lauream, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la Scuola attiva, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresi' l'attivita' di formazione post-dottorato.
4. Alla Scuola sono annualmente assegnate e trasferite le risorse di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42.


 
Art. 2

Organi, statuto e regolamenti

1. Sino all'entrata in vigore dello Statuto di autonomia, la Scuola opera attraverso il Centro nazionale di studi avanzati GSSI di cui all'art. 1, comma 2, e secondo quanto previsto nel piano strategico di cui all'art. 31-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sono trasmessi al Ministero per l'approvazione gli atti di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dell'art. 2, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.


 
Art. 3

Accreditamento iniziale e periodico

1. Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico della Scuola ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, si applicano i criteri e i parametri di cui al decreto ministeriale n. 439 del 5 giugno 2013.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 439/2013 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 42/2016, la Scuola predispone, in tempo utile per l'avvio dei corsi di dottorato, un piano di raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 439/2013 da realizzare entro il 31 dicembre 2020. L'attuazione di tale piano e' verificata annualmente dall'ANVUR.
3. Fino al conseguimento degli obiettivi del piano di cui al comma 2 la Scuola provvede ad attivare autonomamente un numero di corsi di dottorato non superiore a quelli precedentemente accreditati presso le istituzioni universitarie coinvolte (SISSA di Trieste, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, IMT di Lucca) nel triennio di sperimentazione. La Scuola provvede altresi' a portare a termine i corsi gia' avviati nel triennio sulla base delle convenzioni sottoscritte dall'INFN con le predette istituzioni universitarie con la possibilita' di rilasciare congiuntamente i relativi titoli accademici.
4. Ai fini del mantenimento dei requisiti necessari all'accreditamento dei corsi di dottorato, fino al conseguimento degli obiettivi del piano di cui al comma 2 i collegi dei docenti possono essere composti anche in misura maggioritaria da docenti di altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca sulla base di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto 8 febbraio 2013, n. 45.
5. In caso di mancato accreditamento iniziale della Scuola entro il 31 dicembre 2020, si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 19/2012 e dall'art. 2, comma 5, lettera d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarita' contabile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2016

Il Ministro: Giannini

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2076


 
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