Gazzetta n. 144 del 22 giugno 2016 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 20 maggio 2016
Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti delle regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2015, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 19/SEZAUT/2016/INPR).


LA CORTE DEI CONTI

Nell'adunanza del 20 maggio 2016;
Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ai sensi del quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni con le modalita' e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;
Vista la nota n. 1461 del 16 maggio 2016, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza odierna, il presidente della Conferenza delle regioni ed il coordinatore della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2016 del 13 maggio 2016 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;
Uditi i relatori, consiglieri Alfredo Grasselli, Francesco Uccello e Adelisa Corsetti;
Uditi i rappresentanti della Conferenza delle regioni e della Conferenza delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

Delibera
di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, riguardante le Linee guida con annesso questionario per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti presso le regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2015, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 20 maggio 2016.

Il Presidente: Falcucci
I relatori: Grasselli - Uccello - Corsetti

Depositata in segreteria il 27 maggio 2016.
Il dirigente: Prozzo


 
Allegato
Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti delle
regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2015, secondo le
procedure di cui all'art. 1, comma 166 e seguenti, legge 23
dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3,
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

1. L'art. 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha esteso agli Organi di revisione economico-finanziaria istituiti presso le Regioni le procedure gia' previste dall'art. 1, co. 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei confronti degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Con queste disposizioni il legislatore ha dato maggiore concretezza al rapporto di sinergica collaborazione tra organi di controllo interno ed esterno, gia' prevista dall'art. 14, comma 1, lettera e), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con il quale e' stato introdotto nell'ordinamento regionale il Collegio dei revisori, che «opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti».
Si tratta di un modello organizzativo della funzione di controllo ormai consolidato, tanto che si e' giunti alla quarta edizione delle Linee guida.
Esse, oltre a costituire una traccia essenziale per le attivita' di controllo del Collegio dei revisori, assorbono anche parte delle esigenze istruttorie delle Sezioni regionali di controllo (in relazione alle molteplici competenze loro affidate) e della Sezione delle autonomie (per il referto al Parlamento, in relazione al quale in passato veniva svolta apposita attivita' istruttoria). Al riguardo, occorre dare atto della fattiva collaborazione prestata dalle strutture regionali preposte alla gestione finanziaria e del bilancio nel fornire i dati, soprattutto contabili.
2. Le presenti Linee guida, relative al rendiconto dell'anno 2015, scontano le peculiarita' di quest'anno di transizione tra la vecchia e la nuova disciplina contabile: tre Regioni hanno concluso il percorso della sperimentazione e adottano il rendiconto armonizzato a tutti gli effetti legali; dodici Regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna approvano il rendiconto in base alle norme previgenti, ma redigono a fini conoscitivi anche gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118/2011; le altre Regioni a statuto speciale e le due Province autonome redigono il rendiconto 2015 esclusivamente secondo la propria normativa.
La situazione e', dunque, complessa e di difficile gestione, sia per gli enti che devono adeguarsi alle radicali novita', sia per gli organi preposti a svolgere funzioni di controllo.
In questo quadro, per garantire l'uniformita' della rilevazione, e' apparso necessario restare nel segno della continuita' con i precedenti questionari, mantenendo gli stessi prospetti relativi ai dati contabili. Inevitabilmente (come, peraltro, gia' accadeva in precedenza) la necessita' di riclassificazione puo' comportare qualche disallineamento con i documenti contabili redatti da ciascun ente. Tuttavia i necessari chiarimenti per la miglior comprensione delle informazioni fornite potranno essere illustrati nella Sezione X - Note, la cui valorizzazione appare particolarmente utile in questa occasione.
Al fine di monitorare il percorso dell'armonizzazione contabile da parte delle Regioni, si chiede di unire gli schemi di cui all'allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011, redatti anche ai soli fini conoscitivi, nonche' gli allegati 5/1 e 5/2 del citato decreto, per integrare i prospetti con le informazioni relative al riaccertamento straordinario dei residui ed al risultato di amministrazione.
3. Restano valide le indicazioni, che si ritiene utile ripetere, riportate nelle linee guida approvate con deliberazione 5/2015/INPR, della centralita' del giudizio di parificazione rispetto al sistema dei controlli.
«La centralita' del giudizio di parificazione trova giustificazione nel suo inserimento nel processo legislativo regionale e, in particolare, nell'ausiliarieta' delle funzioni svolte dalle Sezioni regionali di controllo nei confronti delle Assemblee legislative; ausiliarieta' che si ricollega alla finalita' primigenia della resa del conto, che e' quella di consentire al Consiglio regionale di esercitare il controllo politico sulla gestione delle pubbliche risorse da parte della Giunta.
Il collegamento teleologico tra l'attivita' di parificazione e la legge di approvazione del rendiconto e' ben presente al legislatore che, nel fissare termini omogenei per l'approvazione dei bilanci, ha previsto una disciplina specifica per le Regioni, che al 30 aprile approvano la proposta di Giunta per il rendiconto generale dell'anno precedente e al 31 luglio la approvano mediante legge regionale: il doppio termine e' dettato proprio al fine di consentire la parificazione dei rendiconti generali delle regioni (art. 18, comma 1, lett. b, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emendato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126).
In questa prospettiva, le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti sui rendiconti regionali devono trovare una loro coerente collocazione funzionale all'interno del ciclo di bilancio, gia' nelle attivita' istruttorie preordinate al giudizio di parificazione, affinche' ne sia pienamente valorizzato il relativo contributo informativo, anche in conformita' al disposto del citato art. 14, decreto-legge n. 138/2011, secondo il quale i revisori regionali operano in raccordo con le Sezioni regionali di controllo.
In termini operativi, le predette relazioni degli Organi di revisione contabile devono poter essere funzionali alle valutazioni svolte dalle Sezioni regionali nella relazione sul rendiconto, sotto il profilo della conformita' alle regole giuridiche delle operazioni riepilogate nel consuntivo e della ricostruzione del complessivo quadro contabile-finanziario. Tuttavia, in quanto la pronuncia delle Sezioni regionali di controllo si interpone tra l'attivita' di rendicontazione e la legge che approva il rendiconto, allo scopo precipuo di agevolare l'Assemblea legislativa nel controllo del rispetto dei vincoli di bilancio e delle autorizzazioni di spesa da parte della Giunta regionale, anche le relazioni del Collegio dei revisori dei conti devono precedere l'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio.
Sara' cura delle Sezioni regionali di controllo verificare, successivamente alla decisione di parifica, quale seguito sia stato dato alle osservazioni della Corte, anche sotto il profilo dell'affidabilita' dei conti. A tal fine, gli organi di revisione contabile proseguiranno il monitoraggio condotto sulla base delle presenti Linee guida, desumendo dalla legge di approvazione del rendiconto sia il grado di recepimento delle eventuali osservazioni svolte in sede di parifica nonche' ulteriori modifiche che fossero intervenute rispetto alla proposta di rendiconto presentata dalla Giunta.
Infine, le informazioni raccolte con modelli uniformi su tutto il territorio nazionale, potranno essere utilizzate per l'attivita' di referto al Parlamento sugli andamenti della finanza territoriale.
Nell'ottica di coordinamento e di ottimizzazione dei tempi e delle procedure, la richiesta di dati alle Regioni viene cosi' inserita all'interno di una procedura che consente alle diverse articolazioni della Corte dei conti di elaborare i dati raccolti ai fini di rispettiva competenza, fatti salvi gli ulteriori strumenti istruttori che le Sezioni regionali riterranno di affiancare per le loro specifiche finalita' conoscitive, senza duplicazioni di richieste alle amministrazioni regionali».
Allo stato sono ipotizzabili dei disallineamenti, da parte di alcune Regioni, rispetto alle scadenze indicate dal decreto legislativo n. 118/2011 per l'approvazione definitiva del rendiconto. Pertanto, al fine di consentire alla Sezione delle autonomie di svolgere il dovuto referto al Parlamento sulla finanza regionale, dovranno essere caricati sul sistema ConTe i dati di rendiconto, anche provvisori, entro il 15 settembre 2016. Come in passato, si confida nella consueta collaborazione degli Organi di revisione e delle strutture regionali.
Nelle more della compiuta armonizzazione dei documenti contabili, le presenti Linee guida costituiscono supporto operativo anche per le Sezioni regionali di controllo delle Regioni a Statuto speciale e le due Province autonome, le quali, sulla base dei principi richiamati dalla sentenza n. 23/2014 della Corte costituzionale, potranno utilizzarle nel rispetto degli ordinamenti giuridici e dei particolari regimi di autonomia differenziata. In tale ottica, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti potra' essere indicata, a cura delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, la normativa eventualmente applicata negli specifici regimi di autonomia differenziata in luogo di quella citata nel testo.
4. Anche se la descritta situazione non consente una semplificazione strutturale, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione delle informazioni contabili, resta, tuttavia, l'attenzione ad evitare richieste che possano essere acquisite da altra fonte.
Come in passato, non sono richiesti dati quantitativi del personale, reperibili tramite il SICO (Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche), e le informazioni sul rispetto dei saldi di finanza pubblica, che nel 2015 hanno sostituito il Patto di stabilita', acquisibili dall'apposita banca dati della Ragioneria Generale dello Stato.
La novita' piu' rilevante riguarda, invece, la banca dati degli organismi partecipati. In virtu' delle intese in corso con il MEF - Dipartimento del Tesoro, i dati relativi agli organismi partecipati, per l'esercizio 2015, saranno acquisiti per il tramite dell'applicativo Partecipazioni implementato dal predetto Dipartimento, riconfigurato anche per sopperire alle esigenze istruttorie della Corte dei conti. I revisori degli enti sono, pertanto, esonerati dall'obbligo di alimentare la banca dati in SIQuEL, ma dovranno comunque controllare la coerenza delle informazioni inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili dalla documentazione oggetto di verifica da parte dell'Organo di revisione (una specifica domanda sugli esiti di questa verifica e' inserita nella sez. V). Nel caso di omessa o incompleta comunicazione dei dati, i revisori dovranno segnalare alla competente struttura dell'Ente la necessita' di inserire le informazioni carenti. Al fine di poter esercitare l'attivita' di controllo, dovranno accreditarsi sul Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/ come utenti dell'applicativo Partecipazioni per l'ente di cui sono revisori, seguendo la procedura guidata di registrazione e consultando le istruzioni reperibili sul medesimo sito.
Resta fermo l'obbligo di inserimento di informazioni nella banca dati allocata in SIQuEL, relativamente all'esercizio 2014 e precedenti, qualora mancanti, secondo le istruzioni impartite con deliberazione n. 5/SEZAUT/2015/INPR.
Le Sezioni regionali accedono alla banca dati del Dipartimento del tesoro, previo accreditamento, per visualizzare in sola lettura le informazioni sugli organismi partecipati, a partire dall'esercizio 2015. A tal fine il Dipartimento del tesoro abilitera' gli utenti indicati dalla Corte dei conti.
5. Al pari dello scorso anno, gli schemi di relazione sui consuntivi regionali per l'esercizio 2015 sono strutturati in questionari a risposta sintetica da compilare on line mediante l'applicativo ConTe (Contabilita' Territoriale), all'occorrenza anche da parte dei responsabili degli Uffici regionali.
In ordine alle modalita' di gestione della relazione-questionario, il sistema ConTe e' composto da due macro funzioni distinte: la parte «Quesiti», dedicata alle informazioni a carattere essenzialmente testuale, compilabile mediante fogli di lavoro, e la parte «Quadri contabili», dedicata all'acquisizione di dati numerici, sviluppata per consentire la successiva gestione ed elaborazione degli stessi da parte del sistema informativo.
Nelle presenti Linee guida assumono particolare rilievo gli allegati. Come sopra gia' accennato, tramite il sistema ConTe, utilizzando il menu a tendina, dovranno essere trasmessi, preferibilmente, in formato elaborabile (excel):
a) i prospetti di cui agli allegati 5/1 e 5/2, relativi al riaccertamento straordinario dei residui ed al risultato di amministrazione;
b) gli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011, anche se redatti ai soli fini conoscitivi.
La parte «Quesiti", suddivisa in sette sezioni, compendia i tratti caratteristici di particolari profili gestionali idonei, potenzialmente, ad incidere sulla sana gestione economico-finanziaria dell'ente.
La parte «Quadri contabili», invece, e' destinata ad implementare la banca dati contabili e si articola in vari quadri, la cui compilazione alimenta una serie di prospetti di sintesi che caratterizzano la situazione economico-finanziaria dell'ente. Sara' consentito compilare o modificare ciascuna sezione di questa parte del questionario anche in tempi diversi, salvando a piu' riprese i dati immessi al fine di memorizzarli provvisoriamente prima dell'invio finale («Validazione»). Sara' disponibile anche una funzione di annullamento dell'invio effettuato («Annulla Validazione»), per permettere l'integrazione/rettifica dei dati.
La parte «Quesiti» del questionario, e' articolata come di seguito indicato:
la prima sezione (Domande preliminari) mira a realizzare una prima ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario;
la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e contabile) e' volta ad intercettare la presenza di eventuali problematiche in materia di gestione del personale ovvero di una non corretta rappresentazione contabile delle effettive risultanze della gestione finanziaria;
la terza sezione (Gestione contabile - Altri dati contabili - Fondo cassa) contiene alcune domande correlate ai primi adempimenti del processo di armonizzazione, nonche' la richiesta di alcuni dati ad integrazione di quelli previsti nella Sez. VIII (avanzo di amministrazione applicato all'esercizio di competenza, Fondo pluriennale vincolato, Fondo crediti di dubbia esigibilita' e Fondo di cassa);
la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto dei vincoli) e' intesa a ricostruire lo stock del debito e ad analizzare la sua composizione, con attenzione al rispetto dei vincoli di indebitamento;
la quinta sezione (Organismi partecipati - quesiti) mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di esternalizzazione dei servizi in organismi e societa' partecipate, anche con riferimento alla razionalizzazione delle partecipazioni;
la sesta sezione (Rispetto dei saldi di finanza pubblica) contiene domande dirette a verificare l'effettivo rispetto degli obblighi e degli obiettivi fissati dalla legge di stabilita' per il 2015;
la settima sezione (Servizio sanitario regionale) e' diretta ad evidenziare la presenza di eventuali criticita' nel finanziamento del Servizio sanitario regionale e nella relativa gestione.
La parte «Quadri contabili» del questionario e' caratterizzata dalla raccolta dei soli dati contabili dell'ultimo triennio, e i quadri di sintesi privilegiano la rappresentazione dei risultati di consuntivo distinti nelle seguenti Sezioni:
VIII.1-2-3 Andamento delle entrate e delle spese nel triennio considerato;
VIII.4 Andamento generale dei risultati di amministrazione nel triennio considerato;
VIII.5 Andamento degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo agli equilibri di parte corrente, di conto capitale e delle contabilita' speciali;
VIII.6 Analisi delle contabilita' speciali, distinte per competenza e cassa;
VIII.7 Analisi della gestione dei residui attivi e passivi;
VIII.9 Andamento del conto del patrimonio e relativo aggiornamento degli inventari;
VIII.10-11 Analisi dell'indebitamento, degli strumenti di finanza derivata e del rispetto del vincolo di indebitamento;
VIII.12 Andamento dell'indebitamento degli enti del Servizio sanitario regionale;
VIII.13 Analisi delle erogazioni di cassa e dei contenziosi giudiziari in materia sanitaria;
VIII.14 Analisi del bilancio sanitario consolidato;
[IX. Organismi partecipati: Resta per memoria dell'obbligo di aggiornamento della banca dati in SIQuEL e dell'obbligo della verifica dei dati inseriti dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro]
X. (Note) Dedicata all'inserimento di informazioni integrative e/o rettificative relative ai dati contabili contenuti nella Sezione VIII.
I dati gia' noti al sistema, relativi agli anni pregressi, saranno automaticamente precompilati negli appositi quadri del questionario.
6. Profili operativi
Per le molteplici finalita' cui sono preordinate le verifiche della Corte che si basano sulle informazioni contabili delle Regioni e, in particolare, il giudizio di parificazione, la seconda parte del questionario, nel supporto informatico, si articola in due distinte fasi temporali:
1. nella fase preconsuntivo sono inseriti i dati relativi al rendiconto approvato dalla giunta;
2. nella fase rendiconto definitivo sono inseriti i dati relativi al rendiconto approvato con legge regionale.
Per agevolare il compito degli Organi di revisione, il sistema prevede il riversamento automatico dei dati dalla fase provvisoria a quella definitiva - all'atto dell'apertura di questa seconda fase da parte degli amministratori di sistema - sicche' i compilatori dovranno soltanto confermare i dati della precedente fase contabile, senza doverli nuovamente inserire, salva la possibilita' di procedere a rettifiche, ove necessario.
I dati contabili sono richiesti in serie storica. In sede di compilazione on line, il sistema visualizza i quadri contabili con riferimento alle singole annualita'. Le informazioni relative agli anni precedenti, ove gia' inserite e validate come da rendiconto approvato dal Consiglio regionale, risulteranno precompilate, fatta salva la possibilita' di apportare le necessarie correzioni e/o integrazioni.
Si evidenzia che la relazione-questionario, che sara' resa disponibile on line nei tempi tecnici necessari, previa comunicazione agli utenti da parte della Sezione delle autonomie, potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, per esigenze legate allo sviluppo del software.
Per procedere alla compilazione della relazione-questionario, occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi on line, selezionare il link «Controllo e Referto» e, successivamente, selezionare il sistema ConTe (Contabilita' Territoriale).
Per gli utenti gia' registrati sul sistema SIQuEL non sara' necessario effettuare una nuova registrazione; gli stessi potranno accedere direttamente al sistema ConTe.
Per gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso sara' necessario eseguire prima la registrazione nel sistema GET - Gestione Enti Territoriali (all'interno dell'Area «Controllo e Referto»). Quindi, dopo avere effettuato la registrazione per il profilo di pertinenza (Presidente del collegio dei revisori - PCR; Collaboratore del collegio dei revisori - CCR; Responsabile Organismi Partecipati - ROP; Responsabile Ragioneria/Servizi Finanziari della Regione - RSF) e ottenute, via e-mail, user-id e password, sara' possibile entrare sia su ConTe sia su SIQuEL. Al riguardo, si sottolinea che per i citati profili ROP e RSF l'individuazione del responsabile da parte dell'ente prescinde da una diretta corrispondenza con i profili professionali contemplati dall'assetto organizzativo dell'ente stesso.
L'accesso al sistema SIQuEL e' necessario per fornire i dati di dettaglio relativi agli strumenti di finanza derivata (sezione VIII della parte Quadri Contabili, tabella 8.10.5), e per l'eventuale aggiornamento della banca dati degli Organismi partecipati, con riferimento alle sole annualita' 2014 e precedenti.
All'interno del sistema ConTe saranno fornite le indicazioni necessarie per accedere alle predette banche dati, oltre ai riferimenti per ottenere supporto ed assistenza tecnica sull'utilizzo dei sistemi.
Parte di provvedimento in formato grafico



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone