Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERA 15 giugno 2016
Criteri, modalita' e termini di presentazione delle domande rivolte all'ottenimento del beneficio delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati dalle imprese comunitarie di autotrasporto nell'anno 2015. (Delibera n. 6/2016).


IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40;
Visto in particolare l'art. 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998 n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;
Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative teste' citate, destinando alle stesse la somma di euro 46.481.121,00;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 convertito con modifiche nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che, a modifica dell'art. 45 comma 1 lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha elevato la predetta somma di euro 46.481.121,00 a euro 67.139.397,00;
Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;
Visto il decreto del 28 dicembre 2015 n. 482300 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018», che prevede l'iscrizione, per l'anno 2016, della somma di euro 175.213.359,00 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 aprile 2015 n. 130 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' stata definita la ripartizione, per il triennio 2015-2017, delle risorse recate dal medesimo articolo e l'utilizzazione di euro 120.000.000,00 annui per le misure inerenti la sicurezza della circolazione, di cui all'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da assegnare al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 104 del 13 aprile 2016, registrata dalla Corte dei conti in data 3 maggio 2016, con la quale vengono impartite le disposizioni da adottare per gli interventi relativi all'anno 2014, 2015 e 2016 sulla base dei fondi disponibili, salvo diversa disponibilita' delle risorse finanziarie;
Vista la delibera n. 02/2016 del 6 maggio 2016, con la quale il Comitato centrale, in attuazione della citata direttiva, ha destinato la somma pari a euro 59.692.023,10, quale acconto, per la copertura delle riduzioni dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2015 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, del contenzioso pregresso e delle relative spese di procedura;
Considerato, inoltre, che per la copertura delle spese derivanti dall'eventuale contenzioso connesso alle procedure di riduzioni compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare la somma indicativamente stimata in euro 100.000,00;
Considerato, quindi, che, per le finalita' sopraindicate, risulta disponibile l'importo di euro 59.692.023,10, dal quale andra' detratto l'importo relativo alla copertura delle spese necessarie a rendere operativa la presente delibera, fermo restando quanto previsto dalla citata direttiva n. 104 del 13 aprile 2016 e salve ulteriori somme che dovessero residuare dall'ammontare come sopra preventivato;
Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali da corrispondere ai soggetti aventi titolo;
Considerato che l'utilizzo della firma digitale rende possibile l'invio al Comitato centrale, attraverso il sito internet www.alboautotrasporto.it, delle domande per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;
Considerato, altresi', che occorre stabilire i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015;

Delibera:

TITOLO I

Disposizioni comuni

1. I costi sostenuti per i pedaggi autostradali relativi a transiti effettuati con veicoli Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 e superiori, appartenenti alle classi B3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.
2. I costi per pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi qualora effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi ed alle societa' consortili, definite nel successivo punto 4, che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al costo per i pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate al punto 6 della delibera. Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa, consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti, che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata, purche' detto raggruppamento fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.
3. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e saranno applicate, in sede di emissione, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione da ciascuna delle societa' di gestione dei sistemi di pagamento differito del pedaggio.
4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste:
a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2014 ovvero nel corso dell'anno 2015, risultano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) dalle cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, dai consorzi ed dalle societa' consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2014 ovvero durante il 2015.
Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori dal 1° gennaio 2015 possono richiedere le riduzioni per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione.
c) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31 dicembre 2014 ovvero nel corso dell'anno 2015, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.
d) dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 dicembre 2014, ovvero nel corso dell'anno 2015, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge n. 298 del 6 giugno 1974, nonche' dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili titolari di licenza per il conto proprio dal 1° gennaio 2015 possono richiedere le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza.
5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti:
0,50 per i veicoli Euro 3;
1,00 per i veicoli Euro 4;
2,00 per i veicoli Euro 5;
2,50 per i veicoli Euro 6 e superiori;
b) applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:


=================================================
|  Fatturato annuo in | |
| euro | percentuale di riduzione|
+=====================+=========================+
|da 200.000 a 400.000 |  4,33% |
+---------------------+-------------------------+
|da 400.001 a | |
|1.200.000 |  6,50% |
+---------------------+-------------------------+
|da 1.200.001 a | |
|2.500.000 |   8,67% |
+---------------------+-------------------------+
|da 2.500.001 a | |
|5.000.000 |  10,83% |
+---------------------+-------------------------+
|oltre 5.000.000 |  13% |
+---------------------+-------------------------+

6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.
7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2015, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.
8. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al Comitato centrale, risultasse superiore alle disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6 non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
9. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio 2015, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
10. Il fatturato annuale, cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, e' calcolato sulla base dell'importo del costo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5 nell'anno 2015, per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2016.
11. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.

TITOLO II

Presentazione domande

12. La presentazione delle domande avviene, a pena di inammissibilita', inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it, accessibile previa registrazione, secondo le istruzioni ivi riportate, con la forma e con le modalita' indicate nell'allegato manuale d'uso che e' rinvenibile all'indirizzo internet www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi
13. La procedura di presentazione della domanda prevede due fasi ad intervalli temporali differiti:
fase 1: prenotazione della domanda, finalizzata all'inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente ad esso imputabili, per come rilasciati dalla societa' di gestione dei pedaggi;
fase 2: presentazione della domanda, finalizzata all'abbinamento dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti;
14. La veridicita' dei dati dichiarati in sede di presentazione delle domande da parte delle imprese richiedenti sono verificati tramite collegamento telematico con il database dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e, con specifico riferimento alle caratteristiche dei veicoli indicati, tramite collegamento telematico con il CED della Motorizzazione. Le imprese o i consorzi di imprese di nazionalita' estera, non facenti parte di cooperative, consorzi e societa' consortili aventi sede nel territorio dello stato italiano, ai fini del controllo delle caratteristiche dei veicoli dichiarati i cui dati non sono presenti nel CED della Motorizzazione, sono tenute, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande ad inviare all'indirizzo pec albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it le carte di circolazione di ciascun veicolo indicato in sede di presentazione della stessa.
15. La domanda, a pena di inammissibilita', deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, entro il termine di scadenza di presentazione delle domande; a tal fine, l'impresa deve dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'apposizione di questa firma con le modalita' sopra indicate, determina il completamento della domanda che, da quel momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilita' previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti. Attraverso la sottoscrizione digitale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, l'autore autorizza il Comitato centrale e la Societa' Autostrade per l'Italia e Telepass S.p.A. al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle pratiche per il riconoscimento del beneficio richiesto.
16. La presentazione della domanda richiede il pagamento della marca da bollo che va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della presentazione della domanda, il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato centrale effettuera' gli opportuni riscontri. A tal fine l'impresa e' tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (da non inviare al Comitato centrale), per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.
16. A pena di esclusione dal diritto, i termini della procedura di presentazione della domanda per richiedere il beneficio di cui al punto 1 sono cosi' stabiliti:
fase 1: dalle ore 9,00 del 22 giugno 2016 e fino alle ore 14,00 del 13 luglio 2016;
fase 2: dalle ore 9,00 del 21 luglio 2016 e fino alle ore 14,00 del 31 agosto 2016.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2016

Il presidente: Di Matteo


 
Allegato

Principali normative comunitarie sulle emissioni inquinanti
(per i veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)
EURO 3
98/69 CE
98/77 CE rif. 98/69 CE
1999/96 CE
1999/102 CE rif. 98/69 CE
2001/1 CE rif. 98/69 CE
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A EURO 4
98/69 CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96 CE B
1999/102 CE rif. 98/69 CE B
2001/1 CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B
2005/55/CE B1
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1 EURO 5
2005/55/CE B2
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t. EURO 6
715/2007*692/2008 (Euro 6 A)
715/2007*692/2008 (Euro 6 B)


 
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