Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2016 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 17 maggio 2016
Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.


LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 - emanato ai sensi dell'art. 6 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010) - recante attuazione della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (di seguito, «decreto»);
Visti gli articoli 1 e 2 che modificano il Titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB), recante la disciplina degli istituti di moneta elettronica;
Visti, in particolare, i seguenti articoli del Titolo V-bis del TUB:
art. 114-bis che riserva l'emissione di moneta elettronica alle banche e agli istituti di moneta elettronica;
art. 114-quater, che istituisce l'albo degli istituti di moneta elettronica;
art. 114-quinquies, che prevede che la Banca d'Italia: autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrano le condizioni previste dal TUB; detta disposizioni di attuazione del medesimo articolo; puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica nel caso in cui l'istituto di moneta elettronica svolge anche attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica; stabilisca procedure per l'operativita' degli istituti di moneta elettronica negli altri paesi comunitari nonche' autorizzi l'operativita' degli istituti di moneta elettronica in paesi extracomunitari;
art. 114-quinquies 1 ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce le modalita' con cui gli istituti di moneta elettronica detengono le somme di denaro ricevute dalla clientela a fronte della moneta elettronica emessa;
art. 114-quinquies 2, in materia di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva;
art. 114-quinquies 3, in materia, tra l'altro, di disciplina dei partecipanti e degli esponenti aziendali degli istituti di moneta elettronica;
art. 114-quinquies 4, secondo il quale la Banca d'Italia puo' esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di alcune delle disposizioni previste dal Titolo V-bis, al ricorrere di determinate condizioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato ai sensi dell'art. 32 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) - recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE (di seguito, «decreto»);
Visto l'art. 33 che disciplina gli istituti di pagamento, attraverso l'introduzione del Titolo V-ter nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB);
Visti, in particolare, i seguenti articoli del Titolo V-ter del TUB:
art. 114-septies, che istituisce l'albo degli istituti di pagamento;
art. 114-octies, ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce limiti e modalita' per la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento e detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito;
art. 114-novies, che prevede che la Banca d'Italia: autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le condizioni previste dal decreto; detta disposizioni di attuazione del medesimo articolo; puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento nel caso in cui l'istituto di pagamento svolge anche attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento;
art. 114-decies, che prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia: stabilisce procedure per l'operativita' degli istituti di pagamento in Italia e negli altri paesi comunitari; autorizza l'operativita' degli istituti di pagamento in paesi extracomunitari; stabilisce le condizioni al rispetto delle quali gli istituti di pagamento comunitari, che prestano servizi di pagamento in Italia ai sensi dei commi 1 e 4 del medesimo articolo, possono concedere credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito;
art. 114-undecies, in materia, tra l'altro, di disciplina dei partecipanti e degli esponenti aziendali degli istituti di pagamento;
art. 114-duodecies, ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce le modalita' con cui gli istituti di pagamento detengono le somme di denaro della clientela nei conti di pagamento;
art. 114-quaterdecies, in materia di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva;
art. 114-sexiesdecies, secondo il quale la Banca d'Italia puo' esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti di pagamento dall'applicazione di alcune delle disposizioni previste dal Titolo V-ter, al ricorrere di determinate condizioni;
Visto l'art. 146, comma 2, lettera b) del Titolo IX del TUB, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attivita' svolte nel sistema dei pagamenti;
Tenuto conto della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
Tenuto conto della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica;
Tenuto conto degli Orientamenti finali sulla sicurezza dei pagamenti via internet, emanati dall'Autorita' bancaria europea il 19 dicembre 2014;
Considerata l'esigenza di modificare la disciplina applicativa degli istituti di moneta elettronica;
Considerata l'esigenza di assicurare il coordinamento con le disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento;
Considerata l'esigenza di recepire gli Orientamenti finali sulla sicurezza dei pagamenti via internet nelle disposizioni applicabili agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica;
Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;

E m a n a:

L'unito provvedimento che contiene le «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica», che abroga e sostituisce il provvedimento della Banca d'Italia del 20 giugno 2012 «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica».
Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2016

Il Governatore: Visco
 
Allegato
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA INDICE CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE I FONTI NORMATIVE
SEZIONE II DEFINIZIONI
Allegato a Servizi di pagamento CAPITOLO II AUTORIZZAZIONE
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Destinatari della disciplina
2. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione
SEZIONE II CAPITALE MINIMO INIZIALE
1. Capitale minimo iniziale degli istituti di pagamento
2. Capitale minimo iniziale degli istituti di moneta elettronica
SEZIONE III PROGRAMMA DI ATTIVITA'
SEZIONE IV ASSETTO PROPRIETARIO
1. Partecipazioni
2. Gruppo di appartenenza dell'istituto
3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale
SEZIONE V PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
1. Domanda di autorizzazione
2. Rilascio dell'autorizzazione
3. Iscrizione all'albo
SEZIONE VI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' PER LE SOCIETA' GIA' ESISTENTI
1. Procedura di autorizzazione
2. Programma di attivita'
3. Esistenza del patrimonio e funzionalita' aziendale
SEZIONE VII DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
SEZIONE VIII VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
SEZIONE IX PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAPITOLO III PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI
SEZIONE I PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
1. Partecipazioni qualificate
2. Soggetti esenti
3. Autorizzazione
4. Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto di partecipazioni qualificate
5. Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione
6. Comprova dei requisiti
7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione
SEZIONE II OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti
1.1 Partecipazioni qualificate
1.2 Termini
1.3 Modalita' di invio della comunicazione
2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto
2.1 Presupposti
2.2 Termini di invio dell'accordo di voto
SEZIONE III INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE
SEZIONE IV ESPONENTI AZIENDALI
1. Requisiti
2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia.
SEZIONE V PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Allegato A
Documentazione riguardante il requisito di onorabilita' dei partecipanti
Allegato B
Documentazione da inoltrare alla Banca d'Italia per la comprova della qualita' e della solidita' finanziaria del candidato acquirente
Allegato C
Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali
Allegato D
Modelli di dichiarazioni sostitutive CAPITOLO IV ATTIVITA'
SEZIONE I ATTIVITA' ESERCITABILI
1. Premessa
2. Altre attivita' esercitabili
3. Concessione di finanziamenti
SEZIONE II REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI CLIENTI
1. Premessa
2. Evidenze contabili dei fondi della clientela
3. Modalita' di tenuta delle somme di denaro dei clienti registrate nei conti di pagamento o ricevute a fronte della moneta elettronica emessa 61
4. Somme di denaro dei clienti utilizzate anche per effettuare servizi diversi da quelli di pagamento o di moneta elettronica 62 CAPITOLO V DISCIPLINA PRUDENZIALE
SEZIONE I
PATRIMONIO DI VIGILANZA
1. Patrimonio di vigilanza
2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza
SEZIONE II
REQUISITO PATRIMONIALE
1. Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati
1.1 Criteri per la scelta del metodo di calcolo del requisito patrimoniale
1.2 Metodo di calcolo A
1.3 Metodo di calcolo B
2. Requisito patrimoniale a fronte dell'emissione di moneta elettronica
3. Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito
4. Incremento o riduzione dei requisiti patrimoniali
5. Requisito patrimoniale complessivo
SEZIONE III
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAPITOLO VI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI
SEZIONE I PRINCIPI GENERALI
1. Premessa
2. Requisiti generali di organizzazione
SEZIONE II
ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE E ACCORDI PER LA DISTRIBUZIONE E IL RIMBORSO DELLA MONETA ELETTRONICA
1. Esternalizzazione di funzioni operative
2. Accordi per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica
SEZIONE III
RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOCUMENTO DESCRITTIVO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO, DELLA MONETA ELETTRONICA E DELLE RELATIVE CARATTERISTICHE 72
Allegato A
Ruolo degli organi aziendali, sistemi informativi e sistema dei controlli interni.
Allegato B
Obblighi a carico degli istituti nel caso di esternalizzazione di funzioni operative relative ai servizi di pagamento, all'emissione di moneta elettronica o importanti.
Distribuzione e rimborso di moneta elettronica
Schema della relazione sulla struttura organizzativa
Allegato D
Descrizione dei servizi di pagamento, dell'attivita' di emissione della moneta elettronica e delle relative caratteristiche CAPITOLO VII SUCCURSALI, AGENTI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ISTITUTI
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
SEZIONE II SUCCURSALI
1. Apertura di succursali in Italia
2. Apertura di succursali in Stati comunitari: primo insediamento e comunicazioni successive
3. Apertura di succursali in Stati extracomunitari
4. Modifica delle informazioni comunicate
SEZIONE III AGENTI E SOGGETTI CONVENZIONATI
1. Utilizzo di agenti in Italia
2. Utilizzo di soggetti convenzionati in Italia
3. Utilizzo di agenti e di soggetti convenzionati in Stati comunitari
4. Utilizzo di agenti e di soggetti convenzionati in Stati extracomunitari
5. Modifica delle informazioni comunicate
SEZIONE IV
PRESTAZIONE DI SERVIZI
1. Stati comunitari
2. Stati extracomunitari
SEZIONE V
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAPITOLO VIII OPERATIVITA' IN ITALIA DEGLI ISTITUTI
SEZIONE I OPERATIVITA' DEGLI ISTITUTI COMUNITARI ()
1. Ambito di applicazione
2. Stabilimento di succursali: primo insediamento
3. Impiego di agenti o di soggetti convenzionati insediati in Italia
4. Prestazione di servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi
5. Controlli della Banca d'Italia e collaborazione con le autorita' estere
SEZIONE II CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO IN ITALIA DELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DI CREDITO DA PARTE DI ISTITUTI DI PAGAMENTO COMUNITARI
1. Ambito di applicazione
2. Condizioni per la concessione del credito
3. Controlli della Banca d'Italia
SEZIONE III OPERATIVITA' DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA EXTRA-COMUNITARI
1. Ambito di applicazione
2. Autorizzazione allo stabilimento della succursale
3. Domanda di autorizzazione allo stabilimento della succursale
4. Rilascio dell'autorizzazione
5. Iscrizione all'albo
6. Decadenza e revoca dell'autorizzazione
SEZIONE IV
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAPITOLO IX ISTITUTI A OPERATIVITA' LIMITATA
1. Premessa
2. Disciplina CAPITOLO X ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITA'
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
2. Norme applicabili
3. Costituzione di una societa' separata per la prestazione dei servizi di pagamento
4. Nomina del soggetto responsabile del patrimonio destinato
5. Intermediari finanziari iscritti anche nell'albo degli istituti di pagamento o nell'albo degli istituti di moneta elettronica
SEZIONE II PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAPITOLO XI VIGILANZA INFORMATIVA
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Trasmissione dei verbali assembleari
2. Bilancio dell'impresa
3. Archivio elettronico degli organi sociali
4. Operazioni straordinarie
SEZIONE II PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAPITOLO XII VIGILANZA ISPETTIVA
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
SEZIONE II DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI
1. Svolgimento degli accertamenti
2. Consegna del rapporto ispettivo CAPITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
SEZIONE I DISPOSIZIONI TRANSITORIE


CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I
FONTI NORMATIVE

Gli istituti di pagamento sono regolati: - dalla direttiva comunitaria 2007/64/CE, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno; - dal Titolo V - ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB) e successive modifiche e integrazioni.
Gli istituti di moneta elettronica sono regolati: - dalla direttiva comunitaria 2009/110/CE, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica; - dal Titolo V - bis del TUB.
Rilevano inoltre i seguenti provvedimenti: - decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che detta disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento al terrorismo e successive modifiche e integrazioni, nonche' le relative disposizioni di attuazione; - decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 che detta disposizioni di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e successive modifiche e integrazioni, nonche' le relative disposizioni di attuazione; - decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che detta disposizioni di attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del TUB in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, e successive modifiche e integrazioni; - il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che detta disposizioni in materia di divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. divieto di interlocking); - decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, che detta disposizioni di attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE; - decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 144/1998, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale sociale, applicabile agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica in base agli articoli 114 - novies, comma 1, lettera e) e 114 - undecies del TUB, per quanto riguarda gli istituti di pagamento, e 114-quinquies, comma 1, lettera e) e 114-quinquies 3 del TUB per quanto riguarda gli istituti di moneta elettronica; - decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161/1998, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione, applicabile agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica in base agli articoli 114 - novies, comma 1, lettera e) e 114 - undecies del TUB, per quanto riguarda gli istituti di pagamento, e 114-quinquies, comma 1, lettera e) e 114-quinquies 3 del TUB per quanto riguarda gli istituti di moneta elettronica; - Orientamenti finali sulla sicurezza dei pagamenti via Internet emanati dall'Autorita' Bancaria Europea il 19 dicembre 2014; - Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni; - provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, e successive modifiche e integrazioni; - provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011, "Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo a servizi di pagamento (diritti e obblighi delle parti)"; - provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 2011 recante la "Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell'art. 195 del d.lgs. 58/98 e delle modalita' organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, comma 1, della L. 28.12.2005, n. 262) e Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012 recante le "Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatori amministrativa", e successive modifiche e integrazioni.

SEZIONE II
DEFINIZIONI
Ai fini della presente disciplina si intende per: - "agente": l'agente di cui all'art. 128-quater, comma 6, del TUB, che presta esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica; - "clienti/clientela": una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualita' di pagatore o di beneficiario o di entrambi ovvero la persona fisica o giuridica che detiene la moneta elettronica; - "conto di pagamento": un conto detenuto a nome di uno o piu' clienti che e' utilizzato esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni di pagamento; - "controllo": le fattispecie previste dall'art. 23 del TUB; - "depositari abilitati": le banche centrali, le banche italiane e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilita' liquide della clientela; altri soggetti abilitati all'attivita' di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi; - "esponenti aziendali": i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, comunque siano denominate le cariche; - "gruppo di appartenenza dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica": i soggetti italiani o esteri che: 1. controllano l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica; 2. sono controllati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica; 3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica; - "istituti di moneta elettronica": le persone giuridiche, diverse dalle banche, autorizzate in Italia ad emettere moneta elettronica, conformemente a quanto previsto dall'art. 114-quinquies del TUB; - "istituti di moneta elettronica comunitari": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia; - "istituti di pagamento": le persone giuridiche, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), n. 4, del TUB; - "istituti di pagamento comunitari": gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia; - "istituto o istituti": l'istituto di moneta elettronica e l'istituto di pagamento; - "istituto comunitario": l'istituto di moneta elettronica e l'istituto di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia; - "organo con funzione di supervisione strategica": l'organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche; - "organo con funzione di gestione": l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione; - "organo con funzione di controllo": il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; - "organi aziendali": il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformita' delle previsioni legislative, l'organo con funzione di controllo puo' svolgere anche quella di supervisione strategica; - "partecipazione": ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. h-quater, del TUB, le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; - "partecipazione indiretta": le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona; - "partecipazione qualificata": la partecipazione non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, oppure che comporti la possibilita' di esercitare un'influenza notevole o il controllo sulla gestione dell'impresa partecipata; - "rischi operativi": il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. E' compreso il rischio legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilita' contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie; - "soggetti convenzionati con gli istituti di moneta elettronica": le persone fisiche o giuridiche che, ai sensi dell'art. 114-quater del TUB, distribuiscono o rimborsano la moneta elettronica per conto di un istituto di moneta elettronica; - "servizi di pagamento": si intendono i servizi indicati nell'art. 1, comma 2, lett. f), n. 4, del TUB, richiamati nell'Allegato A del presente capitolo (1); ----- (1) Il richiamo ai servizi di pagamento nell'allegato A del presente capitolo ha valore meramente ricognitivo. -----
- "stretti legami": le fattispecie riportate nell'art. 1, comma 2, lett. h) del TUB; - "titoli di debito "qualificati": i titoli di debito inclusi nella tabella di cui all'Allegato D del Titolo II, Capitolo IV delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) per i quali e' prevista una ponderazione pari o inferiore all'1,6%, ad esclusione delle "altre posizioni qualificate" menzionate in calce alla tabella in questione.
Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le altre definizioni contenute nel TUB.


Servizi di pagamento (2) ---- (2)La presente elencazione ha valore meramente ricognitivo. ----
Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per servizi di pagamento le seguenti attivita': 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un atro prestatore di servizi di pagamento: 3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 6) rimessa di denaro; 7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato dall'operatore del sistema o della rete di telecomunicazione o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore dei servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.

CAPITOLO II
AUTORIZZAZIONE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Destinatari della disciplina
Le presenti disposizioni si applicano: - ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono costituire in Italia un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica; - alle societa' gia' esistenti che intendono essere autorizzate in Italia come istituti di pagamento o come istituti di moneta elettronica; - agli istituti di pagamento che intendono variare il contenuto dell'autorizzazione.
2. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione
La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione: - a un istituto di pagamento per la prestazione di uno o piu' servizi di pagamento; - a un istituto di moneta elettronica per l'emissione di moneta elettronica e la prestazione di servizi di pagamento anche non connessi con l'emissione di moneta elettronica, se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantirne la sana e prudente gestione e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
A tal fine, la Banca d'Italia: - verifica la sussistenza dei seguenti presupposti: • adozione della forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; • presenza della sede legale e della direzione generale dell'istituto nel territorio della Repubblica italiana; • esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sezione II o, nel caso di istituti a operativita' limitata, nel Capitolo IX; • presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, di un programma di attivita' (cfr. Sezione III); • possesso da parte dei partecipanti qualificati al capitale dell'istituto di pagamento e dell'istituto di moneta elettronica dei requisiti di onorabilita' previsti, rispettivamente, dall'art. 114 - novies, comma 1, lettera e), e 114-quinquies, comma 1, lettera e) del TUB; • possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'istituto di pagamento e nell'istituto di moneta elettronica dei requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza, previsti, rispettivamente, dall'art. 114 - novies, comma 1, lettera e), e 114-quinquies, comma 1, lettera e) del TUB (3); ----- (3) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis e 3-ter, del TUB, le norme del TUB che fanno riferimento: i) "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; ii) "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge funzioni di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti". -----
• insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento:
- al gruppo di appartenenza dell'istituto;
- a eventuali stretti legami tra l'istituto, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- valuta: • l'adeguatezza del programma di attivita'; • la sussistenza delle condizioni di idoneita' di coloro che detengono una partecipazione qualificata al capitale e del gruppo di appartenenza dell'istituto a garantirne la sana e prudente gestione; • che l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati e proporzionati alla natura, ampiezza e complessita' delle attivita' che l'istituto intende esercitare.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione dell'istituto o il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.


SEZIONE II
CAPITALE MINIMO INIZIALE
1. Capitale minimo iniziale degli istituti di pagamento

Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti di pagamento e' pari a: - 20 mila euro, quando l'istituto di pagamento presta solo il servizio di cui al punto 6 dell'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; - 50 mila euro, quanto l'istituto di pagamento presta il servizio di cui al punto 7 dell'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; - 125 mila euro, quanto l'istituto di pagamento presta uno o piu' dei servizi di cui ai punti da 1 a 5 dell'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
2. Capitale minimo iniziale degli istituti di moneta elettronica
Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti di moneta elettronica e' pari a 350 mila euro.

SEZIONE III
PROGRAMMA DI ATTIVITA'


L'istituto predispone un programma che illustra: - i servizi di pagamento che intende svolgere e le modalita' di prestazione degli stessi; nel caso di istituti di moneta elettronica, le attivita' di emissione di moneta elettronica e i servizi di pagamento non connessi all'emissione di moneta elettronica che intende svolgere e le relative modalita' di prestazione; - le linee di sviluppo dell'attivita'; - i principali investimenti attuati ovvero in corso di attuazione; - gli obiettivi perseguiti e le strategie imprenditoriali che la societa' intende seguire per la loro realizzazione.
Il programma di attivita' e' accompagnato: - dalla relazione sulla struttura organizzativa, redatta secondo lo schema contenuto nell'allegato C del Capitolo VI (Schema della relazione sulla struttura organizzativa); - dalla descrizione degli specifici servizi di pagamento che l'istituto intende prestare, delle relative caratteristiche, delle modalita' di gestione e regolamento delle relative operazioni di pagamento, nonche' del sistema di pagamento a cui intende partecipare, secondo quanto previsto nell'allegato D, Sezioni A e B, del Capitolo VI; - per gli istituti di moneta elettronica, dalla descrizione dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e di gestione del relativo circuito, secondo quanto previsto nell'allegato D, Sezioni B (4) e C del Capitolo VI; ---------- (4) Gli istituti di moneta elettronica compilano la Sezione B con riferimento all'attivita' di emissione di moneta elettronica e, qualora prestino anche servizi di pagamento non connessi con l'emissione di moneta elettronica, anche con riferimento agli specifici servizi di pagamento prestati. ----------
- dai bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultino, tra l'altro: l'ammontare degli investimenti che l'istituto intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le relative coperture finanziarie; le dimensioni operative che l'istituto si propone di raggiungere; i risultati economici attesi; il rispetto dei requisiti prudenziali; - da una relazione che descriva le misure adottate per tutelare i fondi ricevuti dalla clientela, secondo quanto previsto nel Capitolo IV, Sezione II.
La Banca d'Italia puo' richiedere modifiche del programma quando le linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e prudente gestione ovvero con il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. La Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, puo' fornire indicazioni all'istituto perche' quest'ultimo conformi le previste linee di sviluppo della propria attivita' al rispetto delle regole prudenziali, alle esigenze informative di vigilanza nonche' a quelle di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

SEZIONE IV
ASSETTO PROPRIETARIO
1. Partecipazioni
I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in un istituto di pagamento o in un istituto di moneta elettronica devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti, rispettivamente, dall'art. 114 - novies, comma 1, lettera e), e dall'art. 114-quinquies, comma 1, lett. e) del TUB, nonche' essere adeguati ad assicurare la sana e prudente gestione dell'istituto.
La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione dell'istituto, valuta la qualita' e la solidita' finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri fissati nel Capitolo III, Sezione I.
In particolare, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'istituto, la sussistenza dei requisiti indicati non preclude alla Banca d'Italia la possibilita' di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nell'istituto.
2. Gruppo di appartenenza dell'istituto
La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza dell'istituto non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso.
A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneita' dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell'istituto.
Qualora l'istituto appartenga a un gruppo che comprende societa' insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attivita' svolte in questi paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza sull'istituto.
3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale
Ai fini della comprova dei requisiti di onorabilita' in capo ai partecipanti al capitale dell'istituto e della relativa documentazione minima, si rinvia agli allegati A e D del Capitolo III. Per l'adempimento degli altri obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia, si rinvia a quanto disposto nel Capitolo III.


SEZIONE V
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
1. Domanda di autorizzazione
Il rilascio dell'autorizzazione e' condizione per l'iscrizione dell'istituto nel registro delle imprese.
Nell'atto costitutivo i soci nominano i membri degli organi aziendali dell'istituto.
Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, gli amministratori inoltrano la domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia.
Alla domanda sono allegati: a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale (5); ------ (5) Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione dell'amministrazione centrale dell'istituto, ove distinta dalla sede legale. ------
b) il programma di attivita', previsto nella Sezione III; c) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale dell'istituto, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; d) la documentazione richiesta nella Sezione IV per la verifica dei requisiti di onorabilita' e della qualita' dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nell'istituto; e) la mappa del gruppo di appartenenza; f) l'attestazione del versamento del capitale nella misura minima stabilita dalle presenti disposizioni, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento e' stato effettuato; g) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo amministrativo ha verificato il possesso dei requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo (6); ----- (6) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni alla Banca d'Italia cfr. Capitolo III, Sezione IV, paragrafo 2. -----
h) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell'istituto.
La documentazione indicata alle lett. d), f) e g), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.
2. Rilascio dell'autorizzazione
La Banca d'Italia - in base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione e tenuto conto dell'esigenza di assicurare la sana e prudente gestione dell'istituto e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti - rilascia o nega l'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata dalla richiesta documentazione.
3. Iscrizione all'albo
Istituti di pagamento
L'istituto di pagamento inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della societa' nel registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive quindi l'istituto di pagamento all'albo di cui all'art. 114 - septies del TUB, indicando le succursali dell'istituto di pagamento e gli agenti di cui lo stesso intende servirsi.
Successivamente all'iscrizione all'albo, l'istituto di pagamento comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operativita'.

Istituti di moneta elettronica
L'istituto di moneta elettronica inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della societa' nel registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive quindi l'istituto di moneta elettronica all'albo di cui all'art. 114 - quater del TUB, indicando le succursali dell'istituto di moneta elettronica, nonche' gli agenti di cui l'istituto di moneta elettronica intende servirsi per la prestazione di servizi di pagamento.
Successivamente all'iscrizione all'albo, l'istituto di moneta elettronica comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operativita'.


SEZIONE VI
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' PER LE SOCIETA' GIA' ESISTENTI
1. Procedura di autorizzazione
Le societa' gia' esistenti che intendono essere autorizzate come istituti di pagamento o come istituti di moneta elettronica presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia. Per le modalita' di presentazione della domanda si applicano le disposizioni previste nella Sezione V.
La domanda di autorizzazione all'attivita' e' inoltrata dopo l'approvazione della delibera di modifica dello statuto e prima che di tale modifica venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese.
Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le societa' di nuova costituzione.
2. Programma di attivita'
Nel programma di attivita', oltre a quanto previsto alla Sezione III, la societa' indica: - le attivita' svolte in precedenza. Sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi; - le iniziative che l'istituto intende adottare - e i relativi tempi di attuazione - per convertire le risorse disponibili nei processi di produzione dell'istituto di pagamento o di moneta elettronica.
3. Esistenza del patrimonio e funzionalita' aziendale
Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia puo' richiedere una verifica in ordine alla funzionalita' complessiva della struttura aziendale nonche' all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della societa' istante. A tal fine, la Banca d'Italia puo' disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi.
Nel caso in cui la Banca d'Italia richieda una perizia, dalla relativa relazione devono risultare: - l'esistenza e l'ammontare del patrimonio; - il rispetto della disciplina prudenziale; - la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo-contabile e del sistema dei controlli interni della societa' e della capacita' di corrispondere alle esigenze informative di vigilanza.
La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attivita' svolto dalla societa', si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

SEZIONE VII
DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE


L'istituto decade dall'autorizzazione rilasciata se: - rinuncia espressamente all'autorizzazione entro 12 mesi dal rilascio della stessa e comunque prima di aver avviato l'operativita'; - non si serve dell'autorizzazione entro 12 mesi dall'iscrizione all'albo. Prima della scadenza di tale termine, l'istituto puo' chiedere alla Banca d'Italia, in presenza di giustificate e sopravvenute motivazioni, un periodo di proroga di norma non superiore a 6 mesi (7); ------ (7) Per gli istituti di pagamento, la revoca puo' avere ad oggetto anche uno solo dei servizi per cui l'istituto e' stato autorizzato. In tal caso l'istituto non e' cancellato dall'albo e non trovano applicazione le disposizioni in materia di liquidazione. ------
- ha cessato la prestazione dell'attivita' per un periodo continuativo superiore a 12 mesi.
Intervenuta la decadenza, la Banca d'Italia, senza ulteriori formalita', cancella l'istituto dal relativo albo. L'istituto provvede alla modifica dell'oggetto sociale.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 113-ter del TUB, la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione a un istituto e lo cancella dall'albo quando lo stesso intermediario non soddisfa piu' le condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione previste nel presente Capitolo.
La revoca dell'autorizzazione e' effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 113-ter qualora vi siano somme di denaro ricevute dai clienti ancora registrate nei conti di pagamento ovvero ricevute a fronte della moneta elettronica emessa, nonche' attivi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di concessione di finanziamenti. Negli altri casi l'istituto modifica l'oggetto sociale.


SEZIONE VIII
VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Gli istituti di pagamento comunicano preventivamente alla Banca d'Italia l'intenzione di prestare servizi di pagamento diversi da quelli per i quali sono autorizzati.
Gli istituti di pagamento corredano la comunicazione con un nuovo programma di attivita', redatto secondo quanto previsto nella Sezione III.
Gli istituti di pagamento possono prestare i nuovi servizi di pagamento se, entro sessanta giorni dalla comunicazione, la Banca d'Italia non avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto, da concludersi entro 90 giorni.
In relazione alla prestazione di nuovi servizi di pagamento da parte degli istituti di pagamento, la Banca d'Italia aggiorna il relativo albo.
Le disposizioni di cui alla presente Sezione, ad eccezione dell'ultimo capoverso, si applicano, mutatis mutandis, agli istituti di moneta elettronica che intendono prestare servizi di pagamento non connessi con l'emissione di moneta elettronica diversi da quelli specificamente indicati nel programma di attivita'.

SEZIONE IX
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Le unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo sono: - per l'autorizzazione a costituire un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica o per autorizzare alla prestazione di servizi di pagamento o di emissione di moneta elettronica una societa' gia' esistente, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale; In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia comunica all'istituto l'unita' organizzativa competente per la vigilanza sull'istituto medesimo (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari, o Filiale territorialmente competente), in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi; - per il divieto di variazione del contenuto dell'autorizzazione rilasciata, l'unita' organizzativa gia' competente per la vigilanza sull'istituto, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente; - per la proroga del termine per l'inizio dell'operativita', l'unita' organizzativa gia' competente per la vigilanza sull'istituto, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente; - per l'iscrizione, variazione, cancellazione dall'Albo, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale quando l'istanza di iscrizione all'albo e' connessa a quella di autorizzazione alla costituzione dell'istituto o di autorizzazione come istituto di una societa' gia' esistente; negli altri casi l'unita' organizzativa competente per la vigilanza.

CAPITOLO III
PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI

SEZIONE I
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
1. Partecipazioni qualificate
Sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia i soggetti che - da soli o di concerto (8) - intendono acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un istituto che, tenuto conto di quelle gia' possedute, danno luogo: ------ (8) Si intende effettuato di concerto l'acquisto di partecipazioni da parte di piu' soggetti che eserciteranno in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, superino le soglie indicate alle lettere a), b) e c). ------
a) a una partecipazione superiore al 10%, ovvero al raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 30% e 50% del capitale sociale o dei diritti di voto; b) alla possibilita' di esercitare un'influenza notevole (9); ------ (9) Le ipotesi di influenza notevole vanno individuate caso per caso in relazione all'assetto proprietario e di governo dell'istituto nel quale e' assunta la partecipazione da autorizzare avendo a riferimento alcuni indici, tra i quali - a titolo esemplificativo - la possibilita' di: designare uno o piu' esponenti negli organi di supervisione strategica o di gestione; condizionare scelte strategiche della societa'; esercitare poteri analoghi a quelli di una partecipazione che comporterebbe l'obbligo di preventiva autorizzazione. ------
c) al controllo, indipendentemente dall'entita' della partecipazione.
Ai fini del computo delle predette soglie: - i diritti di voto devono essere calcolati con riferimento a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se il loro esercizio e' sospeso. In presenza di azioni con diritti di voto appartenenti a diverse categorie, il calcolo deve essere effettuato con riferimento a ciascuna categoria: al numeratore vanno poste le azioni possedute e da acquisire appartenenti ad una stessa categoria e, al denominatore, tutte le azioni dell'istituto appartenenti a quella categoria; - non sono presi in considerazione i diritti di voto detenuti da imprese di investimento o banche nell'ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art 1, comma 5, punto c), del TUF, purche' i diritti di voto connessi alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente e detti diritti siano ceduti entro un anno dall'acquisizione; - non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite da parte di una banca o di una impresa di investimento, autorizzate a svolgere il servizio di negoziazione in conto proprio, quando agiscono in qualita' di market maker (10), purche' non intervengano nella gestione dell'istituto interessato ne' esercitino alcuna influenza su quest'ultimo al fine dell'acquisizione di tale partecipazione o del sostegno del prezzo di essa; ----- (10) Ai sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del TUF per market maker si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. -----
- non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento nel consueto ciclo di regolamento a breve (regolate nei tre giorni di negoziazione successivi all'operazione), ne' quelli che spettano a coloro che prestano il servizio di custodia, in quanto tale, di azioni purche' costoro possano soltanto esercitare diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici; - i diritti di voto nell'istituto detenuti da una societa' di gestione o da un'impresa di investimento nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli sono computati separatamente dai diritti di voto nello stesso istituto detenuti dalla societa' che controlla tali intermediari, a condizione che:
i) la societa' di gestione o l'impresa di investimento eserciti i diritti di voto inerenti alla partecipazione nell'istituto in modo indipendente (11) rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti al suo gruppo; o ----- (11) Tale condizione ricorre quando: a) il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo non puo' interferire - attraverso istruzioni, dirette o indirette o in alcun altro modo - nell'esercizio da parte della societa' di gestione o dell'impresa di investimento dei diritti di voto detenuti nell'istituto nell'ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli; b) la societa' di gestione o l'impresa di investimento adotti, applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente formalizzate, volte ad assicurare che:
• i diritti di voto relativi alla partecipazione nell'istituto siano esercitati dalla societa' di gestione o dall'impresa di investimento in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
• le persone che decidono come esercitare i diritti di voto agiscono in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
• non vi siano scambi di informazione tra la societa' di gestione o l'impresa di investimento, da un lato, e la controllante e le altre societa' del gruppo, dall'altro, relativi alle decisioni della societa' di gestione o dell'impresa di investimento in materia di modalita' di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni detenute. -----

ii) i diritti di voto detenuti nell'ambito della gestione di portafogli sono esercitati dagli intermediari secondo le istruzioni impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del servizio di gestione di portafogli. Se il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo detengono una partecipazione nell'istituto avvalendosi dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli prestati da una societa' di gestione o da un intermediario del suo gruppo, il soggetto controllante non tiene conto dei relativi diritti di voto se gli intermediari esercitano tali diritti in modo indipendente (12) e il relativo mandato di gestione non prevede clausole che consentano al soggetto controllante o a un soggetto del suo gruppo di interferire con il potere degli intermediari di assumere in modo indipendente le decisioni relative all'esercizio dei diritti di voto. ----- (12) Cfr. nota precedente. -----

Oltre al titolare dell'azione, e' tenuto a richiedere l'autorizzazione il soggetto cui spettano o sono attribuiti i diritti di voto quando ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi: - i diritti di voto spettano in base a un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto; - i diritti di voto spettano in qualita' di depositario, purche' essi possano essere esercitati discrezionalmente, in assenza di istruzioni specifiche da parte dell'azionista; - i diritti di voto spettano in qualita' di creditore pignoratizio o usufruttuario o cessionario in garanzia; - i diritti di voto spettano in virtu' di una delega, purche' essi possano essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche da parte del delegante.
2. Soggetti esenti
I soggetti che controllano - anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona - banche o societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari, non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o la societa' finanziaria capogruppo intende acquisire o aumentare la partecipazione in un istituto.
In tal caso, la domanda di autorizzazione e' presentata esclusivamente dalla banca o dalla capogruppo che intende acquisire o incrementare la partecipazione.
3. Autorizzazione
L'istanza di autorizzazione, oltre a indicare sinteticamente le finalita' dell'operazione di acquisizione, contiene i seguenti elementi informativi: - le generalita' dei soggetti richiedenti; - l'indicazione dell'istituto di cui si intende acquisire o incrementare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando il numero e le categorie di azioni eventualmente gia' possedute e di quelle che si intendono acquisire; - le informazioni sull'eventuale modifica del programma di attivita'; - le informazioni e la documentazione indicati nei par. 5 e 6 della presente Sezione.
La Banca d'Italia si pronuncia sull'istanza entro sessanta giorni lavorativi.
4. Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto di partecipazioni qualificate
I soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano un impegno irrevocabile all'acquisto di partecipazioni qualificate in un istituto (ad es. la partecipazione ad asta, la promozione di OPA o di OPS, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di OPA), non possono assumere detto impegno se non hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia.
5. Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione
La Banca d'Italia valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell'istituto cui si riferisce il progetto di acquisizione e il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento nonche' tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull'istituto medesimo, la qualita' del candidato acquirente e la solidita' finanziaria della prevista acquisizione.
La valutazione viene condotta sulla base dei seguenti criteri: a) la reputazione del candidato acquirente (13), b) la reputazione e l'esperienza di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'istituto (14); ----- (13) La reputazione include il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 114 - novies, comma 1, lettera e), e all'art. 114-quinquies, comma 1, lett. e) del TUB, rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica, la correttezza dei comportamenti, nelle relazioni d'affari e la competenza professionale. (14) Per reputazione ed esperienza degli esponenti aziendali si intendono i requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza di cui all'articolo 26, richiamato dall'art. 114 - novies, comma 1, lettera e) e all'art. 114-quinquies, comma 1, lett. e) del TUB, rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica. In tale ambito viene altresi' valutata l'insussistenza delle cause di incompatibilita' e decadenza di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking). Tale previsione trova applicazione nel caso in cui, a seguito dell'acquisizione della partecipazione, il potenziale acquirente sia in grado e intenda effettivamente nominare nuovi esponenti aziendali. -----
c) la solidita' finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attivita' esercitata e prevista dall'istituto a cui si riferisce il progetto di acquisizione; d) l'eventuale impatto dell'acquisizione sul programma di attivita'; e) la capacita' dell'istituto di rispettare le disposizioni di vigilanza. In particolare, il gruppo di cui diventera' parte deve disporre di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorita' di vigilanza competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilita' tra le stesse; f) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attivita' illecite o di finanziamento del terrorismo o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
6. Comprova dei requisiti
Requisiti di onorabilita'
Nell'allegato A e' indicata la documentazione minima necessaria per la comprova dei requisiti di onorabilita' dei soggetti partecipanti al capitale. Si rinvia all'allegato D per la disciplina in materia di autocertificazioni.
Nel caso in cui il partecipante sia una persona fisica, la verifica dei requisiti di onorabilita' e' effettuata direttamente dalla Banca d'Italia.
In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilita' devono essere comprovati dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale dell'istituto, sempre che questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie autorizzative.
Qualora il partecipante tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilita' sia una societa' o un ente, i requisiti devono essere posseduti da tutti i membri dell'organo amministrativo e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dall'organo amministrativo della societa' o dall'ente partecipante; l'istituto invia alla Banca d'Italia il verbale della relativa delibera.
La verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione dell'organo amministrativo, del direttore generale ovvero dei soggetti che ricoprono cariche equivalenti in societa' o enti partecipanti; in caso di rinnovo dell'organo amministrativo, per tutti i membri; in caso di subentro, solo per i soggetti subentranti.
L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da' atto analiticamente della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate. E' rimessa alla responsabilita' dell'organo amministrativo della societa' o dell'ente partecipante la valutazione della completezza probatoria della documentazione.
La Banca d'Italia si riserva la facolta', nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita'.
Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilita' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in: - intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; - banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, IMEL, societa' di gestione armonizzate e SICAV comunitari; - banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, IMEL, societa' di gestione e SICAV extracomunitari non insediati in Italia, nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali intermediari siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'autorita' di vigilanza locale; - enti o societa' assoggettati ad analoghi requisiti di onorabilita'; - enti pubblici, anche economici; - fondazioni bancarie.
La verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita' relativa ai soggetti di nazionalita' estera (persone fisiche ed esponenti aziendali degli enti partecipanti) e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza dell'organo amministrativo e alle modalita' per la verifica dei requisiti.
In mancanza dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale dell'istituto non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite del 10% o che consentono l'influenza notevole. In caso di partecipazione di controllo il divieto si estende all'intera partecipazione.

Reputazione e solidita' finanziaria del candidato acquirente
Al fine di valutare la capacita' del candidato acquirente di assicurare la sana e prudente gestione dell'istituto e la funzionalita' del sistema dei pagamenti, i richiedenti devono comunicare gli elementi informativi riportati nell'allegato B.
La Banca d'Italia puo' richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell'istituto.
7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione
La Banca d'Italia puo' in ogni momento sospendere o revocare l'autorizzazione ad acquisire partecipazioni qualificate al capitale di un istituto qualora vengano meno i presupposti e le condizioni previste in questo Capitolo con conseguente sospensione o revoca dei diritti di voto connessi alla partecipazione in questione.
La sospensione puo' essere disposta dalla Banca d'Italia quando sia accertata l'insussistenza di uno o piu' dei requisiti o delle condizioni necessari per l'acquisizione di una partecipazione qualificata, il cui ripristino non sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.
Tra i motivi di revoca rientrano, a titolo esemplificativo, i comportamenti ripetuti volti a eludere la presente normativa, la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni o dati non corrispondenti al vero.
I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati ai soggetti partecipanti e all'istituto partecipato.

SEZIONE II
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti
1.1 Partecipazioni qualificate
I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale dell'istituto sono tenuti a comunicare, entro il termine indicato al par. 1.2, alla Banca d'Italia e al soggetto partecipato l'ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi: a) perfezionamento delle operazioni di cui all'autorizzazione prevista dalla Sezione I ovvero eventuale decisione di non concludere l'operazione; b) riduzione dell'ammontare della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie rilevanti a fini autorizzativi.
Nella comunicazione vanno indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto che partecipa direttamente al capitale dell'istituto.
1.2 Termini
La comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni indicate nel par. 1.1; nel caso di istituti di nuova costituzione la comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla data dell'iscrizione, a seconda dei casi, all'albo degli istituti di pagamento o all'albo degli istituti di moneta elettronica (15). ----- (15) In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si e' conclusa. -----
1.3 Modalita' di invio della comunicazione
La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia, unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i soggetti partecipanti forniscono le seguenti informazioni: - dati identificativi del dichiarante; - dati identificativi dell'istituto partecipato; - numero di azioni possedute direttamente dal dichiarante e percentuale rispetto al totale del capitale sociale; - numero di azioni possedute indirettamente per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona e percentuale rispetto al totale del capitale sociale; - dati identificativi delle societa' interposte nella catena partecipativa con indicazione dell'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della societa' interposta nonche' il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto; - nel caso di azioni possedute da societa' fiduciarie per conto di altri soggetti, le fiduciarie riportano i dati identificativi delle persone per conto delle quali possiedono azioni di un istituto nonche' il numero delle azioni possedute.
Il dichiarante puo' indicare ogni ulteriore dato e informazione relativo all'operazione. Copia della comunicazione e' trasmessa anche all'istituto.
2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto
2.1 Presupposti
Deve formare oggetto di comunicazione alla Banca d'Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto nell'assemblea dell'istituto o in una societa' che lo controlla.
La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di comunicazione, puo' richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata e dai vincoli da esso previsti.
Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'istituto, la Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. A tal fine, la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali dell'istituto.
2.2 Termini di invio dell'accordo di voto
L'accordo di voto e' inviato alla Banca d'Italia dai partecipanti all'accordo stesso (o dal soggetto a cio' delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti dell'istituto, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.
Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia.

SEZIONE III
INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE

L'istituto comunica annualmente alla Banca d'Italia l'elenco dei soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 5% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio.
La comunicazione, e' effettuata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

SEZIONE IV
ESPONENTI AZIENDALI
1. Requisiti
Gli esponenti aziendali dell'istituto devono possedere - per tutta la durata della loro carica - i requisiti di professionalita', di indipendenza e di onorabilita' previsti all'articolo 26 del TUB e richiamato dall'art. 114 - novies, comma 1, lettera e), e dall'art. 114-quinquies, comma 1, lettera e) del TUB, rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking) e dalle relative disposizioni attuative (16). ----- (16) Cfr. https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/interlocking/in dex.html -----
2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia.

Entro trenta giorni dalla nomina, l'organo amministrativo dell'istituto verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine, gli interessati devono presentare all'organo amministrativo, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di una delle situazioni impeditive.
Ai fini della comprova dei requisiti e della relativa documentazione minima, si rinvia rispettivamente all'allegato C, che riporta - a titolo esemplificativo - la documentazione minimale acquisibile, e all'allegato D, relativo alle autocertificazioni che possono essere utilizzate a comprova dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale.
E' rimessa alla responsabilita' dell'organo amministrativo la valutazione della completezza probatoria della documentazione. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dell'organo amministrativo da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.
L'organo amministrativo decide in ordine alla sussistenza dei requisiti; ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
Copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo deve essere trasmessa entro sessanta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facolta', in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. La Banca d'Italia pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni all'organo amministrativo, il termine e' interrotto.
Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comporti il venir meno dei requisiti di onorabilita', l'organo amministrativo, previo accertamento di tali situazioni nei modi anzi descritti, ne dichiara la decadenza e ne da' comunicazione alla Banca d'Italia. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza, vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.
Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una situazione che comporti la sospensione dalle cariche, l'organo amministrativo dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e da' comunicazione alla Banca d'Italia della decisione assunta.
In caso di inerzia, la sospensione e' pronunciata dalla Banca d'Italia entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Successivamente, l'organo amministrativo provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, del D.M. n. 161/1998. Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con l'ente di appartenenza, informano l'organo amministrativo sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerate dal citato D.M. L'organo amministrativo ne da' riservata informativa alla Banca d'Italia.

SEZIONE V
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Le unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti nel presente capitolo sono: - per l'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni al capitale degli istituti, Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi; - per l'autorizzazione di operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale di istituti, Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008; - per la sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nel capitale di istituti, Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008; - per la sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto, Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008; - per la decadenza in caso di difetto dei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza degli esponenti aziendali dell'istituto, Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008; - per la sospensione di esponenti aziendali dell'istituto, Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008; - decadenza dalle cariche detenute in violazione dell'art. 36 del d.l. 201/2011 (cd. divieto di"interlocking"), Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (17). ----- (1) Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2012 "Dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 36 del d.l. «Salva-Italia»". -----

Allegato A
Documentazione riguardante il requisito di onorabilita' dei partecipanti 1. Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale
A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE 1. certificato generale del casellario giudiziale; 2. certificato dei carichi pendenti; 3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni; 4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilita' ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.
B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia 1. Certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non e' stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilita' previsti - ai sensi dell'art. 114 - novies, comma 1, lett. e) e dall'art. 114-quinquies, comma 1, lettera e) del TUB, rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica - dall'art. 25, comma 1, del TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro del 18 marzo 1998, n. 144. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneita' dei certificati all'attestazione in questione. Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non e' previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima; 2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilita' previsti - ai sensi dell'art. 114 - novies, comma 1, lett. e), e dall'art. 114-quinquies, comma 1, lettera e) del TUB, rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica - dall'art. 25, comma 1 del TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro del 18 marzo 1998, n. 144.
C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia 1. La documentazione sub A); 2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione e' rilasciata dalla competente autorita' dello Stato di cittadinanza. 2. Requisiti dei partecipanti: dichiarazioni sostitutive
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilita' di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonche' nei rapporti tra privati che vi consentano.
+----------------------------+--------------------------------------+ | |Possono avvalersi | | |dell'autocertificazione (art. 3 del | | |D.P.R. n. 445/2000) i cittadini | |Cittadini italiani e di |italiani e di Stati appartenenti | |Stati comunitari |all'UE. | +----------------------------+--------------------------------------+ | |I cittadini di Stati non appartenenti | | |all'UE regolarmente soggiornanti in | | |Italia possono utilizzare le | | |dichiarazioni sostitutive | | |limitatamente agli stati, alle | | |qualita' personali e ai fatti | |Cittadini di Stati |certificabili o attestabili da parte | |extracomunitari |di soggetti pubblici italiani (18). | +----------------------------+--------------------------------------+ | |Ai cittadini di Stati non appartenenti| | |all'UE non autorizzati a soggiornare | | |in Italia, si applicano le | | |disposizioni di cui al punto 1 sub B).| +----------------------------+--------------------------------------+ | |Le persone fisiche che detengono una | | |partecipazione qualificata in un | | |istituto possono avvalersi della | | |possibilita' di ricorrere a | | |dichiarazioni sostitutive secondo lo | |Persone fisiche |schema riportato nell'allegato D. | +----------------------------+--------------------------------------+ | |Nel caso in cui la partecipazione sia | | |acquisita da societa' o enti che | | |intendano consentire ai propri | | |esponenti di avvalersi della | | |possibilita' di ricorrere alle | | |dichiarazioni sostitutive, tali | | |soggetti dovranno porsi in condizione | | |di poter effettuare idonei controlli | |Persone giuridiche |sulle dichiarazioni ricevute. | +----------------------------+--------------------------------------+ | |A tal fine dovranno essere definiti | | |appositi accordi con le | |Accordi con le |amministrazioni competenti a | |amministrazioni competenti |rilasciare le relative certificazioni.| +----------------------------+--------------------------------------+ | |Nel caso in cui tali accordi non siano| | |stati definiti, possono utilizzare | | |dichiarazioni sostitutive di | | |certificazione i soggetti che si | | |impegnino per iscritto a produrre | | |direttamente la documentazione | | |eventualmente richiesta dalla persona | |Attestazione |giuridica o dall'ente a comprova delle| |dell'interessato |dichiarazioni sostitutive rese. | +----------------------------+--------------------------------------+
--------- (18) Al di fuori di tali casi i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale e' stata recepita nel nostro ordinamento. ---------

L'organo cui compete l'accertamento dei requisiti non puo', pertanto, accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalita'.
Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonche' in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.
A titolo esemplificativo si riportano nell'allegato D esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti.

Allegato B
Documentazione da inoltrare alla Banca d'Italia per la comprova della
qualita' e della solidita' finanziaria del candidato acquirente

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i documenti probatori acquisibili: a) per le persone fisiche: - le attestazioni relative all'esercizio di attivita' professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali); curriculum vitae e le certificazioni degli enti o societa' di provenienza; - le attestazioni rilasciate da autorita' di vigilanza degli enti o delle societa' di provenienza; - riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonche' gli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con l'istituto cui si riferisce la partecipazione, altri istituti , banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale dell'istituto interessato; - indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori; - nel caso in cui eserciti attivita' d'impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa esercitata; b) per le societa' e gli enti nazionali: - il bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, il bilancio consolidato del gruppo di appartenenza; - le relazioni degli organi con funzioni di amministrazione e controllo relative all'ultimo esercizio; - l'eventuale certificazione della societa' di revisione; - le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali) e i curriculum vitae per i membri degli organi aziendali e per il direttore generale; - riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonche' gli altri collegamenti che il soggetto interessato e soggetti del suo gruppo di appartenenza hanno in essere con l'istituto cui si riferisce la partecipazione, altri istituti , banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale dell'istituto interessato; - indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori; - elenco dei soci che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nella societa' tenuta ad effettuare la comunicazione ovvero che esercitano il controllo congiunto sulla societa' stessa. c) per le societa' estere: - la documentazione analoga a quella indicata sub b); - le lettere di "good standing" o le altre attestazioni da parte delle autorita' di vigilanza del paese d'origine; - dichiarazione della societa' con la quale la stessa attesti l'inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento di appartenenza, a fornire informazioni alle autorita' di vigilanza italiane.
In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati intendono avvalersi della facolta' di inviare un'unica comunicazione, le informazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono essere riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa, sia alla societa' che intende assumere in via diretta la partecipazione nell'istituto.
Nel caso in cui il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo, oltre ai riferimenti indicati ai precedenti punti dovranno essere inviati: - la mappa del gruppo con l'indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti; - il bilancio consolidato del gruppo relativo all'ultimo esercizio.

Allegato C
Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali
1. Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilita' degli esponenti aziendali A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE 1. certificato generale del casellario giudiziale; 2. certificato dei carichi pendenti; 3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni; 4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la normativa italiana, la perdita dei requisiti di onorabilita' ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.
B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia 1. Certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non e' stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilita' previsti - ai sensi dell'art. 114 - novies, comma 1, lett. e) e dall'art. 114-quinquies, comma 1, lettera e), rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica - dall'art. 26, comma 1 del TUB e determinati con decreto del Ministro del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161. Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilita' previsti - ai sensi dell'art. 114 - novies, comma 1, lett. e) e dall'art. 114-quinquies, comma 1, lettera e), rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica - dall'art. 26, comma 1 del TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro 18 marzo 1998, n. 161.
C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia 1. La documentazione sub A); 2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione e' rilasciata dalla competente autorita' dello Stato di cittadinanza.
2. Documentazione relativa ai requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali
A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale
1. curriculum vitae sottoscritto dall'interessato; 2. dichiarazione dell'impresa, societa' o ente di provenienza; 3. statuti/bilanci dell'impresa o societa' di provenienza; 4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attivita' di insegnamento.
B) Membri dell'organo di controllo 1. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
3. Requisiti degli esponenti: dichiarazioni sostitutive
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilita' di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonche' nei rapporti tra privati che vi consentano.
+----------------------------+--------------------------------------+ | |Possono avvalersi | | |dell'autocertificazione (art. 3 del | | |D.P.R. 445 del 2000) i cittadini | |Cittadini italiani e di |italiani e di Stati appartenenti | |Stati comunitari |all'UE. | +----------------------------+--------------------------------------+ | |I cittadini di Stati non appartenenti | | |all'UE regolarmente soggiornanti in | | |Italia possono utilizzare le | | |dichiarazioni sostitutive | | |limitatamente agli stati, alle | | |qualita' personali e ai fatti | |Cittadini di Stati |certificabili o attestabili da parte | |extracomunitari |di soggetti pubblici italiani (19). | +----------------------------+--------------------------------------+ | |Ai cittadini di Stati non appartenenti| | |all'UE non autorizzati a soggiornare | | |in Italia, si applicano le | | |disposizioni di cui al punto 1 sub B) | | |del presente allegato. | +----------------------------+--------------------------------------+ | |Gli istituti che intendano consentire | | |ai propri esponenti di avvalersi della| | |possibilita' di ricorrere alle | | |dichiarazioni sostitutive dovranno | | |porsi in condizione di poter | |Controlli sulle |effettuare idonei controlli sulle | |dichiarazioni |dichiarazioni ricevute. | +----------------------------+--------------------------------------+ | |A tal fine gli istituti dovranno | | |definire, anche attraverso le | | |associazioni di categoria, appositi | | |accordi con le amministrazioni | |Accordi con le |competenti a rilasciare le relative | |amministrazioni competenti |certificazioni. | +----------------------------+--------------------------------------+ | |Nel caso in cui tali accordi non siano| | |stati definiti, possono utilizzare | | |dichiarazioni sostitutive di | | |certificazione i soggetti che si | | |impegnino per iscritto a produrre | | |direttamente la documentazione | | |eventualmente richiesta dall'istituto | |Attestazione |a comprova delle dichiarazioni | |dell'interessato |sostitutive rese. | +----------------------------+--------------------------------------+
------ (19) Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale e' stata recepita nel nostro ordinamento. ------

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti non puo', pertanto, accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalita'. Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonche' in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati. A titolo esemplificativo si riportano, nell'allegato D, esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti.

Allegato D

Modelli di dichiarazioni sostitutive 1. Requisiti dei partecipanti al capitale: procedimento di iscrizione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO IV
ATTIVITA'

SEZIONE I
ATTIVITA' ESERCITABILI
1. Premessa

Gli istituti di pagamento possono prestare uno o piu' dei servizi di pagamento previsti dall'art. 1 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, conformemente al contenuto della propria autorizzazione. Essi possono esercitare altre attivita' secondo quanto indicato nella presente Sezione. Agli istituti di pagamento e' vietata l'attivita' di emissione di moneta elettronica.
Gli istituti di moneta elettronica possono esercitare l'attivita' di emissione di moneta elettronica e prestare anche i servizi di pagamento non connessi con l'emissione della moneta elettronica dettagliati nel programma di attivita' (cfr. Capitolo II, Sezione III). Gli istituti di moneta elettronica possono esercitare altre attivita' secondo quanto indicato nella presente Sezione. L'attivita' di concessione di finanziamenti e' consentita, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, esclusivamente in relazione alla prestazione di servizi di pagamento non connessi con l'emissione di moneta elettronica.
2. Altre attivita' esercitabili
Nella prestazione dei servizi di pagamento, gli istituti possono esercitare le seguenti attivita' accessorie: a) prestazione di servizi operativi e servizi strettamente connessi con i servizi di pagamento prestati, quali, ad esempio: - garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento; - servizi di cambio; - attivita' di custodia, registrazione e trattamento di dati; b) gestione di sistemi di pagamento;
Gli istituti di moneta elettronica possono prestare servizi operativi e servizi strettamente connessi con l'emissione di moneta elettronica, quali ad esempio: - progettazione e realizzazione di procedure, dispositivi e supporti relativi all'attivita' di emissione di moneta elettronica; - prestazione, per conto di terzi emittenti di moneta elettronica, di servizi connessi con l'emissione di moneta elettronica.
Gli istituti possono esercitare attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento e dall'emissione di moneta elettronica, secondo quanto previsto nel Capitolo X.
3. Concessione di finanziamenti
Gli istituti possono concedere finanziamenti relativi ai servizi di pagamento indicati ai punti 4, 5 e 7 dell'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il finanziamento e' accessorio e concesso esclusivamente in relazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento; b) il finanziamento e' di breve durata, non superiore a dodici mesi. Puo' essere di durata superiore a 12 mesi il finanziamento concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito; c) il finanziamento non e' concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell'esecuzione di un'operazione di pagamento; d) a fronte del rischio di credito derivante da tali finanziamenti, gli istituiti sono tenuti a mantenere la dotazione patrimoniale minima stabilita nel Capitolo V.

SEZIONE II
REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI CLIENTI
1. Premessa
Il TUB prevede che le attivita' in cui risultano investite le somme di denaro registrate nei conti di pagamento o ricevute a fronte della moneta elettronica emessa costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto (cfr. art. 114-quinquies 1 e 114-duodecies del TUB). La presente Sezione detta le disposizioni attuative di tali previsioni del TUB.
2. Evidenze contabili dei fondi della clientela Gli istituti istituiscono e conservano apposite evidenze contabili: - distintamente per ciascun cliente, delle somme di denaro ricevute da registrare nei conti di pagamento; e - delle attivita' in cui le somme ricevute sono state investite. Tali evidenze indicano, fra l'altro, le banche depositarie delle somme di denaro ricevute dai clienti e i depositari degli strumenti finanziari in cui sono eventualmente investite le somme di denaro ricevute dai clienti, secondo quanto previsto nel paragrafo 3. Le evidenze devono essere aggiornate in via continuativa e con tempestivita', in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse devono essere regolarmente riconciliate con gli estratti conto prodotti dai depositari. Gli istituti di moneta elettronica applicano le previsioni dei due capoversi precedenti anche alle somme di denaro ricevute a fronte della moneta elettronica emessa. Le evidenze contabili relative alla moneta elettronica emessa sono tenute distinte rispetto a quelle relative alle somme di denaro detenute per la prestazione dei servizi di pagamento.
3. Modalita' di tenuta delle somme di denaro dei clienti registrate nei conti di pagamento o ricevute a fronte della moneta elettronica emessa Le somme di denaro ricevute dai clienti e registrate nei conti di pagamento dall'istituto ovvero quelle ricevute dall'istituto di moneta elettronica a fronte della moneta elettronica emessa sono: - depositate presso una banca autorizzata ad operare in Italia in conti intestati agli istituti depositanti con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti da quelli dell'istituto; - investite in titoli di debito qualificati, depositati presso depositari abilitati; - investite in quote di fondi comuni di investimento armonizzati il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l'investimento in titoli di debito qualificati o in fondi di mercato monetario.
L'istituto applica i requisiti di tutela di cui al presente paragrafo alle somme ricevute dai clienti e registrate nei conti di pagamento che non siano consegnate al beneficiario o trasferite ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti.
L'istituto di moneta elettronica applica le disposizioni previste dal presente paragrafo alle somme ricevute dalla clientela - a fronte della moneta elettronica emessa - mediante strumenti di pagamento a partire dal giorno in cui acquisisce la disponibilita' di tali somme e in ogni caso, entro cinque giorni dall'emissione della moneta elettronica. Le disposizioni previste nel presente paragrafo si applicano alle somme di denaro dei clienti dei servizi di pagamento che, in relazione ai singoli clienti, superano la soglia di 100,00 euro.
4. Somme di denaro dei clienti utilizzate anche per effettuare servizi diversi da quelli di pagamento o di moneta elettronica Nel caso in cui le somme di denaro ricevute dalla clientela e registrate nei conti di pagamento siano utilizzabili sia per operazioni di pagamento sia per servizi diversi dai servizi di pagamento, le modalita' di tutela delle somme di denaro indicate nei paragrafi 2 e 3 si applicano solo alla percentuale delle somme di denaro da utilizzare per future operazioni di pagamento. Se tale percentuale e' variabile o non conosciuta in anticipo, gli istituti stimano una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici; periodicamente, gli istituti verificano la congruita' di tale percentuale rispetto all'effettivo utilizzo delle somme di denaro effettuato dai clienti. Gli istituti comunicano alla Banca d'Italia: - la decisione di applicare le citate modalita' di tutela solo a una percentuale delle somme di denaro ricevute dai clienti; - le motivazioni di tale decisione e le modalita' con cui e' stata determinata detta percentuale; - almeno annualmente, gli esiti delle verifiche effettuate in ordine alla congruita' della percentuale determinata. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche agli istituti di moneta elettronica, nel caso in cui le somme di denaro ricevute a fronte della moneta elettronica emessa siano utilizzabili anche per operazioni di pagamento non connesse con la moneta elettronica o per servizi diversi.

CAPITOLO V
DISCIPLINA PRUDENZIALE

SEZIONE I
PATRIMONIO DI VIGILANZA 1. Patrimonio di vigilanza
Il patrimonio di vigilanza e' costituito dal patrimonio di base piu' il patrimonio supplementare, ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base, al netto delle deduzioni.
Il patrimonio di base e quello supplementare sono composti da elementi positivi e negativi la cui computabilita' viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualita' patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilita' degli istituti , in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite. L'importo di tali elementi e' depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.
Gli istituti calcolano il patrimonio di vigilanza secondo quanto previsto nelle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) Titolo I, Capitolo 2, Sezioni I e II.
2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza
L'ammontare del patrimonio di vigilanza deve essere in qualsiasi momento almeno pari al requisito patrimoniale complessivo di cui alla Sezione II.
In ogni caso l'importo del patrimonio di vigilanza non deve mai essere inferiore al livello del capitale iniziale minimo richiesto per la costituzione dell'istituto.

Parte di provvedimento in formato grafico
 
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