Gazzetta n. 124 del 28 maggio 2016 (vai al sommario)
LEGGE 26 maggio 2016, n. 89
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), numero 3.2), la parola: «apprendistato» e' sostituita dalla seguente: «tirocinio»;
b) alla lettera e), le parole: «livelli essenziali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogni standard».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 26 maggio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del
sistema scolastico e della ricerca), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2016, n. 73.
- Si riporta il testo del comma 181 della legge 13
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162, come modificato
dalla presente legge:
«181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
a) riordino delle disposizioni normative in materia
di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:
1) la redazione di un testo unico delle
disposizioni in materia di istruzione gia' contenute nel
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, nonche' nelle altre fonti normative;
2) l'articolazione e la rubricazione delle
disposizioni di legge incluse nella codificazione per
materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di
ciascuna di esse;
3) il riordino e il coordinamento formale e
sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella
codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche
innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e
sistematica, nonche' per adeguare le stesse all'intervenuta
evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione
europea;
4) l'adeguamento della normativa inclusa nella
codificazione alla giurisprudenza costituzionale e
dell'Unione europea;
5) l'indicazione espressa delle disposizioni di
legge abrogate;
b) riordino, adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di
docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, mediante:
1) l'introduzione di un sistema unitario e
coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei
docenti sia le procedure per l'accesso alla professione,
affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle
universita' o alle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni
scolastiche statali, con una chiara distinzione dei
rispettivi ruoli e competenze in un quadro di
collaborazione strutturata;
2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi
nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a
tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di
docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al
concorso e' riservato a coloro che sono in possesso di un
diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di
secondo livello per le discipline artistiche e musicali,
coerente con la classe disciplinare di concorso. I
vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a
una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono
previsti:
2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso
al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti
formativi universitari acquisiti nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le
metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il
limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come
crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
2.2) la disciplina relativa al trattamento
economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche
conto della graduale assunzione della funzione di docente;
3) il completamento della formazione iniziale dei
docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2)
tramite:
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno
di contratto, di un diploma di specializzazione per
l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale
istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche
o loro reti, dalle universita' o dalle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
destinato a completare la preparazione degli iscritti nel
campo della didattica delle discipline afferenti alla
classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della
psicologia e della normativa scolastica;
3.2) la determinazione degli standard nazionali
per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma
di specializzazione, nonche' del periodo di tirocinio;
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali,
l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento
del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione
della funzione docente, anche in sostituzione di docenti
assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete
tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
3.4) la possibilita', per coloro che non hanno
partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi
nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie
spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento
secondario di cui al numero 3.1);
4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a
tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e
valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina
di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;
5) la previsione che il percorso di cui al numero
2) divenga gradualmente l'unico per accedere
all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per
l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una
disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi
formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti
nonche' in merito alla valutazione della competenza e della
professionalita' per coloro che hanno conseguito
l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui alla presente lettera;
6) il riordino delle classi disciplinari di
afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale,
in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di
cui al numero 2), nonche' delle norme di attribuzione degli
insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di
afferenza secondo principi di semplificazione e di
flessibilita', fermo restando l'accertamento della
competenza nelle discipline insegnate;
7) la previsione dell'istituzione di percorsi di
formazione in servizio, che integrino le competenze
disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo,
secondo principi di flessibilita' e di valorizzazione,
l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari
affini;
8) la previsione che il conseguimento del diploma
di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il
titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole
paritarie;
c) promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilita' e riconoscimento delle differenti
modalita' di comunicazione attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente
di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica
degli studenti con disabilita', anche attraverso
l'istituzione di appositi percorsi di formazione
universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei
ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la
continuita' del diritto allo studio degli alunni con
disabilita', in modo da rendere possibile allo studente di
fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero
ordine o grado di istruzione;
3) l'individuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto
dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per
l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione
scolastica;
5) la revisione delle modalita' e dei criteri
relativi alla certificazione, che deve essere volta a
individuare le abilita' residue al fine di poterle
sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con
tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o
convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili
ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che
partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e
l'inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli
organismi operanti a livello territoriale per il supporto
all'inclusione;
7) la previsione dell'obbligo di formazione
iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i
docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi
dell'integrazione scolastica;
8) la previsione dell'obbligo di formazione in
servizio per il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, rispetto alle specifiche competenze,
sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed
educativo-relazionali relativi al processo di integrazione
scolastica;
9) la previsione della garanzia dell'istruzione
domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni
di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
d) revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della
Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
1) la ridefinizione degli indirizzi, delle
articolazioni e delle opzioni dell'istruzione
professionale;
2) il potenziamento delle attivita' didattiche
laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parita'
di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con
particolare riferimento al primo biennio;
e) istituzione del sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai
servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole
dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle
bambine pari opportunita' di educazione, istruzione, cura,
relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere
territoriali, economiche, etniche e culturali, nonche' ai
fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di
lavoro dei genitori, della promozione della qualita'
dell'offerta educativa e della continuita' tra i vari
servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle
famiglie, attraverso:
1) la definizione dei fabbisogni standard delle
prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi
educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore
interregionale degli interventi e dei servizi sociali,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, prevedendo:
1.1) la generalizzazione della scuola
dell'infanzia;
1.2) la qualificazione universitaria e la
formazione continua del personale dei servizi educativi per
l'infanzia e della scuola dell'infanzia;
1.3) gli standard strutturali, organizzativi e
qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della
scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia,
all'eta' dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo
tempi di compresenza del personale dei servizi educativi
per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia,
nonche' il coordinamento pedagogico territoriale e il
riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16
novembre 2012, n. 254;
2) la definizione delle funzioni e dei compiti
delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la
ricettivita' dei servizi educativi per l'infanzia e la
qualificazione del sistema integrato di cui alla presente
lettera;
3) l'esclusione dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a
domanda individuale;
4) l'istituzione di una quota capitaria per il
raggiungimento dei fabbisogni standard , prevedendo il
cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato
con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle
scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti
locali al netto delle entrate da compartecipazione delle
famiglie utenti del servizio;
5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di
azione nazionale per la promozione del sistema integrato di
cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento
dei fabbisogni standard delle prestazioni;
6) la copertura dei posti della scuola
dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione
nazionale per la promozione del sistema integrato anche
avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo
grado di istruzione come risultante alla data di entrata in
vigore della presente legge;
7) la promozione della costituzione di poli per
l'infanzia per bambini di eta' fino a sei anni, anche
aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con
compiti consultivi e propositivi, composta da esperti
nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;
f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio
su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle
competenze delle regioni in tale materia, attraverso la
definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni, sia
in relazione ai servizi alla persona, con particolare
riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai
servizi strumentali; potenziamento della Carta dello
studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale, al fine di attestare attraverso la
stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso
a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale,
a servizi per la mobilita' nazionale e internazionale, ad
ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto
di materiale scolastico, nonche' possibilita' di associare
funzionalita' aggiuntive per strumenti di pagamento
attraverso borsellino elettronico;
g) promozione e diffusione della cultura umanistica,
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali,
musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno
della creativita' connessa alla sfera estetica, attraverso:
1) l'accesso, nelle sue varie espressioni
amatoriali e professionali, alla formazione artistica,
consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel
contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme
artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:
1.1) il potenziamento della formazione nel
settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni
ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonche' la
realizzazione di un sistema formativo della
professionalita' degli educatori e dei docenti in possesso
di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze
artistico-musicali e didattico-metodologiche;
1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di
scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni
anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le
istituzioni interessate;
1.3) il potenziamento e il coordinamento
dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli
ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in
funzione dell'educazione permanente;
2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento
delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale
nonche' l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad
altri settori artistici nella scuola secondaria di primo
grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a
orientamento artistico e performativo;
3) la presenza e il rafforzamento delle arti
nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo
grado;
4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e
artistici promuovendo progettualita' e scambi con gli altri
Paesi europei;
5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta
la filiera del settore artistico-musicale, con particolare
attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti
musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e all'universita';
6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi
artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze
di ricerca e innovazione;
7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni
artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia
italiane che straniere, finalizzati anche alla
valorizzazione di giovani talenti;
8) la sinergia e l'unitarieta' degli obiettivi
nell'attivita' dei soggetti preposti alla promozione della
cultura italiana all'estero;
h) revisione, riordino e adeguamento della normativa
in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane
all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico
coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nella gestione della rete
scolastica e della promozione della lingua italiana
all'estero attraverso:
1) la definizione dei criteri e delle modalita' di
selezione, destinazione e permanenza in sede del personale
docente e amministrativo;
2) la revisione del trattamento economico del
personale docente e amministrativo;
3) la previsione della disciplina delle sezioni
italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
4) la revisione della disciplina dell'insegnamento
di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o
l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti
a contratto locale;
i) adeguamento della normativa in materia di
valutazione e certificazione delle competenze degli
studenti, nonche' degli esami di Stato, anche in raccordo
con la normativa vigente in materia di certificazione delle
competenze, attraverso:
1) la revisione delle modalita' di valutazione e
certificazione delle competenze degli studenti del primo
ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione
formativa e di orientamento della valutazione, e delle
modalita' di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo;
2) la revisione delle modalita' di svolgimento
degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della
scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto
previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.».
Avvertenza:
Il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
73 del 29 marzo 2016.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 27.
 
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche gia' previste nella medesima convenzione scaduta"».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria). - 1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" e le parole: "2014/2015" sono sostituite dalle seguenti: "2015/2016";
b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: "Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".
Art. 1-ter (Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017). - 1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.
2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validita' delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
Art. 1-quater (Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia). - 1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalita':
a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;
b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalita' stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalita' attuative del comma 1.
3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.
4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, sono soppresse.
5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.
Art. 1-quinquies (Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilita'). - 1. A decorrere dall'anno 2017, e' corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilita' frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.
2. Ai fini della verifica del mantenimento della parita', il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 1-sexies (Incarichi di supplenza breve e saltuaria). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilita' delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilita' dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato.
2. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, e' assegnato un codice identificativo univoco al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. E' garantita la corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico.
Art. 1-septies (Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali). - 1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";
b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "del diploma di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";
c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis (Scuole di specializzazione non mediche). - 1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2-ter (Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori). - 1. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo, la parola: "cento" e' sostituita dalla seguente: "quaranta" e la parola: "centocinquanta" e' sostituita dalla seguente: "sessantadue".
Art. 2-quater (Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015, incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 e' incrementato di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 2-quinquies (Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). - 1. All'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: "cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea" sono soppresse e dopo le parole: "territorio nazionale," sono inserite le seguenti: "in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita'".
Art. 2-sexies (ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilita'). - 1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilita' o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilita', laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;
b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e' applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilita' media, grave o non autosufficiente.
2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilita', restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.
5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternita' di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
 
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