Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 maggio 2016
Modifica della remunerazione del conto corrente fruttifero presso la Tesoreria dello Stato denominato CDP S.p.A. - gestione separata, ai sensi dell'articolo 17-quater del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato con l'art. 17-quater del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, con il quale e' stato inserito il comma 3-bis al predetto art. 5;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, in particolare il comma 2, dell'art. 6, cosi' come modificato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 maggio 2014, emanato in attuazione dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, con il quale sono state stabilite le condizioni di remunerazione della giacenza del conto corrente fruttifero presso la Tesoreria dello Stato denominato «CDP S.p.a. - gestione separata»;
Considerato che in forza del comma 3-bis dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come inserito dall'art. 17-quater del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e' necessario provvedere all'adeguamento del tasso di remunerazione del conto corrente fruttifero presso la Tesoreria dello Stato denominato «CDP Spa - gestione separata» al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresi' del costo effettivo delle passivita' che lo alimentano;
Considerato che circa l'80% del risparmio postale, costituente la giacenza del suddetto conto, e' caratterizzato da una persistenza in media superiore ai dieci anni, come evidenziato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., con comunicazione del 13 aprile 2016 prot. AD/P/151/16;
Considerato che alla luce di quanto sopra appare equo remunerare la giacenza del suddetto conto corrente fruttifero di Tesoreria per l'80% con il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali con scadenza a dieci anni e per il 20% con il rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;
Ravvisata l'esigenza di modificare il citato comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, al fine di adeguare la remunerazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

Decreta:

A decorrere dal primo semestre 2016, il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 maggio 2014, e' sostituito dal seguente:
«2. Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde alla CDP S.p.a. un interesse determinato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso pari alla media ponderata, arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra:
a) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (BOT) con scadenza a sei mesi emessi nel semestre di riferimento;
b) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei Buoni del Tesoro poliennali (BTP) con scadenza a dieci anni emessi nel semestre di riferimento; con pesi pari al 20% per il tasso di cui alla lettera a) e all'80% per il tasso di cui alla lettera b).
Qualora nel periodo di riferimento non vengano offerti all'asta BOT con scadenza a sei mesi o BTP con scadenza a dieci anni, il tasso del conto corrente non subisce variazioni. Gli interessi sulle somme che affluiscono a detto conto corrente fruttifero intestato alla CDP S.p.A. decorrono dal giorno dovuto per il versamento e cessano dal giorno dovuto per il prelevamento e sono liquidati a semestralita' maturate.
Le suddette condizioni di remunerazione sono riviste in caso di disallineamenti significativi di costo e composizione delle passivita' che alimentano il conto e, in ogni caso, ogni due anni.»
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2016

Il Ministro: Padoan
 
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