Gazzetta n. 118 del 21 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 marzo 2016
Fondo di solidarieta' per i lavoratori in somministrazione. (Decreto n. 95074).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante, tra l'altro, deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge n. 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il Titolo II, articoli da 26 a 40, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, recante la disciplina dei fondi di solidarieta';
Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale, al comma 1, prevede che, in alternativa al modello previsto dall'art. 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alle finalita' perseguite dall'art. 26, comma 1, si applichino le disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo art. 27;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 89581 del 17 aprile 2015, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 92 del 2012;
Visto l'accordo di gestione del Fondo di solidarieta' bilaterale per la somministrazione di lavoro del 25 novembre 2015 con il quale, in attuazione dell'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, le parti firmatarie hanno convenuto di adeguare le fonti normative e istitutive del Fondo bilaterale Forma.Temp alle finalita' perseguite dall'art. 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 2 dello statuto del Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp, depositato, a seguito di modifiche, in data 22 dicembre 2015 presso notaio Farinaro in Roma, rep. 252452 raccolta n. 41811;
Considerata la finalita' perseguita dai fondi di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 di realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione;
Considerata la necessita' avvertita dalle parti sociali di adottare misure volte ad assicurare ai lavoratori del settore una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa dell'azienda utilizzatrice per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del predetto settore;
Considerata la ulteriore necessita' avvertita dalle parti sociali del settore di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro e di disciplinare con specifico accordo altre ulteriori prestazioni come previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015, nel rispetto dei criteri di sostenibilita' ed equilibrio finanziario del Fondo;
Sentite nella riunione del 17 dicembre 2015 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie del citato accordo del 25 novembre 2015;
Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, disposizioni per determinare criteri volti a garantire la sostenibilita' finanziaria dei fondi, requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi, criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi, modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei fondi e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

Decreta:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il Fondo di solidarieta' per i lavoratori in somministrazione, di seguito denominato Fondo, e' gestito da un Comitato di gestione e controllo di cui all'art. 5 dell'accordo del 25 novembre 2015.
2. I membri del Comitato di gestione e controllo devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dal presente decreto.
 
Art. 2

Sostenibilita' finanziaria

1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse dovute dalle imprese di settore.
 
Art. 3

Requisiti di professionalita'

1. I membri del Comitato di gestione e controllo devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell'ambito degli enti bilaterali.
2. I membri del Comitato di gestione e controllo devono aver svolto, per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti e organismi associativi, di rappresentanza di categoria.
3. Ai membri del Comitato di gestione e controllo non spetta alcun emolumento o indennita'.
 
Art. 4

Requisiti di onorabilita'

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6 dell'accordo del 25 novembre 2015, non possono essere nominati o eletti membri del Comitato di gestione e controllo e, se nominati o eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 c.c.;
b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.
2. La decadenza dall'ufficio e' dichiarata dall'organo individuato dallo Statuto entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai membri del Comitato di gestione e controllo le seguenti situazioni:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);
b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
4. La sospensione e' dichiarata con le modalita' di cui al comma 2.
 
Art. 5

Criteri e requisiti per la contabilita'

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo del 25 novembre 2015, il Fondo deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilita'.
2. Il Fondo ha l'obbligo di presentare bilanci di previsione pluriennali, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.
3. L'Organo del Fondo individuato dallo Statuto redige il bilancio consuntivo redatto secondo il criterio di competenza economica.
4. Il bilancio consuntivo deve essere costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e dalla relazione dell'organo di controllo individuato dallo Statuto.
5. Nel bilancio dovranno essere evidenziate: la dotazione iniziale e le entrate contributive, atti di liberalita' senza vincolo, atti di liberalita' con vincolo, atti di liberalita' ad esecuzione pluriennale.
6. Il bilancio consuntivo deve essere preceduto dal bilancio di previsione, redatto secondo gli stessi principi e gli stessi schemi del bilancio consuntivo.
7. Sia in sede di bilancio preventivo che in sede di bilancio consuntivo deve essere redatto il prospetto delle entrate e delle uscite.
8. Il bilancio si deve ispirare al principio di prudenza, le immobilizzazioni devono essere valutate al costo e le eventuali gestioni patrimoniali sono valutate al valore di mercato.
9. Il Fondo deve trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato della relazione illustrativa, della relazione del collegio sindacale e della relazione del soggetto revisore.
10. La relazione dell'organo individuato dallo statuto deve contenere una descrizione generale dell'andamento della gestione del Fondo.
11. La relazione deve recare la descrizione della politica di gestione seguita in conformita' ai criteri e requisiti definiti dalle parti sociali stipulanti l'accordo del 25 novembre 2015, in ossequio all'obbligo dell'equilibrio finanziario del Fondo medesimo, nonche' le ulteriori informazioni che gli organi preposti riterranno necessarie ai fini di una chiara comprensione della situazione economica e di gestione.
 
Art. 6

Controllo sulla gestione e monitoraggio
sull'andamento delle prestazioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la funzione di controllo sulla corretta gestione del Fondo e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni. In caso di riscontrate irregolarita' o inadempimenti, in particolare con riferimento al rispetto dei criteri di sostenibilita' finanziaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporre la sospensione dell'operativita' del Fondo.
2. Il Fondo e' tenuto a dotarsi di un sistema di raccolta di dati sull'andamento delle prestazioni e a trasmettere, con cadenza annuale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate, secondo le modalita' definite con apposite linee guida dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il sistema di monitoraggio deve essere tale da assicurare una adeguata conoscenza circa l'andamento delle prestazioni e deve, altresi', rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza nei confronti della piu' generale platea di imprese e lavoratori coinvolti.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2016

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1463
 
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