Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 marzo 2016
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/1366, della Commissione, dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368, della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle direttive comunitarie, in particolare l'art. 5 che istituisce un Fondo di rotazione;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonche' le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 101/2005, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, sulla disciplina dell'apicoltura;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 4 dicembre 2009, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'11 agosto 2014, recante l'approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016, n. 387, che definisce i criteri e le modalita' di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformita' operativa sul territorio nazionale;
Considerato che il mutato quadro normativo di riferimento rende necessaria l'adozione di un nuovo decreto ministeriale per l'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura e l'abrogazione del decreto ministeriale 23 gennaio 2006;
Considerato che le azioni previste dal menzionato regolamento dell'UE n. 1308/2013 sono cofinanziate in parti uguali dalla UE e dagli Stati membri e che, pertanto, e' opportuno rendere accessibili tali finanziamenti a tutti gli interessati;
Considerata l'importanza del settore in termini ambientali soprattutto nelle zone marginali e l'opportunita' di pervenire a standard di qualita' piu' elevati, si rende necessario attivare un comitato di indirizzo e monitoraggio, anche alla luce delle difficolta' che il settore attraversa a causa delle recenti crisi sanitarie;
Ritenuto di dover stabilire criteri uniformi per la gestione dei programmi tesi a favorire l'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti apistici;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nell'adunanza del 3 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1
Programma nazionale triennale

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», predispone il Programma nazionale triennale, di seguito denominato «Programma», di cui all'art. 55, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Il Programma di cui al comma 1 usufruisce di finanziamenti pubblici, per il 50% a carico del FEAGA, secondo le modalita' stabilite dall'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione e per il restante 50%, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, conformemente al disposto dell'art. 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 
Allegato I

(art. 5, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

(art. 3, comma 3, lettera d)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

(art. 5, comma 9)

(Voci di spesa non ammissibili)

- Acquisto di automezzi targati sotto i 35 q.li di portata a pieno carico.
- Acquisto elaboratori elettronici.
- Spese per l'immatricolazione di mezzi stradali.
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature.
- Spese di trasporto per la consegna di materiali.
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari, come dimostrato da attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisori dei conti).
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili.
- Spese generali in misura maggiore del 5% della sotto-azione di riferimento. (*)
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato per scopi connessi al Programma.
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali.
- Acquisto di materiale usato.
(*) Le spese generali fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.
 
Allegato IV

(art. 13, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V

(art. 13, comma 2)

(Scadenziario)

a) Fase di programmazione:
- 15 febbraio del primo anno del triennio, ovvero 1° febbraio di uno degli anni successivi (art. 4, comma 1) per l'invio dei sottoprogrammi regionali e ministeriali.
b) Fase di attuazione:
- 15 marzo per la presentazione delle domande;
- 15 aprile per la comunicazione da parte delle amministrazioni agli organismi pagatori delle economie di spesa o di ulteriori fabbisogni;
- 30 aprile per la comunicazione da parte di AGEA Coordinamento delle economie di spesa o di ulteriori fabbisogni al Ministero;
- 31 luglio termine di effettuazione delle spese.
c) Comunicazioni:
- 31 dicembre per la trasmissione da parte delle amministrazioni al Ministero delle relazioni sulle azioni concluse, di cui all'art. 13.
Qualora le sopraindicate scadenze dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la disciplina dell'apicoltura, all'art. 55 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1366 e agli articoli 2 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368.
2. Inoltre, ai fini del presente decreto si intende per:
a. «sciame naturale»: l'insieme di api che migrano con una regina da un alveare troppo popoloso per costituire una nuova colonia;
b. «nucleo» o «sciame artificiale»: nuova colonia di api costituita dall'apicoltore e che, a pieno sviluppo, e' composto solitamente da cinque favi, di cui: tre favi con covata di diversa eta', due favi con riserve alimentari (miele e polline), una regina dell'anno di formazione del nucleo o sciame artificiale e da una quantita' di api tale da coprire completamente tutti i cinque favi su entrambe le facce;
c. «colonia» o «famiglia» di api: una unita' composta da una regina feconda, da alcune migliaia di api operaie (70.000-80.000) e da alcune centinaia di fuchi, gia' sviluppata su 10/12 telaini, pronta per l'immediata entrata in produzione;
d. «pacco d'api»: gruppi di api da 1kg-1,5kg con o senza ape regina, contenuti in una scatola adattata al trasporto;
e. «forme associate»: le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni di apicoltori e loro unioni, le federazioni, le societa', le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico;
f. «amministrazioni»: le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti ministeriali che partecipano all'elaborazione del programma.
 
Art. 3
Contenuti del Programma

1. Il Programma e' predisposto dal Ministero, secondo l'articolazione definita nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368. Il Programma e' a sua volta articolato in sottoprogrammi elaborati ogni tre anni dal Ministero e dalle regioni e province autonome, in stretta collaborazione con le Organizzazioni rappresentative del settore apistico e con l'Osservatorio nazionale sul miele.
2. La revisione del Programma durante il triennio e' attuata conformemente a quanto statuito dall'art. 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368.
3. I sottoprogrammi elaborati dalle amministrazioni contengono in forma analitica:
a) la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del precedente Programma;
b) la valutazione delle esigenze del settore dell'apicoltura nell'ambito di propria competenza, basata almeno sulla valutazione dei risultati del precedente Programma, se esistente, le informazioni sui principali dati di produzione e commercializzazione rappresentativi del comparto e i risultati della collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apistico;
c) la descrizione degli obiettivi del Programma e del nesso tra gli obiettivi e le misure per l'apicoltura scelte dall'elenco di cui all'art. 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
d) la descrizione dettagliata delle azioni e sotto-azioni che saranno intraprese nell'ambito delle misure per l'apicoltura scelte tra quelle elencate in allegato I, compresa la stima dei costi e il piano di finanziamento ripartito per anno e per misura con l'indicazione della quota a carico dei privati e della quota pubblica, quest'ultima a sua volta suddivisa in importi finanziati con fondi nazionali e importi finanziati con fondi unionali come esemplificato nella tabella riportata in allegato II;
e) i criteri stabiliti dalle amministrazioni partecipanti per evitare il doppio finanziamento dei programmi apistici conformemente alle disposizioni dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2015/1366;
f) le disposizioni intese ad assicurare che il Programma approvato e le azioni attivate nel proprio ambito di competenza siano rese pubbliche;
g) le azioni intraprese per collaborare con le organizzazioni rappresentative del settore apistico e l'elenco di quelle che hanno collaborato alla stesura dei sottoprogrammi;
h) il numero di apicoltori organizzati in associazioni di apicoltori e/o organizzazioni di produttori.
 
Art. 4
Presentazione dei sottoprogrammi

1. Le amministrazioni interessate trasmettono il proprio sottoprogramma all'Ufficio PIUE VI del Ministero improrogabilmente entro il 15 febbraio antecedente l'inizio del triennio ovvero, per cause debitamente giustificate, entro il 1° febbraio di uno degli anni successivi all'inizio del triennio.
2. Il Ministero sottopone il Programma elaborato all'esame delle amministrazioni interessate prima della trasmissione ufficiale alla Commissione UE, che dovra' essere effettuata entro il termine prescritto all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368.
3. Al fine di garantire il coordinamento delle attivita' previste e' istituito, con decreto ministeriale, un Comitato di indirizzo e monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni, delle organizzazioni professionali e del settore. Il Comitato puo' avvalersi di esperti scientifici esterni.
 
Art. 5
Interventi ammessi

1. Le misure ammissibili sono quelle individuate dall'art. 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 eventualmente integrate da successivi atti delegati secondo la procedura di cui all'art. 56, comma 2 del medesimo regolamento. Esse sono riportate nell'allegato I al presente decreto unitamente alla codifica delle azioni e sotto-azioni, alle relative percentuali di contribuzione pubblica ed ai soggetti beneficiari. Le amministrazioni adottano tutte le misure necessarie ad evitare sulle stesse voci di spesa duplicazioni di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali.
2. Sono ammessi anche gli acquisti, da parte delle forme associate, dei beni di cui ai seguenti commi 3 e 4 al fine della successiva distribuzione del materiale ai propri associati; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore non puo' essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato I.
3. I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del presente decreto e il cui uso e utilita' economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprieta', salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo e' fissato in un anno per il materiale genetico, cinque anni per arnie e attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.
4. Gli sciami (nuclei, famiglie, pacchi di api) e le api regine sono ammessi al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, siano corredati da certificazione di idoneita' sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali competenti per zona e da certificazione rilasciata dal CREA - Unita' di ricerca di apicoltura e bachicoltura (API) di Bologna e/o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-API, attestante l'appartenenza delle api alle sottospecie autoctone Apis mellifera ligustica, per quanto riguarda la commercializzazione su tutto il territorio nazionale, Apis mellifera siciliana, limitatamente alla regione Sicilia; per la sottospecie alloctona Apis mellifera carnica, il contributo e' concesso limitatamente al territorio della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano. Per quest'ultima sottospecie la certificazione puo' essere rilasciata anche dall'autorita' competente del Paese di provenienza dell'Unione europea. Gli apiari di destinazione del materiale acquistato dovranno rimanere all'interno dei suindicati territori.
5. I beni di cui ai commi 3 e 4 devono essere rendicontati nell'anno di riferimento del Programma. I beni di cui al comma 3 devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la provincia di appartenenza (cosi' come riportato nell'allegato 1 della circolare n. 24/2013 di AGEA) e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del decreto ministeriale 11 agosto 2014), da predisporre secondo le indicazioni fornite dalle Amministrazioni. Il divieto di cessione degli stessi beni prima dei termini indicati non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in analogia all'art. 2.2 regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, di seguito elencate:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacita' professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamita' naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei beni;
e) un'epizoozia che colpisca la totalita' o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
f) l'esproprio della totalita' o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
6. Tutto il materiale informativo o promozionale prodotto conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale con sottostante dicitura «Unione europea» e, nello stesso frontespizio, il logo della Repubblica italiana insieme alla seguente dicitura: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
7. I risultati di tutte le attivita' volte al miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura possono essere divulgati utilizzando quanto previsto dalla misura relativa all'assistenza tecnica.
8. Ai fini dell'espletamento della misura b), di cui all'art. 55, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, «lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare», nei casi di azioni di assistenza sanitaria sono fatte salve le prerogative attribuite ai medici veterinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
9. Le spese considerate in ogni caso non ammissibili sono riportate in allegato III.
 
Art. 6
Ulteriori compiti di pertinenza delle amministrazioni

1. Le amministrazioni che presentano i sottoprogrammi di cui all'art. 3, comma 3, emanano i bandi per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione degli aiuti per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato I.
2. Le amministrazioni possono stabilire, eventualmente in funzione della specificita' dell'apicoltura del proprio territorio, criteri per l'ammissibilita' dei soggetti richiedenti il beneficio e modalita' per l'applicazione dei sottoprogrammi.
3. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazioni dei produttori, ai fini della individuazione delle forme associate definite all'art. 2 che partecipano all'attuazione delle azioni previste dai sottoprogrammi, le amministrazioni possono scegliere e fare riferimento ad uno o piu' criteri di rappresentativita' quali, ad esempio: numero degli alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale, numero minimo di soci apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti, quantita' di miele prodotto dai soci rispetto alla produzione.
 
Art. 7
Compiti di pertinenza degli organismi pagatori
competenti e di AGEA Coordinamento

1. L'organismo pagatore competente provvede:
- alla predisposizione, di concerto con le amministrazioni, della modulistica, nonche' di un manuale delle procedure istruttorie e dei controlli, sulla base dei contenuti dei successivi articoli 10, 11 e 12 e ne cura l'invio alle amministrazioni partecipanti;
- alla ricezione informatica dei dati inseriti dal richiedente nella domanda di finanziamento;
- alla comunicazione in tempo utile, alle amministrazioni partecipanti al Programma, delle eventuali anomalie riscontrate nel «fascicolo aziendale» del richiedente il finanziamento;
- alla comunicazione all'organismo di coordinamento delle eventuali economie e ulteriori fabbisogni di cui al successivo art. 9, comma 4;
- al controllo della conformita' delle domande alle norme nazionali e dell'UE;
- alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione contestuale del finanziamento dell'UE e nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno;
- alla rendicontazione da presentare all'Unione europea in relazione alle somme erogate;
- alla predisposizione e all'invio alle amministrazioni partecipanti dell'elenco dei pagamenti effettuati, entro il 30 novembre di ogni anno;
- all'invio all'AGEA coordinamento, per il successivo inoltro al Ministero, di una sintesi delle somme complessivamente erogate, nonche' di quelle andate in economia, entro il 30 novembre di ogni anno.
2. AGEA coordinamento definisce le procedure comuni di armonizzazione delle attivita' di cui al comma precedente e ne informa le amministrazioni e gli organismi pagatori competenti.
 
Art. 8
Ripartizione dei finanziamenti

1. Sono riconosciute le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data della comunicazione allo Stato membro della decisione di esecuzione della Commissione UE di approvazione del Programma e di assegnazione delle risorse, purche' tali spese non siano antecedenti alla data del 1° agosto di ogni anno.
2. Il Ministero, ottenuta l'assegnazione dei fondi da parte dell'UE, provvede ogni anno a richiedere al Ministero dell'economia lo stanziamento di un pari importo di cofinanziamento e ripartisce il totale dei fondi disponibili tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli alveari rilevati ogni anno dall'Anagrafe apistica nazionale, fatto salvo quanto previsto nelle norme transitorie stabilite all'art. 14. Il Ministero provvede altresi' al recupero e redistribuzione delle eventuali somme non richieste dalle amministrazioni in sede di preventivo di spesa concordando con queste il finanziamento riservato ad azioni di carattere generale oggetto di sottoprogrammi di interesse nazionale.
3. Le amministrazioni partecipanti al Programma, successivamente alla ripartizione dei fondi disponibili, possono rimodulare i propri sottoprogrammi in aderenza alle risorse finanziarie assegnate e trasmettere nuovamente al Ministero e ad AGEA - Coordinamento, le modifiche apportate ai piani finanziari. AGEA - Coordinamento inoltra agli organismi pagatori interessati ogni suddetta modifica.
 
Art. 9
Utilizzo dei finanziamenti

1. Le amministrazioni possono modificare gli importi assegnati a ciascuna misura cosi' come disposto all'art. 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368, fermo restando il massimale totale loro assegnato.
2. I sottoprogrammi possono essere modificati durante l'anno apistico conformemente a quanto disposto all'art. 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368. Le modifiche di cui ai punti 1 e 2 sono comunicate tempestivamente al Ministero e ad Agea - Coordinamento.
3. Nel predisporre i sottoprogrammi, le amministrazioni partecipanti sono tenute a formulare previsioni di spesa aderenti alla prevedibile effettiva ed efficace utilizzazione, al fine di evitare sprechi di risorse finanziarie. Il Ministero si riserva l'adozione di misure tese ad una piu' razionale distribuzione della quota finanziaria assegnata all'Italia.
4. Le amministrazioni partecipanti al Programma comunicano entro il 15 aprile di ogni anno all'organismo pagatore competente ogni eventuale economia di spesa o ulteriore fabbisogno finanziario. AGEA Coordinamento, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli organismi pagatori, trasmette al Ministero, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, un prospetto sintetico di tali comunicazioni al fine di consentire una riallocazione efficace ed efficiente delle risorse. Qualora, in sede di rendicontazione finanziaria, uno o piu' amministrazioni partecipanti abbiano riportato spese superiori al massimale loro assegnato, AGEA - Coordinamento, sentito il Ministero, impartisce disposizioni affinche' tali importi siano coperti da eventuali risparmi verificatisi presso altre amministrazioni nei limiti del tetto massimo nazionale.
5. Le azioni previste per ciascun anno del triennio sono portate a termine improrogabilmente entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello d'inizio, affinche' l'organismo pagatore competente possa effettuare i pagamenti entro il termine del 15 ottobre, stabilito all'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368.
 
Art. 10
Presentazione delle domande di finanziamento

1. Possono accedere alla concessione dei finanziamenti gli apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonche' le forme associate, gli enti pubblici, privati e di ricerca, secondo i criteri e le modalita' individuate dalle amministrazioni, ai sensi dell'art. 6.
2. I soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento amministrativo regionale e comunque non oltre il 15 marzo di ogni anno, utilizzando i modelli predisposti dagli organismi pagatori.
3. La domanda di finanziamento e' indirizzata all'amministrazione che ha emanato il bando di partecipazione o all'organismo pagatore competente, sulla base delle indicazioni fornite nei bandi stessi.
 
Art. 11
Controlli e sanzioni

1. L'attivita' di controllo e' svolta, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368, secondo le modalita' contenute nel manuale di cui all'art. 7 ed e' esercitata dall'organismo pagatore, che puo' coordinarsi con le regioni e le province autonome interessate anche tramite convenzioni; per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo per singolo beneficiario secondo le specifiche descritte all'art. 12.
2. I criteri aggiuntivi cui attenersi per l'estrazione del campione della popolazione dei richiedenti da sottoporre a controllo, di cui all'art. 8, comma 3, lettera b) iv), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368, sono i seguenti:
a. Soggetti che, per la prima volta, richiedono l'aiuto.
b. Tipologia di richiedente (soggetto privato-forma associata-ente pubblico o non profit).
c. Tipologia di azione (finanziamento di beni materiali/beni immateriali/materiale genetico).
3. Di ogni sopralluogo e' redatto un verbale di controllo, secondo le specifiche del manuale di cui all'art. 7. I controlli per gli interventi di cui all'art. 5, comma 5 possono essere effettuati sia negli apiari di origine del materiale ammesso al contributo sia negli apiari di destinazione.
4. Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in ciascun esercizio del triennio del Programma, nell'arco della programmazione triennale, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta.
5. Qualora siano accertati casi di frode o di negligenza grave, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, si applicano le disposizioni dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368.
 
Art. 12
Modalita' di rendicontazione

1. Il fascicolo per singolo beneficiario, ordinato e conservato in conformita' a quanto previsto dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, deve contenere copia di tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria; ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del Programma in questione riporta la dicitura «ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013», al fine di evidenziare che la spesa documentata e' stata cofinanziata dalla UE e dallo Stato italiano.
2. Sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa.
3. I fascicoli devono rimanere disponibili presso gli organismi di competenza per i controlli previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.
 
Art. 13
Comunicazioni

1. Le amministrazioni partecipanti al Programma forniscono al Ministero entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale, sullo stato di attuazione del sottoprogramma dell'anno precedente e, ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere in considerazione per i programmi successivi, nonche' i dati consuntivi delle spese sostenute ripartite per misura, le azioni realizzate e i risultati ottenuti in base agli indicatori individuati per ciascuna misura del Programma. A questo scopo, nell'allegato IV e' definita una scheda riportante le informazioni minime da fornire.
2. In allegato V sono riportate, in ordine logico e cronologico, le scadenze temporali cui si devono attenere gli interessati. Qualora dette scadenze coincidano con giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.
 
Art. 14
Disposizioni transitorie

1. Per il Programma 2017-2019 e fino a quando l'Anagrafe apistica nazionale non sara' entrata a regime, la ripartizione dei fondi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e' effettuata dal Ministero sulla base del numero di alveari censito nell'ultimo anno del triennio precedente.
2. Le amministrazioni, competenti ad emanare i bandi, curano che una stessa spesa ammissibile a contributo non sia finanziata e rendicontata contemporaneamente nella programmazione 2014-2016 e in quella 2017-2019, con particolare riferimento al periodo di sovrapposizione delle programmazioni corrispondente al mese di agosto 2016.
 
Art. 15
Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 23 gennaio 2006, recante l'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura e' abrogato, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.
2. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2016

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 999
 
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