Gazzetta n. 106 del 7 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 marzo 2016
Procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991.


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, come emendata (SOLAS 74);
Viste le norme del capitolo VI della SOLAS 74, come emendata, ed in particolare, per gli aspetti tecnici, le disposizioni contenute nel codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (International code for the safe carriage of grain in bulk), adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 recante attuazione della direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
Visto il decreto dirigenziale 9 ottobre 2006, n.1036 relativo alle procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
Visto il decreto dirigenziale 8 febbraio 2007, n.125 relative alle modificazioni al decreto dirigenziale 9 ottobre 2006 n. 1036 recante procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
Ritenuto necessario aggiornare le procedure applicative del succitato Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, alla luce delle intervenute modifiche agli accordi di delega per lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, come definite all'art. 2, comma 1, lett. d) del citato decreto legislativo 14 giugno 2011, n.104, a favore degli organismi riconosciuti;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le presenti norme si applicano alle navi soggette alla Convenzione SOLAS 74, come emendata, di qualsiasi stazza, di bandiera italiana o straniera, che approdano nei porti italiani con a bordo granaglie alla rinfusa, in transito o per procedere ad operazioni di scaricazione e caricazione delle stesse.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) autorita' portuale: gli enti di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
c) organismo autorizzato: qualsiasi organismo riconosciuto in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011 , n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime», che ha rilasciato il certificato di classe all'unita'. Nel caso di unita' con classe multipla l'organismo autorizzato che ha effettuato le verifiche ai fini del rilascio/rinnovo dei certificati statutari.
d) raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135;
e) caricatore o proprietario: soggetto che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o per conto della quale viene stipulato il contratto;
f) I.G. Code (International code for the safe carriage of grain in bulk): il Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa adottato con risoluzione MSC 23 (59);
g) SOLAS 74: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 74), e successive modificazioni;
h) granaglie alla rinfusa: grano, granoturco, avena, segale, orzo, riso, legumi, semi, e loro forme lavorate, il cui comportamento e' simile a quello del grano allo stato naturale;
i) rappresentante del terminale: qualsiasi persona designata dal gestore del terminale che ha la responsabilita' e l'autorita' per sorvegliare i preparativi, lo svolgimento ed il completamento delle operazioni di carico o di scarico di una determinata nave effettuate presso il terminale.
2. In tutti i casi in cui nell'I.G. Code si fa riferimento all'«autorita' competente» per tale si deve intendere l'«amministrazione» cosi' come definita al comma 1, lettera a).
 
Art. 3

Requisiti delle navi

1. Le navi, in aggiunta ad ogni altra applicabile prescrizione dell'I.G. Code, devono soddisfare, ai fini della stabilita' e delle condizioni di trasporto delle granaglie alla rinfusa, le norme stabilite dal presente decreto.
 
Art. 4

Autorizzazione al trasporto

1. Per le navi di bandiera Italiana, il «Documento di autorizzazione» di cui al punto A.3.1 dell'I.G. Code e' rilasciato da un organismo autorizzato, secondo il modello riportato in allegato I. Al documento di autorizzazione dovra' essere allegato il «Manuale di caricazione delle granaglie» di cui al punto A.3.2 dell'I.G. Code, vidimato per approvazione dall'organismo autorizzato. Tale vidimazione attesta la rispondenza del manuale a quanto stabilito dai punti A.6 ed A.7 dell'I.G. Code ed, in particolare, alle informazioni di cui al punto A.6.3 dello stesso I.G. Code.
2. Il «Documento di autorizzazione» resta in corso di validita' fino a che non vengano apportate modifiche alla nave o alle condizioni di caricazione delle granaglie alla rinfusa.
 
Art. 5

Esenzioni

1. Per le navi di bandiera Italiana, l'esenzione di cui al punto A.5 dell'I.G. Code e' rilasciata da un organismo autorizzato, a seguito di approvazione preventiva da parte dell'amministrazione, secondo il modello riportato in allegato II.
 
Art. 6

Autorizzazione occasionale

1. Per le navi di bandiera italiana l'autorizzazione di cui al punto A.3.5 dell'I.G. Code e' rilasciata, secondo il modello riportato in allegato III, dall'amministrazione, sia che la nave si trovi in un porto nazionale che in un porto estero. A tal fine, l'armatore della nave italiana deve presentare apposita istanza in bollo all'amministrazione, cui dovra' essere allegato un calcolo di stabilita', in triplice copia, riferito alle condizioni di partenza dal porto e di arrivo nel porto di destinazione, sottoscritto dal comandante della nave ed approvato dall'organismo autorizzato della nave.
2. Le condizioni di stabilita' della nave devono essere tali che in ogni momento del viaggio siano soddisfatte le condizioni previste dall'I.G. Code.
 
Art. 7

Informazioni

1. Il comandante di una nave che approda per caricare, scaricare od abbia a bordo in transito delle granaglie alla rinfusa deve indicare nella «Nota di informazioni all'autorita' marittima» gli estremi delle certificazioni di cui ai punti A.3.1, A.3.5 o A.5 dell'I.G. Code, ovvero per le navi italiane, gli estremi delle certificazioni di cui agli articoli 4, 5 o 6 del presente decreto.
2. Prima della caricazione, il caricatore deve fornire al comandante della nave, per iscritto, adeguate informazioni concernenti: natura del carico, massa lorda totale, fattore di stivaggio delle granaglie, angolo di riposo ed ogni eventuale istruzione relativa alle condizioni del carico, per il trasporto in sicurezza.
3. Il comandante, anche per il tramite del raccomandatario marittimo, deve comunicare all'autorita' portuale ed all'autorita' marittima, almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave in porto, l'eventuale uso di fumiganti per la preservazione del carico dagli insetti, specificando quale prodotto sia stato usato, le procedure per la fumigazione, nonche' il rispetto delle norme che regolano nel porto lo smaltimento dei residui dei fumiganti e dei relativi dispositivi impiegati. Prima di procedere alla caricazione, il comandante della nave deve comunicare il precedente carico contenuto nelle stive.
 
Art. 8

Misure di sicurezza

1. Alle navi che approdano per caricare o scaricare granaglie alla rinfusa si applicano le seguenti misure di sicurezza durante le operazioni di caricazione/scaricazione:
a) il comandante della nave prima di procedere alla caricazione deve curare che le stive siano pulite e asciutte;
b) il comandante della nave dovra' concordare con il rappresentante del terminale le misure da adottare in caso di pioggia o di altro cambiamento delle condizioni atmosferiche, quando la natura del carico rappresenti un pericolo a seguito di tale cambiamento;
c) il comandante della nave dovra' operare in modo tale che la nave conservi, in ogni momento, condizioni di stabilita' non inferiori a quelle prescritte dall'I.G. Code;
d) il carico deve essere stivato secondo le procedure previste dal punto A.10 dell'I.G. Code. Tali procedure devono essere conosciute dal rappresentante del terminale;
e) al termine della scaricazione, il comandante della nave deve curare che le stive che hanno contenuto granaglie alla rinfusa siano adeguatamente pulite ed ispezionate.
 
Art. 9

Condizioni di stabilita'

1. Il comandante della nave deve tenere a disposizione dell'autorita' marittima il calcolo di stabilita' della nave riferito alle condizioni di carico nel porto di partenza e di destinazione.
2. Le condizioni di stabilita' della nave devono essere tali che in ogni momento del viaggio siano soddisfatte le condizioni previste dall'I.G. Code.
3. L'autorita' marittima, se ritenuto necessario, si avvale di un organismo autorizzato per la verifica dei calcoli di stabilita'.
 
Art. 10

Accesso alle stive

1. L'accesso delle persone nelle stive che contengono granaglie alla rinfusa, deve essere effettuato in conformita' alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272.
 
Art. 11

Abrogazioni

1. I decreti dirigenziali 9 ottobre 2006, n. 1036 e 8 febbraio 2007, n.125 citati in premessa, sono abrogati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 23 marzo 2016

Il comandante generale: Melone
 
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