Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 gennaio 2016, n. 63
Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474, relativo al regolamento recante disciplina delle modalita' di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisione contabile;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 222, recante modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneita' per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 266, recante disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernente la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34;
Visto l'articolo 4, commi 4 e 4-bis, dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in attuazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126;
Vista la legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'articolo 1, comma 2, ha fatto salvi gli atti e gli effetti prodotti con il decreto-legge n. 126 del 2013, non convertito;
Visto il parere della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa emesso in data 30 luglio 2012;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nell'adunanza del 7 novembre 2013 e nell'adunanza del 3 luglio 2014;
Viste le note del 2 dicembre 2014 e del 30 novembre 2015 con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Esame per l'iscrizione nel registro dei revisori legali

1. L'esame previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consiste in prove scritte e orali dirette ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della capacita' di applicare concretamente tali conoscenze, e verte sulle seguenti materie:
a) contabilita' generale;
b) contabilita' analitica e di gestione;
c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
d) principi contabili nazionali e internazionali;
e) analisi finanziaria;
f) gestione del rischio e controllo interno;
g) principi di revisione nazionali e internazionali;
h) disciplina della revisione legale;
i) deontologia professionale ed indipendenza;
l) tecnica professionale della revisione;
m) diritto civile e commerciale;
n) diritto societario;
o) diritto fallimentare;
p) diritto tributario;
q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
r) informatica e sistemi operativi;
s) economia politica, aziendale e finanziaria;
t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
u) matematica e statistica.
2. Per le materie indicate al comma 1, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di applicarle concretamente e' limitata funzionalmente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
3. Per i soggetti che hanno gia' superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e per i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, l'abilitazione allo svolgimento della revisione legale si consegue secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 1, del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 4-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
«Art. 4 (Esame di idoneita' professionale). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno
un esame di idoneita' professionale per l'abilitazione
all'esercizio della revisione legale.
2. L'esame di idoneita' professionale ha lo scopo di
accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie
all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della
capacita' di applicare concretamente tali conoscenze e
verte in particolare sulle seguenti materie:
a) contabilita' generale;
b) contabilita' analitica e di gestione;
c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato;
d) principi contabili nazionali e internazionali;
e) analisi finanziaria;
f) gestione del rischio e controllo interno;
g) principi di revisione nazionale e internazionali;
h) disciplina della revisione legale;
i) deontologia professionale ed indipendenza;
l) tecnica professionale della revisione;
m) diritto civile e commerciale;
n) diritto societario;
o) diritto fallimentare;
p) diritto tributario;
q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
r) informatica e sistemi operativi;
s) economia politica, aziendale e finanziaria;
t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
u) matematica e statistica.
3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a
u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della
capacita' di applicarle concretamente e' limitato a quanto
necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob,
disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del
presente articolo, definendo, tra l'altro:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale;
b) le modalita' di nomina della commissione
esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta;
c) il contenuto e le modalita' di svolgimento
dell'esame di idoneita' professionale;
d) i casi di equipollenza con esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e
le eventuali integrazioni richieste.
4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono
esonerati dall'esame di idoneita' i soggetti che hanno
superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47
del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo
l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto
per l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisore
legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformita'
alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, senza la
previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove
sessioni di esame.
5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro
della giustizia puo' integrare e specificare le materie di
cui al comma 2 e da' attuazione alle misure di esecuzione
adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8,
paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
20 giugno 2012, n. 145 reca: «Regolamento in applicazione
degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di
revisione legale dei conti annuali e dei conti
consolidati».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
25 giugno 2012, n. 146, reca: «Regolamento riguardante il
tirocinio per l'esercizio dell'attivita' di revisione
legale, in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati».
- Il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, reca:
«Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti
locali ed interventi localizzati nel territorio».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
2 maggio 2014, n. 68 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei
servizi svolti nelle istituzioni scolastiche):
«Art. 1. - (Omissis).
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre
2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore
di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel
territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante
disposizioni di carattere finanziario indifferibili
finalizzate a garantire la funzionalita' di enti locali, la
realizzazione di misure in tema di infrastrutture,
trasporti ed opere pubbliche nonche' a consentire
interventi in favore di popolazioni colpite da calamita'
naturali.
3. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, citato nelle
premesse del presente regolamento:
«Art. 46 (Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione
A dell'Albo). - 1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella
Sezione A dell'Albo e' articolato nelle seguenti prove:
a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico,
dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del
candidato e della sua capacita' di applicarle praticamente;
b) una prova orale diretta all'accertamento delle
conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto
delle prove scritte, anche nelle seguenti materie:
informatica, sistemi informativi, economia politica,
matematica e statistica, legislazione e deontologia
professionale.
2. Le prove scritte di cui al comma 1, lett. a)
consistono in:
a) una prima prova vertente sulle seguenti materie:
ragioneria generale e applicata, revisione aziendale,
tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria,
tecnica professionale, finanza aziendale;
b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie:
diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare,
diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza
sociale, diritto processuale civile;
c) una prova a contenuto pratico, costituita da
un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova
scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al
contenzioso tributario.
3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i
quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che
hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei
corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di
cui all'art. 43.».
«Art. 47 (Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione
B dell'Albo). - 1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella
Sezione B dell'Albo e' articolato nelle seguenti prove:
a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico,
dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del
candidato e della sua capacita' di applicarle praticamente
nelle materie indicate dalla direttiva 84/253/CEE del 10
aprile 1984 del Consiglio e dall'art. 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
b) una prova orale, avente ad oggetto le materie
previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche
relative alle attivita' svolte durante il tirocinio
professionale, nonche' aspetti di legislazione e
deontologia professionale.
2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a),
consistono in:
a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie:
contabilita' generale, contabilita' analitica e di
gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e
consolidati, controllo della contabilita' e dei bilanci;
b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie:
diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto
tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale,
sistemi di informazione ed informatica, economia politica
ed aziendale, principi fondamentali di gestione
finanziaria, matematica e statistica;
c) una prova a contenuto pratico, costituita da
un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova
scritta.
3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i
quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno
dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni
di cui all'art. 43.».
 
Art. 2
Ammissione all'esame

1. Per l'ammissione all'esame e' necessario:
a) aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012;
b) essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.
2. In deroga al comma 1, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneita' per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
3. Sono, altresi', ammessi a sostenere l'esame di idoneita' coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed abbiano, alla data di presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, e dell'
art. 3, comma 8, del citato decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39:
«Art. 2 (Abilitazione all'esercizio della revisione
legale). - (Omissis).
2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone
fisiche che:
a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita'
definiti con regolamento adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra
quelle individuate con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'art. 3;
d) hanno superato l'esame di idoneita' professionale di
cui all'art. 4.
(Omissis).».
«Art. 3 (Tirocinio). - (Omissis).
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Consob, disciplina con regolamento le modalita' di
attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande di iscrizione al registro del tirocinio;
b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai fini
del comma 1, lettera a);
c) le cause di cancellazione e sospensione del
tirocinante dal registro del tirocinio;
d) le modalita' di rilascio dell'attestazione di
svolgimento del tirocinio;
e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro
del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio e'
svolto.».
- Per i decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze 20 giugno 2012, n. 145 e 25 giugno 2012, n. 146, si
veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme
concernenti le modalita' di esercizio della funzione di
revisore contabile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 aprile 1998, n. 88.
 
Art. 3
Contenuto e modalita' di presentazione delle domande

1. La domanda per l'ammissione all'esame, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l'esame.
2. La domanda puo' essere presentata con modalita' telematiche o digitali, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione.
3. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;
b) di aver conseguito il diploma di laurea tra quelle individuate con regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale del 20 giugno 2012, n. 145, ovvero per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, il possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
c) di essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio di cui al regolamento previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale del 25 giugno 2012, n. 146, ovvero di produrre, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestato di compiuto tirocinio, una dichiarazione attestante l'assolvimento di quanto previsto dal sopra citato regolamento;
d) eventualmente di aver diritto all'esonero dalle singole prove ai sensi del successivo articolo 11.
4. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo, ovvero apposita autocertificazione sostitutiva:
a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d);
b) la ricevuta di pagamento del contributo indicato al comma 6.
5. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda e' esente da autenticazione.
6. L'istante deve versare il contributo per le spese d'esame nella misura di euro 100,00. L'ammontare dell'importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate.
7. Coloro che presentano domanda di partecipazione all'esame producendo una dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio sono ammessi con riserva nelle more della presentazione dell'attestato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
8. Per coloro che hanno gia' conseguito l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per coloro che presentano domanda per sostenere l'esame di accesso alle dette professioni, le domande per lo svolgimento delle prove integrative finalizzate all'abilitazione all'esercizio della revisione legale vanno presentate esclusivamente secondo le modalita' previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, citato nelle premesse del presente regolamento:
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. ».
- Per l'art. 2, comma 2, e per l'art. 3, comma 8, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' per i
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 20
giugno 2012, n. 145 e 25 giugno 2012, n. 146, si veda nelle
note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 45 del citato decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139:
«Art. 45 (Esame di abilitazione). - 1. Con ordinanza
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca vengono indette ogni anno due sessioni di esame di
abilitazione all'esercizio della professione. In ciascuna
sessione si svolgono esami distinti per l'accesso alle
sezioni A e B dell'Albo.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 3, lettera
b), coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per
accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli
esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo.
3. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto
per accedere alla Sezione B non possono partecipare
all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.».
 
Art. 4
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale della giustizia civile del Ministero della giustizia sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' composta da:
a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalita', che la presiede;
b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 1;
c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni;
d) un dirigente di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. Per ciascuno dei componenti effettivi e' nominato un supplente avente gli stessi requisiti indicati al comma 1.
3. Se il numero dei candidati e' superiore a 500 possono essere costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati. Per la composizione delle sottocommissioni sono nominati membri aggiunti aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2.
4. I componenti della commissione o delle sottocommissioni non possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi a quello in cui hanno svolto il loro incarico.
5. La commissione si avvale di un ufficio di segreteria cui e' addetto, nel numero strettamente necessario, personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La commissione nomina il capo dell'ufficio di segreteria tra il personale appartenente alla terza area.
 
Art. 5
Materie delle prove di esame

1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale, secondo le seguenti modalita':
a) la prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su materie economiche e aziendali, scelte tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), r), s), t), u);
b) la seconda prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su materie giuridiche, scelte tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere m), n), o), p), q);
c) la terza prova scritta verte sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) e comprende un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale;
d) la prova orale verte su tutte le materie scelte tra quelle elencate nell'articolo 1, comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui al presente regolamento.
 
Art. 6
Adempimenti della commissione esaminatrice
precedenti le prove

1. Prima dell'inizio delle prove i membri della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che tra essi ed i concorrenti non sussistono situazioni di incompatibilita'. Al fine dell'individuazione delle situazioni di incompatibilita', si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
2. La commissione esaminatrice stabilisce, nella prima riunione, i criteri e le modalita' di valutazione delle prove scritte, al fine di motivare i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, e i criteri e le modalita' di formulazione delle domande delle prove orali. Le domande devono essere predisposte, eventualmente per gruppi omogenei di tematiche, e devono essere sorteggiate al momento della prova.
3. La commissione esaminatrice verifica la regolarita' delle domande di ammissione e provvede alla formazione dell'elenco degli ammessi, escludendo i candidati che non hanno i requisiti indicati nell'articolo 2. Detto elenco e' depositato almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove presso gli uffici della segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire a tutti gli interessati di prenderne visione. Ai candidati non ammessi e' inviata comunicazione scritta.
 
Art. 7
Svolgimento delle prove scritte

1. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolgono le prove d'esame, attraverso idoneo documento di identita' personale in corso di validita'.
2. Lo svolgimento delle prove scritte ha luogo in tre giorni consecutivi.
3. Il mattino del giorno fissato per ciascuna prova scritta, la commissione formula 3 temi relativi alle materie d'esame previste per quel giorno dal decreto con cui e' stato indetto l'esame. I temi sono scritti su di un foglio che, firmato dal presidente, e' chiuso in una busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procede al sorteggio di una delle buste e alla pubblicazione del tema in essa contenuto, dandosi altresi' lettura delle tracce dei temi non sorteggiati.
4. I temi sono formulati in modo da dare luogo, nel loro svolgimento, ad una parte teorica idonea a dimostrare da parte del candidato la conoscenza dei principi fondamentali di ciascuna delle materie su cui verte la prova.
5. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dalla dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati non presenti quando la dettatura e' iniziata.
6. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati usano esclusivamente carta fornita dalla commissione munita del bollo d'ufficio.
7. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati, presentati dal candidato almeno un giorno prima dell'inizio delle prove scritte.
8. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare fra loro ne' con estranei, pena l'esclusione dopo un primo richiamo del quale e' fatta menzione nel verbale.
9. E' escluso dall'esame il candidato sorpreso a copiare o in possesso di cellulari, strumenti informatici e di testi non ammessi, di scritti o di appunti di qualsiasi genere che dovranno essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. E', altresi', escluso il candidato che contravviene alle disposizioni del precedente comma 8.
10. Il presidente della commissione e' responsabile della legalita' delle operazioni di esame.
11. Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi e' affidata la polizia degli esami.
 
Art. 8
Adempimenti dei candidati e della commissione

1. A ciascun candidato e' consegnata, nei giorni di esame, una coppia di buste, una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco. A ogni giorno d'esame corrisponde un diverso colore della coppia di buste.
2. Il candidato, dopo aver svolto i quesiti, senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui inserisce anche la busta piccola chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver fatto annotare a verbale che il candidato ha consegnato il suo elaborato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonche', sui margini incollati, l'impronta del sigillo della commissione. Alla presenza del candidato la busta viene collocata in un pacco contenente le buste degli altri candidati e rimescolata con le altre.
3. Alla fine di ciascuna prova, tutte le buste contenenti gli elaborati dei candidati sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o piu' pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione, e suggellati con l'impronta del sigillo della commissione. Al termine delle tre prove le buste sono suddivise in tre gruppi ciascuno dei quali relativo ad ogni singola prova d'esame.
4. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.
 
Art. 9
Correzione degli elaborati

1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove. Il prolungamento di detto termine puo' essere disposto una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con provvedimento motivato del direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia.
2. La commissione procede alla valutazione di tutti gli elaborati contenuti nelle buste di identico colore relativi alla prima giornata di prove, prima di procedere alla revisione degli elaborati relativi alle altre giornate di prove.
3. A ciascun tema e' assegnato il punteggio in trentesimi senza attendere la revisione di tutti gli elaborati dello stesso candidato. Il voto e' annotato in lettere dal segretario in calce al lavoro e l'annotazione e' sottoscritta dal presidente. Assegnato il voto all'elaborato, la busta piccola contenente il nome del candidato viene allegata al compito. Con le stesse modalita', si passa a correggere gli elaborati relativi alla seconda giornata di prove e, di seguito, quelli della terza giornata.
4. Terminato l'esame e la valutazione di tutti gli elaborati, vengono aperte le buste contenenti i nomi dei candidati.
5. La commissione annulla la prova nel caso in cui i temi sono in tutto o in parte copiati; annulla altresi' i temi che recano segni oggettivi di riconoscimento del candidato che lo ha elaborato.
6. Di tutte le operazioni attinenti la correzione dei temi e' redatto verbale a cura del segretario. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.
 
Art. 10
Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal presidente e dal segretario ed e' depositato presso la segreteria della commissione esaminatrice.
2. Ai candidati ammessi alla prova orale e' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere recapitato al candidato almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova stessa.
3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico. La prova orale completa non puo' avere durata inferiore a quarantacinque minuti ne' superiore a sessanta minuti.
4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l'idoneita' se raggiunge almeno i ventuno trentesimi di voto. Del voto complessivamente riportato e' data comunicazione al candidato al termine della prova.
5. Tutte le deliberazioni della commissione sono prese a maggioranza.
6. Per ogni seduta e' redatto processo verbale riassuntivo delle domande poste e del voto riportato da ciascun candidato con una motivazione sintetica complessiva, a firma del presidente e del segretario. In caso di dissenso sulla verbalizzazione i dissenzienti hanno facolta' di allegare una relazione da loro sottoscritta, che e' controfirmata dal presidente.
7. Al termine della sessione d'esame la commissione pubblica l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l'esame con il voto complessivamente riportato. Detto elenco, a firma del presidente e del segretario, e' affisso presso la segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 11
Equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di
professioni regolamentate e integrazioni necessarie

1. I soggetti che hanno gia' superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile sono esonerati dalle prove scritte previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale. I medesimi sostengono le prove scritte ed orali sulle materie previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente provvedimento, nell'ambito dell'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Le prove sono indette e si svolgono secondo le modalita' previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139, in apposite giornate dedicate agli aspiranti revisori, all'interno delle sessioni d'esame previste dagli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo. Per i medesimi rimane fermo l'obbligo di aver completato il tirocinio previsto per l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisore legale.
2. L'elenco dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile che hanno superato le prove integrative di cui al precedente comma 1, e' immediatamente comunicato, a cura delle Universita' presso le quali si sono svolte le sessioni di esame, agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze competenti alla tenuta del registro dei revisori legali.
3. I soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato sono esonerati dalla prova scritta prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale.
4. Sono altresi' esonerati dall'esame per l'iscrizione al registro dei revisori, anche per singole prove, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, hanno superato un esame teorico-pratico, presso la Scuola Nazionale della Amministrazione, avente ad oggetto le materie previste dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo.

Note all'art. 11:
- Per gli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28
giugno 2005, n. 139, si veda nelle note all'art. 1.
- Per l'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, si veda nelle note all'art. 2.
- Per l'art. 45 del decreto legislativo 28 giugno 2005,
n. 139, si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 19, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria):
«Art. 10 (Riduzione delle spese dei Ministeri e
monitoraggio della spesa pubblica). - (Omissis).
19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze
nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorita'
indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco,
tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti
professionali stabiliti con decreto di natura non
regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In
sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i
soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari
livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti
equiparati, nonche' i dipendenti del Ministero che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono
incarichi di componente presso collegi di cui al presente
comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei
conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione
o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non
iscritti nel registro di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
(Omissis).».
 
Art. 12
Norma transitoria

1. Fino alla data della prima ordinanza di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992 e dalle relative disposizioni attuative. Resta fermo, altresi', il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere, a), b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, al momento della presentazione dell'istanza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 gennaio 2016

Il Ministro della giustizia: Orlando
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1084

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012,
n. 145:
«Art. 1 (Requisiti per l'iscrizione delle persone
fisiche al Registro dei revisori legali). - 1. Possono
chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le
persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti
previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39:
a) requisiti di onorabilita' individuati all'art. 3;
b) laurea almeno triennale tra quelle indicate all'art.
2;
c) tirocinio triennale disciplinato dal Regolamento di
cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39;
d) superamento dell'esame di idoneita' professionale
disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 4 dello stesso
decreto legislativo n. 39 del 2010.
2. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei
revisori legali le persone fisiche abilitate all'esercizio
della revisione legale in uno degli altri Stati membri
dell'Unione europea o in un Paese terzo, secondo le
modalita' indicate nel capo secondo del presente
Regolamento.».
- Per l'art. 45 del decreto legislativo 28 giugno 2005,
n. 139, si veda nelle note all'art. 3.
 
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