Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 9 marzo 2016
Modalita' tecniche di gestione e monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attivita' cinematografiche in Italia e all'estero.


IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, (d'ora in avanti decreto legislativo);
Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono stabilite, sentita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, le modalita' tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attivita' cinematografiche, di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 18, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede che a valere sulle risorse di cui al citato articolo 19, vengono concessi contributi annuali alle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come definiti al comma 2, del medesimo articolo 18 del decreto legislativo;
Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;
Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 10 febbraio 2014 contenente norme sulla composizione della Commissione per la cinematografia nella sua articolazione nella sezione consultiva per i film e nella sezione per la promozione;
Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2004, recante "Modalita' tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse, destinate alla promozione delle attivita' cinematografiche in Italia e all'estero";
Ravvisata la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto contenente criteri per le attivita' di promozione cinematografica, anche alla luce delle mutate esigenze volte a determinare un piu' efficiente andamento del sostegno statale alle attivita' di promozione cinematografica in Italia ed all'estero;
Sentita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, nella seduta del 25 febbraio 2015;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 3 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1
Beneficiari e iniziative

1. Le richieste di sovvenzione per iniziative finalizzate alla promozione delle attivita' cinematografiche nonche' inerenti lo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, possono essere presentate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria.
2. Per iniziativa si intende un progetto articolato in una o piu' attivita', nell'arco dell'anno di riferimento, svolto da un uno o piu' soggetti di cui al comma precedente associati tra loro. Per iniziativa a carattere permanente si intende un progetto realizzato su base stabile e continuativa per un periodo non inferiore a 5 anni.
 
Art. 2
Tipologia iniziative ammesse al contributo

1. Sono concessi contributi alle seguenti tipologie di attivita':
a) festival, mostre e rassegne cinematografiche;
b) premi e riconoscimenti cinematografici;
c) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale, purche' le relative attivita' siano finalizzate alla fruizione anche collettiva;
d) attivita' editoriali e formative in ambito cinematografico;
e) attivita' di diffusione della cultura cinematografia e audiovisiva italiana ed europea.
2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo si provvede ad individuare le priorita' di intervento e al riparto delle risorse disponibili da finalizzare alle tipologie di attivita' previste nel comma 1, tenuto conto anche del programma triennale della Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche prevista all'art. 4 del decreto legislativo.
 
Art. 3
Criteri di valutazione della Commissione per la cinematografia

1. La sezione per la promozione della Commissione per la cinematografia valuta ciascuna istanza sulla base delle priorita' d'intervento indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, nonche' sulla base degli indicatori specifici contenuti in apposito decreto del Direttore generale cinema, da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tenendo conto, fra gli altri, dei seguenti criteri generali:
a) rilevanza dell'iniziativa nella sua globalita'
b) riconoscimento e sostegno anche finanziario di privati e/o enti locali e/o Stati esteri e/o organismi europei o internazionali;
c) consistenza della struttura organizzativa in relazione all'iniziativa proposta;
d) tradizione culturale e cinematografica dell'iniziativa e dell'ente promotore;
e) capacita' di promuovere la cultura cinematografica e/o il prodotto cinematografico in aree scarsamente servite.
f) capacita' di coordinamento con altre iniziative presenti sul territorio.
2. Nel decreto previsto nel comma precedente sono contenute le ulteriori specifiche tecniche in relazione alla determinazione del costo dell'iniziativa sovvenzionata, previsto nel successivo articolo 4, comma 1, nonche' in relazione al rendiconto previsto nel successivo articolo 7.
 
Art. 4
Entita' dei contributi

1. L'entita' del contributo non puo' superare il 70% del costo dell'iniziativa, con esclusione delle spese generali, fisse e di gestione, nonche' di eventuali apporti gratuiti.
2. Per le iniziative a carattere permanente l'entita' del contributo assegnato e' commisurata anche alla stabilita' ed all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti. Per tali iniziative, il contributo puo' essere assegnato su base triennale, previa conferma annuale da parte della Commissione, e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili negli anni successivi. Negli esercizi finanziari a quello di prima assegnazione, il contributo, salvo diversa determinazione della Commissione, e' automaticamente diminuito o aumentato in proporzione alle risorse disponibili per quell'esercizio finanziario per la relativa tipologia di attivita'.
 
Art. 5
Presentazione delle istanze

1. Le istanze di sovvenzione sono presentate entro una o piu' scadenze annuali indicate nel decreto del Direttore generale cinema previsto all'art. 3 del presente decreto.
2. Il termine di presentazione delle istanze e' perentorio.
3. All'istanza devono essere allegati il programma dell'iniziativa, una dettagliata relazione, il preventivo di spesa e l'ulteriore documentazione prevista nel succitato decreto del direttore generale cinema.
 
Art. 6
Riesami

1. L'Amministrazione, su istanza dell'interessato, in presenza di circostanze rilevanti e motivate o di variazioni significative di programma, sentita la Commissione per la cinematografia, puo' disporre un'integrazione o una riduzione del contributo assegnato.
2. I progetti per i quali la Commissione per la cinematografia ha espresso un parere negativo non potranno comunque essere esaminati nuovamente nel corso dello stesso esercizio finanziario.
 
Art. 7
Presentazione del consuntivo - Monitoraggio delle risorse

1. Il consuntivo di un'iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente deve essere presentato entro i termini stabiliti con il decreto del direttore generale cinema previsto all'articolo 3 del presente decreto. In caso contrario, l'Amministrazione chiedera' il rimborso dell'eventuale acconto erogato, comprensivo degli interessi legali maturati.
2. Gli adempimenti procedurali relativi alle rendicontazioni delle spese sono ispirati al principio dell'autocertificazione. Le autocertificazioni di spesa devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario. Le autocertificazioni devono riferirsi solamente alle spese effettivamente sostenute giustificate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che devono essere tenute, presso la sede del soggetto proponente, a disposizione dell'Amministrazione per eventuali ispezioni.
3. Sono ammissibili tutte le spese effettivamente sostenute e quelle comunque impegnate entro la data di ultimazione delle attivita', salvo quanto previsto all'art. 4 del presente decreto
4. Il rendiconto per le sovvenzioni deve essere presentato secondo le modalita' indicate nel decreto previsto nel precedente articolo 3, commi 1 e 2, che puo' prevedere, per i contributi che superano un determinato importo da stabilirsi nel medesimo decreto, che il rendiconto venga certificato da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, che attesti le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.
5. In caso di riduzione dei costi dell'iniziativa rispetto a quelli indicati nel preventivo sottoposto al parere della competente sezione della Commissione, il contributo potra' essere ridotto, previo parere della medesima commissione.
6. Nel caso di mancata realizzazione di un'iniziativa, il relativo contributo e' revocato.
7. Nel caso in cui l'attivita' svolta e/o il bilancio consuntivo dell'iniziativa finanziata si discostino significativamente dal programma iniziale o dal bilancio preventivo, sara' sottoposta al parere della Commissione, per la conferma, la riduzione ovvero la revoca del contributo assegnato.
 
Art. 8
Acconti

1. Possono essere concessi acconti ai soggetti beneficiari di sovvenzioni, che ne facciano richiesta, sino alla misura massima del 70% dell'importo della sovvenzione assegnata.
2. Gli acconti possono essere concessi esclusivamente ai soggetti che abbiano gia' ottenuto un finanziamento nell'anno precedente e che abbiano perfezionato la relativa documentazione consuntiva.
 
Art. 9
Progetti speciali

1. Su esclusiva iniziativa del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Sezione per la promozione della Commissione per la Cinematografia, possono essere sostenuti finanziariamente progetti speciali, a carattere annuale o triennale, coerentemente con quanto previsto all'art. 12, comma 3, lett. e) del decreto legislativo. Sono definiti progetti speciali le iniziative di particolare rilevanza nazionale ed internazionale nel campo cinematografico e dell'audiovisivo per le quali sia stata presentata domanda di riconoscimento e di contributo da soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, anche su invito dell'Amministrazione.
2. Possono essere presentate istanze di riconoscimento di progetto speciale anche per i progetti aventi ad oggetto la realizzazione, la fruizione e la promozione di specifiche opere filmiche ed audiovisive che abbiano una forte vocazione culturale e sociale ovvero la cui realizzazione e fruizione che possano essere funzionali ad obiettivi di carattere generale delle politiche di intervento ministeriale, debitamente evidenziate nel relativo provvedimento di riconoscimento di progetto speciale.
 
Art. 10

Contributi alle associazioni nazionali e circoli di cultura
cinematografica

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo e successive modificazioni sono previsti contributi alle associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica secondo i seguenti criteri:
a) Il 30% del contributo complessivo destinato alle associazioni nazionali di cultura cinematografica (quota-struttura) viene assegnato a ciascuna delle associazioni in relazione alla struttura dell'ente (organizzazione - realizzazione di servizi organizzati in comune tra le associazioni - numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti e attivi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il finanziamento). Per ogni circolo aderente all'associazione e attivo sara' assegnato un punteggio secondo modalita' indicate con il Decreto del Direttore generale cinema previsto all'art. 3 del presente decreto.
b) Il restante 70% (quota-programma) e' assegnato sulla base dell'attivita' svolta dall'associazione nell'anno precedente ed a quella prevista per l'anno per il quale si richiede il contributo. La valutazione della competente sezione della Commissione per la cinematografia, pur tenendo conto principalmente dei risultati conseguiti dalle iniziative realizzate nell'anno precedente, si basera' sulla programmazione dei circoli aderenti e sull'attivita' preventivata dall'associazione. In particolare saranno valutati i seguenti elementi di carattere generale e quelli specifici definiti con il decreto del direttore generale cinema previsto all'art. 3 del presente decreto.
- percentuale di film italiani o europei programmati;
- frequenza delle proiezioni;
- politiche di incentivazioni al pubblico, in particolare quello giovanile, anche attraverso la rete ed i social media;
- programmazione in zone poco servite dal circuito commerciale;
- attivita' varie di diffusione della cultura cinematografica;
- progetti organizzati in comune tra le associazioni.
- qualita' e quantita' di eventuali pubblicazioni rese disponibili esclusivamente su piattaforme digitali
2. I contributi possono essere concessi soltanto a condizione che almeno il 10 per cento della copertura finanziaria dell'iniziativa sia a carico dell'associazione o di eventuali sponsor e finanziatori pubblici e privati;
3. I cinecircoli aderenti alle Associazioni possono presentare autonomamente richiesta di contributo per le attivita' di cui al comma 2, purche' per le medesime attivita' non abbaino gia' ricevuto un contributo direttamente dall'Associazione.
 
Art. 11
Patrocinio e logo

1. A tutte le iniziative sovvenzionate e' concesso il patrocinio della Direzione generale cinema, il cui logo dovra' essere riprodotto sui manifesti, locandine e qualunque altra pubblicazione riferita all'iniziativa sovvenzionata. Unitamente al logo deve essere inserita l'indicazione "iniziativa realizzata con il contributo ed il patrocinio della Direzione generale cinema-Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo".
2. Gli organizzatori di tali iniziative sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicita' della sovvenzione ottenuta dall'Amministrazione.
 
Art. 12
Disposizioni finali

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, le istanze di sovvenzione previste all'art. 5 del presente decreto sono presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web della Direzione generale cinema del decreto direttoriale previsto all'art.3 del presente decreto. Le eventuali istanze gia' presentate ai sensi del decreto ministeriale 28 ottobre 2004 afferenti l'esercizio finanziario 2016 saranno esaminate sulla base del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
3. Il decreto 28 ottobre 2004, recante "Modalita' tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse, destinate alla promozione delle attivita' cinematografiche in Italia e all'estero" e' abrogato.
Roma, 9 marzo 2016

Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2016 Ufficio controllo atti, MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 971
 
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