Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 febbraio 2016, n. 48
Regolamento recante disciplina delle modalita' e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1, comma 3, l'articolo 46, comma 6 e l'articolo 47, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 maggio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, in via interlocutoria, nell'adunanza del 18 giugno 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 2 dicembre 2015;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto del regolamento. Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e le procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) «commissione centrale»: la commissione di cui all'articolo 47, comma 1, della legge;
c) «commissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all'articolo 47, comma 2, della legge;
d) «sottocommissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all'articolo 47, comma 3, della legge.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, 46 e
47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense):
«Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). In
vigore dal 2 febbraio 2013.
1. - 2. (Omissis).
3. All'attuazione della presente legge si provvede
mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data
della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio
nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta
giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine
territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
da almeno cinque anni e che siano state individuate come
maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato
di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo,
ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente
comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
da 4. a 6. (Omissis).».
«Art. 46 (Esame di Stato). - 1. L'esame di Stato si
articola in tre prove scritte ed in una prova orale.
2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal
Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra
due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra
due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) a redazione di un atto giudiziario che postuli
conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale,
su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra
il diritto privato, il diritto penale ed il diritto
amministrativo.
3. Nella prova orale il candidato illustra la prova
scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie:
ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto
penale, diritto processuale civile, diritto processuale
penale; nonche' di altre due materie, scelte
preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro,
diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale
privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico,
ordinamento giudiziario e penitenziario.
4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni
componente della commissione d'esame dispone di dieci punti
di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che
abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio
complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore
a 30 punti in ciascuna prova.
5. La commissione annota le osservazioni positive o
negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali
costituiscono motivazione del voto che viene espresso con
un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli
componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante
sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove
scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove
ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova
orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF,
disciplina con regolamento le modalita' e le procedure di
svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione
delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei
seguenti criteri:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico
dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione
di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti
teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali
profili di interdisciplinarieta';
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di
persuasione e argomentazione.
7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei
testi di legge senza commenti e citazioni
giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi
alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con
il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A
tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la
prova devono essere controllati e vistati nei giorni
anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul
banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei
candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove
scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della
giustizia.
8. I candidati non possono portare con se' testi o
scritti, anche informatici, ne' ogni sorta di strumenti di
telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame,
con provvedimento del presidente della commissione, sentiti
almeno due commissari.
9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si
svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di
qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li
riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione e'
escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.
10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno
o piu' candidati, prima o durante la prova d'esame, testi
relativi al tema proposto e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con la pena della reclusione
fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e
nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio
distrettuale di disciplina del distretto competente per il
luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i
provvedimenti di sua competenza.
11. Per la prova orale, ogni componente della
commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna
delle materie di esame.
12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un
punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna
materia.
13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure
dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario
della tassa di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'art. 2,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a
carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da
corrispondere al momento della presentazione della domanda.
13-ter. Le modalita' di versamento del contributo di
cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente
natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni
secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
Art. 47 (Commissioni di esame). - 1. La commissione di
esame e' nominata, con decreto, dal Ministro della
giustizia ed e' composta da cinque membri effettivi e
cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti
sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un
supplente sono di regola prioritariamente magistrati in
pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;
un effettivo e un supplente sono professori universitari o
ricercatori confermati in materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte
d'appello, e' nominata una sottocommissione avente
composizione identica alla commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei
candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso
criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a
trecento candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario uno o piu'
funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
5. Non possono essere designati nelle commissioni di
esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o
di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero
componenti del consiglio di amministrazione o del comitato
dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza forense e del CNF.
6. Gli avvocati componenti della commissione non
possono essere eletti quali componenti del consiglio
dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina,
del consiglio di amministrazione o del comitato dei
delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive
alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione
deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalita'
contenute nel regolamento di attuazione emanato dal
Ministro della giustizia entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del
CNF, puo' nominare ispettori per il controllo del regolare
svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali. Gli
ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e
ai lavori delle commissioni di uno o piu' distretti
indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.
9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con
risultato positivo, la commissione rilascia il certificato
per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato
conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
da 4. a 4-ter. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per l'art. 47, commi 1, 2 e 3 della citata legge 31
dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Modalita' di presentazione delle domande

1. Con decreto del Ministro della giustizia vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e sono fissati il termine e le modalita' di presentazione della domanda. Il decreto deve prevedere che la domanda puo' essere presentata anche con modalita' telematiche, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel medesimo decreto e' rimessa a ciascuna commissione distrettuale l'indicazione dei luoghi e delle date per la consegna dei testi di legge. Almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la commissione distrettuale provvede a norma del periodo precedente e ne da' pubblicita' in una sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia.
2. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre. E' consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
3. Sull'ammissibilita' delle domande decide senza ritardo la commissione distrettuale formando l'elenco degli ammessi, che e' depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione. Dell'elenco e' data comunicazione agli ammessi mediante la sua pubblicazione nella sezione dedicata del sito del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia a ciascun candidato ammesso a mezzo di posta elettronica ordinaria. Quando nella domanda non e' indicato un indirizzo di posta elettronica, dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia mediante posta raccomandata.

Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
 
Art. 3
Formulazione e consegna dei temi

1. I temi di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), della legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarieta', approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale.
2. Il tema di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge, e' formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell'atto, nonche' la specifica capacita' di versare nell'atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione di una adeguata capacita' argomentativa.
3. In un arco temporale compreso tra i centoventi e i sessanta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, il Ministero della giustizia trasmette al presidente della commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i temi formulati per ciascuna prova, protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine il Ministero attiva una casella PEC per il presidente di ciascuna commissione distrettuale. Il file contenente la chiave privata di decrittazione e' inserito dal Ministero in un'area riservata del proprio sito internet, nel lasso temporale compreso tra i sessanta e i trenta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta. Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio della prima prova scritta, il Ministero consegna al presidente della commissione distrettuale le credenziali personali per l'accesso all'area riservata di cui al periodo precedente. Il file contenente la chiave privata di decrittazione deve essere scaricato dal presidente della commissione distrettuale prima che sia attivato il monitoraggio dello spettro radioelettrico di cui all'articolo 4, comma 1. All'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, la commissione procede alla decrittazione del tema inviato a mezzo di posta elettronica certificata e redige un verbale in cui da' atto che la decrittazione e' avvenuta dopo l'attivazione del monitoraggio dello spettro radioelettrico. Quando le prove scritte non si svolgono in un unico locale, una distinta casella di posta elettronica certificata e le credenziali personali per l'accesso all'area riservata del sito internet del Ministero sono fornite anche al presidente della sottocommissione distrettuale ovvero ad un componente della commissione distrettuale cui e' affidata la polizia degli esami che si svolgono in ciascun locale. A tal fine, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prima prova scritta, il presidente della commissione distrettuale comunica al Ministero i nominativi di coloro ai quali devono essere fornite le credenziali a norma del periodo precedente.

Note all'art. 3:
- Per l'art. 46, comma 2, lettere a), b) e c) della
citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 4
Svolgimento delle prove scritte

1. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove scritte e, in ogni caso, dispone che i locali degli esami siano sottoposti, a cura del Ministero dello sviluppo economico - direzione generale attivita' territoriali, al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi.
2. I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui e' effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi.
3. I candidati non possono introdurre nel locale degli esami strumenti informatici idonei alla memorizzazione di informazioni, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori. Gli oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza.
4. Il personale preposto alla vigilanza invita i candidati a consentire le operazioni di controllo, quando sussiste un fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti che non e' consentito introdurre nel locale degli esami. In ogni caso, il personale preposto alla vigilanza rivolge l'invito di cui al periodo precedente ad un significativo numero di candidati, individuati secondo criteri casuali individuati dalla commissione centrale, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte. Quando il candidato non consente le operazioni di controllo, il presidente o uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale dispone che non gli sia permesso l'ingresso nel locale degli esami e dichiara che il candidato ha perso il diritto all'esame. Il responsabile del personale preposto alla vigilanza redige un verbale per indicare il numero dei soggetti sottoposti a controllo, le generalita' dei candidati che hanno rifiutato di sottoporsi a controllo, nonche' il presidente o il componente della commissione o della sottocommissione distrettuale che ha disposto che il candidato ha perso il diritto all'esame.
5. Ciascun candidato e' collocato in un tavolo separato individuato in modo casuale. Ai fini dell'articolo 46, comma 7 della legge, la commissione distrettuale stabilisce le modalita' per l'assegnazione casuale del tavolo a ciascun candidato entro il giorno precedente la data fissata per la consegna dei testi di legge.
6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sei ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentano quando la dettatura e' iniziata.
7. I candidati devono utilizzare esclusivamente carta munita del timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, della data della prova scritta e del visto di uno dei suoi componenti.
8. Essi non possono conferire tra loro, ne' comunicare in qualsiasi modo con estranei.
9. E' escluso dall'esame colui che contravviene alle disposizioni dirette ad assicurare la regolarita' dell'esame.
10. L'esclusione e' disposta dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, sentiti almeno due componenti della commissione.
11. I candidati ritirati o espulsi non possono lasciare i locali degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.
12. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale. Ad essi e' affidata la polizia degli esami e sono coadiuvati dal personale preposto.
13. I componenti della commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo la dettatura del tema e, se, nel corso delle prime tre ore dalla dettatura, si allontanano dagli stessi, non vi possono rientrare.
14. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
15. Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati, sono chiuse in piego suggellato con il timbro di riconoscimento della commissione. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della commissione o della sottocommissione distrettuale ed il segretario.
16. Il piego di cui al comma 15 non puo' essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue, comprese quelle deteriorate, sono chiuse in altro piego suggellato e firmato a norma del predetto comma.
17. Dopo aver svolto il tema, il candidato, senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola foderata o comunque non trasparente, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonche', sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione. L'apposizione da parte del candidato, sui fogli consegnati, della sottoscrizione o di altro contrassegno oggettivamente atto a far riconoscere l'elaborato rende nulla la prova.
18. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario della commissione distrettuale, previa raccolta di esse in uno o piu' pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.
19. Il presidente comunica ai componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali l'ora in cui, nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova, si procede all'operazione di raggruppamento di cui al presente comma e li invita ad assistervi. Alla presenza di almeno quattro componenti di cui al periodo precedente e di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrita' dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta piu' grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando e' ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalita' indicate nel comma 18.
20. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.
21. Con decreto del Ministro della giustizia sono determinati, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 45 della legge; la prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. Il sorteggio di cui al periodo precedente e' effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentano un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire un equilibrato rapporto tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede. Quando una Corte di appello presenta un numero di domande particolarmente elevato, il raggruppamento puo' essere costituito anche mediante l'inserimento di due o piu' Corti di appello che presentano un piu' contenuto numero di domande; all'esito del sorteggio, i lavori scritti elaborati dai candidati della Corte di appello piu' grande sono ripartiti tra le due o piu' Corti di appello ad essa abbinate e quelli elaborati dai candidati di queste ultime sono corretti da commissioni, individuate mediante sorteggio, costituite presso altre Corti di appello.
22. Esaurite le operazioni di cui ai commi 18, 19 e 20, il presidente della commissione distrettuale ne da' comunicazione al presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale e' istituita la commissione sorteggiata per la correzione ai sensi del comma precedente; il trasferimento ha luogo a cura dell'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.
23. Il Presidente della Corte d'appello presso la quale e' istituita la commissione esaminatrice di cui all'articolo 46, comma 5, della legge, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione distrettuale il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di correzione degli elaborati ivi contenuti e adotta ogni provvedimento organizzativo opportuno.
24. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 49 della legge.

Note all'art. 4:
- Per l'art. 46, commi 5 e 7 della citata legge 31
dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 45 e 49 della
citata legge 31 dicembre 2012, n. 247:
«Art. 45 (Certificato di compiuto tirocinio). - 1. Il
consiglio dell'ordine presso il quale e' compiuto il
periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante
avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio
dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del
tirocinio svolto fino alla data di presentazione della
domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti
completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere
l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui
distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.
Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per
uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli
dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di
esame e' determinata in base al luogo di svolgimento del
primo periodo di tirocinio.».
«Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame). - 1. Per
i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato si effettua, sia per quanto
riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto
riguarda le modalita' di esame, secondo le norme
previgenti.».
 
Art. 5
Correzione delle prove scritte

1. Terminate le prove scritte, la commissione centrale fissa senza ritardo le linee generali da seguire per rispettare i criteri di valutazione degli elaborati sui temi assegnati, in modo da favorire la omogeneita' di valutazione in tutte le sedi di esame.
2. La correzione degli elaborati contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi dell'articolo 4, comma 19 e' compiuta contestualmente e non si da' apertura della busta piccola contenente il cartoncino bianco di cui all'articolo 4, comma 14. Al fine di contenere le spese di trasferta, la commissione o la sottocommissione distrettuale puo' disporre che una o piu' sedute per la correzione degli elaborati scritti possano svolgersi nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della Corte di appello presso la quale la commissione e' costituita; al trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere provvede la polizia penitenziaria.
3. In sede di correzione degli elaborati la commissione e le sottocommissioni distrettuali sono tenute ad uniformarsi ai criteri di cui all'articolo 46, comma 6, della legge, verificando altresi' la coerenza dell'elaborato con il tema assegnato, la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali, che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici, e la corretta applicazione delle regole processuali.
4. La commissione o la sottocommissione distrettuale, nel caso in cui accerti che l'elaborato e', in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame del candidato che comunque si sia fatto riconoscere.
5. La commissione e le sottocommissioni distrettuali procedono alla correzione degli elaborati nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove; la proroga di detto termine puo' essere disposta una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
6. All'attribuzione del voto complessivo si procede al termine della lettura di ciascun elaborato. Il presidente esprime il voto per ultimo. Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario annota immediatamente, su ognuna delle buste piccole contenenti il cartoncino bianco e nella prima pagina di ciascun elaborato scritto, il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19. L'annotazione e' sottoscritta dal presidente, da un componente della commissione e dal segretario. Successivamente si procede ad inserire nella busta grande, sulla quale e' stato apposto il numero progressivo a norma dell'articolo 4, comma 19, i tre elaborati scritti, le tre buste piccole contenenti il cartoncino e il verbale. La busta grande e' chiusa secondo le modalita' preventivamente stabilite dalla commissione centrale.
7. Delle operazioni di correzione degli elaborati scritti del medesimo candidato e' redatto un unico verbale. Il verbale riporta la data, l'ora di inizio e termine delle operazioni di correzione degli elaborati contenuti nelle buste raggruppate a norma del comma 2, la somma dei voti riportati rispetto a ciascun elaborato e il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19. Quando l'elaborato e' valutato negativamente, se ne da' motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio.
8. Terminate le operazioni di correzione degli elaborati scritti di tutti i candidati, la commissione distrettuale procede, alla presenza di due unita' di personale amministrativo o di personale delle forze di polizia individuate dal presidente della Corte di appello, all'apertura delle buste piccole contenenti i cartoncini sui quali sono riportati i nominativi dei candidati. Delle operazioni del presente comma e' redatto verbale in cui si da' atto dell'univoca associazione tra il numero progressivo apposto a norma dell'articolo 4, comma 19, e il nominativo del candidato.
9. All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge, riceve dal presidente della commissione distrettuale le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione, il verbale di cui al comma 8 e l'elenco degli ammessi alla prova orale e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' indicate nell'articolo 4.
10. Il presidente della commissione distrettuale istituita presso la Corte di appello ove si svolge la prova orale stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui la stessa ha inizio e, in presenza di due componenti della commissione e del segretario della stessa nonche', ove possibile, di due candidati, procede alle operazioni di sorteggio di una lettera dell'alfabeto. Il candidato che dovra' sostenere per primo la prova orale e' colui il cui cognome inizia con la lettera estratta e che in ordine alfabetico precede gli altri cognomi che hanno inizio con la stessa lettera. L'intervallo temporale tra la data di deposito dell'elenco degli ammessi alla prova orale e l'inizio della stessa non puo' essere inferiore a un mese ne' superiore a due.
11. Quando sono costituite una o piu' sottocommissioni distrettuali, la ripartizione dei candidati da esaminare ha luogo mediante criteri casuali individuati dalla commissione centrale, entro novanta giorni dal termine delle prove scritte.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 24.

Note all'art. 5:
- Per l'art. 46, commi 5 e 6 della citata legge 31
dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Svolgimento delle prove orali

1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, la commissione e le sottocommissioni distrettuali predispongono il calendario delle prove orali e ne danno comunicazione ai candidati ammessi mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell'avvenuta pubblicazione si da' notizia a ciascun candidato a mezzo di posta elettronica ordinaria, a cura del segretario della commissione o della sottocommissione innanzi alla quale deve svolgersi la prova; si applica l'articolo 2, comma 3, quarto periodo. Le prove orali hanno inizio tra il ventesimo e il trentesimo giorno successivo al compimento delle operazioni di cui all'articolo 5.
2. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che e' fissato dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo ne' al secondo appello perde il diritto all'esame. Tuttavia, quando sussistano gravi motivi, il candidato puo' richiedere, prima dell'orario fissato per l'inizio della prova orale e con istanza al presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, corredata di idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Quando l'istanza si fonda su motivi di salute, il presidente puo' disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza e' accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.
3. Si applica l'articolo 46, comma 6, della legge.
4. La prova orale e' pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non piu' di sessanta minuti per ciascun candidato. Successivamente all'illustrazione della prova scritta, al candidato sono rivolte le domande individuate mediante estrazione svolta con modalita' informatiche tra quelle contenute in un apposito data base alimentato a norma dell'articolo 7, comma 1. Il candidato ha diritto di assistere all'estrazione con modalita' informatiche delle domande sulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissione o della sottocommissione puo' rivolgere al candidato domande di approfondimento dell'argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l'effettiva preparazione dello stesso.
5. Il data base e il programma informatico di estrazione delle domande di cui al comma 4 sono realizzati, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che si avvale della commissione permanente di cui all'articolo 7, comma 2.
6. Il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro quindici giorni dal collaudo, attesta la piena operativita' del data base con decreto pubblicato sul sito del medesimo Ministero.
7. Al termine di ciascun colloquio la commissione procede alla valutazione del candidato, distintamente per ogni materia. Le operazioni di cui al periodo precedente sono svolte in presenza del segretario.
8. Il segretario registra immediatamente nel processo verbale il punteggio riportato da ciascun candidato per ogni materia nonche' la valutazione numerica di ciascun commissario, le domande estratte e allo stesso rivolte. Quando la prova orale e' valutata negativamente, se ne da' motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio.
9. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove orali.

Note all'art. 6:
- Per l'art. 46, comma 6 della citata legge 31 dicembre
2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Modalita' di alimentazione del data base e costituzione di una
commissione permanente presso il Ministero della giustizia

1. Ognuna delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali entro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali formula un congruo numero di domande per ciascuna materia d'esame e il segretario provvede al loro inserimento nel data base. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione centrale stabilisce il numero minimo di domande da predisporre a norma del periodo precedente.
2. Presso il Ministero della giustizia e' istituita una commissione permanente formata, per i primi quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dal direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, da un avvocato individuato dal Consiglio nazionale forense e da un professore universitario di prima o seconda fascia nominato dal Consiglio universitario nazionale. La commissione fornisce alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il supporto necessario per la predisposizione del data base di cui all'articolo 6, comma 4, individuando le modalita' di formulazione delle domande ed elaborando i criteri di classificazione delle stesse, al fine di consentire il loro agevole reperimento e la comparazione tra di esse.
3. Successivamente alla scadenza del quadriennio di cui al comma 2, il presidente della commissione e', in luogo del direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione, il direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia ovvero un magistrato da lui delegato.
4. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione permanente provvede ad apportare alle domande contenute nel data base ogni opportuna modifica per consentire un'adeguata valutazione della preparazione dei candidati e ad eliminare le domande che presentano un contenuto identico o analogo rispetto a quelle gia' inserite.
5. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico dello Stato, ne' alcun tipo di rimborso spese.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dalla terza sessione di esame che si svolge successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 6.
 
Art. 8
Misure transitorie per lo svolgimento della prova orale

1. A decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 49 della legge e sino alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 6, le commissioni e le sottocommissioni distrettuali predispongono, per ogni seduta, un congruo numero di domande, tra cui il candidato estrae manualmente quelle sulle quali deve rispondere. Per ogni seduta, e' redatto un verbale di tutte le domande predisposte dalla commissione o dalla sottocommissione distrettuale. Prima dell'inizio delle prove orali, la commissione centrale stabilisce, per ciascuna materia d'esame, il numero minimo di domande da predisporre per ciascuna seduta a norma del presente comma.
2. Per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 6, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, e i segretari delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali inseriscono nel data base tutte le domande predisposte per ogni seduta.
3. A decorrere dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 6, le domande rivolte al candidato sono individuate esclusivamente con le modalita' previste dal comma 4 del predetto articolo.

Note all'art. 8:
- Per l'art. 49 della citata legge 31 dicembre 2012, n.
247, si veda nelle note all'art. 4.
 
Art. 9
Certificato per l'iscrizione nell'Albo

1. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione o la sottocommissione distrettuale rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.
 
Art. 10
Compensi

1. I compensi dei componenti effettivi e supplenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, dei segretari effettivi e supplenti e del personale preposto alla vigilanza sono liquidati a norma del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».
2. Il compenso fisso di cui al decreto indicato al comma 1 e' liquidato per intero in favore dei componenti effettivi e supplenti che hanno esaminato, nel corso delle prove scritte ed orali, un numero di candidati pari alla media dei candidati. La media dei candidati e' ricavata sommando il numero complessivo di candidati esaminati durante le prove scritte al numero complessivo di candidati esaminati durante le prove orali e dividendo il risultato ottenuto per il numero dei componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali. Il compenso fisso e' altresi' liquidato per intero ai componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che hanno esaminato un numero di candidati non inferiore all'ottanta per cento della media dei candidati e non superiore al centoventi per cento della medesima media. Per ciascun componente, effettivo o supplente, della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che ha esaminato un numero di candidati inferiore all'ottanta per cento della media, il compenso fisso e' ridotto in misura pari alla meta' dell'importo previsto dal decreto di cui al comma 1. All'esito delle riduzioni di cui al periodo precedente, gli importi che complessivamente residuano sono attribuiti a norma del comma 3.
3. Ai componenti, effettivi e supplenti, della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, che hanno esaminato un numero di candidati pari o superiore al centoventi per cento della media, e' attribuito un compenso fisso in misura corrispondente alla somma:
a) dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 15 ottobre 1999;
b) dell'importo costituito dalla divisione degli importi di cui al quinto periodo del comma 2 per il numero dei componenti di cui al presente comma.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche con riguardo alla liquidazione dei compensi dei segretari effettivi e supplenti.
5. Il compenso di cui ai commi 2 e 3 e' in ogni caso aumentato a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto 15 ottobre 1999, e successivi adeguamenti, per ogni elaborato scritto e, per le prove orali, per ogni candidato esaminato.
6. Dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 6, il compenso dei componenti delle commissioni e del segretario non puo' essere liquidato in assenza di un'attestazione di quest'ultimo da cui risulti l'inserimento delle domande nel data base a norma dell'articolo 8, comma 2, per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione, e a norma dell'articolo 7, comma 1, a decorrere dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazione medesima.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 15 ottobre 1999 (Compensi spettanti ai
componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni):
«Art. 1. - 1. A decorrere dalle sessioni del corrente
anno 1999 a ciascun componente delle commissioni
giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni e' corrisposto un compenso
fisso, al lordo delle ritenute per legge, di L. 800.000,
maggiorato del 20% per i presidenti.
2. Il predetto compenso e' aumentato di 2.500 lire per
le prove scritte corrette e di 2.500 lire per le prove
orali per ogni candidato esaminato.
3. Ai componenti e ai presidenti, anche estranei alle
pubbliche amministrazioni con sedi di servizio o di
residenza diverse da quelle in cui si svolgono gli esami e'
dovuto il trattamento di missione nella misura prevista
dalla normativa vigente per i dirigenti di direzione degli
uffici di livelli dirigenziale generale.».
 
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2016

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 818
 
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