Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 9 marzo 2016
Designazione della zona umida denominata «Foce dell'Isonzo - Isola della Cona».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti l'articolo 1, commi 2 e 5, e l'articolo 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il Titolo IV, Capo VIII, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a), e) e o), che attribuisce alla Direzione per la protezione della natura e del mare le funzioni negli ambiti delle aree protette terrestri e marine, della biodiversita', nonche' delle attivita' in materia di mare e biodiversita' relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
Vista la "Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici", firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e di seguito denominata Convenzione di Ramsar;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale e' stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione di Ramsar;
Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1987, con il quale e' stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento alla Convenzione di Ramsar, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale per le aree protette del 21 dicembre 1993 che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, include nella classificazione delle aree protette anche le zone umide d'importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar;
Considerato che l'attuazione della Convenzione di Ramsar e' coerente con gli obiettivi di tutela della biodiversita', degli habitat e delle specie della flora e della fauna selvatica sanciti anche da direttive europee nonche' da altri accordi e convenzioni internazionali, fra i quali si richiamano:
- la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, di seguito denominata direttiva "Uccelli";
- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva "Habitat";
- il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva Habitat;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e fauna selvatiche";
- la "Convenzione sulle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica", del 23 giugno 1979, nota come Convenzione di Bonn, ratificata con legge 25 gennaio 1983, n. 42;
- la "Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa", del 19 settembre 1979, nota come Convenzione di Berna, ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503;
- la "Convenzione sulla diversita' biologica", sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124;
- la Strategia nazionale per la biodiversita' approvata con l'intesa espressa, il 7 ottobre 2010, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che la Convenzione di Ramsar e' coerente anche con gli obiettivi di altre direttive europee, fra le quali si richiamano:
- la direttiva sulle acque 2000/60/CE, che istituisce un quadro d'azione per le acque interne, per le foci dei fiumi e per le acque costiere, recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE, che istituisce un quadro per conseguire o mantenere un buono stato ecologico delle acque marine, recepita con il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;
Considerato che gli atti della Convenzione definiscono specifici criteri di identificazione delle zone umide d'importanza internazionale, proposti nel corso della "Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici" tenutasi a Heilingenhafen (Germania 1974) ed in seguito adottati e integrati nel corso delle Conferenze delle Parti;
Considerato che le Conferenze delle parti hanno definito specifiche modalita' per l'identificazione e la designazione di dette zone umide d'importanza internazionale illustrate nel "Strategic Framework and guidelines for the future development of the List of Vetlands of International Importance of the Convention on Wetlands", adottate e integrate con le seguenti risoluzioni:
- VII.11 come emendata dalla, risoluzione VII.13 (COP VII, San Jose', Costa Rica 1999);
- VIII.11 e VIII.33 (COP VIII, Valencia, Spagna, 2002);
- IX.1 Allegati A e B (COP IX, Kampala, Uganda, 2005);
- X.1 e X.20 (COP X, Changwon, Corea, 2008);
Considerato che, a norma dell'articolo 2, comma 4, della Convenzione medesima l'Italia ha designato zone umide d'importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'articolo 2, comma 1, della Convenzione;
Considerato che a norma dell'articolo 2, comma 5, le parti contraenti hanno il diritto di aggiungere al predetto elenco altre zone umide situate sul proprio territorio;
Considerato, peraltro, che l'articolo 4, comma 1, della Convenzione prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando nelle stesse riserve naturali, indipendentemente dal fatto che siano o meno riconosciute d'importanza internazionale, e ne assicuri un'adeguata protezione;
Vista la richiesta di designazione di zona umida d'importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar per il sito "Foce dell'Isonzo - Isola della Cona" pervenuta, con nota prot. 11967 del 19 novembre 2013 dall'Organo gestore della riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo, costituito dai comuni di Fiumicello, Grado, San Canzian d'Isonzo, Staranzano, corredata con la scheda informativa sulle zone umide Ramsar RIS prevista, per la fase di designazione, dalla Conferenza delle parti contraenti la Convenzione di Ramsar;
Preso atto che, come descritto in detta richiesta, il sito ricade nel territorio dei comuni di Fiumicello (UD), Grado (GO), San Canzian d'Isonzo (GO) e Staranzano (GO), e comprende un tratto di 15 km del fiume Isonzo, le aree umide limitrofe e una considerevole porzione del mare poco profondo antistante la sua foce, interessando 2.340 ettari, dei quali circa 1.200 su aree marine e salmastre;
Preso atto che la zona umida in questione coincide con l'area della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo, istituita con legge, regionale 30 settembre 1996, n. 42, ed e' inclusa in gran parte all'interno del sito d'importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, designato quale Zona Speciale di Conservazione con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, coincidente con la zona di protezione speciale, ai sensi della direttiva 2009/147/CE "IT 3330005 Foce dell'Isonzo Isola della Cona";
Preso atto che l'area della Riserva include, inoltre, l'IBA (Important Bird Area, aree importanti per gli uccelli) "IT063 Foci dell'Isonzo, Isola della Cona e Golfo di Panzano";
Preso atto che i confini della detta zona umida sono identificati nella cartografia allegata alla richiesta e il cui centro ha le seguenti coordinate geografiche 45°45'N - 13°30'E;
Riconosciuto l'importante ruolo ecologico che il sito svolge quale zona umida costiera nella porzione piu' settentrionale del Mare Adriatico, in connessione con un vasto e articolato sistema di lagune che comprende, fra l'altro, il Delta del Po e la Laguna di Venezia;
Riconosciuto, altresi', il particolare valore naturalistico degli habitat e delle specie inclusi nell'area, rappresentati da ambienti altamente significativi e diversificati sotto gli aspetti floristico-vegetazionali;
Considerato che l'istruttoria svolta secondo i criteri definiti dallo "Strategic Framework and guidelines for the future development of the List of Wetlands of International Importance of the Convention on Wetlands" ha confermato, cosi' come illustrato nella richiesta pervenuta dall'Organo"gestore della riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo, che le caratteristiche del sito rispondono a otto dei nove criteri adottati per l'identificazione e la designazione di nuove zone Ramsar, ed in particolare:
- criterio 1 poiche' contiene un raro esempio di laguna allo stadio iniziale, pur in un paesaggio fortemente rimodulato dalle attivita' antropiche, rappresentando un complesso di paludi salmastre fra quelle meglio conservate nel sistema delle lagune dell'alto Adriatico, comprendendo anche molti habitat protetti ai sensi della direttiva 92/43/CEE quali ad esempio: Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina; Estuari; Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea; Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose; Pascoli inondati mediterranei; Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion; Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi; Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba;
- criterio 2 poiche' mantiene specie considerate vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico secondo i criteri delle liste rosse IUCN; in particolare, si richiamano fra le molte specie di flora Plantago cornuti, Jacobaea paludosa (=Senecio paludosus) ed Hottonia palustris, oltre a molte specie protette dalla direttiva Habitat quali ad esempio Rana latastei, ed Emys orbicularis;
- criterio 3 poiche', nel mantenere la biodiversita' della regione biogeografica, rappresenta, in particolare, un punto d'incontro fra il dominio biogeografico mediterraneo e quello continentale, nel quale la flora locale, costituita da 640 specie, e' composta per il 50% da specie continentali e per il 27% da specie mediterranee, e nel quale anche per la fauna, fra le specie di uccelli, si riscontra la contemporanea presenza di specie caratteristiche delle due aree biogeografiche;
- criterio 4 poiche' costituisce un rifugio durante condizioni avverse, rappresentando un luogo di ristoro, ricco di risorse alimentari, per le specie svernanti o per quelle migratrici durante i passaggi autunnali e primaverili, anche grazie alla sua posizione geografica essendo la laguna piu' settentrionale di questa porzione del bacino mediterraneo;
- criterio 5 in quanto durante la stagione invernale sono presenti regolarmente piu' di 20.000 uccelli acquatici, avendo censito fino a 47.000 presenze nel novembre 2003, e le presenze per anno registrate hanno superato le 55.000 unita';
- criterio 6 poiche' mantiene regolarmente l'1% degli individui di una popolazione di specie o di subspecie di uccelli acquatici e, al riguardo, si citano: Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Anser albifrons, Anser anser;
- criterio 7 poiche', svolgendo il ruolo di corridoio ecologico fra il nord Adriatico e l'area sub-alpina, ospita molte specie e sub-specie di pesci di alto valore naturalistico, fra le quali si segnalano: Acipenser naccari, specie endemica, Salmo marmoratus, specie endemica della pianura Padano-Veneta e Anguilla anguilla tutte specie valutate come in pericolo critico di estinzione;
- criterio 8 poiche', oltre alle acque fluviali, la presenza di 1.200 ettari di acque marine poco profonde mantiene significative popolazioni di specie ittiche caratteristiche degli ecosistemi costieri, costituendo un importante ambito per la sosta e l'alimentazione nonche' per la deposizione delle uova di molte specie, fra le quali si citano: Dicentrarchus labrax, Syngnathus acus, Aphanius fasciatus, Alosa fallax e Platichthys flesus;
Considerato che la perimetrazione proposta comprende un'ampia zona, con aree marine e salmastre, antistante la foce del fiume Isonzo e che a tale riguardo:
- la presenza di detta zona risulta coerente con quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della Convenzione che prevede l'inclusione nelle zone umide d'importanza internazionale anche di aree marine, con profondita' maggiore di sei metri, a bassa marea, qualora esse siano in continuita' con le aree umide e costituiscano un importante habitat per l'avifauna acquatica;
- detta zona contribuisce alla presenza di un gradiente naturale, dalle acque marine alle acque dolci, risultando in stretta contiguita' ecologica con le ampie piane di marea e gli isolotti emersi svolgendo, pertanto, un importante ruolo come sito di foraggiamento per molte specie di uccelli presenti nel sito;
Valutato pertanto che la zona umida in questione assume particolare valore per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica della regione mediterranea in connessione con l'area continentale, grazie alla ricchezza ed all'originalita' della flora e della fauna presenti e costituisce un sito fortemente rappresentativo nel sistema di zone umide, soddisfacendo i criteri di identificazione dei siti cosi' come previsto dalla Convenzione di Ramsar.
Vista la nota prot. 18760 del 28 settembre 2015 con la quale e' stato richiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia il parere in merito allo schema di decreto e all'allegata cartografia per la designazione della zona umida "Foce dell'Isonzo - Isola della Cona" quale zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar;
Acquisito il parere favorevole della Regione Friuli Venezia Giulia, espresso con delibera di giunta n. 2147 del 29 ottobre 2015, trasmessa con nota prot. 033841 del 3 novembre 2015, in merito alla designazione della zona umida "Foce dell'Isonzo - Isola della Cona" quale zona umida d'importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar;
Ritenuto di procedere alla designazione della zona umida d'importanza internazionale denominata "Foce dell'Isonzo - Isola della Cona" ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1

1. La zona umida denominata "Foce dell'Isonzo - Isola della Cona", ubicata nei comuni di Fiumicello (UD), Grado (GO), San Canzian d'Isonzo (GO) e Staranzano (GO) e' dichiarata zona umida d'importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della "Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici", firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;
2. I confini della zona umida coincidono con il perimetro definitivo della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo come precisato nel Piano di Conservazione e sviluppo in vigore (Legge Regionale n. 42/96), di cui la cartografia allegata al presente decreto costituisce rappresentazione in scala 1:75.000.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. L'Organo gestore della riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo, costituito dai comuni di Fiumicello, Grado, San Canzian d'Isonzo, Staranzano e la Regione Friuli Venezia Giulia, per quanto di propria competenza, assicurano il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar.
 
Art. 3

1. La sorveglianza sul territorio individuato ai sensi del presente decreto e' affidata al Corpo forestale regionale e alle altre forze di polizia secondo le vigenti disposizioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2016

Il Ministro: Galletti
 
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