Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2016 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 17 marzo 2016
Modifiche alle delibere n. 16190 del 29 ottobre 2007 (disciplina degli intermediari), n. 11971 del 14 maggio 1999 (disciplina degli emittenti), n. 17130 del 12 gennaio 2010 (disciplina dei consulenti finanziari), n. 17297 del 28 aprile 2010 (disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati), n. 18731 del 18 dicembre 2013 (disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela), n. 19460, 19461 e 19462 del 16 dicembre 2015 (definizione del regime contributivo per l'esercizio 2016). (Delibera n. 19548).


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
Visto il regolamento Consob n. 16190 adottato con delibera del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in materia di intermediari;
Visto il regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti;
Visto il regolamento Consob adottato con delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010, recante norme di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo n. 58/1998, in materia di consulenti finanziari;
Vista la delibera n. 17297 del 28 aprile 2010, contenente «Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati» e il relativo «Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati»;
Vista la delibera n. 18731 del 18 dicembre 2013 contenente «Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche»;
Viste le delibere n. 19460 del 16 dicembre 2015 «Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2016»; n. 19461 del 16 dicembre 2015 «Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2016»; n. 19462 del 16 dicembre 2015 «Modalita' e termini della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2016»;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. legge di stabilita' per il 2016), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 36, della predetta legge di stabilita' per il 2016, secondo cui "le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono trasferite all'organismo di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni di cui agli articoli 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonche' la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari»";
Visto l'articolo 1, comma 37, della predetta legge di stabilita' per il 2016 secondo cui "l'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari»";
Visto l'articolo 1, comma 39 della predetta legge di stabilita' per il 2016 secondo cui "i promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»";
Visto il medesimo articolo 1, comma 39 della predetta legge di stabilita' per il 2016 secondo cui "i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi»";
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 39 della legge di stabilita' per il 2016, agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 191 e 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, le parole «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 36 della legge di stabilita' per il 2016 i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari ed alla Consob, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, si intendono sostituiti da riferimenti all'«organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari» di cui al primo periodo del citato art. 1, comma 36;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 36 della legge di stabilita' per il 2016, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono abrogati;
Considerata la necessita' di adottare le nuove denominazioni prescritte dalla citata legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilita' per il 2016) in tutti gli atti regolamentari e di carattere generale di competenza della Consob nei quali siano menzionati i predetti soggetti;

Delibera:

Art. 1
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29
ottobre 2007 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24
febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediari

Il regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediari e' modificato come segue:
a. Le parole «promotore», «promotore finanziario» e « promotori», «promotori finanziari» di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle parole «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»;
b. Le parole «consulente finanziario» e «consulenti finanziari» di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle parole «consulente finanziario autonomo» e «consulenti finanziari autonomi»;
c. Le parole «albo unico dei promotori», «albo unico dei promotori finanziari» sono sostituite dalle parole «albo unico dei consulenti finanziari».
 
Art. 2
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24
febbraio 1998 n. 58 in materia di emittenti

Il regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in materia di emittenti e' modificato come segue:
a. Le parole «promotori finanziari», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede».
 
Art. 3
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 17130 del 12
gennaio 2010 di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del
decreto legislativo n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari

Il regolamento adottato con delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010, di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo n. 58/1998, in materia di consulenti finanziari e' modificato come segue:
a. Le parole «promotore finanziario» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede»;
b. Le parole «consulente finanziario» e «consulenti finanziari» di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle parole «consulente finanziario autonomo» e «consulenti finanziari autonomi»;
c. Le parole «organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del Testo Unico» sono sostituite dalle parole «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del Testo Unico»;
d. Le parole «albo dei consulenti finanziari» sono sostituite dalle parole «albo unico dei consulenti finanziari».
 
Art. 4
Modifiche alla delibera n. 17297 del 28 aprile 2010 contenente
«Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti
vigilati»

La delibera n. 17297 del 28 aprile 2010 contenente «Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati» e l'unito «Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati» sono modificati come segue:
a. Le parole «promotore», «promotore finanziario», «promotori», «promotori finanziari», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle parole «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»;
 
Art. 5
Modifiche alla delibera n. 18731 del 18 dicembre 2013 contenente
«Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della
clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e
successive modifiche»

La delibera n. 18731 del 18 dicembre 2013 contenente «Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche» e' modificata come segue:
a. Le parole «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle parole «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede».
 
Art. 6
Modifiche alle delibere n. 19460 del 16 dicembre 2015
«Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei
soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2016»; n. 19461
del 16 dicembre 2015 «Determinazione della misura della
contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n.
724/1994, per l'esercizio 2016»; n. 19462 del 16 dicembre 2015
«Modalita' e termini della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art.
40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2016»

Nelle delibere n. 19460 del 16 dicembre 2015 «Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2016»; n. 19461 del 16 dicembre 2015 «Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2016»; n. 19462 del 16 dicembre 2015 «Modalita' e termini della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2016»:
a. Le parole «promotori finanziari», ovunque ricorrano, sono da intendersi riferite ai «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»;
b. Le parole «organismo dei promotori finanziari», sono da intendersi riferite all'«organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari».
 
Art. 7
Disposizioni finali

La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 17 marzo 2016

p. Il presidente: Troiano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone