Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 febbraio 2016
Disciplina per l'accesso e l'esercizio delle attivita' di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Paesi Terzi.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante «Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012;
Visto il decreto direttoriale 13 gennaio 1999, recante «Determinazione dell'attribuzione di licenze di pesca per i Paesi terzi extramediterranei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1999;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 29 settembre 2008, n. 1005, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 29 settembre 2008, n. 1006, relativo alle autorizzazioni delle attivita' di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di Paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Ritenuto di dover procedere all'abrogazione del predetto decreto direttoriale 13 gennaio 1999, al fine di rideterminare, in linea con il sopra richiamato quadro normativo europeo di riferimento, le modalita' e le procedure amministrative afferenti l'accesso alle possibilita' di pesca previste nell'ambito di accordi bilaterali di pesca conclusi dall'Unione europea, nonche' l'esercizio di attivita' di pesca che non ricadono nel contesto di detti accordi;

Decreta:

Art. 1
Accesso alle possibilita' di pesca per accordi vigenti

1. Gli armatori dei pescherecci che intendono accedere alle possibilita' di pesca previste nell'ambito di accordi in vigore, devono darne comunicazione preventiva a questa Direzione generale, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data d'inizio delle attivita' di pesca, in conformita' al modello in allegato 1.
2. Nell'ambito della comunicazione preventiva di cui al precedente comma 1, unitamente al possesso dei criteri di ammissibilita' di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, in premessa citato, gli armatori delle imbarcazioni interessate devono, altresi', fornire assicurazione dell'esatto adempimento, da parte delle medesime, di tutti i vigenti obblighi europei in materia di trasmissione attraverso il sistema di controllo satellitare dei pescherecci (V.M.S.), nonche' di registrazione e dichiarazione elettronica dei dati relativi all'attivita' di pesca.
3. A parita' di soddisfacimento dei termini, delle condizioni e dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, la priorita' di assegnazione delle possibilita' di pesca disciplinate dal presente articolo viene determinata in funzione del maggior numero complessivo di mesi di presenza effettivamente maturati dall'imbarcazione interessata, ovvero, in subordine, dalla relativa impresa di pesca, nel corso del triennio precedente, nelle acque soggette alla giurisdizione del Paese terzo interessato, ovvero, in subordine, nell'area geografica di riferimento. All'accertamento di detti periodi provvede direttamente l'Amministrazione, esclusivamente attraverso i pertinenti tracciati V.M.S.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Accesso alle possibilita' di pesca per nuovi accordi

1. Gli armatori dei pescherecci che intendono accedere alle possibilita' di pesca previste nell'ambito di nuovi accordi, devono darne comunicazione preventiva a questa Direzione generale, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data d'inizio delle attivita' di pesca, in conformita' al modello in allegato 2.
2. Nell'ambito della comunicazione preventiva di cui al precedente comma 1, unitamente al possesso dei criteri di ammissibilita' di cui all'art. 5, paragrafo 1, con esclusione di quanto previsto alla lettera a), del regolamento (CE) n. 1006/2008, in premessa citato, gli armatori delle imbarcazioni interessate devono, altresi', fornire assicurazione dell'esatto adempimento, da parte delle medesime, di tutti i vigenti obblighi europei in materia di trasmissione attraverso il sistema di controllo satellitare dei pescherecci (V.M.S.), nonche' di registrazione e dichiarazione elettronica dei dati relativi all'attivita' di pesca.
3. A parita' di soddisfacimento dei termini, delle condizioni e dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, la priorita' di assegnazione delle possibilita' di pesca disciplinate dal presente articolo viene determinata in funzione del maggior numero complessivo di mesi di presenza effettivamente maturati dall'imbarcazione interessata, ovvero, in subordine, dalla relativa impresa di pesca, nel corso del triennio precedente, nelle acque soggette alla giurisdizione del Paese terzo interessato, ovvero, in subordine, nell'area geografica di riferimento. All'accertamento di detti periodi provvede direttamente l'Amministrazione, esclusivamente attraverso i pertinenti tracciati V.M.S.
 
Art. 3
Attivita' di pesca al di fuori di accordi

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, in premessa citato, gli armatori dei pescherecci che intendono esercitare attivita' di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di un Paese terzo che non rientra nell'ambito di un accordo, devono darne comunicazione preventiva a questa Direzione generale, entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data d'inizio delle suddette attivita', in conformita' al modello in allegato 3.
2. Nell'ambito della comunicazione preventiva di cui al precedente comma 1, oltre a fornire assicurazione dell'esatto adempimento, da parte delle imbarcazioni interessate, di tutti i vigenti obblighi europei in materia di trasmissione attraverso il sistema di controllo satellitare dei pescherecci (V.M.S.), nonche' di registrazione e dichiarazione elettronica dei dati relativi alle catture, i medesimi armatori devono, altresi', allegare copia dell'apposita autorizzazione di pesca rilasciata dalle Autorita' competenti del Paese terzo interessato.
 
Art. 4
Misure tecniche e regime sanzionatorio

1. Ai fini della validazione dei certificati di cattura, ex art. 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008, in premessa citato, i soggetti interessati dovranno esibire alle Autorita' competenti un estratto del giornale di pesca elettronico afferente i quantitativi di cattura come indicati sui medesimi certificati.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 1006/2008, in premessa citato, alla scadenza del protocollo operativo afferente un accordo di pesca, questa Direzione generale comunica alle imprese di pesca interessate la sospensione immediata di ogni attivita' di pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione del Paese terzo interessato.
3. La sospensione prevista al precedente comma 1 viene disposta anche nel caso in cui:
a) il Paese terzo interessato ricada nelle fattispecie disciplinate dagli articoli 31 e seguenti del regolamento (CE) n. 1005/2008, in premessa citato;
b) ovvero, venga accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dei precedenti articoli 1, 2 e 3.
4. Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o piu' grave reato, la violazione del provvedimento di sospensione di cui al precedente comma 2, soggiace alla sanzione stabilita dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 4/2012, in premessa citato.
5. Salvo che il fatto non costituisca diverso piu' grave reato, la violazione del provvedimento di sospensione di cui al precedente comma 3, lettera a), soggiace alla sanzione stabilita dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 4/2012.
 
Art. 5
Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 13 gennaio 1999, in premessa citato, e' abrogato.
2. Il presente decreto, registrato dai competenti organi di controllo, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2016


Il direttore generale: Rigillo

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 504
 
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