Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016
Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dott. Mario GIRO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cosi' come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 3 marzo 2016, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato dott. Mario GIRO, conferitagli dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dott. Mario GIRO e' attribuito il titolo di Vice Ministro.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a Roma, addi' 7 marzo 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 643
 
Allegato

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2014 con il quale Paolo Gentiloni Silveri e' stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 recante nomina del dott. Mario Giro a Sottosegretario di Stato agli affari esteri;
Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni delegate al predetto, anche ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'articolo 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformita' con i pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e agli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Vice Ministro dott. Mario Giro, il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:
a) questioni relative alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
b) relazioni con OCHA (Office for the Coordination of the Humanitarian Affairs) e UNDP (United Nations Development Programme);
c) relazioni bilaterali con i Paesi dell'America centrale e meridionale e dei Caraibi;
d) relazioni bilaterali con i Paesi dell'Africa subsahariana, ad eccezione dei Paesi del Corno d'Africa (Etiopia, Eritrea, Gibuti e Somalia);
e) relazioni con l'Unione Africana;
f) autorizzazione di contributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 180/1992 a organizzazioni ed enti non governativi non compresi nell'elenco approvato con decreto di cui alla medesima disposizione;
g) questioni relative alla diffusione della cultura e della lingua italiana all'estero;
h) relazioni con UNESCO;
i) questioni relative alle attivita' internazionali delle regioni e degli enti locali;
l) questioni relative all'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, ivi inclusi i provvedimenti afferenti alla liquidazione del medesimo;
m) il raccordo con il Parlamento e le altre amministrazioni dello Stato nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.
 

Art. 2.

1. Non sono ricompresi nelle deleghe:
a) gli atti e le questioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa;
b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale, la NATO e l'Afghanistan;
c) le questioni attinenti all'integrazione europea;
d) gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;
e) gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle direzioni generali e dei servizi;
f) tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
g) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.
2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.
 

Art. 3.

1. E' revocato il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 7 novembre 2014, nella parte relativa alla delega conferita al dott. Mario Giro.
Il presente decreto sara' pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2016

Il Ministro: Gentiloni Silveri
 
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