Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 36
Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;
Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera f);
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni che impongono misure alternative alla detenzione cautelare, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e giusto processo.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Capo III - Potesta' normativa del Governo
Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La decisione quadro 2009//829/GAI a' pubblicata nella
G.U.U.E. 11 novembre 2009, n. L 294.
- Il testo della legge 22 aprile 2005 n. 69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98.
- Il testo dell'art. 18 della legge 9 luglio 2015, n.
114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176 , cosi recita:
"Art. 18 (Delega al Governo per l'attuazione delle
decisioni quadro). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e secondo le procedure di cui all'art. 31,
commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;
b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22
luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea
dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro
probatorio;
c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24
febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle
sanzioni pecuniarie;
d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27
novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di
sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle
misure di sospensione condizionale e delle sanzioni
sostitutive;
e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26
febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro
2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e
2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle
persone e promuovendo l'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in
assenza dell'interessato al processo;
f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23
ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri
dell'Unione europea del principio del reciproco
riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla
detenzione cautelare;
g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30
novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei
conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei
procedimenti penali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle
singole decisioni quadro, nonche' dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), e), f) e
g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento
delle decisioni quadro di cui al comma 1 e' acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le
modalita' ed i tempi di cui all'art. 31, comma 3, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a),
ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi alla decisione quadro
2009/829GAI si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato I

(di cui all'articolo 3, comma 2)

CERTIFICATO (1)

a) Stato di emissione:
Stato di esecuzione:
b) Autorita' che ha emesso la decisione sulle misure cautelari:
Denominazione ufficiale:
Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari riguardo alla decisione sulle misure cautelari occorre contattare:
[ ] l'autorita' sopra indicata
[ ] l'autorita' centrale; in questo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:
[ ] un'altra autorita' competente; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:
Estremi dell'autorita' di emissione/autorita' centrale/altra autorita' competente
Indirizzo:
Numero di telefono: (prefisso del Paese) (prefisso della citta'):
Numero di fax (prefisso del Paese) (prefisso della citta'):
Dati della o delle persone di contatto:
Cognome:
Nome(i):
Funzione (grado/titolo):
Numero di telefono: (prefisso del Paese) (prefisso della citta'):
Numero di fax (prefisso del Paese) (prefisso della citta'):
Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):
Lingue in cui e' possibile comunicare:
c) Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari ai fini della sorveglianza delle misure cautelari occorre contattare:
[] l'autorita' di cui alla lettera b)
[] un'altra autorita'; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:
Estremi dell'autorita', qualora non precisati alla lettera b)
Indirizzo:
Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della citta'):
Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della citta'):
Dati della o delle persone di contatto:
Cognome:
Nome(i):
Funzione (grado/titolo):
Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della citta'):
Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della citta'):
Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):
Lingue in cui e' possibile comunicare:
d) Informazioni sulla persona fisica nei cui confronti e' stata emessa la decisione sulle misure cautelari:
Cognome:
Nome(i):
Cognome da nubile, se del caso:
Pseudonimi, se del caso:
Sesso:
Cittadinanza:
Numero di documento di identita' o numero di previdenza sociale (se disponibile):
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Indirizzi/residenze:
- nello Stato di emissione:
- nello Stato di esecuzione:
- in altro luogo:
Lingua o lingue che la persona in questione comprende (se l'informazione e' disponibile):
Pregasi fornire le seguenti informazioni, se disponibili:
- Tipo e numero del documento o dei documenti di identita' dell'interessato (carta di identita', passaporto):
- Tipo e numero del permesso di soggiorno dell'interessato nello Stato di esecuzione:
e) Indicazioni sullo Stato membro al quale si trasmette la decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato:
La decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato, e' trasmessa allo Stato di esecuzione di cui alla lettera a) per il seguente motivo:
[ ] l'interessato ha la sua residenza legale e abituale nello Stato di esecuzione e, informato delle misure in questione, acconsente a ritornare in detto Stato
[ ] l'interessato ha chiesto di trasmettere la decisione sulle misure cautelari a uno Stato membro diverso da quello in cui risiede legalmente e abitualmente, per uno o piu' dei seguenti motivi:
f) Indicazioni concernenti la decisione sulle misure cautelari:
La decisione e' stata emessa il (indicare la data: GG-MM-AAAA):
La decisione e' diventata esecutiva il (data: GG-MM-AAAA):
Se, al momento della trasmissione del certificato, e' stata impugnata la decisione sulle misure cautelari, pregasi contrassegnare questa casella ... [ ]
Numero di riferimento della decisione (se disponibile):
L'interessato si trovava in stato di detenzione cautelare durante il seguente periodo (se del caso):
1. La decisione riguarda complessivamente: ... presunti reati.
Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il o i presunti reati sono stati commessi, inclusi la data e il luogo, e natura della partecipazione dell'interessato:
Natura e qualificazione giuridica del o dei presunti reati e disposizioni normative applicabili sulla cui base e' stata emessa la decisione:
2. Qualora il o i presunti reati di cui al punto 1 costituiscano una o piu' delle seguenti fattispecie di reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della liberta' personale della durata massima non inferiore a tre anni, pregasi confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:
[ ] partecipazione a un'organizzazione criminale;
[ ] terrorismo;
[ ] tratta di esseri umani;
[ ] sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile;
[ ] traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
[ ] traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
[ ] corruzione;
[ ] frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
[ ] riciclaggio di proventi di reato;
[ ] falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;
[ ] criminalita' informatica;
[ ] criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
[ ] favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
[ ] omicidio volontario, lesioni personali gravi;
[ ] traffico illecito di organi e tessuti umani;
[ ] rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
[ ] razzismo e xenofobia;
[ ] furto organizzato o rapina a mano armata;
[ ] traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
[ ] truffa;
[ ] racket ed estorsione;
[ ] contraffazione e pirateria di prodotti;
[ ] falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
[ ] falsificazione di mezzi di pagamento;
[ ] traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;
[ ] traffico illecito di materie nucleari o radioattive;
[ ] traffico di veicoli rubati;
[ ] violenza sessuale;
[ ] incendio;
[ ] reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
[ ] dirottamento aereo o di nave;
[ ] sabotaggio.
3. Qualora il o i presunti reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2 o se la decisione e il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verifichera' la doppia incriminabilita' (art. 14, paragrafo 4, della decisione quadro), pregasi fornire una descrizione completa dei presunti reati in questione:
g) Indicazioni sulla durata e sul tipo di misure cautelari:
1. Periodo di applicazione della decisione sulle misure cautelari ed eventuale possibilita' di proroga della decisione:
2. Tempo approssimativo verosimilmente necessario per la sorveglianza delle misure cautelari sulla base di tutte le circostanze note al momento della trasmissione della decisione sulle misure cautelari (informazioni indicative):
3. Natura delle misure cautelari (e' possibile contrassegnare piu' caselle):
[ ] obbligo dell'interessato di comunicare ogni cambiamento di residenza all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un'udienza o al processo nel corso del procedimento penale;
[ ] divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione;
[ ] obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
[ ] restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
[ ] obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorita';
[ ] obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati.
[ ] divieto di esercitare determinate attivita' connesse con il o i presunti reati, in particolare una determinata professione o attivita' professionali in un determinato settore;
4. Pregasi fornire una descrizione particolareggiata delle misure cautelari di cui al punto 3:
h) Altre circostanze pertinenti, inclusi motivi specifici per l'imposizione di misure cautelari (facoltativo):
Il testo della decisione e' allegato al certificato.
Firma dell'autorita' che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:
Nome e cognome:
Funzione (grado/titolo):
Data:
Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):
Timbro ufficiale (se disponibile):

(1) Il presente certificato deve essere redatto o tradotto nella
lingua officiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato
membro di esecuzione o in qualsiasi altra lingua ufficiale delle
istituzioni dell'Unione europea accettata da tale Stato.
 
Allegato II

(di cui all'articolo 14, comma 3)

MODULO

Segnalazione di violazione di una misura cautelare e/o altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione
a) Informazioni sull'identita' della persona sottoposta a sorveglianza:
Cognome:
Nome(i):
Cognome da nubile, se del caso:
Pseudonimi, se del caso:
Sesso:
Cittadinanza:
Numero di documento di identita' o numero di previdenza sociale (se disponibile):
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Indirizzo:
Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione e' disponibile):
b) Informazioni relative alla decisione sulle misure cautelari:
Decisione emessa il:
Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):
Autorita' che ha emesso la decisione:
Denominazione ufficiale:
Indirizzo:
Certificato rilasciato il:
Autorita' che ha rilasciato il certificato:
Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):
c) Informazioni sull'autorita' competente per la sorveglianza delle misure cautelari:
Denominazione ufficiale dell'autorita':
Nome e cognome della persona di contatto:
Funzione (grado/titolo):
Indirizzo:
Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della citta'):
Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della citta'):
Indirizzo di posta elettronica:
Lingue in cui e' possibile comunicare:
d) Violazione di misure cautelari e/o altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione:
La persona di cui alla lettera a) ha violato le seguenti misure cautelari:
[ ] obbligo dell'interessato di comunicare ogni cambiamento di residenza all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un'udienza o al processo nel corso del procedimento penale;
[ ] divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione;
[ ] obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
[ ] restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
[ ] obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorita';
[ ] obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati;
[ ] altro (precisare):
Descrizione della violazione o delle violazioni (luogo e data, circostanze specifiche):
- Sussistono altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione
Descrizione degli elementi conoscitivi:
e) Dati della persona da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla violazione:
Cognome:
Nome(i):
Indirizzo:
Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della citta'):
Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della citta'):
Indirizzo di posta elettronica:
Lingue in cui e' possibile comunicare:
Firma dell'autorita' che emette il modulo e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel modulo sono esatte:
Nome e cognome:
Funzione (grado/titolo):
Data:
Timbro ufficiale (se disponibile):
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;
b) «decisione sulle misure cautelari»: un provvedimento emesso nel corso del procedimento penale dall'autorita' giudiziaria con cui si impongono a una persona fisica, in alternativa alla detenzione cautelare, uno o piu' obblighi e prescrizioni;
c) «misure cautelari»: gli obblighi e le prescrizioni imposti dalla decisione sulle misure cautelari;
d) «Stato di emissione»: lo Stato membro a cui appartiene l'autorita' giudiziaria che ha emesso la decisione sulle misure cautelari;
e) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro a cui e' trasmessa la decisione sulle misure cautelari ai fini del suo riconoscimento.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi alla decisione quadro
2009/829GAI si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Autorita' competenti

1. Le autorita' competenti per le finalita' di cui all'articolo 2 della decisione quadro sono il Ministero della giustizia e l'autorita' giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.
2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle decisioni sulle misure cautelari e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, nonche' della corrispondenza ad essi relativa. Il Ministero della giustizia cura, altresi', la corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta che non debba essere soddisfatta direttamente dall'autorita' giudiziaria competente.
3. Nei limiti indicati dal presente decreto, e' consentita la corrispondenza diretta tra le autorita' giudiziarie. In tale caso, l'autorita' giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una decisione sulle misure cautelari.
 
Art. 4
Obblighi e prescrizioni impartiti con la decisione
sulle misure cautelari

1. Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9, di attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, si applica alle seguenti misure cautelari:
a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza, in particolare al fine di assicurare la ricezione della citazione a comparire a un'audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale;
b) divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
c) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
d) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato;
e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate alla autorita' indicata nel provvedimento impositivo;
f) obbligo di evitare contatti con determinate persone che possono essere a qualunque titolo coinvolte nel reato per il quale si procede;
g) divieto temporaneo di esercitare determinate attivita' professionali.

Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9
(Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine
di protezione europeo) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 febbraio 2015, n. 44.
 
Art. 5
Competenza

1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la decisione sulle misure cautelari provvede, osservate le condizioni di cui all'articolo 6, alla trasmissione della decisione sulle misure cautelari all'autorita' competente dello Stato membro in cui l'interessato ha la propria residenza legale e abituale, quando l'interessato abbia manifestato la volonta' di fare rientro in quello Stato. Su richiesta dell'interessato, la trasmissione e' disposta in favore dell'autorita' competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale, in cui voglia trasferirsi, e sempre che detta autorita' abbia prestato il consenso.
 
Art. 6
Condizioni di trasmissione

1. La trasmissione all'estero e' disposta immediatamente dopo la decisione sulle misure cautelari, con l'indicazione del periodo di applicazione.
2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, ove si da' attestazione del consenso dell'interessato e, quando e' richiesto, del consenso dell'autorita' competente dello Stato di esecuzione.
3. La trasmissione per l'esecuzione all'autorita' competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale dell'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 5, e' preceduta dalla verifica del consenso di tale autorita'.
4. Se sono competenti le autorita' di piu' Stati, la decisione e' trasmessa alla autorita' di un solo Stato di esecuzione per volta.
5. Se e' ignota l'autorita' competente dello Stato di esecuzione, l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
 
Art. 7
Procedimento

1. Il provvedimento con cui e' disposta la trasmissione all'estero e' inviato, unitamente alla decisione sulle misure cautelari e al certificato di cui all'allegato I al presente decreto debitamente compilato, al Ministero della giustizia, che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato.
2. Se la traduzione del certificato non e' necessaria o se a questa provvede l'autorita' giudiziaria, il provvedimento puo' essere inviato direttamente all'autorita' competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso e' altresi' comunicato, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La decisione sulle misure cautelari e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.
3. Il pubblico ministero puo' ritirare il certificato, purche' non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione comunica i termini di durata massima della sorveglianza delle misure cautelari previsti dalla legislazione di quello Stato e questi sono superiori a quelli delle corrispondenti misure previste dalla legge italiana. Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia avuto inizio, puo' provvedere quando riceve comunicazione che l'autorita' dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure secondo la legislazione di quello Stato.
4. Del ritiro del certificato e' data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia, se questi ha provveduto a curare la trasmissione, e all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, tempestivamente e comunque nei dieci giorni dalla decisione.
5. In caso di mancato riconoscimento della decisione sulle misure cautelari, il Ministero della giustizia, quando ne e' direttamente informato, ne da' comunicazione all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di trasmissione all'estero.
 
Art. 8
Effetti del riconoscimento

1. Quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione da' notizia dell'avvenuto riconoscimento della decisione sulle misure cautelari, l'autorita' giudiziaria italiana non e' piu' tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nel caso di ritiro del certificato di cui allegato I al presente decreto ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
2. L'autorita' giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza in conseguenza della comunicazione, ad opera dell'autorita' competente dello Stato di esecuzione, della cessazione della propria competenza per l'esecuzione in ragione del fatto:
a) che l'interessato non ha piu' la residenza legale e abituale in quello Stato;
b) che, a seguito della modifica delle misure cautelari disposta dall'autorita' giudiziaria italiana, manca una corrispondenza con quelle previste dalla legislazione di quello Stato;
c) che e' scaduto il termine massimo di sorveglianza delle misure cautelari stabilito dalla legislazione di quello Stato.
3. Spetta all'autorita' giudiziaria italiana la competenza a decidere in ordine alla proroga, alla revoca della decisione sulle misure cautelari, alla modifica degli obblighi e delle prescrizioni imposti e all'emissione di un mandato di arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva avente medesima forza.
 
Art. 9
Competenza

1. La competenza a decidere sul riconoscimento e sulla sorveglianza di una decisione sulle misure cautelari adottata in altro Stato membro dell'Unione appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona interessata ha la propria residenza legale e abituale o ha manifestato la volonta' di trasferire la sua residenza legale e abituale, o comunque di porre in quel luogo la sua dimora in vista dell'esecuzione delle misure cautelari.
2. Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorita' competente dello Stato di emissione.
 
Art. 10
Condizioni per il riconoscimento

1. La corte di appello riconosce la decisione sulle misure cautelari quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la persona interessata ha la residenza legale e abituale nel territorio dello Stato o ha manifestato la volonta' di ivi recarsi per porre la sua dimora in vista dell'esecuzione delle misure cautelari;
b) il fatto per cui e' stata emessa la decisione sulle misure cautelari e' previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11;
c) la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni impartiti sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilita' di un adattamento nei limiti stabiliti dal comma 2.
2. Se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con le misure cautelari sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per corrispondenti reati, la corte di appello, dandone informazione all'autorita' competente dello Stato di emissione, procede ai necessari adeguamenti, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l'adeguamento non puo' comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti.
 
Art. 11
Deroghe alla doppia punibilita'

1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale e' chiesta la trasmissione e' punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della liberta' personale della durata massima non inferiore a tre anni e si riferisce a una delle seguenti fattispecie:
a) associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
i) riciclaggio;
l) falsificazione e contraffazione di monete;
m) criminalita' informatica;
n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) furti organizzati o con l'uso di armi;
u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) traffico di veicoli rubati;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio.
2. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali e' richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

Note all'art. 11:
- La convenzione 26 luglio 1995 (Convenzione elaborata
in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee) e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 novembre
1995, n. C 316.
 
Art. 12
Procedimento e decisione di riconoscimento

1. Spetta alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9 la ricezione delle richieste di riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari proposte dall'autorita' competente di un altro Stato membro.
2. La corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, puo' richiedere all'autorita' competente dello Stato di emissione l'invio di un nuovo certificato di cui all'allegato I del presente decreto, fissando a tal fine un termine congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso, di sua manifesta difformita' rispetto alla decisione sulle misure cautelari o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.
3. La corte di appello decide senza formalita' sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta e degli atti ad essa allegati.
4. La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello e' trasmessa al procuratore generale per l'esecuzione.
5. Contro la decisione della corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni.
7. Se, per circostanze eccezionali, non e' possibile rispettare il termine per la decisione, il presidente della corte di cassazione informa dei motivi, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione. In questo caso il termine e' prorogato di venti giorni.
8. La decisione definitiva e' immediatamente trasmessa al Ministero della giustizia che provvede a informarne le autorita' competenti dello Stato di emissione.

Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n.
69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita:
«Art. 22 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro i
provvedimenti che decidono sulla consegna la persona
interessata, il suo difensore e il procuratore generale
presso la corte di appello possono proporre ricorso per
cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla
conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli
articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro
quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di
cui all'art. 127 del codice di procedura penale. L'avviso
alle parti deve essere notificato o comunicato almeno
cinque giorni prima dell'udienza.
4. La decisione e' depositata a conclusione
dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la
redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte
di cassazione, data comunque lettura del dispositivo,
provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto
giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa,
anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio,
gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale
decide entro venti giorni dalla ricezione.».
 
Art. 13
Motivi di rifiuto del riconoscimento

1. La corte di appello puo' rifiutare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari in uno dei seguenti casi:
a) se non sussiste una o piu' delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1;
b) se il certificato trasmesso dall'autorita' competente dello Stato di emissione e' incompleto o manifestamente non corrisponde alla decisione sulle misure cautelari e non e' stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 2;
c) se risulta che il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari viola il divieto di sottoporre una persona, gia' definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;
d) per i reati non elencati nell'articolo 11, se i fatti oggetto della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana. L'esecuzione non puo' essere rifiutata, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, se la legislazione italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, della legislazione dello Stato di emissione;
e) se per i fatti per i quali la trasmissione dall'estero e' stata chiesta si sia gia' verificata la prescrizione del reato;
f) se sussiste una causa di immunita' riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;
g) se la misura e' stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'eta', secondo la legge italiana.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e la sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, l'autorita' competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.
 
Art. 14
Effetti del riconoscimento

1. Quando la corte di appello provvede al riconoscimento, la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la decisione sulle misure cautelari e' disciplinata secondo la legge italiana.
2. Alla sorveglianza provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
3. Il procuratore generale informa, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione di qualsiasi inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la decisione sulla misura cautelare e di qualsiasi altro elemento tale da comportare l'adozione di un provvedimento di revoca della decisione o di modifica degli obblighi e delle prescrizioni imposti, tramite il modulo di cui all'allegato II al presente decreto.
 
Art. 15
Cessazione della competenza

1. La competenza per la sorveglianza delle misure cautelari cessa, dandone informazione all'autorita' competente dello Stato di emissione:
a) se l'interessato ha stabilito la residenza legale e abituale in uno Stato diverso dallo Stato italiano;
b) se l'interessato, dopo la trasmissione della decisione sulle misure cautelari e del certificato da parte dello Stato di emissione, non si trova piu' sul territorio dello Stato italiano;
c) se l'autorita' competente dello Stato di emissione ha modificato gli obblighi e le prescrizioni delle misure cautelari e, non corrispondendo piu' questi alle misure previste dalla legislazione italiana, l'autorita' italiana procedente ha rifiutato l'esercizio dei poteri di sorveglianza;
d) quando sono scaduti i termini massimi, previsti dalla legge italiana, per la sorveglianza delle misure cautelari;
e) se l'autorita' italiana procedente ha deciso di porre fine alla sorveglianza, in caso di mancato riscontro alla comunicazione, nonostante la fissazione di un termine ragionevole, dell'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni tale da comportare il riesame, la revoca della decisione sulle misure cautelari o la modifica degli obblighi e delle prescrizioni impartiti.
 
Art. 16
Spese

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizione imposti con la decisione sulle misure cautelari.
 
Art. 17
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 18
Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 
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