Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 gennaio 2016
Criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto e relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;
Visto l'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che stabilisce che i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l'art. 1 recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e in particolare, l'art. 10-ter, comma 1;
Visti il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura e il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare, l'art. 5, rubricato «Procedura valutativa»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, l'art. 31;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347;
Vista la legge 30 dicembre 2004 n. 311 e, in particolare, i commi da 354 a 361 dell'art. 1, relativi all'istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;
Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, adottata ai sensi del comma 356 dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004, con la quale, tra l'altro, e' stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonche' approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la CDP S.p.A. e il sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilita' dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore;
Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi del richiamato art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Accordo di filiera»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;
b) «Accordo di distretto»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del distretto, che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;
c) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti;
d) «Banca autorizzata»: la Banca finanziatrice indicata come tale dal Soggetto proponente in sede di domanda per l'accesso al Contratto di Filiera o al Contratto di Distretto e individuata fra quelle iscritte nell'apposito elenco gestito dal Ministero e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera o Contratto di distretto;
e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
f) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un Prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
g) «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un Accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un Programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;
h) «Contratto di distretto»: il contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accordo di distretto, e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;
i) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
j) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero e/o dalle regioni e province autonome;
k) «Filiera agroalimentare»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
l) «Filiera agroenergetica»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;
m) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;
n) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
o) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
p) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
q) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
r) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
s) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
t) «Progetto»: il programma di interventi proposto dal singolo Soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di filiera o ad un Accordo di distretto;
u) «Programma»: l'insieme dei Progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di filiera o dai soggetti del distretto aderenti ad un Accordo di distretto;
v) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto;
w) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
x) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun Provvedimento;
y) «Soggetti della filiera»: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;
z) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'art. 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti;
aa) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonche' la rappresentanza dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione delle agevolazioni;
bb) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un Prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un Prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ambito operativo

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi.
2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:
a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;
b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica.
3. Gli interventi agevolativi sono attuati con Provvedimenti che individuano, oltre a quanto gia' previsto nel presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei Soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei Programmi e/o dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei Programmi o Progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti.
 
Art. 3
Misure agevolative

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale e del Finanziamento agevolato.
2. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa a «sportello», applicata alle domande presentate dai Soggetti proponenti, per la selezione dei Programmi/Progetti, sulla base di priorita', condizioni minime e criteri di valutazione previsti nei Provvedimenti.
3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera e i Contratti di distretto che prevedono Programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro.
4. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate:
a) a valere sulle disponibilita' del Ministero, delle regioni e province autonome e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per le agevolazioni concesse nella forma del Contributo in conto capitale;
b) a valere sulle disponibilita' del FRI, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le agevolazioni concesse nella forma del Finanziamento agevolato.
 
Art. 4
Contratto di filiera

1. Il Contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.
2. Il Contratto di filiera si fonda su un Accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L'Accordo di filiera individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari.
3. All'Accordo di filiera possono partecipare sia Soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici Progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel Programma che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il Contratto di filiera e' sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del Programma.
4. Il Programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attivita' svolta dai Soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito.
 
Art. 5
Contratto di distretto

1. Il Contratto di distretto deve favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio del distretto, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.
2. Il Contratto di distretto si fonda su un Accordo di distretto sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel territorio, che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci.
3. Al Contratto di distretto possono partecipare sia Soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici Progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di integrazione di filiera. In ogni caso, il Contratto di distretto e' sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di distretto che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del Programma.
4. Il Programma, che si sviluppa nell'ambito di una o piu' filiere di qualita' certificata e tutelata e/o di produzioni tradizionali o tipiche, deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attivita' svolta dai Soggetti beneficiari e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito.
 
Art. 6
Soggetti proponenti e Soggetti beneficiari

1. Sono Soggetti proponenti del Contratto di filiera e del Contratto di distretto:
a) le societa' cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
b) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, societa' cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
c) le associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari, gia' costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
d) le reti di imprese che hanno gia' sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
e) le rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. Sono Soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera e del Contratto di distretto le seguenti categorie di imprese:
a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le societa' cooperative e loro consorzi, nonche' le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo ed agroalimentare;
b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette societa' puo' essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali.
3. I Soggetti beneficiari di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
a. avere una stabile organizzazione in Italia;
b. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
d. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
g. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.
 
Art. 7
Interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 3 comprendono le seguenti tipologie:
a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
b. investimenti per la Trasformazione di prodotti agricoli e per la Commercializzazione di prodotti agricoli;
c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei Provvedimenti;
d. costi per la partecipazione dei produttori di Prodotti agricoli ai regimi di qualita' e misure promozionali a favore dei Prodotti agricoli;
e. Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.
2. Per i Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.
3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu' unita' produttive relative ad uno stesso Soggetto beneficiario.
5. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, di cui all'art. 13, comma 1.
 
Art. 8
Aiuti concedibili

1. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Nel caso del Finanziamento agevolato, gli aiuti (erogabili in piu' rate) e i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell'aiuto. L'importo dell'aiuto e' espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e' costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto, calcolato in accordo con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di interesse ordinario e' determinato sulla base del tasso di riferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione.
3. La misura degli aiuti e' fissata dai Provvedimenti, in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensita' massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'Allegato A di cui al comma 1.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
5. L'aiuto puo' essere concesso esclusivamente per attivita' intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime e' stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione europea ed e' stata presentata una domanda debitamente compilata.
6. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 10, comma 1.
7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto di cui all'art. 13, comma 1.
8. Per i Contratti di filiera e i Contratti di distretto le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di Contributo in conto capitale e di Finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa, come segue:
a. investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e' stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27 e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; nella forma del Finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario;
b. investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e' stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27 e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; nella forma del Finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario;
c. per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l'intensita' dell'aiuto sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della proporzionalita' dell'aiuto, secondo le modalita' specificate all'art. 10, commi 6 e 7.
d. per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), l'ammontare minimo di mezzi apportati dal Soggetto beneficiario alla copertura finanziaria del Progetto non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, ivi compreso il Finanziamento bancario.
e. spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualita', per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli e per la ricerca e sviluppo nel settore agricolo: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% delle spese ammissibili; nella forma del Finanziamento, fino al 100% delle spese ammissibili, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario.
9. L'ammontare complessivo del Contributo in conto capitale, del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario non puo' superare l'importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensita' massime di aiuto previsti in relazione alle regioni di intervento.
10. Le caratteristiche del Finanziamento e delle relative componenti di Finanziamento agevolato e di Finanziamento bancario sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto.
 
Art. 9
Banche finanziatrici e Banche autorizzate

1. Le Banche finanziatrici, previa accettazione di specifico mandato ad esse conferito da CDP, sono autorizzate a: a) rilasciare l'attestazione del merito creditizio del Soggetto beneficiario di cui all'art. 10, comma 3; b) concedere al soggetto stesso il Finanziamento bancario; c) effettuare la valutazione economico finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera c); d) svolgere l'attivita' di gestione ed erogazione dei Finanziamenti.
2. Presso il Ministero e' tenuto un elenco delle Banche autorizzate ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia di istruttoria delle proposte definitive di cui all'art. 11, di istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, di predisposizione e trasmissione della relazione sullo stato finale del Programma e della relativa documentazione a corredo.
3. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 possono presentare richiesta le Banche finanziatrici che, alla data della richiesta di iscrizione, hanno gia' accettato lo specifico mandato ad esse conferito da CDP ai sensi del decreto di cui al precedente art. 8, comma 10.
4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, le Banche finanziatrici devono inviare al Ministero, con le modalita' e le forme individuate dal Ministero medesimo, richiesta di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale la Banca finanziatrice:
a. dichiara di essere in possesso del mandato di cui al comma 3;
b. dichiara di conoscere la normativa in materia di contratti di filiera e di distretto;
c. si impegna ad osservare, nell'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi che il presente decreto demanda alle Banche autorizzate, le relative disposizioni, usando la normale diligenza e professionalita';
d. si impegna a custodire e rendere disponibili, per un periodo non inferiore a 5 anni successivi alla data di emanazione del decreto di concessione definitiva delle agevolazioni di cui all'art. 18, comma 2, per eventuali verifiche disposte dal Ministero o da altre amministrazioni dello Stato, tutta la documentazione trasmessa alla Banca autorizzata dal Soggetto proponente, nonche' tutte le attestazioni, relazioni ed elaborati realizzati dalla medesima Banca autorizzata in esecuzione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto di cui al presente decreto.
5. Il Ministero puo' richiedere, in ogni tempo, precisazioni e chiarimenti sugli atti prodotti dalla Banca autorizzata ai sensi del presente decreto. Nel caso in cui il Ministero, valutate le informazioni prodotte, dovesse riscontrare elementi di non conformita' alla normativa in materia o alle disposizioni di cui al presente decreto, ovvero incongruenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, procede alla notifica delle contestazioni alla Banca autorizzata, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Qualora non ritenga fondate le controdeduzioni presentate dalla Banca autorizzata, ovvero non sia rispettato il termine per la trasmissione delle stesse, il Ministero, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti in caso di riscontrato dolo o colpa grave della Banca autorizzata, disporra' la cancellazione della predetta Banca autorizzata dall'elenco di cui al comma 2, dandone tempestiva comunicazione a CDP e al Soggetto proponente e con l'esplicita previsione dell'obbligo per quest'ultimo, pena la revoca delle agevolazioni eventualmente gia' concesse, di conferire nuovo incarico ad altra Banca autorizzata.
 
Art. 10
Presentazione e istruttoria delle domande
di accesso alle agevolazioni

1. Il Soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, deve preventivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di accesso. Il Ministero provvede ad inviare la domanda alle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti, al fine di acquisire il parere di coerenza con la programmazione regionale e l'eventuale disponibilita' al cofinanziamento nella forma di Contributo in conto capitale.
2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, redatta, a pena di esclusione, secondo l'apposito modello che sara' allegato ai Provvedimenti, predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso, e' composta dal modulo di domanda e dalla proposta di massima, completa della descrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli Progetti, compresa la loro ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarli e i costi ammissibili, con l'indicazione dei Soggetti beneficiari e delle dimensioni delle imprese, delle Banche finanziatrici coinvolte nel caso in cui le agevolazioni individuate dal Provvedimento comprendano un Finanziamento. Alla domanda di accesso deve essere allegato l'Accordo di filiera o Accordo di distretto, sottoscritto da tutti i Soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi, rispettivamente, di filiera o di distretto.
3. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche e valutazioni da effettuare. Nel caso in cui le agevolazioni individuate dal Provvedimento comprendano un Finanziamento, alla domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegata, per ciascun Soggetto beneficiario, l'attestazione, resa da una Banca finanziatrice, della disponibilita' a concedere al Soggetto beneficiario un Finanziamento bancario per la copertura finanziaria del Progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.
4. Il Ministero richiede ai Soggetti beneficiari, per il tramite del Soggetto proponente, la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dal Ministero dovranno pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
5. Il Ministero conclude l'istruttoria dell'ammissibilita' entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni. I termini di cui sopra, sono sospesi fino alla scadenza del termine assegnato per la produzione della documentazione o dei chiarimenti di cui al comma 4.
6. Nel caso in cui le regioni o province autonome non trasmettano entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio parere di coerenza con la programmazione regionale, quest'ultimo si considera positivo; qualora il predetto parere sia negativo, il Ministero ne da' motivata comunicazione al Soggetto proponente, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di 10 giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
7. Il Ministero, accertato che sussistono le condizioni di ammissibilita' stabilite dal presente decreto e dai singoli Provvedimenti e verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, comunica al Soggetto proponente:
a) l'ammissibilita' della domanda di accesso;
b) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando al Soggetto proponente il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
8. Per le domande ammissibili, il Ministero procede, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 7, alla valutazione della fattibilita' tecnico-economica dei Programmi e dei Progetti sulla base dei seguenti principali criteri:
a) fattibilita' tecnico-economica del Programma;
b) idoneita' del Programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di filiera;
c) competenze specifiche possedute dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma;
d) solidita' economico-finanziaria dei Soggetti beneficiari, sulla base, ove previsto, della documentazione predisposta dalla Banca finanziatrice;
e) localizzazione degli interventi;
f) entita' del cofinanziamento regionale.
9. Il sistema di punteggi e le condizioni minime di ammissibilita' tecnico-economica alle agevolazioni sono individuati nei singoli Provvedimenti.
10. Per la valutazione delle domande, il Ministero puo' avvalersi di una Commissione da nominare con atto del Ministero stesso.
11. In caso di partecipazione di una o piu' grandi imprese, il Ministero verifica la proporzionalita' e l'effetto incentivante dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine di dimostrare l'effetto incentivante, le grandi imprese beneficiarie devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione e' indicata come scenario controfattuale o progetto o attivita' alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Il Ministero verifica la credibilita' dello scenario controfattuale per confermare che l'aiuto produca l'effetto di incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non e' noto uno specifico scenario contro fattuale, l'effetto di incentivazione puo' essere altresi' dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.
12. Il Ministero verifica altresi' la proporzionalita' dell'aiuto acquisendo dal Soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto proponente, la documentazione utile a dimostrare che, per gli aiuti agli investimenti concessi alle grandi imprese, l'importo dell'aiuto e' limitato al minimo e corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine l'importo dell'aiuto agli investimenti concesso a grandi imprese non deve superare il minimo necessario per rendere il Progetto sufficientemente redditizio. Cio' e' confermato se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.
13. Nell'ambito delle attivita' di valutazione della fattibilita' tecnico-economica, il Ministero determina l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del Programma.
14. Il Ministero, laddove applicabile, procede con la notifica individuale del Progetto alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
15. Per i Programmi per i quali la valutazione dell'ammissibilita' tecnico-economica si conclude con esito positivo, il Ministero approva il Programma, cosi' come definito nell'ambito dell'attivita' di valutazione, con l'indicazione delle spese ammesse e delle agevolazioni spettanti a ciascun Soggetto beneficiario, dandone comunicazione al Soggetto proponente e alle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti.
16. Per i Programmi per i quali la valutazione dell'ammissibilita' tecnico-economica si conclude con esito negativo, il Ministero ne da' motivata comunicazione al Soggetto proponente, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di 10 giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
17. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
 
Art. 11
Presentazione della proposta definitiva
di Contratto di filiera o di Contratto di distretto

1. La proposta definitiva di Contratto di filiera o di Contratto di distretto di cui al comma 3, completa della documentazione progettuale prevista al comma 4, e' presentata dal Soggetto proponente al Ministero e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 10, comma 15, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. Decorso tale termine, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non e' piu' ricevibile e la relativa decisione di approvazione del Programma, di cui all'art. 10, comma 15, e' considerata decaduta.
2. La proposta definitiva di Contratto di filiera o di Contratto di distretto di cui al comma 1 deve corrispondere a quanto riportato nella decisione di approvazione del Programma di cui all'art. 10, comma 15.
3. La proposta definitiva di Contratto di filiera o di Contratto di distretto, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente e degli altri Soggetti beneficiari, redatta, a pena di esclusione, secondo il modello che sara' allegato al Provvedimento, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
a) Soggetto proponente e Soggetti beneficiari;
b) Accordo di filiera o Accordo di distretto definitivo, sottoscritto da tutti i Soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi, rispettivamente, di filiera o di distretto;
c) Progetti previsti;
d) piano finanziario di copertura del Programma, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie;
e) ogni altro elemento descrittivo e di valutazione richiesto dai Provvedimenti.
4. Per ciascun Soggetto beneficiario, alla proposta definitiva devono essere allegati i seguenti documenti:
a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi a ciascun Soggetto beneficiario e relativo Progetto;
b) Progetto redatto secondo le indicazioni previste nel Provvedimento e relativi preventivi di spesa;
c) ove previsto, risultanze dell'attivita' istruttoria effettuata dalla Banca finanziatrice sul Progetto;
d) ove previsto, la delibera di concessione del Finanziamento bancario rilasciata, a seguito di positiva attestazione del merito di credito, dalla Banca finanziatrice in relazione a ciascun Progetto.
5. Il Ministero puo' prevedere nei singoli Provvedimenti ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria dei Progetti.
6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
 
Art. 12
Istruttoria della proposta definitiva

1. Il Ministero, entro 60 giorni dalla data di presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 11, procede ad effettuare l'attivita' istruttoria. Se, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, si rendono necessari chiarimenti e/o integrazioni, il suddetto termine di 60 giorni resta sospeso. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dal Ministero devono pervenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la decadenza della domanda, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria puo' avvalersi del Soggetto gestore.
3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria sono individuate nei singoli Provvedimenti.
4. Entro il termine previsto per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, il Soggetto proponente deve inviare al Ministero la conferma delle delibere di concessione del Finanziamento bancario, ove previsto, rilasciate dalle Banche finanziatrici.
5. Entro il medesimo termine previsto per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, le regioni o province autonome trasmettono al Ministero gli atti attestanti l'eventuale cofinanziamento.
6. Completata l'istruttoria e acquisite, ove previsto, le delibere di concessione del Finanziamento bancario rilasciate dalle Banche finanziatrici, per le proposte ritenute ammissibili, il Ministero approva la proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto. Per le proposte di Contratto di filiera o di Contratto di distretto non ammissibili, il Ministero comunica al Soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate l'esito negativo e le relative motivazioni, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di 10 giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In tal caso, il procedimento si intende concluso.
7. L'approvazione della proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto, e' comunicata, nel termine di 10 giorni lavorativi, dal Ministero ai Soggetti proponenti, ove previsto, alla Banca autorizzata e, in caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate, specificando, per ciascuno dei Progetti, le spese ammesse e le relative agevolazioni.
8. Il Ministero, entro il medesimo termine di cui al comma 7, trasmette, ove previsto, le risultanze dell'istruttoria e copia delle delibere di Finanziamento bancario a CDP, affinche' quest'ultima provveda a deliberare il Finanziamento agevolato.
9. CDP, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 8, comunica al Ministero la delibera di concessione del Finanziamento agevolato, la cui efficacia e' condizionata alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
10. Il Ministero, acquisite ove previsto le delibere del Finanziamento agevolato, trasmette al Soggetto proponente lo schema di Contratto di filiera o di Contratto di distretto, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione. Detto termine non puo' essere fissato oltre 60 giorni dall'approvazione della proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto. Nel caso in cui il Soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, il Ministero stesso provvede a comunicare al Soggetto proponente, alla Banca autorizzata, a CDP e alle regioni o province autonome interessate la decadenza della decisione di approvazione del Programma, di cui all'art. 10, comma 15.
11. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
 
Art. 13
Sottoscrizione del Contratto di filiera
o del Contratto di distretto

1. Entro 60 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, dall'approvazione della proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto, di cui all'art. 12, comma 6, il Ministero e il Soggetto proponente sottoscrivono il Contratto di filiera o il Contratto di distretto.
2. Il Contratto di filiera o il Contratto di distretto, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalita' di erogazione delle agevolazioni, anche in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento regionale per il Contributo in conto capitale, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei Progetti nonche' di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei Programmi e dei Progetti previsti.
3. L'efficacia del Contratto di filiera o del Contratto di distretto e' condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 120 giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei Progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia e' comunicata dal Ministero alle Banche finanziatrici.
4. Entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di efficacia del Contratto di filiera o del Contratto di distretto di cui al precedente comma 3, ove previsto, la Banca finanziatrice provvede a stipulare con il Soggetto beneficiario il contratto di Finanziamento, nel rispetto della Convenzione tra Ministero e CDP, trasmettendone tempestivamente copia al Ministero.
5. Fino alla stipula del contratto di Finanziamento sia la Banca autorizzata sia le Banche finanziatrici possono essere sostituite, fermo restando che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera o Contratto di distretto. Nel caso di sostituzione della Banca finanziatrice, e' necessaria una nuova valutazione del merito di credito e l'adozione di una nuova delibera di finanziamento da parte della Banca finanziatrice subentrante, nonche' da parte di CDP in relazione al Finanziamento agevolato.
6. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
 
Art. 14
Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del Contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di Finanziamento, ove previsto, di cui all'art. 13, comma 4. Le quote del Contributo in conto capitale e del Finanziamento sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del solo Contributo in conto capitale, puo' essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
2. Ai fini di ciascuna erogazione, i Soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del Soggetto proponente, al Ministero o alla Banca autorizzata, ove previsto, la documentazione di cui all'art. 17 per l'accertamento della corrispondenza degli interventi realizzati rispetto a quanto previsto nel Contratto di filiera o nel Contratto di distretto e alle erogazioni richieste.
3. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle richieste di erogazione puo' avvalersi del Soggetto gestore.
4. La Banca autorizzata, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, provvede ad istruire le richieste di erogazione e invia le risultanze dell'istruttoria al Ministero, relativamente al Contributo in conto capitale e, entro il medesimo termine, alla Banca finanziatrice, ove non coincidente con la Banca autorizzata, relativamente al Finanziamento agevolato.
5. Il Ministero, ricevuta, ove previsto, la relazione della Banca autorizzata attestante la conformita' della realizzazione del Programma con le specifiche e le prescrizioni contenute nel Contratto di filiera o nel Contratto di distretto, concluse le attivita' istruttorie di competenza ne da' comunicazione alla Banca autorizzata, alle Banche finanziatrici e, nei casi di cofinanziamento regionale nella forma di Contributo in conto capitale, alle regioni o province autonome.
6. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, la Banca finanziatrice, verificate le ulteriori condizioni previste dal contratto di Finanziamento, richiede a CDP la messa a disposizione della quota di Finanziamento agevolato, che viene erogata ai Soggetti beneficiari unitamente alla corrispondente quota del Finanziamento bancario.
7. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il Contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione, ove previsto, alla Banca autorizzata e alle Banche finanziatrici.
8. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota del Contributo in conto capitale e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni di cui all'art. 18, comma 2, dal Contributo in conto capitale viene trattenuto il 10% dell'importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.
Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
 
Art. 15

Variazioni dei Programmi successive alla sottoscrizione del Contratto
di filiera o del Contratto di distretto

1. I Soggetti proponenti devono comunicare tempestivamente al Ministero, pena la revoca delle agevolazioni, le variazioni della localizzazione territoriale e della tipologia degli interventi, nonche' le variazioni relative al Soggetto proponente/Soggetto beneficiario e conseguenti ad operazioni aziendali straordinarie, quali fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali.
2. Eventuali variazioni riguardanti i Soggetti beneficiari, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonche' quelle afferenti il Programma oggetto del Contratto di filiera o del Contratto di distretto sottoscritto, devono essere preventivamente comunicate dal Soggetto proponente al Ministero, con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Ministero, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del Programma e dei singoli Progetti. Ove, a seguito delle variazioni intervenute, vengano meno le condizioni e i requisiti di ammissibilita', o sia compromesso l'equilibrio economico-finanziario del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, il Ministero revoca le agevolazioni secondo le modalita' previste all'art. 16.
3. Laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni, il Soggetto proponente puo' richiedere al Ministero, a seguito dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o piu' Soggetti beneficiari, l'autorizzazione al subentro di nuovi Soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto. La richiesta deve essere inoltrata entro 3 mesi dalla data dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o piu' Soggetti beneficiari e deve essere accompagnata da:
a) una relazione, redatta ove previsto dalla Banca autorizzata, in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilita' dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il Programma approvato e con i relativi obiettivi;
b) la delibera, ove previsto, di concessione del Finanziamento bancario in favore del Soggetto beneficiario subentrante.
4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), se redatta dalla Banca autorizzata, deve concludersi con una motivata proposta di accoglimento o di rigetto della richiesta. Il Ministero, entro 30 giorni dalla sua ricezione, effettua l'istruttoria della richiesta. In caso di esito positivo, il Ministero approva la variazione del Programma e ne da' comunicazione, ove previsto, alla Banca autorizzata, alla Banca finanziatrice, a CDP e alla regioni e province autonome. Entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione del Ministero inerente l'intervenuta approvazione del subentro, CDP delibera il relativo Finanziamento agevolato.
5. Variazioni dei singoli interventi ammessi e indicate nel Contratto di filiera o nel Contratto di distretto sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di filiera o Contratto di distretto.
6. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione a uno o piu' Progetti, il Ministero verifica che permanga comunque la validita' tecnico-economica del Programma oggetto del Contratto di filiera o del Contratto di distretto. Detta verifica e' effettuata anche nel caso in cui l'ammontare delle spese complessivamente realizzate e ritenute ammissibili risulti significativamente inferiore all'ammontare delle spese ammesse.
7. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
 
Art. 16
Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte dal Ministero anche su segnalazione della Banca autorizzata, da comunicare contestualmente, ove previsto, anche alle Banche finanziatrici e alle regioni o province autonome, qualora:
a) per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, che comportino il superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto;
b) vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;
c) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) il Soggetto beneficiario non abbia maturato, entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, le condizioni previste per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota del Contributo in conto capitale;
e) gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall'art. 7, comma 5, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
f) siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea;
g) il contratto di Finanziamento, ove previsto, non sia stato stipulato entro i termini previsti dall'art. 13, comma 4, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
h) il contratto di Finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del Contributo in conto capitale o, laddove non previsto, prima dell'adozione da parte del Ministero del decreto di concessione definitivo di cui all'art. 18, comma 2;
i) venga dichiarato il fallimento del Soggetto beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita';
j) per qualsiasi altra causa indicata dai Provvedimenti.
2. Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni.
3. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale ed e' commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima, con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, il Soggetto beneficiario comunica tempestivamente al Ministero e, ove previsto, alla Banca autorizzata l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui all'art. 19 senza che il Soggetto beneficiario ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca e' comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. Nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del Progetto, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca e' pari all'intero importo concesso a fronte del Progetto approvato.
4. Nell'ipotesi sub c) di cui al comma 1, il Ministero provvede a fissare un termine non superiore a 60 giorni per consentire al Soggetto beneficiario di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni.
5. Nelle ipotesi sub e) di cui al comma 1, la richiesta di proroga e' inoltrata dal Soggetto beneficiario al Ministero o, ove previsto, alla Banca autorizzata almeno 4 mesi prima del termine previsto per il completamento degli interventi. La Banca autorizzata trasmette al Ministero detta richiesta, accompagnata dal proprio motivato parere. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti le spese effettuate successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del Progetto e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
6. Nelle ipotesi sub d), f), g) e h), la revoca delle agevolazioni e' totale.
7. Nell'ipotesi sub i) la revoca delle agevolazioni puo' essere parziale o totale in relazione al momento in cui interviene, con riferimento allo stato di realizzazione del Progetto, la dichiarazione di fallimento ovvero l'apertura di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'.
8. Nell'ipotesi sub j) si rimanda a quanto indicato nei Provvedimenti.
9. La risoluzione del contratto di Finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti comporta la revoca dell'agevolazione in termini di differenziale di interessi, a decorrere dalla risoluzione medesima.
10. La revoca delle agevolazioni comporta, per il Contributo in conto capitale, l'obbligo di restituire l'importo erogato. Per il Finanziamento agevolato, la revoca comporta l'obbligo di versare un importo pari all'agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, come definito all'art. 8, comma 1 del presente decreto, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
11. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il Contributo in conto capitale, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni gia' erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze del Soggetto beneficiario di cui al presente decreto, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
12. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il Finanziamento agevolato, nel caso in cui l'importo del Finanziamento agevolato concedibile al Soggetto beneficiario a seguito di tale rideterminazione non sia stato interamente erogato, le successive erogazioni saranno effettuate sino al raggiungimento dell'importo ridotto stabilito dal Ministero. Nel caso in cui la differenza rispetto all'importo concedibile sia gia' stata erogata alla data in cui viene deliberata la riduzione, le maggiori somme erogate al Soggetto beneficiario dovranno essere restituite dal Soggetto beneficiario a semplice richiesta della Banca finanziatrice, maggiorate dell'importo del differenziale interessi. L'importo del differenziale di interessi e' maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. La revoca parziale o totale delle agevolazioni e' comunicata, ove previsto, dal Ministero alla Banca autorizzata e alle Banche finanziatrici, nonche', ove applicabile, alle regioni o province autonome per il recupero delle relative quote di Contributo in conto capitale.
 
Art. 17
Documentazione di spesa

1. Ai fini dell'erogazione delle quote del Contributo in conto capitale e del Finanziamento, il Soggetto beneficiario trasmette, per il tramite del Soggetto proponente, al Ministero o, ove previsto, alla Banca autorizzata la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzate, secondo le modalita' previste dal Contratto di filiera o dal Contratto di distretto sottoscritto.
 
Art. 18
Concessione definitiva delle agevolazioni

1. A seguito del ricevimento della documentazione di spesa di cui all'art. 17, il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del Programma del Contratto di filiera o del Contratto di distretto.
2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista relazione finale, il Ministero provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al Soggetto beneficiario, anche al fine di verificare il rispetto delle intensita' massime di aiuto di cui all'allegato A e adotta il decreto di concessione definitiva o dispone la revoca delle agevolazioni. Al fine di garantire la partecipazione del Soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del Soggetto beneficiario stesso.
3. A seguito della concessione definitiva, il Ministero e la regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede ad erogare, relativamente al Contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai Soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate nella misura stabilita all'art. 16, comma 11.
4. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 2 deve essere adottato entro 6 mesi dal ricevimento della documentazione di spesa di cui all'art. 17 riferita all'ultimo stato di avanzamento. Trascorso detto termine si provvede alle residue erogazioni secondo quanto disciplinato al precedente comma 3. Il decreto di concessione definitiva viene trasmesso dal Ministero al Soggetto beneficiario, alla Banca autorizzata e, ove applicabile, alle regioni o province autonome.
 
Art. 19
Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo' disporre controlli e ispezioni sui Soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sull'attivita' delle Banche autorizzate e sulla regolarita' dei procedimenti, nonche' l'attuazione dei Progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati.
2. Ai fini del monitoraggio del Programma agevolato, il Soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, si fa carico di inviare periodicamente al Ministero e, ove previsto, alla Banca autorizzata le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei Soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d'avanzamento dei Progetti e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il Soggetto proponente provvede a detto invio entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello relativo all'avvio del Programma agevolato e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del Programma medesimo. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del Programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione al Soggetto beneficiario inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
3. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea in conformita' al regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.
 
Art. 20
Entrata in vigore

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato entrano in vigore dalla data della decisione della Commissione europea.
2. Le agevolazioni concesse in conformita' alla tabella 4 A dell'Allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193.
3. Gli aiuti di cui alla tabella 4 A dell'Allegato A del presente decreto entrano in vigore dalla data di ricezione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Le agevolazioni concesse in conformita' alla tabella 5A dell'Allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
5. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui alla tabella 5 A dell'Allegato A del presente decreto, sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore.
6. Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 702/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2016

Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 339
 
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