Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2016 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 24 febbraio 2016
Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni. (Delibera n. 19521).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modificazioni» (di seguito anche «Testo unico finanziario);
Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
Visto il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, e successivamente modificato con delibera n. 18774 del 29 gennaio 2014, n. 19016 del 3 settembre 2014 e n. 19158 del 29 maggio 2015 (di seguito anche il «Regolamento sul procedimento sanzionatorio»);
Vista la delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante «Disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell'Ufficio sanzioni amministrative», e successivamente modificata con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013;
Vista la delibera n. 17582 del 7 luglio 2011, recante «Definizione delle funzioni e dei compiti demandati alle Unita' Organizzative a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'istituto», come modificata dalle delibere n. 18287 del 25 luglio 2012 e n. 18312 del 12 settembre 2012;
Considerato che l'art. 196-bis del Testo unico finanziario attribuisce alla Consob, nell'ambito delle proprie competenze, il potere di emanare le disposizioni di attuazione della Parte V, Titolo II, del Testo unico finanziario, in materia di sanzioni amministrative;
Considerata la necessita' di adottare le occorrenti modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio, al fine di consentire, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, l'applicazione delle modifiche apportate dal citato decreto legislativo alla Parte V del Testo unico finanziario;
Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dalle associazioni di categoria in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, pubblicato in data 6 novembre 2015;

Delibera:

Art. 1
Modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio

1. Al Capo II del Regolamento sul procedimento sanzionatorio sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti indicati dall'art. 194-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera di contestazione degli addebiti contiene anche l'indicazione del termine e delle modalita' con le quali l'interessato potra' effettuare il pagamento in misura ridotta.»;
b) all'art. 5, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Ferma restando la garanzia del diritto di difesa, l'attivita' difensiva nell'ambito del procedimento sanzionatorio si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti con la Consob. La produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata, inconferente o ingiustificatamente dilazionata, puo' costituire elemento di valutazione negativo del grado di cooperazione degli interessati con la Consob.»;
c) all'art. 6,
i) al comma 4, dopo le parole «alla specifica determinazione», sono inserire le seguenti «del tipo e dell'entita'»;
ii) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Ai fini della determinazione degli importi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili dalla Consob, il fatturato rilevante e' il fatturato annuo dell'ultimo esercizio il cui bilancio alla data della violazione risulta approvato dall'organo competente. Tale fatturato e' calcolato in conformita' ai criteri previsti nell'Appendice del presente Regolamento.
4-ter. Nella relazione indicata dal comma 4, l'Ufficio sanzioni amministrative, valutati i presupposti indicati dall'art. 194-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' formulare proposta motivata in merito all'applicazione dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria. Con il provvedimento di applicazione dell'ordine la Consob puo' indicare le misure da adottare a questo scopo entro il termine fissato nel provvedimento stesso. Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilita' per la Commissione di adottare, su proposta della Divisione competente, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti dei soggetti vigilati, anche volti alla cessazione dei comportamenti non conformi alla normativa di riferimento.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-ter, l'Ufficio sanzioni amministrative, qualora riscontri dall'esame delle deduzioni e dei documenti presentati dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 5, che gli interventi posti in essere abbiano portato alla eliminazione delle infrazioni contestate, ne tiene conto nella proposta motivata per la Commissione ai fini della conclusione del procedimento.»;
d) all'art. 8, comma 4, dopo le parole «argomentazioni difensive presentate.» e' aggiunto il seguente periodo: «Si applica l'art. 5, comma 4-bis.»;
e) dopo l'art. 8, e' aggiunto il seguente articolo:

«Art. 8-bis
Pubblicazione del provvedimento

1. Il provvedimento sanzionatorio e' pubblicato per estratto nel Bollettino della Consob dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto interessato ovvero, nel caso di piu' soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione.
2. L'estratto contiene almeno:
a) le fonti normative poste alla base del procedimento sanzionatorio;
b) i fatti contestati e la disposizione violata;
c) la sintetica indicazione degli atti del procedimento;
d) la decisione della Commissione con la menzione del soggetto sanzionato, l'indicazione della violazione accertata, del tipo e dell'entita' della sanzione applicata nonche' dei criteri posti alla base della determinazione della sanzione, ai sensi dell'art. 194-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. A margine del provvedimento pubblicato sono annotate le informazioni riguardanti l'avvenuta presentazione di ricorso giurisdizionale da parte del soggetto interessato con riguardo a:
1) l'autorita' adita e le date di notifica e deposito del ricorso;
2) l'indicazione degli estremi dei provvedimenti, anche cautelari, adottati dall'autorita' adita sul ricorso, anche se non definitivi;
3) la decisione sul ricorso.
4. Le medesime informazioni sono pubblicate con riguardo ai giudizi di impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' adita sul ricorso.
5. La Commissione puo' disporre nel provvedimento sanzionatorio modalita' ulteriori di pubblicazione, ponendo le relative spese a carico del soggetto interessato.
6. La Commissione puo' disporre la pubblicazione del provvedimento in forma anonima, il differimento della stessa, ovvero l'esclusione della pubblicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 195-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
2. Dopo il Capo III del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, e' aggiunta la seguente appendice:

«Appendice

1. Nozione di fatturato
1.1. Il fatturato e' calcolato in conformita' ai seguenti criteri:
a) per le banche, gli altri soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le societa' finanziarie, gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del TUB, i confidi di cui all'art. 112 del TUB, la Societa' Poste Italiane S.p.A. per l'attivita' di Banco Posta:
l'aggregato costituito dalla somma delle seguenti voci di provento cosi' come definite nella direttiva 86/635/CEE, al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:
i) interessi e proventi assimilati;
ii) proventi su titoli:
proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile,
proventi di partecipazioni,
proventi di partecipazioni in imprese collegate;
iii) proventi per commissioni;
iv) profitti (netti) da operazioni finanziarie (da non considerare le operazioni relative ai titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione);
v) altri proventi di gestione.
b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione:
il valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti di assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo. I suddetti contratti di assicurazione includono anche i contratti che non rientrano nella definizione di contratto di assicurazione secondo i principi contabili internazionali di riferimento;
c) per le imprese diverse da quelle indicate dalle lettere a) e b):
gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate e corrispondenti alle loro normali attivita', previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato.
1.2. Per le societa' e gli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, o nel caso di una impresa controllata da una impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il fatturato rilevante e' di norma il fatturato consolidato annuo dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato, alla data della violazione, risulta approvato dall'organo competente dell'impresa capogruppo.
1.3 Nel caso in cui il dato del fatturato rilevante, come sopra determinato, risultasse non attendibile o non determinabile, la Commissione, di norma, prendera' in considerazione, anche tenuto conto dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 194-bis del TUF, il fatturato annuo relativo al primo esercizio precedente, a quello che evidenzia un dato non attendibile o non determinabile, che non presenti le suddette criticita'. Nel caso in cui il dato del fatturato rilevante come sopra determinato, risultasse non significativo, la Commissione, di norma, prendera' in considerazione, anche tenuto conto dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 194-bis del TUF, il calcolo di una media del fatturato degli ultimi tre esercizi precedenti all'esercizio che presenta i sopra indicati profili di non significativita' (ove esistenti).".
 
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le modifiche apportate dalla presente delibera al Regolamento sul procedimento sanzionatorio si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati per le violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente delibera.
Roma, 24 febbraio 2016

Il presidente: Vegas
 
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