Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10
Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante delega al Governo per la modifica e l'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni

1. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e le universita' statali» sono soppresse.
2. All'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «, nonche', limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento» sono soppresse.
3. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, lettera b), le parole: «, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394» sono soppresse;
b) all'articolo 17, comma 4-quinquies, le parole: «d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso sistemi informatici e banche dati,» e le parole: «nonche' le misure idonee a garantire la celerita' nell'acquisizione della documentazione» sono soppresse.
4. All'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e' assolto attraverso l'invio della comunicazione al Questore competente per territorio, anche mediante l'inoltro di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.».
5. All'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo e' soppresso.
6. All'articolo 25, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, le parole: «e le relative modalita' di versamento» sono soppresse.
7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «per l'innovazione tecnologica,» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,»;
b) all'articolo 20, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole da: «, secondo i criteri» a: «innovazione tecnologica» sono soppresse.
8. All'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «8, commi 2 e» sono sostituite dalle seguenti: «8, comma».
9. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il secondo periodo e' soppresso.
10. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono inserite le seguenti: «, prevedendo la comunicazione dei dati tra pubbliche amministrazioni attraverso sistemi informatici e banche dati».
11. All'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole comprese da: «con decreto» a: «enti locali,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «periodo 2014-2020» sono inserite le seguenti: «ed e' approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di ciascuna citta', sulla base dei progetti gia' inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con il quale sono individuate altresi' le risorse necessarie per la sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente.».
12. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 11, primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti»;
b) all'articolo 7, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
c) all'articolo 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri,» sono inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
«Art. 14. Decreti legislativi
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
Il testo dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015,
n.124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
«Art. 21. Modifica e abrogazione di disposizioni di
legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi.
1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i
procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al
processo di attuazione delle leggi, il Governo e' delegato
ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro delegato per le riforme costituzionali e i
rapporti con il Parlamento, uno o piu' decreti legislativi
per l'abrogazione o la modifica di disposizioni
legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e
fino alla data di entrata in vigore della presente legge,
che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.
Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare, fra le disposizioni di legge che
prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che
devono essere modificate al solo fine di favorire
l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le
modificazioni necessarie;
b) individuare, fra le disposizioni di legge che
prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per
le quali non sussistono piu' le condizioni per l'adozione
dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione
espressa e specifica;
c) garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
d) identificare le disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza
pubblica;
e) identificare espressamente le disposizioni che
costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla
normativa dell'Unione europea;
f) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi
che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa
dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione
di trattati internazionali ratificati dall'Italia.
2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al
comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e della Commissione
parlamentare per la semplificazione. I pareri sono resi
entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere
comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei
pareri cada nei trenta giorni che precedono o seguono il
termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo e'
prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,
i decreti possono comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente
articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007), come modificato dal presente
decreto:
«450. Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di
importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di
cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto
delle rispettive specificita', sono definite, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e
al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei
per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi
delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal
2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono
presi in considerazione ai fini della distribuzione delle
risorse per il funzionamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2012), come modificato dal presente
decreto:
« Art. 18. Finanziamento di infrastrutture mediante
defiscalizzazione
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove
infrastrutture, incluse in piani o programmi di
amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente,
da realizzare con contratti di partenariato pubblico
privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero
azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo
da assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione
di partenariato pubblico privato tenuto conto delle
condizioni di mercato, possono essere previste, per le
societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, nonche', a seconda delle
diverse tipologie di contratto, per il soggetto
interessato, ivi inclusi i soggetti concessionari, le
seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante
il periodo di concessione possono essere compensate
totalmente o parzialmente con il predetto contributo a
fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, puo' essere assolto mediante compensazione
con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel
rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti
disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio
dell'Unione europea;
c) l'ammontare del canone di concessione previsto
dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,
possono essere riconosciuti al concessionario come
contributo in conto esercizio.
2-4. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 6, comma
1, e 17, comma 4-quinquies, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 6. Comunicazione di dati per via telematica tra
amministrazioni
1. Sono effettuate esclusivamente in modalita'
telematica in conformita' alle disposizioni del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di
atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, nonche' dal testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste
dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai
fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a
margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162
del codice civile;
d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui
all'articolo 1937 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2-3-bis. (Omissis).»
«Art. 17. Semplificazione in materia di assunzione di
lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per
gli immigrati
1-4 quater. (Omissis).
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, sono individuate le modalita' per
l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche
dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano,
delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso
sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato
civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle
liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o
invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso
di soggiorno per motivi di studio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per
garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'
in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile),
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
131, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2. Comunicazione della cessione di fabbricati
1. La registrazione dei contratti di locazione e dei
contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso,
soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai
sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo
di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite
intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro
delle informazioni acquisite per la registrazione nel
sistema informativo dei contratti di cui al comma 1,
nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto
immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo
5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui
all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978,
e le trasmette in via telematica, al Ministero
dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del
fabbricato o di porzione di esso sulla base di un
contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in
termine fisso, l'obbligo di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e'
assolto attraverso l'invio della comunicazione al Questore
competente per territorio, anche mediante l'inoltro di un
modello informatico approvato con decreto del Ministero
dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce
altresi' le modalita' di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica
sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta
fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3
sono definite le modalita' di trasmissione della predetta
comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello
informatico approvato con il medesimo decreto.
5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo
articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da
1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e
5».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.
135, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14. Riduzione delle spese di personale
1-7 (Omissis).
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle
assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure
previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure
per destinare a servizi effettivamente operativi un numero
di unita' di personale non inferiore a quello
corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti;
tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della
nozione di servizi operativi in modo tale che essi
corrispondano in via diretta agli specifici compiti
assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. In
ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a 32 anni, salvo
casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi
operativi.
9-27 (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 3, del
decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 (Attuazione della
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi), come modificato dal presente decreto:
«Art. 25. Disposizioni finanziarie
1-2 (Omissis).
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
della salute e dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sono determinate le tariffe di cui al
comma 2. Le suddette tariffe sono aggiornate ogni tre
anni.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 8, comma
2, e 20, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificati dal presente decreto:
« Art. 8. Misure per l'innovazione dei sistemi di
trasporto
1. (Omissis).
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di
attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e
nel rispetto delle soluzioni esistenti.
3-17. (Omissis).»
«Art. 20. Comunita' intelligenti
1-15 (Omissis).
16. L'inclusione intelligente consiste nella capacita',
nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche, di offrire informazioni nonche' progettare ed
erogare servizi fruibili senza discriminazioni dai soggetti
appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali
alla partecipazione alle attivita' delle comunita'
intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma
2, lettera a).
17-20-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2-quater,
del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 13. Governance dell'Agenda digitale Italiana
1-2-ter (Omissis).
2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle
disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, comma 13,
10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia
pervenuto il concerto dei Ministri interessati.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, comma
2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, come modificato dal presente decreto:
« Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in
materia di energia
1 (Omissis).
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo
professionale compresi i vettori esteri che effettuano
trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o
trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o
che effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti
speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine
iniziale di operativita' del SISTRI e' fissato al 1°
ottobre 2013. 3-14-bis (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 (Misure urgenti in
materia di istruzione, universita' e ricerca), convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
come modificato dal presente decreto:
« Art. 9. Durata del permesso di soggiorno per la
frequenza a corsi di studio o per formazione
1 (Omissis).
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede
all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
prevedendo la comunicazione dei dati tra pubbliche
amministrazioni attraverso sistemi informatici e banche
dati. La disposizione di cui al comma 1 si applica a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in
vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.
3 (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo
della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
«Art. 7. Piano strategico Grandi Progetti Beni
culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le
attivita' culturali
1-3-ter (Omissis).
3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e
attivita' di valorizzazione e fruizione del patrimonio
culturale materiale e immateriale italiano, anche
attraverso forme di confronto e di competizione tra le
diverse realta' territoriali, promuovendo la crescita del
turismo e dei relativi investimenti, lo Stato, le Regioni e
i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di
cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto
forma di investimento territoriale integrato ai sensi
dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare il
patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle
citta' a "Capitale europea della cultura 2019". Il
"Programma Italia 2019" individua, secondo principi di
trasparenza e pubblicita', anche tramite portale web, per
ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura
finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse
previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo
2014-2020 ed e' approvato con il decreto ministeriale di
cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di
ciascuna citta', sulla base dei progetti gia' inseriti nei
dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito
accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di
appartenenza e il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, con il quale sono individuate
altresi' le risorse necessarie per la sua realizzazione.
Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, adottato previa intesa
in sede di Conferenza unificata, e' redatto l'elenco
ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo
precedente. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente
il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una
citta' italiana, sulla base di un'apposita procedura di
selezione definita con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del
percorso di individuazione della citta' italiana "Capitale
europea della cultura 2019". I progetti presentati dalla
citta' designata "Capitale italiana della cultura" al fine
di incrementare la fruizione del patrimonio culturale
materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo
nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un
milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017,
2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo propone al Comitato
interministeriale per la programmazione economica i
programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo,
nel limite delle risorse disponibili a legislazione
vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla
realizzazione dei progetti presentati dalla citta'
designata "Capitale italiana della cultura", finanziati a
valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi
dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di
stabilita' interno degli enti pubblici territoriali.
4 (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 11, 7,
comma 6, e 33, comma 3, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, come modificati dal presente
decreto:
"Art. 1. Disposizioni urgenti per sbloccare gli
interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e
Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per
sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale
1-10-bis (Omissis).
11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti
nei contratti di programma degli aeroporti di interesse
nazionale di cui all'articolo 698 del codice della
navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro
centottanta giorni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi
improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di
programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali
aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi
aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e
dagli enti locali interessati sui piani regolatori
aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento
recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive
modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti,
la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere
inserite negli stessi piani regolatori. Il termine di
centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla
data di stipulazione dei suddetti contratti.
11-bis-11-quater (Omissis)."
"Art. 7. Norme in materia di gestione di risorse
idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione.
1-5 (Omissis).
6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei
servizi idrici, e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi
relativi alle risorse idriche. Il Fondo e' finanziato
mediante la revoca delle risorse gia' stanziate dalla
delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio
2012, destinate ad interventi nel settore idrico per i
quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino
essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti
e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche
effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi
impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico
ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. Per
quanto non diversamente previsto dal presente comma,
restano ferme le previsioni della stessa delibera del CIPE
n. 60/2012 e della delibera del CIPE del 30 giugno 2014, n.
21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22
settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicita',
all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad
esclusione dei termini, alle modalita' attuative. I
Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari
comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al
presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i
successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di
competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse
del Fondo e' subordinato all'avvenuto affidamento al
gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito
territoriale ottimale, il quale e' tenuto a garantire una
quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a
valere sulla tariffa del servizio idrico integrato
commisurata all'entita' degli investimenti da finanziare. I
criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate
al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento
dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto
di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Le somme provenienti dalle revoche sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al predetto Fondo istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."
"Art. 33. (Omissis).
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali
si applicano le disposizioni del presente articolo sono
individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla
seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti
delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi' individuata e' predisposto uno
specifico programma di risanamento ambientale e un
documento di indirizzo strategico per la rigenerazione
urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in
sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione
urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta'
pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere
infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e
dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e
marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli
interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno
finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte
di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse
previste a legislazione vigente.
 
ALLEGATO n. 1 (articolo 2) - ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE


+---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 4-bis, comma 6-bis, della legge 29 ottobre 1961,| | |n. 1216, limitatamente alle parole: «con le modalita' | | |stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia | | 1 |delle entrate». | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 35, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1994, | | 2 |n. 724. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 23, comma 1-ter, del decreto del Presidente | | 3 |della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ultimo periodo. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 5, comma 8 quater, del decreto-legge 30 | | |settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto | | |dall'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2013, | | 4 |n. 147. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 210, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 | | 5 |marzo 2010, n. 66. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 18, commi 2-bis e 2-quater della legge 12 | | 6 |novembre 2011, n. 183. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre | | |2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge | | 7 |22 dicembre 2011, n. 214. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 6, comma 2-quinques, del decreto-legge 29 | | |dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, | | 8 |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, | | |n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo| | 9 |2012, n. 27. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 9 febbraio | | |2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 | | 10 |aprile 2012, n. 35. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 12, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio| | |2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 | | 11 |aprile 2012, n. 25. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 44, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, | | |n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile| | 12 |2012, n. 35. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 57, comma 14, del decreto-legge 9 febbraio 2012,| | |n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile| | 13 |2012, n. 35. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. | | |16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile | | 14 |2012, n. 44. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 10, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. | | |16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile | | 15 |2012, n. 44. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 10, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. | | |16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile | | 16 |2012, n. 44. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo | | 17 |29 marzo 2012, n. 49. | +---------+---------------------------------------------------------+ | 18 |Articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.| +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 4-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 | | |giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla | | 19 |legge 7 agosto 2012, n. 131. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 8, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 22 | | |giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla | | 20 |legge 7 agosto 2012, n. 134. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 22, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, | | |n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 | | 21 |agosto 2012, n. 134. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 59, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, | | |n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 | | 22 |agosto 2012, n. 134. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 1, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.| | |95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto | | 23 |2012, n. 135. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 2, comma 11, lett. d), del decreto-legge 6 | | |luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla | | 24 |legge 7 agosto 2012, n. 135. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 6, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. | | |95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto | | 25 |2012, n. 135. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 15, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio | | |2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7| | 26 |agosto 2012, n. 135. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 5, comma 14, del decreto legislativo 16 luglio | | 27 |2012, n. 109. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 14 agosto | | 28 |2012, n. 150. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 2-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. | | |158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 | | 29 |novembre 2012, n. 189. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, | | |n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 | | 30 |dicembre 2012, n. 221. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 20, comma 3, limitatamente alle parole: ",e | | |partecipa alla definizione dello statuto previsto nel | | |comma 4", comma 4, comma 6, comma 17, limitatamente alle | | |parole: "e dello statuto delle comunita' intelligenti", | | |comma 18, comma 19, alinea, limitatamente alle parole: " | | |e 18" del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre | | 31 |2012, n. 221. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 34-septies, comma 2, del decreto-legge 18 | | |ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, | | 32 |dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 1, comma 31, della legge 6 novembre 2012, n. | | 33 |190. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,| | 34 |n. 98. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, | | |n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 | | 35 |agosto 2013, n. 98. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno | | |2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9| | 36 |agosto 2013, n. 98. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,| | 37 |n. 98. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 50-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,| | 38 |n. 98. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, | | |n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 | | 39 |agosto 2013, n. 99. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 giugno | | |2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9| | 40 |agosto 2013, n. 99. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre | | |2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge | | 41 |8 novembre 2013, n. 128. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 13, comma 25, del decreto-legge 23 dicembre | | |2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge | | 42 |21 febbraio 2014, n. 9. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 1, comma 292, della legge 27 dicembre 2013, n. | | 43 |147. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 1, commi 382, 383 e 385, della legge 27 dicembre| | 44 |2013, n. 147. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 34, comma 2, della legge 30 ottobre 2014, n. | | 45 |161. | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Articolo 34, comma 3, della legge 30 ottobre 2014, n. | | 46 |161. | +---------+---------------------------------------------------------+


 
Art. 2
Abrogazioni

1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 del presente decreto sono abrogate.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Boschi, Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il
Parlamento Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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