Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 luglio 2015
Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali.


IL DIRETTORE GENERALE
dei dispositivi medici
e del servizio farmaceutico

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE" e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 112-quater concernente la vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto, in particolare, il comma 6 del predetto art. 122-quater che stabilisce che in conformita' alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea, il Ministero della salute predispone un logo identificativo nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo comune, che sia riconoscibile in tutta l'Unione, che identifichi ogni farmacia o esercizio commerciale che metta in vendita medicinali al pubblico a distanza;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, relativo al disegno del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticita' la cui entrata in vigore e' prevista alla data del 1° luglio 2015;
Visto il contratto di licenza per l'utilizzo del marchio combinato sottoscritto dal direttore generale dei dispositivi medici del servizio farmaceutico in data 10 febbraio 2015 e dal direttore generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione europea, in rappresentanza dell'Unione europea, in data 4 marzo 2015;
Preso atto che il disegno del logo comune succitato e' un marchio registrato (TradeMark) con il numero 1162865;

Decreta:

Art. 1

1. Il disegno del logo identificativo nazionale di cui al comma 6, dell'art. 112-quater, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che identifica la farmacia o l'esercizio commerciale di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, autorizzati alla vendita di medicinali al pubblico a distanza, di seguito, logo identificativo nazionale, e' conforme al marchio combinato (Composite Mark) di cui all'allegato al presente decreto.
2. Il Ministero assegna un'unica copia digitale, non trasferibile, del logo di cui al comma 1, nonche' il collegamento ipertestuale di cui alla lettera c), comma 5, dell'art. 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a ciascuna farmacia o esercizio commerciale autorizzati, dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorita' competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome, a fornire medicinali a distanza al pubblico, previa istanza formulata secondo la procedura pubblicata sul portale del Ministero della salute.
3. Il logo identificativo nazionale di cui al comma 1, contenente il collegamento ipertestuale succitato, deve essere chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web dedicata alla vendita dei medicinali senza obbligo di prescrizione della farmacia o esercizio commerciale autorizzati.
4. L'utilizzo del logo identificativo nazionale, non conferisce nessun diritto di proprieta' intellettuale o altri diritti di proprieta' sullo stesso e sul logo comune di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, di seguito, logo comune.
 

Allegato (art. 1 comma 1)

Il logo identificativo nazionale di cui al comma 6, dell'art. 112-quater, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e' il seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

I colori di riferimento sono: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 RGB 0/153/51; PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0.
La bandiera riportata e' la bandiera della Repubblica italiana.
La parte testuale e' in lingua italiana.
Il logo ha la lunghezza minima di 90 pixel.
Il logo e' statico.
 
Art. 2

1. Nessuno puo' utilizzare il logo di cui all'art. 1, al di fuori dei soggetti singolarmente autorizzati.
2. Non e' consentito ne' per se ne' per terzi:
a) affittare, dare in locazione, cedere o trasferire a qualsiasi titolo qualsivoglia tipo di diritto relativo al logo comune ed al logo identificativo nazionale a terze parti;
b) modificare l'aspetto del logo comune o del logo identificativo nazionale, nonche' creare, sviluppare e/o utilizzare derivazioni o variazioni basate su qualsiasi loro parte, eccetto che aumentare o diminuire proporzionalmente le dimensioni del logo identificativo nazionale;
c) sviluppare o acquisire qualsiasi diritto di marchio registrato associato con il logo istituzionale della Commissione europea, l'emblema europeo, il logo identificativo nazionale e ogni derivazione dello stesso, tra cui qualsiasi registrazione nazionale, comunitaria o internazionale dei marchi registrati, immagine commerciale, nomi commerciali, marchi di servizio, simboli, slogan, emblemi, loghi, disegni che incorporano, integralmente o parzialmente, il logo identificativo nazionale di cui all'art. 1;
d) unire il logo identificativo nazionale o qualsiasi parte di esso con qualsiasi altro oggetto che possa trarre in inganno terzi circa il significato e la forma del logo medesimo;
e) utilizzare il logo identificativo nazionale per attivita' che non rientrano nelle finalita' stabilite dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
 
Art. 3

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2015

Il direttore generale: Marletta

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2015 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3482
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone