Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 settembre 2015
Ripartizione delle disponibilita' per l'anno 2015 del Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica e tecnologica - FIRST. (Decreto n. 684).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita' (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonche' le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;
Visto l'art. 1, comma 872, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la destinazione di una quota non inferiore al quindici per cento delle disponibilita' complessive del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;
Visto l'art. 20, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni;
Ritenuto opportuno promuovere iniziative di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR;
Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, che prevede che la spesa relativa ai compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca e abbia un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi;
Visto l'art. 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce che «Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
Visto l'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede che la spesa per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca fondamentale sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al tre per cento dei predetti fondi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2013, n. 115, registrato dalla Corte dei conti in data 13 maggio 2013, reg. 6, foglio 118, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, vengono stabilite le modalita' di utilizzo e gestione del FIRST, nonche' le procedure per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie;
Visto, in particolare, l'art. 2, commi 1 e 2 del medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2013, n. 115, che, rispettivamente, prevedono che le "complessive disponibilita' del FIRST [...] sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" e "sono in particolare definite le assegnazioni per gli specifici interventi [...], gli eventuali settori e aree tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i risultati perseguiti nonché le modalità di presentazione delle domande e dell'assegnazione dei fondi";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2014, con il quale sono state ripartite le somme disponibili sul "Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica" per l'anno finanziario 2014;
Visto l'art. 1 comma 172 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilita' 2015), con il quale viene stabilito che una quota pari almeno al cinquanta per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) venga destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle universita';
Considerato che le risorse del FIRST, iscritte sul p-g. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, effettivamente disponibili per l'anno 2015 sono pari ad euro 60.803.041;

Decreta:

Art. 1

Ripartizione disponibilita'

1. Le risorse disponibili sul p.g. 01 del capitolo 7245, riferite al "Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica - FIRST" del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno finanziario 2015, pari ad euro 60.803.041, sono cosi' ripartite:
a) Euro 9.130.000 (pari al 15%, arrotondato per difetto, delle risorse disponibili per l'anno 2015) per il finanziamento di interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale, di cui all'art. 2, comprensivo dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio per un ammontare di 91.300 euro (corrispondente all'1% del relativo finanziamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268);
b) Euro 51.673.041 (pari all'85%, arrotondato per eccesso, delle risorse disponibili per l'anno 2015) per l'incremento della dotazione gia' prevista nel riparto 2014 per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, di cui all'art. 3, comprensivo dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio per un ammontare di 1.550.191 euro (corrispondente al 3%, arrotondato per difetto, del relativo finanziamento, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240).
Nell'ambito di tali risorse, una quota di 6.100.000 euro, (pari al 10%, arrotondato per difetto, delle risorse FIRST disponibili per l'anno 2015) viene destinata ad una specifica linea d'intervento del PRIN riservata a giovani ricercatori under 40, ai sensi di quanto disposto dal gia' citato art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134.
 
Art. 2

Iniziative destinate a progetti internazionali

1. L'assegnazione di Euro 9.130.000 e' destinata a specifici interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale presentati nell'ambito di bandi internazionali lanciati da programmi o iniziative comunitarie o internazionali a cui partecipa il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando vengono, di volta in volta, definiti nei bandi internazionali.
3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono:
a. favorire l'inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una massa critica tale da permettere il conseguimento di risultati impossibili da raggiungere da ciascun partner separatamente;
b. favorire il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca dei Paesi coinvolti nei singoli bandi, per un uso piu' efficiente e sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione.
4. I soggetti, le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e dell'assegnazione dei fondi, ed altre eventuali condizioni rilevanti a livello nazionale, sono definiti nei bandi internazionali e in appositi bandi integrativi emanati dal Ministero dell'iIstruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 3

Iniziative destinate al supporto
della ricerca fondamentale

1. L'assegnazione di 51.673.041 euro e' destinata, unitamente alla dotazione gia' prevista nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2014, di riparto del FIRST per l'anno 2014, al finanziamento di interventi atti a garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il supporto alla ricerca pubblica fondamentale, privilegiando ricerche, proposte dalle universita', che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte.
2. Nell'ambito dell'assegnazione globale di cui al punto 1, una quota di 6.100.000 euro viene destinata ad una specifica linea d'intervento del PRIN riservata a giovani ricercatori under 40.
3. Le aree tecnologiche interessate dagli interventi previsti a supporto della ricerca pubblica fondamentale sono quelle relative ai tre macrosettori di riferimento ERC (scienze della vita, scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche e scienze umane), senza alcuna limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento.
4. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nell'acquisizione di una maggiore competitivita' dei ricercatori italiani rispetto ai bandi europei, e, piu' in generale, nell'internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca.
5. Possono accedere al bando docenti e ricercatori gia' inseriti a tempo indeterminato nei ruoli degli atenei e/o degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR.
6. I criteri di valutazione, fissati nel citato bando, sono definiti dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21 della legge n. 240/2010.
7. I fondi, vincolati all'esecuzione del progetto, sono assegnati in unica soluzione all'ateneo o all'ente pubblico sede dell'unita' di ricerca.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Roma, 9 settembre 2015

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4179
 
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