Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 dicembre 2015
Modalita' di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 6, lettera g), della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
MODALITA' TECNICHE.
Nel presente allegato e' illustrata la procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, che garantisce, in particolar modo:
il riconoscimento certo del soggetto che effettua l'adempimento (verifica dell'identita');
l'attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale);
la revoca della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione;
l'intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l'esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.
Un aspetto importante riguarda la verifica dell'identita' del soggetto che effettua l'adempimento. Questo controllo, necessario al fine di prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore, poggia sull'applicazione del seguente vincolo: l'accesso alle funzionalita', disponibili nel portale lavoro.gov.it, dedicate alla trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, e' possibile solo se l'utente e' in possesso del codice personale I.N.P.S. (PIN I.N.P.S.). L'accesso alle funzionalita' di gestione della comunicazione avviene attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, il quale a sua volta poggia sull'anagrafica delle utenze di ClicLavoro, per il riconoscimento della tipologia dell'utente, e sull'autenticazione tramite il PIN I.N.P.S. per il suo riconoscimento certo. Il possesso del PIN I.N.P.S. non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento.
La richiesta di emissione del PIN deve essere inoltrata all'I.N.P.S., accedendo al portale I.N.P.S.it e attenendosi alla procedura per il rilascio del PIN.
Il possesso dell'utenza ClicLavoro e del PIN I.N.P.S. non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato (art. 26, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2015). Quest'ultimo deve utilizzare la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalita' e quindi assumersi la responsabilita' dell'accertamento dell'identita' del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF prodotto con i dati comunicati per le dimissioni/risoluzione consensuale e per la loro revoca e il salvataggio di questo nel sistema informatico SMV.
Nella figura che segue, e' proposta la sequenza delle attivita' e decisioni che compongono l'intera procedura per la trasmissione e la revoca di un modulo di dimissioni/risoluzione consensuale, nella quale trova applicazione quanto sopra descritto.

Parte di provvedimento in formato grafico

La procedura proposta puo' essere scomposta in tre macro fasi:
nella prima fase, il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve:
richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN I.N.P.S. all'Istituto;
creare un'utenza, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al portale ClicLavoro.
Solo dopo aver soddisfatto entrambi i vincoli o nel caso in cui scegliesse di essere assistito da un soggetto abilitato, potra' procedere con le successive attivita';
nella seconda fase il lavoratore, in autonomia o con l'assistenza di un soggetto abilitato puo' accedere tramite il portale lavoro.gov.it:
al form on-line per la trasmissione della comunicazione;
alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione, per l'invio di una revoca;
nell'ultima fase si procedera':
nel caso di adempimento eseguito con il supporto di un soggetto abilitato: alla firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi;
alla trasmissione del modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. In particolare, il datore di lavoro ricevera' il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata e la Direzione territoriale del lavoro ricevera' una notifica nel proprio cruscotto e avra' la possibilita' di visionare il modulo. MODULO RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO/REVOCA.
Nella tabella sotto riportata vi e' l'elenco delle informazioni che compongono un modulo di dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca.

Parte di provvedimento in formato grafico

Il portale, come primo passo nella compilazione di un modulo di recesso/revoca, chiedera' all'utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro e quindi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione/rettifica piu' recente.
Il recupero della comunicazione obbligatoria permette al sistema di popolare in automatico le sezioni 1, 2 e 3, con la sola eccezione dell'indirizzo e-mail, e quindi di inibire il loro aggiornamento all'utente.
Il lavoratore avra' la possibilita' di scegliere se il rapporto di lavoro e' iniziato prima del 2008 o dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie); nel primo caso dovra' compilare interamente le sezioni 2 e 3 mentre nel secondo caso dovra' inserire solo il codice fiscale del datore di lavoro e il sistema gli prospettera' tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che il lavoratore possa scegliere quello dal quale intende recedere.
La sezione 4 dovra' sempre essere compilata dal lavoratore.
La sezione 5 sara' aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico SMV del Ministero.
Ad ogni modulo salvato sono attribuite due informazioni identificative:
la data di trasmissione (marca temporale): corrispondente alla data di sistema rilevata all'atto del salvataggio delle dimissioni/risoluzione consensuale;
un codice identificativo, con formato:
aaaammgghh24missms coerente con la data di trasmissione, dove:
aaaa: anno (4 digit);
mm: mese (2 digit);
gg: giorno (2 digit);
hh24: ore, nel formato «24 ore» (2 digit);
mi: minuti (2 digit);
ss: secondi (2 digit);
ms: millisecondi (3 digit). TIPOLOGIA DI UTENZA.
Le funzionalita' per la trasmissione delle dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca sono riservate alle seguenti classi di utenza:
lavoratori;
soggetti abilitati (art. 26, comma 4 del decreto legislativo n. 151 del 2015).
Oltre che a tali soggetti, le comunicazioni inviate sono accessibili nel portale, in sola lettura, a:
i datori di lavoro, limitatamente a quelle riguardanti la propria azienda;
le direzioni territoriali del lavoro, individuate per competenza.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «modulo»: il modello con il quale il lavoratore manifesta la volonta' di recedere dal contratto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale o di revocare tale volonta';
b) «soggetti abilitati»: i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore;
c) «sistema informatico SMV»: il sistema informatico messo a disposizione dei lavoratori e dei soggetti abilitati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015;
d) «codice identificativo del modulo»: il codice alfanumerico rilasciato dal sistema informatico SMV attestante il giorno e l'ora in cui il modulo e' stato trasmesso dal lavoratore con le modalita' di cui all'art. 3, comma 3;
e) «data certa di trasmissione»: la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo e' stato trasmesso dal lavoratore o dai soggetti abilitati.
 
Art. 3
Modulo per le dimissioni,
la risoluzione consensuale e la revoca

1. Per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca e' adottato il modulo di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il modulo di cui al comma 1 e' reso disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, con le modalita' tecniche di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.
3. Il modulo di cui al comma 1 e' inoltrato alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro con le modalita' stabilite nell'allegato B, il quale stabilisce, altresi', le modalita' di trasmissione del modulo alla Direzione territoriale del lavoro competente e i caratteri di non contraffazione e falsificazione della manifestazione di volonta' di recedere o risolvere il rapporto di lavoro o di revocare tale volonta'.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2015

Il Ministro: Poletti
 
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