Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 dicembre 2015, n. 219
Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'articolo 17-terdecies che, cosi' come successivamente modificato dal comma 87 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e in particolare il comma 3-bis dell'articolo 75, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisca con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione, quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 236 che individua, tra l'altro, gli elementi del veicolo la cui modifica e' subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte della casa costruttrice;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario, con cui e' stata recepita la direttiva quadro n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli, e successive modificazioni;
Visto il regolamento UN10 della United Nations Economic Commission for Europe - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, recante "Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli relativamente alla loro compatibilita' elettromagnetica" e successivi emendamenti;
Visto il regolamento UN85, recante "Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici" e successivi emendamenti;
Visto il regolamento UN100, recante "Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo ai requisiti specifici del motopropulsore elettrico" e successivi emendamenti;
Visto il regolamento UN101, recante "Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante ovvero la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica" e successivi emendamenti;
Visto il decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107;
Vista la nota del 13 febbraio 2015 con cui la Direzione generale per la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, nonche' la successiva nota del 22 maggio 2015 con cui la direzione generale ha comunicato l'accoglimento delle osservazioni della Commissione europea;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure per l'approvazione nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico.

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 122, reca "Disposizioni
in materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attivita' di autoriparazione".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 17-terdecies del
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 17-terdecies (Norme per il sostegno e lo sviluppo
della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti). -
1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie
internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione
degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva
trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis,
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 87, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014):
"Art. 1. - (Omissis).
87. All'art. 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono
sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 75, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
"Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione). - (Omissis).
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all' art. 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
(Omissis).".
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, reca:"
Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso".
- Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
reca:"Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente
pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la
direttiva 91/157/CEE".
- Si riporta il testo dell'art. 236, comma 2, del
decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada):
"Art. 236 (Modifica delle caratteristiche costruttive
dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
circolazione). -(Omissis).
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura
portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del
veicolo e' subordinata al rilascio, da parte della casa
costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo
diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.
Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da
quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita' di
esecuzione della modifica, il nulla osta puo' essere
sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a
cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione
della modifica in questione. In tale caso deve essere
eseguita una visita e prova presso l'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla
sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di
accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima
che venga eseguita la modifica richiesta.
(Omissis).".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277, reca: "Disposizioni
concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a
motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle
macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche".
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 aprile 2008 (pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2008, n. 162)
reca: "Recepimento della direttiva 2007/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007,
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche destinati a tali veicoli".
- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 21 aprile 2009 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107) reca: "Procedure di
verifica del sistema di controllo di conformita' del
processo produttivo e della conformita' del prodotto al
tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entita'
tecniche".
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: "Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998".
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427,
reca:" Modifiche ed integrazioni alla L. 21 giugno 1986, n.
317, concernenti la procedura di informazione nel settore
delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione, in
attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE".
 
Allegato A
Modello della scheda informativa Scheda informativa relativa all'omologazione di un sistema di
riqualificazione elettrica
(art. 3, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Modello del certificato di omologazione / estensione
(art. 3, comma 4)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
PROCEDURA PER LA VERIFICA DI IDONEITA' DI UN SISTEMA DI
RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA AI FINI DELLA SUA OMOLOGAZIONE
(art. 3, comma 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
MODELLO CERTIFICATO DI CONFORMITA'
PER SISTEMA DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA
(art. 5, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E
Dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo
del sistema di riqualificazione elettrica
(art. 6, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per :
a) "sistema di riqualificazione elettrica": un sistema che consente di trasformare un veicolo con motore endotermico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica e che sia costituito almeno da:
1. un motopropulsore (macchina elettrica e relativo convertitore di potenza), montato a monte degli organi di trasmissione;
2. un pacco batterie (comprensivo di sistema di gestione elettrica e termica degli accumulatori e di sistema di sezionamento e protezione) inteso a fornire in modo esclusivo l'energia e la potenza di trazione;
3. un'interfaccia con la rete per la ricarica del pacco batterie;
4. eventuali altri sottosistemi necessari al corretto funzionamento del veicolo trasformato;
b) "pacco batterie": un gruppo di accumulatori elettrochimici collegati tra loro o racchiusi, come un'unita' singola e a se stante, in un involucro esterno, non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;
c) "tipo di veicolo": l'insieme dei veicoli quali definiti dall'articolo 3, comma 17, della direttiva 2007/46/CE e successive modificazioni;
d) "famiglia di veicoli": sottoinsieme di versioni di varianti, quali definite dall'allegato II, parte B, della direttiva 2007/46/CE e successive modificazioni, appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per caratteristiche dimensionali e di prestazioni funzionalmente connesse al sistema di riqualificazione elettrica;
e) "campo d'impiego": le famiglie di veicoli sulle quali il "sistema di riqualificazione elettrica" puo' essere installato, secondo i criteri tecnici indicati nell'allegato C al presente decreto.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 17, della
direttiva 5 settembre 2007, n. 2007/46/CE (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro
per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche destinati a tali veicoli, "direttiva quadro"):
"Art. 3 (Definizioni). - (Omissis).
17) "tipo di veicolo", i veicoli di una determinata
categoria identici almeno per quanto riguarda gli aspetti
essenziali specificati nella parte B dell'allegato II; un
tipo di veicolo puo' comprendere diverse varianti e
versioni anch'esse specificate nella parte B dell'allegato
II;
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'allegato II, parte B, della
citata direttiva 5 settembre 2007, n. 2007/46/CE:
"Allegato II (Definizioni generali, criteri di
classificazione dei veicoli, tipi di veicoli e tipi di
carrozzeria)
(Omissis).
PARTE B "Criteri per i tipi, le varianti e le versioni
di veicoli"
1. Categoria M1
1.1. Tipo di veicolo
1.1.1. Un "tipo di veicolo" e' costituito da veicoli
che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire:
a) il nome del costruttore.
Se cambia la forma giuridica della societa', non e'
necessario rilasciare una nuova omologazione;
b) nel caso di una struttura autoportante, la
progettazione e l'assemblaggio delle parti fondamentali
della struttura della carrozzeria.
Lo stesso si applica mutatis mutandis ai veicoli la cui
carrozzeria e' imbullonata o saldata ad un telaio separato;
c) nel caso di veicoli costruiti in piu' fasi, il
costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.
1.1.2. In deroga alle prescrizioni di cui al punto
1.1.1, lettera b), quando il costruttore usa il pavimento
della struttura della carrozzeria e gli elementi
costitutivi fondamentali che formano la parte anteriore
della struttura della carrozzeria situata immediatamente di
fronte all'alloggiamento del parabrezza nella costruzione
di diversi tipi di carrozzerie (ad esempio una berlina e
una coupe'), tali veicoli possono considerarsi appartenenti
allo stesso tipo. Spetta al costruttore comprovare quanto
sopra.
1.1.3. Un tipo e' costituito almeno da una variante e
da una versione.
1.2. Variante
1.2.1. Una "variante", all'interno di un tipo di
veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le
caratteristiche costruttive a seguire:
a) il numero di porte laterali o il tipo di carrozzeria
come definito nella sezione 1, parte C, quando il
costruttore applica il criterio di cui al punto 1.1.2;
b) il motopropulsore per quanto riguarda le seguenti
caratteristiche costruttive:
i) il tipo di alimentazione di energia (motore a
combustione interna, motore elettrico o altro);
ii) il principio di funzionamento (accensione
comandata, accensione spontanea o altro);
iii) il numero e la disposizione dei cilindri nel caso
di motore a combustione interna (L4, V6 o altro);
c) il numero di assi;
d) il numero e l'interconnessione degli assi motore;
e) il numero di assi sterzanti;
f) la fase di completamento (ad esempio:
completo/incompleto).
1.3. Versione
1.3.1. Una "versione", all'interno di una variante,
raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le
caratteristiche a seguire:
a) la massa massima a pieno carico tecnicamente
ammissibile;
b) la cilindrata, nel caso di motore a combustione
interna;
c) la potenza massima del motore o la potenza nominale
continua massima (motore elettrico);
d) il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL,
bicarburante o altro);
e) il numero massimo di posti a sedere;
f) il livello sonoro in marcia;
g) il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad
esempio Euro 5, Euro 6 o altro);
h) ciclo misto o ponderato, emissioni di CO2 ciclo
misto;
i) il consumo di energia elettrica (ponderato, misto);
j) ciclo misto o ponderato, consumo di carburante ciclo
misto;
k) l'esistenza di una tecnologia innovativa, come
definita all'articolo 12, del regolamento (CE) n. 443/2009
.
2. Categorie M2 e M3
2.1. Tipo di veicolo
2.1.1. Un "tipo di veicolo" e' costituito da veicoli
che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire:
a) il nome del costruttore.
Se cambia la forma giuridica della societa', non e'
necessario rilasciare una nuova omologazione;
b) la categoria;
c) i seguenti aspetti di costruzione e di
progettazione:
i) la progettazione e la costruzione degli elementi
costitutivi fondamentali del telaio;
ii) nel caso di una struttura autoportante, la
progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi
fondamentali della struttura della carrozzeria;
d) il numero di piani (uno o due);
e) il numero di unita' (rigido/snodato);
f) il numero di assi;
g) la modalita' di alimentazione di energia (a bordo o
esterna);
h) nel caso di veicoli costruiti in piu' fasi, il
costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.
2.1.2. Un tipo e' costituito almeno da una variante e
da una versione.
2.2. Variante
2.2.1. Una "variante", all'interno di un tipo di
veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le
caratteristiche costruttive a seguire:
a) il tipo di carrozzeria come definito nella sezione
2, parte C;
b) la classe o la combinazione di classi dei veicoli,
come definita al punto 2.1.1, dell'allegato I, della
direttiva 2001/85/CE (solo nel caso di veicoli completi e
completati);
c) la fase di completamento (ad esempio:
completo/incompleto/completato);
d) il motopropulsore per quanto riguarda le seguenti
caratteristiche costruttive:
i) il tipo di alimentazione di energia (motore a
combustione interna, motore elettrico o altro);
ii) il principio di funzionamento (accensione
comandata, accensione spontanea o altro);
iii) il numero e la disposizione dei cilindri nel caso
di motore a combustione interna (L6, V8 o altro).
2.3. Versione
2.3.1. Una "versione", all'interno di una variante,
raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le
caratteristiche a seguire:
a) la massa massima a pieno carico tecnicamente
ammissibile;
b) la capacita' o meno del veicolo di trainare un
rimorchio;
c) la cilindrata, nel caso di motore a combustione
interna;
d) la potenza massima del motore o la potenza nominale
continua massima (motore elettrico);
e) il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL,
bicarburante o altro);
f) il livello sonoro in marcia;
g) il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad
esempio Euro IV, Euro V o altro).
3. Categoria N1
3.1. Tipo di veicolo
3.1.1. Un "tipo di veicolo" e' costituito da veicoli
che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire:
a) il nome del costruttore.
Se cambia la forma giuridica della societa', non e'
necessario rilasciare una nuova omologazione;
b) nel caso di una struttura autoportante, la
progettazione e l'assemblaggio delle parti fondamentali
della struttura della carrozzeria;
c) nel caso di una struttura non autoportante, la
progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi
fondamentali del telaio;
d) nel caso di veicoli costruiti in piu' fasi, il
costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.
3.1.2. In deroga alle prescrizioni di cui al punto
3.1.1, lettera b), quando il costruttore usa il pavimento
della struttura della carrozzeria e gli elementi
costitutivi fondamentali che formano la parte anteriore
della struttura della carrozzeria situata immediatamente di
fronte all'alloggiamento del parabrezza nella costruzione
di diversi tipi di carrozzerie (ad esempio un furgone e un
cabinato, interassi diversi e altezze del tetto diverse),
tali veicoli possono considerarsi appartenenti allo stesso
tipo. Spetta al costruttore comprovare quanto sopra.
3.1.3. Un tipo e' costituito almeno da una variante e
da una versione.
3.2. Variante
3.2.1. Una "variante", all'interno di un tipo di
veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le
caratteristiche costruttive a seguire:
a) il numero di porte laterali o il tipo di carrozzeria
come definito nella sezione 3, parte C (per i veicoli
completi e completati), quando il costruttore applica il
criterio di cui al punto 3.1.2;
b) la fase di completamento (ad esempio:
completo/incompleto/completato);
c) il motopropulsore per quanto riguarda le seguenti
caratteristiche costruttive:
i) il tipo di alimentazione di energia (motore a
combustione interna, motore elettrico o altro);
ii) il principio di funzionamento (accensione
comandata, accensione spontanea o altro);
iii) il numero e la disposizione dei cilindri nel caso
di motore a combustione interna (L6, V8 o altro);
d) il numero di assi;
e) il numero e l'interconnessione degli assi motore;
f) il numero di assi sterzanti.
3.3. Versione
3.3.1. Una "versione", all'interno di una variante,
raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le
caratteristiche a seguire:
a) la massa massima a pieno carico tecnicamente
ammissibile;
b) la cilindrata, nel caso di motore a combustione
interna;
c) la potenza massima del motore o la potenza nominale
continua massima (motore elettrico);
d) il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL,
bicarburante o altro);
e) il numero massimo di posti a sedere;
f) il livello sonoro in marcia;
g) il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad
esempio Euro 5, Euro 6 o altro);
h) ciclo misto o ponderato, emissioni di CO2 ciclo
misto;
i) il consumo di energia elettrica (ponderato, misto);
j) ciclo misto o ponderato, consumo di carburante ciclo
misto.
4. Categorie N2 e N3
4.1. Tipo di veicolo
4.1.1. Un "tipo di veicolo" e' costituito da veicoli
che hanno in comune tutte le caratteristiche fondamentali a
seguire:
a) il nome del costruttore.
Se cambia la forma giuridica della societa', non e'
necessario rilasciare una nuova omologazione;
b) la categoria;
c) la progettazione e la costruzione del telaio comuni
ad un'unica linea di prodotto;
d) il numero di assi;
e) nel caso di veicoli costruiti in piu' fasi, il
costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.
4.1.2. Un tipo e' costituito almeno da una variante e
da una versione.
4.2. Variante
4.2.1. Una "variante", all'interno di un tipo di
veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le
caratteristiche costruttive a seguire:
a) la concezione della struttura della carrozzeria o il
tipo di carrozzeria di cui alla sezione 3, parte C e
all'appendice 2 (solo per i veicoli completi e completati);
b) la fase di completamento (ad esempio:
completo/incompleto/completato);
c) il motopropulsore per quanto riguarda le seguenti
caratteristiche costruttive:
i) il tipo di alimentazione di energia (motore a
combustione interna, motore elettrico o altro);
ii) il principio di funzionamento (accensione
comandata, accensione spontanea o altro);
iii) il numero e la disposizione dei cilindri nel caso
di motore a combustione interna (L6, V8 o altro);
d) il numero e l'interconnessione degli assi motore;
e) il numero di assi sterzanti.
4.3. Versione
4.3.1. Una "versione", all'interno di una variante,
raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le
caratteristiche a seguire:
a) la massa massima a pieno carico tecnicamente
ammissibile;
b) la capacita' o meno di trainare un rimorchio, come
segue:
i) un rimorchio non frenato;
ii) un rimorchio con un sistema di frenatura a inerzia,
come definito al punto 2.12 del regolamento UNECE n. 13;
iii) un rimorchio con un sistema di frenatura continuo
o semicontinuo, come definiti ai punti 2.9 e 2.10 del
regolamento UNECE n. 13;
iv) un rimorchio della categoria O4 che comporta una
massa massima ammissibile del veicolo combinato non
superiore alle 44 tonnellate;
v) un rimorchio della categoria O4 che comporta una
massa massima ammissibile del veicolo combinato superiore
alle 44 tonnellate;
c) la cilindrata;
d) la potenza massima del motore;
e) il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL,
bicarburante o altro);
f) il livello sonoro in marcia;
g) il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad
esempio Euro IV, Euro V o altro).
5. Categorie O1 e O2
5.1. Tipo di veicolo
5.1.1. Un "tipo di veicolo" e' costituito da veicoli
che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire:
a) il nome del costruttore.
Se cambia la forma giuridica della societa', non e'
necessario rilasciare una nuova omologazione;
b) la categoria;
c) la concezione, come definita nella sezione 4, parte
C;
d) i seguenti aspetti di costruzione e di
progettazione:
i) la progettazione e la costruzione degli elementi
costitutivi fondamentali del telaio;
ii) nel caso di una struttura autoportante, la
progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi
fondamentali della struttura della carrozzeria;
e) il numero di assi;
f) nel caso di veicoli costruiti in piu' fasi, il
costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.
5.1.2. Un tipo e' costituito almeno da una variante e
da una versione.
5.2. Variante
5.2.1. Una "variante", all'interno di un tipo di
veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le
caratteristiche costruttive a seguire:
a) il tipo di carrozzeria di cui all'appendice 2 (per i
veicoli completi e completati);
b) la fase di completamento (ad esempio:
completo/incompleto/completato);
c) il tipo di sistema di frenatura (per esempio non
frenato/a inerzia/assistito).
5.3. Versione
5.3.1. Una "versione", all'interno di una variante,
raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le
caratteristiche a seguire:
a) la massa massima a pieno carico tecnicamente
ammissibile;
b) la concezione delle sospensioni (pneumatiche, di
acciaio o di gomma, barra di torsione o altro);
c) la concezione del timone (triangolare, tubolare o
altro).
6. Categorie O3 e O4
6.1. Tipo di veicolo
6.1.1. Un "tipo di veicolo" e' costituito da veicoli
che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire:
a) nome del costruttore.
Se cambia la forma giuridica della societa', non e'
necessario rilasciare una nuova omologazione;
b) la categoria;
c) la concezione del rimorchio relativamente alle
definizioni di cui alla sezione 4, parte C;
d) i seguenti aspetti di costruzione e di
progettazione:
i) la progettazione e la costruzione degli elementi
costitutivi fondamentali del telaio;
ii) nel caso di rimorchi con una struttura
autoportante, la progettazione e la costruzione degli
elementi costitutivi fondamentali della struttura della
carrozzeria;
e) il numero di assi;
f) nel caso di veicoli costruiti in piu' fasi, il
costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.
6.1.2. Un tipo e' costituito almeno da una variante e
da una versione.
6.2. Varianti
6.2.1. Una "variante", all'interno di un tipo di
veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le
caratteristiche costruttive e di progettazione a seguire:
a) il tipo di carrozzeria di cui all'appendice 2 (per i
veicoli completi e completati);
b) la fase di completamento (ad esempio:
completo/incompleto/completato);
c) la concezione delle sospensioni (di acciaio,
pneumatiche o idrauliche);
d) le seguenti caratteristiche tecniche:
i) la capacita' o meno del telaio di estendersi;
ii) l'altezza del piano (normale, caricatore basso,
caricatore semi-basso, ecc.).
6.3. Versioni
6.3.1. Una "versione", all'interno di una variante,
raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le
caratteristiche a seguire:
a) la massa massima a pieno carico tecnicamente
ammissibile;
b) le suddivisioni o le combinazioni di suddivisioni di
cui ai punti 3.2 e 3.3, dell'allegato I, della direttiva
96/53/CE in cui rientra la distanza tra due assi
consecutivi che costituiscono un gruppo;
c) la definizione degli assi relativamente a:
i) gli assi sollevabili (numero e posizione);
ii) gli assi scaricabili (numero e posizione);
iii) gli assi sterzanti (numero e posizione).
7. Prescrizioni comuni a tutte le categorie di veicoli
7.1. Se un veicolo rientra in diverse categorie in
virtu' della sua massa massima o del numero di posti a
sedere o di entrambi, il costruttore puo' scegliere di
usare i criteri dell'una o dell'altra categoria di veicoli
per la definizione delle varianti e delle versioni.
7.1.1. Esempi:
a) un veicolo "A" puo' essere omologato come N1 (3,5
tonnellate) e N2 (4,2 tonnellate) in relazione alla sua
massa massima. In tal caso, i parametri riportati nella
categoria N1 si possono usare anche per il veicolo che
rientra nella categoria N2 (o viceversa);
b) un veicolo "B" puo' essere omologato come M1 e M2 in
relazione al numero di posti a sedere (7+1 o 10+1), i
parametri riportati nella categoria M1 si possono usare
anche per il veicolo che rientra nella categoria M2 (o
viceversa).
7.2. Un veicolo della categoria N puo' essere omologato
in riferimento alle prescrizioni delle categorie M1 o M2 ,
secondo i casi, se e' destinato ad essere trasformato in un
veicolo di una di tali categorie nella fase successiva di
una procedura di omologazione in piu' fasi.
7.2.1. Questa possibilita' e' prevista solo per i
veicoli incompleti.
Tali veicoli devono essere identificati da un codice
variante specifico attribuito dal costruttore del veicolo
base.
7.3. Denominazioni dei tipi, delle varianti e delle
versioni.
7.3.1. Il costruttore attribuisce un codice
alfanumerico, composto da lettere romane e/o numeri arabi,
a ciascun tipo, a ciascuna variante e a ciascuna versione
del veicolo.
L'uso di parentesi e trattini e' consentito purche' non
sostituiscano una lettera o un numero.
7.3.2. Il codice completo e' denominato:
Tipo-Variante-Versione o "TVV".
7.3.3. Il TVV identifica chiaramente e
inequivocabilmente una combinazione unica di
caratteristiche tecniche in relazione ai criteri definiti
nella parte B del presente allegato.
7.3.4. Lo stesso costruttore puo' usare lo stesso
codice per definire un tipo di veicolo che rientra in due o
piu' categorie.
7.3.5. Lo stesso costruttore non puo' usare lo stesso
codice per definire un tipo di veicolo per piu' di una
omologazione all'interno della stessa categoria di veicoli.
7.4. Numero di caratteri che compongono il TVV
7.4.1. Il numero di caratteri non deve superare:
a) 15 per il codice relativo al tipo di veicolo;
b) 25 per il codice relativo a una variante;
c) 35 per il codice relativo a una versione.
7.4.2. Il codice alfanumerico "TVV" completo non deve
contenere piu' di 75 caratteri.
7.4.3. Quando si usa il TVV completo, si deve lasciare
uno spazio tra il tipo, la variante e la versione.
Esempio di TVV:
159AF[...spazio]0054[...spazio]977K(BE).
(Omissis).".
 
Art. 3
Omologazione

1. La domanda di omologazione di un sistema di riqualificazione elettrica e' presentata presso un Servizio tecnico, quale definito dall'articolo 3, comma 1, lettera ll) del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, in conformita' alle disposizioni, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni. La domanda e' corredata da una scheda informativa conforme al modello, di cui all'allegato A al presente decreto.
2. Ogni sistema di riqualificazione elettrica e' omologato dalla Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3, con le eventuali estensioni di omologazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, in relazione ad una o piu' famiglie di veicoli, a seguito dell'esito favorevole della verifica di idoneita' dello stesso, esperita in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato C al presente decreto.
3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, a ciascun sistema di riqualificazione elettrica e' assegnato un numero di omologazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni.
4. La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema di riqualificazione elettrica, recante le eventuali estensioni, in conformita' al modello di cui all'allegato B al presente decreto.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera
ll), del decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 2008, n. 162, (per l'argomento v. nelle
note alle premesse):
"Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto e degli atti normativi elencati nell'allegato IV,
salvo altrimenti in essi disposto, si intende per:
a) «atto normativo»: una direttiva particolare o un
regolamento CE oppure un regolamento UNECE annesso
all'accordo del 1958 riveduto;
b) «direttiva particolare o regolamento»: una direttiva
o un regolamento CE elencato nell'allegato IV, parte I. La
definizione include anche i rispettivi provvedimenti di
esecuzione;
c) «omologazione»: la procedura con la quale
l'autorita' di omologazione certifica che un tipo di
veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' conforme
alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni
tecniche;
d) «omologazione nazionale»: l'omologazione prevista
dalla legislazione nazionale la cui validita' e' limitata
al territorio nazionale;
e) «omologazione CE»: la procedura con la quale
l'autorita' di omologazione certifica che un tipo di
veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' conforme
alle disposizioni amministrative ed alle prescrizioni
tecniche pertinenti del presente decreto o degli atti
normativi elencati negli allegati IV o XI;
f) «omologazione individuale»: la procedura con la
quale l'autorita' di omologazione certifica che un
determinato veicolo, unico o meno, e' conforme alle
pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni
tecniche;
g) «omologazione in piu' fasi»: la procedura con la
quale una o piu' autorita' di omologazione degli Stati
membri della Comunita' europea certificano che, a seconda
dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto
o completato e' conforme alle pertinenti disposizioni
amministrative e prescrizioni tecniche della direttiva
2007/46/CE, ovvero del presente decreto;
h) «omologazione a tappe»: la procedura di omologazione
di un veicolo consistente nell'ottenere gradualmente la
serie completa delle schede di omologazione CE per i
sistemi, i componenti e le entita' tecniche relativi al
veicolo e che conduce, nella fase finale, all'omologazione
del veicolo completo;
i) «omologazione in un'unica tappa»: la procedura di
omologazione di un veicolo completo per mezzo di un'unica
operazione;
l) «omologazione mista»: la procedura di omologazione a
tappe per la quale sono effettuate una o piu' omologazioni
di sistemi durante la fase finale dell'omologazione del
veicolo completo, senza che sia necessario rilasciare le
schede CE per tali sistemi;
m) «veicolo a motore»: ogni veicolo azionato da un
motore che si muova con mezzi propri, abbia almeno quattro
ruote, completo, completato o incompleto, con una velocita'
massima di progetto superiore a 25 km/h;
n) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente
progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a
motore;
o) «veicolo»: ogni veicolo a motore o il suo rimorchio
quali definiti ai punti m) ed n);
p) «veicolo a motore ibrido»: veicolo munito di almeno
due diversi convertitori d'energia e di due diversi sistemi
di accumulazione, sul veicolo, dell'energia per la sua
propulsione;
q) «veicolo elettrico ibrido»: veicolo ibrido che, per
la sua propulsione meccanica, trae energia dalle due
seguenti fonti di accumulazione dell'energia installate a
bordo:
1) un carburante di consumo;
2) un dispositivo di accumulazione dell'energia
elettrica quale, ad esempio, la batteria, il condensatore,
il volano/generatore, o altro;
r) «macchina mobile»: ogni veicolo semovente
specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori
e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al
trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su
un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine
mobili;
s) «tipo di veicolo»: i veicoli di una determinata
categoria identici almeno per quanto riguarda gli aspetti
essenziali specificati nella parte B dell'allegato II; un
tipo di veicolo puo' comprendere diverse varianti e
versioni anch'esse specificate nella parte B dell'allegato
II;
t) «veicolo base»: qualsiasi veicolo utilizzato nella
fase iniziale di un procedimento di omologazione in piu'
fasi;
u) «veicolo incompleto»: un veicolo che, per
conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche del
presente decreto, deve essere completato in almeno una fase
successiva;
v) «veicolo completato»: un veicolo che risulta dal
procedimento di omologazione in piu' fasi e che e' conforme
alle prescrizioni tecniche del presente decreto;
z) «veicolo completo»: un veicolo che non deve essere
completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni
tecniche del presente decreto;
aa) «veicolo di fine serie»: un veicolo parte di una
scorta, che non puo' essere immatricolato o venduto o
immesso in circolazione a causa dell'entrata in vigore di
nuovi requisiti tecnici per i quali non e' stato omologato;
bb) «sistema»: un insieme di dispositivi combinati in
modo da eseguire una o piu' funzioni specifiche in un
veicolo e soggetto alle prescrizioni degli atti normativi;
cc) «componente»: un dispositivo soggetto alle
prescrizioni di un atto normativo e destinato a far parte
di un veicolo, il quale puo' essere omologato
indipendentemente dal veicolo qualora l'atto normativo lo
preveda espressamente;
dd) «entita' tecnica»: un dispositivo soggetto alle
prescrizioni di un atto normativo destinato a far parte di
un veicolo, il quale puo' essere omologato separatamente ma
soltanto in relazione ad uno o piu' tipi di veicoli
determinati qualora l'atto normativo lo preveda
espressamente;
ee) «parti o apparecchiature originali» parti o
apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e
alle norme di produzione fornite dal costruttore del
veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per
l'assemblaggio del veicolo in questione. Esse includono le
parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di
produzione di tali parti o le apparecchiature. Salvo prova
contraria, si presume che le parti costituiscono parti
originali se il costruttore delle stesse certifica che esse
hanno qualita' equivalenti ai componenti utilizzati per
l'assemblaggio del veicolo in questione e sono state
costruite conformemente alle specifiche e alle norme di
produzione del costruttore del veicolo;
ff) «costruttore», la persona o l'ente responsabile,
verso l'autorita' di omologazione, di tutti gli aspetti del
procedimento di omologazione e della conformita' della
produzione; non e' indispensabile che detta persona o ente
partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del
veicolo, del sistema, del componente o dell'entita' tecnica
soggetti all'omologazione;
gg) «rappresentante del costruttore», una persona
fisica o giuridica stabilita nella Comunita' europea,
debitamente designata dal costruttore per rappresentarlo
presso l'autorita' di omologazione e per agire in suo nome,
ai fini del presente decreto; quando e' fatto riferimento
al termine «costruttore», esso deve indicare il costruttore
stesso o il suo rappresentante;
hh) «autorita' di omologazione, ovvero l'autorita'
responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un
tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica o
dell'omologazione individuale di un veicolo e della
procedura di autorizzazione; essa rilascia e, se
necessario, revoca le schede di omologazione, assicura il
collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri
della Comunita' europea, designa i servizi tecnici e
assicura che il costruttore rispetti i propri obblighi
relativi alla conformita' della produzione»: la Direzione
generale per la motorizzazione - Dipartimento per i
trasporti terrestri - Ministero dei trasporti;
ii) «autorita' competente di cui all'art. 40, ovvero
l'autorita' di valutazione delle competenze dei servizi
tecnici per le attivita' di cui all'art. 39»: il
Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei
trasporti;
ll) «servizio tecnico, ovvero l'organismo o l'ente
designato dall'autorita' di omologazione come laboratorio
di prova per l'esecuzione di prove o come organismo di
valutazione della conformita' per l'esecuzione della
valutazione iniziale, o di altre prove o ispezioni, per
conto dell'autorita' di omologazione»: i seguenti servizi
tecnici del Dipartimento dei trasporti terrestri -
Ministero dei trasporti:
1) Direzione generale per la motorizzazione - Roma;
2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e
dispositivi (CSRPAD) - Roma;
3) Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino;
4) Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano;
5) Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia;
6) Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona;
7) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano;
8) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna;
9) Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara;
10) Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli;
11) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari;
12) Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo;
13) Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania;
mm) «metodo di prova virtuale», simulazioni su computer
comprendenti calcoli che dimostrano se un veicolo, sistema,
componente o entita' tecnica soddisfa i requisiti tecnici
di un atto normativo. Ai fini della prova, non e'
necessario che un metodo virtuale utilizzi un veicolo,
sistema, componente o entita' tecnica reali;
nn) «scheda di omologazione», il documento con cui
l'autorita' di omologazione certifica che un tipo di
veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e'
omologato;
oo) «scheda di omologazione CE», la scheda che figura
nell'allegato VI, o nell'allegato corrispondente di una
direttiva particolare, ovvero in un decreto di recepimento
della medesima, o in un regolamento CE; il modulo di
comunicazione figurante nel pertinente allegato di uno dei
regolamenti UNECE elencati nella parte I o parte II
dell'allegato IV del presente decreto e' considerato
equivalente ad essa;
pp) «scheda di omologazione individuale», il documento
con cui l'autorita' di omologazione certifica che un
singolo veicolo e' omologato;
qq) «certificato di conformita'», il documento di cui
all'allegato IX, rilasciato dal costruttore e attestante
che un veicolo appartenente alla serie del tipo omologato a
norma del presente decreto e' conforme a tutti gli atti
normativi al momento della sua produzione;
rr) «scheda informativa», le schede figuranti negli
allegati I o III o nel corrispondente allegato di una
direttiva particolare, ovvero di un decreto di recepimento
della stessa, o in un regolamento in cui sono prescritte le
informazioni che il richiedente e' tenuto a fornire; la
scheda informativa puo' essere fornita sotto forma di
documento elettronico;
ss) «documentazione informativa», la documentazione
completa, comprendente la scheda informativa, dati,
disegni, fotografie ecc. forniti dal richiedente; la
documentazione informativa puo' essere fornita sotto forma
di documento elettronico;
tt) «fascicolo di omologazione», la documentazione
informativa accompagnata dai verbali di prova e da tutti
gli altri documenti che il servizio tecnico o l'autorita'
di omologazione hanno aggiunto alla documentazione
informativa nello svolgimento delle proprie funzioni; il
fascicolo di omologazione puo' essere fornito sotto forma
di documento elettronico;
uu) «indice del fascicolo di omologazione», il
documento in cui e' elencato il contenuto del fascicolo di
omologazione, opportunamente numerato o altrimenti
contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente
identificabile; in tale documento devono essere registrate
le tappe successive nella gestione dell'omologazione CE, in
particolare le date delle revisioni e degli
aggiornamenti.".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6, comma 3,
lettera a), 7, comma 5, lettera c), del citato decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001,
n. 277:
"Art. 4 (Domanda e documentazione). - 1. Le richieste
di omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente
ed entita' tecnica possono essere presentate dal
costruttore o da un suo rappresentante accreditato presso
il Ministero dei trasporti e della navigazione presso un
qualsiasi Centro.
2. Nel caso di veicoli, sistemi, componenti od entita'
tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel
territorio comunitario o negli stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2
maggio 1992, la domanda va corredata anche di un atto che
attribuisca a persona, residente in uno Stato membro della
Unione europea, o in uno Stato aderente al suddetto
Accordo, i poteri a gestire l'omologazione nell'ambito
delle responsabilita' che la definizione di «costruttore»
implica. Gli atti di cui sopra debbono essere conformi alle
norme vigenti sulla documentazione amministrativa e
sull'autenticazione delle firme. Qualora gli atti di cui
trattasi siano stati presentati in occasione di una
precedente omologazione, e' sufficiente fare riferimento a
quest'ultima.
3. Alla domanda, redatta in triplice copia di cui una
in bollo, devono essere allegate le attestazioni dei
versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle
tabelle allegate alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e
successive modificazioni. Nel caso di omologazione
nazionale o temporanea di veicoli, e di omologazione di
sistemi, sulla copia che verra' successivamente trasmessa
all'Ufficio del Ministero deve essere apposto, a cura del
Centro, il timbro relativo all'avvenuto assolvimento
virtuale dell'imposta di bollo, il numero della marca
operativa e il codice della tariffa applicata.
4. Alla domanda, redatta secondo lo schema indicativo
riportato nell'allegato II va allegata la documentazione
informativa di cui:
a) all'art. 3 del predetto decreto 8 maggio 1995 e
successive modifiche per i veicoli appartenenti alle
categorie M, N ed O;
b) all'art. 3 del predetto decreto ministeriale 5
aprile 1994 e successive modifiche, per i veicoli della
categoria L;
c) all'articolo 1 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive
modifiche per le macchine agricole ed operatrici;
d) alla scheda informativa relativa a ciascuna delle
direttive particolari CE, ovvero ai regolamenti ECE-ONU
applicabili in alternativa, per la omologazione di sistemi,
componenti ed entita' tecniche.
5. La documentazione informativa di cui al precedente
comma 4 deve essere presentata in triplice copia in carta
semplice, secondo il formato A4 o ad esso riconducibile, ed
includere un indice del contenuto. In alternativa, la
scheda informativa e le schede di omologazione relative a
ciascuna delle direttive particolari CE o regolamenti
ECE-ONU, previste al successivo comma 6, possono essere
fornite su supporto magnetico, secondo una procedura
informatica da concordare con i competenti Uffici del
Ministero.
6. In caso di richiesta di omologazione di veicoli, e'
facolta' del Centro richiedere, ad integrazione della
documentazione, la specificazione di ulteriori
caratteristiche tecniche illustrative, o la presentazione
di calcoli di verifica di determinate strutture.
7. In deroga al precedente comma 4, se una o piu'
schede di omologazione relative a direttive CE o
regolamenti ECE/ONU non sono disponibili al momento della
richiesta, in quanto in corso di emanazione da parte di
altra Autorita' che rilascia l'omologazione, esse potranno
essere presentate successivamente al Centro, ma comunque,
nel caso di omologazione nazionale e temporanea, prima
della trasmissione del fascicolo di omologazione al
competente Ufficio del Ministero. Laddove
l'indisponibilita' di tali documenti derivi dalla
circostanza che il costruttore intende effettuare tutte le
verifiche di omologazione in unica soluzione, alla domanda
deve essere allegata una documentazione contenente le
notizie delle schede informative allegate ai decreti di
recepimento delle direttive particolari.
8. Nel caso in cui il costruttore intenda richiedere
contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo anche
le omologazioni particolari di sistemi, componenti od
entita' tecniche, per ognuna di esse deve essere presentata
apposita domanda."
"Art. 6 (Rilascio delle omologazioni). - (Omissis).
3. L'Ufficio del Ministero, accertata la regolarita'
della pratica, procede ai seguenti adempimenti:
a) per i veicoli assegna un numero di omologazione
conformemente all'allegato IV;
(Omissis)."
"Art. 7 (Modifiche delle omologazioni). - (Omissis).
5. Nel caso di omologazione di veicoli, le modifiche
introdotte per diversificare o aggiornare la produzione del
tipo omologato danno luogo a:
(Omissis).
c) estensione di omologazione (variante del tipo di
veicolo), che differisce da un tipo gia' omologato per uno
o piu' elementi definiti essenziali negli allegati I/a e
I/b;
(Omissis).".
 
Art. 4

Caratteristiche generali del sistema di riqualificazione elettrica
richieste per l'omologazione

1. Ciascun sistema di riqualificazione elettrica e' progettato, costruito e montato in modo tale che, in condizioni normali di impiego e nonostante le sollecitazioni cui puo' essere sottoposto, non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza, nonche' in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui e' esposto.
2. E' richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del veicolo nei casi in cui il sistema di riqualificazione elettrica richieda sostituzioni o modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema di propulsione stesso, ovvero di software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e della stabilita' del veicolo, con altri di caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo.
3. Nei casi previsti al comma 2, in alternativa al nulla osta del costruttore del veicolo, il Servizio tecnico, di cui all'articolo 3, comma 1, procedera' alle verifiche e prove necessarie per accertare, sul singolo tipo di veicolo, che le modifiche effettuate assicurino un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a quello del veicolo originario.
 
Art. 5
Prescrizioni per il costruttore del sistema
di riqualificazione elettrica

1. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica e' responsabile dell'omologazione e della conformita' di produzione di tutti i componenti del sistema stesso, nonche' delle modifiche necessarie per installare il sistema su un veicolo appartenente al campo di impiego del sistema medesimo.
2. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica e' responsabile, in qualita' di "produttore" a norma del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, delle procedure di recupero e trattamento del pacco batterie esauste.
3. Ogni sistema di riqualificazione elettrica conforme al tipo omologato ai sensi dell'articolo 3 riporta, in modo ben leggibile ed indelebile, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi all'eventuale estensione della omologazione di base.
4. Per ogni sistema di riqualificazione elettrica, prodotto in conformita' al tipo omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certificato di conformita', redatto secondo il modello di cui all'allegato D al presente decreto.
5. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica predispone e rende disponibili, per ogni sistema omologato, le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
6. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni di uso, manutenzione, installazione e smaltimento dello stesso, destinate all'installatore e all'utilizzatore. Il sistema e' altresi' corredato da istruzioni e avvertenze (rescue card) da utilizzarsi in caso di interventi di emergenza.

Note all'art. 5:
- Per l'argomento del decreto legislativo 20 novembre
2008, n. 188, v. nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Prescrizioni per l'installazione del sistema di riqualificazione
elettrica sui veicoli e aggiornamento della carta di circolazione

1. Ogni sistema deve essere installato da impresa esercente l'attivita' di autoriparazione, di seguito indicata come "installatore", di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
2. L'installatore del sistema provvede ad apporre sul veicolo i necessari simboli di allerta o pericolo secondo le prescrizioni vigenti, di cui al Regolamento UN100.
3. L'installatore del sistema di riqualificazione elettrica sul veicolo rilascia una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato E al presente decreto, con la quale certifica l'osservanza delle prescrizioni per l'installazione disposte dal costruttore del sistema ovvero, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, dal costruttore del veicolo.
4. L'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica su un veicolo comporta, a seguito di visita e prova, l'aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi e con le modalita' stabilite con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Non e' consentito il ripristino del motore endotermico su un veicolo che sia stato oggetto di riqualificazione elettrica in conformita' al presente decreto.

Note all'art. 6:
- Per l'argomento della legge 5 febbraio 1992, n. 122,
v. nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 78 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive
dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
circolazione). -1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi
devono essere sottoposti a visita e prova presso i
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai
dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e
72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio.
Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche,
gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del
P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa
presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le
modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della
carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non
risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le
prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad
euro 1.695.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo V.".
 
Art. 7
Conformita' della produzione

1. Gli impianti di produzione dei sistemi di riqualificazione elettrica sono soggetti al sistema di controllo di conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto al tipo omologato, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009.

Note all'art. 7:
- Per l'argomento del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2009, (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107), v. nelle
note alle premesse.
 
Art. 8

Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione
europea e dello Spazio economico europeo

1. I sistemi equivalenti al sistema di riqualificazione elettrica, omologati da Stati appartenenti all'Unione europea ed allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti.
2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata da un Servizio tecnico, di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di idonea documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto all'omologazione. Quest'ultima e' riconosciuta in ambito nazionale solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente decreto.
 
Art. 9
Disposizioni finali

1. Gli allegati A, B, C, D, e E sono parte integrante del presente regolamento e sono aggiornati con provvedimento della Direzione Generale per la Motorizzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° dicembre 2015

Il Ministro: Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3683
 
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