Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 dicembre 2015
Istituzione del corso di formazione «Leadership and Teamwork» per il personale marittimo.


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995;
Viste le regole II/1, III/1 e III/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e le corrispondenti sezioni A-II/1, A-III/1 e A-III/6 del codice STCW, relative rispettivamente ai requisiti minimi obbligatori per il conseguimento dell'abilitazione alla tenuta della guardia per gli ufficiali di coperta e di macchina, nonche' per l'ufficiale elettrotecnico;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 "Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare";
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla "Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo";
Visto il modello di corso 1.39 "Leadership and Teamwork" dell'Organizzazione marittima internazionale edizione 2014;
Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 24449 del 27 novembre 2015;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e campo di applicazione

1. E' istituito il corso di formazione "Leadership and Teamwork" per il personale marittimo. Il corso definisce le conoscenze e l'addestramento necessari per acquisire le competenze in materia di "Gestione delle risorse di plancia e macchina" "Bridge Resource Management" ed "Engine Resource Management" nonche' di "Leadership e Teamwork" per gli ufficiali di coperta e di macchina, responsabili di una guardia in navigazione, nonche' per l'ufficiale elettrotecnico, in conformita' a quanto previsto nelle sezioni A-II/1, A-III/1 e A-III/6 del codice STCW.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato G

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Organizzazione del corso

1. Il corso di formazione di cui all'art. 1 ha una durata non inferiore alle 28 ore, articolate in quattro giorni.
2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che abbiano effettuato almeno sei mesi di navigazione in attivita' di addestramento e siano in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base (Basic Training), in numero non superiore a 20, anche provenienti da Stati esteri.
3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto secondo i programmi contenuti negli allegati A e B al presente decreto rispettivamente per il personale di coperta e di macchina.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualita' dell'addestramento fornito.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al presente decreto.
 
Art. 3
Accertamento delle competenze
e rilascio dell'attestato

1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di cui all'art. 2, un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati negli allegati A e B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) ed una prova pratica (es: caso di studio).
3. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 punti (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato E, e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.
4. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e' rilasciato un attestato, secondo i modelli indicati negli allegati F (personale di coperta) e G (personale di macchina) del presente decreto.
5. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni al marittimo che ha navigato per almeno un anno nel quinquennio di validita' dello stesso.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2015

Il comandante generale: Melone
 
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