Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2015 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
REGOLAMENTO 22 dicembre 2015
Regolamento concernente l'utilizzo da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione dei parametri specifici dell'impresa e dei parametri specifici di gruppo nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilita' calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attivita' assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilita'), sezione II (formula standard), articolo 45-sexies, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 11).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-sexies, comma 7, 45-terdecies, 66-quater, 206-bis, commi 1, 2 e 3, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 218, 219, 220, 338 e 356 e l'allegato XVII;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di approvazione, da parte dell'Autorita' di vigilanza, dell'uso di parametri specifici dell'impresa conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Viste le Linee guida emanate da EIOPA in tema di parametri specifici dell'impresa;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Adotta
il seguente Regolamento:
INDICE
Titolo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II
USP

Art. 4 (Adozione degli USP)

Capo I
Dati per il calcolo degli USP

Art. 5 (Standard di qualita' dei dati)
Art. 6 (Adozione del giudizio esperto nella determinazione degli USP)
Art. 7 (Aggiustamenti dei dati per migliorarne il livello di adeguatezza)
Art. 8 (Aggiustamenti dei dati per eliminare gli effetti degli eventi catastrofali)
Art. 9 (Aggiustamenti dei dati per riflettere gli accordi riassicurativi)
Art. 10 (Calcolo del fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale nell'ambito del rischio di tariffazione)

Capo II
Rispetto dei requisiti nel continuo

Art. 11 (Rispetto dei requisiti di utilizzo degli USP nel continuo)
Art. 12 (Misure correttive)

Capo III
Utilizzo degli USP su richiesta dell'IVASS

Art. 13 (Richiesta di utilizzo degli USP da parte dell'IVASS)

Titolo III
GSP

Art. 14 (Istanza di autorizzazione all'uso dei GSP)
Art. 15 (Utilizzo dei GSP ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo)
Art. 16 (Utilizzo degli USP nel calcolo della solvibilita' di gruppo con il metodo della deduzione e aggregazione)
Art. 17 (Qualita' dei dati di gruppo)

Titolo IV
Disposizioni finali

Art. 18 (Entrata in vigore).
Art. 1
Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 45-bis, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal codice legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
a) «Atti delegati», il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
b) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
c) «Giudizio esperto», il giudizio operato nel rispetto dell'art. 2 degli Atti delegati;
d) «USP», parametri specifici dell'impresa, di cui all'art. 45-sexies, comma 7, del Codice;
e) «GSP», parametri specifici di gruppo, di cui all'art. 338 degli Atti delegati;
f) «Regolamento UE 2015/498», il regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione;
g) «Ultima societa' controllante italiana», l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice.
 
Art. 3
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime societa' controllanti italiane.
 
Art. 4
Adozione degli USP

1. In applicazione dell'art. 45-sexies, comma 7, del codice, l'impresa, nel calcolo del requisito patrimoniale, puo' sostituire il sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard, di cui all'art. 218 degli Atti delegati, con uno o piu' USP se la formula standard non porta ad una rappresentazione appropriata dei propri rischi.
2. L'utilizzo degli USP e' soggetto all'autorizzazione dell'IVASS, rilasciata in coerenza con la procedura di approvazione di cui al regolamento UE 2015/498.
3. Ferma restando l'applicabilita' della disciplina sui modelli interni parziali, di cui agli articoli 46-bis, 46-ter e da 46-novies a 46-quinquiesdecies del codice, l'utilizzo degli USP soggetti all'autorizzazione dell'IVASS, rilasciata in coerenza con la procedura di approvazione di cui al Regolamento UE 2015/498, non ammette modifiche ai metodi standardizzati, applicati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 220 degli Atti delegati.
4. Gli input utilizzati per il calcolo degli USP sono i medesimi o sono comunque coerenti con quelli utilizzati per calcolare le riserve tecniche.
5. Le valutazioni che portano all'individuazione degli USP e quelle inerenti alla loro determinazione rientrano nell'ambito delle attivita' svolte dal sistema di gestione dei rischi dell'impresa.
6. La funzione attuariale, in applicazione del principio di cui all'art. 30-sexies, comma 1, lettera i), del codice contribuisce alle valutazioni di cui al comma 5 ed alle verifiche di coerenza dei dati di cui al comma 4.
 
Art. 5
Standard di qualita' dei dati

1. L'impresa assicura il rispetto degli standard di qualita' dei dati di cui all'art. 219 degli Atti delegati in relazione a ciascun USP, indipendentemente dalla significativita' del segmento per il quale esso si utilizza o dalla natura, portata e complessita' dei rischi a cui si riferisce detto parametro.
 
Art. 6
Adozione del giudizio esperto nella determinazione degli USP

1. Nella determinazione degli USP, l'impresa puo' adottare ipotesi definite sulla base del giudizio esperto solo per aggiustamenti a dati esistenti volti a migliorare l'aderenza dei dati ai criteri di cui all'art. 219 degli Atti delegati.
2. Nella determinazione degli USP l'impresa non puo' adottare ipotesi definite sulla base del giudizio esperto per sostituire dati mancanti, ne' per allungare le serie storiche, ne' per aumentare il livello di granularita' dei dati.
3. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa dimostra il rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
 
Art. 7
Aggiustamenti dei dati per migliorarne il livello di adeguatezza

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, nella determinazione degli USP l'impresa aggiusta i dati storici per eliminare gli effetti di rischi che non sono rilevanti nei dodici mesi successivi alla data di riferimento.
2. Non sono ammessi aggiustamenti dei dati che possano alterare la variabilita' del rischio oggetto di misurazione.
 
Art. 8

Aggiustamenti dei dati per eliminare gli effetti degli eventi
catastrofali

1. Ai fini della sostituzione dei parametri standard di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere a)(i), a)(ii), c)(i) e c)(ii), degli Atti delegati, l'impresa applica il metodo del rischio di tariffazione, di cui all'art. 220, paragrafo 1, lettera a), degli Atti delegati, e definisce politiche e procedure interne volte a:
a) identificare le perdite derivanti da eventi catastrofali;
b) aggiustare i dati per eliminare le perdite derivanti da sinistri catastrofali di cui al punto a), ai sensi delle disposizioni di cui all'Allegato XVII, punto B., paragrafo 2, lettera e), degli Atti delegati;
2. Le politiche e procedure di cui al comma 1 sono stabili e coerenti nel tempo e possono prevedere il ricorso al giudizio esperto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6.
3. Gli aggiustamenti di cui al presente articolo sono coerenti con i criteri usati dall'impresa per definire le perdite derivanti da eventi catastrofali nelle valutazioni del requisito patrimoniale. In particolare:
a) per i parametri di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere a)(i) ed a)(ii), degli Atti delegati la coerenza e' da riferirsi ai criteri utilizzati per il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione danni;
b) per i parametri di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere c)(i) e c)(ii), degli Atti delegati la coerenza e' da riferirsi ai criteri utilizzati per il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia.
 
Art. 9
Aggiustamenti dei dati per riflettere gli accordi riassicurativi

1. Ai fini della sostituzione dei parametri standard di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere a)(iv) e c)(iv), degli Atti delegati l'impresa applica uno dei due metodi del rischio di riservazione di cui all'art. 220, paragrafo 1, lettera b), degli Atti delegati, e definisce politiche e procedure interne volte ad aggiustare i dati per eliminare gli effetti delle pertinenti coperture riassicurative ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato XVII, punto C., paragrafo 2, lettera c), e punto D., paragrafo 2, lettera f) degli Atti delegati.
2. Le politiche e procedure di cui al comma 1 sono stabili e coerenti nel tempo e possono prevedere il ricorso al giudizio esperto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6.
3. Ai fini della sostituzione dei parametri standard di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere a)(i) e c)(i), degli Atti delegati, in aggiunta a quanto disposto all'art. 8 del presente regolamento, l'impresa applica anche le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, riferite all'aggiustamento dei dati per eliminare gli effetti delle coperture riassicurative, ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato XVII, punto B., paragrafo 2, lettera d), degli Atti delegati.
4. L'impresa verifica che i dati utilizzati per calcolare gli USP di cui al comma 3 riflettano anche la politica riassicurativa dell'impresa nei dodici mesi successivi alla data di riferimento.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'impresa garantisce che le modifiche della ritenzione assicurativa negli accordi di riassicurazione non proporzionale siano adeguatamente considerate, nei casi in cui esse abbiano un impatto sulla volatilita' del rischio di riservazione.
 
Art. 10
Calcolo del fattore di aggiustamento per la riassicurazione
non proporzionale nell'ambito del rischio di tariffazione

1. Ai fini della sostituzione dei parametri standard di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere a)(iii) e c)(iii), degli Atti delegati, l'impresa applica il metodo della riassicurazione non proporzionale di cui all'art. 220, paragrafo 1, lettera c), degli Atti delegati, e assicura che sia i dati al lordo sia quelli al netto della riassicurazione non proporzionale rispettino i criteri di cui al presente Capo per i dodici mesi successivi alla data di riferimento.
2. In particolare, i dati netti di cui al comma 1 dovranno:
a) riflettere gli effetti delle coperture riassicurative non proporzionali vigenti e la politica riassicurativa non proporzionale dell'impresa;
b) escludere gli effetti di altri tipi di riassicurazioni non proporzionali non piu' vigenti, che erano pero' esistenti all'epoca a cui i dati si riferiscono;
c) mantenere inalterato il livello di granularita' di dati.
3. I dati netti sono considerati completi soltanto se la volatilita' del rischio di tariffazione espressa dai dati puo' essere considerata rappresentativa della volatilita' nei dodici mesi successivi alla data di riferimento.
 
Art. 11
Rispetto dei requisiti di utilizzo degli USP nel continuo

1. Il rispetto dei requisiti su cui si basa l'autorizzazione all'utilizzo degli USP e' parte della valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui all'art. 30-ter del codice.
2. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS nel caso in cui siano intervenute modifiche significative agli elementi forniti nell'ambito del procedimento di autorizzazione disciplinato dal regolamento UE 2015/498, fornendo i dettagli necessari sulle modifiche significative intervenute.
3. Quando l'utilizzo di nuovi dati comporta modifiche significative, l'impresa, oltre agli adempimenti di cui al comma 2, trasmette, su richiesta dell'IVASS, tutti gli elementi di dettaglio inerenti al calcolo degli USP, operato con i nuovi dati, al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti su cui si basa l'autorizzazione.
4. L'impresa che viene a conoscenza del fatto che l'applicazione di un metodo standardizzato, diverso da quello associato all'USP per cui ha ottenuto l'autorizzazione, fornisca un risultato piu' accurato al fine di soddisfare i requisiti di calibrazione di cui all'art. 45-ter, commi 3 e 4, del codice, presenta tempestivamente all'IVASS una nuova istanza di autorizzazione per l'uso di un nuovo USP, calcolato utilizzando tale metodo standardizzato alternativo.
 
Art. 12
Misure correttive

1. Nel caso in cui non siano piu' rispettati i requisiti su cui si basa l'autorizzazione, l'IVASS revoca l'autorizzazione all'utilizzo di USP, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento UE 2015/498, a meno che la portata della non conformita', le azioni che l'impresa intende adottare e il tempo necessario per la loro realizzazione consentano il ripristino di detti requisiti entro il termine di tre mesi.
 
Art. 13
Richiesta di utilizzo degli USP da parte dell'IVASS

1. L'IVASS, in applicazione dell'art. 45-terdecies del codice, individua e comunica all'impresa quali fra i parametri standard di cui all'art. 218 degli Atti delegati devono essere sostituiti da USP, in quanto il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard.
2. Nelle determinazioni di cui al comma 1, l'IVASS considera, qualora rilevanti, i seguenti elementi:
a) le risultanze emerse nell'ambito del processo di controllo prudenziale;
b) la natura, il tipo e l'entita' dello scostamento;
c) la probabilita' e l'ampiezza dell'impatto negativo per i contraenti e i beneficiari;
d) il livello di sensitivita' delle ipotesi che determinano lo scostamento;
e) la durata e volatilita' attese dello scostamento.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1, l'IVASS indica il termine entro cui l'impresa e' tenuta a presentare l'istanza di cui all'art. 1 del regolamento UE 2015/498, tenendo conto delle specificita' dell'impresa e delle circostanze eventualmente rappresentate da quest'ultima all'IVASS. L'istanza dell'impresa deve contenere anche l'individuazione del metodo standardizzato che, nell'ambito dei metodi riportato nell'allegato XVII degli Atti delegati, fornisce il risultato piu' accurato al fine di soddisfare i requisiti di calibrazione di cui all'art. 45-ter, commi 3 e 4, del codice.
 
Art. 14
Istanza di autorizzazione all'uso dei GSP

1. L'ultima societa' controllante italiana che richiede l'autorizzazione dell'IVASS, per sostituire, nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo, un sottoinsieme dei parametri della formula standard con uno o piu' GSP, applica le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 13.
2. Il procedimento di autorizzazione dei GSP, di cui al comma 1, e' attuato adottando le medesime modalita' definite per gli USP dal regolamento UE 2015/498.
 
Art. 15
Utilizzo dei GSP ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo

1. L'ultima societa' controllante italiana che calcola il requisito patrimoniale di gruppo con il metodo dei conti consolidati, o come combinazione del metodo della deduzione e aggregazione con quello dei conti consolidati ai sensi dell'art. 216-ter e relativo regolamento IVASS di attuazione e dell'art. 216-quinquies del codice, puo' utilizzare i parametri specifici di gruppo solo sui dati consolidati, calcolati ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 338 e 356 degli Atti delegati.
 
Art. 16
Utilizzo degli USP nel calcolo della solvibilita'
di gruppo con il metodo della deduzione e aggregazione

1. Nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo operato con il metodo della deduzione e aggregazione ai sensi dell'art. 216-ter, comma 5, del codice, non e' consentito l'utilizzo del GSP.
2. Nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo operato con il metodo di cui al comma 1, l'ultima societa' controllante italiana utilizza gli USP autorizzati per il calcolo del requisito individuale delle imprese del gruppo.
 
Art. 17
Qualita' dei dati di gruppo

1. Al fine di garantire la coerenza tra le ipotesi statistiche alla base dei dati utilizzati a livello di singola entita' e a livello di gruppo, l'ultima societa' controllante italiana, su richiesta dell'IVASS, dimostra, con evidenze appropriate, che la natura del business del gruppo e il suo profilo di rischio sono simili a quelli delle singole imprese che forniscono i dati.
2. L'ultima societa' controllante italiana verifica se l'effetto di riduzione del rischio derivante dai contratti di riassicurazione o dall'utilizzo di societa' veicolo che emerge dai dati delle singole imprese del gruppo riguarda anche i dati consolidati del gruppo.
3. Nei casi in cui la verifica di cui al comma 2 non dia esito positivo, l'ultima societa' controllante italiana applica opportuni aggiustamenti ai dati ai fini del rispetto delle condizioni di cui al Titolo II, Capo I.
 
Art. 18
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Roma, 22 dicembre 2015

p. il Direttorio integrato
Il Consigliere
Cesari
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone