Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 novembre 2015
Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'articolo 6 nonche' alle visite di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998, e in particolare l'art. 5;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, recante attuazione delle direttive 97/70/CE e 99/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, e in particolare l'art. 10;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attivita' svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per:
a) le procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541;
b) le visite di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo.
 
Allegato 1

(Art. 2)

Tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'art. 6 nonche' alle visite di cui all'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541:
attivita' di cui all'art. 6 (certificato) Tariffa € 79,98;
attivita' di cui all'art. 7 (visite) Tariffa € 293,31.

 
Art. 2
Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico dell'armatore e le relative tariffe sono quelle stabilite nell'allegato 1 allo stesso e sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. L'aggiornamento biennale di cui al comma 1 assorbe, altresi', gli eventuali scostamenti delle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attivita'.
3. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 3
Modalita' di pagamento

1. Il pagamento dovuto per le attivita' previste dall'art. 1 si effettua prima dell'erogazione delle prestazioni, mediante versamento alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.
2. Nella causale del versamento e' specificato:
a) il riferimento agli articoli 5 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 e 6 e 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, a seconda dei casi;
b) l'amministrazione che effettua le prestazioni: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) l'imputazione della somma al Capo XV° - Capitolo 3570, art. 2, dell'entrata del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 novembre 2015

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali
Martina
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3476
 
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