Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2015, n. 202
Regolamento recante determinazione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare, il comma 4;
Visto l'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
Visto l'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2015, n. 100;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, recante: «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2157/2015 del 24 luglio 2015, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 luglio 2015;
Vista la nota DAGL 10185 P del 24 novembre 2015 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha comunicato il proprio nulla osta;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni e oggetto

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per «Scuola», la Scuola nazionale dell'amministrazione;
b) per «docenti a tempo pieno», quelli di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, nonche' quelli incaricati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
c) per «docenti incaricati», i docenti e le persone di comprovata professionalita', di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, ai quali la Scuola puo' conferire incarichi per lo svolgimento, anche temporaneo, di attivita' di insegnamento, ricerche e studi;
d) per «docenti a tempo indeterminato», i docenti ordinari dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze trasferiti alla Scuola;
e) per «ricercatori a tempo indeterminato», i ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze trasferiti alla Scuola;
f) per «docenti», tutti i soggetti di cui alle lettere b), c), d) ed e);
g) per «Presidente» il Presidente della Scuola;
h) per «Comitato di gestione» il Comitato di gestione della Scuola.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 4, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):
«4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a
esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze, di cui all'art. 4-septies, comma 4, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono
trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e
agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei professori
o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e'
rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri
docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che
viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico
spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori
universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera
d), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche):
«d) con riferimento al sistema di formazione dei
pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della
missione e dell'assetto organizzativo della Scuola
nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione
della natura giuridica, con il coinvolgimento di
istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto
prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento
e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo
da assicurare l'omogeneita' della qualita' e dei contenuti
formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla
lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica; possibilita' di avvalersi, per le attivita' di
reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di
formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel
rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
ridefinizione del trattamento economico dei docenti della
Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le
previsioni di cui all'art. 21, comma 4, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l'abrogazione
dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre
2009, n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in
godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi
di formazione concernenti l'esercizio associato delle
funzioni fondamentali di cui all'art. 14 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari
o inferiore a 5.000 abitanti;».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 novembre 2005, n. 258.
- Si riporta il testo dell'art. 4-septies del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129
(Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e
trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa
pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di
termini):
«Art. 4-septies (Disposizioni relative alla Scuola
superiore dell'economia e delle finanze). - 1. La Scuola
superiore dell'economia e delle finanze non puo' promuovere
la partecipazione a societa' e consorzi ne' partecipare a
societa' e consorzi gia' costituiti. Conseguentemente le
partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro.
2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'art. 5,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e' soppresso.
L'art. 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nonche' i commi 4-bis e 5-bis dell'art. 5 del citato
decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono
abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze
puo' continuare ad avvalersi di personale docente
collocato, per un periodo non superiore a tre anni
eventualmente rinnovabile, in posizione di comando,
aspettativa o fuori ruolo.
3. All'art. 12, comma 3, secondo periodo, della legge
18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «previa
autorizzazione,» sono inserite le seguenti: «per un periodo
non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,».
4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui
all'art. 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28
settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad
esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione
per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di
provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse
finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento
retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze all'amministrazione
interessata.
4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in
servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle
finanze alle universita' statali, in conformita' a quanto
stabilito dall'art. 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce
all'universita' interessata le risorse finanziarie per la
corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore
trasferito.
5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione di contrasto dell'illegalita' e dell'evasione
fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco
pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle
attivita' di controllo sul territorio, e di utilizzare le
risorse ordinariamente previste per la formazione del
personale dell'amministrazione finanziaria a cura della
Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le
riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'art.
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le dotazioni organiche
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle
agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in
misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione
organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
personale del Ministero dell'economia e delle finanze
transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate
dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al
primo periodo del presente comma, anche mediante procedure
selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di
cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle
risorse di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono
utilizzate secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma
530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale
interessato dal transito di cui al comma 5 e' destinatario
di un apposito programma di riqualificazione da effettuare
a valere e nei limiti delle risorse destinate alla
formazione a cura della Scuola di cui al presente
articolo.».
- Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178
(Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 290.
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario) e' stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 10 del 14 gennaio 2011.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2011, n. 232 (Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle
Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) , e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2013,
n. 146.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 dicembre 2014 (Individuazione e trasferimento delle
risorse finanziarie e strumentali alla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi dell'art. 21, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo
all'unificazione delle Scuole di formazione), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2015, n. 100.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 aprile 2014 (Delega di funzioni al Ministro senza
portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia per la
semplificazione e la pubblica amministrazione) , e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2014, n. 122.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 21, comma 4, del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 10, commi 1 e 3, del
citato decreto-legislativo 1° dicembre 2009, n. 178:
«1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati
dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero
non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la
procedura di cui all'art. 15, per un periodo non superiore
a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori
universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e
private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri
soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e
comprovata qualificazione professionale, secondo criteri
oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui
all'art. 15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i
docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando
o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di
appartenenza.».
(Omissis).
«3. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti
incaricati, anche temporaneamente, di attivita' di
insegnamento e puo' conferire a persone di comprovata
professionalita' incarichi finalizzati allo svolgimento di
ricerche e studi.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, lettera a)
del citato decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 70:
«a) incarichi di docente a tempo pieno, di durata non
superiore a tre anni rinnovabili, per lo svolgimento di
attivita' di docenza, ricerca e coordinamento della
didattica;».
 
Art. 2

Trattamento economico dei docenti
a tempo pieno e a tempo indeterminato

1. Ai docenti a tempo pieno, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' ai docenti a tempo indeterminato si applica il trattamento economico annuo lordo dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno, come fissato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, e successive modificazioni.
2. Ai docenti a tempo pieno, scelti tra professori universitari di prima o seconda fascia si applica, rispettivamente, il trattamento economico annuo lordo dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno o quello dei professori universitari di seconda fascia a tempo pieno come fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.
3. Per i docenti a tempo pieno scelti tra dirigenti di amministrazioni private o tra soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, il trattamento economico annuo lordo e' stabilito, tra quelli di professore universitario di prima fascia a tempo pieno o di professore universitario di seconda fascia a tempo pieno, dal Presidente della Scuola, sentito il Comitato di gestione, sulla base della valutazione del curriculum accademico e professionale, in applicazione dei criteri di valutazione fissati dallo stesso Comitato, comunque nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, e successive modificazioni.
4. Il trattamento economico dei docenti a tempo pieno e a tempo indeterminato, come definito dal presente articolo, e' correlato all'espletamento degli obblighi istituzionali e delle attivita' didattiche e scientifiche, previsti per i professori universitari a tempo pieno e all'impegno didattico fissato dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai suddetti docenti si applica la disciplina delle incompatibilita' e delle autorizzazioni prevista per i professori e ricercatori universitari a tempo pieno dallo stesso articolo 6. Il Presidente, sentito il Comitato di gestione, determina le modalita' per la verifica dell'effettivo svolgimento delle attivita' didattiche e scientifiche da parte dei predetti docenti. Il compenso per le ulteriori attivita' e' determinato, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in applicazione dei criteri di cui al decreto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e, fino all'adozione del suddetto decreto, in misura pari al settantacinque per cento dell'importo individuato ai sensi dell'articolo 4.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011,
n. 232:
«2. Il trattamento economico dei professori di cui al
comma 1 si articola in una progressione triennale per
classi secondo le tabelle di cui all'allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente regolamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 16, della
citata legge 4 novembre 2005, n. 230:
«16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura
retributiva, il trattamento economico dei professori
universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo
pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento e'
correlato all'espletamento delle attivita' scientifiche e
all'impegno per le altre attivita', fissato per il rapporto
a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di
cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo
definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui
80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale
possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e
della specificita' e della diversita' dei settori
scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti,
sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai
professori a tempo pieno e' attribuita una eventuale
retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attivita'
di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico
incarico, nonche' in relazione ai risultati conseguiti,
secondo i criteri e le modalita' definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico
universitario, in caso di svolgimento delle attivita'
assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale,
resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto
dalle vigenti disposizioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 30
dicembre 2010, n. 240:
«Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo). - 1. Il regime di impegno dei
professori e dei ricercatori e' a tempo pieno o a tempo
definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di
ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita'
annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i
connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi,
e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori
a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori
a tempo definito.
2. I professori svolgono attivita' di ricerca e di
aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti
a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio
agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato,
nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250
ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di ricerca
e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti
a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il
tutorato, nonche' ad attivita' di verifica
dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime
di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di
tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli
assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati
di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre
anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19
novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonche'
ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il
loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento
e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli
curriculari compatibilmente con la programmazione didattica
definita dai competenti organi accademici. Ad essi e'
attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno
accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il
titolo e' conservato altresi' nei periodi di congedo
straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore
usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto
tali corsi e moduli. Ciascuna universita', nei limiti delle
disponibilita' di bilancio e sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con proprio regolamento, determina la
retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali,
con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi
curriculari.
5.
6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma
1 e' esercitata su domanda dell'interessato all'atto della
presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno
all'altro regime, con domanda da presentare al rettore
almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal
quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di
mantenere il regime prescelto per almeno un anno
accademico.
7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica
dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di
servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori
sono definite con regolamento di ateneo, che prevede
altresi' la differenziazione dei compiti didattici in
relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
tipologia di insegnamento, nonche' in relazione
all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la
competenza esclusiva delle universita' a valutare
positivamente o negativamente le attivita' dei singoli
docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma
7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di
carriera del personale accademico, nonche' dagli organi di
valutazione dei progetti di ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore e'
incompatibile con l'esercizio del commercio e
dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire
societa' con caratteristiche di spin off o di start up
universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e
secondo la disciplina in materia dell'ateneo di
appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con
regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'esercizio di attivita' libero-professionale e'
incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto
salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi
del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto
salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono
svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita' di
valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di
carattere occasionale, attivita' di collaborazione
scientifica e di consulenza, attivita' di comunicazione e
divulgazione scientifica e culturale, nonche' attivita'
pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori
a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa
autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di
ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza
vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati
senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni
di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non
rappresenti detrimento delle attivita' didattiche,
scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di
appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono
svolgere attivita' didattica e di ricerca anche presso un
altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due
atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune
interesse. La convenzione stabilisce altresi', con
l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione
tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei
relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente
svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla
corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso,
l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e
passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
delle attivita' di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e'
ripartito in proporzione alla durata e alla quantita'
dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
l'attivazione delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito
possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
autonomo anche continuative, purche' non determinino
situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
appartenenza. La condizione di professore a tempo definito
e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.
Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
incompatibilita'. Possono altresi' svolgere attivita'
didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca
esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la
compatibilita' con l'adempimento degli obblighi
istituzionali.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con
il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e
chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca
traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di
laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale
devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i
rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto
del Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare una relazione triennale sul complesso delle
attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto
stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del
complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai
fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui
all'art. 8 e' di competenza delle singole universita'
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno
un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione
dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo
di ateneo per la premialita' dei professori e dei
ricercatori di cui all'art. 9.».
 
Art. 3

Trattamento economico dei ricercatori
a tempo indeterminato

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato si applica il trattamento economico annuo lordo dei ricercatori universitari a tempo pieno, come fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.
2. Il trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato, come definito dal presente articolo, e' correlato all'espletamento degli obblighi istituzionali e delle attivita' didattiche e scientifiche, previste per i ricercatori universitari a tempo pieno dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai suddetti ricercatori si applica la disciplina delle incompatibilita' e delle autorizzazioni prevista per i professori e ricercatori universitari a tempo pieno dallo stesso articolo 6. Il Presidente, sentito il Comitato di gestione, determina le modalita' per la verifica dell'effettivo svolgimento delle attivita' didattiche e scientifiche da parte dei predetti ricercatori. Il compenso per le ulteriori attivita' e' determinato, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in applicazione dei criteri di cui al decreto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e, fino all'adozione del suddetto decreto, in misura pari al settantacinque per cento dell'importo individuato ai sensi dell'articolo 4.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 6 della citata legge 30
dicembre 2010, n. 240, si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 1, comma 16, della citata
legge 30 dicembre 2010, n. 240, si veda nelle note all'art.
2.
 
Art. 4

Compenso dei docenti incaricati

1. Ai docenti incaricati e' corrisposto un compenso commisurato al numero di ore di lezione effettivamente svolte, in applicazione dei limiti e dei criteri fissati dal Comitato di gestione, nel rispetto del principio di trasparenza. Il compenso e' comprensivo delle spese, anche di trasporto. Se il docente risiede fuori della regione in cui si svolge l'attivita' didattica, il compenso puo' essere aumentato per un ammontare corrispondente al normale costo del viaggio effettuato con i mezzi di trasporto pubblici e comunque non superiore al cinquanta per cento del compenso stesso. E' in tal caso escluso il rimborso delle spese di viaggio.
 
Art. 5

Anzianita', classi e scatti di stipendio

1. Ai fini della determinazione del relativo trattamento economico, i docenti a tempo pieno, scelti tra professori universitari di prima o seconda fascia o tra ricercatori universitari, mantengono l'anzianita' di servizio gia' maturata.
2. Ai fini della determinazione del trattamento economico dei docenti a tempo pieno, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, e dei docenti a tempo indeterminato, i periodi di servizio prestato nelle suddette qualifiche vengono computati come anzianita' di servizio nel ruolo dei professori universitari di prima o di seconda fascia a tempo pieno, in coerenza con i criteri di determinazione del trattamento economico previsti dall'articolo 2, applicando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.
3. Ai fini del comma 2, in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni, la progressione per classi e scatti e' biennale fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, e triennale a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge.
4. Ai fini del computo dell'anzianita', i periodi di servizio presso la Scuola dei docenti a tempo pieno, dei docenti a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo indeterminato vengono valutati in applicazione della disciplina generale relativa ai professori e ai ricercatori universitari.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, si veda nelle note
alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 30 dicembre 2010, n.
240, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Disciplina transitoria

1. I trattamenti economici dei docenti sono adeguati alle disposizioni del presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 novembre 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. - Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 3076
 
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