Gazzetta n. 287 del 10 dicembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 ottobre 2015
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nelle legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo di mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2004, recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalita' di presentazione delle dichiarazioni di raccolta e produzione;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020;
Ritenuto opportuno procedere alla semplificazione degli oneri burocratici e amministrativi relativi alla presentazione delle dichiarazioni obbligatorie a carico degli operatori del settore vitivinicolo;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 1° ottobre 2015,

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni applicative degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Soggetti obbligati alle dichiarazioni

1. Sono tenuti alla presentazione annuale delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola i seguenti soggetti:
a) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
b) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
d) i produttori che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
f) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
g) i soggetti che effettuano intermediazione delle uve;
h) le associazioni e le cantine cooperative.
 
Art. 3

Compilazione delle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni sono presentate telematicamente, sulla base del modello di formulario di cui all'allegato 2 del presente decreto.
2. La dichiarazione di vendemmia contiene:
a) informazioni anagrafiche (quadro A);
b) riepilogo delle uve raccolte e della loro destinazione (quadro C);
c) rivendicazione delle uve (quadro R);
d) cessione delle uve (quadro F);
e) conferimento delle uve ad una associazione o cantina cooperativa (quadro F2).
3. La dichiarazione di produzione vinicola contiene:
a) informazioni anagrafiche (quadro A);
b) dati di produzione di vino e mosti (quadro G);
c) uva da vino acquistata da fornitori (quadro I);
d) elenco dei fornitori di mosti e vini (quadro V).
4. I produttori di uva da vino che consegnano la totalita' della propria produzione ad una associazione o ad una cantina cooperativa comunicano la produzione delle uve e la rivendicazione delle stesse attraverso la compilazione del quadro F2 e del quadro R. Tali quadri sono contenuti nella dichiarazione presentata dalla associazione o cantina cooperativa.
5. La dichiarazione e' presentata dal produttore di uve anche qualora la produzione di uva per la campagna interessata sia uguale a «zero».
6. La dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante conto lavorazione e' presentata dal soggetto che detiene il prodotto alla data del 30 novembre, secondo le modalita' definite da Agea coordinamento, di cui all'art. 8, comma 1 del presente decreto.
 
Art. 4

Termini di presentazione delle dichiarazioni

1. Ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 436/2009:
il termine di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, di cui all'art. 3, comma 2, e' stabilito al 15 novembre di ogni anno, fatte salve eventuali proroghe previste per particolari produzioni tardive;
il termine di presentazione delle dichiarazioni di produzione, di cui all'art. 3, comma 3, e' stabilito al 15 dicembre di ogni anno, con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre.
2. I produttori di cui all'art. 2, lettere b) e c), hanno la possibilita' di compilare le dichiarazioni di produzione vinicola contestualmente alle dichiarazioni di vendemmia, entro il 15 novembre di ogni anno, con eventuale rettifica della produzione di vino e mosti entro il 15 dicembre, in relazione ai prodotti detenuti al 30 novembre.
3. I soggetti intermediari di cui all'art. 2, lettera g), compilano la dichiarazione entro il 15 novembre di ogni anno.
4. I termini di presentazione ed i rispettivi quadri delle dichiarazioni sono riportati all'allegato I al presente decreto, in relazione ai soggetti dichiaranti di cui all'art. 2.
 
Art. 5

Soggetti esonerati dalla dichiarazione di vendemmia

1. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione i produttori di uva:
a) le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non e' immesso in commercio in qualsiasi forma;
b) la cui produzione di uve e' interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore o da parte di una industria di trasformazione.
 
Art. 6

Soggetti esonerati dalla dichiarazione
di produzione vinicola

1. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione vinicola:
a) i produttori di cui all'art. 5;
b) i produttori che mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non e' commercializzato in qualsiasi forma;
c) i produttori di uve che consegnano la propria produzione ad una cantina cooperativa o associazione, riservandosi di produrre un quantitativo inferiore a 10 hl, che non e' commercializzato in qualsiasi forma.
 
Art. 7

Rivendicazione delle uve a DO e IG
e Dichiarazione preventiva

1. I conduttori di vigneti, che sono ritenuti idonei alle produzioni DO e IG ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, effettuano la rivendicazione delle uve DO e IG mediante la compilazione del quadro R dell'allegato 2 avvalendosi delle dichiarazioni di vendemmia di cui all'art. 3, comma 2.
2. Nella rivendicazione di cui al comma 1 sono indicati gli esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive.
3. Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO e IG che sono commercializzate prima della data di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, i produttori presentano una dichiarazione preventiva attraverso la compilazione del citato quadro R. Tale dichiarazione e' compilata anteriormente la dichiarazione di vendemmia, di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 8

Modalita' di presentazione delle dichiarazioni
e diffusione dei dati

1. I criteri di compilazione delle dichiarazioni, comprese quelle previste all'art. 7, e le modalita' di presentazione delle stesse sono definiti dall'Organismo di coordinamento AGEA, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione sono presentate, esclusivamente per via telematica, con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di trasformazione.
3. I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione sono resi disponibili dall'organismo di coordinamento AGEA e dagli organismi pagatori regionali, per gli adempimenti ed i controlli di competenza, rispettivamente entro il 30 novembre e il 15 gennaio di ogni anno:
all'Ispettorato centrale repressione frodi;
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
agli Assessorati regionali dell'agricoltura, competenti per il territorio;
agli Enti e strutture di controllo incaricati per la gestione e il controllo delle denominazioni.
4. Il sistema telematico e' aperto dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno.
 
Art. 9

Sanzioni

1. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalle disposizioni impartite dall'organismo di coordinamento AGEA di cui all'art. 8, comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 436/2009 e all'art. 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Restano, inoltre, valide le sanzioni nazionali previste dall'art. 1, comma 9, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e dall'art. 22, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla campagna 2016/2017 i modelli utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente decreto sono quelli riportati nell'allegato 2.
2. Per la campagna 2015/2016 il termine di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e produzione e' stabilito al 15 dicembre 2015. Ai fini della compilazione delle dichiarazioni restano validi i modelli attualmente definiti dall'organismo di coordinamento AGEA.
3. I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione di cui al comma 2 sono resi disponibili dall'organismo di coordinamento AGEA e dagli organismi pagatori regionali entro il 15 gennaio 2016.
4. A decorrere dal 1° agosto 2016 il decreto ministeriale 8 ottobre 2004 e' abrogato.
5. A decorrere dal 1° agosto 2016 gli articoli 17 e 18, commi 2, 3 e 4, del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 sono abrogati.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2015

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3925
 
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