Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2015 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 181
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante: «Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 267 del 16 novembre 2015).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.


Art. 1
Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) «autorita' di risoluzione» indica la Banca d'Italia nonche' un'autorita' non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;»;
b) al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro dell'Unione europea;»;
c) al comma 2, alla lettera c) la parola: «extracomunitario» e' sostituita dalla seguente: «terzo».
2. All'articolo 4, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto legislativo, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonche' ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «Governatore» e' sostituita dalla seguente: «Direttorio»;
b) al comma 6, dopo le parole: «SEVIF,» sono inserite le seguenti: «nonche' con le autorita' di risoluzione degli Stati comunitari,»;
c) al comma 7, la parola «extracomunitari» e' sostituita dalla seguente: «terzi».
4. All'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitari» e' sostituita dalla seguente: «terzi».
5. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitario» e' sostituita dalla seguente: «terzo».
6. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitario» e' sostituita dalla seguente: «terzo».
7. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitari» e' sostituita dalla seguente: «terzi».
8. All'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitari» e' sostituita dalla seguente: «terzi».
9. All'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitari» e' sostituita dalla seguente: «terzi».
10. La rubrica del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituita dalla seguente: «Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa».
11. Dopo l'articolo 69 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sub titolo IV, e' inserito il seguente:
«Art. 69-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;
b) «autorita' di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorita' di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l'autorita' di vigilanza su base consolidata;
c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non e' rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale e' rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purche' non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
d) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis, commi 3 e 4, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti;
e) «depositi protetti»: un deposito ammissibile al rimborso che non supera il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis, comma 5;
f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure adottate nel suo ambito;
2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE];
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorita' di altri Stati comunitari;
g) «risoluzione»: la procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]
h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE];
l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato comunitario considerata significativa dalla Banca d'Italia.».
12. Al titolo IV, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prima del capo I, sono inseriti i seguenti:
«Capo 01-I (Piani di risanamento).
Art. 69-ter (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie;
b) alle societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle societa' componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
c) alle societa' incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h).
2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23.
Art. 69-quater (Piani di risanamento). - 1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le societa' italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).
2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che cio' non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d'Italia. Per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la richiesta di piani individuali e' effettuata in conformita' dell'articolo 69-septies.
3. Fatto salvo l'articolo 69-decies, il piano di risanamento contiene le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale e particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea.
4. Il piano di risanamento non presuppone ne' contempla l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario.
5. Il piano di risanamento e' approvato dall'organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia per le valutazioni di cui all'articolo 69-sexies. Il piano e' riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.
Art. 69-quinquies (Piani di risanamento di gruppo). - 1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per se', per ogni societa' del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le societa' italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).
2. Non e' tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, salvo che cio' non sia a essa specificamente richiesto in conformita' dell'articolo 69-septies.
3. Il piano di risanamento di gruppo e' finalizzato a ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.
4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le societa' del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresi', i possibili ostacoli all'attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all'allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attivita' nonche' al rimborso di passivita' fra societa' del gruppo.
5. Il piano di risanamento di gruppo e' approvato dall'organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia, in conformita' dell'articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati comunitari.
6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e dell'articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:
a) alle autorita' competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorita' di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;
b) alle autorita' competenti degli Stati comunitari in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;
c) alle autorita' di risoluzione delle societa' controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonche' all'autorita' di risoluzione a livello di gruppo.
7. Il piano di risanamento di gruppo e' riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.
Art. 69-sexies (Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo). - 1. La Banca d'Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorita' competenti degli Stati comunitari in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformita' dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.
2. Il piano di risanamento e' trasmesso all'autorita' di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.
3. Se all'esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalita' del piano, la Banca d'Italia puo', fissando i relativi termini:
a) richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano modificato;
b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano;
c) ordinare modifiche da apportare all'attivita', alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalita' del piano.
4. Resta ferma la possibilita' di adottare, ove le circostanze lo richiedano, una o piu' delle misure previste dagli articoli 53-bis e 67-ter.
Art. 69-septies (Rapporti con le altre autorita' e decisioni congiunte sui piani di risanamento). - 1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia coopera con le autorita' competenti degli altri Stati comunitari per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 69-sexies, comma 3. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d'Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le singole societa' del gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformita' delle disposizioni dell'Unione europea.
2. La Banca d'Italia puo', nei casi previsti dal diritto dell'Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all'ABE, richiedere l'assistenza dell'ABE o deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione e' stata deferita all'ABE, la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.
Art. 69-octies (Misure attuative dei piani di risanamento). - 1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze e' comunicata senza indugio alla Banca d'Italia.
Art. 69-novies (Trasmissione dei piani di risanamento). - 1. Le banche e le capogruppo italiane controllate da una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la societa' estera controllante e la Banca d'Italia.
2. Le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato comunitario collaborano con l'autorita' competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.
Art. 69-decies (Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni). - 1. La Banca d'Italia puo', con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalita' semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo bancario in considerazione delle loro caratteristiche, ivi incluse le dimensioni, la complessita' operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.
2. La Banca d'Italia puo' inoltre esentare dal rispetto delle disposizioni del presente capo una banca aderente a un sistema di tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente capo sono assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata.
Art. 69-undecies (Disposizioni di attuazione). - 1. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.
Capo 02-I (Sostegno finanziario di gruppo).
Art. 69-duodecies (Accordo di gruppo). - 1. Una banca italiana o societa' italiana capogruppo di un gruppo bancario, le societa' italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre societa' incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le condizioni indicate nel presente capo.
2. Fermo restando quanto previsto dal capo IX del titolo V del libro V del codice civile, il presente capo non si applica:
a) alle operazioni di finanziamento e di gestione della liquidita' eseguite tra societa' del gruppo bancario se per nessuna di esse sussistono i presupposti dell'intervento precoce;
b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma, ivi incluso l'apporto di capitale, a un'altra societa' del gruppo al di fuori dei casi previsti dall'accordo, quando la societa' cui il sostegno e' concesso si trovi in difficolta' e il sostegno sia in linea con le politiche del gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilita' del gruppo.
3. Le societa' che aderiscono all'accordo di sostegno finanziario di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno finanziario in conformita' dei termini dell'accordo. Possono essere previsti anche obblighi di sostegno reciproco.
4. Il sostegno finanziario puo' essere concesso in forma di finanziamento, di prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attivita' da utilizzare come garanzia reale o finanziaria, nonche' con qualsiasi combinazione di queste forme, mediante un'unica o piu' operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti all'accordo.
5. L'accordo e' conforme ai seguenti principi:
a) l'accordo e' sottoscritto da ciascuna parte nell'esercizio della propria autonomia negoziale e in coerenza con le eventuali direttive impartite dalla capogruppo;
b) le parti chiamate a fornire sostegno finanziario devono essere pienamente informate sulla situazione dei beneficiari prima della decisione di fornire il sostegno;
c) l'accordo indica i criteri di calcolo per determinare, al momento in cui il sostegno finanziario viene fornito, il corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in virtu' dell'accordo stesso; ove necessario per conseguire le finalita' dell'accordo, i criteri possono non tenere conto del prezzo di mercato, in particolare se esso e' influenzato da fattori anomali ed esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone, in forza dell'appartenenza al gruppo del beneficiario, di informazioni non pubbliche rilevanti.
6. L'accordo di sostegno finanziario di gruppo non puo' essere concluso se, al momento della sua conclusione, per una delle parti dell'accordo sussistono, a giudizio dell'autorita' competente, i presupposti dell'intervento precoce.
7. Nessun diritto, pretesa o azione derivante dall'accordo puo' essere esercitato da soggetti diversi dalle parti, neppure ai sensi dell'articolo 2900 del codice civile.
Art. 69-terdecies (Autorizzazione dell'accordo). - 1. Il progetto di accordo e' sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorita' competenti sulle banche comunitarie aderenti all'accordo, in conformita' delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.
2. La Banca d'Italia disciplina il procedimento per l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all'autorita' di risoluzione a seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1.
Art. 69-quaterdecies (Approvazione dell'accordo da parte dell'assemblea dei soci e concessione del sostegno). - 1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell'articolo 69-terdecies e' sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna societa' del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell'organo amministrativo sull'interesse della societa' ad aderire all'accordo nonche' sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'accordo produce effetti solo nei confronti delle societa' le cui assemblee hanno approvato il progetto.
2. La competenza a decidere sulla concessione o sull'accettazione del sostegno finanziario in esecuzione dell'accordo spetta all'organo amministrativo. La delibera di concessione del sostegno finanziario di gruppo e' motivata, indica l'obiettivo del sostegno finanziario e la conformita' alle condizioni stabilite all'articolo 69-quinquiesdecies.
3. L'organo amministrativo della societa' aderente all'accordo riferisce annualmente all'assemblea dei soci in merito all'esecuzione dell'accordo.
4. L'assemblea straordinaria dei soci puo' revocare la propria approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono ancora realizzati i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies in capo a una o piu' societa' aderenti all'accordo. La revoca diviene efficace solo a seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca.
5. L'approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 o la sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla societa'.
6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 e' pubblicata con gli stessi mezzi previsti per la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera d), unitamente a una descrizione sommaria del contenuto dell'accordo. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni sull'informativa al pubblico dovuta dalle banche e dalle societa' capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo.
Art. 69-quinquiesdecies (Condizioni per il sostegno). - 1. Il sostegno finanziario previsto dall'accordo e' concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) si puo' ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficolta' finanziarie del beneficiario;
b) il sostegno finanziario e' diretto a preservare o ripristinare la stabilita' finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle societa' del gruppo ed e' nell'interesse della societa' del gruppo che fornisce il sostegno;
c) le condizioni del sostegno finanziario, ivi compreso il corrispettivo, sono determinate in conformita' dell'articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c);
d) vi e' la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell'organo amministrativo della societa' che fornisce il sostegno al momento dell'assunzione della relativa decisione, che sara' pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito da parte della societa' beneficiaria, qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell'ipotesi in cui il sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia escussa, sara' possibile recuperare per intero, anche in via di surroga o regresso, capitale, interessi e spese;
e) la concessione del sostegno finanziario non mette a repentaglio la liquidita' o solvibilita' della societa' del gruppo che lo fornisce;
f) la concessione del sostegno finanziario non minaccia la stabilita' del sistema finanziario, in particolare nello Stato comunitario in cui ha sede la societa' del gruppo che fornisce il sostegno;
g) la societa' del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia di capitale, liquidita', grandi esposizioni e gli altri requisiti specifici eventualmente imposti in conformita' del Regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, e la concessione del sostegno finanziario non e' tale da determinare la violazione di questi requisiti da parte della societa', fatta eccezione per il caso in cui l'autorita' competente per la vigilanza sulla societa' abbia autorizzato una temporanea deroga a tali requisiti;
h) la concessione del sostegno finanziario non pregiudica la risolvibilita' della societa' del gruppo che lo fornisce.
Art. 69-sexiesdecies (Opposizione della Banca d'Italia e comunicazioni). - 1. La delibera di concessione del sostegno e' trasmessa alla Banca d'Italia, che puo' vietare o limitarne l'esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all'articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.
2. La delibera di cui al comma 1 e' trasmessa all'ABE nonche', se diverse dalla Banca d'Italia, all'autorita' competente per la vigilanza sulla societa' che riceve il sostegno e all'autorita' competente per la vigilanza su base consolidata.
3. Il provvedimento della Banca d'Italia di cui al comma 1 e' trasmesso all'ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonche', se la Banca d'Italia e' l'autorita' competente per la vigilanza su base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59].
Art. 69-septiesdecies (Norme applicabili e disposizioni di attuazione). - 1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonche' agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare.
2. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.».
13. Al titolo IV, capo I, prima della sezione I, e' inserita la seguente:
«Sezione 01-I (Misure di intervento precoce).
Art. 69-octiesdecies (Presupposti). - 1. La Banca d'Italia puo' disporre le seguenti misure nei confronti di una banca o una societa' capogruppo di un gruppo bancario:
a) le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;
b) la rimozione degli esponenti di cui all'articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella medesima lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione.
Art. 69-noviesdecies (Attuazione del piano di risanamento e altre misure). - 1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter, la Banca d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), puo' chiedere alla banca o alla societa' capogruppo di un gruppo bancario di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1 puo':
a) richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;
b) fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce.
Art. 69-vicies (Poteri di accertamento e flussi informativi). - 1. Quando sia accertata l'esistenza, in relazione a una banca o ad un gruppo bancario, delle circostanze di cui all'articolo 69-octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli 51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nonche' per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo I, Sezione II, del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE].
2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono trasmesse alle autorita' di risoluzione.
Art. 69-vicies-semel (Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza). - 1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia puo' disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle societa' capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il comma 4 dell'articolo 70.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca o della capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia puo' inoltre ordinare la rimozione di uno o piu' componenti dell'alta dirigenza di una banca o di una societa' capogruppo di un gruppo bancario.
4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della banca o della societa' capogruppo.
5. Resta salva la possibilita' in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo di cui agli articoli 70 e 98.
6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione.
Art. 69-vicies-bis (Disposizioni di attuazione). - 1. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative della presente sezione, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.».
14. All'articolo 70, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia puo' disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarita' di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento e' richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.»;
b) al comma 2, le parole: «art. 72» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 72»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il provvedimento e' comunicato dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73.»;
d) al comma 4, le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalla seguente: «provvedimento»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine piu' breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata per lo stesso periodo di un anno, anche per piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
f) il comma 6 e' abrogato;
g) al comma 7, la parola: «abilita» e' sostituita dalle seguenti: «o lo statuto abilitano».
15. L'articolo 70-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato.
16. All'articolo 71 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'articolo 70, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia»;
b) al comma 2, il periodo: «Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.» e' soppresso;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia.»;
e) al comma 5, dopo le parole: «La Banca d'Italia,» sono inserite le seguenti: «per ragioni d'urgenza e»;
f) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse.».
17. All'articolo 72 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che non sia diversamente specificato all'atto della nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto della banca. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, puo' stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria, ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarita' e promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. All'atto della nomina, la Banca d'Italia puo' stabilire speciali limitazioni dei compiti dei commissari ovvero attribuire loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel presente comma.»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La Banca d'Italia puo', in ogni momento, revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza oppure modificarne compiti e poteri.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Banca d'Italia puo' stabilire, all'atto della nomina o successivamente con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, che determinati atti dei commissari siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d'Italia ovvero imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il potere di convocare l'assemblea dei soci e gli altri organi indicati all'articolo 70, comma 2, spetta esclusivamente ai commissari previa approvazione della Banca d'Italia. L'ordine del giorno e' stabilito in via esclusiva dai commissari e non e' modificabile dall'organo convocato.»;
f) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. La responsabilita' dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.»;
g) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.».
18. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «Qualora ricorrano» sono sostituite dalle seguenti: «Se ricorrono» e le parole: «dal d. lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
19. All'articolo 75, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole «comitato di sorveglianza,» sono inserite le seguenti: «a intervalli periodici stabiliti all'atto della nomina o successivamente nonche'».
20. Dopo l'articolo 75 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 75-bis (Commissari in temporaneo affiancamento). - 1. La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all'articolo 70, puo' nominare uno o piu' commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l'assunzione di determinati atti o decisioni.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.».
21. L'articolo 76 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato.
22. Dopo l'articolo 77 del decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 77-bis (Aumenti di capitale). - 1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125-bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali e' stata adottata una misura di intervento precoce o disposto l'avvio dell'amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati a ripristinare l'adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, se cosi' e' previsto dallo statuto.
2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati comunitari:
a) la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea;
b) il termine di cui all'articolo 126-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' ridotto a cinque giorni;
c) non trovano applicazione le modalita' di pubblicita' di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applicano alle banche nei confronti delle quali e' stata disposta l'amministrazione straordinaria.
4. Il presente articolo si applica anche alle societa' capogruppo di un gruppo bancario.».
23. All'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] ma non quelli indicati nell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione.».
24. All'articolo 81 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche societa' o altri enti.»;
b) al comma 2 le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito web della Banca d'Italia.».
25. All'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «liquidazione coatta amministrativa» sono inserite le seguenti: « o a risoluzione».
26. All'articolo 83 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «terzo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «sesto giorno lavorativo»;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile.».
27. All'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione.» sono soppresse.
28. All'articolo 86 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. Se il destinatario ha sede o risiede all'estero, la comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare ai commissari, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
« 2-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 92-bis, i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a consultare l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco e' depositato presso la sede della societa' o messo altrimenti a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, all'indirizzo di posta elettronica della procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.»;
e) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente articolo.»;
f) al comma 8, le parole: «, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata,».
29. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «raccomandata» e' sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Si applica l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice relatore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice relatore.»;
d) il comma 4 e' abrogato.
30. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Esecutivita' delle sentenze»;
b) i commi 1 e 2 sono abrogati;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive.»;
d) il comma 4 e' abrogato.
31. All'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile.» sono sostituite dalle seguenti: «Decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 86, comma 8, le domande tardive sono ammissibili solo se l'istante dimostra che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile.».
32. All'articolo 90 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di alienazione di beni immobili e di altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, la Banca d'Italia, su richiesta dei commissari liquidatori, dispone la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere attivita' e passivita', l'azienda, rami d'azienda nonche' beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o l'intervento di questi e' insufficiente, al fine di favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione puo' avere ad oggetto passivita' anche solo per una quota di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto della parita' di trattamento dei creditori e del loro ordine di priorita'.» e dopo le parole: «risultanti dallo stato passivo» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi dell'articolo 87».
33. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare. Il pagamento dei crediti prededucibili e' effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile e dall'articolo 111 della legge fallimentare, nella ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma 1:
a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari:
1) la parte dei depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ammissibili al rimborso e superiore all'importo previsto dall'articolo 96-bis, comma 5;
2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia;
b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti indicati alla lettera a):
1) i depositi protetti;
2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti protetti;
c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i crediti indicati alle lettere a) e b), gli altri depositi presso la banca.»;
c) al comma 2 le parole: «dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: dell'articolo 22»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita', possono eseguire riparti parziali e restituzioni, anche integrali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per il pagamento dei debiti prededucibili.»;
e) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle cosi' definite in base al criterio del fatturato annuo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.».
34. All'articolo 92 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «liquidato l'attivo» sono inserite le seguenti: «, o una parte rilevante dello stesso,»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I commissari danno comunicazione dell'avvenuto deposito ai creditori e ai clienti ammessi al passivo con le modalita' di cui all'articolo 86, comma 3, e mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commissari liquidatori ripartiscono, in base alla documentazione di cui al comma 1, eventuali somme derivanti all'esito dei giudizi nonche' quelle derivanti dalla cessione o liquidazione dell'attivo non ancora realizzato al momento di chiusura della procedura ovvero dagli accantonamenti eseguiti a quel momento.»;
d) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. I commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia subentrato il cessionario, ivi compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli di costituzione di parte civile in giudizi penali.».
35. Dopo l'articolo 92 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 92-bis (Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti). - 1. Il presente articolo si applica quando la liquidazione coatta amministrativa e' priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono iscritti nella sezione separata dello stato passivo ai sensi dell'articolo 86, comma 6.
2. L'autorita' di risoluzione italiana anticipa agli organi liquidatori, agli organi dell'amministrazione straordinaria e al commissario della gestione provvisoria che hanno preceduto la liquidazione coatta amministrativa le indennita' ad essi spettanti e, sulla base della relativa documentazione giustificativa, le spese per lo svolgimento dell'incarico. Le somme anticipate a questo titolo, comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse finanziarie della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo l'eventuale rimborso dei clienti ai sensi del comma 4 e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili.
3. I commissari pagano, con priorita' rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della procedura, per lo svolgimento delle attivita' di interesse dei clienti, per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della procedura. A questo fine, i commissari utilizzano, nel seguente ordine:
a) le risorse liquide eventualmente disponibili della procedura;
b) le risorse liquide o agevolmente liquidabili dei clienti, proporzionalmente al valore dei rispettivi patrimoni, fino ad un importo pari alla somma delle spese necessarie per lo svolgimento delle attivita' di interesse dei clienti medesimi e della quota parte ad essi riferibile delle altre spese;
c) se le risorse dei clienti sono insufficienti, illiquide o di non agevole liquidazione, una somma che puo' essere anticipata dall'autorita' di risoluzione fino ad un importo massimo di euro 400.000 o, se superiore, fino al doppio delle indennita' degli organi liquidatori.
4. Le somme anticipate ai sensi del comma 3, lettera c), comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse liquide della procedura, con priorita' rispetto al pagamento degli altri crediti prededucibili, e poi su quelle dei clienti che si rendano successivamente disponibili, nei limiti stabiliti dal comma 3, lettera b). Le somme indicate al comma 3, lettera b), comprensive degli interessi legali, sono recuperate a beneficio dei clienti sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, prima del pagamento degli altri crediti prededucibili e dopo il rimborso di quanto anticipato dall'autorita' di risoluzione ai sensi del presente comma.
5. Il pagamento dei crediti prededucibili e' effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. Prima del pagamento, l'elenco di questi crediti e' comunicato dai commissari all'autorita' di risoluzione.
6. Se le risorse utilizzabili ai sensi dei commi 2 e 3 sono insufficienti per la prosecuzione della procedura o non vi sono prospettive di utile realizzo dei beni e dei diritti della procedura o dei clienti, i commissari procedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a presentare offerte vincolanti per l' acquisto dei beni e dei diritti residui della procedura o dei clienti. Al termine della procedura competitiva, i beni e i diritti sono assegnati, indipendentemente dall'importo offerto, al migliore offerente. Gli assegnatari subentrano nei giudizi relativi ai beni e ai diritti oggetto di cessione e i commissari sono estromessi su propria richiesta.».
36. All'articolo 93 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la parola: «chirografari» e' soppressa;
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purche' autorizzate dalla Banca d'Italia, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135 della legge fallimentare.»;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. Il decreto e' pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 131 della legge fallimentare.».
37. L'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«3. Si applicano l'articolo 215 della legge fallimentare e, in quanto compatibile, l'articolo 92 del presente decreto legislativo.».
38. L'articolo 95-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione»;
b) al comma 1, le parole: «I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione»;
c) al comma 2, le parole: «I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa»;
d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Quando e' esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto stesso.».
39. L'articolo 95-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto:
a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE];
b) le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], nonche' quanto previsto alla lettera d) del comma 1.».
40. All'articolo 95-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], la Banca d'Italia informa le autorita' di vigilanza e, se diverse, le autorita' di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell'adozione dei provvedimenti di risanamento e dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L'informazione e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.»;
b) al comma 2 le parole: «una procedura» sono sostituite dalle seguenti «un provvedimento» e le parole: «dello Stato d'origine» sono sostituite dalle seguenti: «o, se diversa, all'autorita' di risoluzione dello Stato d'origine ovvero alla Banca centrale europea.»;
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE].».
41. All'articolo 95-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «I provvedimenti di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «I provvedimenti di risanamento e di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa».
42. All'articolo 95-septies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa» e dopo le parole: «Stati comunitari» sono inserite le seguenti: «o della Banca centrale europea».
43. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «organi di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «, determinandone il relativo compenso a carico della societa'».
44. All'articolo 98, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «della liquidazione coatta amministrativa,» sono inserite le seguenti: «della risoluzione»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con cui e' disposta non preveda un termine piu' breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca d'Italia, anche piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal caso, la proroga puo' riguardare anche le procedure di amministrazione straordinaria relative alle societa' appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
45. L'articolo 98-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato.
46. All'articolo 104 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «e' competente» e' aggiunta la seguente: «inderogabilmente»;
b) il comma 2 e' abrogato.
47. Dopo l'articolo 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:
«Art. 105-bis (Cooperazione tra autorita'). - 1. La Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorita' competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti:
a) della capogruppo di un gruppo bancario operante in altro Stato comunitario attraverso una banca controllata o una succursale significativa;
b) di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell'autorita' competente di un altro Stato comunitario.
2. La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria da parte dell'autorita' competente per la vigilanza di una banca comunitaria appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione.
3. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d'Italia tenendo conto degli impatti sulle entita' del gruppo insediate in altri Stati comunitari, secondo quanto emerga dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorita' competenti e all'ABE.
4. L'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le societa' del gruppo operanti in diversi Stati comunitari e' disposta dalla Banca d'Italia congiuntamente con le altre autorita' competenti. Qualora l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell'autorita' competente, la Banca d'Italia puo' adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all'ABE ai sensi del comma 5.
5. La Banca d'Italia puo', nei casi previsti dal diritto dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o rinviare all'ABE le decisioni di cui al presente articolo. Qualora una decisione sia stata rinviata all'ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le autorita', la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.
Art. 105-ter (Commissari in temporaneo affiancamento). - 1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o piu' commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, puo' essere esercitato nei confronti della capogruppo e delle societa' di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.».
48. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento della Banca d'Italia e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
b) al comma 3 dopo le parole: «amministrazione e controllo» sono inserite le seguenti: «secondo le modalita' previste dall'articolo 73, comma 1,» e le parole: «Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4.» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.».
49. All'articolo 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Revoca dell'autorizzazione e liquidazione»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della societa'. La Banca d'Italia puo' autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto legislativo.»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca dell'autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, e' disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Agli intermediari finanziari si applicano l'articolo 96-quinquies, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e l'articolo 97.»;
e) il comma 5 e' abrogato;
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'articolo 113-bis o ne sia in corso la liquidazione, qualora:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita';
c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa siano richieste su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1, o dei liquidatori.
g) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«Nel caso previsto dal comma 6 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione coatta amministrativa e' inoltre disposta quando sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente comma si applicano altresi' gli articoli 96-quinquies e 97.».
50. All'articolo 114-quater, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitario» e' sostituita dalla seguente: «terzo».
51. All'articolo 114-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera b), la parola: «extracomunitario» e' sostituita dalla seguente: «terzo»;
b) al comma 8, la parola: «extracomunitario» e' sostituita dalla seguente: «terzo».
52. All'articolo 114-decies, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitario» e' sostituita dalla seguente: «terzo».
53. All'articolo 144, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: «68,» sono inserite le seguenti: «69-quater, 69-quinquies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-vicies-semel,».
54. Dopo l'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 159-bis (Informazioni da inserire nei piani di risanamento). - 1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 69-quater, comma 3, e 69-quinquies, comma 4, i piani di risanamento individuali o di gruppo riportano almeno le seguenti informazioni:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano e una sintesi della capacita' complessiva di risanamento;
b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla banca o al gruppo bancario dopo l'ultimo piano di risanamento;
c) un piano di comunicazione e informazione pubblica che delinea in che modo la banca o capogruppo intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato;
d) una gamma di azioni sul capitale e sulla liquidita' necessarie per mantenere o ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario della banca o del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne fanno parte;
e) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
f) una descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti sostanziali all'esecuzione efficace e tempestiva del piano tenuto conto anche dell'impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e sulle controparti;
g) l'individuazione delle funzioni essenziali;
h) una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la trasferibilita' delle linee di business principali, delle operazioni e delle attivita' dell'ente;
i) una descrizione dettagliata delle modalita' con cui la pianificazione del risanamento e' integrata nella struttura di governo societario della banca o della capogruppo;
l) una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l'approvazione del piano di risanamento e l'identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell'attuazione del piano all'interno dell'organizzazione;
m) dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi propri della banca o del gruppo bancario;
n) dispositivi e misure intesi a garantire che la banca o la capogruppo abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidita';
o) una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilita' di trasferire liquidita' tra entita' del gruppo e linee di business, affinche' la banca o il gruppo bancario possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare i propri obblighi;
p) dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria;
q) dispositivi e misure per ristrutturare le passivita';
r) dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business;
s) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita' dell'accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;
t) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita' del funzionamento dei processi operativi della banca o del gruppo bancario, compresi infrastrutture e servizi informatici;
u) dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attivita' o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della solidita' finanziaria;
v) altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidita' finanziaria nonche' effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;
z) misure preparatorie che la banca o la capogruppo ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l'attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una ricapitalizzazione tempestiva della banca o del gruppo bancario;
aa) un quadro di indicatori nel quale siano identificati i casi in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano.
2. Il piano di risanamento indica altresi' le modalita' e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca o il gruppo potrebbe chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca centrale europea e identifica le attivita' che, a tal fine, potrebbero essere considerate idonee quali garanzie.
3. Il piano di risanamento include infine le misure che la banca o il gruppo puo' adottare qualora sussistano le condizioni per un intervento precoce a norma dell'articolo 69-octiesdecies.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico della
legge in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella
G.U. 30 settembre 1993, n. 230, S.O., come modificato dal
presente decreto:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
a-bis) "autorita' di risoluzione indica la Banca
d'Italia nonche' un'autorita' non italiana deputata allo
svolgimento delle funzioni di risoluzione";
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
f).
g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della
Comunita' Europea;
g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario
in cui la banca e' stata autorizzata all'esercizio
dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario
nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;
h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro dell'
Unione europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m).
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in
Italia;
b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede
legale in uno Stato terzo;
d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane
e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) "succursale": una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
della banca;
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare
il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,
il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento come
definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma
2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(«travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi
d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
"money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari":
gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario
diverso dall'Italia;
h-ter) ''moneta elettronica': il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia
accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti
previsti dall'art. 2, comma 2, lettera m), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
di pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies).
h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese,
diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento
di cui alla lettera f), n. 4);
h-septies) "istituti di pagamento comunitari": gli
istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso
dall'Italia;
h-octies) "succursale di un istituto di pagamento":
una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita'
giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua
direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
dell'istituto di pagamento;
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti.
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 4 (Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le
proposte per le deliberazioni di competenza del CICR
previste nel titolo II. La Banca d'Italia, inoltre, emana
regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce
istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere
particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici
previamente i principi e i criteri dell'attivita' di
vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini
fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per
provvedere, individua il responsabile del procedimento,
indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti
aventi carattere generale. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.
241.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione
sull'attivita' di vigilanza.
4-bis. Nell'esercizio delle funzioni previste dal
presente decreto legislativo, alla Banca d'Italia, ai
componenti dei suoi organi nonche' ai suoi dipendenti si
applica l'art. 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre
2005, n. 262.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua
attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze,
Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio
tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono le informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in
conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio
d'informazioni, con le autorita' e i comitati che
compongono il SEVIF, nonche' con le autorita' di
risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca
d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane
competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato
comunitario che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di
equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia
puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli
Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha
ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere
comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorita'
che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con
autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all'estero, relativi a banche, succursali di banche
italiane all'estero o di banche comunitarie o
extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei
rapporti con le autorita' extracomunitarie lo scambio di
informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di
garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
indicati dalle disposizioni medesime.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 11 (Raccolta del risparmio). - 1. Ai fini del
presente decreto legislativo e' raccolta del risparmio
l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata
ai soggetti diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di
moneta elettronica.
2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di
pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di
servizi di pagamento.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con
riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica del soggetto
che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce
raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata
presso specifiche categorie individuate in ragione di
rapporti societari o di lavoro.
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico
non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi
internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati
comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la
raccolta del risparmio e' consentita in base agli
ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati terzi ed ai soggetti esteri abilitati
da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle societa', per la raccolta effettuata ai sensi
del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito
od altri strumenti finanziari;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente
consentite dalla legge, nel rispetto del principio di
tutela del risparmio.
4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione
degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui
emissione costituisce raccolta del risparmio.
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa
limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca
d'Italia sentita la CONSOB, puo' determinare durata e
taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle
obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva
dell'attivita' bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche
in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la
raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei
confronti del pubblico attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma.
4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli
investitori professionali, che ai sensi del codice civile
rispondono della solvenza della societa' per le
obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti
finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei
requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorita'
di vigilanza.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono
comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni
forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione
di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 15 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 15 (Succursali). - 1. (Omissis).
2. Le banche italiane possono stabilire succursali in
uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia.
(Omissis).".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 16 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 16 (Libera prestazione di servizi). - 1.
(Omissis).
2. Le banche italiane possono operare in uno Stato
terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
(Omissis).".
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 19 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
"1 - 7 (Omissis).
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3
partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non
assicurano condizioni di reciprocita', la Banca d'Italia
comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare
l'autorizzazione.
(Omissis).".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 54 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 54 (Vigilanza ispettiva). - 1.- 3 (Omissis).
4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo'
concordare con le autorita' competenti degli Stati terzi
modalita' per l'ispezione di succursali di banche insediate
nei rispettivi territori.
(Omissis).".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 68 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 68 (Vigilanza ispettiva). - 1. - 2. (Omissis).
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita'
competenti di altri Stati comunitari o terzi, puo'
effettuare ispezioni presso le societa' con sede legale in
Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di
competenza delle autorita' richiedenti. La Banca d'Italia
puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle
autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un
revisore o da un esperto. L'autorita' competente
richiedente, qualora non compia direttamente la verifica,
puo', se lo desidera, prendervi parte.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 70 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 70 (Provvedimento). - 1. La Banca d'Italia puo'
disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di
amministrazione e di controllo delle banche quando
ricorrono le violazioni o le irregolarita' di cui all'art.
69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste
gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento
e' richiesto con istanza motivata dagli organi
amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi
diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per
effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria,
salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6.
3. Il provvedimento e' comunicato dai commissari
nominati ai sensi dell'art. 71 agli interessati, che ne
facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi
dell'art. 73.
4. Il provvedimento e' pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo
che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un
termine piu' breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la
chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata per
lo stesso periodo di un anno, anche per piu' di una volta,
se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il
provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. (Abrogato).
7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge
fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi e'
fondato sospetto che i soggetti con funzioni di
amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano
compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono
arrecare danno alla banca o ad una o piu' societa'
controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci
che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare
denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla
Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.".
- Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 71 (Organi della procedura). - 1. Con il
provvedimento di scioglimento degli organi la Banca
d'Italia nomina:
a) uno o piu' commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a
cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio
presidente.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione della
nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina
degli organi della procedura e del presidente del comitato
di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle
imprese.
3. (Abrogato).
4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai
componenti il comitato di sorveglianza sono determinate
dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla
procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate
dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, per ragioni d'urgenza e fino
all'insediamento degli organi straordinari, puo' nominare
commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume
i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si
applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti
di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'art. 26. I
commissari devono, inoltre, possedere le competenze
necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere
esenti da conflitti di interesse.".
- Si riporta il testo dell'art. 72 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 72 (Poteri e funzionamento degli organi
straordinari). - 1. Salvo che non sia diversamente
specificato all'atto della nomina, i commissari esercitano
tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di
amministrazione della banca ai sensi del codice civile,
delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto
della banca. La Banca d'Italia, nel provvedimento di
nomina, puo' stabilire che ai commissari sono attribuiti
soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione.
1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel
provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria,
ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione
aziendale, rimuovere le irregolarita' e promuovere le
soluzioni utili nell'interesse dei depositanti e della sana
e prudente gestione. Le disposizioni del codice civile,
statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo
dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti
dei commissari. All'atto della nomina, la Banca d'Italia
puo' stabilire speciali limitazioni dei compiti dei
commissari ovvero attribuire loro compiti ulteriori e
diversi rispetto a quelli indicati nel presente comma.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di
controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti
dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca
d'Italia.
2-bis. La Banca d'Italia puo', in ogni momento,
revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato
di sorveglianza oppure modificarne compiti e poteri.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio
con l'insediamento degli stessi ai sensi dall'art. 73,
commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli
organi subentranti.
4. La Banca d'Italia puo' stabilire, all'atto della
nomina o successivamente con istruzioni impartite ai
commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, che
determinati atti dei commissari siano sottoposti ad
autorizzazione della stessa Banca d'Italia ovvero imporre
speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca.
I componenti gli organi straordinari sono personalmente
responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della
Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non
ne abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita'
contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di
controllo ed il direttore generale, nonche' dell'azione
contro il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti o della revisione, spetta ai commissari straordinari,
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
della Banca d'Italia. Gli organi succeduti
all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di
responsabilita' e riferiscono alla Banca d'Italia in merito
alle stesse.
5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari,
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
della Banca d'Italia, possono sostituire il soggetto
incaricato del controllo contabile per la durata della
procedura stessa.
6. Il potere di convocare l'assemblea dei soci e gli
altri organi indicati all'art. 70, comma 2, spetta
esclusivamente ai commissari previa approvazione della
Banca d'Italia. L'ordine del giorno e' stabilito in via
esclusiva dai commissari e non e' modificabile dall'organo
convocato.
7. Quando i commissari siano piu' di uno, essi decidono
a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di
rappresentanza sono validamente esercitati con la firma
congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilita' di
conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno
o piu' commissari.
8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza
dei componenti in carica; in caso di parita' prevale il
voto del presidente.
9. La responsabilita' dei commissari e dei membri del
comitato di sorveglianza per atti compiuti
nell'espletamento dell'incarico e' limitata ai soli casi di
dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti
sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.
9-bis. I Commissari, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 74 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 74 (Sospensione dei pagamenti). - 1. Se ricorrono
circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare
gli interessi dei creditori, possono sospendere il
pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte
della banca ovvero la restituzione degli strumenti
finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il
provvedimento e' assunto sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
che puo' emanare disposizioni per l'attuazione dello
stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non
superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le
stesse formalita', per altri due mesi.
(Omissis).".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 75 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 75 (Adempimenti finali). - 1. I commissari
straordinari e il comitato di sorveglianza, a intervalli
periodici stabiliti all'atto della nomina o successivamente
nonche' al termine delle loro funzioni, redigono separati
rapporti sull'attivita' svolta e li trasmettono alla Banca
d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura
dell'amministrazione straordinaria sia data notizia
mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio
dell'amministrazione straordinaria e' protratta a ogni
effetto di legge fino al termine della procedura. I
commissari redigono il bilancio che viene presentato per
l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla
chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato
nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio
redatto dai commissari costituisce un unico periodo
d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca
d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la
dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo
le disposizioni tributarie vigenti.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro
funzioni, provvedono perche' siano ricostituiti gli organi
dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti
prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le
modalita' previste dall'art. 73, comma 1.".
- Si riporta il testo dell'art. 80 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 80 (Provvedimento). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, puo' disporre con decreto la liquidazione coatta
amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso
l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione
secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti
indicati nell'art. 17 del decreto legislativo [di
recepimento della direttiva 2014/59/UE] ma non quelli
indicati nell'art. 20, comma 2, del medesimo decreto per
disporre la risoluzione.
2. La liquidazione coatta puo' essere disposta, con il
medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, dei commissari straordinari o dei
liquidatori.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati
dai commissari liquidatori agli interessati, che ne
facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi
dell'art. 85.
4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le
funzioni degli organi amministrativi, di controllo e
assembleari, nonche' di ogni altro organo della banca. Sono
fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1,
e 94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali
diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme
della presente sezione; per quanto non espressamente
previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni
della legge fallimentare.".
- Si riporta il testo dell'art. 81 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 81 (Organi della procedura). - 1. La Banca
d'Italia nomina:
a) uno o piu' commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a
cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio
presidente.
1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche
societa' o altri enti.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera
di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono
pubblicati per estratto sul sito web della Banca d'Italia.
Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i
commissari depositano in copia gli atti di nomina degli
organi della liquidazione coatta e del presidente del
comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro
delle imprese.
3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i
commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai
componenti il comitato di sorveglianza sono determinate
dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della liquidazione.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 82 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 82 (Accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza). - 1. Se una banca non sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova
in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa
ha la sede legale, su richiesta di uno o piu' creditori, su
istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la
Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca,
dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di
consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara
l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari,
sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati
rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni
dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto,
quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 83 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 83 (Effetti del provvedimento per la banca, per i
creditori e sui rapporti giuridici preesistenti). - 1.
Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai
sensi dell'art. 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo
successivo alla data di adozione del provvedimento che
dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento
delle passivita' di qualsiasi genere e le restituzioni di
beni di terzi. La data di insediamento dei commissari
liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del
minuto, e' rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del
processo verbale previsto all'art. 85.
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli
effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche'
dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e
sezione IV della legge fallimentare.
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in
liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna
azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e
92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere
parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di esecuzione
forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi
natura derivanti dalla liquidazione e' competente
esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la
sede legale.
3-bis. In deroga all'art. 56, primo comma, della legge
fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi
effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima
che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa,
salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di
garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come
definito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da
un accordo di compensazione ai sensi dell'art. 1252 del
codice civile.".
- Si riporta il testo dell'art. 84 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 84 (Poteri e funzionamento degli organi
liquidatori). - 1. I commissari liquidatori hanno la
rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le
azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della
liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari
nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato
degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla
presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo' emanare direttive per lo
svolgimento della procedura e puo' stabilire che talune
categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa
autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito
il comitato di sorveglianza. I membri degli organi
liquidatori sono personalmente responsabili
dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia;
queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano
avuto conoscenza.
4. I commissari devono presentare annualmente alla
Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e
patrimoniale della banca e sull'andamento della
liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di
sorveglianza.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e
di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati
organi amministrativi e di controllo ed il direttore
generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del
creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita
l'attivita' di direzione e coordinamento, spetta ai
commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di
sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca
d'Italia e con il parere favorevole del comitato di
sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento
delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita'
e con oneri a carico della liquidazione. In casi
eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della
Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il
compimento di singoli atti.".
- Si riporta il testo dell'art. 86 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 86 (Accertamento del passivo). - 1. Entro un mese
dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore
l'indirizzo di posta elettronica certificata della
procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno
secondo le scritture e i documenti della banca. La
comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali
contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica
certificata se il relativo indirizzo del destinatario
risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a
mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede
dell'impresa o la residenza del creditore. Se il
destinatario ha sede o risiede all'estero, la comunicazione
puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se
esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun
creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4,
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le
cui variazioni e' onere comunicare ai commissari, con
l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3.
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che
risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli
strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso
della banca, nonche' ai clienti aventi diritto alle
restituzioni dei detti strumenti finanziari.
2-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 92-bis, i
commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono
provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche
per singole categorie di aventi diritto, mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale
o locale di un avviso contenente l'invito a consultare
l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco e'
depositato presso la sede della societa' o messo altrimenti
a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il
diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria
posizione. Il termine per la presentazione delle domande di
insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma.
3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate
dai commissari all'indirizzo di posta elettronica
certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata
comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di
mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse
si eseguono mediante deposito nella cancelleria del
tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si
applica l'art. 31-bis, terzo comma, della legge
fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il
commissario liquidatore.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti
indicati nel comma 2 possono presentare o inviare,
all'indirizzo di posta elettronica della procedura, i loro
reclami ai commissari, allegando i documenti
giustificativi.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti
indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la
comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai
commissari, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la
restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti
a provare l'esistenza, la specie e l'entita' dei propri
diritti e indicando l'indirizzo di posta elettronica
certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni
relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente
articolo.
6. I commissari, trascorso il termine previsto dal
comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano
alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della
banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme
riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione
e l'ordine degli stessi, nonche' gli elenchi dei titolari
dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui e' stato
negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi
diritto alla restituzione degli strumenti finanziari
relativi ai servizi previsti dal d.lgs. di recepimento
della decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono
iscritti in apposita e separata sezione dello stato
passivo.
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i
commissari depositano nella cancelleria del tribunale del
luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli
aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei
titolari di diritti indicati nel comma 2, nonche' dei
soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e' stato
negato il riconoscimento delle pretese.
8. Successivamente i commissari comunicano senza
indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai
quali e' stato negato in tutto o in parte il riconoscimento
delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi.
Dell'avvenuto deposito dello stato passivo e' dato avviso
tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7,
lo stato passivo diventa esecutivo.".
- Si riporta il testo dell'art. 87 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 87 (Opposizioni allo stato passivo). - 1. Possono
proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla
propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in
favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati
nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano
state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni
dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 86,
comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine
decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
dal medesimo comma 8.
2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria
del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la
banca ha la sede legale. Si applica l'art. 99, commi 2 e
seguenti, della legge fallimentare.
3. Il presidente del tribunale assegna a un unico
giudice relatore tutte le cause relative alla stessa
liquidazione. Nei tribunali divisi in piu' sezioni il
presidente assegna le cause a una di esse e il presidente
di questa provvede alla designazione di un unico giudice
relatore.
4. (Abrogato).
5. Quando sia necessario per decidere sulle
contestazioni, il giudice richiede ai commissari
l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori
chirografari previsto dall'art. 86, comma 6; l'elenco non
viene messo a disposizione.".
- Si riporta il testo dell'art. 88 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 88 (Esecutivita' delle sentenze). - 1.
(Abrogato).
2. (Abrogato).
3. Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio
di opposizione sono esecutive quando diventano definitive.
4. (Abrogato).".
- Si riporta il testo dell'art. 89 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 89 (Insinuazioni tardive). - 1. Dopo il deposito
dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i
riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei
diritti indicati nell'art. 86, comma 2 che non abbiano
ricevuto la comunicazione ai sensi dell'art. 86, comma 8, e
non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere
di far valere i loro diritti secondo quanto previsto
dall'art. 87, commi da 2 a 5, e dall'art. 88. Decorsi sei
mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'art. 86,
comma 8, le domande tardive sono ammissibili solo se
l'istante dimostra che il ritardo e' dipeso da causa a lui
non imputabile.".
- Si riporta il testo dell'art. 90 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 90 (Liquidazione dell'attivo). - 1. I commissari
liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare
l'attivo. In caso di alienazione di beni immobili e di
altri beni iscritti in pubblici registri, una volta
eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, la
Banca d'Italia, su richiesta dei commissari liquidatori,
dispone la cancellazione delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei
pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro
vincolo.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca
d'Italia, possono cedere attivita' e passivita', l'azienda,
rami d'azienda nonche' beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni
per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o
l'intervento di questi e' insufficiente, al fine di
favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione
puo' avere ad oggetto passivita' anche solo per una quota
di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto
della parita' di trattamento dei creditori e del loro
ordine di priorita'. La cessione puo' avvenire in qualsiasi
stadio della procedura, anche prima del deposito dello
stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole
passivita' risultanti dallo stato passivo, tenuto conto
dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi
dell'art. 87. Si applicano le disposizioni dell'art. 58,
commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una
banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del
medesimo articolo.
3. I commissari possono, nei casi di necessita' e per
il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione
della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o
di determinati rami di attivita', secondo le cautele
indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione
dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto
dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine
indicato nell'art. 83, comma 1, esclude lo scioglimento di
diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle
norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo.
4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti
agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui,
effettuare altre operazioni finanziarie passive e
costituire in garanzia attivita' aziendali, secondo le
prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di
sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia."
- Si riporta il testo dell'art. 91 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 91 (Restituzioni e riparti). - 1. I commissari
procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli
strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine
stabilito dall'art. 111 della legge fallimentare fatto
salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione
dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti
agli organi della procedura di amministrazione
straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria
che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa
sono equiparate alle spese indicate nell'art. 111, comma
primo, numero 1), della legge fallimentare. Il pagamento
dei crediti prededucibili e' effettuato previo parere
favorevole del comitato di sorveglianza.
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 2741 del
codice civile e dall'art. 111 della legge fallimentare,
nella ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma
1:
a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza
rispetto agli altri crediti chirografari:
1) la parte dei depositi di persone fisiche,
microimprese, piccole e medie imprese ammissibili al
rimborso e superiore all'importo previsto dall'art. 96-bis,
comma 5;
2) i medesimi depositi indicati al numero 1),
effettuati presso succursali extracomunitarie di banche
aventi sede legale in Italia;
b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai
crediti indicati alla lettera a):
1) i depositi protetti;
2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei
depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli
obblighi dei depositanti protetti;
c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli
altri crediti chirografari ma dopo che siano stati
soddisfatti i crediti indicati alle lettere a) e b), gli
altri depositi presso la banca.
2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'art. 22 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione
del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti
nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non
sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti
clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non
risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le
restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle
restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei
diritti per i quali ciascuno dei clienti e' stato ammesso
alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla
liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della
clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la
medesima proporzione.
3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata
dello stato passivo concorrono con i creditori chirografi
ai sensi dall'art. 111, comma 1, numero 3) della legge
fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti
rispettata la separazione del patrimonio della banca da
quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto
insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.
4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e
previa autorizzazione della Banca d'Italia, anche prima che
siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le
passivita', possono eseguire riparti parziali e
restituzioni, anche integrali, sia a favore di tutti gli
aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi,
anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per
il pagamento dei debiti prededucibili.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9, 10, i
riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la
possibilita' della definitiva assegnazione delle quote e
dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i
commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri
interessati per le quali non sia stata definita
l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli
strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle
restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti
soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione
agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in
caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri
aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il
parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire
idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle
domande previsti dall'art. 86, commi 4, e 5, fa concorrere
solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei
limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o,
dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede
di opposizione proposta ai sensi dell'art. 87, comma 1.
9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai
sensi dell'art. 89, concorrono solo ai riparti e alle
restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione
del ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali
e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali
si riferiscono non siano stati ancora alienati.
11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli
strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari
provvedono affinche' gli stessi siano amministrati in
un'ottica di minimizzazione del rischio.
11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese,
piccole e medie imprese si intendono quelle cosi' definite
in base al criterio del fatturato annuo previsto dall'art.
2, paragrafo 1, dell'Allegato alla Raccomandazione della
Commissione europea n. 2003/361/CE.".
- Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 92 (Adempimenti finali). - 1. Liquidato l'attivo,
o una parte rilevante dello stesso, e prima dell'ultimo
riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti,
i commissari sottopongono il bilancio finale di
liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di
riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella
del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne
autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.
La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un
unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari
presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto
periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
2. I commissari danno comunicazione dell'avvenuto
deposito ai creditori e ai clienti ammessi al passivo con
le modalita' di cui all'art. 86, comma 3, e mediante
pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica
italiana.
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli
interessati possono proporre le loro contestazioni con
ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni
dell'art. 87, commi da 2 a 5 e dell'art. 88.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state
proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con
sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori
provvedono al riparto o alla restituzione finale in
conformita' di quanto previsto dall'art. 91.
5. Le somme e gli strumenti che non possono essere
distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla
Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi
diritto, fatta salva la facolta' prevista dall'art. 91,
comma 7.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in
materia di liquidazione delle societa' di capitali,
relative alla cancellazione della societa' ed al deposito
dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso
quello di accertamento dello stato di insolvenza, non
preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti
ai commi precedenti e la chiusura della procedura di
liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura e'
subordinata alla esecuzione di accantonamenti o
all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'art. 91, commi 6
e 7.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di
liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la
legittimazione processuale, anche nei successivi stati e
gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello
svolgimento delle attivita' connesse ai giudizi, si
applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e
84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto. I commissari
liquidatori ripartiscono, in base alla documentazione di
cui al comma 1, eventuali somme derivanti all'esito dei
giudizi nonche' quelle derivanti dalla cessione o
liquidazione dell'attivo non ancora realizzato al momento
di chiusura della procedura ovvero dagli accantonamenti
eseguiti a quel momento.
9. I commissari liquidatori sono estromessi, su propria
istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di
cessione nei quali sia subentrato il cessionario, ivi
compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli di
costituzione di parte civile in giudizi penali.".
- Si riporta il testo dell'art. 93 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 93 (Concordato di liquidazione). - 1. In
qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i
commissari, con il parere del comitato di sorveglianza,
ovvero la banca ai sensi dell'art. 152, secondo comma,
della legge fallimentare, con il parere degli organi
liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale
del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di
concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
2. La proposta di concordato deve indicare la
percentuale offerta ai creditori, il tempo del pagamento e
le eventuali garanzie.
3. L'obbligo di pagare le quote di concordato puo'
essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale
della banca concordataria. In tal caso l'azione dei
creditori per l'esecuzione del concordato non puo'
esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle
rispettive quote. La proposta puo' prevedere la cessione,
oltre che dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni
di pertinenza della massa, purche' autorizzate dalla Banca
d'Italia, con specifica indicazione dell'oggetto e del
fondamento della pretesa. Il proponente puo' limitare gli
impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi
al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno
proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione
tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi
giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a
rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono
regolati dall'articolo 135 della legge fallimentare.
4. La proposta di concordato e il parere degli organi
liquidatori sono depositati nella cancelleria del
tribunale. La Banca d'Italia puo' stabilire altre forme di
pubblicita'.
5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati
possono proporre opposizione con ricorso depositato nella
cancelleria, che viene comunicato al commissario.
6. Il tribunale decide con decreto motivato sulla
proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e
del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. Il
decreto e' pubblicato mediante deposito in cancelleria e
nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito
viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con
biglietto di cancelleria. Si applica l'art. 131 della legge
fallimentare.
7. Durante la procedura di concordato i commissari
possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai
sensi dell'art. 91.".
- Si riporta il testo dell'art. 94 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 94 (Esecuzione del concordato e chiusura della
procedura). - 1. I commissari liquidatori, con l'assistenza
del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione
del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori
convocano l'assemblea dei soci della banca perche' sia
deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione
alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Nel
caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto
sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la
cancellazione della societa' ed il deposito dei libri
sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in
materia di scioglimento e liquidazione delle societa' di
capitali.
3. Si applicano l'art. 215 della legge fallimentare e,
in quanto compatibile, l'art. 92 del presente decreto
legislativo.".
- Si riporta il testo dell'art. 95-bis del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 95-bis (Riconoscimento dei provvedimenti di
risanamento e delle procedure di liquidazione). - 1. I
provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione
di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro
effetti, senza ulteriori formalita', nell'ordinamento
italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.
1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'art. 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio
della procedura di risanamento da parte dell'autorita'
competente dello Stato d'origine della banca comunitaria.
2. I provvedimenti di risanamento e di avvio della
liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si
applicano e producono i loro effetti negli altri Stati
comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche
in altri Stati esteri.
2-bis. Quando e' esercitato un potere di risoluzione o
applicata una misura di risoluzione di cui al decreto
legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], le
disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i
soggetti indicati nell'art. 2 del decreto stesso.".
- Si riporta il testo dell'art. 95-ter del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 95-ter (Deroghe). - 1. In deroga a quanto
previsto dall'art. 95-bis, gli effetti di un provvedimento
di risanamento o dell'apertura di una procedura di
liquidazione:
a) su contratti e rapporti di lavoro, sono
disciplinati dalla legge dello Stato comunitario
applicabile al contratto di lavoro;
b) su contratti che danno diritto al godimento di un
bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla
legge dello Stato comunitario nel cui territorio e' situato
l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o
immobile;
c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una
nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico
registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato
comunitario sotto la cui autorita' si tiene il registro;
d) sull'esercizio dei diritti di proprieta' o altri
diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui
trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in
un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono
disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in
cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito
accentrato in cui sono iscritti tali diritti.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 95-bis, sono
disciplinati dalla legge che regola il contratto:
a) gli accordi di compensazione, di netting e di
novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e
68 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva
2014/59/UE];
b) le cessioni con patto di riacquisto e le
transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto
salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto
legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE],
nonche' quanto previsto alla lettera d) del comma 1.
3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine
relative alle azioni di annullamento, di nullita' o di
inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio dei
creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o
l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:
a) il diritto reale del creditore o del terzo sui
beni materiali o immateriali mobili o immobili, di
proprieta' della banca, che al momento dell'adozione di un
provvedimento di risanamento o dell'apertura di una
procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno
Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti
fini e' assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto
in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente
di ottenere un diritto reale;
b) i diritti, nei confronti della banca, del
venditore, basati sulla riserva di proprieta', e del
compratore di beni che al momento dell'adozione del
provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano
nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello
di origine;
c) il diritto del creditore di invocare la
compensazione del proprio credito con il credito della
banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge
applicabile al credito della banca.
4. In deroga all'art. 95-bis, la normativa dello Stato
di origine non si applica alla nullita', all'annullamento o
all'inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio dei
creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che
l'atto pregiudizievole e' disciplinato dalla legge di uno
Stato comunitario che non consente, nella fattispecie,
alcun tipo di impugnazione.
5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di
risanamento o dell'apertura di una procedura di
liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un
diritto del quale la banca e' spossessata sono disciplinati
dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa e'
pendente.
6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse
non riguardano altri profili della disciplina delle
procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in
materia di ammissione allo stato passivo, anche con
riferimento al grado e alla natura delle relative pretese,
e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano
soggetti alla disciplina dello Stato di origine della
banca.".
- Si riporta il testo dell'art. 95-quater del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 95-quater (Collaborazione tra autorita'). - 1.
Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del
decreto legislativo [di recepimento della direttiva
2014/59/UE], la Banca d'Italia informa le autorita' di
vigilanza e, se diverse, le autorita' di risoluzione degli
Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea
dell'adozione dei provvedimenti di risanamento e
dell'apertura della procedura di liquidazione coatta
amministrativa, precisandone gli effetti. L'informazione e'
data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del
provvedimento o dell'apertura della procedura ovvero subito
dopo.
2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria
l'applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento
nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta
all'autorita' di vigilanza o, se diversa, all'autorita' di
risoluzione dello Stato d'origine ovvero alla Banca
centrale europea.
2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6
e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo [di
recepimento della direttiva 2014/59/UE].".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.
95-quinquies del citato decreto legislativo n. 385 del
1993, come modificato dal presente decreto:
"Art. 95-quinquies (Pubblicita' e informazione agli
aventi diritto). - 1. I provvedimenti di risanamento e di
avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa
adottati nei confronti di una banca italiana che abbia
succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono
pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee e in due quotidiani a diffusione
nazionale di ciascuno Stato ospitante.
(Omissis).".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 95-septies
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 95-septies (Applicazione). - 1. Le disposizioni
della presente sezione si applicano ai provvedimenti di
risanamento e alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa, nonche' ai provvedimenti di risanamento e
liquidazione delle competenti autorita' degli Stati
comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il
5 maggio 2004.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 97 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 97 (Sostituzione degli organi della liquidazione
ordinaria). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art.
80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le
norme ordinarie non si svolge con regolarita' o con
speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre la sostituzione
dei liquidatori, nonche' dei membri degli organi di
sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico
della societa'.
2. Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato
secondo le modalita' previste dall'art. 81, comma 2.
3. La sostituzione degli organi liquidatori non
comporta il mutamento della procedura di liquidazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 98 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 98 (Amministrazione straordinaria). - 1. Salvo
quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di
un gruppo bancario si applicano le norme del presente
titolo, capo I, sezione I.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo,
oltre che nei casi previsti dall'art. 70, puo' essere
disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio
dell'attivita' prevista dall'art. 61, comma 4;
b) una delle societa' del gruppo bancario sia stata
sottoposta alla procedura del fallimento,
dell'amministrazione controllata, del concordato
preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, della
risoluzione dell'amministrazione straordinaria ovvero ad
altra analoga procedura prevista da leggi speciali, nonche'
quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario
secondo le disposizioni del codice civile in materia di
denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione
e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio
finanziario o gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo
che il provvedimento con cui e' disposta non preveda un
termine piu' breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la
chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata per
lo stesso periodo di un anno dalla Banca d'Italia, anche
piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati
nell'art. 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal
caso, la proroga puo' riguardare anche le procedure di
amministrazione straordinaria relative alle societa'
appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga e'
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono revocare o sostituire, anche in parte, gli
amministratori delle societa' del gruppo al fine di
realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si
rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica
al massimo sino al termine dell'amministrazione
straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati
hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente
ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua
del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a
sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere
l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle
societa' appartenenti al gruppo.
6. I commissari possono richiedere alle societa' del
gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile
per adempiere al proprio mandato.
7. Al fine di agevolare il superamento di difficolta'
finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione
dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti
dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.
8. La Banca d'Italia puo' disporre che sia data
notizia, mediante speciali forme di pubblicita',
dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art. 75,
comma 2.".
- Si riporta il testo dell'art. 104 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 104 (Competenze giurisdizionali). - 1. Quando la
capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria
o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione
revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonche' per
tutte le controversie fra le societa' del gruppo e'
competente inderogabilmente il tribunale nella cui
circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.
2. (Abrogato).".
- Si riporta il testo dell'art. 113-bis del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 113-bis (Sospensione degli organi di
amministrazione e controllo). - 1. Qualora risultino gravi
irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
nonche' ragioni di urgenza, la Banca d'Italia puo' disporre
che uno o piu' commissari assumano i poteri di
amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto
all'albo di cui all'art. 106. Le funzioni degli organi di
amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Il
provvedimento della Banca d'Italia e' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Possono essere nominati commissari anche funzionari
della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non puo'
avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 113-ter, comma 1, lettera c), i
commissari restituiscono l'azienda agli organi di
amministrazione e controllo secondo le modalita' previste
dall'art. 73, comma 1, ovvero, qualora siano rilevate gravi
irregolarita' riferibili agli organi aziendali sospesi e
previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano
l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di
amministrazione e controllo. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi
2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.".
- Si riporta il testo dell'art. 113-ter del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 113-ter (Revoca dell'autorizzazione e
liquidazione). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre la
revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 1,
quando:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente
gravi delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di
eccezionale gravita';
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli
organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei
commissari di cui all'art. 113-bis, comma 1 o dei
liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; della intervenuta revoca l'intermediario
finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni
alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di
scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario
finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di
liquidazione della societa'. La Banca d'Italia puo'
autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio
provvisorio di attivita' ai sensi dell'art. 2487 del codice
civile. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia
riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della
liquidazione. Nei confronti della societa' in liquidazione
restano fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti
nel presente decreto legislativo.
3-bis. Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca
dell'autorizzazione o successivamente, la mancata
sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento
della procedura di liquidazione, e' disposta la
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV,
capo I, sezione III.
4. Agli intermediari finanziari si applicano l'art.
96-quinquies, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e
l'art. 97.
5. (Abrogato).
6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, puo' disporre con decreto la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la
liquidazione coatta amministrativa degli intermediari
finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di
investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli
organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'art.
113-bis o ne sia in corso la liquidazione, qualora:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente
gravi delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di
eccezionale gravita';
c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa
siano richieste su istanza motivata degli organi
amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei
commissari di cui all'art. 113-bis, comma 1, o dei
liquidatori.
6-bis. Nel caso previsto dal comma 6 si applica la
procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione coatta
amministrativa e' inoltre disposta quando sia stato
accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 82,
comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente
comma si applicano altresi' gli articoli 96-quinquies e 97.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle succursali di intermediari finanziari
aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in
Italia, delle attivita' di cui all'art. 106 comma 1. La
Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati
all'Autorita' competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'art.
114-terdecies.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 114-quater
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 114-quater (Istituti di moneta elettronica). - 1.
La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti
di moneta elettronica autorizzati in Italia e le relative
succursali nonche' le succursali in Italia degli istituti
di moneta elettronica con sede legale in uno Stato
comunitario o terzo.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 114-quinquies del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 114-quinquies (Autorizzazione e operativita'
transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli
istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di
societa' in accomandita per azioni, di societa' a
responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano
situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari
delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei,
secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 114-quinquies.3;
f) non sussistano, tra gli istituti di moneta
elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza
quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta
elettronica soggetti che esercitino anche altre attivita'
imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad
eccezione del possesso dei requisiti di professionalita'
degli esponenti aziendali;
b) per l'attivita' di emissione di moneta
elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per
le relative attivita' accessorie e strumentali sia
costituito un unico patrimonio destinato con le modalita' e
agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1,
comma 5, e 114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili
del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica
l'art. 26, comma 3, lettere a) e b).
5. Se lo svolgimento delle attivita' imprenditoriali di
cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidita'
finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o
l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia
puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga
esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta
elettronica.
6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono
operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi
succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla
Banca d'Italia;
b) in uno Stato terzo, anche senza stabilirvi
succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale
in un altro Stato comunitario, che intendono operare in
Italia, possono operare nel territorio della Repubblica
anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca
d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente
dello Stato di appartenenza.
8. L'emissione di moneta elettronica da parte di un
istituto di moneta elettronica con sede legale in uno Stato
terzo e' subordinata all'apertura di una succursale in
Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del
presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti
a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f).
L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli
affari esteri, tenendo anche conto della condizione di
reciprocita'.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del
presente articolo.".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 114-decies
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 114-decies (Operativita' transfrontaliera). - "1-
4-bis (Omissis).
5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire
succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato
terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
(Omissis).".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 144 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle societa'
o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli
intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli
istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento
e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli
incaricati della revisione legale dei conti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al
10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53,
53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66,
67, 67-ter, 68, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies,
69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies,
69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli
articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,
114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in
relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies
in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies,
114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma
3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorita'
creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124,
126-quater e 126-novies, comma 3, o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies e
128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali
o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso.
(Omissis).".
 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera w-quinquies) e' aggiunta la seguente:
«w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati comunitari.».
2. Nella Parte II, Titolo IV, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente:

«Capo I-bis (Piani di risanamento,
sostegno finanziario di gruppo e intervento precoce).

Art. 55-bis (Ambito di applicazione). - 1. Il presente Capo si applica alle Sim aventi sede legale in Italia che prestano uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di investimento:
a) negoziazione per conto proprio;
b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
2. Ai fini del presente Capo si applicano le definizioni contenute nell'articolo 69-bis del Testo unico bancario.
3. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti dell'ABE.
Art. 55-ter (Piani di risanamento). - 1. Le Sim si dotano di un piano di risanamento individuale secondo quanto previsto dall'articolo 69-quater del Testo unico bancario. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le Sim appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, salvo che cio' non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d'Italia. Per le Sim sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la richiesta di piani individuali e' effettuata in conformita' dell'articolo 69-septies del Testo unico bancario.
2. La societa' posta al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11 si dota di un piano di risanamento di gruppo nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 69-quinquies del Testo unico bancario.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i profili di competenza, valuta i piani di risanamento indicati ai commi 1 e 2 secondo quanto previsto dagli articoli 69-sexies e 69-septies del Testo unico bancario. Essa puo' prevedere modalita' semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo secondo quanto previsto dall'articolo 69-decies del Testo unico bancario.
4. Si applicano gli articoli 69-octies e 69-novies del Testo unico bancario.
Art. 55-quater (Sostegno finanziario di gruppo). - 1. Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell'articolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 55-quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-duodecies, 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-quinquiesdecies, 69-sexiesdecies e 69-septiesdecies del Testo unico bancario.
Art. 55-quinquies (Intervento precoce). - 1. La Banca d'Italia puo', sentita la Consob per i profili di competenza, disporre le misure indicate agli articoli 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del Testo unico bancario nei confronti di una Sim o di una societa' posta al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11 al ricorrere dei presupposti indicati dall'articolo 69-octiesdecies del Testo unico bancario. A tal fine la Banca d'Italia esercita i poteri indicati dagli articoli 8, 10 e 12, comma 5. Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila.
2. Alle Sim disciplinate dal presente Capo non si applica l'articolo 56-bis.».
3. All'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze, puo' disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando:
a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita', sempre che gli interventi indicati dagli articoli 55-quinquies o 56-bis, ove applicabili, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio della societa';
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 53.»;
b) al comma 3, le parole: «gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del Testo unico bancario,» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del Testo unico bancario,»;
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della societa' posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonche' alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Il riferimento all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenuto nell'articolo 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.».
4. All'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione e' disposta se ricorrono i presupposti indicati all'articolo 17 del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE], ma non sussiste quella indicata all'articolo 20 del medesimo decreto per disporre la risoluzione.
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e 97 del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle societa' di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo unico bancario alle societa' di gestione del risparmio, le disposizioni ivi contenute relative ai clienti iscritti nella sezione separata si intendono riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla societa'.»;
c) al comma 3-bis, le parole: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92, 93 e 94 del Testo unico bancario,» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario,»;
d) la parola: «raccomandata» e' sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
e) al comma 6-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fondo o il comparto sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorita' rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennita' e le spese per lo svolgimento dell'incarico dei liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla societa' di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il comparto, somme che restano a carico della societa' stessa. Non si applica l'articolo 92-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del Testo unico bancario; il comma 6 del medesimo articolo si applica nel caso in cui non vi siano prospettive di utile realizzo dei beni del fondo o del comparto.»;
f) dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della societa' posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 99, 101, 102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonche' alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Il riferimento all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenuto nell'articolo 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.».
5. Dopo l'articolo 58 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 58-bis (Imprese di investimento operanti in ambito comunitario). - 1. Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e delle imprese di investimento comunitarie che svolgono le attivita' indicate dal medesimo articolo si applicano gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese di investimento comunitarie in luogo delle banche.
2. Ai fini del comma 1:
a) il riferimento all'articolo 79, comma 1, del Testo unico bancario contenuto nell'articolo 95-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto si intende riferito all'articolo 52, comma 1, del presente decreto;
b) la richiesta di cui all'articolo 95-quater, comma 2, del Testo unico bancario puo' essere effettuata anche a seguito di una segnalazione della Consob al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 56, comma 1, lettera a);
c) la Banca d'Italia puo' emanare disposizioni di attuazione del presente articolo ai sensi dell'articolo 95-sexies del Testo unico bancario.».
6. Nella Parte II, Titolo IV, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il Capo II e' inserito il seguente:

«Capo II-bis (Risoluzione delle Sim ).

Art. 60-bis.1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente Capo si applica alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie che svolgono le attivita' indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE].
2. Le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall'articolo 2 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del decreto medesimo.
3. In relazione a quanto disciplinato dal presente Capo, e anche in deroga agli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 4-ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], nonche' le definizioni contenute nell'articolo 1 del medesimo decreto.
4. Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], le disposizioni riferite alle banche si intendono riferite alle Sim e quelle riferite alla capogruppo si intendono riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11.
Art. 60-bis.2 (Piani di risoluzione). - 1. La Banca d'Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza:
a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]; ovvero
b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall'articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE].
2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e le disposizioni da esso richiamate.
Art. 60-bis.3 (Risolvibilita'). - 1. La Banca d'Italia valuta se una Sim non facente parte di un gruppo e' risolvibile secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e dalle disposizioni da esso richiamate.
2. La Banca d'Italia valuta se un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 e' risolvibile, quando ne e' l'autorita' di risoluzione di gruppo, nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e dalle disposizioni da esso richiamate.
3. Se, a seguito della valutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di una Sim o di un gruppo, la Banca d'Italia procede secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], adottando, ove opportuno, le misure ivi disciplinate, sentita la Consob per i profili di competenza.
Art. 60-bis.4 (Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi). - 1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI nonche' gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]. I provvedimenti, indicati all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui e' disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazione e di strumenti di capitale, o l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza.
2. Ai fini del comma 1, i riferimenti contenuti nel decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] alla disciplina in materia di acquisto di partecipazioni qualificate, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa prevista ai sensi del Testo unico bancario si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo.».
7. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «49, commi 3 e 4,» sono inserite le seguenti: «55-ter, 55-quater, 55-quinquies,».
8. Dopo l'articolo 195-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 195-quater (Sanzioni in caso di risoluzione). - 1. Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia delle imprese di investimento extracomunitarie che svolgono le attivita' indicate all'articolo 55-bis la Banca d'Italia applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 190, comma 1, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], in quanto applicabili ai sensi del presente decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia.
2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l'articolo 194-quater, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 194-quater, comma 2, e 190-bis, comma 2, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 190-bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 190-bis.
4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 194-bis, 195 e 196-bis.
5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalita', anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.
6. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito
in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote,
istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio
dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili,
in base a una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'art. 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'investitori professionali': i clienti
professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta
resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i
valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio
approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore
all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un
fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una
capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare
inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI
gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi
i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
consecutivi;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento : i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
comunitari.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti
ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 56 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 56 (Amministrazione straordinaria). - 1. La Banca
d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata
dalla Consob nell'ambito delle sue competenze, puo'
disporre lo scioglimento degli organi con funzione di
amministrazione e di controllo delle Sim, delle societa' di
gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando:
a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione
ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita',
sempre che gli interventi indicati dagli articoli
55-quinquies o 56-bis, ove applicabili, non siano
sufficienti per porre rimedio alla situazione;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio della
societa';
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata
dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria
ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'art. 53.
2. Il provvedimento previsto dal comma 1 puo' essere
adottato anche nei confronti delle succursali italiane di
imprese di investimento extracomunitarie e di GEFIA non UE
autorizzati in Italia: in tale ipotesi i commissari
straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei
confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di
amministrazione e di controllo dell'impresa di
investimento.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5,
71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del Testo unico
bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite
agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle
imprese di investimento extracomunitarie, alle societa' di
gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf e ai GEFIA
non UE autorizzati in Italia in luogo delle banche, e
l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli
strumenti finanziari e al denaro.
4. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio,
alle Sicav e alle Sicaf non si applica il titolo IV della
legge fallimentare.
4-bis. La procedura disciplinata dal presente articolo
trova applicazione anche nei confronti della societa' posta
al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'art. 11 e delle
altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 98,
100, 102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, intendendosi le suddette
disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche,
nonche' alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi
dell'art. 11 in luogo della capogruppo. Il riferimento
all'art. 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, contenuto nell'art. 105 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si intende effettuato all'art. 11
del presente decreto.".
- Si riporta il testo dell'art. 57 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 57 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive
competenze, puo' disporre con decreto la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la
liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle
societa' di gestione del risparmio, delle Sicav e delle
Sicaf, anche quando ne sia in corso l'amministrazione
straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme
ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione
ovvero le violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie o le perdite previste dall'art.
56 siano di eccezionale gravita'. Nei confronti delle Sim
indicate all'art. 55-bis, comma 1, la liquidazione e'
disposta se ricorrono i presupposti indicati all'art. 17
del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE], ma
non sussiste quella indicata all'art. 20 del medesimo
decreto per disporre la risoluzione.
2. La liquidazione coatta puo' essere disposta con il
medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'art.
53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
in quanto compatibili, l'art. 80, comma da 3 a 6, e gli
articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e
7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi
1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e 97 del Testo unico
bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite
alle Sim, alle societa' di gestione del risparmio, alle
Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche, e l'espressione
"strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e
al denaro. Ai fini dell'applicazione dell'art. 92-bis del
Testo unico bancario alle societa' di gestione del
risparmio, le disposizioni ivi contenute relative ai
clienti iscritti nella sezione separata si intendono
riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla societa'.
3-bis. Se e' disposta la liquidazione coatta di una
societa' di gestione del risparmio, i commissari
liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione
dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti,
esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli
stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88,
89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92,
92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario, nonche' i commi 4 e 5
del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai
comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del
residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle
rispettive quote di partecipazione; dalla data
dell'emanazione del decreto di liquidazione coatta
amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo.
4. I commissari, trascorso il termine previsto
dall'art. 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i
trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli
aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo
dove la SIM, la societa' di gestione del risparmio, la
Sicav e la Sicaf hanno la sede legale, gli elenchi dei
creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e
l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati
nel comma 2 del predetto articolo, nonche' dei soggetti
appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il
riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla
restituzione degli strumenti finanziari e del denaro
relativi ai servizi e attivita' previsti dal presente
decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello
stato passivo. Il presente comma si applica in luogo
dell'art. 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.
5. Possono proporre opposizione allo stato passivo,
relativamente alla propria posizione e contro il
riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi
negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i
soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dall'art. 86, comma 8, del T.U.
bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine
decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
dell'art. 87, comma 1, del T.U. bancario.
6. Se il provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa riguarda una SICAV o una Sicaf, i
commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai
soci il numero e la specie delle azioni risultanti di
pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti
della societa'.
6-bis. Qualora le attivita' del fondo o del comparto
non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e
non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione
possa essere superata, uno o piu' creditori o la SGR
possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del
luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale,
sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della
SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio,
dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata
in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia
nomina uno o piu' liquidatori che provvedono secondo quanto
disposto dal comma 3-bis; possono essere nominati
liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca
d'Italia e' pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica ai
liquidatori, in quanto compatibile, l'art. 84, ad eccezione
dei commi 2 e 5, del T.U. bancario. Se la SGR che gestisce
il fondo e' successivamente sottoposta a liquidazione
coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR
assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una
situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo
stesso. Quando il fondo o il comparto sia privo di risorse
liquide o queste siano stimate dai liquidatori
insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino
alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con
priorita' rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili,
le spese necessarie per il funzionamento della
liquidazione, le indennita' e le spese per lo svolgimento
dell'incarico dei liquidatori, le spese per l'accertamento
del passivo, per la conservazione e il realizzo
dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e
per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando
dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della
liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla
societa' di gestione del risparmio che gestisce il fondo o
il comparto, somme che restano a carico della societa'
stessa. Non si applica l'art. 92-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5,
del Testo unico bancario; il comma 6 del medesimo articolo
si applica nel caso in cui non vi siano prospettive di
utile realizzo dei beni del fondo o del comparto.
6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo
trova applicazione anche nei confronti della societa' posta
al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'art. 11 e delle
altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 99,
101, 102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, intendendosi le suddette
disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche,
nonche' alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi
dell'art. 11 in luogo della capogruppo. Il riferimento
all'art. 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, contenuto nell'art. 105 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si intende effettuato all'art. 11
del presente decreto.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 190 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della
gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. Nei
confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei
soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
operative essenziali o importanti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci
per cento del fatturato, per la mancata osservanza degli
articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8, commi 1 e 1-ter; 9,
10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25-bis, commi
1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3, 4 e 5,
31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma 2, 33, comma 4, 35-bis,
comma 6, 35-novies, 35-decies, 36, commi 2, 3 e 4, 37,
commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5, 40-bis, comma 4,
40-ter, comma 4, 41, commi 2, 3 e 4, 41-bis; 41-ter,
41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9,
44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49,
commi 3 e 4, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 65, 79-bis,
187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari
emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai
medesimi articoli. La stessa sanzione si applica nei
confronti di societa' o enti in caso inosservanza delle
disposizioni dell'art. 18, comma 2, e dell'art. 32-quater,
commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di
gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro
di cui all'art. 50-quinquies.
(Omissis).".
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7, il presente decreto legislativo si applica alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa avviate successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Gli articoli 72 e 77-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i rimanenti aspetti, alle medesime procedure si continuano ad applicare le disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Le proroghe di cui agli articoli 70, comma 5, e 98, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dalla Banca d'Italia.
4. Gli articoli 81, comma 1-bis, 84, 89, 90, 91, comma 4, 92, 92-bis, 93, 94, 97 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' l'articolo 57, comma 6-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto, si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito della documentazione finale.
5. Per le procedure di cui al comma 4, le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono impugnabili esclusivamente con il ricorso per cassazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 87, come modificato dal presente decreto. Si applica l'articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Per le medesime procedure, il termine per la proposizione delle domande tardive di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, decorre dall'entrata in vigore di quest'ultimo.
6. Per gli aspetti non disciplinati negli articoli richiamati nei commi 4 e 5, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si continuano ad applicare le disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si effettuano secondo le modalita' previste nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ove, a tale data, siano gia' state effettuate quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo.
7. I commi 3, 4, 5 e 6, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alle disposizioni indicate dai medesimi commi e a esse applicabili.
8. Il presente decreto lascia impregiudicati i provvedimenti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data della sua entrata in vigore, nonche' gli atti compiuti dai loro organi.
9. L'articolo 91, comma 1-bis, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 33, del presente decreto, si applica nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione iniziate dopo il 1° gennaio 2019.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 72 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 77-bis del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note all'art. 1
del presente decreto.
- Il titolo IV del citato decreto legislativo n. 385
del 1993 comprende gli articoli da 51 a 60-bis.4.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 70 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, (il testo del comma modificato dal presente
decreto e' riportato nelle Note all'art. 1):
"1-4 (Omissis).
5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla
data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo
che il decreto preveda un termine piu' breve o che la Banca
d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi
eccezionali la procedura puo' essere prorogata, per un
periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo
procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto
compatibili i commi 3 e 4.
(Omissis).".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 98 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, (il testo del comma modificato dal presente
decreto e' riportato nelle Note all'art. 1):
"1-2 (Omissis).
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo
dura un anno dalla data di emanazione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze , salvo che sia
prescritto un termine piu' breve dal decreto medesimo o che
la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In
casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata per un
periodo non superiore a un anno.
(Omissis).".
- Per il riferimento al testo degli articoli 81, 84,
89, 90, 91, 92 del citato decreto legislativo n. 385 del
1993, vedasi nelle Note all'art. 1.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 92-bis del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 92-bis (Procedure prive di risorse liquide o con
risorse insufficienti). - 1. Il presente articolo si
applica quando la liquidazione coatta amministrativa e'
priva di risorse liquide o queste sono stimate dai
commissari insufficienti a soddisfare i crediti in
prededuzione fino alla chiusura della procedura
liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono
iscritti nella sezione separata dello stato passivo ai
sensi dell'art. 86, comma 6.
2. L'autorita' di risoluzione italiana anticipa agli
organi liquidatori, agli organi dell'amministrazione
straordinaria e al commissario della gestione provvisoria
che hanno preceduto la liquidazione coatta amministrativa
le indennita' ad essi spettanti e, sulla base della
relativa documentazione giustificativa, le spese per lo
svolgimento dell'incarico. Le somme anticipate a questo
titolo, comprensive degli interessi legali, sono recuperate
sulle risorse finanziarie della procedura che si rendano
successivamente disponibili, dopo l'eventuale rimborso dei
clienti ai sensi del comma 4 e prima del pagamento degli
altri crediti prededucibili.
3. I commissari pagano, con priorita' rispetto a tutti
gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il
funzionamento della procedura, per lo svolgimento delle
attivita' di interesse dei clienti, per l'accertamento del
passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo,
per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la
chiusura della procedura. A questo fine, i commissari
utilizzano, nel seguente ordine:
a) le risorse liquide eventualmente disponibili della
procedura;
b) le risorse liquide o agevolmente liquidabili dei
clienti, proporzionalmente al valore dei rispettivi
patrimoni, fino ad un importo pari alla somma delle spese
necessarie per lo svolgimento delle attivita' di interesse
dei clienti medesimi e della quota parte ad essi riferibile
delle altre spese;
c) se le risorse dei clienti sono insufficienti,
illiquide o di non agevole liquidazione, una somma che puo'
essere anticipata dall'autorita' di risoluzione fino ad un
importo massimo di euro 400.000 o, se superiore, fino al
doppio delle indennita' degli organi liquidatori.
4. Le somme anticipate ai sensi del comma 3, lettera
c), comprensive degli interessi legali, sono recuperate
sulle risorse liquide della procedura, con priorita'
rispetto al pagamento degli altri crediti prededucibili, e
poi su quelle dei clienti che si rendano successivamente
disponibili, nei limiti stabiliti dal comma 3, lettera b).
Le somme indicate al comma 3, lettera b), comprensive degli
interessi legali, sono recuperate a beneficio dei clienti
sulle risorse liquide della procedura che si rendano
successivamente disponibili, prima del pagamento degli
altri crediti prededucibili e dopo il rimborso di quanto
anticipato dall'autorita' di risoluzione ai sensi del
presente comma.
5. Il pagamento dei crediti prededucibili e' effettuato
previo parere favorevole del comitato di sorveglianza.
Prima del pagamento, l'elenco di questi crediti e'
comunicato dai commissari all'autorita' di risoluzione.
6. Se le risorse utilizzabili ai sensi dei commi 2 e 3
sono insufficienti per la prosecuzione della procedura o
non vi sono prospettive di utile realizzo dei beni e dei
diritti della procedura o dei clienti, i commissari
procedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione
nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a
presentare offerte vincolanti per l' acquisto dei beni e
dei diritti residui della procedura o dei clienti. Al
termine della procedura competitiva, i beni e i diritti
sono assegnati, indipendentemente dall'importo offerto, al
migliore offerente. Gli assegnatari subentrano nei giudizi
relativi ai beni e ai diritti oggetto di cessione e i
commissari sono estromessi su propria richiesta.".
- Per il riferimento al testo degli articoli 93, 94 e
97 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi
nelle Note all'art. 1.
- Per il riferimento al testo degli articoli 57, 86, 87
e 88 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi
nelle Note all'art. 1.
- Il citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O.
 
Art. 4
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone