Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2015 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 180
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante: «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 267 del 16 novembre 2015).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.


Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accordo di netting»: un accordo in virtu' del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
b) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili della principali aree di affari e coloro che sono rispondono direttamente all'organo amministrativo;
c) «autorita' competente»: la Banca d'Italia, la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, o altra autorita' competente straniera per l'esercizio della vigilanza ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
d) «autorita' di vigilanza su base consolidata»: l'autorita' di vigilanza come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
e) «autorita' di risoluzione di gruppo»: l'autorita' di risoluzione dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' di vigilanza su base consolidata;
f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre un soggetto a risoluzione ai sensi dell'articolo 32, l'esercizio di uno o piu' poteri di cui al Titolo IV, Capo V oppure l'applicazione di una o piu' misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV;
g) «bail-in»: la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo IV, Sezione III;
h) «banca»: una banca come definita all'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;
i) «capitale primario di classe 1»: le azioni, le riserve e gli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013;
l) «capogruppo»: la capogruppo di un gruppo bancario ai sensi dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario;
m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti azioni, altre partecipazioni, titoli di debito, attivita', diritti o passivita', o una combinazione degli stessi, dall'ente sottoposto a risoluzione;
n) «clausola di close-out netting»: una clausola come definita all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e accordi:
1) contratti su valori mobiliari, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un titolo o gruppi o indici di titoli;
ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli;
iii) operazioni di vendita attive o passive con patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli;
2) contratti connessi a merci, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di merci o gruppi o indici di merci per consegna futura;
ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci;
iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su merci o gruppi o indici di merci;
3) contratti standardizzati a termine (futures) e contratti differenziali a termine (forward), compresi i contratti per l'acquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi;
4) accordi di swap, tra cui:
i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi a pronti (spot) o altri accordi su cambi, valute, indici azionari o azioni, indici obbligazionari o titoli di debito, indici di merci o merci, variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione;
ii) total return swap, credit default swap o credit swap;
iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati;
5) accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del prestito e' pari o inferiore a tre mesi;
6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5;
p) «controparte centrale»: un soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
q) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, o il cui capitale non e' rimborsabile alla pari, o il cui capitale e' rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purche' non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
r) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis, commi 3 e 4, del Testo Unico Bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti;
s) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis, comma 5, del Testo Unico Bancario;
t) «derivato»: uno strumento derivato come definito all'articolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
u) «elementi di classe 2»: gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Tier 2) o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione;
v) «ente-ponte»: la societa' di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II, per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o attivita', diritti e passivita' di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione per preservarne le funzioni essenziali;
z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei soggetti indicati all'articolo 2 in relazione al quale e' avviata un'azione di risoluzione;
aa) «evento determinante l'escussione della garanzia»: un evento come definito all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
bb) «funzioni essenziali»: attivita', servizi o operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o piu' Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilita' finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessita' o dell'operativita' transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilita' dell'attivita', dei servizi o delle operazioni;
cc) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica o le festivita' pubbliche;
dd) «gruppo»: una societa' controllante e le societa' da essa controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
ee) «infrastruttura di mercato»: un sistema di gestione accentrata, un sistema di pagamento, un sistema di regolamento titoli, una controparte centrale o un repertorio di dati sulle negoziazioni;
ff) «legge fallimentare»: il r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
hh) «linee di operativita' principali»: linee di operativita' e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di cui fa parte una banca;
ii) «meccanismi terminativi»: clausole che attribuiscono alle parti di un contratto il diritto di scioglierlo contratto o chiuderlo per close-out, di esigere l'intera prestazione con decadenza dal beneficio del termine, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto;
ll) «misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'articolo 37;
mm) «misura di prevenzione della crisi»: l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 69-sexies, comma 3, del Testo Unico Bancario, l'applicazione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico Bancario, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 e dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II;
nn) «obbligazioni bancarie garantite»: i titoli di debito di cui all'articolo 7-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
oo) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una societa' cui e' conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto la societa'; nelle societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni e societa' cooperative per azioni a responsabilita' limitata aventi sede legale in Italia, esso identifica: (i) quando e' adottato il sistema tradizionale o quello monistico, il consiglio di amministrazione; (ii) quando e' adottato il sistema dualistico, il consiglio di gestione; nel caso in cui sia adottato il sistema dualistico e lo statuto attribuisca al consiglio di sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della societa' ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera f-bis, del codice civile, anche il consiglio di sorveglianza;
pp) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonche' titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano - azioni, quote o i suddetti altri strumenti finanziari;
qq) «passivita' ammissibili»: gli strumenti di capitale non computabili nel patrimonio di vigilanza e le altre passivita' e di uno dei soggetti indicati all'articolo 2, non escluse dall'ambito di applicazione del bail-in in virtu' dell'articolo 49, comma 1;
rr) «passivita' garantita»: una passivita' per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento e' garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprieta' o con costituzione di garanzia reale, comprese le passivita' derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto;
ss) «prestazione della garanzia»: il compimento degli atti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
tt) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un soggetto di cui all'articolo 2, punto 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
uu) «risoluzione»: l'applicazione di una o piu' misure previste al Titolo IV, Capo IV, per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 21;
vv) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE;
zz) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-bis), del Testo Unico Bancario;
aaa) «SIM»: una societa' di intermediazione mobiliare, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o un'impresa di investimento avente sede legale in un altro Stato membro, come definita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 che presta uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di investimento:
1) negoziazione per conto proprio;
2) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
bbb) «sistema di gestione accentrata»: un soggetto che presta i servizi di cui alla Sezione A, punti 1 e/o 2, dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 909/2014;
ccc) «sistema di pagamento»: un accordo di cui all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014;
ddd) «sistema di regolamento titoli»: un sistema di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, del Regolamento (UE) n. 909/2014;
eee) «sistema di tutela istituzionale» o «IPS»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
fff) «societa' controllante»: la societa' controllante ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
ggg) «societa' controllate»: le societa' che sono controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
hhh) «societa' finanziarie»: le societa' di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;
lll) «societa' veicolo per la gestione delle attivita'»: una societa' di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione III, per acquisire, in tutto o in parte, le attivita', i diritti o le passivita' di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione o di un ente-ponte;
mmm) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, fornito per mantenere o ripristinare la solidita', la liquidita' o la solvibilita' di uno dei soggetti indicati all'articolo 2;
nnn) «Stato terzo»: uno Stato non facente parte dell'Unione Europea;
ooo) «Stato membro»: uno Stato facente parte dell'Unione Europea;
ppp) «strumenti di capitale»: gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe 2 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione;
qqq) «strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1»: gli strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 o alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione;
rrr) «succursale significativa»: una succursale considerata significativa nello Stato membro nel quale essa e' stabilita ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;
sss) «Testo Unico Bancario»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
uuu) «Testo Unico della Finanza»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
vvv) «titoli di debito»: le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1
del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (Attuazione
della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di
garanzia finanziaria):
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) testo unico della finanza: il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
c) attivita' finanziarie: il contante, gli strumenti
finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni
connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali
europee e dei sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettera
r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le
altre attivita' accettate a garanzia di tali operazioni;
c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da un
contratto con il quale un ente creditizio, secondo la
definizione dell'art. 4, punto 1), della direttiva
2006/48/CE, compresi gli enti elencati all'art. 2 della
stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito;
d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di
pegno o il contratto di cessione del credito o di
trasferimento della proprieta' di attivita' finanziarie con
funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti
contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia
reale avente ad oggetto attivita' finanziarie e volto a
garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie,
allorche' le parti contraenti rientrino in una delle
seguenti categorie:
1) autorita' pubbliche, inclusi gli organismi del
settore pubblico degli Stati membri incaricati della
gestione del debito pubblico o che intervengano in tale
gestione o che siano autorizzati a detenere conti dei
clienti, con l'esclusione delle imprese assistite da
garanzia pubblica;
2) banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca
dei regolamenti internazionali, le banche multilaterali di
sviluppo, come definite dall'allegato VI, parte 1, sezione
4, della direttiva 2006/48/CE, il Fondo monetario
internazionale e la Banca europea per gli investimenti;
3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale,
inclusi:
a) enti creditizi, come definiti dall'art. 4, punto 1),
della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli enti elencati
all'art. 2, della medesima direttiva;
b) imprese di investimento, come definite dall'art. 4,
paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;
c) enti finanziari, come definiti dall'art. 4, punto
5), della direttiva 2006/48/CE;
d) imprese di assicurazione, come definite dall'art. 1,
lettera a), della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18
giugno 1992, e dall'art. 1, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 2002/83/CE;
e) organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, quali definiti dall'art. 1, paragrafo 2, della
direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985;
f) societa' di gestione, quali definite dall'art.
1-bis, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del
Consiglio, del 20 dicembre 1985;
4) controparti centrali, agenti di regolamento o stanze
di compensazione, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998,
art. 2, rispettivamente alle lettere c), d) ed e), inclusi
enti analoghi che operano sui mercati dei contratti
futures, come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera f),
del testo unico della finanza, delle opzioni e dei prodotti
finanziari derivati non sottoposti a tale direttiva;
5) persone diverse dalle persone fisiche, incluse
imprese e associazioni prive di personalita' giuridica,
purche' la controparte sia un ente definito ai numeri da 1)
a 4);
e) clausola di integrazione: la clausola del contratto
di garanzia finanziaria che prevede l'obbligo di prestare
una garanzia finanziaria o di integrare la garanzia
finanziaria gia' prestata:
1) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione
finanziaria garantita, a seguito di variazione dei valori
di mercato correnti, o del valore della garanzia
originariamente prestata;
2) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione
finanziaria garantita per causa diversa da quella di cui al
numero 1);
f) clausola di interruzione dei rapporti e pagamento
del saldo netto, clausola di «close-out netting»: la
clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un
contratto che comprende un contratto di garanzia
finanziaria oppure, in mancanza di una previsione
contrattuale, una norma di legge in base alla quale, in
caso di evento determinante l'escussione della garanzia
finanziaria:
1) le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e
vengono convertite nell'obbligazione di versare un importo
pari al loro valore corrente stimato, oppure esse sono
estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale
importo, ovvero
2) viene calcolato il debito di ciascuna parte nei
confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni
e viene determinata la somma netta globale risultante dal
saldo e dovuta dalla parte il cui debito e' piu' elevato,
ad estinzione dei reciproci rapporti;
g) clausola di sostituzione: la clausola del contratto
di garanzia finanziaria che prevede la possibilita' di
sostituire in tutto o in parte l'oggetto, nei limiti di
valore dei beni originariamente costituiti in garanzia;
h) contante: denaro accreditato su un conto od analoghi
crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul
mercato monetario;
i) evento determinante l'escussione della garanzia:
l'inadempimento o qualsiasi altro evento analogo convenuto
fra le parti il cui verificarsi da' diritto al beneficiario
della garanzia, in base al contratto o per effetto di
legge, di procedere all'escussione della garanzia
finanziaria o di attivare la clausola di «close-out
netting»;
l) garanzia equivalente: quando la garanzia ha ad
oggetto il contante, un ammontare dello stesso importo e
nella stessa valuta; quando la garanzia ha ad oggetto
strumenti finanziari, strumenti finanziari del medesimo
emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione
o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e
stessa descrizione o, quando il contratto di garanzia
finanziaria prevede il trasferimento di altre attivita' al
verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti
finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste altre
attivita';
m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
n) giorno e momento di apertura di una procedura di
risanamento o di liquidazione: il giorno e il momento in
cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti
delle passivita' o di restituzione dei beni ai terzi
secondo le disposizioni dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
o) obbligazioni finanziarie: le obbligazioni, anche
condizionali ovvero future, al pagamento di una somma di
denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, anche
qualora il debitore sia persona diversa dal datore della
garanzia;
p) obbligazioni finanziarie garantite: le obbligazioni
finanziarie assistite da un contratto di garanzia
finanziaria;
q) prestazione della garanzia: l'avvenuto compimento
degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la
registrazione delle attivita' finanziarie, in esito ai
quali le attivita' finanziarie stesse risultino nel
possesso o sotto il controllo del beneficiario della
garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo
o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la consegna
per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia
contenente l'individuazione del credito;
r) procedure di liquidazione: il fallimento, la
liquidazione coatta amministrativa, nonche' ogni altra
misura destinata alla liquidazione delle imprese e che
comportano l'intervento delle autorita' amministrative o
giudiziarie;
s) procedure di risanamento: l'amministrazione
controllata, il concordato preventivo, il provvedimento di
sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle
restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74,
77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e
dell'art. 56, comma 3, del testo unico della finanza,
nonche' ogni altra misura destinata al risanamento delle
imprese e che incide sui diritti dei terzi;
t) strumenti finanziari: gli strumenti finanziati di
cui all'art. 1, comma 2, lettere da a) ad e), del testo
unico della finanza e gli altri individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le
societa' e la Borsa, in relazione alle previsioni della
direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 giugno 2002.".
- Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del
15 ottobre 2013 , che attribuisce alla Banca centrale
europea compiti specifici in merito alle politiche in
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e'
pubblicato nella GU L 287 del 29.10.2013.
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
4 del regolamento (UE) n. 575/2013 (Regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti
creditizi e le imprese di investimento e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012):
"Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
1-39 (Omissis).
40) "autorita' competente", una pubblica autorita' o un
ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che,
in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in
vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in
virtu' del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza
sugli enti;
41) "autorita' di vigilanza su base consolidata",
un'autorita' competente responsabile dell'esercizio della
vigilanza su base consolidata degli enti imprese madri
nell'UE e degli enti controllati da societa' di
partecipazione finanziaria madri nell'UE o da societa' di
partecipazione finanziaria miste madri nell'UE;
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del Testo
Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), pubblicato nella G.U. 30 settembre 1993, n.
230, S.O.:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
a-bis) "autorita' di risoluzione" indica la Banca
d'Italia nonche' un'autorita' non italiana deputata allo
svolgimento delle funzioni di risoluzione;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
f).
g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della
Comunita' Europea;
g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in
cui la banca e' stata autorizzata all'esercizio
dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario
nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;
h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro dell'Unione
europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m).
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in
Italia;
b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede
legale in uno Stato terzo;
d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e
le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) "succursale": una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
della banca;
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di
restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il
credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il
factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento come definiti
dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(«travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali,
certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
"money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla
la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al
20% del capitale con diritto di voto; (9)
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari":
gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario
diverso dall'Italia;
h-ter) ''moneta elettronica'': il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia
accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti
previsti dall'art. 2, comma 2, lettera m), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di
pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies).
h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese, diverse
dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica,
autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla
lettera f), n. 4);
h-septies) "istituti di pagamento comunitari": gli
istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso
dall'Italia;
h-octies) "succursale di un istituto di pagamento": una
sede che costituisce parte, sprovvista di personalita'
giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua
direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
dell'istituto di pagamento;
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti.
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.".
- Il citato Regolamento (UE) n. 575/2013 e' pubblicato
nella GU L 176 del 27.6.2013..
- Si riporta il testo vigente dell'art. 61 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 61 (Capogruppo). - 1. Capogruppo e' la banca
italiana o la societa' finanziaria o la societa' di
partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia,
cui fa capo il controllo delle societa' componenti il
gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da
un'altra banca italiana o da un'altra societa' finanziaria
o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede
legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.
2.
3. Ferma restando la specifica disciplina
dell'attivita' bancaria, la capogruppo e' soggetta ai
controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca
d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue
modificazioni non contrastino con la gestione sana e
prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di
direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle
componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni
impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della
stabilita' del gruppo. Gli amministratori delle societa'
del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione
per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria
collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza
consolidata.
5. Alla societa' finanziaria e alla societa' di
partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica
l'art. 52.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
Regolamento (UE) n. 648/2012:
"Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «CCP»: una persona giuridica che si interpone tra le
controparti di contratti negoziati su uno o piu' mercati
finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun
venditore e come venditore nei confronti di ciascun
acquirente;
2) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: una persona
giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le
registrazioni sui derivati;
3) «compensazione»: la procedura intesa a determinare
le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette,
e ad assicurare la disponibilita' degli strumenti
finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le
esposizioni risultanti dalle posizioni;
4) «sede di negoziazione»: un sistema gestito da
un'impresa di investimento o da un gestore del mercato ai
sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punti 1 e 13, della
direttiva 2004/39/CE, diverso da un internalizzatore
sistematico ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 7,
della stessa, che consente l'incontro al suo interno tra
interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti
finanziari, dando vita a contratti ai sensi del titolo II o
III della suddetta direttiva;
5) «derivato» o «contratto derivato»: uno strumento
finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a
10, della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano
attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n.
1287/2006;
6) «categoria di derivati»: un sottoinsieme di derivati
aventi caratteristiche essenziali comuni che includono
almeno la relazione con il sottostante, il tipo di
sottostante e la valuta di denominazione del valore
nozionale. I derivati che appartengono alla stessa
categoria possono avere scadenze diverse;
7) «derivato OTC» o «contratto derivato OTC»: un
contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un
mercato regolamentato ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1,
punto 14, della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un
paese terzo considerato equivalente a un mercato
regolamentato a norma dell'art. 19, paragrafo 6, della
direttiva 2004/39/CE;
8) «controparte finanziaria»: un'impresa di
investimento autorizzata ai sensi della direttiva
2004/39/CE, un ente creditizio autorizzato ai sensi della
direttiva 2006/48/CE, un'impresa di assicurazione
autorizzata ai sensi della direttiva 73/239/CEE, un'impresa
di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva
2002/83/CE, un'impresa di riassicurazione autorizzata ai
sensi della direttiva 2005/68/CE, un OICVM e, se del caso,
la sua societa' di gestione, autorizzata ai sensi della
direttiva 2009/65/CE, un ente pensionistico aziendale o
professionale ai sensi dell'art. 6, lettera a), della
direttiva 2003/41/CE e un fondo di investimento alternativo
gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della
direttiva 2011/61/UE;
9) «controparte non finanziaria»: un'impresa stabilita
nell'Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1 e 8;
10) «schemi pensionistici»:
a)gli enti pensionistici aziendali o professionali ai
sensi dell'art. 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE,
comprese le entita' autorizzate che sono responsabili della
gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi
conformemente all'art. 2, paragrafo 1, di detta direttiva,
e i soggetti giuridici che sono costituiti per gli
investimenti di tali enti ed operano nel solo ed esclusivo
interesse di questi;
b)le attivita' nel settore delle pensioni aziendali e
professionali degli enti di cui all'art. 3 della direttiva
2003/41/CE;
c)le attivita' nel settore delle pensioni aziendali e
professionali delle compagnie di assicurazione vita
disciplinate dalla direttiva 2002/83CE, a condizione che
tutte le attivita' e passivita' corrispondenti siano
individuate, gestite e organizzate separatamente dalle
altre attivita' delle compagnie di assicurazione, senza
possibilita' di trasferimento;
d)altri enti autorizzati e controllati o schemi che
operano su base nazionale, a condizione che:
i)siano riconosciuti dal diritto interno; e
ii)siano finalizzati in via prioritaria a erogare
prestazioni pensionistiche;
11) «rischio di credito di controparte»: rischio che la
controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del
regolamento definitivo dei flussi finanziari
dell'operazione;
12) «accordo di interoperabilita'»: accordo tra due o
piu' CCP che prevede l'esecuzione intersistemica delle
operazioni;
13) «autorita' competente»: l'autorita' competente di
cui alla normativa indicata al punto 8 del presente
articolo, l'autorita' competente di cui all'art. 10,
paragrafo 5, o l'autorita' designata da ogni Stato membro
ai sensi dell'art. 22;
14) «partecipante diretto»: impresa partecipante a una
CCP che si assume la responsabilita' di adempiere le
obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;
15) «cliente»: impresa legata a un partecipante diretto
di una CCP da un rapporto contrattuale che le consente di
compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata;
16) «gruppo»: il gruppo di imprese composto
dall'impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi
degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE o il gruppo
di imprese di cui all'art. 3, paragrafo 1, e all'art. 80,
paragrafi 7 e 8, della direttiva 2006/48/CE;
17) «ente finanziario»: impresa diversa da un ente
creditizio la cui attivita' principale consiste
nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o
piu' delle attivita' elencate ai punti da 2 a 12
dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE;
18) «societa' di partecipazione finanziaria»: ente
finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o
principalmente, enti creditizi o finanziari, quando almeno
una di tali imprese figlie e' un ente creditizio, e che non
sia una societa' di partecipazione finanziaria mista ai
sensi dell'art. 2, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti
creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese
di investimento appartenenti ad un conglomerato
finanziario;
19) «impresa di servizi ausiliari»: un'impresa la cui
attivita' principale consiste nella proprieta' e
nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi
di trattamento dati, o in un'attivita' affine di natura
ausiliaria rispetto all'attivita' principale di uno o piu'
enti creditizi;
20) «partecipazione qualificata»: una partecipazione
diretta o indiretta in una CCP o in un repertorio di dati
sulle negoziazioni pari ad almeno il 10 % del capitale o
dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della
direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli
emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato (26), tenendo
conto delle relative condizioni di aggregazione di cui
all'art. 12, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che
consente di esercitare un'influenza notevole sulla gestione
della CCP o del repertorio di dati sulle negoziazioni in
cui la partecipazione e' detenuta;
21) «impresa madre»: un'impresa madre quale descritta
agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
22) «impresa figlia»: un'impresa figlia quale descritta
agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l'impresa
figlia di un'impresa figlia e' parimenti considerata
impresa figlia dell'impresa madre che e' a capo di tali
imprese;
23) «controllo»: la relazione tra impresa madre e
impresa figlia quale descritta all'art. 1 della direttiva
83/349/CEE;
24) «stretti legami»: situazione nella quale due o piu'
persone fisiche o giuridiche sono legate da:
Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o
piu' persone fisiche o giuridiche anche la situazione in
cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona
da un legame di controllo;
25) «capitale»: il capitale sottoscritto ai sensi
dell'art. 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio,
dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari
(27), se versato, nonche' il relativo sovrapprezzo di
emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni
normali e in caso di fallimento o liquidazione e'
subordinato a tutti gli altri crediti;
26) «riserve»: le riserve ai sensi dell'art. 9 della
Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio
1978, basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del
trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di
societa' (28), e gli utili e le perdite portati a nuovo per
destinazione del risultato finale di esercizio;
27) «consiglio»: il consiglio di amministrazione o di
sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto
societario nazionale;
28) «membro indipendente del consiglio»: un membro del
consiglio che non ha rapporti d'affari, familiari o di
altro tipo che configurino un conflitto di interessi in
relazione alla CCP interessata o ai suoi azionisti di
controllo, dirigenti o partecipanti diretti, e che non ha
avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la
sua carica di membro del consiglio;
29) «alta dirigenza»: la persona o le persone che
dirigono di fatto l'attivita' della CCP o il repertorio di
dati sulle negoziazioni e il membro esecutivo o i membri
esecutivi del consiglio.".
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art.
1 del Testo Unico della Finanza di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale
variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di
societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e
direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
(Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio
dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili,
in base a una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la
cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
di cui all'art. 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'investitori professionali': i clienti
professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro della
Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come
Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo
Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta
valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori
mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio
approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore
all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un
fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una
capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare
inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI
gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi
i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
consecutivi;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure
adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1
e 2, adottate da autorita' di altri Stati comunitari.
1-bis - 1-ter (Omissis).
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o
rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici
finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
con consegna fisica del sottostante o attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il
pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in
tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione
dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine
("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il
cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
che non hanno scopi commerciali, e aventi le
caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio
di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui
tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a
variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di
emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 96-bis del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 96-bis (Interventi). - 1. I sistemi di garanzia
effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta
amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le
succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che
abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia
italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia
intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di
appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere
ulteriori casi e forme di intervento.
2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle
succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono
altresi' prevedere la tutela dei depositanti delle
succursali extracomunitarie delle banche italiane.
3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi
acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto
forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni
circolari e agli altri titoli di credito ad essi
assimilabili.
4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al
portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da
accettazioni, paghero' cambiari ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi
patrimoniali della banca;
c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice
civile;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione
alle quali sia intervenuta una condanna per i reati
previsti negli articoli 648- bis e 648-ter del codice
penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli
enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti
pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto
proprio, nonche' i crediti delle stesse;
g) i depositi delle societa' finanziarie e delle
societa' di partecipazione finanziaria mista indicate
nell'art. 59, comma 1, lettere b) e b-bis), delle compagnie
di assicurazione; degli organismi di investimento
collettivo del risparmio; di altre societa' dello stesso
gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica;
h) i depositi, anche effettuati per interposta persona,
dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione
della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta persona,
dei titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 19;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto
dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che
hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria
della banca, in base a quanto accertato dai commissari
liquidatori.
5. Il limite di rimborso per ciascun depositante e'
pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite
per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla
Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.
6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai
sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei
confronti della banca in liquidazione coatta
amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III
del presente titolo.
7. Il rimborso e' effettuato entro venti giorni
lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del
provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'art. 83,
comma 1. Il termine puo' essere prorogato dalla Banca
d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un
periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.
8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei
depositanti nei confronti della banca in liquidazione
coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e,
entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla
liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti
destinatari dei rimborsi medesimi.".
- La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativa all'accesso
all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio
(rifusione) e' pubblicata nella GU L 177 del 30.6.2006.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del
presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile e
in presenza di contratti o di clausole statutarie che
abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare
l'attivita' di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi,
ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero
dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle
deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli
2364 e 2364-bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la
nomina o la revoca della maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dalle partecipazioni possedute;
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli
legittimati in base alla titolarita' delle partecipazioni,
di poteri nella scelta degli amministratori o dei
componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti
delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi.".
- Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive
modificazioni recante: "Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 69-sexies del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 69-sexies (Valutazione dei piani di risanamento
individuali e di gruppo). - 1. La Banca d'Italia, entro sei
mesi dalla presentazione del piano di risanamento e
sentite, per le succursali significative, le autorita'
competenti degli Stati comunitari in cui esse siano
stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano
in conformita' dei criteri indicati nelle pertinenti
disposizioni dell'Unione europea.
2. Il piano di risanamento e' trasmesso all'autorita'
di risoluzione per la formulazione di eventuali
raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione
della banca o del gruppo bancario.
3. Se all'esito della verifica emergono carenze o
impedimenti al conseguimento delle finalita' del piano, la
Banca d'Italia puo', fissando i relativi termini:
a) richiedere alla banca o alla capogruppo di
presentare un piano modificato;
b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano;
c) ordinare modifiche da apportare all'attivita', alla
struttura organizzativa o alla forma societaria della banca
o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie
per conseguire le finalita' del piano.
4. Resta ferma la possibilita' di adottare, ove le
circostanze lo richiedano, una o piu' delle misure previste
dagli articoli 53-bis e 67-ter.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti):
"Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
all'art. 4 e all'art. 6, comma 2, si applicano, salvo
quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo,
alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti
fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche
individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche
in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia
l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione
di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche
cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni
emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di
cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai
sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle
obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei
contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi
insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso
dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e
4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori
di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni
di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di
cui all'art. 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi
dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle
pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti
concessi alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia
prestata dalle medesime societa' si applica l'art. 67,
quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di
attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in
particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni
oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di
tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di
rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione,
nonche' le caratteristiche della garanzia di cui al comma
1.
6. Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i
requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche
cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei
titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione,
nonche' i controlli che le banche effettuano per il
rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo,
anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo
incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le
operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i
crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione
come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le
cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore
di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il
finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito
dalla medesima banca cedente.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.
2409-terdecies del codice civile:
"Art. 2409-terdecies (Competenza del consiglio di
sorveglianza). - Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di
gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa
competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il
bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui all'art. 2403, primo
comma;
d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilita'
nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'art.
2409;
f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno
all'assemblea sull'attivita' di vigilanza svolta, sulle
omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine
alle operazioni strategiche e ai piani industriali e
finanziari della societa' predisposti dal consiglio di
gestione, ferma in ogni caso la responsabilita' di questo
per gli atti compiuti.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'ultimo comma
dell'art. 2351 del codice civile:
" Art. 2351 (Diritto di voto). - (Omissis).
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346,
sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati
del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e
in particolare puo' essere ad essi riservata, secondo
modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un
componente indipendente del consiglio di amministrazione o
del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
cosi' nominate si applicano le medesime norme previste per
gli altri componenti dell'organo cui partecipano.".
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
4 della direttiva 2014/65/UE (Direttiva 2014/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ,
relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che
modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva
2011/61/UE):
"Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
1) «impresa di investimento»: qualsiasi persona
giuridica la cui occupazione o attivita' abituale consiste
nel prestare uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o
nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a
titolo professionale.
Gli Stati membri possono includere nella definizione di
«impresa di investimento» le imprese che non sono persone
giuridiche a condizione che:
a) il loro status giuridico garantisca ai terzi un
livello di protezione dei loro interessi equivalente a
quello offerto dalle persone giuridiche, nonche'
b) siano oggetto di una vigilanza prudenziale
equivalente adeguata al loro status giuridico.
Tuttavia, quando una persona fisica presta servizi che
implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di
terzi, essa puo' essere considerata come un'impresa di
investimento ai fini della presente direttiva e del
regolamento (UE) n. 600/2014 soltanto se, fatti salvi gli
altri requisiti fissati dalla presente direttiva, dal
regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2013/36/UE
tale persona soddisfa le condizioni seguenti:
a) i diritti di proprieta' dei terzi sugli strumenti e
i fondi devono essere salvaguardati, in particolare in caso
di insolvenza dell'impresa o dei suoi proprietari, di
confisca, di compensazione o di qualsiasi altra azione
intentata dai creditori dell'impresa o dei suoi
proprietari;
b) l'impresa deve essere soggetta a norme il cui scopo
e' il controllo della sua solvibilita', nonche' di quella
dei suoi proprietari;
c) i conti annuali dell'impresa devono essere
controllati da una o piu' persone abilitate, a norma del
diritto nazionale, alla revisione dei conti;
d) quando un'impresa ha un solo proprietario, tale
persona deve provvedere alla protezione degli investitori
in caso di cessazione dell'attivita' dell'impresa dovuta al
decesso del proprietario o alla sua incapacita' o a
qualsiasi altra situazione simile;
2) «servizi e attivita' di investimento»: qualsiasi
servizio o attivita' riportati nella sezione A
dell'allegato I relativo ad uno degli strumenti che
figurano nella sezione C dell'allegato I.
La Commissione adotta atti delegati in conformita'
dell'art. 89 che specificano:
a) i contratti derivati di cui all'allegato I sezione C
6 che hanno caratteristiche di prodotti energetici
all'ingrosso che devono essere regolati con consegna fisica
del sottostante e i «contratti derivati su prodotti
energetici C 6»;
b) i contratti derivati di cui alla sezione C 7
dell'allegato I aventi le caratteristiche di altri
strumenti finanziari derivati;
c) i contratti derivati di cui alla sezione C 10
dell'allegato I aventi le caratteristiche di altri
strumenti finanziari derivati, avendo riguardo tra l'altro
al fatto se questi strumenti sono negoziati in un mercato
regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione
o in un sistema organizzato di negoziazione;
3) «servizi accessori»: qualsiasi servizio riportato
nella sezione B dell'allegato I;
4) «consulenza in materia di investimenti»: prestazione
di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua
richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento,
riguardo ad una o piu' operazioni relative a strumenti
finanziari;
5) «esecuzione di ordini per conto dei clienti»:
conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o
piu' strumenti finanziari per conto dei clienti e comprende
la conclusione di accordi per la vendita di strumenti
finanziari emessi da un'impresa di investimento o da un
ente creditizio al momento della loro emissione;
6) «negoziazione per conto proprio»: contrattazione ai
fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o piu'
strumenti finanziari nelle quali il negoziatore impegna
capitale proprio;
7) «market maker»: una persona che si propone sui
mercati finanziari, su base continuativa, come disposta a
negoziare per conto proprio acquistando e vendendo
strumenti finanziari con impegno di capitale proprio di
questa persona ai prezzi definiti da questa persona;
8) «gestione del portafoglio»: gestione, su base
discrezionale e individualizzata, di portafogli di
investimento nell'ambito di un mandato conferito dai
clienti, qualora tali portafogli includano uno o piu'
strumenti finanziari;
9) «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale
un'impresa di investimento presta servizi di investimento o
servizi accessori;
10) «cliente professionale»: cliente che soddisfa i
criteri stabiliti nell'allegato II;
11) «cliente al dettaglio»: cliente che non sia un
cliente professionale;
12) «mercato di crescita per le PMI»: un sistema
multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di
crescita per le PMI in conformita' dell'art. 33;
13) «piccola o media impresa»: un'impresa che ha una
capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 000 000 EUR
sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti
anni civili;
14) «ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o
di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite
fissato o a un prezzo piu' vantaggioso e per un
quantitativo fissato;
15) «strumento finanziario»: qualsiasi strumento
riportato nella sezione C dell'allegato I;
16) «contratti derivati su prodotti energetici C 6»,
contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati (future), swap e tutti gli altri contratti
derivati concernenti carbone o petrolio menzionati alla
Sezione C 6 dell'allegato I che sono negoziati in un
sistema organizzato di negoziazione e devono essere
regolati con consegna fisica del sottostante;
17) «strumenti del mercato monetario»: categorie di
strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad
esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le
carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di
pagamento;
18) «gestore del mercato»: persona o persone che
gestisce/gestiscono e/o amministra/amministrano l'attivita'
di un mercato regolamentato e puo' coincidere con il
mercato regolamentato stesso;
19) «sistema multilaterale»: un sistema o meccanismo
che consente l'interazione tra interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari;
20) «internalizzatore sistematico»: un'impresa di
investimento che in modo organizzato, frequente,
sistematico e sostanziale negozia per conto proprio
eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato
regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione
o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire
un sistema multilaterale;
Il modo frequente e sistematico si misura per numero di
negoziazioni fuori listino (OTC) su strumenti finanziari
effettuate dall'impresa di investimento per proprio conto
mediante esecuzione degli ordini dei clienti. Il modo
sostanziale si misura sia per dimensioni delle negoziazioni
OTC effettuate dall'impresa di investimento in relazione al
totale delle negoziazioni dell'impresa di investimento
sullo strumento finanziario specifico, oppure per
dimensioni delle negoziazioni OTC svolta dall'impresa di
investimento in relazione al totale delle negoziazioni
nell'Unione sullo strumento finanziario specifico. La
definizione di internalizzatore sistematico si applica
solamente quando sono superati i limiti prefissati in
relazione al modo frequente e sistematico e al modo
sostanziale o quando un'impresa di investimento sceglie di
partecipare al regime degli internalizzatori sistematici;
21) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale,
amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che
consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base
alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al
titolo III della presente direttiva;
22) «sistema multilaterale di negoziazione»: sistema
multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un
gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno
e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente
al titolo II della presente direttiva;
23) «sistema organizzato di negoziazione»: un sistema
multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema
multilaterale di negoziazione che consente l'interazione
tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi
relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati,
quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare
luogo a contratti conformemente al titolo II della presente
direttiva;
24) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato,
un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema
organizzato di negoziazione;
25) «mercato liquido»: il mercato di uno strumento
finanziario o di una categoria di strumenti finanziari in
cui vi siano venditori e compratori pronti e disponibili su
base continua, valutato conformemente ai criteri
sottoelencati, tenendo conto delle strutture specifiche di
mercato del particolare strumento finanziario o della
particolare categoria di strumenti finanziari:
a) la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni
in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della
natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di
strumenti finanziari;
b) il numero e il tipo di partecipanti al mercato,
compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli
strumenti negoziati in relazione a un determinato prodotto;
c) le dimensioni medie dei differenziali, ove
disponibili;
26) «autorita' competente»: autorita' designata da
ciascuno Stato membro a norma dell'art. 69, salvo
altrimenti indicato nella presente direttiva;
27) «ente creditizio»: un ente come definito all'art.
4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 573/2013.
28) «societa' di gestione degli OICVM»: societa' di
gestione come definita all'art. 2, paragrafo 1, lettera b,
della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,
29) «agente collegato»: persona fisica o giuridica che,
sotto la piena e incondizionata responsabilita' di una sola
impresa di investimento per conto della quale opera,
promuove servizi di investimento e/o servizi accessori
presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le
istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di
investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti
finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali
clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari;
30) «succursale»: sede di attivita' diversa dalla sede
centrale che costituisce una parte, priva di personalita'
giuridica, di un'impresa di investimento e fornisce servizi
e/o attivita' di investimento e che puo' inoltre prestare
servizi accessori per i quali l'impresa di investimento e'
stata autorizzata; tutte le sedi di attivita' insediate
nello stesso Stato membro da un'impresa di investimento che
abbia la sede centrale in un altro Stato membro sono
considerate come un'unica succursale;
31) «partecipazione qualificata»: partecipazione in
un'impresa di investimento, diretta o indiretta, non
inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di
voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (44)
tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di
cui all'art. 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva oppure
che comporta la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole sulla gestione dell'impresa in cui si detiene la
partecipazione;
32) «impresa madre», un'impresa madre ai sensi degli
articoli 2, paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio;
33) «impresa figlia»: impresa figlia ai sensi degli
articoli 2, paragrafo 10, e 22 della direttiva 2013/34/UE;
l'impresa figlia di un'impresa figlia e' parimenti
considerata impresa figlia dell'impresa madre che e' a capo
di tali imprese;
34) «gruppo»: un gruppo come definito all'art. 2,
paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE;
35) «stretti legami»: situazione nella quale due o piu'
persone fisiche o giuridiche sono legate:
a) da una «partecipazione», vale a dire dal fatto di
detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
20 % o piu' dei diritti di voto o del capitale di
un'impresa;
b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione
esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in
tutti i casi di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra
persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso
ogni impresa figlia di un'impresa figlia e' considerata
impresa figlia dell'impresa madre che e' a capo di tali
imprese;
c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette
persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di
controllo.
36) «organo di gestione»: l'organo - o gli organi - di
un'impresa di investimento, di un gestore del mercato o di
un fornitore di servizi di comunicazione dati, designato
conformemente al diritto nazionale, cui e' conferito il
potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi
e la direzione generale dell'entita', che supervisiona e
monitora le decisioni della dirigenza e comprende persone
che dirigono di fatto l'attivita' dell'ente.
Quando la presente direttiva fa riferimento all'organo
di gestione e, conformemente al diritto nazionale, le
funzioni di gestione e di supervisione strategica
dell'organo di gestione sono assegnate a organi o membri
diversi all'interno di uno stesso organo, lo Stato membro
identifica gli organi o i membri dell'organo di gestione
responsabili conformemente al proprio diritto nazionale,
salva diversa disposizione della presente direttiva;
37) «alta dirigenza»: le persone fisiche che esercitano
funzioni esecutive nell'ambito di un'impresa di
investimento, di un gestore del mercato o di un fornitore
di servizi di comunicazione dati e che sono responsabili
della gestione quotidiana e ne risponodono all'organo di
gestione, compresa l'attuazione delle politiche concernenti
la distribuzione di servizi e prodotti ai clienti da parte
dell'impresa e del suo personale;
38) «negoziazione «matched principal»: una negoziazione
in cui l'intermediario si interpone nella transazione tra
l'acquirente e il venditore in modo da non essere mai
esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione
della transazione, con le due parti della transazione
eseguite simultaneamente, e la transazione e' conclusa ad
un prezzo al quale l'intermediario non realizza ne' utili
ne' perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli
onorari o le spese della transazione comunicati
precedentemente;
39) «negoziazione algoritmica»: negoziazione di
strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato
determina automaticamente i parametri individuali degli
ordini, come ad esempio se avviare l'ordine, i tempi, il
prezzo o la quantita' dell'ordine o come gestire l'ordine
dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o
nullo e non comprende i sistemi utilizzati unicamente per
trasmettere ordini a una o piu' sedi di negoziazione, per
trattare ordini che non comportano la determinazione di
parametri di trading, per confermare ordini o per eseguire
il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite;
40) «tecnica di negoziazione algoritmica ad alta
frequenza»: qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica
caratterizzata da:
a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze
di rete e di altro genere, compresa almeno una delle
strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine:
co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
diretto a velocita' elevata;
b) determinazione da parte del sistema
dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o
esecuzione dell'ordine senza intervento umano per il
singolo ordine o negoziazione, e
c) elevato traffico infragiornaliero di messaggi
consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni;
41) «accesso elettronico diretto»: un accordo in base
al quale un membro di una sede di negoziazione o un suo
partecipante o cliente consente a una persona di utilizzare
il proprio codice di negoziazione in modo da trasmettere
per via elettronica ordini relativi a uno strumento
finanziario direttamente alla sede di negoziazione e
comprende gli accordi che implicano l'utilizzo da parte
della persona dell'infrastruttura del membro, del
partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di
collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per
trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato) e gli
accordi che non prevedono l'uso di una siffatta
infrastruttura da parte di tale persona (accesso
sponsorizzato);
42) «pratica di vendita abbinata»: l'offerta di un
servizio di investimento insieme a un altro servizio o
prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per
l'ottenimento dello stesso accordo o pacchetto.
43) «deposito strutturato»: un deposito quale definito
all'art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva
2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (46),che
e' pienamente rimborsabile alla scadenza in base a termini
secondo i quali qualsiasi interesse o premio sara'
rimborsato (o e' a rischio) secondo una formula
comprendente fattori quali:
a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i
depositi a tasso variabile il cui rendimento e'
direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
o il Libor;
b) uno strumento finanziario o una combinazione degli
strumenti finanziari;
c) una merce o combinazione di merci o di altri beni
infungibili, materiali o immateriali», o
d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di
cambio;
44) «valori mobiliari»: categorie di valori, esclusi
gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati
nel mercato dei capitali, ad esempio:
a) azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di
acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti
un regolamento a pronti determinato con riferimento a
valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti,
merci o altri indici o misure;
45) «certificati di deposito»: titoli negoziabili sul
mercato dei capitali, rappresentanti la proprieta' dei
titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla
negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati
indipendentemente dai titoli dell'emittente non
domiciliato;
46) «fondi indicizzati quotati»: fondi con almeno una
particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta
la giornata in almeno una sede di negoziazione, nell'ambito
della quale almeno un market-maker interviene per
assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella
sede di negoziazione non si discosti in maniera
significativa dal rispettivo valore netto di inventario
ne', se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo
reale (indicative NET asset value);
47) «certificati»: i certificati quali definiti
all'art. 2, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n.
600/2014;
48) «prodotti finanziari strutturati»: i prodotti
finanziari strutturati quali definiti all'art. 2, paragrafo
1, punto 28 del regolamento (UE) n. 600/2014;
49) «strumenti derivati»: gli strumenti derivati quali
definiti all'art. 2, paragrafo 1, punto 29 del regolamento
(UE) n. 600/2014;
50) «derivati su merci»: i derivati su merci quali
definiti all'art. 2, paragrafo 1, punto 30 del regolamento
(UE) n. 600/2014;
51) «CCP»: una CCP ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1,
del regolamento (UE) n. 648/2012;
52) «dispositivo di pubblicazione autorizzato» o «APA»:
soggetto autorizzato ai sensi delle disposizioni della
direttiva 2014/65/UE a pubblicare i report delle operazioni
concluse per conto di imprese di investimento ai sensi
degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014;
53) «fornitore di un sistema consolidato di
pubblicazione» o «CTP»: soggetto autorizzato ai sensi della
presente direttiva a fornire il servizio di raccolta presso
mercati regolamentati, sistemi multilaterali di
negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e APA i
report delle operazioni concluse per gli strumenti
finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12 e 13 e 20 e 21
del regolamento (UE) n 600/2014 e di consolidamento delle
suddette informazioni in un flusso elettronico di dati
attualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni
sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario;
54) «meccanismo di segnalazione autorizzato» o «ARM»:
soggetto autorizzato ai sensi della presente direttiva a
segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni
concluse alle autorita' competenti o all'ESMA per conto
delle imprese di investimento;
55) «Stato membro d'origine»:
a) nel caso di imprese di investimento:
i) se l'impresa di investimento e' una persona fisica,
lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede
centrale;
ii) se l'impresa di investimento e' una persona
giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede
legale;
iii) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetta,
l'impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato
membro in cui e' situata la sua sede centrale;
b) nel caso di mercati regolamentati: Stato membro in
cui e' registrato il mercato regolamentato o se, in base al
diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha
una sede legale, Stato membro in cui e' situata la sua sede
centrale;
c) in caso di un APA, sistema consolidato di
pubblicazione o di meccanismo di segnalazione autorizzato:
i) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il
meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema
consolidato di pubblicazione e' una persona fisica, lo
Stato membro in cui tale persona ha la propria sede
centrale;
ii) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il
meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema
consolidato di pubblicazione e' una persona giuridica, lo
Stato membro in cui si trova la sua sede legale;
iii) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetto,
il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo
di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di
pubblicazione non ha una sede legale, lo Stato membro in
cui e' situata la sua sede centrale.
56) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso
dallo Stato membro d'origine, in cui un'impresa di
investimento ha una succursale o presta servizi di
investimento e/o esercita attivita' di investimento, o lo
Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta
opportune misure in modo da facilitare l'accesso alla
negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri
o partecipanti stabiliti in tale Stato membro;
57) «impresa di paesi terzi»: impresa che, se avesse la
propria sede centrale o sede legale nell'Unione, sarebbe un
ente creditizio che presta servizi d'investimento o svolge
attivita' d'investimento o un'impresa di investimento;
58) «prodotto energetico all'ingrosso»: un prodotto
energetico all'ingrosso quale definito all'art. 2, punto 4,
del regolamento (UE) n. 1227/2011;
59) «derivati su merci agricole»: i contratti derivati
connessi a prodotti di cui all'art. 1 e all'allegato I,
parti da I a XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
60) «emittente sovrano»: uno dei seguenti emittenti di
strumenti di debito:
i) l'Unione;
ii)uno Stato membro, ivi inclusi un ministero,
un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro;
iii) in caso di Stato membro federale, un membro della
federazione;
iv) una societa' veicolo per conto di diversi Stati
membri;
v) un ente finanziario internazionale costituito da due
o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e
fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri
che stanno affrontando o sono minacciati da gravi
finanziarie; o
vi) la Banca europea per gli investimenti;
61) «debito sovrano», uno strumento di debito emesso da
un emittente sovrano;
62) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che:
a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a
lui personalmente dirette, in modo che possano essere
agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai
fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
b) che consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate;
63) «fornitore di servizi di comunicazione dati», un
APA, un sistema consolidato di pubblicazione o di
meccanismo di segnalazione autorizzato.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
"Art. 1(Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale
variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di
societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e
direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
(Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio
dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili,
in base a una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la
cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
di cui all'art. 39; (39)
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'investitori professionali': i clienti
professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro della
Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come
Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo
Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta
valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori
mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio
approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore
all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un
fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una
capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare
inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI
gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi
i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
consecutivi;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure
adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1
e 2, adottate da autorita' di altri Stati comunitari.".
- Si riporta il testo vigente della Sezione A
dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio) del 23 luglio 2014
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e
recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e
del regolamento (UE) n. 236/2012:
"ALLEGATO
ELENCO DEI SERVIZI
SEZIONE A
Servizi di base dei depositari centrali di titoli
1. Registrazione iniziale dei titoli in un sistema di
scritture contabili («servizio di notariato»).
2. Fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello
piu' elevato («servizio di gestione accentrata»).
3. Gestione di un sistema di regolamento titoli
(«servizio di regolamento»).".
- Si riporta il testo vigente del punto 1 dell'art. 2
del Regolamento (UE) n. 795/2014 (Regolamento della Banca
centrale europea (UE) n. 795/2014, del 3 luglio 2014, sui
requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di
importanza sistemica):
"Art. 2 (Definizioni). - Ai fini del presente
regolamento:
1) per «sistema di pagamento» si intende un accordo
formale fra tre o piu' partecipanti, senza contare
eventuali banche di regolamento, controparti centrali,
stanze di compensazione o partecipanti indiretti, con
regole comuni e procedure standardizzate per l'esecuzione
di ordini di trasferimento tra i partecipanti;
2) «ordine di pagamento» ha il medesimo significato di
cui all'art. 2, punto i), primo trattino della direttiva
98/26/CE;
3) per «rischio sistemico» si intende il rischio che
l'incapacita' di un partecipante o di un gestore di uno
SPIS di adempiere alla scadenza ai propri obblighi
impedisca ad altri partecipanti e/o gestori di uno SPIS di
adempiere i propri entro il termine prescritto, con
potenziali ripercussioni negative che mettano a repentaglio
la stabilita' del sistema finanziario o la fiducia nello
stesso;
4) per «gestore dello SPIS» si intende il soggetto
giuridico responsabile della gestione di uno SPIS;
5) per «autorita' competente» si intende la banca
centrale dell'Eurosistema responsabile in via principale
della sorveglianza, identificata come tale a norma
dell'art. 1, paragrafo 2;
6) per «SPIS dell'Eurosistema»si intende uno SPIS di
proprieta' e gestito da una banca centrale
dell'Eurosistema;
7) per «rischio legale» si intende il rischio
determinato dall'applicazione di leggi o regolamenti, al
quale consegue di solito una perdita;
8) per «rischio di credito» si intende il rischio che
una controparte, sia essa un partecipante o un diverso
soggetto, risulti incapace di adempiere ai propri obblighi
di natura finanziaria alla scadenza o in futuro;
9) per «rischio di liquidita'» si intende il rischio
che una controparte, sia essa un partecipante o un diverso
soggetto, non disponga di fondi sufficienti per adempiere
ai propri obblighi di natura finanziaria alla scadenza
ancorche' possa disporre di fondi sufficienti per
adempiervi in futuro;
10) per «rischio operativo» si intende il rischio che
carenze nei sistemi informativi o procedure interne, errori
umani, carenze gestionali o turbative provocate da eventi
esterni o da servizi esternalizzati provochino la
riduzione, il deterioramento o la sospensione dei servizi
forniti da uno SPIS;
11) per «rischio di custodia» si intende il rischio di
perdite sulle attivita' detenute in custodia in caso di
insolvenza di un custode o subcustode, negligenza, frode,
cattiva gestione o errori contabili;
12) per «rischio di investimento» si intende la perdita
sopportata dal gestore dello SPIS o da un partecipante
quando il gestore dello SPIS investe le proprie risorse o
quelle dei suoi partecipanti, ad esempio le garanzie;
13) per «rischio di mercato» si intende il rischio di
perdite su posizioni iscritte a bilancio o fuori bilancio,
determinate da oscillazioni dei prezzi di mercato;
14) per sistema di regolamento differito su base netta
(Deferred Net Settlement, DNS) si intende un sistema che
provvede al regolamento su base netta al termine di un
ciclo di regolamento predefinito, ad esempio al termine o
durante la giornata lavorativa;
15) per «garanzia transfrontaliera» si intende una
garanzia rispetto alla quale, dal punto di vista del paese
nel quale detta attivita' e' accettata in garanzia, almeno
uno dei seguenti elementi e' estero: a) la valuta di
denominazione; b) il paese nel quale le attivita' sono
ubicate; ovvero c) il paese nel quale ha sede l'emittente;
16) per «pagamento transfrontaliero» si intende un
pagamento effettuato tra partecipanti insediati in
differenti paesi;
17) per «infrastruttura del mercato finanziario» (IMF)
si intende un sistema multilaterale tra le istituzioni
partecipanti, compreso il gestore del sistema, utilizzato
per compensare, regolare o registrare pagamenti, titoli,
derivati o altre transazioni finanziarie;
18) per «partecipante» si intende un soggetto che e'
identificato o riconosciuto da un sistema di pagamento e
autorizzato, direttamente o indirettamente, a inviare e
ricevere ordini di pagamento verso o dal sistema;
19) per «Consiglio» si intende il consiglio di
amministrazione o di sorveglianza del gestore di uno SPIS o
entrambi, secondo la legislazione nazionale;
20) per «dirigenza» si intendono gli amministratori con
incarichi esecutivi, ad esempio i membri dell'organo di
amministrazione impegnato nella gestione corrente del
gestore dello SPIS costituito in forma di societa' a
struttura monistica, e i membri di un consiglio di gestione
del gestore dello SPIS costituito in forma di societa' a
struttura dualistica;
21) per «soggetti interessati» si intendono i
partecipanti e le IMF che concorrono a determinare il
rischio in uno SPIS e, in base a una valutazione condotta
caso per caso, gli altri attori del mercato interessati;
22) per «esposizione creditizia» si intende un somma o
un valore rispetto al quale sussiste il rischio che un
partecipante non provveda al regolamento integrale, alla
scadenza o in un momento successivo;
23) per «garanzia» si intende un'attivita' o l'impegno
assunto da un terzo utilizzato dal datore della garanzia
per garantire un'obbligazione nei confronti del
beneficiario di essa. Le garanzie comprendono sia quelle
nazionali sia quelle transfrontaliere;
24) per «fornitore di liquidita'» si intende il
fornitore di contante ai sensi degli articoli 5, paragrafo
3, 6, paragrafo 5, 8, paragrafi 1, 9 e 11 ovvero di
attivita' ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4, compresi i
partecipanti allo SPIS o soggetti esterni;
25) per «condizioni di mercato estreme, ma plausibili»
si intende una serie di condizioni storiche e ipotetiche,
ivi compresi i periodi caratterizzati da piu' elevata
volatilita', registrate sui mercati serviti dallo SPIS;
26) per «data di regolamento prevista» si intende la
data immessa nel SPIS come data di regolamento da parte del
mittente di un ordine di trasferimento;
27) per «rischio di impresa» si intende qualsiasi
potenziale deterioramento della posizione finanziaria dello
SPIS dal punto di vista commerciale a causa di una
diminuzione delle entrate o di un aumento delle spese tale
da determinare un'eccedenza delle spese rispetto alle
entrate e sfociare in una perdita da imputare al capitale;
28) per «piano di risanamento» si intende un piano
elaborato da un gestore di SPIS per ripristinarne il
regolare funzionamento;
29) per «piano di liquidazione ordinata» si intende un
piano elaborato da un gestore di SPIS per l'ordinata
cessazione della sua attivita';
30) l'aggettivo «rilevante» qualifica un rischio, un
rapporto di dipendenza e/o un cambiamento suscettibili di
influenzare la capacita' di un soggetto di prestare o
fornire i servizi previsti;
31) per «autorita' rilevanti»si intendono le autorita'
che hanno un interesse legittimo ad accedere alle
informazioni di uno SPIS per adempiere ai propri obblighi
di legge, ad esempio le autorita' di risoluzione delle
crisi e i soggetti che esercitano la vigilanza sui
partecipanti principali;
32) per «rischio di capitale» si intende il rischio che
una controparte perda l'intero valore impegnato
nell'operazione, ad esempio il rischio che il venditore di
un'attivita' finanziaria consegni l'attivita'
irrevocabilmente senza ricevere in cambio il pagamento o il
rischio che il compratore di un'attivita' finanziaria paghi
per essa, ma non la riceva;
33) per «banca depositaria» si intende la banca che
detiene e custodisce le attivita' finanziarie di terze
parti;
34) per «banca di regolamento» si intende la banca
presso la quale sono accesi i conti relativi ai pagamenti
sui quali ha luogo l'adempimento delle obbligazioni
originate da un sistema di pagamento;
35) per «agente nostro» si intende una banca utilizzata
dai partecipanti di uno SPIS per il regolamento;
36) per «pagamento unilaterale» si intende un pagamento
che interessa un solo trasferimento di fondi in un'unica
valuta;
37) per «pagamento bilaterale» si intende un pagamento
che interessa due trasferimenti di fondi in differenti
valute in un sistema di regolamento con scambio di
attivita' verso corrispettivo;
38) per «rischio di correlazione sfavorevole» si
intende il rischio scaturito dall'esposizione di un
partecipante o di un emittente ove la garanzia prestata da
quel partecipante o emessa da quell'emittente e'
strettamente correlata al suo rischio di credito;
39) «giorno lavorativo» ha lo stesso significato di cui
all'art. 2, lettera n), della direttiva 98/26/CE.".
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
2 del citato Regolamento (UE) n. 909/2014:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
1) «depositario centrale di titoli» o «CSD»: persona
giuridica che opera un sistema di regolamento titoli di cui
al punto 3 della sezione A dell'allegato e fornisce almeno
un altro servizio di base di cui alla sezione A
dell'allegato;
2) «CSD di un paese terzo»: qualsiasi entita' giuridica
stabilita in un paese terzo che fornisce un servizio simile
al servizio di base di cui al punto 3 della sezione A
dell'allegato e svolge almeno un altro servizio di base di
cui alla sezione A dell'allegato;
3) «accentramento»: atto di concentrare la collocazione
dei titoli fisici in un CSD in modo da consentire che i
trasferimenti successivi possano essere effettuati mediante
scritture contabili;
4) «forma dematerializzata»: il fatto che taluni
strumenti finanziari esistono soltanto come registrazioni
in scritture contabili;
5) «CSD cui e' presentata la domanda»: CSD che riceve
la domanda di accesso ai suoi servizi da parte di un altro
CSD mediante un collegamento tra CSD;
6) «CSD richiedente»: CSD che richiede l'accesso ai
servizi di un altro CSD mediante un collegamento tra CSD;
7) «regolamento»: completamento di un'operazione su
titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere le
obbligazioni delle parti dell'operazione mediante il
trasferimento di contante o titoli, o di entrambi;
8) «strumenti finanziari» o «titoli»: strumenti
finanziari quali definiti all'art. 4, paragrafo 1, punto
15, della direttiva 2014/65/UE;
9) «ordine di trasferimento»: ordine di trasferimento
quale definito all'art. 2, lettera i), secondo trattino,
della direttiva 98/26/CE;
10) «sistema di regolamento titoli»: sistema ai sensi
dell'art. 2, lettera a), primo, secondo e terzo trattino,
della direttiva 98/26/CE, non operato da una controparte
centrale e la cui attivita' consiste nell'esecuzione di
ordini di trasferimento;
11) «internalizzatore di regolamento»: qualsiasi
impresa, comprese quelle autorizzate ai sensi della
direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE che
esegue ordini di trasferimento per conto di clienti o per
conto proprio anziche' mediante un sistema di regolamento
titoli;
12) «data prevista per il regolamento»: data inserita
nel sistema di regolamento titoli come data per il
regolamento e alla quale le parti di un'operazione su
titoli convengono che debba avere luogo il regolamento;
13) «periodo di regolamento»: periodo di tempo
intercorrente tra la data dell'operazione e la data
prevista per il regolamento;
14) «giorno lavorativo»: giorno lavorativo (business
day) quale definito all'art. 2, lettera n), della direttiva
98/26/CE;
15) «mancato regolamento»: mancato verificarsi del
regolamento o il regolamento parziale di un'operazione su
titoli alla data prevista per il regolamento a causa della
mancanza di titoli o di contante e a prescindere dal motivo
di tale mancanza;
16) «controparte centrale» o «CCP»: CCP quale definita
all'art. 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
17) «autorita' competente»: autorita' designata da ogni
Stato membro ai sensi dell'art. 11, salvo se specificato
diversamente nel presente regolamento;
18) «autorita' rilevante»: autorita' di cui all'art.
12;
19) «partecipante»: partecipante, quale definito
all'art. 2, lettera f), della direttiva 98/26/CE, a un
sistema di regolamento titoli;
20) «partecipazione»: partecipazione ai sensi dell'art.
2, punto 2, della direttiva 2013/34/UE o il fatto di
detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 20 % dei
diritti di voto o del capitale di un'impresa;
21) «controllo»: relazione tra due imprese quale
descritta all'art. 22 della direttiva 2013/34/UE;
22) «impresa figlia»: impresa figlia ai sensi dell'art.
2, paragrafo 10, e dell'art. 22 della direttiva 2013/34/UE;
23) «Stato membro d'origine»: Stato membro nel quale un
CSD e' stabilito;
24) «Stato membro ospitante»: Stato membro, diverso
dallo Stato membro d'origine, in cui un CSD ha una
succursale o presta servizi CSD;
25) «succursale»: sede di attivita' diversa dalla sede
dell'amministrazione centrale che costituisce una parte di
un CSD, priva di personalita' giuridica, e che fornisce
servizi CSD per i quali il CSD e' stato autorizzato;
26) «inadempimento», in relazione a un partecipante:
situazione in cui nei confronti di un partecipante e'
aperta una procedura d'insolvenza quale definita all'art.
2, lettera j), della direttiva 98/26/CE;
27) «consegna contro pagamento» o «DVP»: meccanismo di
regolamento titoli che collega il trasferimento di titoli
con il trasferimento di contante in modo che la consegna
dei titoli si verifichi se e solo se avviene il
corrispondente trasferimento di contante e viceversa;
28) «conto titoli»: conto sul quale i titoli possono
essere accreditati o addebitati;
29) «collegamento tra CSD»: accordo tra CSD in virtu'
del quale un CSD diviene un partecipante al sistema di
regolamento titoli di un altro CSD al fine di facilitare il
trasferimento di titoli dai partecipanti di quest'ultimo ai
partecipanti del primo, o accordo in virtu' del quale un
CSD accede a un altro CSD indirettamente tramite un
intermediario. I collegamenti tra CSD comprendono
collegamenti standard, collegamenti personalizzati,
collegamenti indiretti e collegamenti interoperabili;
30) «collegamento standard»: collegamento tra CSD con
il quale un CSD diviene un partecipante al sistema di
regolamento titoli di un altro CSD alle stesse condizioni
applicabili a ogni altro partecipante al sistema di
regolamento titoli operato da questo secondo CSD;
31) «collegamento personalizzato»: collegamento tra CSD
con il quale ad un CSD che diviene un partecipante al
sistema di regolamento titoli di un altro CSD sono forniti
servizi specifici aggiuntivi rispetto ai servizi
normalmente forniti da tale CSD ai partecipanti al sistema
di regolamento titoli;
32) «collegamento indiretto»: accordo tra un CSD e un
terzo diverso da un CSD che e' un partecipante al sistema
di regolamento titoli di un altro CSD. Tale collegamento e'
istituito da un CSD per facilitare il trasferimento di
titoli dai partecipanti di un altro CSD ai suoi
partecipanti;
33) «collegamento interoperabile»: collegamento tra CSD
con il quale i CSD convengono soluzioni tecniche comuni per
il regolamento nei sistemi di regolamento titoli da essi
operati;
34) «procedure e norme di comunicazione internazionali
aperte»: norme relative alle procedure di comunicazione
accettate a livello internazionale, quali i formati dei
messaggi e la rappresentazione dei dati standardizzati,
disponibili per i soggetti interessati su base equa, aperta
e non discriminatoria;
35) «valori mobiliari»: valori mobiliari quali definiti
all'art. 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva
2014/65/UE;
36) «azioni»: titoli di cui all'art. 4, paragrafo 1,
punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;
37) «strumenti del mercato monetario»: strumenti del
mercato monetario quali definiti all'art. 4, paragrafo 1,
punto 17, della direttiva 2014/65/UE;
38) «quote di un organismo di investimento collettivo»:
quote di organismi di investimento collettivo di cui
all'allegato I, sezione C, punto 3, della direttiva
2014/65/UE;
39) «quota di emissioni»: quota di emissioni quale
descritta all'allegato I, sezione C, punto 11, della
direttiva 2014/65/UE, esclusi gli strumenti derivati su
quote di emissione;
40) «mercato regolamentato»: mercato regolamentato
quale definito all'art. 4, paragrafo 1, punto 21, della
direttiva 2014/65/UE;
41) «sistema multilaterale di negoziazione»: sistema
multilaterale di negoziazione quale definito all'art. 4,
paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;
42) «sede di negoziazione»: sede di negoziazione quale
definita all'art. 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva
2014/65/UE;
43) «agente di regolamento»: agente di regolamento
quale definito all'art. 2, lettera d), della direttiva
98/26/CE;
44) «mercato di crescita per le PMI»: mercato di
crescita per le PMI quale definito all'art. 4, paragrafo 1,
punto 12, della direttiva 2014/65/UE;
45) «organo di amministrazione»: organo o organi di un
CSD, designato conformemente al diritto nazionale, cui e'
conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici,
gli obiettivi e la direzione generale del CSD e che
supervisiona e controlla le decisioni della dirigenza.
L'organo di amministrazione comprende le persone che
dirigono di fatto l'attivita' del CSD.
Se, conformemente al diritto nazionale, un organo di
amministrazione comprende piu' organi con funzioni
specifiche, i requisiti del presente regolamento si
applicano solo ai membri dell'organo di amministrazione a
cui il diritto nazionale applicabile attribuisce la
rispettiva responsabilita';
46) «alta dirigenza»: persone fisiche che esercitano
funzioni esecutive nell'ambito di un CSD e che sono
responsabili della gestione quotidiana del CSD e ne
rispondono all'organo di amministrazione.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 7 dell'art.
113 del citato Regolamento (UE) n. 575/2014:
"7. Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo
a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi
aggiuntivi di classe 1 e a elementi di classe 2, gli enti
possono, subordinatamente all'autorizzazione preventiva
delle autorita' competenti, non applicare i requisiti di
cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni
nei confronti di controparti con le quali abbiano stipulato
un sistema di tutela istituzionale, consistente in un
accordo di responsabilita' contrattuale o previsto dalla
legge che tutela ambedue e, in particolare, garantisce la
loro liquidita' e la loro solvibilita' per evitare il
fallimento ove necessario. Le autorita' competenti hanno il
potere di concedere l'autorizzazione se sono soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) i requisiti di cui al paragrafo 6, lettere a), d) ed
e) sono soddisfatti;
b) le disposizioni garantiscono che il sistema di
tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno
necessario conformemente al suo impegno, a partire da fondi
prontamente disponibili;
c) il sistema di tutela istituzionale dispone di
strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il
monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo un
panorama completo delle situazioni di rischio di tutti i
singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel
suo complesso, con le corrispondenti possibilita' di
influenzamento; tali sistemi monitorano adeguatamente le
esposizioni in stato di default conformemente all'art. 178,
paragrafo 1;
d) il sistema di tutela istituzionale conduce la
propria analisi dei rischi, che e' comunicata ai singoli
membri;
e) il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica
annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato
patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla
situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema
di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una
relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato, il
conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e
il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela
istituzionale nel suo complesso;
f) i membri del sistema di tutela istituzionale sono
tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano
porre fine al sistema;
g) il computo multiplo degli elementi ammissibili per
il calcolo dei fondi propri nonche' ogni altra costituzione
indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri
del sistema di tutela istituzionale sono eliminati;
h) il sistema di tutela istituzionale e' basato su
un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un
profilo d'attivita' prevalentemente omogeneo;
i) l'adeguatezza degli strumenti di cui alle lettere c)
e d) e' approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle
autorita' competenti in materia.
Nei casi in cui l'ente, in conformita' con il presente
paragrafo, decide di non applicare i requisiti di cui al
paragrafo 1, puo' attribuire un fattore di ponderazione del
rischio dello 0 %.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 59
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art.
23;
b) per "societa' finanziarie" si intendono le societa'
che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita'
di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche
indicate dalla Banca d'Italia; una o piu' delle attivita'
previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a
12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del
numero 15 della medesima lettera; le attivita' di cui
all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
b-bis) per 'di partecipazione finanziaria mista' si
intendono le societa' di cui all'art. 1, comma 1, lettera
v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
c) per "societa' strumentali" si intendono le societa'
che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita'
che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle
societa' del gruppo, comprese quelle consistenti nella
proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella
gestione di servizi anche informatici.".
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea:
"Art. 107 (ex art. 87 del TCE). - 1. Salvo deroghe
contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato
interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra
Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o
minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della
Commissione, puo' adottare una decisione che abroga la
presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche'
quello delle regioni di cui all'art. 349, tenuto conto
della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno
Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in
misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.".
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
52 del citato Regolamento (UE) n. 575/2013:
"Art. 52 (Strumenti aggiuntivi di classe 1). - 1. Gli
strumenti di capitale si considerano come strumenti
aggiuntivi di classe 1 solo se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) gli strumenti sono emessi e versati;
b) gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei
seguenti soggetti:
i) l'ente o le sue filiazioni;
ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una
partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo,
pari al 20 % o piu' dei diritti di voto o del capitale
dell'impresa stessa;
c) l'acquisto degli strumenti non e' finanziato
dall'ente, ne' direttamente ne' indirettamente;
d) gli strumenti sono di categoria inferiore agli
strumenti di classe 2 in caso di insolvenza dell'ente;
e) gli strumenti non sono coperti ne' sono oggetto di
una garanzia che aumenti il rango dei crediti da parte di
nessuno dei seguenti soggetti:
i) l'ente o le sue filiazioni;
ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
iii) la societa' di partecipazione finanziaria madre o
le sue filiazioni;
iv) la societa' di partecipazione mista o le sue
filiazioni;
v) la societa' di partecipazione finanziaria mista o le
sue filiazioni;
vi) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le
entita' di cui ai punti da i) a v);
f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna
disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il
rango del credito a titolo degli strumenti in caso di
insolvenza o liquidazione;
g) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li
governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per
l'ente;
h) se le disposizioni che governano gli strumenti
includono una o piu' opzioni call, l'opzione call puo'
essere esercitata unicamente a discrezione dell'emittente;
i) gli strumenti possono essere rimborsati, anche
anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni
di cui all'art. 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque
anni dalla data di emissione, eccetto quando sono
soddisfatte le condizioni di cui all'art. 78, paragrafo 4;
j) le disposizioni che governano gli strumenti non
indicano, ne' esplicitamente ne' implicitamente, che gli
strumenti saranno o potranno essere rimborsati, anche
anticipatamente, o riacquistati e l'ente non fornisce
altrimenti tale indicazione, ad eccezione dei seguenti
casi:
i) liquidazione dell'ente;
ii) operazioni discrezionali di riacquisto degli
strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione
dell'importo di capitale aggiuntivo di classe 1, a
condizione che l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione
preliminare dell'autorita' competente in conformita' con
l'art. 77;
k) l'ente non indica, ne' esplicitamente ne'
implicitamente, che l'autorita' competente puo'
acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche
anticipato, o di riacquisto degli strumenti;
l) le distribuzioni a titolo degli strumenti soddisfano
le seguenti condizioni:
i) provengono da elementi distribuibili;
ii) il livello delle distribuzioni effettuate sugli
strumenti non sara' modificato sulla base del merito di
credito dell'ente o della sua impresa madre;
iii) le disposizioni che governano gli strumenti
conferiscono all'ente piena discrezionalita', in qualsiasi
momento, di annullare le distribuzioni relative agli
strumenti per un periodo illimitato e su base non
cumulativa, e l'ente puo' utilizzare tali pagamenti
annullati senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi
che giungono a scadenza;
iv) l'annullamento delle distribuzioni non costituisce
un caso di default da parte dell'ente;
v) l'annullamento delle distribuzioni non impone
all'ente alcuna restrizione;
m) gli strumenti non contribuiscono ai fini della
determinazione che le passivita' di un ente superano le sue
attivita', quando tale determinazione costituisce una prova
di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile;
n) le disposizioni che governano gli strumenti
prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore,
l'importo del capitale degli strumenti sia ridotto a titolo
permanente o temporaneo o che gli strumenti siano
convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
o) le disposizioni che governano gli strumenti non
prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la
ricapitalizzazione dell'ente;
p) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da
un ente le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:
i) gli strumenti sono emessi per il tramite di
un'entita' nel quadro del consolidamento a norma della
parte uno, titolo II, capo 2;
ii) i proventi sono immediatamente disponibili all'ente
senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni
di cui al presente paragrafo.
La condizione di cui al primo comma, lettera d), si
considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli
strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1
o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'art. 484,
paragrafo 3, purche' abbiano rango pari.".
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
51 della direttiva 2013/36/UE (Direttiva 2013/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ,
sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla
vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese
di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE):
"Art. 51 (Succursali significative). - 1. Le autorita'
competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere
all'autorita' di vigilanza su base consolidata, quando si
applica l'art. 112, paragrafo 1, o alle autorita'
competenti dello Stato membro d'origine, che la succursale
di un ente diverso da un'impresa di investimento di cui
all'art. 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia
considerata significativa.
In tale richiesta sono illustrate le ragioni che
inducono a considerare la succursale significativa, in
particolare avendo riguardo ai seguenti elementi:
a) se la quota di mercato della succursale in termini
di depositi supera il 2 % nello Stato membro ospitante;
b) l'incidenza probabile di una sospensione o della
chiusura delle operazioni dell'ente sulla liquidita'
sistemica e sui sistemi dei pagamenti, di compensazione e
regolamento nello Stato membro ospitante;
c) le dimensioni e l'importanza della succursale, in
termini di numero di clienti, nel sistema bancario o
finanziario dello Stato membro ospitante.
Le autorita' competenti degli Stati membri di origine e
degli Stati membri ospitanti, nonche', nei casi in cui si
applica l'art. 112, paragrafo 1, l'autorita' di vigilanza
su base consolidata fanno tutto quanto in loro potere per
giungere a una decisione congiunta sulla designazione della
succursale come significativa.
Qualora non si pervenga a una decisione congiunta entro
due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda ai sensi
del primo comma, le autorita' competenti dello Stato membro
ospitante decidono entro un termine supplementare di due
mesi se la succursale e' significativa. Per prendere la
loro decisione, le autorita' competenti dello Stato membro
ospitante tengono conto dei pareri e delle riserve
formulati dall'autorita' di vigilanza su base consolidata o
dalle autorita' competenti dello Stato membro d'origine.
Le decisioni di cui al terzo e al quarto comma sono
riportate in un documento, che ne illustra tutte le
motivazioni, e sono trasmesse alle autorita' competenti
interessate; esse sono riconosciute come determinanti e
applicate dalle autorita' competenti negli Stati membri
interessati.
La designazione di una succursale come significativa fa
salvi i poteri e le responsabilita' delle autorita'
competenti ai sensi della presente direttiva.
(Omissis).".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai seguenti soggetti:
a) banche aventi sede legale in Italia;
b) societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e societa' appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario;
c) societa' incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'artizolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario;
d) societa' aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 60 e 65,
primo comma, del citato decreto legislativo n. 385 del
1993:
"Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario e'
composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa'
bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla societa' finanziaria o dalla societa' di
partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e
dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da
questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da
essa partecipate vi sia almeno una banca italiana
controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo
quanto stabilito dalla Banca d'Italia, le partecipazioni in
societa' bancarie e finanziarie."
"Art. 65 (Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata). - 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza
su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
a) societa' appartenenti a un gruppo bancario;
b) societa' bancarie, finanziarie e strumentali
partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti a
un gruppo bancario o da una singola banca;
c) societa' bancarie, finanziarie e strumentali non
comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla
persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario
ovvero una singola banca;
d).
e).
f).
g).
h) societa' che controllano almeno una banca;
i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e
strumentali quando siano controllate da una singola banca
ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario
ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo.
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della
vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme
specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la
disciplina vigente.".
- Per il riferimento al testo dell'art. 60 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note
all'art. 1.
 
Art. 3
Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente decreto in qualita' di autorita' di risoluzione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, quando essi hanno sede legale in Italia, salvo ove diversamente indicato. Nei casi previsti dal presente decreto, le stesse funzioni e poteri sono esercitati nei confronti delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie.
2. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente decreto in qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo nei confronti dei gruppi quando essa e' l'autorita' di vigilanza su base consolidata in base al Regolamento (UE) n. 575/2013, anche se la vigilanza su base consolidata e' svolta dalla Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013.
3. Quando i gruppi di cui al comma 2 includono componenti aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, la Banca d'Italia svolge le funzioni attribuite all'autorita' di risoluzione di gruppo in materia di predisposizione e aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo, valutazione della risolvibilita', determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in ai sensi dell'articolo 50, avvio della risoluzione e adozione delle relative misure anche con riguardo alle componenti del gruppo aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze dell'autorita' di risoluzione di quello Stato e nei termini disciplinati dal presente decreto e da disposizioni dell'Unione europea.
4. La Banca d'Italia emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Essa inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla Commissione Europea, anche su proposta dell'ABE; puo' emanare disposizioni di attuazione del presente decreto, anche in attuazione di orientamenti dell'ABE.
5. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, e salve le deroghe previste dal presente decreto, stabilisce, per i procedimenti di propria competenza, i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto compatibili, e salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La Banca d'Italia esercita i poteri di risoluzione in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea; collabora con la Banca Centrale Europea, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF e con le altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea; nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, adempie agli obblighi di comunicazione nei confronti di essi; nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione Europea, la Banca d'Italia puo' inoltre concludere accordi con l'ABE e con le autorita' di risoluzione di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti, la delega di funzioni e, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo VI, ricorrere all'ABE per la risoluzione di controversie con le autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. La Banca d'Italia, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, prevede adeguate forme di separazione tra le funzioni connesse con la gestione delle crisi e le altre funzioni da essa svolte, in modo da assicurarne l'indipendenza operativa, e istituisce forme di collaborazione e coordinamento tra le relative strutture. Essa rende pubbliche le misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui al presente comma.
7. La Banca d'Italia informa annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze degli atti adottati ai sensi dell'articolo 34.
8. La Banca d'Italia pubblica i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto, nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti che possono essere sottoposti a risoluzione.
9. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli che possono essere sottoposti a risoluzione.
10. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonche' ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Note all'art. 3:
- Per il riferimento al testo del Regolamento (UE) n.
575/2013, vedasi nelle Note all'art. 1.
- Per il riferimento al testo del Regolamento (UE) n.
1024/2013, vedasi nelle Note all'art. 1.
- La legge 7 agosto 1880, n. 241 recante: "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo vigente del comma 6-bis dell'art.
24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari):
"Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di provvedimenti
individuali). - 1-6 (Omissis).
6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di
controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei
loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni
cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo
o colpa grave.".
 
Art. 4
Ministro dell'economia e delle finanze

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva il provvedimento di cui all'articolo 32 con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione ed esercita le funzioni di sua competenza previste dal presente decreto.
2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano modalita' per la tempestiva condivisione delle informazioni al fine di garantire efficacia e efficienza della gestione delle crisi.
 
Art. 5
Segreto

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di risoluzione sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle funzioni di risoluzione, essi sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarita' constatate, anche quando assumono la veste di reati.
3. Sono altresi' coperti da segreto d'ufficio le notizie, le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza o in possesso i seguenti soggetti in ragione dell'attivita' svolta in relazione alle funzioni disciplinate dal presente decreto:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' il personale del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) la Consob, la COVIP, l'IVASS e ogni altra pubblica amministrazione o autorita' coinvolta nella risoluzione, fermo restando l'articolo 6, commi 1 e 2;
c) i commissari speciali di cui all'articolo 37;
4. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni e i dati acquisiti nell'ambito di attivita' svolte in connessione con l'espletamento di compiti disciplinati dal presente decreto:
a) coloro che sono stati contattati, direttamente o indirettamente, dalla Banca d'Italia in qualita' di potenziali acquirenti nell'ambito di una risoluzione, indipendentemente dall'esito del contatto o della sollecitazione, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;
b) i soggetti direttamente o indirettamente incaricati dalla Banca d'Italia dello svolgimento di funzioni disciplinate dal presente decreto, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;
c) i componenti degli organi dei soggetti presso cui sono istituiti i fondi di risoluzione e coloro che prestano la loro attivita' per questi ultimi;
d) un ente-ponte o una societa' veicolo per la gestione delle attivita' istituiti ai sensi del presente decreto, nella persona dei propri rappresentanti, nonche' i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;
e) i sistemi di garanzia dei depositanti, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la propria attivita' per essi;
f) i sistemi di indennizzo degli investitori, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la propria attivita' per essi.
5. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte nell'esercizio di attivita' connesse alla risoluzione e per valutare i possibili effetti in caso di violazione del segreto.
6. Quando necessario per pianificare o attuare una misura di risoluzione, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4:
a) la Banca d'Italia puo' trasmettere informazioni o autorizzarne la trasmissione a soggetti terzi;
b) i soggetti indicati ai commi 3 e 4 possono trasmettere a soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle ad essi trasmesse dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera a), acquisite nell'ambito di attivita' connesse alla risoluzione.
7. Nei casi indicati nel comma 6, i terzi destinatari delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.
 
Art. 6
Collaborazione tra autorita'

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
2. La Banca d'Italia, la Consob, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare le rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
3. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF, nonche' con le autorita' di risoluzione degli altri Stati membri, per agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato membro che ha fornito le informazioni.
4. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con le autorita' e i soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime. La collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorita' di Stati terzi sono disciplinati dagli articoli 76 e 77.
 
Art. 7
Piani di risoluzione individuali

1. La Banca d'Italia predispone, sentita la Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita' competente, un piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata. Se la banca ha una o piu' succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorita' di risoluzione di quegli Stati.
2. Fatto salvo l'articolo 11, il piano e' preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalita' per l'applicazione alla banca delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale.
3. Nell'elaborare il piano, sono identificati eventuali ostacoli rilevanti per la risoluzione e stabilite modalita' d'intervento atte ad affrontarli, in conformita' al Capo II.
4. Il piano e' riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno annualmente, nonche' in caso di significativo mutamento della struttura societaria o organizzativa, della attivita' o della situazione patrimoniale o finanziaria della banca.
 
Art. 8
Piani di risoluzione di gruppo

1. Per ciascun gruppo che include una banca italiana, e' predisposto un piano di risoluzione, che individua misure per la risoluzione delle societa' appartenenti al gruppo bancario e delle societa' incluse nella vigilanza consolidata, indicate all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Il piano di risoluzione e' preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalita' per l'applicazione al gruppo delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale.
3. Il piano di risoluzione e' riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente, nonche' in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo, o della sua situazione patrimoniale o finanziaria, avendo riguardo a ogni componente del gruppo.
4. Il piano e' predisposto dalla Banca d'Italia quando essa e' l'autorita' di risoluzione di gruppo. Sono sentite le autorita' di risoluzione e le autorita' competenti degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative delle societa' del gruppo; sono inoltre sentite le autorita' competenti per la vigilanza su base consolidata.
5. Se il gruppo include societa' aventi sede legale in altri Stati membri, il piano e' predisposto e aggiornato secondo quanto previsto dall'articolo 70, sia quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di gruppo sia quando essa e' l'autorita' di risoluzione di una componente del gruppo.
 
Art. 9
Cooperazione

1. I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce collaborano ai fini della predisposizione e del tempestivo aggiornamento del piano, e forniscono, anche per il tramite della Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita' competente, le informazioni necessarie per la predisposizione, l'aggiornamento e l'applicazione dei piani di risoluzione. Essi conservano documentazione dettagliata dei contratti finanziari di cui sono parte e la mettono a disposizione della Banca d'Italia secondo i termini e le modalita' da questa stabiliti.
2. Le banche e le capogruppo italiane controllate da una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani, delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la societa' estera controllante e la Banca d'Italia.
3. Le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro collaborano con l'autorita' di risoluzione di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro dato rilevante per la predisposizione dei piani di risoluzione.
4. La Banca d'Italia riceve dalle banche e dalle societa' che controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in Italia, nonche' dalla Banca Centrale Europea, se questa e' l'autorita' competente, comunicazione immediata di qualsiasi cambiamento che comporta la necessita' di revisione o aggiornamento dei piani di risoluzione.
 
Art. 10
Trasmissione delle informazioni
e dei piani di risoluzione di gruppo

1. La capogruppo trasmette alla Banca d'Italia le informazioni richieste in conformita' dell'articolo 9. Le informazioni riguardano tutti i soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce.
2. La Banca d'Italia trasmette le informazioni acquisite a norma del comma 1 all'ABE, nonche', in caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri:
a) alle autorita' di risoluzione delle societa' controllate;
b) alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, per quanto attiene alle succursali;
c) ove rilevanti, alle autorita' competenti rappresentate nei collegi delle autorita' di vigilanza o con le quali e' stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione; e
d) alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in cui hanno sede legale le societa' diverse da una banca o una SIM, che controllano una banca.
3. Le informazioni trasmesse alle autorita' di cui al comma 2, lettere a), b), c), nonche' alle autorita' competenti delle societa' controllate comprendono almeno tutte le informazioni riguardanti la societa' controllata o la succursale significativa di loro rispettiva competenza. Le informazioni fornite all'ABE comprendono tutte le informazioni d'interesse dell'ABE in relazione ai piani di risoluzione di gruppo. Le informazioni relative a societa' controllate aventi sede legale in Stati terzi sono trasmesse previo consenso dell'autorita' competente o di risoluzione interessata.
4. I piani di risoluzione e i piani di risoluzione di gruppo, nonche' ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi alle autorita' competenti interessate.
5. Alla banca interessata e' trasmessa una sintesi degli elementi fondamentali del piano.
 
Art. 11
Piani di risoluzione in forma semplificata

1. La Banca d'Italia puo', con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalita' semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente Capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo in considerazione delle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessita' operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.
 
Art. 12
Valutazione della risolvibilita'

1. La Banca d'Italia valuta, sentita la Banca Centrale Europea quando questa e' l'autorita' competente, se una banca non facente parte di un gruppo e' risolvibile. Se la banca ha una o piu' succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorita' di risoluzione di quegli Stati.
2. Una banca si intende risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilita' finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, essa puo' essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuita' delle funzioni essenziali.
3. Per valutare la risolvibilita' si considerano gli elementi indicati dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale, e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle seguenti misure:
a) sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
b) assistenza di liquidita' di emergenza fornita dalla banca centrale;
c) assistenza di liquidita' fornita dalla banca centrale con garanzie durata e tasso di interesse non standard.
4. La valutazione e' effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione in conformita' dell'articolo 7, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, se ritiene che la banca non e' risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione e' sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilita' ai sensi dell'articolo 14.
 
Art. 13
Valutazione della risolvibilita' dei gruppi

1. La Banca d'Italia valuta se un gruppo e' risolvibile, quando e' l'autorita' di risoluzione di gruppo: sono sentite le autorita' competenti per la vigilanza su base consolidata e individuale. Se le banche del gruppo hanno una o piu' succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorita' di risoluzione e competenti di quegli Stati.
2. Un gruppo si intende risolvibile, anche in presenza di situazioni di instabilita' finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, quando le componenti del gruppo possono essere assoggettate alle procedure concorsuali rispettivamente applicabili oppure alla risoluzione, in modo da minimizzare le conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le componenti del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuita' delle funzioni essenziali svolte dalle componenti del gruppo mediante la loro separazione, se facilmente praticabile in modo tempestivo, o con altri mezzi.
3. Per valutare la risolvibilita' si considerano gli elementi indicati dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale, e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle misure indicate nell'art. 12, comma 3.
4. La valutazione e' effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo in conformita' all'art. 8, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo, se ritiene che il gruppo non e' risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione di gruppo o di concorrere a una decisione congiunta su di esso e' sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilita' ai sensi dell'art. 15.
 
Art. 14
Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita'
di banche non facenti parte di un gruppo

1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 12, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di una banca, la Banca d'Italia ne da' comunicazione alla banca stessa, alla Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita' competente, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. In caso di gruppo, si procede a norma dell'articolo 15.
2. Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, la banca propone misure per superare gli impedimenti. Le misure sono approvate se ritenute adeguate e dell'approvazione e' data comunicazione alla banca. In caso contrario, la Banca d'Italia indica alla banca, direttamente o per il tramite della Banca Centrale Europea quando questa e' l'autorita' competente, le misure alternative da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2. Esse sono individuate tenuto conto del possibile impatto degli impedimenti sulla stabilita' finanziaria e dell'effetto delle misure alternative sull'attivita' della banca, sulla sua stabilita' e sulla sua capacita' di contribuire al sistema economico, nonche' sul mercato interno dei servizi finanziari e sulla stabilita' finanziaria di altri Stati membri e dell'Unione. La banca propone entro un mese un piano per conformarsi ad esse.
 
Art. 15
Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' di gruppi

1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 13, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di un gruppo con componenti aventi sede legale solo in Italia, la Banca d'Italia ne da' comunicazione alla capogruppo, alla Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita' competente, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative.
2. La Banca d'Italia, in collaborazione con la Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita' di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette alla capogruppo, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. La relazione analizza gli impedimenti sostanziali alla risoluzione e raccomanda misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalita', avendone valutato l'impatto sulle banche o sulle SIM facenti parte del gruppo.
3. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione, la capogruppo puo' presentare osservazioni e proporre misure alternative per superare gli impedimenti individuati nella relazione. La Banca d'Italia comunica alla Banca Centrale Europea, se questa e' l'autorita' di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, le misure proposte dalla capogruppo.
4. La Banca d'Italia, sentite le autorita' competenti e le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, decide sulle misure proposte dalla capogruppo, tenendo conto dell'impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera ed eventualmente indica le misure da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2.
5. La decisione e' motivata e adottata entro quattro mesi che decorrono dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo o, in mancanza di osservazioni, alla scadenza del termine di quattro mesi di cui al comma 3. La decisione e' trasmessa alla capogruppo.
6. In caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri, si applica la procedura di cui all'articolo 70.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
25 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 (Regolamento (UE) del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che
istituisce l'Autorita' europea di vigilanza (Autorita'
bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e
abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione):
"Art. 25 (Procedure di risanamento e di risoluzione
delle crisi). - 1. L'Autorita' contribuisce e partecipa
attivamente a elaborare e coordinare efficaci e coerenti
piani di risanamento e di risoluzione delle crisi,
procedure in situazioni di emergenza e misure preventive
per ridurre al minimo l'impatto sistemico di un eventuale
fallimento.
(Omissis).".
 
Art. 16
Misure di rimozione degli impedimenti alla risolvibilita'

1. Ai fini degli articoli 14, comma 2, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia puo' ordinare a una banca di:
a) modificare o adottare accordi di finanziamento infragruppo, o elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni essenziali;
b) limitare il livello massimo di esposizione ai rischi, individuali e aggregati;
c) fornire informazioni rilevanti ai fini della risoluzione, anche su base periodica;
d) cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici;
e) limitare, sospendere o cessare determinate attivita', linee di business, vendita di prodotti, o astenersi da intraprenderne di nuovi.
2. Ai fini degli articoli 14, comma 2, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia puo' inoltre:
a) imporre modifiche alla forma giuridica o alla struttura operativa della banca o di societa' del gruppo, o alla struttura del gruppo, per ridurne la complessita' e assicurare che le funzioni essenziali possano, in caso di risoluzione, essere separate dalle altre funzioni; se per dare attuazione alle modifiche e' richiesto il conferimento dell'intera azienda bancaria a una societa' controllata, ai soci non spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile;
b) imporre a una societa' non finanziaria di cui all'art. 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, anche se avente sede legale in altri Stati membri, di costituire una societa' finanziaria intermedia che controlli la banca, se necessario per agevolarne la risoluzione ed evitare che la risoluzione determini conseguenze negative sulle componenti non finanziarie del gruppo;
c) ordinare a un soggetto di cui all'art. 2 di emettere passivita' ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui all'art. 50 o adottare altre misure per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili ai sensi dell'art. 50, anche intraprendendo trattative per modificare le clausole applicabili alle passivita' ammissibili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o agli elementi di classe 2 emessi per rendere efficace, secondo la legge che governa gli strumenti, l'eventuale riduzione o conversione disposta dalla Banca d'Italia.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2437 del codice
civile:
"Art. 2437 (Diritto di recesso). - Hanno diritto di
recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che
non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale,
quando consente un cambiamento significativo dell'attivita'
della societa';
b) la trasformazione della societa';
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o piu' cause di recesso
previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore
dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti
di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno
diritto di recedere i soci che non hanno concorso
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla
circolazione dei titoli azionari.
Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e le
azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il
socio puo' recedere con il preavviso di almeno centottanta
giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore, non
superiore ad un anno.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo' prevedere ulteriori
cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di
recesso per le societa' soggette ad attivita' di direzione
e coordinamento.
E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu'
gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi
previste dal primo comma del presente articolo.".
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 65
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi
nelle Note all'art. 2.
 
Art. 17
Presupposti comuni alla risoluzione
e alle altre procedure di gestione delle crisi

1. Una banca e' sottoposta a una delle misure indicate all'articolo 20 quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto previsto dal comma 2;
b) non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o piu' soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che puo' includere misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario.
2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni:
a) risultano irregolarita' nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita' tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita';
b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio;
c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita';
d) essa non e' in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
e) elementi oggettivi indicano che una o piu' delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro;
f) e' prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18.
3. Le misure indicate all'articolo 20 possono essere disposte anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria.
 
Art. 18
Sostegno finanziario pubblico straordinario

1. Ai fini dell'articolo 17, comma 2, lettera f), una banca non e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto nei casi in cui, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario viene concesso:
a) in una delle seguenti forme:
i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidita' forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate;
ii) una garanzia dello Stato sulle passivita' di nuova emissione;
iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto questa non versa in una delle situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), ne' ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II;
b) nonche' a condizione che il sostegno finanziario pubblico straordinario:
i) sia erogato previa approvazione ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato e, nei casi di cui alla lettera a), punti i) e ii), sia riservato a banche con patrimonio netto positivo;
ii) sia adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e
iii) non venga utilizzato per coprire perdite ha registrato o verosimilmente registrera' nel prossimo futuro.
2. Nel caso di cui alla lettera a), punto iii), la sottoscrizione e' effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea, o del Meccanismo di Vigilanza Unico, o nell'ambito delle verifiche della qualita' degli attivi o di analoghi esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE o da autorita' nazionali.
 
Art. 19
Accertamento dei presupposti

1. L'organo di amministrazione o di controllo di una banca informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti, se ritiene che la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a). Se l'autorita' competente e' la Banca Centrale Europea, essa ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.
2. La sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a), e' accertata dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti. Quando la Banca Centrale Europea e' l'autorita' competente, e' sentita la Banca d'Italia quale autorita' di risoluzione. La Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di risoluzione, puo' inoltre accertare in via autonoma la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a); essa acquisisce dalla Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente, un parere e tutte le informazioni necessarie.
3. La Banca d'Italia accerta la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b), sentita la Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente.
 
Art. 20
Individuazione della procedura di crisi

1. Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 17, e' disposta alternativamente nei confronti di una banca:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca, secondo quanto previsto dal Capo II, quando cio' consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
b) la risoluzione della banca secondo quanto previsto dal Capo III o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.
2. La risoluzione e' disposta quando la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione e' necessaria e proporzionata per conseguire uno o piu' obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 80 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 80 (Provvedimento). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, puo' disporre con decreto la liquidazione coatta
amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso
l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione
secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti
indicati nell'art. 17 del decreto legislativo [di
recepimento della direttiva 2014/59/UE] ma non quelli
indicati nell'art. 20, comma 2, del medesimo decreto per
disporre la risoluzione.
2. La liquidazione coatta puo' essere disposta, con il
medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, dei commissari straordinari o dei
liquidatori.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati
dai commissari liquidatori agli interessati, che ne
facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi
dell'art. 85.
4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le
funzioni degli organi amministrativi, di controllo e
assembleari, nonche' di ogni altro organo della banca. Sono
fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1,
e 94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali
diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme
della presente sezione; per quanto non espressamente
previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni
della legge fallimentare.".
 
Art. 21
Obiettivi della risoluzione

1. La Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto avendo riguardo alla continuita' delle funzioni essenziali dei soggetti di cui all'articolo 2, alla stabilita' finanziaria, al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonche' dei fondi e delle altre attivita' della clientela.
2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, si tiene conto dell'esigenza di minimizzare i costi della risoluzione e di evitare, per quanto possibile, distruzione di valore.
 
Art. 22
Principi della risoluzione

1. La risoluzione si conforma ai seguenti principi:
a) le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori, nell'ordine e nei modi stabiliti dal presente decreto;
b) salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, gli azionisti e i creditori aventi la stessa posizione nell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e subiscono le perdite secondo l'ordine medesimo;
c) nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
d) i depositi protetti non subiscono perdite;
e) gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione sono sostituiti, salvo i casi in cui la permanenza in carica di tutti o di alcuni di essi sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione; i componenti di tali organi forniscono alla Banca d'Italia o ai commissari speciali l'assistenza necessaria, anche in caso di cessazione dalla carica;
f) agli azionisti, ai creditori e agli altri soggetti interessati dalla risoluzione sono applicate le salvaguardie previste dal Titolo VI;
g) i soggetti che hanno dolosamente o colposamente dato causa o contribuito al dissesto dell'ente sottoposto a risoluzione ne rispondono secondo quanto previsto dalla legge;
h) i provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto sono volti a ridurre al minimo gli effetti negativi della risoluzione sulla stabilita' finanziaria nell'Unione Europea e nei suoi Stati membri, nonche', se l'ente sottoposto a risoluzione fa parte di un gruppo, sulle altre componenti del gruppo e sul gruppo nel suo complesso.
2. Le azioni di risoluzione tengono conto della complessita' operativa, dimensionale e organizzativa dei soggetti coinvolti, nonche' della natura dell'attivita' svolta; esse sono effettuate nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea.

Note all'art. 22:
- Per il riferimento al Testo Unico Bancario di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note
all'art. 1.
 
Art. 23
Valutazione

1. L'avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale ai sensi del Capo II nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 e' preceduto da una valutazione equa, prudente e realistica delle sue attivita' e passivita'.
2. La valutazione e' effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, ivi incluso il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario.
3. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonche' i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 71 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 71 (Organi della procedura). - 1. Con il
provvedimento di scioglimento degli organi la Banca
d'Italia nomina:
a) uno o piu' commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a
cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio
presidente.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione della
nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina
degli organi della procedura e del presidente del comitato
di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle
imprese.
3.
4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai
componenti il comitato di sorveglianza sono determinate
dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla
procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate
dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, per ragioni d'urgenza e fino
all'insediamento degli organi straordinari, puo' nominare
commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume
i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si
applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti
di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'art. 26. I
commissari devono, inoltre, possedere le competenze
necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere
esenti da conflitti di interesse.".
 
Art. 24
Finalita' e contenuto della valutazione

1. La valutazione e' volta a:
a) fornire elementi perche' sia accertata l'esistenza dei presupposti per la risoluzione, o per la riduzione e conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale prevista dal Capo II;
b) fornire elementi perche' siano individuate le azioni di risoluzione piu' appropriate, tenendo anche conto di quanto previsto nel piano di risoluzione;
c) quantificare l'entita' della riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale, necessaria per coprire le perdite e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali;
d) se tra le azioni di risoluzione e' indicato il bail-in, quantificare l'entita' della riduzione e conversione delle passivita' ammissibili;
e) se tra le azioni di risoluzione e' indicata la cessione ai sensi del Capo IV, Sezione II, fornire elementi utili per:
i) individuare i beni e i rapporti giuridici che possono essere ceduti all'ente-ponte o alla societa' veicolo per la gestione delle attivita' e quantificare gli eventuali corrispettivi da pagare, a fronte della cessione, all'ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai titolari delle azioni o di altre partecipazioni;
ii) individuare i beni e i rapporti giuridici che possono essere ceduti a soggetti terzi diversi dall'ente-ponte o dalla societa' veicolo per la gestione delle attivita' nonche' accertare le condizioni commerciali che devono sussistere a norma dell'articolo 40, comma 2.
2. La valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di insolvenza e la gravita' delle perdite. Queste sono accertate con riferimento al momento in cui e' effettuata la valutazione; ove possibile, e' altresi' fornita una stima delle perdite che potrebbero risultare al momento dell'applicazione delle azioni di risoluzione o dell'esercizio del potere di riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e gli strumenti di capitale.
3. La valutazione non puo' basarsi sull'eventualita' che sia concesso un sostegno finanziario pubblico straordinario o un'assistenza di liquidita' di emergenza o un'assistenza di liquidita' della banca centrale con caratteristiche non standard di garanzia, durata e tasso d'interesse.
4. La valutazione tiene inoltre conto degli interessi o commissioni che il fondo di risoluzione puo' imputare per eventuali prestiti o garanzie forniti all'ente soggetto a risoluzione.
5. La valutazione identifica le diverse categorie di azionisti e creditori in relazione al rispettivo ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale e stima il trattamento che ciascuna categoria di azionisti e creditori riceverebbe se l'ente fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.
6. La valutazione e' accompagnata dalle seguenti informazioni, risultanti dai libri e registri contabili:
a) stato patrimoniale piu' recente e relazione sulla situazione finanziaria;
b) analisi e stima del valore contabile delle attivita';
c) elenco delle passivita' in bilancio o fuori bilancio, con indicazione dell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale;
7. Quando opportuno per le decisioni di cui al comma 1, lettera e), l'analisi e la stima del valore contabile delle attivita' e delle passivita' sono integrate con una stima del valore di mercato delle attivita' e delle passivita'.
 
Art. 25
Valutazione provvisoria

1. Quando sussistono motivi di urgenza che non permettono di procedere ai sensi dell'articolo 24, l'avvio di un'azione di risoluzione e la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale possono essere disposti sulla base di una valutazione provvisoria.
2. La valutazione provvisoria e' effettuata dalla Banca d'Italia o dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario. Essa include una stima adeguatamente motivata di eventuali ulteriori perdite. Si applicano l'articolo 23, commi 1, primo periodo, e 3, e l'articolo 24, commi 1, 4 e 5, ove possibile.
3. La valutazione provvisoria e' seguita, non appena possibile, da una valutazione definitiva conforme agli articoli 23 e 24. Se quest'ultima e' effettuata insieme alla valutazione prevista dall'articolo 88, deve rimanere da essa distinta.
4. La valutazione definitiva e' finalizzata ad assicurare che eventuali perdite siano pienamente rilevate e a fornire elementi utili per la decisione di ripristinare, in tutto o in parte, il valore dei diritti degli azionisti o dei creditori o incrementare il corrispettivo pagato, in conformita' agli articoli 29, comma 3, e 51, comma 2.

Note all'art. 25:
- Per il riferimento al testo dell'art. 71 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in Note all'art.
23.
 
Art. 26
Tutela giurisdizionale e indennita'
spettanti ai soggetti incaricati della valutazione

1. La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale si basa sulla valutazione di cui all'art. 23 o all'art. 25. La valutazione e' parte integrante della decisione.
2. Non e' ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione, finche' non e' stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti al giudice amministrativo non e' ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa puo' essere oggetto di contestazione solo nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95.
3. Alle indennita' spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi della presente Sezione si applica l'art. 37, commi 7 e 8.
 
Art. 27
Presupposti

1. Le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato nell'articolo 2 sono ridotti o convertiti, secondo quanto previsto dal presente Capo:
a) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dall'articolo 20, comma 1, lettera a), anche in combinazione con l'intervento di uno o piu' soggetti terzi, incluso un sistema di garanzia dei depositanti; o
b) in combinazione con un'azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione di cui all'articolo 32 prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, essa e' disposta immediatamente prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.
 
Art. 28
Strumenti soggetti a riduzione o conversione

1. La riduzione o la conversione e' disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da una banca avente sede legale in Italia computabili nei fondi propri su base individuale, quando si realizzano per la banca i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a).
2. Quando i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la conversione e' disposta con riferimento a:
a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata;
b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all'articolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata; se del gruppo fa parte una societa' avente sede legale in un altro Stato membro, la misura e' disposta in conformita' dell'articolo 30.
3. La riduzione o la conversione e' disposta nell'ordine indicato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettere b) e c). Si applica inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6.
 
Art. 29
Riduzione o conversione

1. La riduzione o la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia.
2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e, anche ai fini della realizzazione di operazioni di capitalizzazione con l'intervento di soggetti terzi, 58.
3. L'importo della riduzione o della conversione e' determinato nella misura necessaria per coprire le perdite e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, come quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Se la valutazione e' provvisoria e gli importi della riduzione o della conversione in essa indicati risultano superiori a quelli risultanti dalla valutazione definitiva, l'importo della riduzione o della conversione puo' essere ripristinato per la differenza.
4. Nei casi previsti dall'articolo 28, comma 2, il valore delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale emessi da una societa' controllata e computabili nei fondi propri su base consolidata non puo' essere ridotto in misura maggiore o essere convertito a condizioni meno favorevoli per il suo titolare rispetto alla misura della riduzione di valore o alle condizioni di conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla capogruppo o dalla societa' posta al vertice del gruppo soggetto a vigilanza consolidata e computabili nei fondi propri su base consolidata.
 
Art. 30
Cooperazione fra autorita'

1. La Banca d'Italia collabora con le autorita' degli altri Stati membri per l'adozione della decisione congiunta prevista dall'articolo 62 della direttiva 2014/59/UE sulla sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione quando gli strumenti su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata e ricorre una delle seguenti circostanze:
a) il gruppo bancario soggetto alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia comprende un soggetto di cui all'articolo 2 con sede legale in un altro Stato membro;
b) un soggetto di cui all'articolo 2 avente sede legale in Italia e' sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro.
2. La Banca d'Italia attua senza ritardo le decisioni congiunte di riduzione del valore o di conversione degli strumenti di capitale nei confronti di societa' aventi sede in Italia.
3. Se non e' raggiunta una decisione congiunta, la Banca d'Italia assume le determinazioni di propria competenza circa la sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione in relazione a:
a) gli strumenti computabili nei fondi propri su base individuale emessi da banche italiane, ancorche' soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro;
b) gli strumenti computabili nei fondi propri su base consolidata emessi da soggetti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), aventi sede legale in uno Stato membro e inclusi nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia.
4. Nell'assumere le determinazioni di propria competenza, la Banca d'Italia tiene conto del potenziale impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti gli Stati membri in cui operano la banca o il gruppo interessati.

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 62 delle citata
direttiva 2014/59/UE:
"Art. 62 (Applicazione a livello consolidato: procedura
per la determinazione). - 1. Gli Stati membri provvedono a
che, prima di procedere alla determinazione di cui all'art.
59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), in relazione ad
una filiazione che emette strumenti di capitale pertinenti
riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di
fondi propri su base individuale e su base consolidata, le
autorita' appropriate adempiano agli obblighi seguenti:
a) l'autorita' appropriata che vaglia l'ipotesi di
procedere a una determinazione di cui all'art. 59,
paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), ne informa senza
indugio l'autorita' di vigilanza su base consolidata e, se
diversa, l'autorita' appropriata dello Stato membro in cui
e' ubicata l'autorita' di vigilanza su base consolidata;
b) l'autorita' appropriata che vaglia l'ipotesi di
procedere a una determinazione di cui all'art. 59,
paragrafo 3, lettera c), ne informa senza indugio
l'autorita' competente responsabile di ciascun ente o
entita' di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera b), c) o
d), che ha emesso gli strumenti di capitale pertinenti in
relazione ai quali dev'essere esercitato il potere di
svalutazione o di conversione se e' effettuata la
determinazione e, se diverse, le autorita' appropriate
dello Stato membro in cui sono ubicate dette autorita'
competenti e l'autorita' di vigilanza su base consolidata.
2. Nell'assumere una determinazione di cui all'art. 59,
paragrafo 3, lettera c), d) o e), in caso di risoluzione di
un ente o di un gruppo con attivita' transfrontaliera, le
autorita' appropriate considerano il potenziale impatto
della risoluzione in tutti gli Stati membri in cui l'ente o
il gruppo operano.
3. L'autorita' appropriata correda la notifica
effettuata a norma del paragrafo 1 con una spiegazione dei
motivi che l'hanno indotta a vagliare l'ipotesi di
procedere alla determinazione in questione.
4. Una volta effettuata la notifica a norma del
paragrafo 1, l'autorita' appropriata valuta, previa
consultazione con le autorita' competenti informate, gli
aspetti seguenti:
a) eventuale disponibilita' di una misura alternativa
all'esercizio del potere di svalutazione o di conversione a
norma dell'art. 59, paragrafo 3;
b) praticabilita' di una siffatta misura alternativa,
se esistente;
c) eventualita' che siffatta misura alternativa, se
praticabile, presenti prospettive realistiche di risolvere
in tempi consoni le circostanze che altrimenti imporrebbero
una determinazione di cui all'art. 59, paragrafo 3.
5. Ai fini del presente articolo, paragrafo 4, per
misura alternativa s'intende una misura d'intervento
precoce di cui all'art. 27 della presente direttiva, una
misura di cui all'art. 104, paragrafo 1, della direttiva
2013/36/UE ovvero un trasferimento di fondi o di capitale
in provenienza dall'impresa madre.
6. L'autorita' appropriata che, previa consultazione
con le autorita' informate, valuta, a norma del paragrafo
4, che una o piu' misure alternative siano disponibili,
siano praticabili e permettano di ottenere i risultati di
cui a detto paragrafo, lettera c), provvede a che dette
misure siano applicate.
7. Laddove, in un caso di cui al paragrafo 1, lettera
a), e a norma del paragrafo 4 del presente articolo,
l'autorita' appropriata, previa consultazione con le
autorita' informate, valuti che non sono disponibili misure
alternative che permettano di ottenere i risultati di cui
al paragrafo 4, lettera c), l'autorita' preposta decide
dell'opportunita' della determinazione di cui all'art. 59,
paragrafo 3, al vaglio.
8. Se l'autorita' appropriata decide di procedere a una
determinazione a norma dell'art. 59, paragrafo 3, lettera
c), essa lo notifica immediatamente alle autorita'
appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate le
filiazioni interessate e la determinazione assume la forma
di una decisione congiunta di cui all'art. 92, paragrafi 3
e 4. In assenza di una decisione congiunta non si procede
ad alcuna determinazione ai sensi dell'art. 59, paragrafo
3, lettera c).
9. Le autorita' di risoluzione degli Stati membri in
cui ciascuna delle filiazioni interessate e' ubicata
attuano prontamente una decisione di svalutazione o di
conversione degli strumenti di capitale conformemente al
presente articolo, tenendo debitamente conto dell'urgenza
della situazione.".
 
Art. 31
Ulteriori previsioni in caso di conversione

1. Ai titolari degli strumenti soggetti a conversione possono essere attribuite azioni computabili nel capitale primario di classe 1 emesse, oltre che dalla societa' nei cui confronti e' stata disposta la riduzione o la conversione, anche da altre componenti del gruppo, inclusa la societa' posta al vertice del gruppo. Se queste hanno sede legale in un altro Stato membro, l'attribuzione degli strumenti e' disposta previo accordo con l'autorita' di risoluzione dello Stato membro interessato.
2. Ai titolari degli strumenti soggetti a conversione non possono essere attribuiti strumenti di capitale primario di classe 1 che siano stati emessi dopo un apporto di fondi propri da parte dello Stato o di societa' controllate dallo Stato.
3. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione si applica l'articolo 53.
 
Art. 32
Avvio della risoluzione

1. Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca d'Italia, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'avvio della risoluzione con un provvedimento che contiene:
a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione;
b) il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro:
1) sono individuate le misure di risoluzione da adottare sulla base della valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II;
2) in caso di applicazione del bail-in, sono indicati il suo ammontare e le categorie di passivita' escluse ai sensi dell'articolo 49, comma 2;
3) e' indicato se si fara' ricorso al fondo di risoluzione;
4) vengono, se del caso, indicati i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 66, 67 e 68;
5) viene, se del caso, disposta la permanenza nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d);
6) se e' prevista la costituzione di un ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione delle attivita', sono indicati:
i) i beni e i rapporti giuridici da cedere all'ente-ponte o alla societa';
ii) le modalita' di costituzione dell'ente-ponte o della societa';
iii) le modalita' di cessione delle partecipazioni al capitale sociale dell'ente-ponte o delle sue attivita' o passivita'.
2. L'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e' condizione di efficacia del provvedimento. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, determina la decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet della Banca d'Italia, e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, nel registro delle imprese nonche' sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.
4. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono trasmessi alla Banca Centrale Europea, all'ente sottoposto a risoluzione, al sistema di garanzia dei depositi e al sistema di indennizzo degli investitori ai quali l'ente aderisce, al fondo di risoluzione, alla Commissione europea, all'ABE, all'AESFEM, all'AEAP, al CERS nonche', se del caso, alla Consob, alle autorita' di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o la risoluzione di gruppo, alle autorita' competenti per la vigilanza sulle succursali dell'ente sottoposto a risoluzione o ai gestori dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli, nonche' alle controparti centrali cui l'ente aderisce, e alle rispettive autorita' di vigilanza su tali soggetti.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate in tempi coerenti con la necessita' di non pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.
6. Il programma di risoluzione puo' essere modificato con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 5.
7. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.

Note all'art. 32:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21-bis della
citata legge n. 241 del 1990:
"Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati). - 1.Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme
stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi
previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'
contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati
aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.".
- Per il riferimento al testo della citata legge n. 241
del 1990, vedasi nelle Note all'art. 3.
 
Art. 33
Presupposti per l'avvio della risoluzione di altri soggetti

1. Una societa' finanziaria avente sede legale in Italia controllata da una societa' inclusa nella vigilanza su base consolidata puo' essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2 e' verificata in capo a essa e alla societa' controllante inclusa nella vigilanza consolidata.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, una societa', avente sede legale in Italia, diversa da una banca o da una SIM, che controlla una banca puo' essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, e' verificata in capo a essa e ad almeno una banca da essa controllata o, quando la sede legale della banca e' stabilita fuori dell'Unione Europea, se l'autorita' dello Stato terzo ha determinato che per essa sussistono i presupposti per l'avvio della risoluzione secondo il proprio ordinamento. Alle stesse condizioni puo' essere sottoposta a risoluzione la societa' avente sede legale in Italia diversa da una banca o da una SIM che controlla una banca avente sede legale in un altro Stato membro.
3. Se per una societa' di cui al comma 2 non sussistono i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la risoluzione puo' essere avviata quando:
a) la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, e' verificata con riguardo ad almeno una banca da essa controllata, e
b) la risoluzione della societa' di cui al comma 2 e' necessaria per la risoluzione della banca controllata o del gruppo nel suo complesso, e
c) la situazione patrimoniale della banca controllata e' tale che il suo dissesto minaccia un'altra banca o il gruppo nel suo complesso oppure la disciplina concorsuale applicabile richiede che la crisi del gruppo sia trattata in maniera unitaria, salvo quanto previsto dal comma 5.
4. Ai fini della verifica ai sensi dei commi 2 e 3, lettera a), circa la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, in capo alla banca controllata non si tiene conto di trasferimenti infragruppo, anche per effetto di riduzione o conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale, quando cio' e' stato convenuto con le autorita' di risoluzione estere coinvolte.
5. Quando la societa' indicata al comma 2 e' una societa' non finanziaria, la risoluzione non e' avviata nei suoi confronti se:
a) la risoluzione non e' indispensabile per conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 21; o
b) la societa' controlla la banca indirettamente attraverso una societa' finanziaria intermedia; in questo caso la risoluzione puo' essere avviata nei confronti della societa' finanziaria intermedia, se ne sussistono i presupposti ai sensi del presente articolo.
6. L'organo di amministrazione o quello di controllo di una societa' indicata ai commi 1 e 2 informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti, quando reputa che la societa' versa in una situazione di dissesto o e' a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a). In questo caso, la Banca Centrale Europea, quale autorita' competente, ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.
 
Art. 34
Attuazione del programma di risoluzione

1. La Banca d'Italia da' esecuzione al programma di risoluzione, come definito con il provvedimento di cui all'articolo 32, comma 1, attuando le misure ivi indicate ed esercitando i poteri previsti dal Capo V.
2. Il programma e' attuato dalla Banca d'Italia in una o piu' delle seguenti modalita':
a) con atti di uno o piu' commissari speciali dalla stessa nominati, che esercitano i poteri disciplinati dall'articolo 37 e dal Capo V;
b) con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni;
c) con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli organi dell'ente sottoposto a risoluzione, ai sensi del comma 4.
3. La decorrenza degli effetti dei provvedimenti di carattere particolare di cui al comma 2 e' stabilita anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.
4. Gli atti e i provvedimenti con i quali la Banca d'Italia e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 37 danno attuazione alle misure ed esercitano i poteri indicati al comma 1 sono soggetti agli obblighi pubblicitari previsti dall'articolo 32, commi 3 e 5.

Note all'art. 34:
- Per il riferimento al testo dell'art. 21-bis della
citata legge n. 241 del 1990, vedasi nelle Note all'art.
32.
 
Art. 35
Effetti della risoluzione

1. Quando il programma di risoluzione viene attuato con le modalita' previste dall'articolo 34, comma 2, lettere a) o b), dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto dalla Banca d'Italia in luogo dei competenti organi sociali si producono i seguenti effetti:
a) sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sull'ente sottoposto a risoluzione;
b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, salvo che diversamente disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione.
2. Gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie.
3. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine disegnato dalla Banca d'Italia.
 
Art. 36
Dichiarazione dello stato di insolvenza

1. Se l'ente sottoposto a risoluzione si trova in stato di insolvenza alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione di cui all'articolo 32, si applica l'articolo 82, comma 2, del Testo Unico Bancario. La legittimazione dei commissari liquidatori ivi prevista spetta ai commissari speciali di cui all'articolo 37. Laddove questi ultimi non siano stati nominati, il ricorso puo' essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto da essa appositamente designato.
2. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione. Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare trovano applicazione anche quando lo stato di insolvenza e' superato per effetto della risoluzione.
3. Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare.

Note all'art. 36:
- Si riporta il testo vigente comma 2 dell'art. 82 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 82 (Accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza). - 1. (Omissis).
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova
in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e
l'insolvenza non e' stata dichiarata a norma del comma 1,
il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale,
su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del
pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e
i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale
stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le
disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto
comma della legge fallimentare.
(Omissis).".
- Il Titolo VI della legge fallimentare (citato R.D.
267 del 1942) comprende gli articoli da 216 a 241.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 64, 65,
67, 69 e 69-bis del citato R.D. 267 del 1942:
"Art. 64 (Atti a titolo gratuito). - Sono privi di
effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei
due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli
atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti
compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di
pubblica utilita', in quanto la liberalita' sia
proporzionata al patrimonio del donante.
I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono
acquisiti al patrimonio del fallimento mediante
trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel
caso di cui al presente articolo ogni interessato puo'
proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'art.
36."
"Art. 65. (Pagamenti). - Sono privi di effetto rispetto
ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno
della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali
pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento."
"Art. 67. (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti
della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti
non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta
disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo, destinati a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non
abitativo destinati a costituire la sede principale
dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data
di dichiarazione di fallimento tale attivita' sia
effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti
investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un
piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve
attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.
2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite
di soggetti con i quali e' unito in associazione
professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni
attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del
debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione
o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel
registro delle imprese su richiesta del debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere
in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonche' gli atti, i
pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il
deposito del ricorso di cui all'art. 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di
amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali."
"Art. 69. (Atti compiuti tra i coniugi). - Gli atti
previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in
cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a
titolo gratuito compiuti tra coniugi piu' di due anni prima
della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il
fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se
il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del
coniuge fallito."
"Art. 69-bis. (Decadenza dall'azione e computo dei
termini). - Le azioni revocatorie disciplinate nella
presente sezione non possono essere promosse decorsi tre
anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi
cinque anni dal compimento dell'atto.
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo
segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli
articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono
dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel
registro delle imprese.".
 
Art. 37
Commissari speciali

1. I commissari speciali, salva diversa previsione del provvedimento di nomina, hanno la rappresentanza legale dell'ente sottoposto a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministrazione di quest'ultimo, promuovono e adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista dall'atto di nomina o successivamente.
2. I commissari speciali sono in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina dei commissari e' pubblicato per estratto sul sito internet della Banca d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo 81, commi 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e nell'articolo 85 del Testo Unico Bancario.
4. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica la durata dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere prorogato.
5. Quando la risoluzione riguarda un gruppo, possono essere nominati gli stessi commissari speciali per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione, per agevolare lo svolgimento delle procedure e il ripristino della stabilita' del gruppo.
6. Unitamente ai commissari speciali, e' nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato si applicano le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 2 e 3, e 84 del Testo Unico Bancario.
7. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico dell'ente sottoposto a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di risoluzione utilizzata:
a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o all'ente sottoposto a risoluzione;
b) sull'ente sottoposto a risoluzione;
c) sull'eventuale residuo attivo dell'ente-ponte o della societa' veicolo per la gestione delle attivita' oggetto di liquidazione.
8. I crediti per le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 7, lettere b) e c), sono muniti di privilegio generale e sono, in caso di concorso, prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare.

Note all'art. 37:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 81, 84 e
85 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 81 (Organi della procedura). - 1. La Banca
d'Italia nomina:
a) uno o piu' commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque
membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio
presidente.
1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche
societa' o altri enti.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera
di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono
pubblicati per estratto sul sito web della Banca d'Italia.
Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i
commissari depositano in copia gli atti di nomina degli
organi della liquidazione coatta e del presidente del
comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro
delle imprese.
3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i
commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai
componenti il comitato di sorveglianza sono determinate
dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della liquidazione."
"Art. 84 (Poteri e funzionamento degli organi
liquidatori). - 1. I commissari liquidatori hanno la
rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le
azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della
liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari
nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato
degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla
presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo' emanare direttive per lo
svolgimento della procedura e puo' stabilire che talune
categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa
autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito
il comitato di sorveglianza. I membri degli organi
liquidatori sono personalmente responsabili
dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia;
queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano
avuto conoscenza.
4. I commissari devono presentare annualmente alla
Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e
patrimoniale della banca e sull'andamento della
liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di
sorveglianza.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e
di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati
organi amministrativi e di controllo ed il direttore
generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del
creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita
l'attivita' di direzione e coordinamento, spetta ai
commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di
sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca
d'Italia e con il parere favorevole del comitato di
sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento
delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita'
e con oneri a carico della liquidazione. In casi
eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della
Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il
compimento di singoli atti."
"Art. 85 (Adempimenti iniziali). - 1. I commissari
liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda
dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione
ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari
acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi
l'inventario.
2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e
4.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 111 del citato
R.D. 267 del 1942:
"Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le
somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate
nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione
sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).".
 
Art. 38
Chiusura della risoluzione

1. La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere piu' utilmente perseguiti, informata la Banca Centrale Europea quando essa e' l'autorita' competente, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo dell'ente sottoposto a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attivita' svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia.
2. Della chiusura della risoluzione e' data notizia mediante avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3.
3. Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivita' o passivita' in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.

Note all'art. 38:
- Per il riferimento al testo degli articoli 64, 65,
67, primo comma, e 69 della legge fallimentare (citato R.D.
n. 267 del 1942), vedasi nelle Note all'art. 36.
 
Art. 39
Misure di risoluzione

1. Sono misure di risoluzione:
a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una societa' veicolo per la gestione delle attivita';
d) il bail-in.
2. La cessione di beni e rapporti giuridici a una societa' veicolo per la gestione delle attivita' e' disposta solo congiuntamente a una delle altre misure indicate nel comma 1.
 
Art. 40
Cessione

1. La cessione, in una o piu' soluzioni, a un soggetto terzo, diverso da un ente-ponte o da una societa' veicolo per la gestione delle attivita', ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche individuabili in blocco, di un ente sottoposto a risoluzione, o parte di essi.
2. La cessione e' effettuata a condizioni di mercato secondo quanto previsto dal presente articolo, sulla base della valutazione effettuata a norma del Capo I, Sezione II.
3. Il corrispettivo pagato dal cessionario e' corrisposto a:
a) i titolari delle azioni o delle altre partecipazioni, nel caso previsto dal comma 1, lettera a);
b) l'ente sottoposto a risoluzione, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).
4. La cessione e' condotta nel rispetto dei seguenti principi:
a) assicurare la massima trasparenza e la correttezza delle informazioni concernenti l'oggetto della cessione, tenuto conto delle circostanze e compatibilmente con l'obiettivo di preservare la stabilita' finanziaria;
b) evitare discriminazioni tra i potenziali cessionari, prevedere presidi volti a evitare conflitti di interesse, nonche' tenere conto delle esigenze di celerita' di svolgimento della risoluzione;
c) ottenere il prezzo piu' alto possibile.
5. La cessione puo' essere effettuata sulla base di trattative con potenziali cessionari a livello individuale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4, lettera b), salvo quanto previsto dal comma 7.
6. Le comunicazioni al pubblico delle informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relative alla cessione, possono essere differite nel rispetto dei paragrafi 4 o 5 del medesimo articolo.
7. La cessione puo' essere disposta in deroga al comma 4, quando e' ragionevolmente prevedibile che l'applicazione dei principi ivi indicati comprometterebbe l'esito della cessione o il raggiungimento degli obiettivi della risoluzione e aggraverebbe la minaccia per la stabilita' finanziaria.
8. La Banca d'Italia, se del caso su richiesta della Banca Centrale Europea in qualita' di autorita' competente, puo', in vista dell'avvio della risoluzione, chiedere a una banca o a una capogruppo di contattare potenziali acquirenti per predisporre la cessione di beni e rapporti giuridici ai sensi del presente articolo nel rispetto dell'articolo 5.

Note all'art. 40:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del
Regolamento (UE) n. 596/2014 (Regolamento (UE) n. 596/2014
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di
mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE,
2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione):
"Art. 17 (Comunicazione al pubblico di informazioni
privilegiate). - 1. L'emittente comunica al pubblico,
quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che
riguardano direttamente detto emittente.
L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate
siano rese pubbliche secondo modalita' che consentano un
accesso rapido e una valutazione completa, corretta e
tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se
del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui
all'art. 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (24). L'emittente non deve
coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al
pubblico con la commercializzazione delle proprie
attivita'. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito
per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni
privilegiate che e' tenuto a comunicare al pubblico.
Il presente articolo si applica agli emittenti che
hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti
finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in
uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato
solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno
autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari
su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l'ammissione dei
loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in
uno Stato membro.
2. Un partecipante al mercato delle quote di emissioni
comunica al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le
informazioni privilegiate relative alle quote di emissioni
da esso detenute in relazione alla sua attivita', incluse
le attivita' di trasporto aereo come precisato
nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE o gli impianti
ai sensi dell'art. 3, lettera e), della stessa direttiva,
che il partecipante interessato, o l'impresa madre o
un'impresa collegata, possiede o controlla o, per le
questioni operative, dei quali il partecipante, o l'impresa
madre o un'impresa collegata, e' responsabile, totalmente o
in parte. Per quanto riguarda gli impianti, tale
comunicazione comprende le informazioni relative alla
capacita' e all'utilizzo degli stessi, inclusa la loro
indisponibilita' programmata o non programmata.
Il primo comma non si applica a un partecipante al
mercato delle quote di emissioni quando gli impianti o le
attivita' di trasporto aereo di cui ha la proprieta', il
controllo o di cui e' responsabile, nell'esercizio
precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una
soglia minima di CO2 equivalente e, se svolgono attivita'
di combustione, la loro potenza termica nominale non ha
superato una determinata soglia minima.
Alla Commissione e' conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'art. 35, che istituiscano
una soglia minima di CO2 equivalente e una soglia minima di
potenza termica nominale ai fini dell'applicazione
dell'esenzione prevista al secondo comma del presente
paragrafo.
3. Alla Commissione e' conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'art. 35 che specifichino
l'autorita' competente per le notifiche di cui ai paragrafi
4 e 5 del presente articolo.
4. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote
di emissioni puo' ritardare, sotto la sua responsabilita',
la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate,
a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni
seguenti:
a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe
probabilmente i legittimi interessi dell'emittente o del
partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non
avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
c) l'emittente o il partecipante al mercato delle quote
di emissioni e' in grado di garantire la riservatezza di
tali informazioni.
Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in
fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una
particolare circostanza o un evento particolare,
l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di
emissioni puo', sotto la propria responsabilita', ritardare
la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate
relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e
c) del primo comma.
Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni
privilegiate a norma del presente paragrafo, l'emittente o
il partecipante al mercato delle quote di emissioni
notifica tale ritardo all'autorita' competente specificata
a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una
spiegazione delle modalita' con cui sono state soddisfatte
le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente
dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico.
In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una
registrazione di tale spiegazione debba essere presentata
solo su richiesta dell'autorita' competente specificata a
norma del paragrafo 3.
5. Al fine di salvaguardare la stabilita' del sistema
finanziario, l'emittente che sia un ente creditizio o un
istituto finanziario puo' ritardare, sotto la sua
responsabilita', la comunicazione al pubblico di
informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate
a un problema temporaneo di liquidita' e, in particolare,
la necessita' di ricevere assistenza temporanea di
liquidita' da una banca centrale o da un prestatore di
ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le
condizioni seguenti:
a) la comunicazione delle informazioni privilegiate
comporta il rischio di compromettere la stabilita'
finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario;
b) e' nell'interesse pubblico ritardare la
comunicazione;
c) e' possibile garantire la riservatezza delle
informazioni; e
d) l'autorita' competente specificata a norma del
paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto
che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono
rispettate.
6. Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), un
emittente notifica all'autorita' competente specificata a
norma del paragrafo 3 la sua intenzione di ritardare la
comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la
prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del
paragrafo 5 sono soddisfatte. L'autorita' competente
specificata a norma del paragrafo 3 consulta, se del caso,
la banca centrale nazionale o l'autorita' macroprudenziale,
se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorita':
a) se l'emittente e' un ente creditizio o un'impresa di
investimento, l'autorita' e' determinata a norma dell'art.
133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera a),
qualsiasi altra autorita' nazionale preposta al controllo
dell'emittente.
L'autorita' competente specificata a norma del
paragrafo 3 provvede affinche' la comunicazione di
informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo
necessario per il pubblico interesse. L'autorita'
competente specificata a norma del paragrafo 3 valuta
almeno su base settimanale se le condizioni di cui al
paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte.
Se l'autorita' competente specificata a norma del
paragrafo 3 non autorizza il ritardo della comunicazione di
informazioni privilegiate, l'emittente comunica
immediatamente le informazioni privilegiate.
Il presente paragrafo si applica nei casi in cui
l'emittente non decida di ritardare la comunicazione di
informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4.
Il riferimento nel presente paragrafo all'autorita'
competente specificata a norma del paragrafo 3 non
pregiudica la capacita' dell'autorita' competente di
esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti
dall'art. 23, paragrafo 1.
7. Qualora la comunicazione di informazioni
privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5
e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia
piu' garantita, l'emittente o il partecipante al mercato
delle quote di emissioni comunica quanto prima al pubblico
tali informazioni privilegiate.
Il presente paragrafo include le situazioni in cui una
voce si riferisca in modo esplicito a informazioni
privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai
sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce e'
sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza
di tali informazioni non e' piu' garantita.
8. Quando un emittente o un partecipante al mercato
delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo
nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a
terzi, nel normale esercizio della propria attivita'
professionale o della propria funzione, ai sensi dell'art.
10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed
effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione,
contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e
tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.
Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le
informazioni e' tenuta a un obbligo di riservatezza,
indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura
legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.
9. Le informazioni privilegiate relative a emittenti i
cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su
un mercato di crescita per le PMI, possono essere
pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione
anziche' sul sito Internet dell'emittente quando la sede di
negoziazione decide di offrire tale possibilita' agli
emittenti che operano su quel mercato.
10. Al fine di garantire condizioni uniformi di
esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti
di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:
a) gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione
al pubblico delle informazioni privilegiate di cui ai
paragrafi 1, 2, 8 e 9; e
b) gli strumenti tecnici in base ai quali la
comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di
cui ai paragrafi 4 e 5 puo' essere ritardata.
L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di
attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.
Alla Commissione e' conferito il potere di adottare le
norme tecniche di attuazione di cui al primo comma
conformemente all'art. 15 del regolamento (UE) n.
1095/2010.
11. L'ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un
elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi
degli emittenti di cui al paragrafo 4, lettera a), e delle
situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di
informazioni privilegiate puo' indurre in errore il
pubblico di cui al paragrafo 4, lettera b).".
 
Art. 41
Autorizzazioni

1. Se la cessione ha ad oggetto rapporti afferenti ad attivita' riservate, la pertinente autorizzazione puo' essere rilasciata al cessionario che ne sia privo, su istanza di quest'ultimo, anche contestualmente alla cessione.
2. I provvedimenti previsti ai sensi del Titolo II, Capo III, del Testo Unico Bancario sono adottati tempestivamente, anche in deroga ai termini ivi stabiliti.
3. Quando i provvedimenti di cui al comma 2 non sono stati adottati alla data della cessione delle azioni o delle altre partecipazioni:
a) la cessione di azioni o altre partecipazioni e' immediatamente efficace;
b) sino all'adozione dei provvedimenti o sino alla scadenza del termine concesso per l'alienazione ai sensi del comma 4, i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla societa' sono sospesi e possono essere esercitati esclusivamente dalla Banca d'Italia, la quale non risponde per l'esercizio di tali diritti o per l'astensione dall'esercizio degli stessi, se non in caso di dolo o colpa grave;
c) sino all'adozione dei provvedimenti o sino alla scadenza del termine concesso per l'alienazione ai sensi del comma 4, non si applicano le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle norme in materia di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate previste dal Testo Unico Bancario.
4. Non appena adottati, i provvedimenti in merito all'acquisizione delle azioni o delle altre partecipazioni sono comunicati alla Banca d'Italia e al cessionario. Se l'acquisizione e' stata autorizzata, i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla societa' possono essere esercitati dal cessionario dal momento in cui viene ricevuta la comunicazione. Quando, invece, l'acquisizione non e' stata autorizzata:
a) per i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla societa' si continua ad applicare il comma 3, lettera b); e
b) le azioni o le altre partecipazioni devono essere alienate entro il termine stabilito dalla Banca d'Italia, tenendo conto delle condizioni di mercato.
5. In caso di mancata alienazione entro il termine stabilito ai sensi del comma 4, lettera b), la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, in qualita' di autorita' competente, d'intesa con la Banca d'Italia, irroga le sanzioni e adotta le altre misure amministrative previste per le violazioni delle norme in materia di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate disciplinate dal Testo Unico Bancario.



Sottosezione II
Cessione a un ente-ponte


Note all'art. 41:
- Il Titolo II, Capo III del citato decreto legislativo
n. 385 del 1993 comprende gli articoli da 19 a 24.
- Per il riferimento al Testo Unico Bancario, vedasi
Note all'art. 1.
 
Art. 42
Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte

1. L'ente-ponte e' costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la continuita' delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attivita' o le passivita' acquistate. Sono fatte salve le eventuali limitazioni stabilite ai sensi della disciplina a tutela della concorrenza.
2. Il capitale dell'ente-ponte e' interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche.
3. La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c):
a) approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente-ponte, nonche' la strategia e il profilo di rischio;
b) approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente-ponte, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni;
c) stabilisce restrizioni all'attivita' dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato.
4. In caso di applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), l'eventuale conversione in capitale delle passivita' cedute all'ente-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio su quest'ultimo dei poteri alla stessa attribuiti dal presente articolo.
5. L'ente-ponte esercita l'attivita' bancaria o la prestazione di servizi e attivita' di investimento se e' autorizzato allo svolgimento delle medesime attivita' ai sensi della normativa vigente.
6. L'ente-ponte, nello svolgimento dell'attivita' bancaria o nella prestazione di servizi e attivita' di investimento, rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, dal Testo Unico Bancario o dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni attuative.
7. In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, l'ente-ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, e' autorizzato provvisoriamente a esercitare l'attivita' bancaria o a prestare servizi e attivita' di investimento anche se non soddisfa inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. La Banca d'Italia presenta una richiesta all'autorita' responsabile per i relativi provvedimenti.
8. L'ente-ponte, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonche' l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori propri e dell'ente sottoposto a risoluzione.

Note all'art. 42:
- Per il riferimento al testo del Regolamento (UE) n.
575/2013, vedasi nelle Note all'art. 1.
- Per il riferimento al testo Unico Bancario di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note
all'art. 1.
- Per il riferimento al Testo Unico della Finanza di
cui al citato d.lgs. n. 58/1998, vedasi nelle Note all'art.
1.
 
Art. 43
Cessione

1. La cessione, in una o piu' soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche individuabili in blocco, di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi.
2. Il valore complessivo delle passivita' cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attivita' ceduti o provenienti da altre fonti.
3. La Banca d'Italia, su istanza dell'ente-ponte, puo' disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attivita' o delle passivita' da esso acquisiti, secondo una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti, assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato.
4. Fermo restando l'articolo 47, comma 9, l' ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attivita' o nelle passivita' ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
5. Si applica l'articolo 40, comma 3.
 
Art. 44
Cessazione dell'ente-ponte

1.La Banca d'Italia dichiara la cessazione della qualifica di ente-ponte al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
a) l'ente-ponte si fonde con un altro soggetto o i soggetti indicati all'articolo 42, comma 2, cedono a terzi la propria partecipazione;
b) la totalita', o la quasi totalita', dei diritti, delle attivita' o delle passivita' dell'ente-ponte e' ceduta ad un terzo;
c) sono completati la liquidazione delle attivita' e il pagamento delle passivita' dell'ente-ponte;
d) e' scaduto il termine di cui al comma 2 o, se del caso, al comma 3.
2. La cessazione della qualifica di ente-ponte e' disposta quando e' accertato che nessuna delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c), ha ragionevoli probabilita' di verificarsi e, in ogni caso, entro due anni dalla data in cui e' stata effettuata l'ultima cessione all'ente-ponte.
3. Con provvedimento motivato, anche in relazione alle condizioni di mercato attuali e prospettiche, il termine di cui al comma 2 puo' essere prorogato per uno o piu' periodi della durata di un anno ciascuno quando:
a) nel periodo di proroga potrebbero verificarsi le situazioni indicate al comma 1, lettere a), b) o c); o
b) la proroga e' necessaria per mantenere la continuita' di servizi bancari o finanziari essenziali.
4. Quando si verificano le situazioni indicate al comma 1, lettere b) o d), l'ente-ponte e' liquidato secondo le modalita' previste dal Testo Unico Bancario o dal Testo Unico della Finanza. L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio finale dell'ente-ponte e' distribuito tra i suoi soci. Quando l'ente-ponte e' cessionario di diritti, attivita' o passivita' di piu' enti sottoposti a risoluzione, si procede alla liquidazione delle attivita' o al pagamento delle passivita' cedute da ciascuno di questi e non dell'ente-ponte stesso.



Sottosezione III
Cessione a una societa' veicolo
per la gestione di attivita'


Note all'art. 44:
- Per il riferimento al testo Unico Bancario di cui al
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle
Note all'art. 1.
- Per il riferimento al Testo Unico della Finanza di
cui al citato d.lgs. n. 58/1998, vedasi nelle Note all'art.
1.
 
Art. 45
Costituzione e funzionamento della societa' veicolo
per la gestione delle attivita'

1. La societa' veicolo per la gestione delle attivita' e' costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore attraverso una successiva cessione o la liquidazione della societa' veicolo medesima. Il capitale della societa' e' interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche.
2. La Banca d'Italia approva, con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c):
a) l'atto costitutivo e lo statuto della societa', nonche' la strategia e il profilo di rischio;
b) la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della societa', l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.
 
Art. 46
Cessione

1. La cessione di diritti, attivita' o passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte a una o piu' societa' veicolo per la gestione delle attivita' puo' essere disposta, in una o piu' soluzioni, al verificarsi di almeno uno dei seguenti presupposti:
a) le condizioni di mercato sono tali che la liquidazione dei diritti e delle attivita' nell'ambito della procedura concorsuale applicabile potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari;
b) la cessione e' necessaria per garantire il corretto funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte;
c) la cessione e' necessaria per massimizzare i proventi ricavabili dalla liquidazione.
2. Il corrispettivo per la cessione e' determinato in conformita' con la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Il corrispettivo puo' essere simbolico o anche mancare. Esso puo' consistere in titoli di debito emessi dalla societa' veicolo. Se il valore di quanto ceduto e' negativo, l'atto di cessione puo' prevedere che l'ente sottoposto a risoluzione o l'ente-ponte versi somme a titolo di corrispettivo per l'assunzione delle passivita' o a titolo di finanziamento. Resta ferma la disciplina sugli aiuti di Stato.
3. La societa' veicolo, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonche' l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente-ponte e nei confronti degli azionisti e dei creditori della societa' veicolo.



Sottosezione IV
Disposizioni comuni

 
Art. 47
Disposizioni comuni alle cessioni

1. Il presente articolo si applica alle cessioni disciplinate dalle sottosezioni I, II e III.
2. Le cessioni non richiedono il consenso di soggetti diversi dal cessionario.
3. Della cessione e' data notizia secondo quanto previsto dall'articolo 32, commi 3 e 5. Se la cessione ha ad oggetto crediti, si applica l'articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario.
4. Se la cessione ha ad oggetto contratti, il contraente ceduto puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente. Non trovano applicazione gli articoli 1407, comma 1, 1408, comma 2, e 2558, comma 2, del codice civile.
5. Se la cessione ha ad oggetto passivita', il cedente e' liberato dagli obblighi di adempimento anche in deroga agli articoli 1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile.
6. La cessione ha efficacia a seguito della pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 3 e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile. Non si applicano gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 68 e 79 del Codice delle assicurazioni private. Il cessionario svolge gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa entro 180 giorni dall'ultima cessione dei cespiti acquisiti. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del Testo Unico della Finanza.
7. Salvo quanto e' disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attivita', o passivita' non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attivita' o sulle passivita' oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario.
8. In seguito alla cessione, puo' essere disposto, secondo la disciplina prevista ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 il ritrasferimento agli originari titolari o all'ente sottoposto a risoluzione, o, nel caso di cessione alla societa' veicolo, anche all'ente-ponte, rispettivamente, delle azioni o delle altre partecipazioni oppure dei diritti, delle attivita' o delle passivita' cedute, nei termini e alle condizioni eventualmente previsti nell'atto di cessione, se, alternativamente:
a) la possibilita' di ritrasferire e' stata prevista espressamente nell'atto di cessione;
b) le azioni, le altre partecipazioni, i diritti, le attivita' o le passivita' ceduti non rientrano fra quelli indicati nell'atto di cessione o comunque non rispettano le condizioni previste per la cessione nel suddetto atto.
9. Nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni I e II, il cessionario succede all'ente sottoposto a risoluzione, limitatamente ai diritti, alle attivita' o alle passivita' ceduti:
a) nel diritto alla libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro;
b) nel diritto allo stabilimento in un altro Stato membro;
c) nei diritti di partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione a infrastrutture di mercato, a sedi di negoziazione, a sistemi di indennizzo degli investitori e a sistemi di garanzia dei depositanti, purche' il cessionario rispetti i requisiti per la partecipazione a detti sistemi.
10. In deroga al comma 9, lettera c):
a) l'accesso ai sistemi o ai mercati non puo' essere negato per il fatto che il cessionario non possiede una valutazione del merito di credito emessa da un'agenzia di valutazione del merito di credito o che la valutazione non e' sufficiente per ottenere l'accesso ai sistemi o ai mercati;
b) se il cessionario non rispetta i requisiti per l'appartenenza o l'accesso ai sistemi o ai mercati, l'appartenenza o l'accesso ai sistemi o ai mercati puo' comunque essere disposto dalla Banca d'Italia per un periodo non superiore a 24 mesi, rinnovabile su richiesta del cessionario.

Note all'art. 47:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 58, comma 3 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 58 (Cessione di rapporti giuridici). - 1.- 2.
(Omissis).
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del
cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro
validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano
altresi' applicabili le discipline speciali, anche di
carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1407,
comma 1, 1408, comma 2, e 2558 del codice civile:
"Art. 1407 (Forma). - Se una parte ha consentito
preventivamente che l'altra sostituisca a se' un terzo nei
rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione e'
efficace nei suoi confronti dal momento in cui le e' stata
notificata o in cui essa l'ha accettata
(Omissis)."
" Art. 1408 (Rapporti fra contraente ceduto e cedente).
- (Omissis).
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non
liberare il cedente, puo' agire contro di lui qualora il
cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
(Omissis)."
"Art. 2558 (Successione nei contratti). - Se non e'
pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra
nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa
che non abbiano carattere personale.
Il terzo contraente puo' tuttavia recedere dal
contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento,
se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la
responsabilita' dell'alienante
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti
dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata
dell'usufrutto e dell'affitto.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1273, 2112
e 2560 del codice civile:
"Art. 1273 (Accollo). - Se il debitore e un terzo
convengono che questi assuma il debito dell'altro, il
creditore puo' aderire alla convenzione, rendendo
irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L'adesione del creditore importa liberazione del
debitore originario solo se cio' costituisce condizione
espressa della stipulazione o se il creditore dichiara
espressamente di liberarlo.
Se non vi e' liberazione del debitore, questi rimane
obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo e' obbligato verso il creditore
che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha
assunto il debito, e puo' opporre al creditore le eccezioni
fondate sul contratto in base al quale l'assunzione e'
avvenuta."
"Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119,
primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276."
"Art. 2560 (Debiti relativi all'azienda ceduta). -
L'alienante non e' liberato dai debiti, inerenti
all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al
trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno
consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde
dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se
essi risultano dai libri contabili obbligatori.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1264,
2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile:
"Art. 1264 (Efficacia della cessione riguardo al
debitore ceduto). - La cessione ha effetto nei confronti
del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando
gli e' stata notificata
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore
che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario
prova che il debitore medesimo era a conoscenza
dell'avvenuta cessione."
"Art. 2022 (Trasferimento). - Il trasferimento del
titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome
dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o
col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo. Del
rilascio deve essere fatta annotazione nel registro
Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di
un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa
intestato, deve provare la propria identita' e la propria
capacita' di disporre, mediante certificazione di un notaio
o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio
e' richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo
e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a
cura e sotto la responsabilita' dell'emittente.
L'emittente che esegue il trasferimento nei modi
indicati dal presente articolo e' esonerato da
responsabilita', salvo il caso di colpa."
"Art. 2355 (Circolazione delle azioni). - Nel caso di
mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento
delle azioni ha effetto nei confronti della societa' dal
momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna
del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera
mediante girata autenticata da un notaio o da altro
soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il
giratario che si dimostra possessore in base a una serie
continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del
trasferimento nel libro dei soci, ed e' comunque
legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo
l'obbligo della societa', previsto dalle leggi speciali, di
aggiornare il libro dei soci.
Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo
diverso dalla girata si opera a norma dell'art. 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'art.
2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui
conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti
finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si
applica il terzo comma e la scritturazione sul conto
equivale alla girata."
"Art. 2470 (Efficacia e pubblicita'). - Il
trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte
alla societa' dal momento del deposito di cui al successivo
comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione
autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a
cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il
deposito e' effettuato a richiesta dell'erede o del
legatario verso presentazione della documentazione
richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei
corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per
azioni.
Se la quota e' alienata con successivi contratti a piu'
persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in
buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese e'
preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di data
posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo
socio o muta la persona dell'unico socio, gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione,
della data e del luogo di nascita o lo Stato di
costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei
soci, gli amministratori ne devono depositare apposita
dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo'
provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale."
"Art. 2525 (Quote e azioni). - Il valore nominale di
ciascuna azione o quota non puo' essere inferiore a
venticinque euro ne' per le azioni superiore a cinquecento
euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle societa'
cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a
centomila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale
superi tale somma
L'atto costitutivo, nelle societa' cooperative con piu'
di cinquecento soci, puo' elevare il limite previsto nel
precedente comma sino al due per cento del capitale
sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere
riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli
amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali
sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'art.
2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano
nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti,
nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e
2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle
persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti
finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e
2355. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del
capitale ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni
non completamente liberate."
"Art. 2556 (Imprese soggette a registrazione). - Per le
imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per
oggetto il trasferimento della proprieta' o il godimento
dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva
l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il
trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o
per la particolare natura del contratto.
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o
per scrittura privata autenticata, devono essere depositati
per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di
trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 68 e 79
del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 209/2005:
"Art. 68 (Autorizzazioni). - 1. L'IVASS autorizza
preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di
partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione
di una partecipazione qualificata, tenuto conto delle
azioni o quote gia' possedute.
2. L'IVASS autorizza preventivamente le variazioni
delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti
di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento,
30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le
variazioni comportano il controllo dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
2-bis. Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del
presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di
partecipazioni da parte di piu' soggetti che intendono
esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base
di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali
partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino
una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che
detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le
autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano
anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del
controllo derivante da un contratto con l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del
suo statuto.
4. L'IVASS individua, con regolamento, i soggetti
tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti
derivanti dalle partecipazioni indicate nei commi 1 e 2
spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal
titolare delle partecipazioni stesse.
5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione quando ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione,
valutando la qualita' del potenziale acquirente e la
solidita' finanziaria del progetto di acquisizione avuto
riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla
protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla
base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale
acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti
ai sensi dell'art. 77; il possesso dei requisiti previsti
ai sensi dell'art. 76 da parte di coloro che, in esito
all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nell'impresa; la solidita'
finanziaria del potenziale acquirente; la capacita'
dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le
disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della
struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire
l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato
sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
5-bis. L'IVASS opera in piena consultazione con le
altre Autorita' competenti, nei casi in cui il potenziale
acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una
societa' di gestione ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzato in
Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 204, comma
1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali
casi, le disposizioni di cui all'art. 204, commi 1-bis e
1-ter.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano
soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano
condizioni di reciprocita', l'IVASS comunica la richiesta
di autorizzazione al Ministro dello sviluppo economico, su
proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri
puo' vietare, entro un mese dalla comunicazione, il
rilascio dell'autorizzazione.
7. L'IVASS puo' sospendere o revocare l'autorizzazione,
tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate
per effetto di accordi di cui all'art. 70 o di altri eventi
successivi all'autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o
sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e
sono prontamente comunicati al richiedente e all'impresa
interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
9. L'IVASS determina con regolamento le disposizioni di
attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i
criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini
dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi
inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati
ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri
per l'individuazione dei casi di influenza notevole."
"Art. 79 (Partecipazioni assunte dalle imprese di
assicurazione e di riassicurazione). - 1. L'impresa di
assicurazione e di riassicurazione puo' assumere
partecipazioni, anche di controllo, in altre societa'
ancorche' esercitino attivita' diverse da quelle consentite
alle stesse imprese.
2. Quando le partecipazioni in una societa'
controllata, assunte ai sensi del comma 1, hanno carattere
di strumentalita' o di connessione con l'attivita'
assicurativa o riassicurativa, l'IVASS puo' chiedere che
cio' risulti da un programma di attivita'.
3. L'IVASS disciplina con regolamento le condizioni ed
i criteri per individuare le operazioni di assunzione di
partecipazioni soggette a comunicazione preventiva ovvero
sottoposte ad autorizzazione preventiva, nonche' i
presupposti per l'esercizio dei poteri di cui al comma
3-bis e all'art. 81.
3-bis. L'IVASS puo' condizionare o negare
l'autorizzazione o l'acquisizione di partecipazioni
soggette a comunicazione preventiva qualora l'operazione
sia in contrasto con la sana e prudente gestione
dell'impresa o derivi un pericolo per la stabilita' della
stessa.
3-ter. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 3,
rileva ogni altra assunzione di partecipazioni, quando la
stessa, da sola o unitamente ad altra gia' posseduta,
risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale
degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione ovvero rispetto all'entita' dei diritti di
voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di
influire sulla societa' partecipata.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano
anche per ogni altra assunzione che riguardi partecipazioni
in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In
deroga al presente capo, nel caso di assunzione di
partecipazioni indicate dall'art. 68 in altre imprese di
assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano
le disposizioni di cui al capo I.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 120 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
"Art. 120 (Obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti). - 1. Ai fini della presente
sezione, per capitale di societa' per azioni si intende
quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle
societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del
diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a
voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo
dei diritti di voto.
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni
quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in
misura superiore al due per cento del capitale ne danno
comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. Nel
caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
cinque per cento.
2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato da
esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza
e trasparenza del mercato del controllo societario e del
mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per
societa' ad elevato valore corrente di mercato e ad
azionariato particolarmente diffuso.
3.
4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche
degli investitori, stabilisce con regolamento:
a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel
comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni,
avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente
detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle
di maggiorazione dei diritti di voto;
c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e
dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali
deroghe per quest'ultima;
d) i termini per la comunicazione e per l'informazione
del pubblico;
d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti
previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti
finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione
delle presenti disposizioni.
5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od
agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
comunicazioni previste dal comma 2 non puo' essere
esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'art. 14,
comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Consob entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.
6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni
detenute, per il tramite di societa' controllate, dal
Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi
obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa'
controllate.".
 
Art. 48
Finalita' del bail-in

1. Il bail-in e' disposto:
a) per ripristinare il patrimonio di un soggetto di cui all'articolo 2 sottoposto a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato, se l'applicazione del bail-in, anche unitamente alle misure di riorganizzazione aziendale, e' sufficiente a prospettarne il risanamento; o
b) in caso di cessione ai sensi della Sezione II, per ridurre il valore nominale delle passivita' cedute, inclusi i titoli di debito, o per convertire queste passivita' in capitale.
2. Nei confronti del soggetto al quale viene applicato il bail-in puo' essere disposta la trasformazione della forma giuridica, anche successivamente alla chiusura della risoluzione. Non si applicano gli articoli 2437, 2497-quater, 2545-undecies, ne' le disposizioni della Sezione I del Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile, ad eccezione degli articoli 2498 e 2500, che si applicano in quanto compatibili.

Note all'art. 48:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2437,
2497-quater e 2545-undecies del codice civile:
"Art. 2437 (Diritto di recesso). - Hanno diritto di
recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che
non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale,
quando consente un cambiamento significativo dell'attivita'
della societa';
b) la trasformazione della societa';
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o piu' cause di recesso
previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore
dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti
di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno
diritto di recedere i soci che non hanno concorso
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla
circolazione dei titoli azionari.
Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e le
azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il
socio puo' recedere con il preavviso di almeno centottanta
giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore, non
superiore ad un anno.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo' prevedere ulteriori
cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di
recesso per le societa' soggette ad attivita' di direzione
e coordinamento.
E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu'
gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi
previste dal primo comma del presente articolo."
"Art. 2497-quater (Diritto di recesso). - Il socio di
societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento
puo' recedere:
a) quando la societa' o l'ente che esercita attivita'
di direzione e coordinamento ha deliberato una
trasformazione che implica il mutamento del suo scopo
sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto
sociale consentendo l'esercizio di attivita' che alterino
in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e
patrimoniali della societa' soggetta ad attivita' di
direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con
decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita' di
direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497; in tal
caso il diritto di recesso puo' essere esercitato soltanto
per l'intera partecipazione del socio;
c) all'inizio ed alla cessazione dell'attivita' di
direzione e coordinamento, quando non si tratta di una
societa' con azioni quotate in mercati regolamentati e ne
deriva un'alterazione delle condizioni di rischio
dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica
di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto
compatibili, le disposizioni previste per il diritto di
recesso del socio nella societa' per azioni o in quella a
responsabilita' limitata."
"Art. 2545-undecies (Devoluzione del patrimonio e
bilancio di trasformazione). - La deliberazione di
trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio,
dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non
ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a
concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova
societa', esistenti alla data di trasformazione, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.
Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli
amministratori allegano una relazione giurata di un esperto
designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la
societa' cooperativa, attestante il valore effettivo del
patrimonio dell'impresa .
L'assemblea non puo' procedere alla deliberazione di
cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia
stata sottoposta a revisione da parte dell'autorita' di
vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli
amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno
novanta giorni.".
- La Sezione I del Capo X del Titolo V del Libro V del
codice civile comprende gli articoli da 2498 a 2500-nonies.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2498 e
2500 del codice civile:
"Art. 2498 (Continuita' dei rapporti giuridici). - Con
la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e
gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche
processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione."
"Art. 2500 (Contenuto, pubblicita' ed efficacia
dell'atto di trasformazione). - La trasformazione in
societa' per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilita' limitata deve risultare da atto pubblico,
contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto
di costituzione del tipo adottato.
L'atto di trasformazione e' soggetto alla disciplina
prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicita'
relative, nonche' alla pubblicita' richiesta per la
cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.
La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli
adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.".
 
Art. 49
Passivita' escluse dal bail-in

1. Sono soggette al bail-in tutte le passivita', ad eccezione delle seguenti:
a) i depositi protetti;
b) le passivita' garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passivita' derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attivita' poste a garanzia delle stesse, nonche' le passivita' nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;
c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilita' dei clienti, inclusa la disponibilita' detenuta nella prestazione di servizi e attivita' di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualita' di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
e) passivita' con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione;
f) passivita' con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale, nonche' dei suoi gestori o partecipanti, purche' le passivita' derivino dalla partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai sistemi;
g) passivita' nei confronti dei seguenti soggetti:
i) dipendenti, limitatamente alle passivita' riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in e' applicato alla componente variabile della remunerazione, salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi. In ogni caso, esso e' applicato alla componente variabile della remunerazione del personale piu' rilevante identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014;
ii) fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione;
iii) sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi.
2. Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in passivita' diverse da quelle elencate nel comma 1 quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passivita' in tempi ragionevoli;
b) l'esclusione e' strettamente necessaria e proporzionata per:
i) assicurare la continuita' delle funzioni essenziali e delle principali linee di operativita' dell'ente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operativita' e la fornitura di servizi chiave; o
ii) evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea;
c) l'inclusione di tali passivita' nell'applicazione del bail-in determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi subirebbero in caso di esclusione di tali passivita' dall'applicazione del bail-in.
3. Le esclusioni ai sensi del comma 2 sono disposte avendo riguardo a:
a) il principio secondo cui le perdite sono sostenute dagli azionisti e, solo successivamente, dai creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, secondo il rispettivo ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale; le passivita' escluse dal bail-in possono ricevere un trattamento piu' favorevole rispetto a quello che spetterebbe a passivita' ammissibili dello stesso grado o di grado sovraordinato se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
b) la capacita' di assorbimento delle perdite dell'ente sottoposto a risoluzione che ne risulterebbe;
c) la necessita' di mantenere risorse adeguate per il finanziamento di altre procedure di risoluzione;
d) quanto previsto negli atti delegati adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 11 della direttiva 2014/59/UE;
e) la natura dei titolari delle passivita', ivi inclusi i titolari dei depositi di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera a), numero 1), del Testo unico bancario.
4. L'esclusione di passivita' ai sensi del comma 2 e' preventivamente notificata dalla Banca d'Italia alla Commissione Europea. Se l'esclusione richiede il contributo del fondo di risoluzione o di una fonte alternativa di finanziamento, la Banca d'Italia dispone l'esclusione, salvo che la Commissione Europea, entro 24 ore dal momento in cui e' stata informata dalla Banca d'Italia, o entro il diverso termine concordato con quest'ultima, comunichi il proprio divieto o chieda di apportare modifiche. Negli altri casi l'esclusione e' disposta senza indugio.
5. Se e' disposta l'esclusione ai sensi del comma 2, le perdite che le passivita' escluse avrebbero dovuto assorbire sono trasferite, alternativamente o congiuntamente, su:
a) i titolari delle altre passivita' soggette a bail-in mediante la loro riduzione o conversione in capitale, fatto salvo l'articolo 22, comma 1, lettera c);
b) il fondo di risoluzione, il quale, in tal caso, effettua conferimenti nel capitale dell'ente sottoposto a risoluzione in misura almeno sufficiente a portare a zero il patrimonio netto o da ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1.
6. L'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera b), puo' essere disposto a condizione che:
a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dai suoi azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passivita' soggette a bail-in sia pari ad almeno l'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente; e
b) il contributo del fondo di risoluzione non superi il 5 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente sottoposto a risoluzione.
Al fine dell'applicazione del presente comma, le passivita' totali dell'ente sottoposto a risoluzione, inclusi i suoi fondi propri, sono determinati secondo la valutazione disciplinata da dal Capo I, Sezione II.
7. Il contributo del fondo di risoluzione di cui al comma 5, lettera b), puo' essere finanziato da:
a) i contributi ordinari;
b) i contributi straordinari che il fondo puo' riscuotere in tre anni;
c) se gli importi indicati alle lettere a) e b) sono insufficienti, le altre forme di sostegno finanziario previste dall'articolo 78, comma 1, lettera c).
8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, lettera a), puo' essere disposto l'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera b), a condizione che:
a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dagli azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passivita' soggette a bail-in sia pari ad almeno il 20 per cento delle attivita' ponderate per il rischio dell'ente; e
b) il fondo di risoluzione disponga di un importo pari ad almeno il 3 per cento dei depositi protetti di tutte le banche italiane e le succursali italiane di banche extracomunitarie derivante da contributi ordinari e l'ente sottoposto a risoluzione abbia un attivo su base consolidata inferiore a 900 miliardi di euro.
9. In casi straordinari, si possono reperire ulteriori finanziamenti da fonti alternative a condizione che:
a) il contributo del fondo di risoluzione abbia raggiunto il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b); e
b) siano state interamente ridotte o convertite tutte le passivita' chirografarie soggette a bail-in, fatta eccezione per i depositi ammissibili al rimborso.
10. Al ricorrere delle condizioni indicate al comma 9, possono altresi' essere utilizzate eventuali disponibilita' del fondo di risoluzione derivanti da contributi ordinari anche oltre il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b).

Note all'art. 49:
- Il Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della
Commissione, del 4 marzo 2014 , che integra la direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per
identificare le categorie di personale le cui attivita'
professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di
rischio dell'ente e' pubblicato nella GU L 167 del
6.6.2014.
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 11
dell'art. 44 della citata direttiva 2014/59/UE:
"Art. 44 (Ambito di applicazione dello strumento del
bail-in). - 1. - 10 (Omissis).
11. Alla Commissione e' conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'art. 115 per precisare
ulteriormente le circostanze in cui l'esclusione e'
necessaria per il raggiungimento degli obiettivi indicati
al presente articolo, paragrafo 3.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art.
91 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 91 (Restituzioni e riparti). - 1. (Omissis).
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 2741 del
codice civile e dall'art. 111 della legge fallimentare,
nella ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma
1:
a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza
rispetto agli altri crediti chirografari:
1) la parte dei depositi di persone fisiche,
microimprese, piccole e medie imprese ammissibili al
rimborso e superiore all'importo previsto dall'art. 96-bis,
comma 5;
2) i medesimi depositi indicati al numero 1),
effettuati presso succursali extracomunitarie di banche
aventi sede legale in Italia;
b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti
indicati alla lettera a):
1) i depositi protetti;
2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei
depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli
obblighi dei depositanti protetti;
c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri
crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i
crediti indicati alle lettere a) e b), gli altri depositi
presso la banca.
(Omissis).".
 
Art. 50
Requisito minimo di passivita' soggette a bail-in

1. Per assicurare l'applicabilita' del bail-in le banche rispettano, su base individuale e consolidata, un requisito minimo di passivita' soggette al bail-in.
2. Il requisito da rispettare su base individuale e' determinato dalla Banca d'Italia, se del caso previa consultazione con la Banca Centrale Europea quale autorita' competente, avendo riguardo a:
a) la necessita' di assicurare che la banca possa essere sottoposta a risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 21;
b) la necessita' di assicurare che la banca, in caso di applicazione del bail-in, abbia passivita' sufficienti per assorbire le perdite e per assicurare il rispetto del requisito di capitale primario di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria, nonche' per ingenerare nel mercato una fiducia sufficiente in essa;
c) la necessita' di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede che certe categorie di passivita' possono essere escluse dal bail-in, la banca abbia passivita' sufficienti per assorbire le perdite e assicurare il rispetto del requisito di capitale primario di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria;
d) le dimensioni, le caratteristiche operative, il modello di finanziamento e il profilo di rischio della banca;
e) la misura del contributo al finanziamento della risoluzione da parte di un sistema di garanzia dei depositi ai sensi dell'articolo 86;
f) le ripercussioni negative sulla stabilita' finanziaria che deriverebbero dal dissesto della banca, anche per effetto del contagio di altri enti.
3. La Banca d'Italia, con provvedimenti di carattere generale o particolare adottati, se del caso, previa consultazione con la Banca Centrale Europea quale autorita' competente, puo' chiedere il rispetto del requisito previsto dal comma 2 anche da parte dei soggetti indicati all'articolo 2, diversi da banche. Per le societa' non finanziarie di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, la facolta' puo' essere esercitata solo nella misura in cui essa sia assolutamente indispensabile per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, la Banca d'Italia, con provvedimenti di carattere generale o particolare:
a) determina, in qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo, sentita, se del caso, la Banca Centrale Europea quale autorita' competente, il requisito minimo su base consolidata il cui rispetto deve essere assicurato dalla capogruppo, avendo riguardo, oltre che ai criteri stabiliti dal comma 2, alla possibilita' che le societa' controllate aventi sede legale in Stati terzi debbano essere sottoposte a misure di risoluzione distinte secondo quanto previsto dal piano di risoluzione;
b) determina il requisito minimo applicabile su base individuale che deve essere rispettato dalle societa' controllate aventi sede legale in Italia, tenendo conto dei criteri indicati dal comma 2 e del requisito applicabile su base consolidata ai sensi della lettera a);
c) puo' disporre, nei casi di esenzione dal rispetto dei requisiti individuali previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, l'esenzione dall'obbligo di rispettare il requisito minimo su base individuale per le banche capogruppo o che controllano una banca in un altro Stato membro e per le societa' controllate aventi sede legale in Italia.
5. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in e' effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 70.
6. La Banca d'Italia disciplina le caratteristiche delle passivita' computabili ai fini del presente articolo e le modalita' secondo cui esse sono computate. Se una passivita' e' disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, essa e' computabile a condizione che la societa' interessata abbia dimostrato alla Banca d'Italia che l'eventuale applicazione del bail-in alle passivita' sarebbe efficace nell'ordinamento di quello Stato. La Banca d'Italia puo' disciplinare le modalita' con cui questa condizione puo' essere soddisfatta.
7. La determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in e la verifica sul rispetto di questo requisito sono effettuate nell'ambito dell'attivita' di predisposizione o aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo.
8. La Banca d'Italia comunica all'ABE le determinazioni assunte ai sensi del presente articolo

Note all'art. 50:
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 65
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi
nelle Note all'art. 2.
- Per il riferimento al testo del Regolamento (UE) n.
575/2013, vedasi nelle Note all'art. 1.
 
Art. 51
Importo del bail-in

1. L'importo del bail-in e' determinato in base alla valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e tiene conto:
a) della necessita' di ristabilire nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o nell'ente-ponte e di permettere a tali enti di rispettare per almeno un anno i requisiti prudenziali;
b) di una stima prudente del fabbisogno di capitale della societa' veicolo per la gestione delle attivita', se il programma di risoluzione prevede la cessione a essa ai sensi dell'articolo 46;
c) del contributo del fondo di risoluzione erogato ai sensi dell'articolo 49, comma 5, lettera b).
2. Se la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e' provvisoria e l'importo del bail-in in essa indicato risulta superiore a quello risultante dalla valutazione definitiva, il valore dei crediti, delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale puo' essere ripristinato per la differenza.
 
Art. 52
Trattamento degli azionisti e dei creditori

1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo determinato ai sensi dell'articolo 51 secondo l'ordine di seguito indicato:
a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione II:
i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonche' dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali;
ii) il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare;
iii) il valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare;
iv) il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2;
v) il valore nominale delle restanti passivita' ammissibili;
b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti passivita' ammissibili sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.
2. Le misure di cui al comma 1 sono disposte:
a) in modo uniforme nei confronti di tutti gli azionisti e i creditori dell'ente appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2;
b) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti, degli elementi o delle passivita' ammissibili di cui al comma 1 riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
c) tenendo conto del valore nominale degli strumenti finanziari o dei crediti, al netto dell'eventuale compensazionetra crediti e debiti, purche' i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima dell'avvio della risoluzione; resta ferma l'applicazione degli articoli 54 e 91;
d) in caso di passivita' contestate, sull'ammontare riconosciuto dall'ente sottoposto a risoluzione; definita la contestazione, il bail-in e' esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle passivita' nei confronti delle quali e' stato attuato il bail-in e' ripristinato per la differenza.
3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche nei confronti dei titolari di azioni o di altre partecipazioni, emesse o attribuite:
a) in virtu' della conversione di titoli di debito in azioni o altre partecipazioni, a norma delle condizioni contrattuali dei medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione;
b) in virtu' della conversione degli strumenti di capitale in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 a norma del Capo II.
4. Prima di applicare la riduzione di cui al comma 1, lettera a), punto v), o la conversione di cui al comma 1, lettera e), e' ridotto o convertito, secondo l'ordine indicato nel comma 1, il valore nominale di tutti gli altri strumenti che contengono clausole - non ancora attivate - in base alle quali il loro valore nominale e' ridotto o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilita' o al livello dei fondi propri dell'ente sottoposto a risoluzione. Se il valore nominale di uno strumento e' stato ridotto, ma non azzerato, per effetto di una clausola di cui al presente comma, l'ammontare residuo e' soggetto all'applicazione del bail-in.
5. La riduzione di cui al comma 1, lettera a), ha effetto definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 51, comma 2, e 89, comma 1. Gli azionisti e i creditori perdono ogni diritto, fatta eccezione per quelli gia' maturati e per l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione.
6. In caso di conversione, il numero di azioni da attribuire ai titolari di strumenti di capitale e' determinato secondo quanto previsto dall'articolo 55.
7. Salvo patto contrario, in caso di passivita' oggetto di bail-in, il bail-in non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passivita' oggetto di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o di una componente del gruppo di cui esso fa parte e' ammessa nei limiti di quanto dovuto da questi ultimi a seguito del bail-in.

Note all'art. 52:
- Per il riferimento al testo del Testo Unico bancario
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle
Note alle premesse.
 
Art. 53
Autorizzazioni

1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate, se l'applicazione del bail-in determina l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificataai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico Bancario, le valutazioni ivi previste sono effettuate tempestivamente in modo da non ritardare l'applicazione dello strumento del bail-in, ne' impedire il conseguimento degli obiettivi della risoluzione. Se non sono state completate le valutazioni previste dall'articolo 19 del Testo Unico Bancario alla data di applicazione del bail-in, si applica l'articolo 41, commi 3, 4 e 5.
2. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione non si applicano:
a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile;
b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
c) eventuali limiti di possesso azionario e requisiti di prossimita' territoriale previsti da disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti dagli articoli 30 e 34 del Testo Unico Bancario.
3. Se il bail-in e' stato disposto nei confronti di una banca popolare o di una banca di credito cooperativo, la Banca d'Italia stabilisce il termine entro il quale deve essere ristabilito il rispetto dei limiti e dei requisiti previsti al comma 2, lettera c), ai sensi del Testo Unico Bancario. Se il termine decorre inutilmente, la Banca d'Italia dispone la trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 48, comma 2.

Note all'art. 53:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia
autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
in una banca di partecipazioni che comportano il controllo
o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla
banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di
voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto
conto delle azioni o quote gia' possedute.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le
variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti
di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento,
30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le
variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che
detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a
richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti
dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o
sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando
ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e
prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale
acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di
acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione
del potenziale acquirente ai sensi dell'art. 25;
l'idoneita', ai sensi dell'art. 26, di coloro che, in esito
all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nella banca; la solidita' finanziaria
del potenziale acquirente; la capacita' della banca di
rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che
ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del
gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio
efficace della vigilanza. L'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione
sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere
sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i
presupposti e le condizioni per il suo rilascio.
6.
7.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3
partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non
assicurano condizioni di reciprocita', la Banca d'Italia
comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare
l'autorizzazione.
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o
indiretta, del controllo derivante da un contratto con la
banca o da una clausola del suo statuto.
9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del
presente articolo, e in particolare disciplina le modalita'
e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma
5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai
fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e
2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono
computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i
criteri per l'individuazione dei casi di influenza
notevole.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2527 e
2528 del codice civile:
"Art. 2527 (Requisiti dei soci). - L'atto costitutivo
stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la
relativa procedura, secondo criteri non discriminatori
coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' economica
svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti
esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella
della cooperativa.
L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone i
diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio
cooperatore in una categoria speciale in ragione
dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo
inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria
speciale non possono in ogni caso superare un terzo del
numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un
periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio
e' ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci
cooperatori."
"Art. 2528 (Procedura di ammissione e carattere aperto
della societa'). - L'ammissione di un nuovo socio e' fatta
con deliberazione degli amministratori su domanda
dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve
essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli
amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della
quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente
determinato dall'assemblea in sede di approvazione del
bilancio su proposta dagli amministratori.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta
giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda
di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli
amministratori, chi l'ha proposta puo' entro sessanta
giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che
sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera
sulle domande non accolte, se non appositamente convocata,
in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio
illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con
riguardo all'ammissione dei nuovi soci.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 106, comma
1, e 109, comma 1 del Testo Unico della Finanza di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998:
"Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria). -
1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione
dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione
superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a
disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta
per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di
acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla
totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato in loro possesso.
(Omissis)."
"Art. 109 (Acquisto di concerto). - 1. Sono
solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli
106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando
vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche
da uno solo di essi, una partecipazione complessiva
superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli.
I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che
agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a
favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora
essi vengano a disporre di diritti di voto in misura
superiore alle percentuali indicate nell'art. 106.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 30 e 34
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 30 (Soci). - 1. Ogni socio ha un voto, qualunque
sia il numero delle azioni possedute.
2. Nessuno, direttamente o indirettamente, puo'
detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del
capitale sociale, salva la facolta' statutaria di prevedere
limiti piu' contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per
cento. La banca, appena rileva il superamento di tale
limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le
azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla
contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti
patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni
eccedenti vengono acquisiti dalla banca.
2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono
fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni
di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, che, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, detengano una partecipazione al
capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato
comma 2, qualora il superamento del limite derivi da
operazioni di aggregazione e fermo restando che tale
partecipazione non puo' essere incrementata. Sono fatti
salvi i limiti piu' stringenti previsti dalla disciplina
propria dei soggetti di cui al presente comma e le
autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge.
3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari,
per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina
propria di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non puo' essere inferiore
a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine
sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso
contrario, la banca e' posta in liquidazione.
5. Le delibere del Consiglio di amministrazione o di
rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere
motivate avuto riguardo all'interesse della societa', alle
prescrizioni statutarie e allo spirito della forma
cooperativa. Il Consiglio di amministrazione e' tenuto a
riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del
collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e
integrato con un rappresentante dell'aspirante socio.
L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione della
deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia
entro trenta giorni dalla richiesta.
5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della
societa', lo statuto puo' subordinare l'ammissione a socio,
oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero
minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza
dalla qualita' cosi' assunta.
6. Coloro ai quali il Consiglio di amministrazione
abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i
diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni
possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2."
"Art. 34 (Soci). - 1. Il numero minimo dei soci delle
banche di credito cooperativo non puo' essere inferiore a
duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine
sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso
contrario, la banca e' posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo
e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con
carattere di continuita' nel territorio di competenza della
banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore
nominale complessivo superi cinquantamila euro.
5.
6. Si applica l'art. 30, comma 5.".
- Per il riferimento al Testo Unico Bancario di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note
all'art. 1.
 
Art. 54
Derivati

1. Il bail-in di una passivita' risultante da un derivato e' disposto solo al momento del close-out del derivato o successivamente ad esso. A tal fine, salva l'applicazione dell'articolo 49, comma 2, la Banca d'Italia dispone che qualsiasi contratto derivato da cui risulti una passivita' oggetto di bail-in sia sciolto e liquidato per close-out ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera l).
2. Se le operazioni su derivati sono soggette a un accordo di netting, la Banca d'Italia o un esperto indipendente da questa nominato determinano, nell'ambito della valutazione di cui al Capo I, Sezione II, la passivita' risultante da tali operazioni su base netta conformemente ai termini dell'accordo.
3. La Banca d'Italia determina il valore delle passivita' risultanti da derivati secondo:
a) metodologie appropriate per determinare il valore delle classi di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting;
b) principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare il valore di una posizione su derivati; e
c) metodologie adeguate per confrontare la complessiva distruzione di valore che deriverebbe dal close-out di derivati con l'importo delle perdite che sarebbero sostenute dai loro titolari in un bail-in.
 
Art. 55
Tasso di conversione del debito in capitale

1. Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore per le perdite subite a seguito della riduzione o della conversione; se la conversione e' disposta quando il patrimonio netto del soggetto al quale e' applicato il bail-in ha valore positivo, il tasso di conversione e' definito in modo da diluire in maniera significativa l'incidenza delle azioni e delle altre partecipazioni esistenti.
2. La Banca d'Italia puo' applicare tassi di conversione diversi a categorie di passivita' aventi posizione diversa nell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale. Se si applicano tassi di conversione diversi, il tasso di conversione applicabile alle passivita' sovraordinate in tale ordine e' maggiore di quello applicabile alle passivita' subordinate.
 
Art. 56
Piano di riorganizzazione aziendale

1. Quando il bail-in e' applicato per ricapitalizzare un ente sottoposto a risoluzione, conformemente all'articolo 48, comma 1, lettera a), e' redatto e attuato un piano di riorganizzazione aziendale.
2. Il piano e' redatto e attuato da uno o piu' commissari speciali nominati ai sensi dell'articolo 37 o dall'organo di amministrazione dell'ente, se non decaduto, e contiene gli elementi indicati dalla Banca d'Italia con provvedimenti di carattere generale o particolare.
3. Il piano e' trasmesso alla Banca d'Italia entro un mese dall'applicazione del bail-in. In casi eccezionali, il termine puo' essere prorogato di un mese.
4. Se il bail-in e' applicato a due o piu' componenti di un gruppo e non sono stati incaricati della redazione del piano i commissari speciali, il piano e' elaborato dalla capogruppo con riguardo alle banche e alle SIM che continuano a far parte del gruppo dopo l'applicazione del bail-in; il piano e' redatto secondo la procedura prevista per la redazione dei piani di risanamento di gruppo, di cui agli articoli 69-quinquies e 69-sexies del Testo Unico Bancario. Quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di gruppo, essa trasmette il piano alle altre autorita' di risoluzione interessate e all'ABE.
5. Entro un mese dalla data di presentazione del piano, la Banca d'Italia, d'intesa con la Banca Centrale Europea quando questa e' l'autorita' competente, valuta l'adeguatezza del piano a ripristinare la sostenibilita' economica a lungo termine dell'ente sottoposto a risoluzione; in caso positivo, approva il piano. In caso contrario, la Banca d'Italia comunica all'organo di amministrazione o ai commissari speciali i propri rilievi e chiede di modificare il piano in modo da tenerne conto.
6. Entro due settimane dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, l'organo di amministrazione o i commissari speciali sottopongono un piano modificato alla Banca d'Italia. Essa valuta il piano e comunica all'organo di amministrazione o ai commissari speciali entro una settimana la propria approvazione se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto dei rilievi espressi, o la richiesta di apportarvi ulteriori modifiche, fissando il termine per adempiere.
7. L'organo di amministrazione o i commissari speciali attuano il piano approvato dalla Banca d'Italia e presentano alla stessa almeno ogni sei mesi una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano.
8. Se la Banca d'Italia lo ritiene necessario, d'intesa con la Banca Centrale Europea quando questa e' l'autorita' competente, l'organo di amministrazione o i commissari speciali rivedono il piano e sottopongono le eventuali revisioni all'approvazione della Banca d'Italia.
9. Quando e' applicabile la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, il piano e' compatibile con il piano di ristrutturazione che l'ente sottoposto a risoluzione e' tenuto a presentare alla Commissione europea. Se il piano di riorganizzazione e' notificato alla Commissione europea ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Banca d'Italia puo' prorogare il periodo di cui al comma 1 fino a un massimo di due mesi o fino al termine previsto dalla disciplina degli aiuti di Stato, se piu' breve.

Note all'art. 56:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 69-quinquies
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 69-quinquies (Piani di risanamento di gruppo). -
1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di
un piano di risanamento di gruppo che individua misure
coordinate e coerenti da attuare per se', per ogni societa'
del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il
risanamento del gruppo, per le societa' italiane ed estere
incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'art.
69-ter, comma 1, lettera c).
2. Non e' tenuta a dotarsi di un piano di risanamento
di gruppo la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a
vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, salvo
che cio' non sia a essa specificamente richiesto in
conformita' dell'art. 69-septies.
3. Il piano di risanamento di gruppo e' finalizzato a
ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del
gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche
che ne facciano parte.
4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le
informazioni richieste da provvedimenti di carattere
generale o particolare della Banca d'Italia e da
regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati
conclusi tra le societa' del gruppo accordi ai sensi del
capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al
sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il
piano di risanamento di gruppo individua, altresi', i
possibili ostacoli all'attuazione delle misure di
risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto
all'allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto
trasferimento di attivita' nonche' al rimborso di
passivita' fra societa' del gruppo.
5. Il piano di risanamento di gruppo e' approvato
dall'organo amministrativo della capogruppo e sottoposto
alla Banca d'Italia, in conformita' dell'art. 69-septies se
il gruppo ha articolazioni in altri Stati comunitari.
6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6
del decreto legislativo [di recepimento della direttiva
2014/59/UE] e dell'art. 7, trasmette il piano di
risanamento di gruppo:
a) alle autorita' competenti interessate rappresentate
nei collegi delle autorita' di vigilanza o con le quali sia
stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;
b) alle autorita' competenti degli Stati comunitari in
cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito
succursali significative;
c) alle autorita' di risoluzione delle societa'
controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo,
nonche' all'autorita' di risoluzione a livello di gruppo.
7. Il piano di risanamento di gruppo e' riesaminato e,
se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la
maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si
procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento
del piano in caso di significativo mutamento della
struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua
situazione patrimoniale o finanziaria.".
- Per il riferimento al testo dell'art. 69-sexies del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle
Note all'art. 1.
 
Art. 57
Effetti del bail-in

1. La riduzione o la conversione sono pienamente efficaci dal momento individuato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi adempimento amministrativo o procedurale connesso, ivi inclusi:
a) la modifica di registri, albi o elenchi rilevanti;
b) l'esclusione di azioni o altre partecipazioni o strumenti di debito dalla negoziazione nelle rispettive sedi di negoziazione;
c) l'ammissione di nuove azioni o altre partecipazioni alle negoziazioni in una sede di negoziazione;
d) la riammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati o in altri sistemi di negoziazione di eventuali strumenti di debito che sono stati oggetto di riduzione senza il requisito di pubblicare un prospetto.
2. Gli adempimenti amministrativi e procedurali sono eseguiti anche su iniziativa della Banca d'Italia.
3. Quando una passivita' e' interamente cancellata, gli obblighi a carico dell'ente sottoposto a risoluzione sorti in relazione alla passivita' sono estinti a tutti gli effetti e il loro adempimento non puo' essere richiesto nell'ambito di successive procedure relative all'ente sottoposto a risoluzione, ne' al suo avente causa.
4. Quando una passivita' e' ridotta parzialmente, lo strumento o il contratto dal quale deriva la passivita' originaria resta efficace in relazione al debito residuo, salve le modifiche dell'importo degli interessi da pagare conseguenti alla riduzione e alle altre modifiche dei termini contrattuali ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera i).
 
Art. 58
Rimozione degli ostacoli al bail-in

1. Le assemblee dei soggetti di cui all'articolo 2 delegano gli organi di amministrazione a deliberare l'aumento di capitale necessario per consentire, in caso di bail-in, la conversione di passivita' in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.
2. Non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2443, commi 1 e 2 del codice civile, ne' gli articoli 2438, comma 1, e 2441 del codice civile, nonche' altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto che possono ostacolare la conversione.
3. Resta ferma la possibilita' per la Banca d'Italia di disporre direttamente l'aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera h).

Note all'art. 58:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2443, 2438
e 2441 del codice civile:
"Art. 2443 (Delega agli amministratori). - Lo statuto
puo' attribuire agli amministratori la facolta' di
aumentare in una o piu' volte il capitale fino ad un
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque
anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro
delle imprese. Tale facolta' puo' prevedere anche
l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto
comma dell'art. 2441; in questo caso si applica in quanto
compatibile il sesto comma dell'art. 2441 e lo statuto
determina i criteri cui gli amministratori devono
attenersi.
La facolta' di cui al secondo periodo del precedente
comma puo' essere attribuita anche mediante modificazione
dello statuto per il periodo massimo di cinque anni dalla
data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di
aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e
deve essere depositato e iscritto a norma dall'art. 2436.
Se agli amministratori e' attribuita la facolta' di
adottare le deliberazioni di cui all'art. 2441, quarto
comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di
capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti
senza la relazione dell'esperto di cui all'art. 2343,
avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art.
2343-ter, il conferimento non puo' avere efficacia, salvo
che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso
del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro
delle imprese della deliberazione di aumento, contenente
anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed
e), di cui all'art. 2343-quater, terzo comma. Entro detto
termine uno o piu' soci che rappresentano, e che
rappresentavano alla data della delibera di aumento del
capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale,
nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono
richiedere che si proceda, su iniziativa degli
amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 2343. In mancanza di tale domanda,
gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro
delle imprese unitamente all'attestazione di cui all'art.
2444 la dichiarazione prevista all'art. 2343-quater, terzo
comma, lettera d)."
"Art. 2438 (Aumento di capitale). - Un aumento di
capitale non puo' essere eseguito fino a che le azioni
precedentemente emesse non siano interamente liberate.
In caso di violazione del precedente comma, gli
amministratori sono solidalmente responsabili per i danni
arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi
gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni
emesse in violazione del precedente comma."
"Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni di nuova
emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono
essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero
delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni
convertibili il diritto di opzione spetta anche ai
possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base
del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della
societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del
sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza
della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante
deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione
dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni
convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le
azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di
opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato
regolamentato dagli amministratori, per conto della
societa', entro il mese successivo alla scadenza del
termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno
cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano gia'
stati integralmente venduti.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
emissione che, secondo la deliberazione di aumento del
capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in
natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e
cio' sia confermato in apposita relazione da un revisore
legale o da una societa' di revisione legale.
Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto
di opzione puo' essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale.
Le proposte di aumento di capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi
del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del
presente articolo, devono essere illustrate dagli
amministratori con apposita relazione, dalla quale devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione,
ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in
natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La
relazione deve essere comunicata dagli amministratori al
collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al
soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere
il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione
delle azioni. Il parere del collegio sindacale e,
nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione
giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la
documentazione indicata dall'art. 2343-ter, terzo comma,
devono restare depositati nella sede della societa' durante
i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche'
questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne
visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione
delle azioni in base al valore del patrimonio netto,
tenendo conto, per le azioni quotate in mercati
regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni
nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso ne' limitato il diritto di
opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale
preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con
operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi
tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione
delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a
quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i
medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto
[disp. att. c.c. 211-bis]. Le spese dell'operazione sono a
carico della societa' e la deliberazione di aumento del
capitale deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la
maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo'
essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova
emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai
dipendenti della societa' o di societa' che la controllano
o che sono da essa controllate.".
 
Art. 59
Riconoscimento contrattuale del bail-in

1. Quando una passivita' soggetta a bail-in a norma dell'articolo 49 e' disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, i soggetti di cui all'articolo 2 includono nel contratto una clausola mediante la quale il creditore riconosce che la passivita' e' assoggettabile a un eventuale bail-in disposto dalla Banca d'Italia e accetta di subirne gli effetti. La clausola si considera in ogni caso inserita di diritto nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi eventualmente apposte dalle parti, senza che sia dovuto alcun indennizzo per la sua mancata previsione.
2. Il comma 1 si applica alle passivita' contratte dopo il 1° gennaio 2016.
3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'emittente di fornire un parere legale relativo all'applicabilita' e all'efficacia della clausola contrattuale inserita.
4. L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se, in base alla legislazione dello Stato terzo o a un trattato concluso con esso, risulta che il bail-in disposto dalla Banca d'Italia produce i suoi effetti sulle passivita' indicate al comma 1.
5. Il bail-in e' comunque disposto e determina i suoi effetti in via definitiva in relazione ai soggetti di cui all'articolo 2 anche in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1.
 
Art. 60
Poteri generali di risoluzione

1. Per dare attuazione alle misure disciplinate dal Capo II e dal Capo IV, la Banca d'Italia puo' esercitare i seguenti poteri:
a) richiedere ai soggetti indicati all'articolo 2 e alle succursali italiane di banche extracomunitarie la trasmissione di notizie, dati e documenti, nonche' di ogni altra informazione utile ai fini dell'avvio e all'attuazione della risoluzione, ed effettuare ispezioni per acquisire direttamente notizie, dati, documenti e informazioni;
b) disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione;
c) disporre la cessione a terzi interessati di beni e rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione;
d) ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, nonche' annullare le azioni o i titoli;
e) ridurre o azzerare il valore nominale delle passivita' ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione o il debito residuo derivante dalle medesime passivita';
f) annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passivita' garantite di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b);
g) convertire passivita' ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o di una societa' che lo controlla o di un ente-ponte;
h) disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la societa' che lo controlla emetta nuove azioni, altre partecipazioni o altri strumenti di capitale, compresi strumenti convertibili in capitale;
i) modificare la scadenza dei titoli di debito e delle altre passivita' ammissibili emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, o modificare l'importo degli interessi maturati in relazione a questi strumenti e passivita' o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio; questo potere non si applica alle passivita' garantite di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b);
l) attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento dei contratti finanziari o dei contratti derivati di cui e' parte l'ente sottoposto a risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54;
m) disporre la rimozione o la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, nel caso in cui siano venute meno le condizioni della loro permanenza in carica;
n) chiedere alla Banca Centrale Europea quale autorita' competente di effettuare la valutazione del potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini applicabili.
2. Salvo quando diversamente previsto dal presente decreto, nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca d'Italia non e' tenuta a:
a) ottenere il consenso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato, inclusi azionisti o creditori dell'ente sottoposto a risoluzione;
b) fornire comunicazioni, prima dell'esercizio di un potere di risoluzione di cui al presente Capo, inclusa la pubblicazione obbligatoria di eventuali avvisi o prospetti, ne' a depositare o registrare documenti presso altre autorita'.
 
Art. 61
Poteri accessori

1. Nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca d'Italia puo', salvi i diritti di risarcimento e indennizzo previsti dal presente decreto:
a) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92, disporre in caso di trasferimento di strumenti finanziari, diritti, attivita' o passivita', che questi siano acquistati liberi da ogni peso, vincolo od onere;
b) dichiarare estinto il diritto ad acquisire ulteriori azioni o altre partecipazioni;
c) richiedere ai soggetti competenti, anche stranieri, di disporre l'esclusione o la sospensione dalla negoziazione o dalla quotazione ufficiale di strumenti finanziari nella rispettiva sede di negoziazione o l'esclusione o sospensione di offerte al pubblico di strumenti finanziari;
d) prevedere che, in caso di cessione di strumenti finanziari, diritti, attivita' o passivita', il cessionario subentri - con esclusione di diritti e obblighi del cedente - nei diritti o negli obblighi dell'ente sottoposto a risoluzione compresi, fatto salvo l'articolo 47, commi 9 e 10, quelli relativi alla partecipazione alle infrastrutture di mercato nonche' in tutti i rapporti processuali, in deroga all'articolo 111 del codice di procedura civile;
e) imporre all'ente sottoposto a risoluzione e al cessionario di fornirsi reciprocamente informazioni e assistenza;
f) modificare o sciogliere contratti di cui l'ente sottoposto a risoluzione e' parte o sostituirne un contraente con il cessionario.
2. Se necessario per assicurare l'efficacia della risoluzione con riferimento ai poteri di cui al comma 1, possono essere adottate misure volte a garantire la continuita' dell'attivita' di impresa o dei contratti dell'ente sottoposto a risoluzione o, in caso di cessione, per permetterne l'esercizio da parte di un cessionario. Le misure comprendono, ove necessario, la sospensione o la disattivazione dei meccanismi terminativi esercitabili in caso di sostituzione del contraente originario o del suo controllante.
3. I poteri di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2 lasciano impregiudicato l'articolo 64, nonche':
a) il diritto del dipendente dell'ente sottoposto a risoluzione di sciogliersi dal contratto di lavoro;
b) fatti salvi gli articoli 66, 67 e 68, la facolta' per la controparte di un contratto di esercitare i diritti derivanti dal contratto, incluso lo scioglimento, se gli stessi sono esercitabili in base a presupposti diversi dalla mera sostituzione del contraente originario o del suo controllante.
 
Art. 62
Fornitura di servizi

1. La Banca d'Italia puo', in caso di cessione, imporre ad un ente sottoposto a risoluzione o ad altre componenti del gruppo di appartenenza di fornire al cessionario i servizi e i mezzi necessari per esercitare le attivita' cedute, esclusa ogni forma di sostegno finanziario. Il presente comma si applica anche se i medesimi enti sono sottoposti a procedura concorsuale.
2. La Banca d'Italia puo' imporre a una componente italiana di un gruppo di fornire i servizi e i mezzi indicati al comma 1, se cio' e' stato chiesto da un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro in relazione a una risoluzione avviata da quest'ultima su una diversa componente del medesimo gruppo, anche quando la componente italiana non e' sottoposta a risoluzione.
3. I servizi e i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono forniti al cessionario:
a) alle stesse condizioni applicate immediatamente prima dell'avvio della risoluzione in forza di un accordo gia' in essere con l'ente sottoposto a risoluzione e fino alla scadenza dell'accordo;
b) a eque condizioni di mercato, in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.
 
Art. 63
Esecuzione di misure disposte da autorita'
di risoluzione di altri Stati membri

1. Quando un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro dispone, nell'ambito di una risoluzione, la cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attivita', di diritti o di passivita' soggetti al diritto italiano, la cessione ha effetto in Italia. La Banca d'Italia fornisce all'autorita' di risoluzione che ha disposto o intende disporre la cessione l'assistenza ragionevolmente possibile.
2. Quando un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro esercita i poteri di riduzione o di conversione di strumenti di capitale o di passivita' ammissibili disciplinati dal diritto italiano, oppure di passivita' dovute a creditori residenti in Italia, la riduzione o la conversione hanno effetto in Italia.
3. I rimedi avverso la cessione indicata al comma 1 o la riduzione o la conversione indicate al comma 2 sono disciplinati esclusivamente dall'ordinamento dell'autorita' di risoluzione che ha disposto la cessione, la riduzione o la conversione.
 
Art. 64
Attivita', passivita', azioni
e altre partecipazioni ubicate in Stati terzi

1. La Banca d'Italia, con riferimento alle misure relative ad attivita' ubicate in un Stato terzo o ad azioni, altre partecipazioni, diritti o passivita' disciplinati dal diritto di uno Stato terzo, puo' disporre che:
a) il commissario speciale dell'ente sottoposto a risoluzione e il cessionario svolgano tutti gli adempimenti necessari affinche' la misura consegua i suoi effetti;
b) il commissario speciale dell'ente sottoposto a risoluzione non dia luogo al trasferimento delle azioni, delle altre partecipazioni, delle attivita' o dei diritti o assolva gli obblighi per conto del cessionario fintantoche' la misura non sia divenuta efficace;
c) le spese ragionevolmente sostenute dal cessionario per l'esecuzione degli adempimenti indicati alle lettere a) e b) siano rimborsate ai sensi dell'art. 37, commi 7 e 8.
2. Quando, nonostante gli adempimenti ai sensi del comma 1, lettera a), e' estremamente improbabile che la misura produca effetti, essa non e' disposta e, se gia' disposta, e' ritirata limitatamente alle attivita', alle azioni, agli strumenti e ai diritti o passivita' in questione.
 
Art. 65

Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione

1. L'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di queste misure non costituisce, relativamente ai contratti stipulati dall'ente sottoposto alle misure, un evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, se gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento, di consegna nonche' di prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
2. Alle stesse condizioni indicate dal comma 1, l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, non costituisce un evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, relativamente ai contratti stipulati con terzi da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se:
a) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti dall'ente, o gravanti su di esso;
b) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo.
3. Fintantoche' gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna, nonche' di prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di una di queste misure non da' di per se' titolo a:
a) esercitare un diritto di recesso, sospensione, modifica, compensazione o attivare una clausola di close-out relativamente ai contratti stipulati dall'ente sottoposto a tali misure o da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se:
i) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti da una componente del gruppo, o gravanti su di essa;
ii) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo;
b) acquisire il possesso o il controllo di beni di un ente sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo ai sensi di un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo, o ad escutere un diritto di garanzia su detti beni;
c) non adempiere gli obblighi a favore di un ente sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo di appartenenza spettanti in relazione a un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo.
4. Ai fini del presente articolo, una risoluzione disposta in uno Stato terzo costituisce una misura di gestione della crisi quando e' riconosciuta ai sensi dell'articolo 74 o se la Banca d'Italia o altra autorita' di risoluzione di uno Stato membro ha disposto in tal senso.
5. Ai fini dei commi 1, 2 e 4, una sospensione degli obblighi di pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di garanzia o una sospensione temporanea di meccanismi terminativi ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 non costituiscono inadempimento di un obbligo contrattuale ne' stato di insolvenza.
6. Le disposizioni del presente articolo sono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 593/2008.

Note all'art. 65:
- Il citato decreto legislativo n. 170 del 2004 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210
recante: "Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla
definitivita' degli ordini immessi in un sistema di
pagamento o di regolamento titoli" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2001, n. 130.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1455 del codice
civile:
"Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento). - Il
contratto non si puo' risolvere se l'inadempimento di una
delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo
all'interesse dell'altra.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del
Regolamento (UE) n. 593/2008 (Regolamento (CE) n. 593/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008
, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali -
Roma I):
"Art. 9 (Norme di applicazione necessaria). - 1. Le
norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui
rispetto e' ritenuto cruciale da un paese per la
salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua
organizzazione politica, sociale o economica, al punto da
esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino
nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge
applicabile al contratto secondo il presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano
all'applicazione delle norme di applicazione necessaria
della legge del foro.
3. Puo' essere data efficacia anche alle norme di
applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi
derivanti dal contratto devono essere o sono stati
eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione
necessaria rendono illecito l'adempimento del contratto.
Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve
tenere conto della loro natura e della loro finalita'
nonche' delle conseguenze derivanti dal fatto che siano
applicate, o meno.".
 
Art. 66
Sospensione di obblighi di pagamento e di consegna

1. La Banca d'Italia puo' disporre la sospensione di obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l'ente sottoposto a risoluzione e' parte. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo. Per lo stesso periodo sono sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna, rivenienti dal medesimo contratto a carico delle controparti dell'ente sottoposto a risoluzione.
2. La sospensione a norma del comma 1 non si applica:
a) ai depositi ammissibili al rimborso;
b) agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli o dei relativi operatori, delle controparti centrali e delle banche centrali;
c) ai crediti protetti da un sistema di indennizzo degli investitori.
3. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
 
Art. 67
Limitazione dell'escussione di garanzie

1. La Banca d'Italia puo' limitare l'escussione di garanzie aventi a oggetto attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione. La limitazione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo.
2. Il potere di cui al comma 1 non si applica ai diritti di garanzia attribuiti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli o ai relativi operatori, alle controparti centrali e alle banche centrali in relazione ad attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia.
3. Nei casi in cui si applica l'articolo 94, la Banca d'Italia, assieme alle altre autorita' di risoluzione coinvolte, si adopera affinche' le limitazioni di cui al comma 1 si applichino in modo coerente per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione.
4. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
 
Art. 68
Sospensione temporanea
dei meccanismi terminativi

1. La Banca d'Italia puo' sospendere l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da un ente sottoposto a risoluzione, a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonche' di prestazione della garanzia. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, puo' essere sospesa l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da una societa' controllata di un ente sottoposto a risoluzione al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
a) gli obblighi derivanti dal contratto sono garantiti dall'ente sottoposto a risoluzione o fanno comunque capo a esso;
b) il presupposto per l'attivazione dei meccanismi terminativi e' l'insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione o e' comunque determinato con riguardo alla situazione finanziaria di quest'ultimo;
c) nel caso in cui e' stata realizzata o puo' essere realizzata una cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attivita', diritti o passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione:
i) tutte le attivita' e le passivita' della societa' controllata che pertengono al contratto sono state cedute o possono essere cedute; oppure
ii) la Banca d'Italia individua adeguati accorgimenti affinche' gli obblighi di cui alla lettera a) siano altrimenti adempiuti.
3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai contratti conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori, le controparti centrali o le banche centrali.
4. La sospensione di un meccanismo terminativo cessa dal momento in cui la Banca d'Italia comunica alla controparte che i diritti e gli obblighi previsti dal contratto non saranno ceduti a un altro soggetto, ne' subiranno una riduzione o conversione in applicazione dell'articolo 48.
5. Al termine del periodo di sospensione, fatto salvo l'articolo 65, i meccanismi terminativi possono essere attivati secondo quanto previsto dal contratto se:
a) in caso di cessione, i presupposti per attivarli si verificano con riferimento al cessionario;
b) in assenza di cessione, non e' stato applicato il bail-in alle passivita' che originano dal contratto medesimo.
6. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
7. La Banca d'Italia puo' stabilire obblighi relativi alla conservazione dei contratti finanziari stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2. I repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alla Banca d'Italia, su sua richiesta, le informazioni necessarie per assolvere le proprie responsabilita' conformemente all'articolo 81 del Regolamento (UE) n. 648/2012.
8. La Banca d'Italia puo' disporre, nei casi da essa individuati, che i contratti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo e conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente legge contengano una clausola mediante la quale le parti accettano di subire gli effetti della sospensione prevista dal presente articolo.

Note all'art. 68:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 81 del
Regolamento (UE) n. 648/2012 (Regolamento (UE) n. 648/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 ,
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i
repertori di dati sulle negoziazioni):
"Art. 81 (Trasparenza e disponibilita' dei dati). - 1.
Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle
negoziazioni pubblicano periodicamente e con modalita' di
facile accesso posizioni aggregate per categoria di
derivati.
2. I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e
conservano i dati ed assicurano che i soggetti di cui al
paragrafo 3 abbiano accesso diretto e immediato a tutte le
informazioni relative ai contratti derivati di cui
necessitano per assolvere alle loro responsabilita' e ai
loro mandati rispettivi.
3. I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le
informazioni necessarie a disposizione dei seguenti
soggetti per permettere loro di assolvere alle loro
responsabilita' e ai loro mandati rispettivi:
a) l'AESFEM;
b) il CERS;
c) l'autorita' competente per la vigilanza delle CCP
che accedono ai repertori di dati sulle negoziazioni;
d) l'autorita' competente per la vigilanza delle sedi
di negoziazione dei contratti derivati;
e) i membri interessati del SEBC;
f) le autorita' competenti dei paesi terzi che hanno
concluso un accordo internazionale con l'Unione di cui
all'art. 75;
g) le autorita' di vigilanza nominate a norma dell'art.
4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte
pubbliche di acquisto;
h) le autorita' competenti degli strumenti finanziari e
dei mercati dell'Unione;
i) le autorita' competenti dei paesi terzi che hanno
concluso un accordo internazionale di cooperazione con
l'AESFEM di cui all'art. 76;
j) l'Agenzia per la cooperazione degli organismi di
regolamentazione nel settore dell'energia.
4. L'AESFEM condivide con le altre autorita'
dell'Unione interessate le informazioni necessarie
all'esercizio delle loro funzioni.
5. Al fine di garantire l'applicazione coerente del
presente articolo, l'AESFEM, previa consultazione dei
membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le informazioni di cui ai
paragrafi 1 e 3 nonche' gli standard operativi richiesti
per aggregare e comparare i dati tra i repertori e per
permettere ai soggetti di cui al paragrafo 3 di avere
accesso alle necessarie informazioni. Tali progetti di
norme tecniche di regolamentazione assicurano che le
informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 non siano
atte a identificare le parti di alcun contratto.
L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre
2012.
Alla Commissione e' delegato il potere di adottare le
norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1095/2010.".
 
Art. 69
Principi e criteri relativi a decisioni
o azioni che coinvolgono piu' Stati membri

1. La Banca d'Italia, nell'assumere decisioni o intraprendere azioni che possono avere un impatto in altri Stati membri, si attiene ai seguenti principi e criteri:
a) la cooperazione con autorita' di risoluzione, autorita' competenti e altre autorita' di altri Stati membri al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia delle decisioni e delle azioni;
b) la debita considerazione dell'impatto delle decisioni o azioni sulla stabilita' finanziaria e, piu' in generale, sugli interessi degli Stati membri in cui hanno sede legale le componenti del gruppo incluse nella vigilanza consolidata;
c) il bilanciamento degli interessi dei diversi Stati membri interessati, evitando di pregiudicare o favorire indebitamente gli interessi di un particolare Stato membro;
d) l'applicazione delle previsioni e misure indicate nei piani di risoluzione, a meno che, in relazione alle circostanze, gli obiettivi della risoluzione possano essere meglio perseguiti in altro modo.
 
Art. 70
Collegi di risoluzione

1. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani di risoluzione, la valutazione della risolvibilita', la determinazione delle misure volte ad affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita', la determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in, nonche' la predisposizione e l'approvazione dei programmi di risoluzione, quando riguardano il gruppo, avvengono nell'ambito dei collegi di risoluzione previsti dagli articoli 88 e 89 della direttiva 2014/59/UE e in conformita' alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione Europea. A tal fine, la Banca d'Italia istituisce collegi di risoluzione e collegi europei di risoluzione, partecipa ai collegi istituiti da altre autorita' e attua le decisioni assunte in seno a questi ultimi nei casi e con le modalita' previste dall'ordinamento dell'Unione Europea.
2. Per le finalita' indicate al comma 1 le banche e le capogruppo italiane controllate da una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione alla Banca d'Italia di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla societa' estera controllante.
3. Per le finalita' indicate al comma 1 le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato membro collaborano con l'autorita' di risoluzione di questo Stato per assicurare la trasmissione di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla banca controllata.

Note all'art. 70:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 88 e 89
della citata direttiva 2014/59/UE:
"Art. 88 (Collegi di risoluzione). - 1. Le autorita' di
risoluzione a livello di gruppo costituiscono collegi di
risoluzione per svolgere i compiti di cui agli articoli 12,
13, 16, 18, 45, 91 e 92 e, se del caso, per assicurare la
cooperazione e il coordinamento con le autorita' omologhe
di paesi terzi.
In particolare, i collegi di risoluzione costituiscono
un quadro in cui l'autorita' di risoluzione a livello di
gruppo, le altre autorita' di risoluzione e, se del caso,
le autorita' competenti e le autorita' di vigilanza su base
consolidata possono svolgere i compiti seguenti:
a) cambio di informazioni pertinenti per l'elaborazione
dei piani di risoluzione a livello di gruppo, per
l'esercizio dei poteri preparatori e preventivi nei
confronti dei gruppi e per la risoluzione a livello di
gruppo;
b) elaborazione dei piani di risoluzione a livello di
gruppo conformemente agli articoli 12 e 13;
c) valutazione della possibilita' di risoluzione dei
gruppi a norma dell'art. 16;
d) esercizio dei poteri di affrontare e rimuovere
impedimenti alla possibilita' di risoluzione delle crisi di
gruppo a norma dell'art. 18;
e) decisione circa la necessita' di stendere un
programma di risoluzione di gruppo di cui all'art. 91 o 92;
f) raggiungimento dell'accordo su un programma di
risoluzione di gruppo proposto a norma dell'art. 91 o 92;
g) coordinamento della comunicazione al pubblico delle
strategie e dei programmi di risoluzione di gruppo;
h) coordinamento dell'impiego dei meccanismi di
finanziamento istituiti a norma del titolo VII;
i) definizione dei requisiti minimi per i gruppi a
livello consolidato e di filiazione a norma dell'art. 45.
Inoltre, i collegi di risoluzione possono essere
utilizzati quali forum di discussione di questioni inerenti
alla risoluzione della crisi di un gruppo transfrontaliero.
2. Sono membri del collegio di risoluzione:
a) l'autorita' di risoluzione a livello di gruppo;
b) le autorita' di risoluzione di ciascuno Stato membro
in cui e' stabilita una filiazione interessata dalla
vigilanza su base consolidata;
c) le autorita' di risoluzione degli Stati membri in
cui e' stabilita un'impresa madre di uno o piu' enti del
gruppo, che sia un'entita' di cui all'art. 1, paragrafo 1,
lettera d);
d) le autorita' di risoluzione degli Stati membri in
cui sono ubicate le succursali significative;
e) l'autorita' di vigilanza su base consolidata e le
autorita' competenti degli Stati membri in cui l'autorita'
di risoluzione e' membro del collegio di risoluzione. Se
l'autorita' competente di uno Stato membro non e' la banca
centrale dello stesso, l'autorita' competente puo' decidere
di essere accompagnata da un rappresentante della banca
centrale dello Stato membro;
f) i ministeri competenti, quando le autorita' di
risoluzione che sono membri del collegio di risoluzione non
sono i ministeri competenti;
g) l'autorita' responsabile dei sistemi di garanzia dei
depositi di uno Stato membro, quando l'autorita' di
risoluzione di tale Stato membro e' membro del collegio di
risoluzione;
h) l'ABE, fatto salvo il paragrafo 4.
3. Le autorita' di risoluzione dei paesi terzi possono,
qualora un'impresa madre o un ente stabiliti nell'Unione
abbiano un ente filiazione o una succursale che, se fosse
situata nell'Unione, sarebbe considerata significativa,
possono essere invitate, su loro richiesta, a partecipare
al collegio di risoluzione in qualita' di osservatori,
purche' siano soggette a obblighi di riservatezza
equivalenti, a giudizio dell'autorita' di risoluzione a
livello di gruppo, a quelli stabiliti nell'art. 98.
4. L'ABE contribuisce a promuovere e monitorare il
funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi
di risoluzione, tenendo conto delle norme internazionali.
Essa e' invitata a tal fine a partecipare alle riunioni del
collegio di risoluzione. L'ABE non ha diritti di voto per
le votazioni che si svolgono nell'ambito dei collegi di
risoluzione.
5. L'autorita' di risoluzione a livello di gruppo e' il
presidente del collegio di risoluzione. In tale veste:
a) stabilisce per iscritto, previa consultazione degli
altri membri del collegio di risoluzione, modalita' e
procedure per il funzionamento del collegio stesso;
b) coordina tutte le attivita' del collegio di
risoluzione;
c) ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene
pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del
collegio di risoluzione in merito all'organizzazione delle
riunioni del collegio stesso, alle questioni principali in
discussione e ai punti da prendere in considerazione;
d) comunica ai membri del collegio di risoluzione le
riunioni previste in modo che possano chiedere di
parteciparvi;
e) decide, in funzione delle necessita' specifiche,
quali membri e osservatori invitare a partecipare a
determinate riunioni del collegio di risoluzione, tenendo
conto dell'importanza che la questione da discutere riveste
per tali membri e osservatori, segnatamente dell'impatto
potenziale sulla stabilita' finanziaria degli Stati membri
interessati;
f) tiene tempestivamente informati tutti i membri del
collegio in merito alle decisioni e all'esito di dette
riunioni.
I membri che partecipano al collegio di risoluzione
cooperano strettamente.
In deroga alla lettera e), le autorita' di risoluzione
hanno la facolta' di partecipare alle riunioni del collegio
di risoluzione ogniqualvolta siano all'ordine del giorno
questioni oggetto di un processo decisionale congiunto o
relative a un'entita' del gruppo ubicata nel loro Stato
membro.
6. Le autorita' di risoluzione a livello di gruppo non
sono tenute a costituire un collegio di risoluzione se
altri gruppi o collegi svolgono le funzioni o eseguono i
compiti previsti nel presente articolo e rispettano tutte
le condizioni e procedure, incluse quelle relative
all'appartenenza e alla partecipazione ai collegi di
risoluzione, previste dal presente articolo e dall'art. 90.
In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi di risoluzione
contenuti nella presente direttiva s'intendono fatti a tali
altri gruppi o collegi.
7. Tenendo conto delle norme internazionali, l'ABE
elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per
precisare le modalita' operative dei collegi di risoluzione
nell'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 1.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione e' delegato il potere di adottare le
norme di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1093/2010."
"Art. 89 (Collegi europei di risoluzione). - 1. Se un
ente di un paese terzo o un'impresa madre di un paese terzo
ha enti filiazione nell'Unione stabiliti in due o piu'
Stati membri, oppure due o piu' succursali nell'Unione
ritenute significative da due o piu' Stati membri, le
autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono
stabiliti tali enti filiazioni nell'Unione o in cui tali
succursali significative sono situate costituiscono un
collegio europeo di risoluzione.
2. Il collegio europeo di risoluzione svolge le
funzioni ed esegue i compiti di cui all'art. 88 in
relazione agli enti filiazioni e, nella misura in cui detti
compiti siano pertinenti, alle succursali.
3. Qualora le filiazioni nell'Unione siano detenute da
una societa' di partecipazione finanziaria stabilita
nell'Unione o le succursali significative facciano capo a
detta societa' di partecipazione finanziaria a norma
dell'art. 127, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva
2013/36/UE, il collegio europeo di risoluzione e'
presieduto dall'autorita' di risoluzione dello Stato membro
in cui e' ubicata l'autorita' di vigilanza su base
consolidata ai fini della vigilanza su base consolidata a
norma di detta direttiva.
Laddove non si applichi il primo comma, i membri del
collegio europeo di risoluzione designano e nominano il
presidente.
4. Gli Stati membri possono, mediante accordo reciproco
di tutte le parti pertinenti, derogare al requisito
dell'istituzione di un collegio europeo di risoluzione se
altri gruppi o collegi, incluso un collegio di risoluzione
istituito a norma dell'art. 88, svolgono le stesse funzioni
ed eseguono gli stessi compiti specificati nel presente
articolo e soddisfano tutte le condizioni e procedure,
comprese quelle relative all'appartenenza e alla
partecipazione ai collegi europei di risoluzione, previste
dal presente articolo e dall'art. 90. In tal caso, tutti i
riferimenti ai collegi europei di risoluzione contenuti
nella presente direttiva s'intendono fatti a tali altri
gruppi o collegi.
5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo,
il collegio europeo di risoluzione funziona conformemente
all'art. 88 in tutti gli altri aspetti.".
 
Art. 71
Incidenza dei piani di risoluzione sulle finanze pubbliche

1. Nei casi in cui il piano di risoluzione di gruppo deve essere adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte di autorita' di risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione, la Banca d'Italia, se e' l'autorita' di risoluzione di una societa' controllata sottoposta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro, puo' chiedere il riesame del piano di risoluzione di gruppo che puo' avere effetti sulle finanze pubbliche. Se la richiesta e' presentata da un'altra autorita' di risoluzione, la Banca d'Italia, quando e' autorita' di risoluzione di gruppo, avvia un riesame del piano di risoluzione di gruppo, anche riguardo al requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili.
2. Se un piano di risoluzione di gruppo deve essere adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte di autorita' di risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione, ed e' stata deferita all'ABE una questione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1093/2010, la Banca d'Italia puo', sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedere che l'ABE si astenga dal decidere sulla questione, se la sua decisione puo' incidere in qualunque modo sulle finanze pubbliche.

Note all'art. 71:
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 3 dell'art.
19 del citato Regolamento (UE) n. 1093/2010:
"Art. 19 (Risoluzione delle controversie tra autorita'
competenti in situazioni transfrontaliere). - 1. - 2
(Omissis).
3. Se le autorita' competenti interessate non riescono
a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui
al paragrafo 2, l'Autorita' puo', in conformita' della
procedura di cui all'art. 44, paragrafo 1, terzo e quarto
comma, adottare una decisione per imporre loro di adottare
misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di
risolvere la questione, con valore vincolante per le
autorita' competenti interessate, e assicurare il rispetto
del diritto dell'Unione.
(Omissis).".
 
Art. 72

Decisioni sulle azioni di risoluzione in seno ai collegi di
risoluzione

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa ai collegi di risoluzione nei casi e secondo le modalita' previsti dall'ordinamento dell'Unione Europea.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia si coordinano, anche mediante scambio di informazioni, quando la Banca d'Italia concorre alla decisione di un collegio avente ad oggetto un'azione di risoluzione.
3. La Banca d'Italia applica senza indugio le decisioni adottate in seno ai collegi di risoluzione tenendo debitamente conto dell'urgenza della situazione.
 
Art. 73
Scambio di informazioni

1. La Banca d'Italia, quando e' autorita' di risoluzione di gruppo, coordina il flusso delle informazioni rilevanti tra le autorita' di risoluzione interessate. In particolare, trasmette tempestivamente alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri le informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento dei compiti del collegio di risoluzione.
2. Nel caso siano richieste informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un'autorita' di risoluzione di uno Stato terzo, la trasmissione ai sensi del comma 1 e' effettuata solo in presenza del consenso espresso di detta autorita'.
 
Art. 74
Riconoscimento e applicazione delle misure
di risoluzione adottate in Stati terzi

1. Il presente articolo si applica in mancanza di un accordo internazionale di cooperazione stipulato dall'Unione Europea con uno Stato terzo ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1 della direttiva 2014/59/UE, che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi.
2. Quando una misura di risoluzione adottata in uno Stato terzo e' stata riconosciuta con decisione congiunta da un collegio europeo di risoluzione ai sensi dell'art. 94, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, la Banca d'Italia vi da' esecuzione adottando, in conformita' all'ordinamento italiano, le misure a tal fine necessarie.
3. In mancanza di un collegio europeo di risoluzione o di una decisione congiunta di riconoscimento ai sensi del comma 2 la Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 4, riconosce le misure di risoluzione adottate in Stati terzi e da' loro esecuzione in conformita' al presente articolo.
4. La Banca d'Italia, sentite le altre autorita' di risoluzione facenti parte del collegio europeo di risoluzione se istituito, puo' decidere di non riconoscere le misure di risoluzione avviate in uno Stato terzo quando essa ritiene che:
a) il riconoscimento avrebbe effetti negativi per la stabilita' finanziaria in Italia o in un altro Stato membro; o
b) un'azione autonoma di risoluzione a norma dell'art. 75 in relazione a una succursale nell'Unione sia necessaria per conseguire uno o piu' obiettivi della risoluzione; o
c) il riconoscimento comporterebbe una disparita' di trattamento fra i creditori soggetti alla legge di uno Stato membro e quelli soggetti alla legge dello Stato terzo che si trovano nella medesima posizione giuridica; o
d) il riconoscimento comporterebbe rilevanti implicazioni per le finanze pubbliche dello Stato italiano; o
e) il riconoscimento determinerebbe effetti contrari a principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
5. Per dare attuazione alle misure di risoluzione adottate in uno Stato terzo e riconosciute ai sensi del presente articolo, la Banca d'Italia puo':
a) esercitare i propri poteri di risoluzione in relazione a:
i) attivita' di una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo ubicate in Italia o disciplinate dal diritto italiano;
ii) diritti o passivita' di una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo contabilizzati dalla succursale italiana o disciplinati dalla legge italiana o in relazione ai quali l'esecuzione puo' avvenire in Italia;
b) disporre ai sensi degli articoli 40 e 43 la cessione di azioni o altre partecipazioni in una banca autorizzata in Italia e controllata da una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo;
c) esercitare i poteri di cui agli articoli 66, 67 e 68 nei confronti delle parti di un contratto stipulato con una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo o le sue controllate aventi sede legale in Italia; e
d) inibire l'esercizio del diritto di sciogliere o liquidare i contratti stipulati da una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo, dalle sue controllate aventi sede legale in Italia o altre societa' del medesimo gruppo, nonche' comunque di ogni altro diritto, incluso quello di invocare la decadenza del beneficio del termine:
i) quando questi diritti sono esercitabili per effetto dell'avvio di un'azione di risoluzione intrapresa nei confronti di una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo, di una societa' che la controlla o di altre societa' del gruppo oppure per effetto di obblighi legislativi e regolamentari relativi alla risoluzione in quello Stato; e
ii) a condizione che le obbligazioni contrattuali principali, comprese quelle di pagamento e di consegna, nonche' la costituzione di garanzie reali, siano regolarmente adempiute.
6. La Banca d'Italia puo', se l'interesse pubblico lo esige, sottoporre a risoluzione una societa' controllante avente sede legale in Italia, esercitando tutti i relativi poteri, quando l'autorita' dello Stato terzo stabilisce che per una banca controllata da quella societa' e avente sede legale in quello Stato sussistono i presupposti per la risoluzione secondo l'ordinamento di quest'ultimo. Si applica l'art. 65.
7. Il riconoscimento delle misure di risoluzione adottate in uno Stato terzo ai sensi del presente articolo non pregiudica l'eventuale assoggettamento a procedure concorsuali ai sensi dell'ordinamento italiano della banca autorizzata in Italia e controllata dalla societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo.

Note all'art. 74:
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
93 della citata direttiva 2014/59/UE:
"Art. 93 (Accordi con paesi terzi). - 1. Conformemente
all'art. 218 TFUE, la Commissione puo' trasmettere al
Consiglio proposte relative alla negoziazione, con uno o
piu' paesi terzi, di accordi sulle modalita' di
cooperazione tra le autorita' di risoluzione e le
pertinenti autorita' dei paesi terzi ai fini, tra l'altro,
della condivisione di informazioni in relazione alla
pianificazione del risanamento e della risoluzione in
ordine a enti, enti finanziari, imprese madri ed enti di
paesi terzi, nelle situazioni seguenti:
a) l'impresa madre di un paese terzo ha enti filiazioni
o succursali ritenute significative in due o piu' Stati
membri;
b) l'impresa madre stabilita in uno Stato membro e che
ha una filiazione o una succursale significativa in almeno
un altro Stato membro ha uno o piu' enti filiazioni di
paesi terzi;
c) l'ente stabilito in uno Stato membro e che ha
un'impresa madre, una filiazione o una succursale
significativa in almeno un altro Stato membro ha una o piu'
succursali in uno o piu' paesi terzi.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 2 dell'art.
94 della citata direttiva 2014/59/UE:
"Art. 94 (Riconoscimento e applicazione delle procedure
di risoluzione dei paesi terzi). - 1. (Omissis).
2. Qualora vi sia un collegio europeo di risoluzione
istituito conformemente all'art. 89, esso adotta una
decisione congiunta circa un eventuale riconoscimento,
fatto salvo l'art. 95, delle procedure di risoluzione che
un paese terzo avvia in relazione a un suo ente o a una sua
impresa madre che:
a) ha filiazioni nell'Unione stabilite in succursali
nell'Unione situate in, e ritenute significative da, due o
piu' Stati membri; o
b) ha attivita', diritti o passivita' ubicate in due o
piu' Stati membri ovvero disciplinate dal diritto di detti
Stati membri.
In caso di adozione di una decisione congiunta circa il
riconoscimento delle procedure di risoluzione dei paesi
terzi, le rispettive autorita' di risoluzione nazionali
fanno valere l'esecuzione delle procedure riconosciute
conformemente al rispettivo diritto nazionale.
(Omissis).".
 
Art. 75
Risoluzione di succursali italiane di banche extracomunitarie

1. Quando una succursale italiana di una banca avente sede legale in uno Stato terzo non e' sottoposta a risoluzione in questo Stato oppure ricorre una delle circostanze di cui all'art. 74, comma 4, la Banca d'Italia, se necessario per l'interesse pubblico, puo' adottare nei confronti della succursale azioni di risoluzione, al ricorrere di almeno una delle seguenti circostanze:
a) la succursale non soddisfa piu', o rischia di non soddisfare, le condizioni stabilite per l'autorizzazione e l'esercizio dell'attivita', e non vi sono prospettive che un intervento del settore privato, un'azione di vigilanza o una misura dello Stato terzo permetta alla succursale di soddisfare quelle condizioni o di evitare il dissesto in tempi ragionevoli;
b) la banca avente sede legale nello Stato terzo non e' disposta a, o non e' o non sara' probabilmente in grado di adempiere alla scadenza le proprie obbligazioni nei confronti dei creditori residenti o aventi sede legale nell'Unione Europea o le obbligazioni sorte o contabilizzate attraverso la succursale, e risulta che non e' stata aperta ne' verra' presumibilmente aperta in tempi ragionevoli nello Stato terzo una risoluzione o una procedura concorsuale nei confronti della banca avente sede legale in quello Stato;
c) nello Stato terzo e' stata avviata una risoluzione della banca o e' stata notificata alla Banca d'Italia l'intenzione dell'autorita' di risoluzione dello Stato terzo di avviarla.
2. Nell'adozione delle azioni previste dal comma 1, la Banca d'Italia tiene conto degli obiettivi della risoluzione e si attiene, in quanto pertinenti, ai principi di cui all'art. 22, nonche' ai requisiti relativi all'applicazione delle misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV.
3. Si applica l'art. 65.
 
Art. 76
Cooperazione con le autorita' degli Stati terzi

1. In mancanza di un accordo internazionale di cooperazione stipulato dall'Unione Europea con uno Stato terzo ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi, la Banca d'Italia puo' concludere protocolli di cooperazione non vincolanti, conformi agli accordi quadro conclusi dall'ABE con le autorita' degli Stati terzi.
2. I protocolli di cooperazione conclusi ai sensi del presente articolo possono comprendere disposizioni su:
a) lo scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l'aggiornamento dei piani di risoluzione;
b) la consultazione e la cooperazione nell'elaborazione dei piani di risoluzione, nonche' i principi per l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 74 e 75 e dei poteri analoghi previsti dal diritto dello Stato terzo;
c) lo scambio delle informazioni necessarie per l'applicazione delle misure di risoluzione, nonche' per l'esercizio dei poteri di risoluzione e dei poteri analoghi previsti dal diritto dello Stato terzo;
d) i meccanismi di allerta precoce e di consultazione reciproca prima di adottare misure di prevenzione o di gestione delle crisi idonee a ripercuotersi sulla banca o sul gruppo;
e) il coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione;
f) le procedure e le intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), compresi, se del caso, l'istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi.
3. La stipula di protocolli di cooperazione con autorita' di Stati terzi non preclude alla Banca d'Italia la possibilita' di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorita' di Stati terzi ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. I protocolli di cooperazione conclusi dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo sono notificati all'ABE.

Note all'art. 76:
- Per il riferimento al testo del paragrafo 1 dell'art.
93 della direttiva 2014/59/UE, vedasi nelle Note all'art.
74.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 33 del citato
Regolamento (UE) n. 1093/2010:
"Art. 33 (Relazioni internazionali). - 1. Fatte salve
le rispettive competenze degli Stati membri e delle
istituzioni dell'Unione, l'Autorita' puo' stabilire
contatti e concludere accordi amministrativi con le
autorita' di vigilanza, le organizzazioni internazionali e
le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano
obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri, ne'
impediscono agli Stati membri e alle loro autorita'
competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali
con tali paesi terzi.
2. L'Autorita' fornisce assistenza nell'elaborazione
delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di
vigilanza dei paesi terzi conformemente agli atti di cui
all'art. 1, paragrafo 2.
3. Nella relazione di cui all'art. 43, paragrafo 5,
l'Autorita' presenta gli accordi amministrativi concordati
con organizzazioni internazionali o amministrazioni di
paesi terzi e l'assistenza fornita nella preparazione delle
decisioni in materia di equivalenza.".
 
Art. 77
Scambio di informazioni riservate

1. La Banca d'Italia e il Ministro dell'economia e delle finanze scambiano informazioni riservate con le autorita' di risoluzione extracomunitarie al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:
a) l'autorita' di risoluzione extracomunitaria e' soggetta a obblighi di riservatezza considerati almeno equivalenti a quelli previsti dall'art. 5, ferma restando l'applicabilita' del diritto sulla protezione dei dati personali;
b) le informazioni sono necessarie per l'esercizio da parte dell'autorita' extracomunitaria delle funzioni di risoluzione a essa affidate, nonche' utilizzate esclusivamente a tali fini.
2. Se le informazioni in possesso della Banca d'Italia o del Ministero dell'economia e delle finanze provengono da un altro Stato membro, esse possono essere comunicate a un'autorita' di risoluzione extracomunitaria solo al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:
a) l'autorita' di risoluzione dello Stato membro che ha trasmesso l'informazione ha dato il proprio assenso alla comunicazione;
b) la comunicazione delle informazioni avviene esclusivamente ai fini stabiliti dall'autorita' di risoluzione dello Stato membro che ha comunicato l'informazione.
3. Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione Europea.
 
Art. 78
Fondi di risoluzione

1. Per permettere di realizzare gli obiettivi della risoluzione indicati all'art. 21, in conformita' dei principi stabiliti nell'art. 22, sono istituiti presso la Banca d'Italia uno o piu' fondi di risoluzione. I fondi sono alimentati da:
a) i contributi ordinari di cui all'art. 82, versati dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie, ai fini del raggiungimento del livello specificato all'art. 81;
b) i contributi straordinari di cui all'art. 83, versati dagli stessi soggetti indicati alla lettera a), quando i contributi ordinari sono insufficienti a coprire perdite, costi o altre spese sostenuti per le finalita' di cui al comma 1;
c) prestiti e altre forme di sostegno finanziario, quando i contributi ordinari non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti per le finalita' di cui al comma 1 e i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti;
d) somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione o dall'ente-ponte, interessi e altri utili derivanti dai propri investimenti.
2. I fondi costituiscono un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello di ciascun soggetto che le ha fornite. Il patrimonio risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte per l'esercizio delle funzioni previste ai sensi del presente Capo. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca d'Italia o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato le risorse raccolte nei fondi o nell'interesse degli stessi.
3. La Banca d'Italia puo' delegare, in tutto o in parte, ai sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dell'art. 96 del Testo Unico Bancario le funzioni disciplinate ai sensi del presente Capo.

Note all'art. 78:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 96 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 96 (Soggetti aderenti e natura dei sistemi di
garanzia). - 1. Le banche italiane aderiscono a uno dei
sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e
riconosciuti in Italia. Le banche di credito cooperativo
aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti
costituito nel loro ambito.
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in
Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al
fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia
dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate
in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano
salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero
equivalente.
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto
privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle
loro finalita' sono fornite dalle banche aderenti.
5. I componenti degli organi e coloro che prestano la
propria attivita' nell'ambito dei sistemi di garanzia dei
depositanti sono vincolati al segreto professionale in
relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione
dell'attivita' istituzionale di questi ultimi.".
 
Art. 79
Utilizzo dei fondi di risoluzione

1. L'utilizzo dei fondi di risoluzione, anche se istituiti ai sensi dell'articolo 80, e' disposto dalla Banca d'Italia per una o piu' delle seguenti finalita' e limitatamente a quanto necessario per garantire l'efficacia delle misure di cui al Titolo IV, Capo IV:
a) garantire le attivita' o le passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione, delle sue controllate, di un ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione delle attivita';
b) concedere finanziamenti all'ente sottoposto a risoluzione, alle sue controllate, a un ente-ponte o a una societa' veicolo per la gestione delle attivita';
c) acquistare attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione;
d) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione delle attivita';
e) corrispondere indennizzi agli azionisti e ai creditori conformemente all'articolo 89;
f) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente sottoposto a risoluzione, quando e' applicato il bail-in ed e' stata disposta l'esclusione di creditori a norma dell'articolo 49, comma 2;
g) concedere finanziamenti su base volontaria ad altri meccanismi di finanziamento della risoluzione istituiti in altri Stati membri secondo il disposto dell'articolo 84;
h) quando e' stata disposta la cessione dell'attivita' di impresa, per le stesse finalita' indicate dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g), nei confronti del cessionario.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, i fondi di risoluzione non possono essere utilizzati per assorbire direttamente le perdite di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, ne' per ricapitalizzare questi soggetti. Se il ricorso al fondo di risoluzione determina indirettamente il trasferimento al fondo di parte delle perdite di uno di questi soggetti, si applicano i principi che disciplinano l'utilizzo del fondo stabiliti dall'articolo 49.
 
Art. 80
Fondi istituiti presso altri soggetti

1. La Banca d'Italia puo' disporre che i fondi di risoluzione siano istituiti presso soggetti da essa individuati, ivi inclusi i sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del Testo Unico Bancario. In questo caso, l'articolo 78, comma 2, si applica intendendosi riferito al soggetto presso cui e' istituito il fondo di risoluzione in luogo della Banca d'Italia.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i regolamenti dei fondi di risoluzione, nonche' gli statuti dei soggetti presso i quali tali fondi sono istituiti sono approvati dalla Banca d'Italia che ne verifica la conformita' con il presente decreto. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia previsti dagli articoli 81, 82 e 83.
 
Art. 81
Livello-obiettivo della dotazione finanziaria

1. Entro il 31 dicembre 2024 la dotazione finanziaria complessiva dei fondi di risoluzione e' pari all'1 per cento dei depositi protetti, risultanti alla data di chiusura dell'ultimo bilancio annuale dei soggetti tenuti al versamento dei contributi, da essi approvato.
2. Per raggiungere il livello indicato al comma 1, i contributi vengono calcolati e raccolti in conformita' dell'articolo 82 su base annuale nel modo piu' uniforme possibile nel tempo, tenendo anche conto dell'impatto prociclico che il loro versamento puo' avere sulla situazione finanziaria dei soggetti obbligati ad effettuarlo.
3. La Banca d'Italia puo' prorogare il termine indicato al comma 1 per un massimo di quattro anni se i fondi di risoluzione hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti di tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi.
4. Se, dopo il termine di cui al comma 1, la dotazione finanziaria scende al di sotto del livello stabilito allo stesso comma, la raccolta dei contributi ordinari riprende fino al ripristino di quel livello in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 82. Tuttavia, se, dopo aver raggiunto per la prima volta il livello di cui al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce a meno dei due terzi di tale livello, l'ammontare annuo dei contributi ordinari annuali e' fissato in modo da consentirne il ripristino entro un periodo di sei anni.
 
Art. 82
Contributi ordinari

1. Le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano contributi ordinari ai fondi di risoluzione su base annuale, nell'ammontare determinato dalla Banca d'Italia in conformita' con quanto stabilito dalla Commissione Europea ai sensi dell'artticolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.
2. La Banca d'Italia puo' prevedere che una quota dei contributi ordinari, da essa stabilita, sia costituita da impegni di pagamento irrevocabili integralmente garantiti da attivita' a basso rischio non gravate da diritti di terzi. La quota non puo' comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo dei contributi dovuti ai sensi del presente articolo.

Note all'art. 82:
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 7 dell'art.
103 della citata direttiva 2014/59/UE:
"1-6 (Omissis).
7. Alla Commissione e' conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'art. 115 per precisare il
concetto della correzione dei contributi in funzione del
profilo di rischio dell'ente, di cui al presente articolo,
paragrafo 2,tenuto conto di tutti gli elementi seguenti:
a) esposizione al rischio dell'ente, compresi
l'importanza delle sue attivita' di negoziazione, le
esposizioni fuori bilancio e il grado di leva finanziaria;
b) stabilita' e diversificazione delle fonti di
finanziamento della societa' e attivita' estremamente
liquide non ipotecate;
c) situazione finanziaria dell'ente;
d) probabilita' che l'ente sia assoggettato a
risoluzione;
e) misura in cui l'ente ha beneficiato di sostegno
finanziario pubblico straordinario in passato;
f) complessita' della struttura dell'ente e la sua
possibilita' di risoluzione;
g) importanza dell'ente per la stabilita' del sistema
finanziario o dell'economia di uno o piu' Stati membri o
dell'Unione;
h) il fatto che l'ente partecipi a un IPS.
(Omissis).".
 
Art. 83
Contributi straordinari

1. Se la dotazione finanziaria non e' sufficiente a sostenere le misure di cui all'articolo 79, comma 1, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano ai fondi di risoluzione contributi straordinari a copertura degli oneri aggiuntivi nella misura determinata dalla Banca d'Italia. I contributi straordinari sono calcolati in conformita' dell'articolo 82, assicurando che il loro ammontare non superi il triplo dell'importo annuale medio dei contributi ordinari dovuti fino al raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1.
2. La Banca d'Italia puo' rinviare, in tutto o in parte, il pagamento dei contributi straordinari quando esso metterebbe a repentaglio la liquidita' o solvibilita' del soggetto tenuto ad effettuarlo, in presenza delle circostanze e subordinatamente alle condizioni specificate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 4 della direttiva 2014/59/UE. Il rinvio non puo' essere concesso per un periodo superiore a sei mesi, rinnovabile su richiesta del soggetto interessato. I contributi rinviati in forza del presente comma sono corrisposti anche prima della scadenza del termine di rinvio quando la Banca d'Italia determina che il pagamento non mette piu' a repentaglio la liquidita' o la solvibilita' del soggetto interessato.

Note all'art. 83:
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 4 dell'art.
104 della citata direttiva 2014/59/UE:
"Art. 104 (Contributi straordinari ex post). - 1 - 3
(Omissis).
4. Alla Commissione e' conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'art. 115 riguardo alla
specifica delle circostanze e delle condizioni alle quali
il pagamento dei contributi di un ente puo' essere rinviato
in forza del paragrafo 3 del presente articolo.".
 
Art. 84
Prestiti dei fondi di risoluzione

1. Le risorse dei fondi di risoluzione possono essere integrate attraverso prestiti contratti con meccanismi di finanziamento istituiti in un altro Stato membro, quando:
a) i contribuiti ordinari non sono sufficienti a sostenere le misure di cui all'articolo 79, comma 1;
b) i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti; e
c) i prestiti e le altre forme di sostegno finanziario previsti dall'articolo 78, comma 1, lettera c), non sono immediatamente accessibili a condizioni ragionevoli.
2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai meccanismi per il finanziamento della risoluzione stabiliti in altri Stati membri. L'ammontare del prestito e' commisurato alla percentuale dei depositi protetti delle banche aventi sede legale in Italia e delle succursali italiane di banche extracomunitarie sul totale dei depositi protetti dai meccanismi di finanziamento partecipanti all'accordo, salvo che tutti i partecipanti non abbiano pattuito diversamente. I prestiti concessi sono considerati fra le attivita' del fondo stesso e vengono computati ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1.
3. I prestiti indicati al comma 2 sono concessi previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze. Nei casi previsti dall'articolo 80 il prestito e' inoltre soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia.
4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso, nonche' gli altri termini contrattuali relativi ai prestiti contratti o concessi ai sensi dei commi precedenti sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE.

Note all'art. 84:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 106 della
citata direttiva 2014/59/UE:
"Art. 106 (Prestiti fra meccanismi di finanziamento). -
1. Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di
finanziamento di loro competenza possa richiedere prestiti
presso tutti gli altri meccanismi di finanziamento
dell'Unione, quando:
a) le somme raccolte a norma dell'art. 103 non sono
sufficienti a coprire, mediante i meccanismi di
finanziamento, le perdite, costi o altre spese sostenuti;
b) i contributi straordinari ex post previsti dall'art.
104 non sono accessibili immediatamente; e
c) i meccanismi di finanziamento alternativi previsti
dall'art. 105 non sono accessibili immediatamente a
condizioni ragionevoli.
2. Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di
finanziamento di loro competenza abbia il potere di erogare
prestiti agli omologhi dell'Unione nelle circostanze
previste dal paragrafo 1.
3. A seguito di una richiesta a norma del paragrafo 1,
ciascuno degli altri meccanismi di finanziamento
nell'Unione decide se erogare prestiti al meccanismo di
finanziamento che ha presentato la richiesta. Gli Stati
membri possono chiedere che tale decisione sia adottata
previa consultazione o con il consenso del ministero
competente o del governo. La decisione e' adottata con la
dovuta sollecitudine.
4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso e altri
termini e condizioni dei prestiti sono concordati tra il
meccanismo di finanziamento mutuatario e gli altri
meccanismi di finanziamento che hanno deciso di
partecipare. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso e
altri termini e condizioni sono i medesimi per il prestito
di ogni meccanismo di finanziamento partecipante, salvo
altrimenti convenuto tra tutti i meccanismi di
finanziamento partecipanti.
5. L'importo prestato da ciascun meccanismo di
finanziamento della risoluzione partecipante e'
proporzionale all'ammontare dei depositi protetti nello
Stato membro di tale meccanismo in relazione all'aggregato
dei depositi protetti negli Stati membri dei meccanismi di
finanziamento della risoluzione partecipanti. Tali
percentuali di contributo possono variare previo accordo di
tutti i meccanismi di finanziamento partecipanti.
6. Un prestito in essere erogato a un meccanismo di
finanziamento della risoluzione di un altro Stato membro a
norma del presente articolo e' considerato un'attivita' del
meccanismo di finanziamento della risoluzione che ha
erogato il prestito e puo' essere computato ai fini del
livello-obiettivo di tale meccanismo di finanziamento.".
 
Art. 85

Mutualizzazione del finanziamento in caso di risoluzione del gruppo
con componenti in altri Stati membri

1. In caso di risoluzione relativa a un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri di cui faccia parte almeno una banca avente sede legale in Italia o una succursale italiana di banca extracomunitaria, le risorse dei fondi di risoluzione sono utilizzate secondo un piano di finanziamento proposto dall'autorita' di risoluzione di gruppo e approvato nell'ambito del programma di risoluzione indicato dall'articolo 70.
2. Quando l'autorita' di risoluzione di gruppo e' la Banca d'Italia, il piano di finanziamento e' proposto da quest'ultima, previa consultazione delle autorita' di risoluzione delle banche o Sim facenti parte del gruppo stabilite in altri Stati membri, se necessario anche prima dell'avvio della risoluzione o dell'adozione di una misura di risoluzione.
3. Il piano di finanziamento riporta:
a) una valutazione delle attivita' e delle passivita' delle componenti del gruppo interessate effettuata secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, Sezione II;
b) le perdite accertate da ciascuna componente del gruppo;
c) per ciascuna componente del gruppo interessata, le perdite da imporre a ogni singola categoria di azionisti e di creditori;
d) gli eventuali contributi che i sistemi di garanzia dei depositanti sono tenuti a fornire conformemente all'articolo 86, comma 1;
e) il contributo complessivo fornito da parte dei meccanismi di finanziamento della risoluzione coinvolti, anche in forma di garanzie, nonche' finalita' e modalita' di erogazione del contributo;
f) i criteri per la determinazione dell'importo che ciascun meccanismo di finanziamento e' tenuto a fornire al fine di raggiungere il contributo complessivo di cui alla lettera e);
g) l'importo che ciascun meccanismo di finanziamento dei paesi in cui hanno sede legale i soggetti interessati e' chiamato a fornire come contributo per il finanziamento della risoluzione di gruppo e le relative modalita' di erogazione;
h) l'ammontare dei prestiti erogati da soggetti terzi ai meccanismi di finanziamento;
i) i termini entro cui dovranno essere utilizzate le risorse messe a disposizione da parte dei suddetti meccanismi di finanziamento, eventualmente prorogabili.
4. Nei casi previsti dall'articolo 80, la Banca d'Italia informa il soggetto presso il quale il fondo e' istituito affinche' questo provveda a dare attuazione al piano di finanziamento.
5. I criteri per la ripartizione tra i meccanismi di finanziamento partecipanti del contributo complessivo indicato al comma 3, lettera e), sono coerenti con i principi fissati dall'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.
6. I proventi o gli utili derivanti dall'uso dei fondi di risoluzione sono distribuiti ai meccanismi di finanziamento che partecipano alla risoluzione di gruppo ai sensi del presente articolo, conformemente a i principi stabiliti dall'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.

Note all'art. 85:
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 5 dell'art.
107 della citata direttiva 2014/59/UE:
"Art. 107 (Messa in comune dei meccanismi di
finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo).
- 1 - 4 (Omissis).
5. Salvo altrimenti convenuto nel piano di
finanziamento, la base per il calcolo del contributo di
ciascun meccanismo di finanziamento nazionale tiene conto
in particolare dei seguenti elementi:
a) la percentuale di attivita' ponderate per il rischio
del gruppo, detenuta presso gli enti e le entita' di cui
all'art. 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), stabiliti
nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento
della risoluzione;
b) la percentuale di attivita' del gruppo detenuta
presso gli enti e le entita' di cui all'art. 1, paragrafo
1, lettere b), c) e d), stabiliti nello Stato membro di
tale meccanismo di finanziamento della risoluzione;
c) la percentuale di perdite che hanno determinato
l'esigenza della risoluzione del gruppo provenienti dalle
entita' del gruppo soggette alla vigilanza delle autorita'
competenti nello Stato membro di tale meccanismo di
finanziamento della risoluzione; e
d) la percentuale delle risorse dei meccanismi di
finanziamento di gruppo che, nell'ambito del piano di
finanziamento, dovrebbero essere utilizzate per apportare
un beneficio diretto alle entita' del gruppo stabilite
nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento
della risoluzione.
(Omissis).".
 
Art. 86

Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della
risoluzione

1. Il sistema di garanzia dei depositanti cui la banca sottoposta a risoluzione aderisce e' tenuto a corrispondere all'ente sottoposto a risoluzione una somma in denaro pari a:
a) in caso di applicazione del bail-in, l'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati ridotti ai fini dell'assorbimento delle perdite se a quei depositi fosse stato applicato il bail-in; oppure
b) in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a un privato, all'ente-ponte o a una societa' veicolo per la gestione delle attivita', l'ammontare delle perdite che i depositanti protetti avrebbero subito se avessero ricevuto il medesimo trattamento riservato ai creditori soggetti a perdite aventi lo stesso ordine di priorita'.
2. In caso di applicazione del bail-in, il sistema di garanzia dei depositanti non contribuisce agli oneri per la ricapitalizzazione dell'ente o dell'ente-ponte.
3. La determinazione dell'importo a carico del sistema di garanzia dei depositanti e' effettuata in conformita' della valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II.
4. In ogni caso, quanto dovuto dal sistema di garanzia dei depositanti non puo' eccedere l'ammontare delle perdite che esso avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
5. Se una valutazione a norma dell'articolo 88 stabilisce che il contributo versato dal sistema di garanzia dei depositanti per la risoluzione e' superiore alle perdite che avrebbe sostenuto in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, il sistema di garanzia dei depositanti ha diritto a ricevere la differenza dal fondo di risoluzione conformemente all'articolo 89.
6. Quando i depositi ammissibili al rimborso detenuti presso una banca soggetta a risoluzione sono trasferiti solo parzialmente a un ente-ponte o a un'altra banca per effetto della cessione dell'attivita' d'impresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei confronti del sistema di garanzia dei depositanti in relazione alla porzione non trasferita, purche' l'importo dei depositi trasferiti sia pari o superiore a quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 5, del Testo Unico Bancario.
7. Se la dotazione finanziaria di un sistema di garanzia dei depositanti si riduce a meno di due terzi dell'importo previsto dalla legge per effetto di interventi effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia provvede affinche' l'importo sia ripristinato mediante il versamento di contributi ordinari entro sei anni.
8. In ogni caso, quanto corrisposto dai sistemi di garanzia dei depositanti ai sensi del presente articolo nell'ambito di una singola risoluzione non supera il 50 per cento della dotazione finanziaria complessiva del sistema stabilita dalla legge o il maggiore importo stabilito dalla Banca d'Italia.

Note all'art. 86:
- Per il riferimento al testo del comma 5 dell'art.
96-bis del citato decreto legislativo n. 385 del 1993,
vedasi nelle Note all'art. 1.
 
Art. 87
Trattamento di azionisti e creditori
in caso di applicazione del bail-in e di cessioni parziali

1. In caso di applicazione del bail-in, gli azionisti e i creditori i cui crediti sono stati ridotti o convertiti in azioni non possono subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal TUB o altra analoga procedura concorsuale applicabile.
2. Nell'ipotesi di cessione parziale di diritti, attivita' e passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione, gli azionisti e i creditori i cui crediti non sono stati ceduti hanno diritto di ricevere almeno quanto avrebbero ottenuto se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione.

Note all'art. 87:
- Per il riferimento al Testo Unico Bancario di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note
all'art. 1.
 
Art. 88
Valutazione della differenza di trattamento

1. A seguito delle azioni di risoluzione, un esperto indipendente incaricato dalla Banca d'Italia effettua senza indugio una valutazione per determinare:
a) il trattamento che gli azionisti e i creditori - incluso, se del caso, il sistema di garanzia dei depositanti - avrebbero ricevuto se, nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile e le azioni di risoluzione non fossero state poste in essere;
b) l'eventuale differenza rispetto al trattamento ricevuto da costoro in concreto per effetto delle azioni di risoluzione.
2. La valutazione indicata al comma 1 e' distinta dalla valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II; essa puo' essere svolta dal medesimo esperto.
3. La valutazione di cui al comma 1 non tiene conto dell'eventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario in favore dell'ente sottoposto a risoluzione.

Note all'art. 88:
- Per il riferimento al Testo Unico Bancario di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note
all'art. 1.
 
Art. 89
Salvaguardia per azionisti e creditori

1. Ciascun azionista o creditore, incluso il sistema di garanzia dei depositanti, che sulla base della valutazione di cui all'articolo 88 risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito in una liquidazione coatta amministrativa o altra analoga procedura concorsuale applicabile, ha diritto a ricevere, a titolo di indennizzo, esclusivamente una somma equivalente alla differenza determinata ai sensi dell'articolo 88.
2. La somma indicata al comma 1 e' a carico del fondo di risoluzione.
 
Art. 90
Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

1. Quando e' trasferita solo una parte dei diritti, delle attivita' o delle passivita' da un ente sottoposto a risoluzione, da un ente-ponte o da una societa' veicolo per la gestione delle attivita', e quando sono esercitati i poteri previsti dall'articolo 61, comma 1, lettera f), i rapporti di cui al comma 2 sono tutelati in conformita' di quanto previsto dagli articoli 91, 92, 93 e 94, ferme restando le limitazioni previste dagli articoli 65, 66, 67 e 68.
2. La tutela di cui al comma 1 ha per oggetto i seguenti rapporti, indipendentemente dal numero di parti coinvolte, dalla fonte negoziale o legale e dalla circostanza che essi sono sorti in virtu' del diritto straniero o sono da esso disciplinati:
a) accordi di garanzia in virtu' dei quali un soggetto e' garantito, anche in via condizionata, dai diritti o dalle attivita' oggetto della cessione, indipendentemente dalla circostanza che la garanzia abbia a oggetto diritti o attivita' individuati o individuabili sulla base di un patto di rotativita' o di meccanismi analoghi;
b) contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo in proprieta', in virtu' dei quali la garanzia dell'adempimento di obblighi specifici e' costituita dal trasferimento della piena proprieta' di attivita' dal debitore al beneficiario della garanzia, i quali prevedono che il beneficiario della garanzia ritrasferisca attivita' in caso di adempimento degli obblighi;
c) accordi di compensazione, in virtu' dei quali debiti e crediti tra l'ente sottoposto a risoluzione e una controparte possono essere compensati;
d) accordi di netting;
e) obbligazioni garantite;
f) contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati ai fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che sono garantiti in modo analogo alle obbligazioni bancarie garantite, in base ai quali la garanzia e' concessa e detenuta da una parte dell'accordo o da un fiduciario, mandatario o rappresentante.
 
Art. 91
Tutela dei contratti di garanzia finanziaria,
degli accordi di compensazione e di netting

1. Salvo quanto previsto al comma 3, e' vietato il trasferimento che abbia a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passivita' che sulla base di uno dei contratti di cui all'articolo 90, comma 2, lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o a netting.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, e' vietata la modifica o l'estinzione che ha a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passivita' che sulla base di uno dei contratti di cui all'articolo 90, comma 2, lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o a netting.
3. E' possibile, per assicurare la disponibilita' dei depositi protetti:
a) trasferire i depositi protetti soggetti a uno dei contratti menzionati al comma 1, senza trasferire altri diritti, attivita' o passivita' soggetti ai medesimi contratti; e
b) trasferire, modificare o estinguere diritti, attivita' o passivita' soggetti a uno dei contratti di cui al comma 1, senza trasferire i depositi protetti soggetti ai medesimi a contratti.
 
Art. 92
Tutela degli accordi di garanzia

1. Con riferimento alle passivita' garantite per contratto, anche con trasferimento del titolo in proprieta', e' vietata la cessione separata delle attivita' a garanzia della passivita', del beneficio della garanzia o della passivita' garantita e la modifica o lo scioglimento dell'accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri accessori di cui all'articolo 61, se l'effetto della modifica o dello scioglimento e' che la passivita' cessa di essere garantita. Si applica la deroga di cui all'articolo 91, comma 3.
 
Art. 93
Tutela dei contratti di finanza strutturata
e delle passivita' garantite

1. E' vietata la cessione, la modifica o l'estinzione mediante l'esercizio dei poteri accessori di cui all'articolo 61, di alcune soltanto dei diritti, delle attivita' o delle passivita' che fanno parte di un unico contratto di finanza strutturata, compresi i rapporti indicati all'articolo 90, comma 2, lettere e) ed f), di cui l'ente sottoposto a risoluzione e' parte. Si applica la deroga di cui all'articolo 91, comma 3.
 
Art. 94
Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione,
compensazione e regolamento

1. Non sono pregiudicati il funzionamento ne' le regole dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o, relativamente ad altri Stati membri, dei sistemi designati dai rispettivi atti di recepimento della direttiva 98/26/CE, nel caso in cui:
a) e' disposta la cessione solo di una parte delle attivita', dei diritti o delle passivita' di un ente sottoposto a risoluzione; o
b) sono esercitati i poteri accessori di cui all'articolo 61 per eliminare o modificare le clausole di un contratto di cui l'ente soggetto a risoluzione e' parte o per sostituire una controparte.
2. La cessione, l'eliminazione o la modifica di cui al comma 1 non comporta la revoca di un ordine di trasferimento in deroga all'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, ne' la modifica o l'inefficacia degli ordini di trasferimento e della compensazione a norma degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, l'uso di fondi, titoli o facilitazioni creditizie a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o la tutela dei titoli dati in garanzia a norma dell'articolo 8 del medesimo decreto.

Note all'art. 94:
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo
n. 210 del 2001, vedasi nelle Note all'art. 65.
- La direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei
sistemi di regolamento titoli" e' pubblicata nella GU L 166
dell' 11.6.1998.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 4, 5 e
8 del citato decreto legislativo n. 210 del 2001:
"Art. 2 (Definitivita' degli ordini di trasferimento e
della compensazione). - 1. Gli ordini di trasferimento, la
compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti
sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e nel caso
di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di
un partecipante sono opponibili ai terzi, compresi gli
organi preposti alla procedura medesima, se gli ordini di
trasferimento:
a) sono stati immessi nel sistema prima del momento di
apertura della procedura d'insolvenza;
b) sono stati immessi nel sistema successivamente al
momento di apertura della procedura d'insolvenza ed
eseguiti il giorno lavorativo dell'apertura, qualora
l'operatore del sistema provi che al momento
dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della
procedura di insolvenza, ne' avrebbe dovuto esserlo. Cio'
vale anche in caso di apertura di una procedura di
insolvenza nei confronti di un partecipante, al sistema
interessato o a un sistema interoperabile, o nei confronti
dell'operatore del sistema di un sistema interoperabile che
non sia un partecipante.
2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole
il momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel
sistema medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale
momento e' stabilito in modo tale da assicurare, nella
misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo
delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati.
Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i
sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole
interne di un sistema sul momento di immissione non sono
influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui
e' interoperabile. La Banca d'Italia e la Consob, secondo
le rispettive competenze, impartiscono prescrizioni per
l'attuazione del presente comma.
3. Nessuna azione, compresa quella di nullita', puo'
pregiudicare nei confronti del sistema la definitivita'
degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei
conseguenti pagamenti e trasferimenti di cui al comma 1.
4. L'apertura di una procedura di insolvenza non ha
effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei
partecipanti connessi con la loro partecipazione a un
sistema, sorti prima del momento di apertura della
procedura stessa. Cio' si applica, tra l'altro, per quanto
riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un
sistema interoperabile o di un operatore di un sistema
interoperabile che non sia un partecipante."
"Art. 4 (Decorrenza dell'irrevocabilita' degli ordini).
- 1. Un ordine di trasferimento non puo' essere revocato
dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole che
disciplinano i sistemi italiani. Nel caso dei sistemi
interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle
proprie regole il momento dell'irrevocabilita', in modo
tale da assicurare, nella misura del possibile, il
coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i
sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente
previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei
sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul
momento dell'irrevocabilita' non sono influenzate dalle
regole interne di altri sistemi con cui e' interoperabile."
"Art. 5 (Adempimento degli obblighi nei confronti del
sistema). - 1. A seguito dell'apertura della procedura di
insolvenza nei confronti di un partecipante o di un
operatore del sistema di un sistema interoperabile,
l'agente di regolamento puo' utilizzare, in nome e per
conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei
suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a
un sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della
procedura di insolvenza:
a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul
conto di regolamento del soggetto insolvente;
b) linee di credito aperte a favore del soggetto
insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a
soddisfare gli obblighi di tale soggetto verso il sistema;
a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'art.
8.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti alle
previsioni dell'art. 2."
"Art. 8 (Realizzazione della garanzia nella procedura
di insolvenza). - 1. Nel caso in cui sia aperta una
procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al
sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile,
o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile
che non sia un partecipante, o di un intermediario per
conto del quale un partecipante esegue ordini di
trasferimento ai sensi dell'art. 6, o di una controparte di
banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito la
garanzia, le garanzie costituite prima del momento di
apertura della procedura di insolvenza per i crediti
derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'art. 2 o
effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad
esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.
2.
3.
4.
5.
6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullita', puo'
pregiudicare nei confronti dell'operatore del sistema la
realizzazione della garanzia di cui al comma 1.
7.".
 
Art. 95
Tutela giurisdizionale

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto si applicano gli articoli 119, 128, 133 e 135 del medesimo Codice.
2. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe contraria all'interesse pubblico; nei medesimi giudizi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo.
3. Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato azioni, altre partecipazioni, diritti, attivita' o passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a seguito del ricorso agli strumenti di risoluzione o dell'esercizio dei poteri di risoluzione, l'annullamento del provvedimento lascia impregiudicati gli atti amministrativi adottati o i negozi posti in essere dalla Banca d'Italia o dai commissari speciali, sulla base del provvedimento annullato. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.
4. Fermo restando il potere di cui all'articolo 67, il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte un ente sottoposto a risoluzione ne dispone la sospensione su istanza della Banca d'Italia per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21.

Note all'art. 95:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 119, 128,
133 e 135 del Codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104:
"Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate
materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo
quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera
del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di
governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
la loro formazione e il loro funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22, della
legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e
ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia
di impianti di generazione di energia elettrica di cui al
decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese
quelle concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le
discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
dall'art. 36 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato
decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 14
del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati
salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti, nonche' quelli di cui
all'art. 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati
nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell'art. 60, il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla
domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la
sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione del merito alla prima udienza
successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il
deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle
eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto
dell'istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e'
trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il
termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si
applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza
discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il
dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria,
non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La
dichiarazione della parte e' attestata nel verbale
d'udienza.
6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo
appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione,
con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi
dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non preclude
la possibilita' di chiedere la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione dei
motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di
terzo."
"Art. 128 (Inammissibilita' del ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica). - 1. Nella materia di cui
al presente Titolo non e' ammesso il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica."
"Art. 133 (Materie di giurisdizione esclusiva). - 1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e
degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
3) silenzio di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, e
provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di
segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di
inizio attivita', di cui all'art. 19, comma 6-ter, della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo
dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;
5) nullita' del provvedimento amministrativo adottato
in violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e
violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa ;
a-bis) le controversie relative all'applicazione
dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni
pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti
indennita', canoni ed altri corrispettivi e quelle
attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al
Tribunale superiore delle acque pubbliche;
c) le controversie in materia di pubblici servizi
relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle
concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi,
ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica
amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
procedimento amministrativo, ovvero ancora relative
all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza
e controllo nei confronti del gestore, nonche' afferenti
alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul
mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti,
alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita';
d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto
a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche
nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con
i gestori di pubblici servizi statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di pubblici
lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque
tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al
rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti
dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle
risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva
alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito
di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni
alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla
clausola di revisione del prezzo e al relativo
provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'
quelle relative ai provvedimenti applicativi
dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133, commi 3
e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i
provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti
dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni
del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del
Commissario liquidatore per gli usi civici, nonche' del
giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa;
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i
provvedimenti, gli accordi e i comportamenti,
riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un
pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia
di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti
la determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di
espropriazione per causa di pubblica utilita' delle
invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del
personale in regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati,
adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli
articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorita'
istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481,
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza
fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' della pubblica amministrazione,
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private,
comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli
atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'art. 326 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in
materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli
relativi all'imposizione di servitu', nonche' i giudizi
riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle
frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da
8 a 13 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
incluse le procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75;
n) le controversie relative alle sanzioni
amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo
di regolazione competente in materia di infrastrutture
ferroviarie ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie,
attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica
amministrazione concernenti la produzione di energia, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di
trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' gli atti, i
provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'art. 5,
commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 e le
controversie comunque attinenti alla complessiva azione di
gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con
comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili,
anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere,
quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;
q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in
materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumita'
pubblica e di sicurezza urbana, di edilita' e di polizia
locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;
r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio
d'industrie insalubri o pericolose;
s) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in
materia di danno all'ambiente, nonche' avverso il silenzio
inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e per il risarcimento del danno
subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del
medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di
prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonche'
quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino
ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all'applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in
materia di passaporti;
v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori
riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per
oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o
comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato
olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive
non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento
sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali
tra societa', associazioni e atleti;
z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati
dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore
postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 37
della legge 4 giugno 2010, n. 96;
z-ter) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e
la vigilanza in materia di acqua istituita dall'art. 10,
comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106;
z-quater) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
z-quinquies) le controversie relative all'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai
provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione
dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli
atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una
decisione di recupero di cui all'art. 14 del regolamento
(CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, a
prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha
concesso."
"Art. 135 (Competenza funzionale inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma). - 1. Sono devolute alla competenza inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,
salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie relative ai provvedimenti
riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi
dell'art. 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n.
195, nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i
magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia Amministrativa;
b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato e
quelli dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
c) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera l) , fatta eccezione per quelle di cui all'art. 14,
comma 2, nonche' le controversie di cui all'art. 104, comma
2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali
di cui all'art. 133, comma 1, lettera m), nonche' i giudizi
riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle
frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da
8 al 13 dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
incluse le procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75;
e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonche' gli atti, i
provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'art. 5,
commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992;
f) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera o) , limitatamente a quelle concernenti la
produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW
nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto
ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione
nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto
previsto dall'art. 14, comma 2;
g) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera z) ;
h) le controversie relative all'esercizio dei poteri
speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di
espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
l) le controversie avverso i provvedimenti di
allontanamento di cittadini comunitari per motivi di
sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di
cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
n) le controversie disciplinate dal presente codice
relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia;
o) le controversie relative al rapporto di lavoro del
personale del DIS, dell'AISI e dell'AISE;
p) le controversie attribuite alla giurisdizione del
giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del
Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata;
q) le controversie relative ai provvedimenti adottati
ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
q-bis) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera z-bis);
q-ter) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera z-ter);
q-quater) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita
in denaro e quelli emessi dall'Autorita' di polizia
relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi
pubblici con vincita in denaro.
2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile
di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera
o) dello stesso comma 1.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 19 e 63,
comma 4 del citato decreto legislativo n. 104 del 2010:
"Art. 19 (Verificatore e consulente tecnico). - 1. Il
giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli
atti o per tutto il processo, da uno o piu' verificatori,
ovvero, se indispensabile, da uno o piu' consulenti.
2. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a
dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di
cui all'art. 13 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile, o altri soggetti aventi
particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati
coloro che prestano attivita' in favore delle parti del
giudizio. La verificazione e' affidata a un organismo
pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di
specifiche competenze tecniche.
3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini
che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche
oralmente i chiarimenti richiesti."
"Art. 63 (Mezzi di prova). - 1. - 3 (Omissis).
4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o
l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari
competenze tecniche, il giudice puo' ordinare l'esecuzione
di una verificazione ovvero, se indispensabile, puo'
disporre una consulenza tecnica.
(Omissis).".
 
Art. 96
Sanzioni amministrative agli enti,
agli esponenti o al personale

1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2 e delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) e h), 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia.
2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l'articolo 144-bis del Testo Unico Bancario, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 144-bis, comma 2, e 144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario.
4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 144, comma 9, 144-quater, 145, 145-quater del Testo Unico Bancario.

Note all'art. 96:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 144 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle societa'
o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli
intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli
istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento
e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli
incaricati della revisione legale dei conti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al
10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53,
53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66,
67, 67-ter, 68, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies,
69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies,
69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli
articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,
114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in
relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies
in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies,
114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma
3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorita'
creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124,
126-quater e 126-novies, comma 3, o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies e
128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali
o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso.
2.
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro duemilacinquecentottanta a euro
centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e
degli intermediari finanziari in caso di violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma
1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo
alle agenzie di rating del credito, e delle relative
disposizioni attuative.
3.
3-bis.
4. La sanzione di cui al comma 1, si applica per
l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma
1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni
di controllo previste dal medesimo art. 128, di mancata
adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previsti dall'art. 128-bis, nonche' di
inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter. La stessa sanzione si
applica altresi' nel caso di frazionamento artificioso di
un unico contratto di credito al consumo in una pluralita'
di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore
al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma
1, lettera a).
5.
5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi
nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le
violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e),
e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art.
125-novies o la violazione dell'art. 128-decies, comma 1,
ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e
trasmette la documentazione relativa alle violazioni
riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'art.
128-duodecies, all'Organismo di cui all'art. 128-undecies.
6.
7.
8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c),
d), ed e), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono
carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca
d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto
conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva
organizzazione e sui profili di rischio aziendali.
9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 144-bis,
144-ter, 144-quater, 145 e 145-quater del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 144-bis (Ordine di porre termine alle
violazioni). - 1. Per le violazioni previste dall'art. 144,
comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita', la Banca d'Italia puo', in
alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, applicare nei confronti della societa' o
dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare
le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il
termine per l'adempimento.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine
stabilito la Banca d'Italia applica le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'art. 144, comma 1;
l'importo delle sanzioni e' aumentato sino a un terzo
rispetto a quello previsto per la violazione originaria,
fermi restando i massimali stabiliti dall'art. 144."
"Art. 144-ter (Altre sanzioni amministrative agli
esponenti o al personale). - 1. Fermo restando quanto
previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali
sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle
norme richiamate dall'art. 144, comma 1, lettera a), si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000
fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di
controllo, nonche' del personale, quando l'inosservanza e'
conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo
di appartenenza e ricorrono una o piu' delle seguenti
condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata
ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti
specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1,
lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d), 108, comma 3,
lettera d), 109, comma 3, lettera a), 114-quinquies.2,
comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d);
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi
dell'art. 26 o dell'art. 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater,
ovvero obblighi in materia di remunerazione e
incentivazione, quando l'esponente o il personale e' la
parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, nei casi in cui la loro condotta abbia
contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
all'art. 144-bis da parte della societa' o dell'ente, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000
fino a 5 milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione,
in ragione della gravita' della violazione accertata e
tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 144-quater, la
Banca d'Italia puo' applicare la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore
a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto
legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o
presso fondi pensione.
4. Si applica l'art. 144, comma 9."
"Art. 144-quater (Criteri per la determinazione delle
sanzioni). - 1. Nella determinazione dell'ammontare delle
sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle
sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca
d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in
particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario
della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti,
ove pertinenti:
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa
sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della
violazione con la Banca d'Italia;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o
finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione."
"Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati
gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del
complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni
con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono,
entro trenta giorni dalla contestazione, presentare
deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di
istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza
di un avvocato.
1-bis. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai
principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
2.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo e
per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in
cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione
sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia
menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della
stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione.
La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della
violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire
modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento,
ponendo le relative spese a carico dell'autore della
violazione.
3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione
la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima
del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione
appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di
un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai
soggetti coinvolti, purche' tale pregiudizio sia
determinabile.
3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno
carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando
queste sono venute meno.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e'
ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso
e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in
cancelleria, unitamente ai documenti offerti in
comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni
dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non
impugnabile.
6. Il Presidente della corte di appello designa il
giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato
alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni
prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e
documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso
improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento.
7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'
l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. Successivamente le parti procedono alla
discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle
parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata
del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e'
pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
giorni dall'udienza di discussione.
7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello puo'
rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto
o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la
durata della sanzione.
8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia,
anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi
derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo
affluiscono al bilancio dello Stato.
10.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689."
"Art. 145-quater (Disposizioni di attuazione). - 1. La
Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del
presente titolo.".
 
Art. 97
Sanzioni per la violazione di disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili

1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate all'art. 96, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalita', anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del Regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo Regolamento.

Note all'art. 97:
- Per il riferimento al testo della direttiva
2014/59/UE, vedasi nelle Note all'art. 1.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 15
del citato Regolamento (UE) n. 1093/2010:
"Art. 10 (Norme tecniche di regolamentazione). - 1. Se
il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla
Commissione il potere di adottare norme tecniche di
regolamentazione mediante atti delegati, a norma dell'art.
290 TFUE, al fine di garantire un'armonizzazione coerente
nei settori specificati negli atti legislativi di cui
all'art. 1, paragrafo 2, l'Autorita' puo' elaborare
progetti di norme tecniche di regolamentazione. L'Autorita'
sottopone i suoi progetti di norme tecniche
all'approvazione della Commissione.
Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere
tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte
politiche e il loro contenuto e' limitato dagli atti
legislativi su cui si basano.
Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorita'
effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme
tecniche di regolamentazione e analizza i potenziali costi
e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano
sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei
progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati
o in relazione alla particolare urgenza della questione.
L'Autorita' chiede altresi' il parere del gruppo delle
parti interessate nel settore bancario di cui all'art. 37.
Se l'Autorita' presenta un progetto di norma tecnica di
regolamentazione, la Commissione lo trasmette senza indugio
al Parlamento europeo e al Consiglio.
Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma
tecnica di regolamentazione, la Commissione decide se
approvarlo. La Commissione puo' approvare i progetti di
norme tecniche di regolamentazione solo in parte o con
modifiche, se necessario per tutelare gli interessi
dell'Unione.
Ove non intenda approvare il progetto di norma tecnica
di regolamentazione o intenda approvarlo in parte o con
modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorita', fornendo
le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda dei
casi, delle modifiche apportate. Entro un termine di sei
settimane, l'Autorita' puo' modificare il progetto di norma
tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche
proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere
formale alla Commissione. L'Autorita' invia copia del
parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se, alla scadenza di tale termine di sei settimane,
l'Autorita' non ha presentato un progetto modificato di
norma tecnica di regolamentazione o ha presentato un
progetto di norma tecnica di regolamentazione modificato in
modo non coerente con le modifiche proposte dalla
Commissione, questa puo' adottare la norma tecnica di
regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti o
respingerla.
La Commissione puo' modificare il contenuto di un
progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato
dall'Autorita' solo previo coordinamento con l'Autorita',
come indicato nel presente articolo.
2. Ove l'Autorita' non abbia presentato un progetto di
norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato
negli atti legislativi di cui all'art. 1, paragrafo 2, la
Commissione puo' richiedere il progetto in questione entro
un nuovo termine.
3. Solo ove l'Autorita' non presenti alla Commissione
un progetto entro i termini conformemente al paragrafo 2,
la Commissione puo' adottare una norma tecnica di
regolamentazione mediante un atto delegato senza un
progetto dell'Autorita'.
La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui
progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i
potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni
e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e
all'impatto dei progetti di norme tecniche di
regolamentazione interessati o in relazione alla
particolare urgenza della questione. La Commissione chiede
altresi' il parere o la consulenza del gruppo delle parti
interessate nel settore bancario di cui all'art. 37.
La Commissione trasmette senza indugio il progetto di
norma tecnica di regolamentazione al Parlamento europeo e
al Consiglio.
La Commissione invia il suo progetto di norma tecnica
di regolamentazione all'Autorita'. Entro un termine di sei
settimane, l'Autorita' puo' modificare il progetto di norma
tecnica di regolamentazione e presentarlo come parere
formale alla Commissione. L'Autorita' invia copia del
parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui
al quarto comma, l'Autorita' non ha presentato un progetto
modificato di norma tecnica di regolamentazione, la
Commissione puo' adottare la norma tecnica di
regolamentazione.
Se l'Autorita' ha presentato un progetto modificato di
norma tecnica di regolamentazione entro il termine di sei
settimane, la Commissione puo' modificare il progetto di
norma tecnica di regolamentazione in base alle modifiche
proposte dall'Autorita' o adottare la norma tecnica di
regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti.
La Commissione modifica il contenuto del progetto di norma
tecnica di regolamentazione elaborato dall'Autorita' solo
previo coordinamento con l'Autorita', come indicato nel
presente articolo.
4. Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate
tramite regolamento o decisione. Sono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore
alla data indicata nel relativo atto."
"Art. 15 (Norme tecniche di attuazione). - 1.
L'Autorita' puo' elaborare norme tecniche di attuazione
mediante atti di esecuzione a norma dell'art. 291 TFUE nei
settori specificati negli atti legislativi di cui all'art.
1, paragrafo 2.Le norme tecniche di attuazione sono di
carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o
scelte politiche e lo scopo del loro contenuto e' quello di
determinare le condizioni di applicazione di tali atti.
L'Autorita' sottopone i suoi progetti di norme tecniche di
attuazione all'approvazione della Commissione.
Prima di presentare i progetti di norme tecniche di
attuazione alla Commissione, l'Autorita' effettua
consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e
benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e
analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e
all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione
interessati o in relazione alla particolare urgenza della
questione. L'Autorita' chiede altresi' il parere del gruppo
delle parti interessate nel settore bancario di cui
all'art. 37.
Se l'Autorita' presenta un progetto di norma tecnica di
attuazione, la Commissione lo trasmette senza indugio al
Parlamento europeo e al Consiglio.
Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma
tecnica di attuazione, la Commissione decide se approvarlo.
La Commissione puo' prorogare detto termine di un mese. La
Commissione puo' approvare il progetto di norma tecnica di
attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per
tutelare gli interessi dell'Unione.
Ove non intenda approvare un progetto di norma tecnica
di attuazione o intenda approvarlo in parte o con
modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorita', fornendo
le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda dei
casi, delle modifiche apportate. Entro un termine di sei
settimane, l'Autorita' puo' modificare il progetto di norma
tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte
dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla
Commissione. L'Autorita' invia copia del parere formale al
Parlamento europeo e al Consiglio.
Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui
al quinto comma, l'Autorita' non ha presentato un progetto
modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato
un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in
modo non coerente con le modifiche proposte dalla
Commissione, questa puo' adottare la norma tecnica di
attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o
respingerla.
La Commissione modifica il contenuto di un progetto di
norma tecnica di attuazione elaborato dall'Autorita' solo
previo coordinamento con l'Autorita', come indicato nel
presente articolo.
2. Nei casi in cui l'Autorita' non abbia presentato un
progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine
fissato negli atti legislativi di cui all'art. 1, paragrafo
2, la Commissione puo' richiedere il progetto in questione
entro un nuovo termine.
3. Solo ove l'Autorita' non presenti alla Commissione
un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini
conformemente al paragrafo 2, la Commissione puo' adottare
una norma tecnica di attuazione mediante un atto di
esecuzione senza un progetto dell'Autorita'.
La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui
progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i
potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni
e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e
all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione
interessati o in relazione alla particolare urgenza della
questione. La Commissione chiede altresi' il parere o la
consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore
bancario di cui all'art. 37.
La Commissione trasmette senza indugio il progetto di
norma tecnica di attuazione al Parlamento europeo e al
Consiglio.
La Commissione invia il progetto di norma tecnica di
attuazione all'Autorita'. Entro un termine di sei settimane
l'Autorita' puo' modificare il progetto di norma tecnica di
attuazione e presentarlo come parere formale alla
Commissione. L'Autorita' invia copia del parere formale al
Parlamento europeo e al Consiglio.
Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui
al quarto comma, l'Autorita' non ha presentato un progetto
modificato di norma tecnica di attuazione, la Commissione
puo' adottare la norma tecnica di attuazione.
Se l'Autorita' ha presentato un progetto modificato di
norma tecnica di attuazione entro tale termine di sei
settimane, la Commissione puo' modificare il progetto di
norma tecnica di attuazione in base alle modifiche proposte
dall'Autorita' o adottare la norma tecnica di attuazione
con le modifiche che ritiene pertinenti.
La Commissione modifica il contenuto dei progetti di
norme tecniche di attuazione elaborati dall'Autorita' solo
previo coordinamento con l'Autorita', come indicato nel
presente articolo.
4. Le norme tecniche di attuazione sono adottate
tramite regolamento o decisione. Sono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore
alla data indicata nel relativo atto.".
 
Art. 98
Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate

1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente Titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.
 
Art. 99
Deroghe

1. Agli enti sottoposti a risoluzione, ai soggetti nei confronti dei quali e' disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attivita' non si applicano:
a) gli articoli 2343, commi primo, secondo e terzo, 2365, 2376, 2436, 2437-sexies, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, nonche' le Sezioni II e III del Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile;
b) il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108.
2. Gli aumenti e le riduzioni del capitale degli enti sottoposti a risoluzione, dei soggetti nei confronti dei quali e' disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, dell'ente-ponte e del veicolo per la gestione delle attivita' avvengono ai sensi degli articoli 58 e 60, comma 1, lettera h).
3. In caso di fusioni o scissioni di enti sottoposti a risoluzione, di soggetti nei confronti dei quali e' disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, di enti-ponte o di veicoli per la gestione delle attivita':
a) l'operazione e' disposta dalla Banca d'Italia o, previa autorizzazione di quest'ultima, dal commissario speciale. Essa produce gli effetti previsti dal codice civile a seguito della pubblicazione della decisione sul sito internet della Banca d'Italia, anche in assenza degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge;
b) entro 180 giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera a), la Banca d'Italia o il commissario speciale svolge gli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge.
4. Alle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali e' disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attivita' se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano:
a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile;
b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonche' le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza.
5. La comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del Testo Unico della Finanza in merito alla sussistenza dei presupposti per la riduzione e conversione o per l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 20, nonche' in merito al provvedimento che dispone la riduzione e la conversione ai sensi dell'articolo 29 o l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 32 e' effettuata contestualmente alla pubblicazione prevista all'articolo 32, comma 3, anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorche' non divulgata al pubblico, sia conosciuta dall'emittente o dai componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo in data anteriore. La Consob puo' stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta comunicazione puo' essere rinviata.
6. Se, a seguito della conversione degli strumenti di capitale o del bail-in, un soggetto detiene una partecipazione indicata all'articolo 106, commi 1, 1-bis o 1-ter, del Testo Unico della Finanza, l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico della Finanza non sussiste.
7. In caso di limitazioni all'escussione di garanzie finanziarie o all'efficacia di contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia finanziaria reale oppure di disposizioni di netting per close-out o di set-off disposte dall'autorita' di risoluzione, non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

Note all'art. 99:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2343,
2365, 2376, 2436, 2437-sexies, 2445, 2446 e 2447:
"Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
tribunale nel cui circondario ha sede la societa',
contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello
ad essi attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri
di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata
all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla societa', ai
soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64
del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta
giorni dalla iscrizione della societa', controllare le
valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo
comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni
non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la societa'.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo'
versare la differenza in danaro o recedere dalla societa';
il socio recedente ha diritto alla restituzione del
conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in
natura. L'atto costitutivo puo' prevedere, salvo in ogni
caso quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2346, che
per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel
presente comma si determini una loro diversa ripartizione
tra i soci."
"Art. 2365 (Assemblea straordinaria). - L'assemblea
straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto,
sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei
liquidatori e su ogni altra materia espressamente
attribuita dalla legge alla sua competenza.
Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443,
lo statuto puo' attribuire alla competenza dell'organo
amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del
consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la
fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis,
l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la
indicazione di quali tra gli amministratori hanno la
rappresentanza della societa', la riduzione del capitale in
caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a
disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale
nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'art.
2436."
"Art. 2376 (Assemblee speciali). - Se esistono diverse
categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono
diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea,
che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere
approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti
alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni
relative alle assemblee straordinarie .
Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono
ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione
all'intervento e al voto nella relativa assemblea e'
disciplinata dalle leggi speciali."
"Art. 2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni). - Il notaio che ha verbalizzato la
deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta
giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite
dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle
imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la
regolarita' formale della documentazione, iscrive la
delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge, ne da' comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto
dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti
oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui
ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e'
definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,
ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto
soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo
l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne
depositato nel registro delle imprese il testo integrale
nella sua redazione aggiornata ."
"Art. 2437-sexies (Azioni riscattabili). - Le
disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si
applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie
di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di
riscatto da parte della societa' o dei soci. Resta salva in
tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli
2357 e 2357-bis."
"Art. 2445 (Riduzione del capitale sociale). - La
riduzione del capitale sociale puo' aver luogo sia mediante
liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora
dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei
limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare
le ragioni e le modalita' della riduzione. Nel caso di
societa' cui si applichi l'art. 2357, terzo comma, la
riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che
le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione
non eccedano la quinta parte del capitale sociale.
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di
pregiudizio per i creditori oppure la societa' abbia
prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia
luogo nonostante l'opposizione."
"Art. 2446 (Riduzione del capitale per perdite). -
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il
consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il
collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza,
devono senza indugio convocare l'assemblea per gli
opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere
sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale
della societa', con le osservazioni del collegio sindacale
o del comitato per il controllo sulla gestione. La
relazione e le osservazioni devono restare depositate in
copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che
precedono l'assemblea, perche' i soci possano prenderne
visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare
conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il
consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle
perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i
sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al
tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto
soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla societa' siano
senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione
ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze
previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere
che la riduzione del capitale di cui al precedente comma
sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica
in tal caso l'art. 2436."
"Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto
del limite legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo
del capitale, questo si riduce al disotto del minimo
stabilito dall'art. 2327, gli amministratori o il consiglio
di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di
sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo
aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo, o la trasformazione della societa' .".
- Per il riferimento al testo degli articoli 2441 e
2443 del codice civile, vedasi nelle Note all'art. 58.
- La Sezione II del Capo X del Titolo V del Libro V del
codice civile comprende gli articoli da 2501 a 2505 quater
e la Sezione III da 2506 a 2506-quater.
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108
recante: "Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa
alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2008, n.
140.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2370 e
2372 del codice civile:
"Art. 2370 (Diritto d'intervento all'assemblea ed
esercizio del voto). - Possono intervenire all'assemblea
coloro ai quali spetta il diritto di voto.
Lo statuto delle societa' le cui azioni non sono
ammesse alla gestione accentrata, puo' richiedere il
preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o
presso le banche indicate nell'avviso di convocazione,
fissando il termine entro il quale debbono essere
depositate ed eventualmente prevedendo che non possano
essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
Qualora le azioni emesse dalle societa' indicate al primo
periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante
il termine non puo' essere superiore a due giorni non
festivi.
Se le azioni sono nominative, le societa' di cui al
secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci
di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno
effettuato il deposito.
Lo statuto puo' consentire l'intervento all'assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione
del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi
esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si
considera intervenuto all'assemblea.
Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in
materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio
del diritto di voto nell'assemblea nonche' in materia di
aggiornamento del libro soci nelle societa' con azioni
ammesse alla gestione accentrata."
"Art. 2372 (Rappresentanza nell'assemblea). - Coloro ai
quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare
nell'assemblea salvo che, nelle societa' che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle societa'
cooperative, lo statuto disponga diversamente. La
rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i
documenti relativi devono essere conservati dalla societa'.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio la rappresentanza puo' essere conferita
solo per singole assemblee, con effetto anche per le
successive convocazioni, salvo che si tratti di procura
generale o di procura conferita da una societa',
associazione, fondazione o altro ente collettivo o
istituzione ad un proprio dipendente.
La delega non puo' essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco ed e' sempre revocabile nonostante
ogni patto contrario. Il rappresentante puo' farsi
sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella
delega.
Se la rappresentanza e' conferita ad una societa',
associazione, fondazione od altro ente collettivo o
istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio
dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa
controllate o ai membri degli organi amministrativi o di
controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non puo' rappresentare in assemblea
piu' di venti soci o, se si tratta di societa' previste nel
secondo comma di questo articolo, piu' di cinquanta soci se
la societa' ha capitale non superiore a cinque milioni di
euro, piu' di cento soci se la societa' ha capitale
superiore a cinque milioni di euro e non superiore a
venticinque milioni di euro, e piu' di duecento soci se la
societa' ha capitale superiore a venticinque milioni di
euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo
articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni
per procura.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si
applicano alle societa' con azioni quotate nei mercati
regolamentati diverse dalle societa' cooperative. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 2539.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 83-sexies,
125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis,
127-ter del Testo Unico della Finanza di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998:
"Art. 83-sexies (Diritto d'intervento in assemblea ed
esercizio del voto). - 1. La legittimazione all'intervento
in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e'
attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto
di voto.
2. Per le assemblee dei portatori di strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso
dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1
e' effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze
dei conti indicati all'art. 83-quater, comma 3, relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea.
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui
conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini
della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha
riguardo alla data della prima convocazione purche' le date
delle eventuali convocazioni successive siano indicate
nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha
riguardo alla data di ciascuna convocazione.
3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma
2, lo statuto puo' richiedere che gli strumenti finanziari
oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del
soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un
termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non
possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea.
Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni
diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non
puo' essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo
statuto non impedisca la cessione degli strumenti
finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta
l'obbligo per l'intermediario di rettificare la
comunicazione precedentemente inviata.
4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono
pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di
mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2,
ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento,
oppure entro il successivo termine indicato nello statuto
ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini
indicati nel presente comma, purche' entro l'inizio dei
lavori assembleari della singola convocazione.
5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari
emessi dalle societa' cooperative si applicano i commi 1, 3
e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il
consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei
sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri
Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3
non puo' essere superiore a due giorni non festivi."
"Art. 125-bis (Avviso di convocazione dell'assemblea).
- 1. L'assemblea e' convocata mediante avviso pubblicato
sul sito Internet della societa' entro il trentesimo giorno
precedente la data dell'assemblea, nonche' con le altre
modalita' ed entro i termini previsti dalla Consob con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-ter, comma 3,
ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali
quotidiani.
2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione
mediante voto di lista dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo, il termine per la
pubblicazione dell'avviso di convocazione e' anticipato al
quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447
e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1
e' posticipato al ventunesimo giorno precedente la data
dell'assemblea.
4. L'avviso di convocazione reca:
a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare;
b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da
rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi
comprese le informazioni riguardanti:
1) i termini per l'esercizio del diritto di porre
domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare
l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su
materie gia' all'ordine del giorno, nonche', anche mediante
riferimento al sito Internet della societa', le eventuali
ulteriori modalita' per l'esercizio di tali diritti;
2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e,
in particolare, le modalita' per il reperimento dei moduli
utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega
nonche' le modalita' per l'eventuale notifica, anche
elettronica, delle deleghe di voto;
3) la procedura per il conferimento delle deleghe al
soggetto eventualmente designato dalla societa' ai sensi
dell'art. 135-undecies, con la precisazione che la delega
non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non
siano state conferite istruzioni di voto;
4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici, se previsto dallo statuto;
c) la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, con
la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle
azioni solo successivamente a tale data non avranno il
diritto di intervenire e votare in assemblea;
d) le modalita' e i termini di reperibilita' del testo
integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle
relazioni illustrative, e dei documenti che saranno
sottoposti all'assemblea;
d-bis) le modalita' e i termini di presentazione delle
liste per l'elezione dei componenti del consiglio di
amministrazione e del componente di minoranza del collegio
sindacale o del consiglio di sorveglianza;
e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'art.
125-quater;
f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso
di convocazione e' richiesta da altre disposizioni."
"Art. 125-ter (Relazioni sulle materie all'ordine del
giorno). - 1. Ove gia' non richiesto da altre disposizioni
di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di
pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine
del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, sul sito Internet della societa', e con le
altre modalita' previste dalla Consob con regolamento, una
relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.
2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di
legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini
indicati dalle medesime norme, con le modalita' previste
dal comma 1. La relazione di cui all'art. 2446, primo
comma, del codice civile e' messa a disposizione del
pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 154-ter, commi 1, 1-bis e
1-ter.
3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi
dell'art. 2367 del codice civile, la relazione sulle
materie da trattare e' predisposta dai soci che richiedono
la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione
ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il
comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano
provveduto alla convocazione ai sensi dell'art. 2367,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a
disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle
proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla
pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
con le modalita' di cui al comma 1."
"Art. 125-quater (Sito Internet). - 1. Fermo restando
quanto previsto negli articoli 125-bis e 125-ter, sono
messi a disposizione sul sito Internet della societa':
a) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di
convocazione previsto per ciascuna delle materie all'ordine
del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo
termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i
documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
b) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di
convocazione, i moduli utilizzabili in via facoltativa per
il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per
il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possono
essere resi disponibili in forma elettronica per motivi
tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalita' per
ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la societa' e'
tenuta a trasmetterli gratuitamente, previa richiesta, per
corrispondenza, anche per il tramite degli intermediari;
c) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di
convocazione, informazioni sull'ammontare del capitale
sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di
azioni in cui e' suddiviso.
2. Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente
il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle
azioni per le quali e' stato espresso il voto, la
percentuale di capitale che tali azioni rappresentano,
nonche' il numero di voti favorevoli e contrari alla
delibera e il numero di astensioni, e' reso disponibile sul
sito Internet della societa' entro cinque giorni dalla data
dell'assemblea. Il verbale dell'assemblea di cui all'art.
2375 del codice civile e' comunque reso disponibile sul
sito Internet entro trenta giorni dalla data
dell'assemblea."
"Art. 126 (Convocazioni successive alla prima). - 1.
2. Qualora lo statuto preveda la possibilita' di
convocazioni successive alla prima, se il giorno per la
seconda convocazione o per quelle successive non e'
indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in
seconda o successiva convocazione e' tenuta entro trenta
giorni. In tal caso i termini previsti dall'art. 125-bis,
commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purche' l'elenco
delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di
assemblea convocata ai sensi dell' art. 125-bis, comma 2,
le liste per l'elezione dei componenti del consiglio di
amministrazione e del componente di minoranza del collegio
sindacale o del consiglio di sorveglianza gia' depositate
presso l'emittente sono considerate valide anche in
relazione alla nuova convocazione. e' consentita la
presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'art.
147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a
quindici e dieci giorni.
3.
4.
5. "
"Art. 126-bis (Integrazione dell'ordine del giorno
dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di
delibera). - 1. I soci che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale
possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro
cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art.
125-bis, comma 3, o dell'art. 104, comma 2, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero
presentare proposte di deliberazione su materie gia'
all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla
certificazione attestante la titolarita' della
partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per
corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto
degli eventuali requisiti strettamente necessari per
l'identificazione dei richiedenti indicati dalla societa'.
Colui al quale spetta il diritto di voto puo' presentare
individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per
le societa' cooperative la misura del capitale e'
determinata dagli statuti anche in deroga all'art. 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della
presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su
materie gia' all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1,
e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le
ulteriori proposte di deliberazione su materie gia'
all'ordine del giorno sono messe a disposizione del
pubblico con le modalita' di cui all'art. 125-ter, comma 1,
contestualmente alla pubblicazione della notizia della
presentazione. Il termine e' ridotto a sette giorni nel
caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma
2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'
art. 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa
per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma
di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o
sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter,
comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del
comma 1 predispongono una relazione che riporti la
motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove
materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la
motivazione relativa alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie gia' all'ordine del
giorno. La relazione e' trasmessa all'organo di
amministrazione entro il termine ultimo per la
presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di
amministrazione mette a disposizione del pubblico la
relazione, accompagnata dalle proprie eventuali
valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della
notizia dell'integrazione o della presentazione, con le
modalita' indicate all'art. 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di
inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di
sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione,
non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con
le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma
1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di
provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto
l'integrazione. Il decreto e' pubblicato con le modalita'
previste dall'art. 125-ter, comma 1."
"Art. 127 (Voto per corrispondenza o in via
elettronica). - 1. La Consob stabilisce con regolamento le
modalita' di esercizio del voto e di svolgimento
dell'assemblea nei casi previsti dall'art. 2370, comma
quarto, del codice civile."
"Art. 127-bis (Annullabilita' delle deliberazioni e
diritto di recesso). - 1. Ai fini dell'art. 2377 del codice
civile colui a cui favore sia effettuata la registrazione
delle azioni successivamente alla data indicata nell'art.
83-sexies, comma 2 e prima dell'apertura dei lavori
dell'assemblea, e' considerato assente all'assemblea.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso
previsto dall'art. 2437 del codice civile, colui a cui
favore sia effettuata, successivamente alla data di cui
all'art. 83-sexies, comma 2, e prima dell'apertura dei
lavori dell'assemblea, la registrazione in conto delle
azioni e' considerato non aver concorso all'approvazione
delle deliberazioni.
3. La presente disposizione si applica anche alle
societa' italiane con azioni ammesse nei sistemi
multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea con il consenso dell'emittente."
"Art. 127-ter (Diritto di porre domande prima
dell'assemblea). - 1. Coloro ai quali spetta il diritto di
voto possono porre domande sulle materie all'ordine del
giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute
prima dell'assemblea e' data risposta al piu' tardi durante
la stessa. La societa' puo' fornire una risposta unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto.
1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro
il quale le domande poste prima dell'assemblea devono
pervenire alla societa'. Il termine non puo' essere
anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in
prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora
l'avviso di convocazione preveda che la societa' fornisca,
prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute.
In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni
prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una
apposita sezione del sito Internet della societa'.
2. Non e' dovuta una risposta, neppure in assemblea,
alle domande poste prima della stessa, quando le
informazioni richieste siano gia' disponibili in formato
"domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della
societa' indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta
sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.
3. Si considera fornita in assemblea la risposta in
formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio
dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.".
- La Sezione II-ter del Capo II del Titolo III della
Parte IV del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo
n. 58 del 1998) comprende gli articoli da 135 novies a 135
duodecies e la Sezione III comprende gli articoli da 136 a
144.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 114 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
"Art. 114 (Comunicazioni al pubblico). - 1. Fermi gli
obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni
di legge, gli emittenti quotati comunicano al pubblico,
senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'art.
181 che riguardano direttamente detti emittenti e le
societa' controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento
le modalita' e i termini di comunicazione delle
informazioni, ferma restando la necessita' di pubblicazione
tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani
nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni
attribuite alla societa' di gestione del mercato con le
proprie e puo' individuare compiti da affidarle per il
corretto svolgimento delle funzioni previste dall'art. 64,
comma 1, lettera b).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni
occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano
tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate
trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. Gli emittenti quotati possono, sotto la propria
responsabilita', ritardare la comunicazione al pubblico
delle informazioni privilegiate, al fine di non
pregiudicare i loro legittimi interessi, nelle ipotesi e
alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento,
sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su
fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti
siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB,
con regolamento, puo' stabilire che l'emittente informi
senza indugio la stessa autorita' della decisione di
ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni
privilegiate e puo' individuare le misure necessarie a
garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una
persona che agisca in loro nome o per loro conto,
comunichino nel normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni
indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un
obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne
danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente
nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in
caso di divulgazione non intenzionale.
5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere
agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono
una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 o che
partecipano a un patto previsto dall'art. 122 che siano
resi pubblici, con le modalita' da essa stabilite, notizie
e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In
caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a
spese del soggetto inadempiente.
6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano
e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla
comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai
sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli
obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro
sette giorni, puo' escludere anche parzialmente o
temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre
che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e
circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo
si intende accolto.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
di controllo o di direzione in un emittente quotato e i
dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni
privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di
adottare decisioni di gestione che possono incidere
sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente
quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al
10 per cento del capitale sociale, nonche' ogni altro
soggetto che controlla l'emittente quotato, devono
comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi
ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti
finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta persona. Tale comunicazione deve essere
effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai
figli, anche del coniuge, a carico, nonche' dai genitori, i
parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra
indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla CONSOB
con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE
della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB individua
con lo stesso regolamento le operazioni, le modalita' e i
termini delle comunicazioni, le modalita' e i termini di
diffusione al pubblico delle informazioni, nonche' i casi
in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento
alle societa' in rapporto di controllo con l'emittente
nonche' ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra
indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo
del presente comma.
8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o
valutazioni, con l'esclusione delle societa' di rating,
riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'art. 180,
comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti,
nonche' i soggetti che producono o diffondono altre
informazioni che raccomandano o propongono strategie di
investimento destinate ai canali di divulgazione o al
pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto
e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto
di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui
l'informazione si riferisce.
9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b) le modalita' di pubblicazione delle ricerche e delle
informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da
emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonche' da
soggetti in rapporto di controllo con essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le
disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non
si applicano ai giornalisti soggetti a norme di
autoregolamentazione equivalenti purche' la loro
applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La
CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la
sussistenza di dette condizioni.
11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o
statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo
degli strumenti finanziari indicati all'art. 180, comma 1,
lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo
corretto e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti
finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta
di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati
italiani.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 106 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
"Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria). -
1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione
dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione
superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a
disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta
per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di
acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla
totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato in loro possesso.
1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta di
cui al comma 1 e' promossa anche da chiunque, a seguito di
acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore
alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro
socio che detenga una partecipazione piu' elevata.
1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una
soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non
inferiore al venticinque per cento ne' superiore al
quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene
dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato
regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa
deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte
dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis,
2437-ter e 2437-quater del codice civile.
2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta e'
promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a
quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone che
agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi
anteriori alla comunicazione di cui all'art. 102, comma 1,
per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora
non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di
titoli della medesima categoria nel periodo indicato,
l'offerta e' promossa per tale categoria di titoli ad un
prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato
degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.
Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un
prezzo piu' elevato, in caso di superamento della soglia
relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione
ai sensi dell'art. 127-quinquies.
2-bis. Il corrispettivo dell'offerta puo' essere
costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i
titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano
ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in
uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che
agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un
corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e
fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono
almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili
nell'assemblea della societa' i cui titoli sono oggetto di
offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari
dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in
titoli, un corrispettivo in contanti.
3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in
cui:
a) la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e
1-ter e' acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni o
la maggiorazione dei diritti di voto, in societa' il cui
patrimonio e' prevalentemente costituito da titoli emessi
da altra societa' di cui all'art. 105, comma 1;
b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori
al cinque per cento o alla maggiorazione dei diritti di
voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi,
da parte di coloro che gia' detengono la partecipazione
indicata nei commi 1 e 1-ter senza detenere la maggioranza
dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
c) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore a quello piu'
elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale
prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze:
1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da
eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano
stati oggetto di manipolazione;
2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o dalle
persone che agiscono di concerto con il medesimo nel
periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di
compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a
condizioni di mercato e nell'ambito della gestione
ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero sia
il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero
beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5;
d) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo superiore a quello piu'
elevato pagato purche' cio' sia necessario per la tutela
degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti
circostanze:
1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto
con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un
prezzo piu' elevato di quello pagato per l'acquisto di
titoli della medesima categoria;
2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone
che agiscono di concerto con il medesimo e uno o piu'
venditori;
3).
4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato
siano stati oggetto di manipolazione.
3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche
degli strumenti finanziari emessi, puo' stabilire con
regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue
ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di
titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto
sugli argomenti indicati nell'art. 105, in misura tale da
attribuire un potere complessivo di voto equivalente a
quella di chi detenga la partecipazione indicata nei commi
1, 1-bis e 1-ter.
3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del
comma 3 sono resi pubblici con le modalita' indicate nel
regolamento di cui all'art. 103, comma 4, lettera f).
3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3,
lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che cio'
sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea
convocata per approvare il bilancio relativo al quinto
esercizio successivo alla quotazione.
4. L'obbligo di offerta non sussiste se la
partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter e'
detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di
scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la
totalita' dei titoli in loro possesso, purche', nel caso di
offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati
in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia
offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.
5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui
il superamento della partecipazione indicata nei commi 1,
1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta
l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno
o piu' soci che detengono il controllo o sia determinato
da:
a) operazioni dirette al salvataggio di societa' in
crisi;
b) trasferimento dei titoli previsti dall'art. 105 tra
soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;
c) cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente;
d) operazioni ovvero superamenti della soglia di
carattere temporaneo;
e) operazioni di fusione o di scissione;
f) acquisti a titolo gratuito.
6. La Consob puo', con provvedimento motivato, disporre
che il superamento della partecipazione indicata nei commi
1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta
obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle
ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti
nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5, 6, 7
e 8 del citato decreto legislativo n. 170 del 2004:
"Art. 4 (Escussione del pegno). - 1. Al verificarsi di
un evento determinante l'escussione della garanzia, il
creditore pignoratizio ha facolta', anche in caso di
apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione,
di procedere osservando le formalita' previste nel
contratto:
a) alla vendita delle attivita' finanziarie oggetto del
pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del
proprio credito, fino a concorrenza del valore
dell'obbligazione finanziaria garantita;
b) all'appropriazione delle attivita' finanziarie
oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza
del valore dell'obbligazione finanziaria garantita, a
condizione che tale facolta' sia prevista nel contratto di
garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda i criteri
di valutazione;
c) all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per
estinguere l'obbligazione finanziaria garantita.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il creditore
pignoratizio informa immediatamente per iscritto il datore
della garanzia stessa o, se del caso, gli organi della
procedura di risanamento o di liquidazione in merito alle
modalita' di escussione adottate e all'importo ricavato e
restituisce contestualmente l'eccedenza."
"Art. 5 (Potere di disposizione delle attivita'
finanziarie oggetto del pegno). - 1. Il creditore
pignoratizio puo' disporre, anche mediante alienazione,
delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, se previsto
nel contratto di garanzia finanziaria e conformemente alle
pattuizioni in esso contenute.
2. Il creditore pignoratizio che si sia avvalso della
facolta' indicata nel comma 1 ha l'obbligo di ricostituire
la garanzia equivalente in sostituzione della garanzia
originaria entro la data di scadenza dell'obbligazione
finanziaria garantita.
3. La ricostituzione della garanzia equivalente non
comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera
effettuata alla data di prestazione della garanzia
originaria.
4. Qualora, prima dell'adempimento dell'obbligo
indicato nel comma 2, si verifichi un evento determinante
l'escussione della garanzia, tale obbligo puo' essere
oggetto della clausola di «close-out netting». In mancanza
di tale clausola, il creditore pignoratizio procede
all'escussione della garanzia equivalente in conformita' a
quanto previsto nell'art. 4.
4-bis. Il presente articolo non si applica ai crediti."
"Art. 6 (Cessione del credito o trasferimento della
proprieta' con funzione di garanzia). - 1. I contratti di
garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della
proprieta' con funzione di garanzia, compresi i contratti
di pronti contro termine, hanno effetto in conformita' ai
termini in essi stabiliti, indipendentemente dalla loro
qualificazione.
2. Ai contratti di garanzia finanziaria che prevedono
il trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia,
compresi i contratti di pronti contro termine, non si
applica l'art. 2744 del codice civile.
3. Ai contratti di cessione del credito o di
trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia si
applica quanto previsto dall'art. 5, commi da 2 a 4."
"Art. 7 (Clausola di «close-out netting»). - 1. La
clausola di «close-out netting» e' valida ed ha effetto in
conformita' di quanto dalla stessa previsto, anche in caso
di apertura di una procedura di risanamento o di
liquidazione nei confronti di una delle parti."
"Art. 8 (Condizioni di realizzo e criteri di
valutazione). - 1. Le condizioni di realizzo delle
attivita' finanziarie ed i criteri di valutazione delle
stesse e delle obbligazioni finanziarie garantite devono
essere ragionevoli sotto il profilo commerciale. Detta
ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole
contrattuali concernenti le condizioni di realizzo, nonche'
i criteri di valutazione, siano conformi agli schemi
contrattuali individuati dalla Banca d'Italia, d'intesa con
la CONSOB, in relazione alle clausole di garanzia elaborate
nell'ambito della prassi internazionale.
2. La violazione della ragionevolezza sotto il profilo
commerciale delle condizioni di realizzo delle attivita'
finanziarie puo' essere fatta valere in giudizio entro tre
mesi dalla comunicazione indicata nell'art. 4, comma 2,
qualora non siano state previamente concordate tra le
parti, ai fini della rideterminazione di quanto dovuto ai
sensi del medesimo articolo.
3. Gli organi della procedura di liquidazione, entro
sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa,
possono far valere, agli stessi fini indicati nel comma 2,
anche la violazione della ragionevolezza sotto il profilo
commerciale nella determinazione tra le parti delle
condizioni di realizzo delle attivita' finanziarie, nonche'
dei criteri di valutazione delle stesse e delle
obbligazioni finanziarie garantite, qualora la
determinazione sia intervenuta entro l'anno che precede
l'apertura della procedura di liquidazione stessa.".
 
Art. 100
Modifiche alla legge fallimentare

1. Al quarto comma dell'articolo 195 della legge fallimentare, dopo le parole «disponga la liquidazione», sono inserite le seguenti: «o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE».
2. All'articolo 237 della legge fallimentare e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.».
3. L'articolo 240 della legge fallimentare e' sostituito dal seguente:
«Art. 240. (Costituzione di parte civile).- 1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.».

Note all'art. 100:
- Si riporta il testo dell'art. 195 della legge
fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), come modificato dal
presente decreto:
"Art. 195. (Accertamento giudiziario dello stato
d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta
amministrativa). - Se un'impresa soggetta a liquidazione
coatta amministrativa con esclusione del fallimento si
trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove
l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o piu'
creditori, ovvero dell'autorita' che ha la vigilanza
sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con
sentenza. Il trasferimento della sede principale
dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura
del procedimento, non rileva ai fini della competenza.
Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta
i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni
nell'interesse dei creditori fino all'inizio della
procedura di liquidazione.
Prima di provvedere il tribunale deve sentire il
debitore, con le modalita' di cui all'art. 15, e
l'autorita' governativa che ha la vigilanza sull'impresa.
La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma
dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorita'
competente perche' disponga la liquidazione o, se ne
ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della
risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della
direttiva 2014/59/UE. Essa e' inoltre notificata, affissa e
resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la
sentenza dichiarativa di fallimento.
Contro la sentenza predetta puo' essere proposto
reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18
e 19.
Il tribunale che respinge il ricorso per la
dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato.
Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'art. 22.
Il tribunale provvede su istanza del commissario
giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di
questo articolo quando nel corso della procedura di
concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione
coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si
verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato
di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di
cui al terzo comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
agli enti pubblici.".
- Si riporta il testo dell'art. 237 del citato decreto
legislativo n. 267 del 1942, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 237. (Liquidazione coatta amministrativa). -
L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma
degli articoli 195 e 202 e' equiparato alla dichiarazione
di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del presente titolo.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si
applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli
articoli 228 e 229, e 230.
Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario
speciale di cui all'art. 37 del decreto di recepimento
della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano
nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli
articoli 228, 229 e 230.".
 
Art. 101
Disposizioni penali

1. Nel codice civile, dopo il comma 3 dell'articolo 2638, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita' e alle funzioni di vigilanza.».
2. La violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 5, commi 4 e 7, e' punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, ma si procede d'ufficio.

Note all'art. 101:
- Si riporta il testo dell'art. 2638 del codice civile,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle
autorita' pubbliche di vigilanza). - Gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di
societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge
alle autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi
nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle
predette autorita' previste in base alla legge, al fine di
ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza,
espongono fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla
vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri
mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero
dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono
puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La
punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per
conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di
societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge
alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi
nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche
omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita',
consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3-bis Agli effetti della legge penale, le autorita' e
le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento
della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita' e
alle funzioni di vigilanza.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 622 del codice
penale:
"Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale). -
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o
ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto,
lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio
o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare
nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa
da euro 30 a euro 516.
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da
amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, sindaci o
liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione
contabile della societa'.
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa.".
 
Art. 102
Contenuto dei piani di risoluzione: regime transitorio

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 7, comma 2, il contenuto dei piani di risoluzione e' disciplinato dal presente articolo.
2. Il piano di risoluzione tiene conto di diversi possibili scenari, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia idiosincratico o si verifichi in un momento di instabilita' finanziaria piu' ampia o al ricorrere di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
a) il sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
b) l'assistenza di liquidita' di emergenza fornita dalla banca centrale; o
c) l'assistenza di liquidita' fornita dalla banca centrale che preveda garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
3. Il piano prevede una serie di opzioni per l'applicazione delle misure e poteri di risoluzione. Esso comprende, laddove possibile e opportuno, in forma quantificata:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano;
b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nella banca rispetto all'ultima informazione fornita;
c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di operativita' principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantirne la continuita' in caso di dissesto della banca;
d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
e) una descrizione della valutazione della risolvibilita';
f) una descrizione delle misure necessarie per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita';
g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la trasferibilita' delle funzioni essenziali, linee di operativita' principali e attivita' della banca;
h) una descrizione dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste alla banca per la redazione del piano siano aggiornate e a disposizione della Banca d'Italia in qualsiasi momento;
i) le modalita' che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti;
i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dall'impiego dei fondi di risoluzione;
ii) assistenza di liquidita' di emergenza fornita da una banca centrale; o
iii) assistenza di liquidita' da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
l) una descrizione delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;
m) una descrizione delle interdipendenze critiche;
n) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso alle sedi di negoziazione e alle infrastrutture di mercato e una valutazione della portabilita' delle posizioni dei clienti;
o) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti della banca, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;
p) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;
q) il requisito minimo di passivita' soggette a bail-in e l'eventuale termine entro il quale deve essere rispettato;
r) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuita' del funzionamento dei processi operativi della banca;
s) l'eventuale parere espresso dalla banca in merito al piano di risoluzione.
4. Il piano indica inoltre le modalita' e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca puo' chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca Centrale Europea e identifica le attivita' che potrebbero essere considerate idonee quali garanzie. Contiene infine le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea.
5. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti.
 
Art. 103
Contenuto dei piani di risoluzione
di gruppo: regime transitorio

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 8, comma 2, il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo e' disciplinato dal presente articolo.
2. Il piano di risoluzione di gruppo:
a) indica le azioni di risoluzione da avviarsi con riguardo alle singole componenti del gruppo, anche mediante azioni coordinate di risoluzione nei confronti di piu' componenti;
b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle componenti del gruppo stabilite nell'Unione europea, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attivita' svolte da una serie di componenti del gruppo o da singole sue componenti, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;
c) nel caso di un gruppo che comprende componenti stabilite in Stati terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorita' pertinenti di tali Stati e le implicazioni nell'Unione europea della risoluzione delle componenti stabilite in Stati terzi;
d) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo quando di questa ricorrono i presupposti;
e) indica le modalita' di finanziamento delle azioni di risoluzione del gruppo e, qualora siano necessari interventi di finanziamento, espone i criteri per la ripartizione dell'onere del finanziamento tra le varie fonti di finanziamento presenti nei diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai fondi di risoluzione;
ii) assistenza di liquidita' di emergenza della banca centrale; oppure
iii) assistenza di liquidita' da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
3. Il piano contiene inoltre le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea.
4. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti; tiene conto, tra l'altro, dell'articolo 85, comma 4, e dell'impatto potenziale della risoluzione sulla stabilita' finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.
 
Art. 104
Elementi da considerare nell'ambito della valutazione di
risolvibilita' di una banca o di un gruppo: regime transitorio.
1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 13, comma 3, per valutare la risolvibilita' di una banca o di un gruppo, sono esaminati:
a) l'organizzazione della banca/gruppo, in modo da assicurare che le linee di operativita' principali e funzioni essenziali siano allocate a soggetti chiaramente identificabili e in modo coerente;
b) i dispositivi adottati dalla banca/gruppo per fornire personale essenziale, infrastrutture, finanziamenti, liquidita' e capitali per sostenere e mantenere in essere le linee di operativita' principali e le funzioni essenziali;
c) l'efficacia, anche in caso di risoluzione della banca/gruppo, dei contratti di servizio, l'adeguatezza dei presidi di governo adottati dalla banca/gruppo per assicurare che tali contratti siano adempiuti nella misura e secondo la qualita' concordata, nonche' la presenza di procedure per trasferire a terzi i servizi forniti in virtu' di tali accordi, in caso di separazione delle funzioni essenziali o delle linee di operativita' principali;
d) i piani e le misure di emergenza per assicurare la continuita' dell'accesso alle infrastrutture di mercato;
e) l'adeguatezza dei sistemi informatici per permettere alla Banca d'Italia di raccogliere informazioni accurate e complete sulle linee di operativita' principali e sulle funzioni essenziali, al fine di agevolare decisioni rapide;
f) la capacita' dei sistemi informatici di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della banca/gruppo in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;
g) la misura in cui la banca/gruppo ha testato i propri sistemi informatici in scenari di stress definiti dalla Banca d'Italia;
h) la continuita' dei sistemi informatici sia per la banca/gruppo interessata, sia per il cessionario nel caso in cui le funzioni essenziali e le linee di operativita' principali siano oggetto di cessione;
i) le procedure adottate della banca/gruppo per permettere alla Banca d'Italia di disporre delle informazioni necessarie per individuare i depositanti e gli importi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi;
l) l'ammontare e la tipologia delle passivita' soggette ammissibili della banca/gruppo;
m) se sono previste garanzie infragruppo o operazioni back to back, la misura in cui: i) queste operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e la solidita' dei relativi sistemi di gestione del rischio; ii) il ricorso a queste operazioni aumenta il rischio di contagio nel gruppo
n) la misura in cui la struttura giuridica del gruppo ostacola l'applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di societa', della complessita' della struttura del gruppo o della difficolta' di associare le linee di business alle componenti del gruppo;
o) quando la valutazione coinvolge una societa' di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, la misura in cui la risoluzione di entita' del gruppo che sono banche o societa' finanziarie controllate puo' esercitare un impatto negativo sul ramo non finanziario del gruppo;
p) la disponibilita', presso le autorita' degli Stati terzi, delle misure di risoluzione necessarie per sostenere le autorita' di risoluzione dell'Unione Europea nelle azioni di risoluzione e i margini per un'azione coordinata fra autorita' dell'Unione Europea e autorita' degli Stati terzi;
q) la possibilita' di applicare le misure di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione;
r) la misura in cui la struttura del gruppo permette alla Banca d'Italia di procedere alla risoluzione del gruppo nel suo complesso o di una o piu' delle sue componenti senza provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale, e al fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo complesso;
s) gli accordi e i mezzi che potrebbero agevolare la risoluzione in caso di gruppi con societa' controllate stabilite in giurisdizioni diverse;
t) la credibilita' dell'uso delle misure di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorita' di Stati terzi;
u) la possibilita' di valutare l'impatto della risoluzione della banca/gruppo sul sistema finanziario, infrastrutture di mercato, sulla fiducia dei mercati finanziari o sull'economia in generale; l'impatto stesso, nonche' il grado di idoneita' delle misure o dei poteri di risoluzione a contenerlo.
2. Il livello di dettaglio della valutazione dipende, tra l'altro, dalle possibili conseguenze del dissesto della banca/gruppo in relazione alle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessita' operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico e l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.

Note all'art. 104:
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 65
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi
nelle Note all'art. 2.
 
Art. 105
Contenuto del piano di riorganizzazione aziendale
a seguito del bail-in: regime transitorio

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 56, comma 2, il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti:
a) la diagnosi dei fattori e dei problemi che hanno portato al dissesto o al rischio di dissesto e delle circostanze che hanno determinato le difficolta' incontrate;
b) la descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilita' economica a lungo termine che si intende adottare;
c) il calendario di attuazione di tali misure.
2. Le misure volte a ripristinare la sostenibilita' economica a lungo termine possono comprendere:
a) la riorganizzazione delle attivita';
b) modifiche dei sistemi operativi e dell'infrastruttura interna;
c) la dismissione delle attivita' in perdita;
d) la ristrutturazione delle attivita' esistenti che possono diventare eccessivamente esposte alla concorrenza;
e) la vendita di attivita' o di linee di business.
 
Art. 106
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo IV, Sezione III si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.
 
Art. 107
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
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