Gazzetta n. 276 del 26 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 ottobre 2015
Incremento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni, recante "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti" ed in particolare i punti 1 e 2 della tabella 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante "Nuovo codice della strada";
Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" ed in particolare l'art. 21, comma 1, lettera a), nella parte in cui, modificando l'art. 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che la conferma di validita' della patente di guida sia comprovata dall'emissione di un duplicato della stessa, recante la nuova data di scadenza di validita' e trasmessa per posta al titolare;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE in materia di patente di guida" ed, in particolare, l'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE che fa obbligo agli Stati membri di assicurare che "entro il 19 gennaio 2033, tutte le patenti di guida rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i requisiti" del nuovo modello di patente UE;
Considerato che l'attuazione del suddetto art. 126, comma 5 (ora comma 8 in ottemperanza all'obbligo di cui al predetto art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determina un incremento del fabbisogno di approvvigionamento di supporti card di patente di guida, conformi al nuovo modello UE, commisurato non solo alla domanda di patenti a seguito di esame e duplicato per deterioramento, smarrimento, furto o distruzione, come da procedure attualmente in uso, ma anche a quella di emissione di duplicati in sede di conferma di validita', oggi comprovata dall'emissione di mero tagliando;
Visto, altresi', l'art. 23, comma 7, e l'allegato IV, punto 4.2, del richiamato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, ai sensi dei quali il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale deve provvedere affinche' gli esaminatori per la prova pratica di guida seguano - tra l'altro - "una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per un periodo di cinque anni, al fine di sviluppare e mantenere le necessarie capacita' pratiche di guida";
Considerato, inoltre, che il corretto adempimento degli obblighi comunitari posti dall'allegato II, lettera B, della direttiva 2006/126/CE, come recepito dal corrispondente allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, impone l'adeguamento delle aree degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, gia' destinate all'esecuzione delle prove utili a conseguire le patenti di categoria A1 ed A fino al 18 gennaio 2013;
Visti i punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 del predetto allegato II, lettera B che prescrivono, nell'ambito della prova di capacita' e comportamento per il conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2 o A, l'esecuzione di manovre particolari in area chiusa al traffico;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2013, n. 25, recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patente di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, nonche' delle modalita' di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti" ed in particolare gli allegati A, B, C e D recanti specifica dei circuiti di prova utili alla realizzazione delle predette manovre;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva 2011/94/11E recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida" ed in particolare il Capo I recante modificazioni al su menzionato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59;
Visto l'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che prevede che alla copertura di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del nuovo modello di patente UE si provveda mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui al punto 1 della citata tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870;
Visto, inoltre, l'art. 11 del richiamato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dell'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, affinche' il relativo maggior gettito, affluito all'entrata del bilancio dello Stato, sia riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59;
Vista la proposta della Direzione generale per la motorizzazione trasmessa con nota del 15 luglio 2015, con cui si chiede di procedere all'aumento delle tariffe connesse al rilascio delle patenti di guida mediante l'emanazione del decreto, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, con le formalita' previste dall'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dai predetti provvedimenti normativi;

Decreta:

Art. 1

Incremento delle tariffe di cui alla tabella 3, punti 1
e 2 della legge 1° dicembre 1986, n. 870

1. Alla tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, la voce tariffaria "15,00" e' sostituita dalla seguente: "16,20";
b) al punto 2, la voce tariffaria "9,00" e' sostituita dalla seguente: "10,20".
2. II maggior gettito derivante dall'incremento dell'importo di cui al comma 1, affluisce all'entrata del bilancio dello Stato, Capo XV - Capitolo 2454 - art. 20, ed e' riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le finalita' di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, ed all'art. 11 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 7.
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2015

Il Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare registro n. 1, foglio n. 3387
 
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