Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Aggiornamento delle linee guida del 31 dicembre 2010, per i controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, sui lavori di ricostruzione degli immobili lesionati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, commissionati da soggetti privati beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (Delibera 5 novembre 2015).


1. Premessa.
Con le Linee Guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2010, questo Comitato, sulla scorta dei principi recati dall'art. 16 del D.L. n. 39/2009 ha fornito indicazioni lungo due direttrici d'azione riguardanti la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel complesso degli interventi pubblici finalizzati alla ricostruzione di L'Aquila e degli altri centri dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
L'atto di indirizzo, per un verso, ha dettato una serie di indicazioni-ponte, finalizzate a consentire l'immediata applicazione della tracciabilita' dei flussi finanziari pubblici erogati, anche sotto forma di contributi a privati, per il risanamento degli immobili e delle infrastrutture nell'area del «cratere», nonche' a sperimentare l'avvio delle white list, entrate poi a regime per effetto, dapprima del D.P.C.M. 18 ottobre 2011 e, in seguito, dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del discendente D.P.C.M. 18 aprile 2013.
Per un altro verso, le predette Linee Guida hanno definito il modello delle cautele da applicare per prevenire tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata nei contributi pubblici erogati, attraverso i Comuni, per il recupero del patrimonio edilizio privato, rimasto lesionato a seguito dei citati eventi tellurici (ed. «ricostruzione privata»).
Le indicazioni formulate sul punto hanno tenuto conto del fatto che il quadro normativo dell'epoca conteneva solo alcune norme di principio riguardanti lo svolgimento dei controlli antimafia sul segmento della «ricostruzione privata» (art. 16, comma 5, del D.L. n. 39/2009) e qualificava espressamente i predetti contributi come indennizzo per i danni subiti a seguito del sisma. Con cio' escludendo che il loro impiego dovesse avvenire nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 163/2006 (art. 3-ter del D.L. n. 125/2010).
In questo contesto, il Comitato ha messo a punto un sistema volto a fare leva su strumenti di verifica «ordinari» e a valorizzare una collaborazione pubblico-privato.
In sintesi, tale sistema fa perno, innanzitutto, sull'obbligo per il privato proprietario, percettore del contributo per la ricostruzione, di inserire nel contratto d'appalto stipulato con l'operatore economico affidatario dei lavori di ricostruzione, una «clausola antimafia» che:
ai sensi dell'art. 1456 c.c., consente al proprietario percettore del contributo di risolvere il contratto, nell'ipotesi in cui l'operatore economico sia colpito da una determinazione antimafia di tenore interdittivo;
obbliga l'operatore economico affidatario dei lavori a inserire un'omologa pattuizione che lo facoltizza - sempre a norma dell'art. 1456 c.c. - a risolvere il contratto con i propri subappaltatori e subcontraenti, nell'ipotesi in cui questi ultimi siano colpiti da un provvedimento antimafia inibitorio.
Oltre a tale clausola - che e' utile ricordare e' riportata nell'apposito contratto di appalto-tipo messo a punto dalla soppressa struttura commissariale - il modello d'azione varato nel 2010 prevede anche un'attivita' di verifica antimafia, da effettuarsi in maniera mirata.
In particolare, e' stato previsto che:
il Comune, nell'istruire la richiesta di contributo, verifichi l'inserimento della predetta clausola antimafia nel contratto d'appalto stipulato dal proprietario richiedente il beneficio economico;
il GICER, attraverso un'attivita' di analisi, individui i cantieri di maggiore interesse ai fini della prevenzione amministrativa antimafia;
la Prefettura avvii il monitoraggio antimafia sulle imprese presenti in tali cantieri, attraverso iniziative ispettive in situ, svolte in collaborazione con la competente Direzione Territoriale del Lavoro;
la Prefettura comunichi gli eventuali provvedimenti interdittivi emessi al Comune che ha erogato il contributo, il quale provvede a darne notizia al proprietario interessato, ai fini dell'attivazione della clausola ex art. 1456 c.c.
Il quadro normativo di riferimento ha conosciuto medio tempore alcune significative modificazioni, ad opera in particolare del D.L. n. 83/2012 e del discendente D.P.C.M. 4 febbraio 2013 che hanno rimodellato la governance del processo della ricostruzione privata del «cratere sismico» abruzzese.
Tali provvedimenti recano norme che, sebbene non ancora completamente attuate in alcune parti, assumono un particolare rilievo ai fini della prevenzione amministrativa antimafia, puntualmente evidenziate in un fondamentale contributo offerto dall'Avvocatura Generale dello Stato.
In considerazione di cio', le presenti Linee Guida, in preparazione delle quali sono state acquisite anche le valutazioni propositive del Prefetto dell'Aquila, ridefiniscono le modalita' del controllo antimafia che deve essere realizzato sui lavori di ricostruzione appaltati dai soggetti privati, con l'impiego dei contributi pubblici erogati ai sensi delle vigenti normative. 2. Le condizioni di utilizzo dei contributi pubblici per la
ricostruzione.
A premessa delle indicazioni che qui di seguito saranno formulate, appare opportuno svolgere alcune considerazioni circa le modalita' di utilizzo dei contributi per la ricostruzione privata istituiti dall'art. 3 del D.L. n. 39/2009, a favore dei privati proprietari o a condomini composti dai soggetti privati.
Come si e' gia' accennato, la norma interpretativa recata dall'art. 3-ter del D.L. n. 125/2010 chiarisce due aspetti del regime giuridico delle sovvenzioni in parola.
Il primo riguarda la natura delle erogazioni in argomento che e' quella di indennizzo concesso a fondo perduto. Il secondo attiene, invece, alle condizioni di impiego; a questo proposito la disposizione in parola esplicita che i contratti stipulati dai beneficiari del contributo, per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni e servizi ad essi connessi, non ricadono sotto il regime dell'art. 32, comma 1, lettere d) ed e), del D.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) e quindi sono esenti dall'osservanza delle norme che regolano la contrattualistica pubblica.
Tali previsioni non possono, tuttavia, essere intese nel senso che le sovvenzioni in argomento costituiscono una provvista finanziaria svincolata dall'esecuzione delle opere di ricostruzione privata.
All'opposto, una lettura sistematica delle previsioni recate dal ricordato art. 3 del D.L. n. 39/2009 evidenzia come le sovvenzioni in parola sono funzionali all'effettiva realizzazione degli interventi di recupero degli immobili (ad uso abitativo o meno).
Tanto e' vero che la loro effettiva erogazione e' subordinata alla produzione di una documentazione attestante la concreta esecuzione dei lavori, nel rispetto degli standard di sicurezza stabiliti dall'art. 5 del D.L. n. 136/2004, e che gli edifici sono soggetti ad un divieto di alienazione per due anni (art. 3, commi 1, lettere a) e d), 1-ter e 5, del D.L. n. 39/2009).
In sostanza, dunque, i contributi in questione - anche se destinati ad essere impiegati senza l'osservanza delle norme sull'evidenza pubblica - sono funzionalizzati al perseguimento di uno specifico interesse pubblico individuato dalla legge nella ricostruzione o riparazione immobiliare delle localita' colpite dal sisma del 6 aprile 2009.
L'immanenza dell'interesse pubblico nell'utilizzo delle contribuzioni in parola non si esaurisce solo in questo profilo.
Le previsioni sopravvenute a partire dal 2012 mettono in luce, piuttosto, come la ricostruzione privata debba conformarsi anche ad altri interessi pubblici.
Sono indicative, in questo senso, le norme che impongono ai proprietari (uti singuli ovvero riuniti in consorzi obbligatori), di affidare i lavori di ricostruzione, previo invito rivolto ad almeno cinque ditte, e di corredare l'istanza tendente ad ottenere il riconoscimento del contributo da almeno cinque offerte di imprese o da tre progettisti, al fine di garantire una valutazione comparativa (art. 61-quater, comma 4, del D.L. n. 83/2012 e art. 2 del D.P.C.M. 4 febbraio 2003).
A queste si aggiungono le previsioni che si occupano di definire i requisiti che devono essere posseduti dalle imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione.
Su questo versante, il nuovo quadro normativo prevede l'istituzione di un «elenco speciale» delle imprese che intendono operare per la ricostruzione privata. L'iscrizione in tale elenco avviene su base volontaria ma le medesime disposizioni stabiliscono che le offerte presentate dai proprietari devono provenire da operatori economici ammessi nell'apposito «elenco speciale», istituito presso i due Uffici speciali della ricostruzione, competenti uno per la citta' dell'Aquila, l'altro per i restanti Comuni del «cratere». A tale elenco possono iscriversi su base volontaria solo imprese in possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica stabiliti dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 (art. 61-quater del D.L. n. 83/2012 e art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2010).
Sempre in questa direzione si muove anche la previsione secondo cui i contratti di appalto dei lavori di ricostruzione privata devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullita' e devono riportare, tra l'altro, l'indicazione dei requisiti generali e tecnici dell'impresa, nonche' della «certificazione antimafia» dell'impresa affidataria. Inoltre, lo stesso regolamento negoziale, deve fare espressa menzione della volonta' dell'impresa affidataria di fare ricorso al subappalto dell'esecuzione dei lavori, ove autorizzato dal committente, indicando misura ed identita' del subappaltatore (art. 61-quater, comma 8, lettere b) e f), del D.L. n. 83/2012).
Il complesso delle disposizioni sopra riassunte chiarisce come l'utilizzazione dei contributi per la ricostruzione privata, pur non essendo integralmente sottoposta alla disciplina dell'evidenza pubblica, deve avvenire nel rispetto di alcuni principi che governano la stipula dei contratti pubblici di lavori e servizi e forniture, e in particolare:
anche in assenza di una gara, deve essere assicurata una valutazione comparativa tra le varie imprese offerenti, in modo da garantire condizioni di trasparenza della scelta e di effettiva concorrenza;
l'impresa appaltatrice deve possedere i requisiti di ordine generale prescritti dalla disciplina comunitaria e nazionale per i contratti pubblici, nonche' i requisiti di affidabilita' tecnica previsti, invece, specificamente, per la ricostruzione delle localita' colpite dal sisma del 6 aprile 2009; tali requisiti sono funzionali al conseguimento dell'iscrizione nel predetto «elenco speciale» che, come riferito dal Prefetto dell'Aquila, non e' ancora completamente operativo per le ragioni che si diranno meglio in seguito;
a prescindere dall'istituzione dell'elenco, le imprese offerenti devono comunque essere in possesso della «certificazione antimafia» e del documento di regolarita' contributiva, ai fini della validita' dell'appalto. 3. Le finalita' perseguite dalle norme introdotte dal D.L. n. 83/2012
e dai relativi provvedimenti attuativi.
Come sottolineato dall'Avvocatura Generale dello Stato nel contributo offerto a sostegno della predisposizione delle presenti Linee Guida, risulta evidente la ratio delle norme recate dall'art. 67-quater del D.L. n. 83/2012 e dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013.
Con esse, il Legislatore ha inteso assicurare, da un lato, che i contributi pubblici siano effettivamente utilizzati per la ricostruzione del patrimonio immobiliare privato, per cui essi sono stati istituiti; dall'altro, che i proprietari affidino i lavori di recupero edilizio a ditte qualificate dal punto di vista tecnico-economico.
Le predette disposizioni intendono, altresi', assicurare che l'erogazione dei contributi economici per l'espletamento obbligatorio di attivita' di ricostruzione o di risanamento degli edifici risponda a canoni di trasparenza e non determini, per il tramite dei privati beneficiari, una lesione della concorrenza ne' finisca per costituire una fonte di arricchimento per imprese colluse o sottoposte ai condizionamenti della criminalita' organizzata.
Si tratta, a ben vedere, delle medesime finalita' cui si ispira la disciplina dei contratti pubblici.
Proprio questa identita' di obiettivi, legittima, in presenza di vuoti normativi, un'applicazione analogica delle disposizioni sui contratti pubblici, in particolare per cio' che riguarda il recesso dell'amministrazione committente dal contratto di appalto stipulato con l'impresa colpita da informazione antimafia interdittiva, oggi contenute nell'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011. 4. Le modalita' del controllo antimafia sulle imprese affidatarie di
appalti per la ricostruzione privata.
Le considerazioni appena svolte nei precedenti paragrafi 2 e 3 rendono evidente che il riconoscimento del contributo per la ricostruzione privata e la sua erogazione sono subordinati alla condizione che le offerte siano state presentate da operatori economici in possesso della «certificazione antimafia» (di tenore liberatorio) e al permanere di questo requisito per tutta la durata dei lavori commissionati dai privati proprietari.
Vanno, a questo punto, affrontate due ordini di questioni.
La prima riguarda il percorso giuridico attraverso il quale l'operatore economico acquisisce contezza di aver conseguito una «certificazione antimafia» di tenore liberatorio. Occorre, infatti, considerare che la «certificazione antimafia» - o meglio, secondo una nomenclatura piu' attuale, la documentazione antimafia - e' un'attestazione che viene rilasciata solo nell'ambito di rapporti tra pubbliche amministrazioni; e proprio per questo motivo il Libro II del D.lgs. n. 159/2011 non consente piu' al privato di richiedere tale attestazione alla Prefettura competente.
La seconda questione concerne, invece, il tipo di controllo antimafia cui devono sottostare gli operatori economici affidatari dei lavori per la ricostruzione privata; se cioe' tale controllo debba esplicitarsi nella forma della comunicazione (destinata, come noto, ad accertare solo l'assenza delle clausole ostative di cui all'art. 61-quater del D.lgs. n. 159/2011), ovvero nella veste dell'informazione (destinata a fare stato dell'insussistenza non solo delle predette cause ostative, ma anche di tentativi di infiltrazione mafiosa).
A ben vedere, la disciplina dell'art. 61-quater del D.L. n. 83/2012 e del D.P.C.M. 4 febbraio 2013 consente, una volta entrata definitivamente a regime, di superare entrambe le problematiche appena evidenziate.
L'art. 2, comma 4, del ripetuto D.P.C.M. 4 febbraio 2013, prevede che ai fini del riconoscimento del contributo, i privati proprietari (uti singuli o come condomini), debbano presentare offerte prodotte unicamente da progettisti ed imprese iscritti nell'elenco speciale istituito presso gli Uffici speciali della ricostruzione ai sensi dell'art. 61-quater del D.L. n. 83/2012.
L'individuazione delle ditte offerenti, nell'ambito della platea dei soggetti iscritti nel citato elenco, viene in tal modo a costituire una vera e propria condizione di ammissibilita' della richiesta di riconoscimento del contributo. Quest'ultima, quindi, dovra' essere rigettata nel caso in cui i due Uffici speciali per la ricostruzione, cui compete l'istruttoria delle istanze tendenti ad ottenere il beneficio in questione, verifichino che il privato abbia acquisito offerte da progettisti o operatori economici non iscritti.
Questa soluzione non contrasta con le previsioni dell'art. 10, comma 8, dello stesso D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e dell'avviso pubblico - diramato il 24 ottobre 2013 dagli Uffici speciali per la ricostruzione per definire le modalita' di presentazione delle istanze di ammissione all'elenco - secondo le quali l'iscrizione e' volontaria.
Tali norme, infatti, si limitano a chiarire che l'ingresso nel rigoroso «circuito» dei controlli dell'elenco ufficiale dipende dalla scelta volontaria di sottostarvisi, che acquisisce il carattere di un vero e proprio onere, cui corrisponde il vantaggio di poter risultare affidatari degli appalti per la ricostruzione privata. In questi termini, le suddette disposizioni apprestano un sistema che non e' dissimile da quello che, dopo il D.L. n. 90/2014, caratterizza le white list di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012.
Anche in questo caso, infatti, l'iscrizione nelle «liste» e' condicio sine qua non ai fini del conseguimento di appalti e subappalti inerenti ai settori individuati come «a rischio»; senza pero' che tale iscrizione assuma i caratteri di un obbligo a carico dell'impresa. Si tratta, infatti, di un onere volontariamente accettato in vista della posizione di vantaggio, consistente nella possibilita' di acquisire contratti e subcontratti afferenti all'esecuzione di appalti a rilevanza pubblica.
L'attivazione dell'elenco ufficiale consente di risolvere anche il problema dell'individuazione dei controlli antimafia che devono essere svolti nei riguardi degli operatori economici interessati a operare nel campo della ricostruzione privata.
Difatti, l'art. 1, comma 2, del ricordato avviso pubblico, precisando il dettato normativo, prescrive espressamente che nei confronti delle imprese richiedenti l'ammissione all'elenco ufficiale devono essere esperite le verifiche richieste per il rilascio dell'informazione antimafia.
L'iscrizione, dunque, potra' essere accordata solo qualora gli accertamenti svolti dalla Prefettura si concludano con un esito che consenta l'emissione di un provvedimento antimafia liberatorio.
E' opportuno in questa sede precisare che, in applicazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, le verifiche antimafia non andranno svolte nell'ipotesi in cui l'operatore economico interessato risulti essere iscritto nelle white list di cui all'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, ovvero in elenchi speciali di imprese non soggette al rischio di infiltrazioni mafiose, previste da specifiche discipline normative (come, ad esempio, nel caso della ricostruzione post-terremoto in Emilia). L'ammissione in corso di validita' a queste «liste» comprova gia' la permanenza dei requisiti dell'informazione antimafia liberatoria, rendendo non necessaria la loro reiterazione.
In queste ipotesi, infatti, le Prefetture, dell'Aquila, Pescara e Teramo si limiteranno ad accertare, anche su indicazione dell'impresa interessata, l'effettiva vigenza dell'iscrizione nelle predette white list e a darne comunicazione al competente ufficio centrale per la ricostruzione. Tale adempimento consentira' di concludere gli accertamenti antimafia di competenza delle tre Prefetture del cratere sismico.
Le considerazioni sin qui svolte permettono di chiarire le modalita' di attuazione di un ulteriore adempimento richiesto dalla disciplina recata dal ricordato art. 67-quater del D.L. n. 83/2012.
Ci si riferisce, nello specifico, alla disposizione del comma 8, lettera b), secondo cui il contratto stipulato dal proprietario, beneficiario dei contributi pubblici, deve riportare, tra l'altro, anche l'indicazione della «certificazione antimafia» rilasciata in capo all'impresa.
E' evidente che tale adempimento potra' essere soddisfatto, indicando nel contratto d'appalto l'avvenuto conseguimento dell'iscrizione nell'elenco speciale. 5. Segue. I controlli antimafia sulle imprese affidatarie di
subappalti per la ricostruzione privata.
Le considerazione esposte nel precedente paragrafo 4 valgono evidentemente anche per le imprese che ricevono subappalti conferiti dalle imprese affidatarie degli appalti di lavori per la ricostruzione privata.
E' appena il caso di sottolineare che il termine «subappalto» deve essere inteso in questo contesto non nell'accezione dettata dall'art. 118, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, che attribuisce rilevanza ai subcontratti di importo superiore ad alcune soglie, calcolate anche in rapporto all'entita' del contratto «principale».
Poiche' si e' in presenza di rapporti intercorrenti tra soggetti privati, appare piu' appropriato fare riferimento alla nozione civilistica desumibile dall'art. 1656 c.c., secondo cui il subappalto consiste in un contratto con il quale l'appaltatore demanda ad un terzo l'esecuzione, in tutto o in parte, dell'opera commissionata, indipendentemente quindi dal suo valore o importo.
Cio' premesso, va ricordato che - come accennato nel paragrafo 2 - l'art. 67-quater, comma 8, lettera f), stabilisce che, il contratto deve riportare, sempre in forma scritta:
la dichiarazione con cui l'impresa appaltatrice palesa la volonta' di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, indicandone la misura e l'identita' del subappaltatore;
l'autorizzazione del committente.
Il Legislatore ha, in tal modo, sottoposto a rigide condizioni il ricorso al subappalto, nell'ambito della ricostruzione privata, assimilandone la disciplina a quella riscontrabile nel campo dell'evidenza pubblica. Va, addirittura, sottolineato come rispetto a quest'ultima disciplina, il sistema delineato dall'art. 67-quater appare improntato a caratteristiche di maggior rigore. Ed infatti, viene richiesto di indicare al momento della stipula non semplicemente la percentuale dei lavori subappaltabile, ma anche l'identita' dell'operatore economico destinatario del sub affidamento.
Tali limitazioni corrispondono, evidentemente, all'obiettivo di preservare gli interessi pubblici sottesi al processo di ricostruzione privata.
Accentuando la natura di contratto intuitus personae, propria del contratto di subappalto, il D.L. n. 83/2012 ha inteso, evidentemente, prevenire la possibilita' che i subappalti finiscano per costituire lo strumento per eludere le norme che consentono la partecipazione ai lavori di questo segmento del processo di risanamento «post sisma» solo ad operatori economici in possesso di requisiti di affidabilita' generale, tecnica ed antimafia, preventivamente accertati. Si porrebbe, infatti, in contraddizione con le cautele «antimafia» che la predetta normativa ha voluto estendere alla figura dell'impresa affidataria, ipotizzare la mancanza di analoghi controlli nei confronti dell'operatore economico subaffidatario dei lavori. Peraltro, l'art. 67-quater del citato D.L. n. 83/2012, al comma 8, prescrive l'acquisizione della certificazione antimafia nei confronti dell'impresa, in senso generico; e dunque sia che la stessa agisca nella veste di appaltatore principale sia in quella di subappaltatore.
Tali considerazioni trovano conferma nelle previsioni che - come si e' detto al paragrafo 4 - prevedono che possano partecipare ai lavori in discorso esclusivamente imprese che abbiano conseguito l'iscrizione nell'elenco speciale, previsto dal ricordato art. 67-quater, comma 9, del D.L. n. 83/2012.
Lo stesso comma 9 precisa che tale elenco e' destinato a riunire gli operatori economici interessati all'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata, indipendentemente dal fatto che tale partecipazione avvenga a titolo di contratto di appalto o subappalto.
Queste considerazioni convincono del fatto che le imprese affidatarie degli appalti di ricostruzione privata possano conferire subappalti solo ad operatori economici iscritti nel predetto elenco speciale e, quindi, oggetto di uno preventivo screening antimafia, nei termini illustrati nel paragrafo 4. 6. Segue. Le modalita' di svolgimento del controllo antimafia in
attesa della definitiva formazione dell'elenco speciale di cui
all'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 4 febbraio 2013.
Come riferito dal Prefetto dell'Aquila, nei contributi prodotti in preparazione delle presenti Linee Guida, allo stato e' in corso di pubblicazione l'elenco speciale dedicato ai progettisti; mentre deve essere completato quello relativo alle imprese.
Tali ragguagli evidenziano come, per questi aspetti, il modello della ricostruzione privata delineato dal D.L. n. 83/2012 versi ancora in una fase di transizione in cui la verifica su elementi di controindicazione, dal punto di vista antimafia, nei confronti dell'impresa che effettua i lavori, puo', alternativamente, essere effettuata o attraverso la consultazione dell'elenco di cui al precedente punto 4. (ove istituito), ovvero attraverso la documentazione antimafia prodotta dall'impresa.
Alla luce di tale quadro, il Comitato ritiene opportuno fornire indicazioni di dettaglio circa le modalita' di svolgimento dei controlli antimafia relativamente a tale periodo di transizione.
Al riguardo, devono essere tenute distinte due ipotesi:
a) provvedimenti di riconoscimento dei contributi adottati in un periodo anteriore alla data di entrata in vigore dell'art. 61-quater del D.L. n. 83/2012 (cioe' prima del 18 agosto 2012).
Prima del D.L. n. 83/2012, non era rinvenibile una specifica norma che richiedeva al proprietario di corredare la propria istanza con indicazioni volte ad attestare la sussistenza, oltre che dei requisiti di affidabilita' generale e tecnica, anche di moralita', dal punto di vista dell'antimafia.
Le uniche previsioni sul punto erano contenute nelle Linee Guida del 31 dicembre 2010 le quali - e' bene sottolinearlo - richiedevano ai Comuni del «cratere sismico» di verificare l'inserimento nei regolamenti negoziali stipulati tra il proprietario e l'impresa affidataria delle particolari clausole antimafia ricordate nel paragrafo 1.
Ai contratti conclusi in quell'arco temporale non puo', dunque, applicarsi la previsione dell'art. 61-quater, comma 8, lettera b), del D.L. n. 83/2012 che impone ai privati di riportare nel contratto la «certificazione antimafia» (o meglio l'informazione antimafia liberatoria), conseguita dall'impresa affidataria.
Per tali contratti, dunque, i controlli antimafia continueranno ad essere sviluppati secondo le modalita' stabilite dalle ripetute Linee Guida del 31 dicembre 2010, come integrate dal presente atto di indirizzo;
b) provvedimenti di riconoscimento dei contributi adottati in un periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell'art. 61-quater del D.L. n. 83/2012 (18 agosto 2012) e la data di pubblicazione della sezione dell'elenco speciale relativa alle imprese.
Con riguardo a questa fattispecie, va preliminarmente osservato che l'art. 67-quater, comma 8, lettera b) - secondo cui il regolamento contrattuale deve indicare la «certificazione antimafia» rilasciata all'impresa affidataria - e' norma la cui efficacia e' svincolata dalla preventiva pubblicazione del ricordato elenco speciale.
Essa, quindi, ha una portata immediatamente precettiva e di diretta applicazione, imponendo gia' adesso alle parti di riportare l'estremo della «certificazione antimafia» rilasciata all'impresa affidataria.
Nella fase transitoria, l'adempimento in questione deve essere svolto, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, la quale - come si e' ricordato supra - non ammette che il privato possa richiedere il rilascio della documentazione antimafia.
In questo senso, si ritiene che l'obbligo in questione possa essere adempiuto attraverso due opzioni.
Nel caso in cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione in corso di validita' nelle white list di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012, sara' sufficiente fare riferimento a tale iscrizione.
Qualora, invece, l'impresa non sia ancora iscritta nelle predette «liste», essa potra' comunque presentare un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 159/2011, al fine di attestare l'assenza delle cause ostative di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo.
In tale ipotesi, gli accertamenti antimafia potranno essere completati dalle tre Prefetture del «cratere sismico» attraverso:
le iniziative ispettive definite dalle Linee Guida del 31 dicembre 2010, la cui vigenza in parte qua viene qui riconfermata;
i controlli che saranno effettuati, anche a prescindere dalle predette iniziative, secondo modalita' procedurali volte ad individuare le situazioni di maggiore rilievo, sulla base delle attivita' di analisi sviluppate dal GICER e dalla DIA.
Al fine di agevolare queste attivita', i due Uffici speciali per la ricostruzione provvederanno ad inviare alle tre Prefetture del «cratere sismico» l'elenco delle imprese che hanno stipulato contratti per la ricostruzione.
Resta fermo che - come stabilito dalle Linee Guida del 31 dicembre 2010 - qualora all'esito dei controlli emerga la sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata, le tre Prefetture provvederanno ad emettere un'informazione antimafia interdittiva.
Al riguardo, come ha opportunamente evidenziato anche l'Avvocatura dello Stato nel richiamato parere, l'introduzione dell'art. 89-bis nel Codice antimafia, consente, comunque, alla Prefettura, il rilascio di un'informazione interdittiva anche nei casi in cui l'autorizzazione a contrattare con la Pubblica Amministrazione sia condizionata al rilascio di semplice comunicazione. 7. Gli effetti dell'informazione antimafia interdittiva emessa nei
confronti di imprese affidatarie di contratti e subcontratti di
lavori servizi e forniture per la ricostruzione privata.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla questione degli effetti che l'eventuale adozione di un'informazione antimafia interdittiva puo' determinare sul contratto d'appalto, stipulato dal proprietario/committente, beneficiario di contributi per la ricostruzione privata.
Ai fini dei riflessi che il provvedimento inibitorio puo' avere sulla validita' del rapporto negoziale, occorre considerare che l'art. 61-quater, comma 8, del D.L. n. 83/2012 impone, a pena di nullita', che il contratto di appalto sia concluso in forma scritta ed aggiunge una serie di prescrizioni tra cui l'indicazione della «certificazione antimafia» in possesso dell'appaltatore.
Dal sistema delineato sembra, dunque, che possa ricavarsi l'esistenza di una norma imperativa, tesa a limitare l'autonomia negoziale della parte appaltatrice, con conseguente nullita', ai sensi dell'art. 1418 c.c., del contratto in caso di sua violazione, cioe' nel caso in cui venga meno il possesso del predetto requisito antimafia.
Anche qualora non si voglia aderire a conclusioni cosi' radicali, pare comunque indubitabile che sulla base del rinnovato quadro normativo di riferimento, determinatosi per effetto del D.L. n. 83/2012 e del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, la qualificazione morale dell'impresa, dal punto di vista antimafia, costituisca condizione imprescindibile per l'erogazione del contributo. Ne consegue, pertanto, che la sussistenza in capo all'appaltatore di una interdittiva antimafia determina l'impossibilita' per l'amministrazione di erogare il contributo funzionale all'esecuzione dell'opera.
In questi termini, quindi, al netto delle considerazioni sulla invalidita'/nullita' del contratto di appalto, la scelta, da parte del privato, di un'impresa priva di controindicazioni sul piano «antimafia», si configura senz'altro come un onere legale che il committente e' tenuto ad assolvere ove intenda ottenere il conseguimento del «bene della vita» costituito dal riconoscimento del contributo.
Qualora, dunque, al momento dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo emerga che l'impresa affidataria e' colpita da interdittiva antimafia, il Comune dovra' inevitabilmente respingere l'istanza presentata dal proprietario/committente.
L'istanza dovra' essere, invece, accolta nel caso in cui l'operatore economico risulti non essere stato destinatario di provvedimenti inibitori antimafia e non vi ostino altri fattori.
Occorre, comunque, sottolineare che il provvedimento di concessione del contributo e' adottato rebus sic stantibus e non esclude la possibilita' che i Comuni possano rivedere le proprie determinazioni in esercizio del generale potere di autotutela.
In questo contesto, il sopraggiungere dell'informazione antimafia interdittiva dopo l'emanazione del provvedimento di concessione, nel corso dell'esecuzione del contratto, implica che i Comuni debbano provvedere a sospendere l'erogazione del contributo.
Difatti, l'appalto per la ricostruzione privata costituisce un contratto per la realizzazione di un'opera finanziata dallo Stato, per il quale e' giuridicamente impossibile - come avviene nei contratti pubblici - intrattenere rapporti, anche indiretti, con soggetti in qualche modo collegati ad ambienti criminali.
Da questo punto di vista, la disciplina dei lavori di ricostruzione privata e quella della contrattualistica pubblica appare accomunata da un'eadem ratio, che giustifica l'estensione delle regole stabilite dall'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011. Cio' vale sia per le istanze di concessione dei contributi presentati una volta che sara' divenuto operativo il ricordato elenco speciale delle imprese, sia per quelle presentate nella fase transitoria.
L'erogazione del contributo potra', pertanto, essere ripresa solo allorquando il proprietario/committente abbia sciolto il vincolo contrattuale che lo lega all'impresa destinataria di un provvedimento interdittivo.
Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, per le ipotesi in cui venga emessa un'informazione antimafia interdittiva nei riguardi dell'impresa affidataria che opera in subappalto.
Anche in questo caso, deve ritenersi prevalente l'interesse generale ad impedire che risorse finanziarie pubbliche possano formare oggetto di captazioni da parte di soggetti rivelatisi collusi o comunque strumentali ad organizzazioni criminali.
Di conseguenza, i Comuni, una volta che ricevano notizia dalla Prefettura del provvedimento inibitorio adottato, provvederanno ad interrompere l'erogazione del finanziamento pubblico, dandone contestuale informazione al proprietario committente dei lavori e all'impresa appaltatrice.
L'erogazione potra' essere ripresa solo una volta che il proprietario e l'impresa affidataria degli interventi di ricostruzione privata abbiano dimostrato di aver rescisso il contratto di subappalto.
Sugli strumenti azionabili dal privato proprietario e dall'impresa appaltatrice per la risoluzione dei vincoli contrattuali si tornera' nella parte conclusiva del presente atto di indirizzo.
Preme qui sottolineare che, per quanto sopra detto, resta comunque ferma l'applicabilita' delle regole di cui all'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011 che disciplinano gli obblighi della pubblica amministrazione allorquando sopraggiunge una determinazione antimafia in corso di esecuzione di un contratto di appalto (pubblico).
Sulla scorta di tali regole, si deve concludere che - in attesa della risoluzione del vincolo contrattuale con l'impresa affidataria o subappaltatrice colpita dalla determinazione antimafia interdittiva - i Comuni corrisponderanno il finanziamento:
a) per una quota necessaria a coprire il valore delle opere eseguite, comprese eventuali ulteriori spettanze, al momento in cui e' sopraggiunta l'informazione antimafia interdittiva (qualora, beninteso, il prezzo di tali opere non possa considerarsi gia' soddisfatto dalle rate del contributo che i Comuni hanno, in precedenza, gia' provveduto a corrispondere al privato proprietario);
b) nella misura intera, nel caso in cui i lavori versino in uno stato di ultimazione; situazione che dovra' essere accertata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, giusta le attribuzioni ad esso demandate dall'art. 67-ter del D.L. n. 83/2012; 8. Indicazioni per gli Uffici speciali per la ricostruzione e per i
Comuni.
Definite le modalita' del controllo antimafia sulla ricostruzione privata, il Comitato ritiene opportuno fornire alcune indicazioni circa gli adempimenti che i due Uffici speciali per la ricostruzione e i Comuni devono svolgere per garantirne - in uno spirito di leale collaborazione istituzionale - la piena attuazione.
In via preliminare, appare opportuno che sia mantenuto un costante raccordo informativo tra i predetti uffici e i competenti uffici dei Comuni tenuto conto che il riconoscimento del contributo ai privati consegue ad una attivita' procedimentale che vede strettamente coinvolte entrambe le competenze (alla concessione del contributo da parte dei Comuni a seguito di un apposito parere rilasciato dagli uffici speciali per la ricostruzione di l'Aquila e del cratere in esito all'istruttoria delle istanze presentata dai privati).
Cio' premesso, si evidenzia, in primo luogo, la necessita' che, in presenza di una determinazione antimafia di segno inibitorio intervenuta medio tempore, continuino ad essere osservate le indicazioni gia' formulate con le Linee Guida del 31 dicembre 2010, in virtu' delle quali:
a) la Prefettura provvede ad informare i Comuni e il competente Ufficio speciale per la ricostruzione dell'emanazione di informazioni antimafia interdittive nei riguardi di operatori economici che abbiano gia' concluso contratti per i quali sia stato concesso il previsto contributo pubblico;
b) i Comuni e l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvedano ad informare il proprietario/beneficiario della circostanza sopravvenuta, ostativa all'ulteriore erogazione del contributo, affinche' quest'ultimo possa attivarsi, ove intenda conservare il beneficio, a reperire altre offerte per il completamento dei lavori.
Inoltre, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, appare necessario che gli Uffici del Comune che provvedono alla concessione del contributo (eventualmente d'intesa con gli uffici speciali per la ricostruzione che si occupano dell'istruttoria delle istanze presentate dai cittadini), assicurino l'inserimento delle seguenti prescrizioni negli atti che determinano la concessione del contributo:
l'espressa previsione della sospensione del contributo al venir meno del possesso da parte dell'impresa appaltatrice (o, in caso di subappalto, da parte della subcontraente indicata nel contratto ai sensi dell'art. 67-quater, comma 8, lettera f) del D.L. n. 83/2021), dei requisiti di legge in materia di documentazione antimafia, a far data dal momento in cui il beneficiario viene informato di questa circostanza ostativa;
l'inserimento da parte del beneficiario, nel contratto di appalto, di una condizione risolutiva legata all'evento dell'adozione di una comunicazione o informazione antimafia interdittiva a carico dell'impresa appaltatrice;
l'espressa previsione che, al verificarsi della condizione risolutiva, l'erogazione del contributo ancora dovuto per le opere da completare resta sospesa fin quando il beneficiario acquisisca una nuova offerta da impresa in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67-quater del D.L. n. 83/2012 (ivi compresa la certificazione antimafia, nella veste dell'informazione o dell'iscrizione nelle white list di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012), da sottoporre all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente.
Ai fini di cui sopra, pertanto, appare indispensabile che gli Uffici speciali per la ricostruzione dei Comuni del cratere, acquisiscano, prima di ogni erogazione, il contratto nel quale deve risultare l'indicazione della documentazione antimafia.
Nel caso in cui il proprietario/committente non agisca nei termini appena esposti, l'Ente che eroga il contributo dispone, per il sopraggiungere di un fatto ostativo per legge, la revoca del beneficio, per la parte pro-quota ancora da erogare. 9. Gli strumenti di tutela negoziale del proprietario beneficiario
Come si e' illustrato, nell'ipotesi di informazione antimafia interdittiva sopraggiunta in corso dei lavori di ricostruzione, il proprietario/committente puo' ottenere la ripresa del contributo solo sostituendo l'impresa colpita dalla misura inibitoria, con una individuata tra quelle che hanno presentato apposita offerta e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione (generale e tecnica), nonche' di quelli antimafia.
Cio' presuppone che il proprietario interrompa preventivamente il vincolo negoziale stipulato.
A questo fine, i beneficiari del contributo che si siano attenuti alle indicazioni formulate da questo Comitato nelle Linee Guida del 31 dicembre 2010 potranno azionare la «clausola antimafia» ricordata in esordio, che consente di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto per un inadempimento della controparte.
Nell'ipotesi in cui il proprietario abbia, incautamente, omesso di inserire la predetta clausola, resta ferma la valutazione circa la possibilita' di risolvere il contratto per impossibilita' sopravvenuta ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Questa via puo' rivelarsi percorribile, in quanto in presenza di un'informazione antimafia interdittiva, appare giuridicamente impossibile portare a termine il contratto di appalto di un'opera finanziata dallo Stato, salvo che non ricorrano le ipotesi eccezionali di cui all'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011.
 
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