Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 26 ottobre 2015, n. 29
Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2015, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.


Presidenza del Consiglio dei ministri
Amministrazioni centrali dello Stato
Uffici centrali del bilancio presso le
Amministrazioni centrali dello Stato
Amministrazioni autonome dello Stato
Ragionerie territoriali dello Stato
Banca d'Italia - Amministrazione centrale
- Servizio tesoreria dello Stato
Agenzia interregionale per il fiume Po
Corte dei conti - Sezioni regionali
Avvocatura generale dello Stato
Avvocature distrettuali dello Stato
Uffici territoriali del Governo
Dipartimento delle finanze
Agenzia delle entrate
Agenzia del demanio
Agenzia delle dogane e dei monopoli
Equitalia S.p.a.
Dipartimento dell'Amministrazione
generale, del personale e dei servizi
Poste italiane S.p.a.

e p.c.

Corte dei conti - Sezioni riunite in sede
di controllo
Commissari o rappresentanti del Governo
per le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e Bolzano
Ragionerie delle regioni a statuto
ordinario, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano
Associazione bancaria italiana

La presente circolare, al fine di assicurare la massima omogeneita' dei comportamenti da parte degli uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario 2015, fornisce dettagliate istruzioni riportate nell'allegato 1.
In particolare tali istruzioni individuano gli adempimenti in materia di entrate, di spese e di patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, cosi' come previsto dalla normativa contabile e dall'art. 193, terzo comma, delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.
Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare. Entrate.
Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle entrate, gli uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Per quanto concerne i versamenti, ogni modifica di quietanza, modelli 121 T, e' gestita tramite i sistemi informativi Banca d'Italia e Sistema informativo delle entrate, ai sensi del decreto 11 dicembre 2013, n. 141, e delle circolari MEF RGS n. 7 del 10 febbraio 2014 e n. 1 del 13 gennaio 2015.
Per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2015, gli uffici riscontranti del sistema delle ragionerie del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43) si avvalgono delle funzionalita' S.I.E. («Sistema informativo entrate») del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Le modalita' ed istruzioni relative saranno contenute, come di consueto, nel «Manuale per le operazioni relative al consuntivo delle entrate per l'esercizio 2015». Spese.
Si raccomanda alle amministrazioni centrali, nonche' agli uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un preventivo esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessita' dei funzionari delegati, trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-bis C. G. o di mod. 62 C.G.
Va peraltro precisato che una valutazione piu' attenta di tali necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessita' proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.
In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti uffici periferici, prevede la possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime. Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessita' dei singoli uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.
Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.
Si raccomanda agli uffici periferici di comunicare tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, e' necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perche' la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al piu' presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.
Si segnala, inoltre, la necessita' di accelerare la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi» presso la Banca d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno gia' addebitato al «conto disponibilita'» per i quali le suddette Tesorerie non possono rendicontare fino a quando non e' disponibile la nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.
La sistemazione contabile in parola dovra' procedere a partire dai titoli di epoca piu' remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata nelle sopraindicate «Istruzioni» al titolo «Spese da sistemare», lettera B «Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute».
Con particolare riferimento agli speciali ordini di pagamento-SOP, si segnala altresi' che in base alla circolare 27 agosto 2014, n. 24/RGS, l'emissione di titoli di spesa per la regolarizzazione deve avvenire rapidamente e, comunque, possibilmente entro i sei mesi successivi all'emissione del SOP. In proposito, giova evidenziare che, a seguito della dematerializzazione dello speciale ordine di pagamento, giusta decreto 24 giugno 2015 del Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 2015), con la circolare 4 agosto 2015, n. 24/RGS, sono state fornite istruzioni sulle caratteristiche e le modalita' di emissione del SOP informatico, divenuto obbligatorio a partire dal 1° settembre 2015.
Per quanto concerne le contabilita' speciali intestate a funzionari delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilita' dei capitoli in questione.
Sara', pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza. Patrimonio.
Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonche' il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione».
Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessita' di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significativita' in riferimento all'economicita' della gestione patrimoniale. Come indicato, poi, dalla circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC).
A riguardo si segnala che nel mese di settembre 2014 e' stato adottato il nuovo Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC2010) definito nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 549/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE del 26 giugno 2013, n. L 174. Tuttavia al fine della chiusura delle contabilita' per l'esercizio finanziario 2015 si continua a fare riferimento alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC95 (regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996). Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, la classificazione secondo il SEC95 non sostituisce la distinzione in «categorie» dei beni dello Stato, ma e' aggiuntiva ad essa.
Per quanto riguarda la valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato, si fa riferimento all'art. 3 del citato decreto interministeriale con cui, per l'appunto, sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico. Tali criteri, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali di cui all'art. 822 del codice civile suscettibili di utilizzazione economica.
Per quanto concerne i sistemi informativi mediante i quali effettuare le operazioni di chiusura delle contabilita', si ricorda che dall'esercizio finanziario 2012 la rendicontazione patrimoniale viene effettuata sulla nuova area del sito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, appositamente dedicata al Sistema del conto del patrimonio (SIPATR), finalizzata alla raccolta, alla elaborazione ed alla consultazione dei dati patrimoniali.
Si fa presente che, relativamente ai beni immobili, l'avvenuta integrazione dei sistemi informativi dell'Agenzia del demanio e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, consente al SIPATR di ricevere telematicamente le informazioni, che andranno vistate dalle singole ragionerie territoriali dello Stato e che determineranno, ai fini della rendicontazione patrimoniale, le risultanze contabili connesse alle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare.
In proposito, opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2012, e' entrato in vigore il nuovo sistema delle scritture contabili dei beni immobili di proprieta' dello Stato, con specifico riguardo ai beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e dei beni immobili facenti parte del demanio storico-artistico direttamente gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dall'Agenzia del demanio la cui realizzazione e' avvenuta tramite l'applicativo denominato "Inventario dei beni immobili dello Stato" (IBIS)». Tale applicativo provvede all'acquisizione dei flussi trasmessi in via telematica dall'Agenzia del demanio, secondo scadenze prestabilite, e contenenti i dati delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili al fine del successivo riversamento dei medesimi dati al SIPATR, previa verifica e validazione da parte degli uffici riscontranti.
Si aggiunge inoltre, che il citato applicativo consente, altresi', l'accesso alla documentazione giustificativa, posta a supporto delle variazioni, direttamente nella banca dati dell'Agenzia del demanio e che, comunque, stante la portata innovativa dello stesso applicativo IBIS, sono da richiamare le apposite istruzioni diramate con la circolare 28 maggio 2012, n. 20/RGS, volte ad esporre le modifiche normative intervenute e ad illustrare il nuovo sistema di scritture contabili nonche' a fornire adeguati indirizzi per l'espletamento dei riscontri di competenza.
In ordine alla chiusura delle contabilita' dei beni mobili di proprieta' dello Stato, si richiama l'adempimento del rinnovo inventariale da effettuarsi con riferimento al 31 dicembre 2015, disposto con la circolare n. 26/RGS del 9 settembre 2015.
In relazione poi all'operativita' delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli uffici tenuti alla resa delle contabilita', viene altresi' riportato nelle predette istruzioni il «Calendario degli adempimenti» per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.
Con l'occasione si ricorda che, come indicato nella circolare RGS n. 25 del 7 settembre 2015 - con oggetto «Modalita' di utilizzo delle somme messe a disposizione dei funzionari delegati con ordini di accreditamento di contabilita' ordinaria - Ordinativi e buoni informatici. Completamento del passaggio alla procedura telematica» - a partire dal 1° gennaio 2016 i funzionari delegati utilizzeranno le somme messe a disposizione con ordini di accreditamento di contabilita' ordinaria esclusivamente con l'emissione di ordinativi di pagamento e buoni informatici firmati digitalmente e che da tale data la Banca d'Italia non accettera' piu' ordinativi e buoni cartacei. Pertanto i funzionari delegati di contabilita' ordinaria che ancora emettono titoli cartacei dovranno porre in essere le attivita' propedeutiche per l'utilizzo della procedura telematica secondo le istruzioni impartite con la circolare RGS n. 33 del 31 ottobre 2012 avente ad oggetto «Nuove modalita' di utilizzo delle somme messe a disposizione dei funzionari delegati con ordini di accreditamento. Ordinativi e buoni informatici».
Al riguardo, si evidenzia che i funzionari delegati che alla data del 31 dicembre 2015 non utilizzano ancora la procedura telematica per l'emissione degli ordinativi e buoni su ordini di accreditamento, non potranno richiedere il trasporto dei medesimi ordini di accreditamento non completamente utilizzati.
La presente circolare e' disponibile nella specifica area, accessibile attraverso il sito www.rgs.mef.gov.it

Roma, 26 ottobre 2015

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco

 
ALLEGATO N. 1

CHIUSURA DELLE CONTABILITA'
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

ISTRUZIONI OPERATIVE
E
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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