Gazzetta n. 263 del 11 novembre 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2015, n. 178
Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e, in particolare, il comma 7 relativo alla istituzione del fascicolo sanitario elettronico;
Visto l'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
Visto l'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
Visto l'Accordo quadro tra il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001, relativo al piano di azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001 e, in particolare, l'articolo 6 che stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato "Cabina di Regia";
Visto l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e i relativi decreti attuativi, concernenti l'istituzione del Sistema Tessera sanitaria e la ricetta elettronica;
Visto l'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'introduzione della Tessera sanitaria su supporto Carta Nazionale dei Servizi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 85, comma 1, lettera b), concernente i trattamenti di dati personali in ambito sanitario, e l'articolo 98, comma 1, lettera b), relativo ai trattamenti per scopi statistici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 41, concernente il procedimento e il fascicolo informatico, 43 e 44, relativi alla riproduzione e conservazione dei documenti, 50-bis, concernente la continuita' operativa, nonche' 62-ter, il quale istituisce, nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria, l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, adottato in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale, relativo alla conservazione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013, recante: "Modalita' di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalita' digitali, nonche' di effettuazione del pagamento on line delle prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante :"Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia", che prevede, tra l'altro, la consegna dei referti medici tramite il fascicolo sanitario elettronico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 febbraio 2011 sul documento "Il fascicolo sanitario elettronico - Linee guida nazionali", pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2011;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 22 maggio 2014, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 13 marzo 2014;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 dicembre 2014;
Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "FSE", il Fascicolo Sanitario Elettronico, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) "SSN", il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) "assistito", il soggetto che ricorre all'assistenza sanitaria nell'ambito del SSN;
d) "finalita' di cura", le finalita' di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) "finalita' di ricerca", le finalita' di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
f) "finalita' di governo", le finalita' di programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
g) "Codice in materia di protezione dei dati personali", il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
h) "CAD", il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
i) "Linee guida nazionali sul Fascicolo Sanitario Elettronico", il documento sul quale e' stata sancita l'intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 febbraio 2011, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2011;
l) "servizio sanitario regionale" o "SSR", il servizio sanitario del livello regionale, regione o provincia autonoma, parte del SSN;
m) "codice univoco", il codice assegnato, attraverso una procedura automatica, ad ogni assistito a partire dal codice fiscale, tale da non consentire la identificazione diretta dell'assistito durante il trattamento dei dati personali;
n) "SPC", il sistema pubblico di connettivita' di cui agli articoli 73 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
o) "regole tecniche SPC", le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, recante regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettivita' (SPC) previste dall'articolo 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' le modalita' definite nei documenti tecnico-operativi pubblicati dall'Agenzia per l'Italia digitale sul proprio sito istituzionale a decorrere dal 14 ottobre 2005 e successivi aggiornamenti;
p) "credenziali di autenticazione", i dati e i dispositivi in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
q) "porta di dominio", componente architetturale del SPC attraverso il quale si accede al dominio applicativo dell'amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi;
r) "MMG/PLS", i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
s) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali;
t) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali;
u) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, ai sensi dell'articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
v) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
z) "incaricato", la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile, ai sensi dell'articolo 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
aa) "Carta di Identita' Elettronica (CIE)", la carta elettronica di cui all'articolo 66, comma 1, del CAD;
bb) "Carta Nazionale dei Servizi (CNS)", la carta elettronica di cui all'articolo 66, comma 2, del CAD;
cc) "Tessera Sanitaria su supporto Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)", la Tessera di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
dd) "ANA", l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti di cui all'articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria;
ee) "azienda sanitaria", Azienda sanitaria del SSN;
ff) "strutture sanitarie", le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del SSN;
gg) "servizi socio-sanitari regionali", gli enti e gli organismi accreditati del Servizio Sanitario Regionale;
hh) "medici convenzionati", i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
ii) "sostituto", il professionista sanitario e socio sanitario, l'operatore tecnico o amministrativo, che svolge, in via vicariante o ausiliaria, nell'ambito di una struttura o di una organizzazione funzionale del SSR, attivita' per le quali e' stato prestato il consenso dell'assistito al trattamento dei dati, allo scopo di garantire la continuita' dell'assistenza o l'effettuazione di quanto necessario al raggiungimento delle finalita' del trattamento per le quali il consenso e' stato specificamente prestato;
ll) "dossier farmaceutico", la parte specifica del FSE istituita per favorire la qualita', il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.
mm) "Cabina di regia del NSIS", la Cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario istituita con decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002, con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'Accordo-quadro tra il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome, sancito in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001, relativo al piano di azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98:
«7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o
piu' decreti del Ministro della salute e del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier
farmaceutico nonche' i limiti di responsabilita' e i
compiti dei soggetti che concorrono alla sua
implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le
garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti
dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di
accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione
di un codice identificativo univoco dell'assistito che non
consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i
criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello
regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita'.».
- Si riporta il testo del comma 2-quater dell'articolo
13 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69:
«2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle
disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e
13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia
pervenuto il concerto dei Ministri interessati.».
- Si riporta il testo del comma 25-bis dell'articolo 15
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135:
«25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi
nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di
cui al presente articolo, il Ministero della salute
provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi
informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando
gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla
interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale. Il complesso delle
informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e' reso
disponibile per le attivita' di valutazione esclusivamente
in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della
salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni
assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine,
AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai
sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario
nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
«Art. 35. (Sistemi informativi e statistici della
Sanita') - 1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e
statistici della sanita' e per il loro migliore utilizzo in
termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di
assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto
dall'articolo 34, con decreto del Ministro della salute
vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati
individuali presenti nei flussi informativi, gia' oggi
acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale
dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale,
ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in
codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in
modo da tutelare l'identita' dell'assistito nel
procedimento di elaborazione dei dati. I dati cosi'
anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio
e la valutazione della qualita' e dell'efficacia dei
percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi
informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica,
farmaceutica.».
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del
servizio sanitario nazionale) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 7 della
legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti):
«2. E' istituito il sistema informativo dei trapianti
nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di
assistenza)epubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio
2002, n. 33, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 dell'Accordo
quadro tra il Ministro della sanita', le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sancito in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 22 febbraio 2001, relativo al piano di azione
coordinato per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo
Sanitario Nazionale (NSIS):
«Art. 6. (Funzioni di indirizzo, coordinamento e
controllo) - Il Ministero e le Regioni convengono che le
funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi
di attuazione del NSIS debbano essere esercitate
congiuntamente attraverso un organismo denominato cabina di
regia. Allo scopo viene definita, entro 60 giorni dalla
sottoscrizione, la struttura della cabina di regia, che
dovra' consentire l'esercizio di tali funzioni.
La cabina di regia sara' composta in numero paritetico
da rappresentanti del Ministero e delle Regioni che
d'intesa tra loro, eleggeranno un Presidente.
Per l'attuazione delle attivita' connesse all' avvio
del nuovo sistema informativo nazionale, la cabina di regia
potra' usufruire, per l'anno 2001, di una disponibilita'
economica pari a lire 10 miliardi, secondo le disposizione
previste all' art. 87 della legge finanziaria 2001.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:

«Art. 50. (Disposizioni in materia di monitoraggio
della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie)- 1. Per potenziare il monitoraggio
della spesa pubblica nel settore sanitario e delle
iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza
delle prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la
verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e
sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e
delle finanze, con decreto adottato di concerto con il
ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie, definisce i parametri della Tessera sanitaria
(TS); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la
generazione e la progressiva consegna della TS, a partire
dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia' titolari di
codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno richiesta di
attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso
e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice
fiscale del titolare, anche in codice a barre nonche' in
banda magnetica, quale unico requisito necessario per
l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario
nazionale (SSN).
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la generazione e la consegna della tessera sanitaria a
tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
31 marzo 2006.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, entro il 15
dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici
standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne
cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa
custodia. I modelli equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta
filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi
per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero
progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a
barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
ottica non comporti la procedura di separazione del
tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni
caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e'
riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero
degli accertamenti specialistici prescritti ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa. Nella compilazione della ricetta e' sempre
riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo
del codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di
cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro
necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome,
il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del
laboratorio ovvero l'identificativo della struttura
sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data
della consegna e i numeri progressivi regionali delle
ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
collegamento, mediante la propria rete telematica, delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei
policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale, delle strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa e degli altri presidi e strutture accreditati
per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito
denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di
erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i
parametri tecnici per la realizzazione del software
certificato che deve essere installato dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i
parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale
di trasmissione dei dati predetti.
5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire
dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle
finanze rende disponibile il collegamento in rete dei
medici del SSN di cui al comma 2, in conformita' alle
regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di
connettivita' ed avvalendosi, ove possibile, delle
infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di
malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1,
comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della salute e del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i
dati di cui al presente comma e le modalita' di
trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e' reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto
decreto puo' essere comunque emanato. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sono emanate le
ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle
ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai
medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari
effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le
disposizioni del presente comma e di quelli successivi
hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo
periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del
medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro
250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla
data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso
di corretta installazione e funzionamento del predetto
software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi,
nonche' del valore della produzione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere,
valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede
nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati
otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni
dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante
la prescrizione di prestazioni specialistiche ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta
nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati
i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici
del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i
codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza
protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti
erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa. In ogni
caso, e' previamente verificata la corrispondenza del
codice fiscale del titolare della TS con quello
dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza
del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo'
essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione
venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una
ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo, e'
riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei
limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero della salute e le associazioni di categoria
interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' erogative. Al relativo onere si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere
periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro
della mancata corrispondenza del codice fiscale del
titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito
riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce
impedimento per l'erogazione della prestazione e
l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma
costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al
comma 8.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il giorno 10 del mese successivo a quello di
utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite
delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal
fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari; il software di cui al comma 5 assicura che gli
stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici
ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di
servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice
fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e
private e per le strutture di erogazione dei servizi
sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale
dell'assistito. Il predetto software assicura altresi' che
in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa
essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso
le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della
sua ricezione telematica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze.
8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel
termine di cui al comma 8 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
quale la violazione si e' verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al
comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si e' verificata.
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai
commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi
dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari
competente per territorio, per i conseguenti adempimenti.
Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua
conclusione viene data notizia, a cura della direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria
provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali
non risulta associato il codice fiscale dell'assistito,
rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo,
l'azienda sanitaria locale competente non procede alla
relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di
ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non
e' responsabile dalla mancata rispondenza del codice
fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta
che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi
telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'
esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li
detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni
successivi alla data di emanazione del predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle
regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello
degli assistiti e per disporre le codifiche relative al
prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore
ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni di
assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati
nell'ambito dell'assistenza integrativa.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e'
consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli
assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri
dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle
regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili
all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione,
alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la
verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi
delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati,
relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati
alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le
aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le
modalita' di trasmissione. Con protocollo approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati
contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono
essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo,
i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa o
penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal
quale gli stessi sono tratti.
11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52,
comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del
SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
le regioni e le province autonome dimostrino di avere
realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle
finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui
standard tecnologici e di efficienza ed effettivita',
verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1°
gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le
regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e'
ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che
garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e
delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabile le modalita' per il successivo e progressivo
assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
o nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52,
comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
anche alle farmacie pubbliche con le modalita' indicate
dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro
400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le
risorse di cui al comma 12».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 11,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi
del comma 13 dell'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione
della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto
articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta nazionale
dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle
tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui
all'Allegato B del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie 11 marzo 2004, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251
del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2011.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera b)
dell'articolo 85 e del comma 1, lettera b), dell'articolo
98 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali):
«Art. 85. (Compiti del Servizio sanitario nazionale) -
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita' che rientrano nei compiti del Servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attivita':
a) (Omissis).
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria."
"Art. 98. (Finalita' di rilevante interesse pubblico) -
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita' relative ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) (Omissis).
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale
(Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e successive modificazioni;».
- Si riporta il testo degli articoli 41, 43, 44, 50-bis
e 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale):
«Art. 41. (Procedimento e fascicolo informatico) - 1.
Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla
normativa vigente.
1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi e'
attuata in modo da consentire, mediante strumenti
automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54,
commi 2-ter e 2-quater.
2. La pubblica amministrazione titolare del
procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli
atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da
chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio
del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita'
per esercitare in via telematica i diritti di cui
all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato
garantendo la possibilita' di essere direttamente
consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni
coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione,
l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi
ai principi di una corretta gestione documentale ed alla
disciplina della formazione, gestione, conservazione e
trasmissione del documento informatico, ivi comprese le
regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema
pubblico di connettivita', e comunque rispettano i criteri
dell'interoperabilita' e della cooperazione applicativa;
regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi
dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della
funzione pubblica.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che
cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto
disposto dal comma 2-quater;
e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.
2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree
a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli
altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo
da garantire la corretta collocazione, la facile
reperibilita' e la collegabilita', in relazione al
contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e'
inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via
telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241
del 1990.
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le
amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e'
convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici
disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle
amministrazioni medesime."
"Art. 43. (Riproduzione e conservazione dei documenti)
- 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e'
prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove
riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la
conservazione nel tempo sono effettuate in modo da
garantire la conformita' dei documenti agli originali, nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.
2. Restano validi i documenti degli archivi, le
scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o
documento gia' conservati mediante riproduzione su supporto
fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo
a garantire la conformita' dei documenti agli originali.
3. I documenti informatici, di cui e' prescritta la
conservazione per legge o regolamento, possono essere
archiviati per le esigenze correnti anche con modalita'
cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita'
digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 71.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle
pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42."
"Art. 44. (Requisiti per la conservazione dei documenti
informatici) - 1. Il sistema di conservazione dei documenti
informatici assicura:
a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato
il documento e dell'amministrazione o dell'area
organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo
50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
b) l'integrita' del documento;
c) la leggibilita' e l'agevole reperibilita' dei
documenti e delle informazioni identificative, inclusi i
dati di registrazione e di classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli
articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B
a tale decreto.
1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti
informatici e' gestito da un responsabile che opera
d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati
personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile
del servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi di
cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e
gestione delle attivita' di rispettiva competenza.
1-ter. Il responsabile della conservazione puo'
chiedere la conservazione dei documenti informatici o la
certificazione della conformita' del relativo processo di
conservazione a quanto stabilito dall'articolo 43 e dalle
regole tecniche ivi previste, nonche' dal comma 1 ad altri
soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie
organizzative e tecnologiche."
"Art. 50-bis. (Continuita' operativa) - 1. In relazione
ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessita'
dell'attivita' istituzionale caratterizzata da un intenso
utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche
amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado
di assicurare la continuita' delle operazioni
indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale
operativita'.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione assicura l'omogeneita' delle soluzioni di
continuita' operativa definite dalle diverse
Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il
Parlamento.
3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni
definiscono:
a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli
obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure
per la gestione della continuita' operativa, anche affidate
a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali
criticita' relative a risorse umane, strutturali,
tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le
amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita' del
piano di continuita' operativa con cadenza biennale;
b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte
integrante di quello di continuita' operativa di cui alla
lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative
per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione
dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti
alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, definisce le
linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la
salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche,
verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di
disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne
informa annualmente il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna
amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi
di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente
acquisito il parere di DigitPA."
"Art. 62-ter. (Anagrafe nazionale degli assistiti) - 1.
Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della
spesa del settore sanitario, accelerare il processo di
automazione amministrativa e migliorare i servizi per i
cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita,
nell'ambito del sistema informativo realizzato dal
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di
quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale
degli assistiti (ANA).
2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e
delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in
relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei
livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle
previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente
decreto, subentra, per tutte le finalita' previste dalla
normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli
assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai
sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526,
che mantengono la titolarita' dei dati di propria
competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale
la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo
svolgimento delle funzioni di propria competenza e
garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte
delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita'
istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58,
comma 2, del presente decreto.
4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale
cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario
personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. E' facolta' dei cittadini di accedere in rete
ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita' di
cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero
di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente
copia cartacea degli stessi.
5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino,
l'ANA ne da' immediata comunicazione in modalita'
telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal
trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui
territorio e' compresa la nuova residenza provvede alla
presa in carico del cittadino, nonche' all'aggiornamento
dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra
comunicazione in merito al trasferimento di residenza e'
dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali
interessate.
6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo
sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute
in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalita' definite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilita' degli
strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e
l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino,
nonche' per le finalita' di cui all'articolo 15, comma
25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere
inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione
e il domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle
anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle
singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30
giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i
criteri per l'interoperabilita' dell'ANA con le altre
banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonche' le
modalita' di cooperazione dell'ANA con banche dati gia'
istituite a livello regionale per le medesime finalita',
nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita', ai sensi del presente decreto.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis,
23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1,
del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005)e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 agosto 2013 (Modalita' di consegna, da parte delle
Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta
elettronica certificata e altre modalita' digitali, nonche'
di effettuazione del pagamento online delle prestazioni
erogate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d),
numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, recante «Semestre europeo - prime disposizioni
urgenti per l'economia)epubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 2013, n. 243.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 aprile 2015 (Delega di funzioni al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof.
Claudio DE VINCENTI) epubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2015, n. 102.
-L'intesa sancita in sede di Conferenza permanente tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 10 febbraio 2011 sul documento «Il
fascicolo sanitario elettronico - Linee guida nazionali»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2011, n. 50,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 154 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali):
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di
interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei
Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche
su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni(Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 12. (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario) - 1. Il fascicolo
sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e
documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario
generati da eventi clinici presenti e trascorsi,
riguardanti l'assistito.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province
autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di
cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico;
c)programmazione sanitaria, verifica delle qualita'
delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del
cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita'
determinate nel decreto di cui al comma 7.
2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e
l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del
paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte
specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che
effettua la dispensazione.
3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che
prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali,
nonche', su richiesta del cittadino, con i dati medici in
possesso dello stesso.
3-bis. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente
sulla base del consenso libero e informato da parte
dell'assistito, il quale puo' decidere se e quali dati
relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel
fascicolo medesimo.
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e
dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura
l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel
FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
a) del comma 2, puo' essere realizzata soltanto con il
consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto
professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo
modalita' individuate a riguardo. Il mancato consenso non
pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione
sanitaria.
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome,
nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive
competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei
dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE,
secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il
decreto di cui al comma 7, in conformita' ai principi di
proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti
nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo
modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7. Le
interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati
devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni
secondo modalita' determinate dal decreto di cui al comma
7.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o
piu' decreti del Ministro della salute e del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier
farmaceutico nonche' i limiti di responsabilita' e i
compiti dei soggetti che concorrono alla sua
implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le
garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti
dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di
accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione
di un codice identificativo univoco dell'assistito che non
consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i
criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello
regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di competenza nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda
digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni, e' integrata per gli aspetti
relativi al settore sanitario con un componente designato
dal Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a
titolo gratuito.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di
mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti
costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti
a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di
ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle
cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico
allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta
sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici
per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
la salute, di una particolare malattia o di una condizione
di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al
comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di
tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di
medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria
tessutale e di impianti protesici sono aggiornati
periodicamente con la stessa procedura. L'attivita' di
tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente
comma e' svolta con le risorse disponibili in via ordinaria
e rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire con propria legge registri di
tumori e di altre patologie, di mortalita' e di impianti
protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da
quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della
salute, acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati, in conformita' alle disposizioni di cui
agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai
registri di cui al presente articolo, e i dati che possono
conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza
dei dati.
14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13
devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza,
non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di cui agli
articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
spesa informatica, anche mediante la definizione di
appositi accordi di collaborazione, realizzare
infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle
infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine gia'
realizzate da altre regioni o dei servizi da queste
erogate, ovvero partecipare alla definizione, realizzazione
ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per
l'interoperabilita' per il FSE conforme ai criteri
stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile
dall'Agenzia per l'Italia digitale.
15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le
province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia
digitale e al Ministero della salute il piano di progetto
per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle
linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal
Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici
di ricerca, entro il 31 marzo 2014.
15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base
delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province
autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in
accordo con il Ministero della salute, con le regioni e le
province autonome, la progettazione e la realizzazione
dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire
l'interoperabilita' dei FSE.
15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il
Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti
di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e
approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto
presentati dalle regioni e dalle province autonome per la
realizzazione del FSE, verificandone la conformita' a
quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7 ed in
particolare condizionandone l'approvazione alla piena
fruibilita' dei dati regionali a livello nazionale, per
indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri
nazionali e raccolta di dati a fini di programmazione
sanitaria nazionale; b) monitorare la realizzazione del
FSE, da parte delle regioni e delle province autonome,
conformemente ai piani di progetto approvati. La
realizzazione del FSE in conformita' a quanto disposto dai
decreti di cui al comma 7 e' compresa tra gli adempimenti
cui sono tenute le regioni e le province autonome per
l'accesso al finanziamento integrativo a carico del
Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del
Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23
marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma
15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, e'
autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, da definire su base annua con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per
l'Italia digitale.».
- Per il riferimento alla legge 23 dicembre 1978, n.
833, vedasi nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali)e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2003, n. 174, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.
- Per il riferimento all'intesa sancita in sede di
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 10 febbraio
2011, vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 73. (Sistema pubblico di connettivita' (SPC) - 1.
Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r),
della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia
dell'organizzazione interna delle funzioni informative
delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo
definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita'
(SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e
informatico dei dati tra le amministrazioni centrali,
regionali e locali e promuovere l'omogeneita' nella
elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata
allo scambio e diffusione delle informazioni tra le
pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi
integrati.
2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e
di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione,
l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e
dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per
assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la
cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei
flussi informativi, garantendo la sicurezza, la
riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e
l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica
amministrazione.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei
seguenti principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a
garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica
del sistema;
b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di
interoperabilita' e di supporto alla cooperazione
applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di
connettivita' sono dettate ai sensi dell'articolo 71.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1 aprile 2008 (Regole tecniche e di sicurezza per il
funzionamento del Sistema pubblico di connettivita'
previste dall'articolo 71, comma 1-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale)e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2008, n. 144.
- Si riporta il testo degli articoli 28, 29 e 30 del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 28. (Titolare del trattamento) - 1. Quando il
trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,
associazione od organismo, titolare del trattamento e'
l'entita' nel suo complesso o l'unita' od organismo
periferico che esercita un potere decisionale del tutto
autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29. (Responsabile del trattamento)- 1. Il
responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra
soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita'
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle
proprie istruzioni.

Art. 30. (Incaricati del trattamento) - 1. Le
operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati che operano sotto la diretta autorita' del
titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione e' effettuata per iscritto e
individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
Si considera tale anche la documentata preposizione della
persona fisica ad una unita' per la quale e' individuato,
per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli
addetti all'unita' medesima.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 66
del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio
della carta d'identita' elettronica, e dell'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per il
rilascio della carta d'identita' elettronica, sono definite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio,
per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi
sono definite con uno o piu' regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la
funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel
rispetto dei seguenti principi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi
provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le
pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio della
carta nazionale dei servizi e' a carico delle singole
amministrazioni che la emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale
connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono
possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in
rete devono consentirne l'accesso ai titolari della carta
nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di
emissione, che e' responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi puo' essere
utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.».
- Per il riferimento al comma 15 dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, vedasi
nelle note alle premesse.
- Per il riferimento all'articolo 62-ter del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni(Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre
1992, n. 421):
«Art. 8. (Disciplina dei rapporti per l'erogazione
delle prestazioni assistenziali) - 1. Il rapporto tra il
Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza
associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
principi:
0a) prevedere che le attivita' e le funzioni
disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano
individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di
assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie complessive del Servizio
sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle
singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed
alla relativa copertura economica a carico del bilancio
regionale;
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente
effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta
da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la
ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali e accertati motivi di
incompatibilita';
b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del
servizio, garantire l'attivita' assistenziale per l'intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana,
nonche' un'offerta integrata delle prestazioni dei medici
di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della
guardia medica, della medicina dei servizi e degli
specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative
monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali
territoriali, che condividono, in forma strutturata,
obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di
valutazione della qualita' assistenziale, linee guida,
audit e strumenti analoghi, nonche' forme organizzative
multiprofessionali, denominate unita' complesse di cure
primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il
coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle
cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto
conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree
metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative
multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare,
anche per il tramite del distretto sanitario, forme di
finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri
di selezione del referente o del coordinatore delle forme
organizzative previste alla lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e
le modalita' con cui le regioni provvedono alla dotazione
strutturale, strumentale e di servizi delle forme
organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di
accordi regionali o aziendali;
b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali le
aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali,
individuano gli obiettivi e concordano i programmi di
attivita' delle forme aggregative di cui alla lettera
b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di
attivita' del distretto, anche avvalendosi di quanto
previsto nella lettera b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali
definiscano standard relativi all'erogazione delle
prestazioni assistenziali, all'accessibilita' ed alla
continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi
regionali la definizione di indicatori e di percorsi
applicativi;
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio
della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita' in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le
attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attivita'
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche
parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o
l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori
delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano l'immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al
medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di
cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione
dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e);
f);
f-bis) prevedere la possibilita' per le aziende
sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di
specifiche attivita' assistenziali, con particolare
riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo
modalita' e in funzione di obiettivi definiti in ambito
regionale;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei
medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita' del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le
funzioni di medico di medicina generale del Servizio
sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria
unica per titoli, predisposta annualmente a livello
regionale e secondo un rapporto ottimale definito
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso
medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o
del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo
equipollente, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo
decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma e'
comunque riservata una percentuale prevalente di posti in
sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di
un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello
specifico impegno richiesto per il conseguimento
dell'attestato o del diploma;
h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di
pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale
avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta
annualmente a livello regionale e secondo un rapporto
ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;
h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di
specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale
secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito
l'accesso esclusivamente al professionista fornito del
titolo di specializzazione inerente alla branca
d'interesse;
i) regolare la partecipazione dei medici convenzionati
a societa', anche cooperative, anche al fine di prevenire
l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici
accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita' e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione possa
essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
nella organizzazione distrettuale, le unita' sanitarie
locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore
di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti
inconciliabili con il mantenimento della convenzione;
m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al
relativo decreto legislativo di attuazione;
m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici
all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti
da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale,
compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera
sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva
all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica
delle ricette mediche.
1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle ore
di incarico svolte alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici
addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e
di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni
possono individuare aree di attivita' della emergenza
territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del
miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un
rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, addetti a tali attivita', i quali al
31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a
tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al
compimento del quinto anno di incarico a tempo
indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo
sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche
definite e approvate nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e previo giudizio di
idoneita' secondo le procedure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n.
502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni
possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici
convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale
con l'attivita' dei servizi del sistema di
emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilita'
operativa, incluse forme di mobilita' interaziendale.
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e'
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza
farmaceutica per conto delle unita' sanitarie locali del
territorio regionale dispensando, su presentazione della
ricetta del medico, specialita' medicinali, preparati
galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e
altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario
nazionale e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai
Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del
titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalita'
stabilite dalle singole Regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla
lettera b-bis), fermo restando che l'adesione delle
farmacie pubbliche e' subordinata all'osservanza dei
criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle
norme vigenti in materia di patto di stabilita' dirette
agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica e senza incrementi di personale nei limiti
previsti dai livelli di assistenza;
b) per la dispensazione dei prodotti di cui alla
lettera a) l'unita' sanitaria locale corrisponde alla
farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della
eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta
dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia e'
tenuta alla presentazione della ricetta corredata del
bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta
consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre
il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla
successiva lettera c) non possono essere riconosciuti
interessi superiore a quelli legali ;
b-bis) provvedere a disciplinare:
1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta. L'azienda unita' sanitaria locale individua la
farmacia competente all'erogazione del servizio per i
pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel
territorio in cui sussiste condizione di promiscuita' tra
piu' sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della
farmacia piu' vicina, per la via pedonale, all'abitazione
del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di non
partecipare all'erogazione del servizio di assistenza
domiciliare integrata, per i pazienti residenti o
domiciliati nella relativa sede, l'azienda unita' sanitaria
locale individua la farmacia competente sulla base del
criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al
servizio puo' prevedere:
1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
1.2) la preparazione, nonche' la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente
normativa;
1.3) la dispensazione per conto delle strutture
sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
1.4) la messa a disposizione di operatori
socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la
effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni
professionali richieste dal medico di famiglia o dal
pediatra di libera scelta, fermo restando che le
prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono
essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
cui al numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie
allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie,
individuate con decreto del Ministro dei lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio; a favorire
l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche
attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa
partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi
programmi di formazione;
3) la definizione di servizi di primo livello,
attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate
al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione
dei farmacisti che vi operano;
4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti
ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i
percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche
patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di
personale infermieristico. Gli accordi regionali
definiscono le condizioni e le modalita' di partecipazione
delle farmacie ai predetti servizi di secondo livello; la
partecipazione alle campagne di prevenzione puo' prevedere
l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di
defibrillatori semiautomatici;
5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei
servizi di secondo livello di cui al numero 4, di
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti
nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni
caso esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi,
nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe
o dispositivi equivalenti;
6) le modalita' con cui nelle farmacie gli assistiti
possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate, e provvedere al pagamento delle
relative quote di partecipazione alla spesa a carico del
cittadino, nonche' ritirare i referti relativi a
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate; le modalita' per il ritiro dei referti
sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel
decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali e in
base a modalita', regole tecniche e misure di sicurezza,
con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
7) i requisiti richiesti alle farmacie per la
partecipazione alle attivita' di cui alla presente lettera;
8) la promozione della collaborazione
interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche
e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, in riferimento alle attivita' di cui alla
presente lettera;
c) demandare ad accordi di livello regionale la
disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche'
l'individuazione di modalita' differenziate di erogazione
delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera
b);
c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i
principi e i criteri per la remunerazione, da parte del
Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle
funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge
18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di
attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello
nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli
oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario
nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita' da parte delle
farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica; all'accertamento della predetta
diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla
base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il
Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati
dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo
alla singola regione di importo non superiore a quello
accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della
lettera c-bis), gli accordi di livello regionale
disciplinano le modalita' e i tempi dei pagamenti per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi
regionali definiscono, altresi', le caratteristiche
strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche
minime in base alle quali individuare le farmacie con le
quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla
fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo
limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni
assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati
dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le
ha richieste.
2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono individuati i criteri per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli
specialisti ambulatoriali medici e delle altre
professionalita' sanitarie, al fine dell'attribuzione del
trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati
in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime
convenzionale dai medici della guardia medica, della
emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel
caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare
il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del
presente articolo sia nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo
introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
a tali medici e' data facolta' di optare per il
mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita
presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici
(ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento
dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente
comma e' valutato con riferimento all'orario settimanale
svolto rapportato a quello dei medici e delle altre
professionalita' sanitarie dipendenti dalla azienda
sanitaria.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e'
istituita, senza oneri a carico dello Stato, una
commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della
sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale e da
rappresentanti regionali designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di
individuare modalita' idonee ad assicurare che l'estensione
al personale a rapporto convenzionale, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
dei limiti di eta' previsti dal comma 1 dell'articolo
15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il
personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui
all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino
alla attuazione dei provvedimenti collegati alle
determinazioni della Commissione di cui al presente comma.
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti
degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si
siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I
ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai
Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in
materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni
sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e
coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sentito il Consiglio superiore di
sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle
attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza
dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento
e' emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi
fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che
ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del
Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1992, concernente la «Definizione dei livelli
uniformi di assistenza sanitaria» ovvero dal Piano
sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
4, lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni
comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in
materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita'
elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi
di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,
eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento
dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie
in classi differenziate in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita'
delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture
e dei presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei
requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello
di qualita' delle prestazioni compatibilmente con le
risorse a disposizione.
5.
6.
7.
8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto
previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il
personale sanitario in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo
1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per
il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai
sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono
inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai
fini del miglioramento del servizio richiedano
l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i
medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che
alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente
attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico
orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
medesima data non avevano altro tipo di rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a
domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con
regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, ai
sensi dell'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del
tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi,
le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi
di idoneita' (173). In sede di revisione dei rapporti
convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale
disciplina l'adeguamento dei rapporti medesimi alle
esigenze di flessibilita' operativa, incluse la
riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita'
interaziendale, nonche' i criteri di integrazione dello
specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del
corso biennale di formazione specifica in medicina generale
possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per
l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici
aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina
generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora
il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia
stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a
causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato
di superamento del corso biennale e' prodotto
dall'interessato, durante il periodo di validita' della
graduatoria regionale, unitamente alla domanda di
assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento
dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria
regionale.
9. ».
- Per il riferimento all'Accordo quadro tra il Ministro
della sanita', le regioni e le province autonome, sancito
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano, il
22 febbraio 2001, vedasi nelle note alle premesse.
 
Allegato

DISCIPLINARE TECNICO

1. Obiettivi del documento.
Il presente disciplinare tecnico definisce:
i dati necessari per la corretta identificazione dell'assistito per l'alimentazione del FSE e i dati amministrativi necessari per la corretta individuazione della posizione amministrativa dell'assistito nei confronti del SSN, in attuazione di quanto indicato nell'articolo 21 (Dati identificativi e amministrativi dell'assistito) del decreto;
le modalita' di accesso al FSE, i profili di accesso in funzione dei ruoli professionali e le modalita' di gestione delle politiche di accesso, in attuazione di quanto indicato negli articoli 22 (Accesso ai soggetti abilitati) e 23 (Misure di sicurezza) del decreto;
i formati standard per la rappresentazione delle informazioni, dei sistemi di codifica dei dati e del loro corretto utilizzo all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico, in attuazione di quanto indicato nell'art. 24 (Sistemi di codifica dei dati) del decreto;
i criteri di interoperabilita' tra le soluzioni di Fascicolo Sanitario Elettronico adottate dalle Regioni o Province Autonome, in attuazione di quanto indicato nell'articolo 25 (Interoperabilita' del FSE) del decreto;
i dati essenziali che compongono il referto di laboratorio, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del decreto;
i dati essenziali che compongono il profilo sanitario sintetico, di cui all'articolo 3 del decreto.
2. Definizioni.
Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende per:
a) "Codifica dei dati", la rappresentazione, mediante un opportuno insieme di stringhe o di simboli, di un insieme di oggetti materiali o un insieme di informazioni tendenzialmente piu' complesse delle stringhe o dei simboli che vengono usate per rappresentarle;
b) "Sistema di codifica", un sistema che assegna un identificativo univoco (alfabetico, numerico o alfanumerico) a ciascun oggetto di un dato insieme. La codifica puo' avere finalita' di classificazione;
c) "Sistema di classificazione", un sistema che ripartisce gli oggetti dati in classi o raggruppamenti ordinandoli sulla scorta di un principio di ordinamento;
d) "Mapping o mappatura", il collegamento fra i contenuti di una terminologia o sistema di codifica di partenza e quelli di una terminologia o sistema di codifica di destinazione, ai fini dell'interoperabilita' tra i sistemi.
e) "Porta di Dominio", componente architetturale del SPC attraverso il quale si accede al dominio applicativo dell'amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi;
f) "Asserzione", insieme di dati aggregati in modo strutturato trasferibile per lo scambio di informazioni di sicurezza rilasciato da una autorita' competente, che puo' contenere informazioni che attestino l'identita', gli attributi e le informazioni a supporto della decisione di autorizzazione;
g) "Portafoglio di asserzioni", insieme di asserzioni logicamente correlate;
h) "Credenziali di autenticazione", i dati e i dispositivi in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
i) "Profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate a una persona, che consente di individuare a quali dati essa puo' accedere, nonche' i trattamenti ad essa consentiti.
j) "ADT", Accettazione/Dimissione/Trasferimento, l'acronimo si riferisce alle operazioni di gestione dell'assistito all'interno delle strutture sanitarie.
3. Dati identificativi e amministrativi dell'assistito.
Come specificato nelle Linee guida nazionali sul FSE, i dati anagrafici non fanno parte del FSE ma sono gestiti in archivi separati alimentati dalle anagrafi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto.
In particolare i dati necessari per la corretta identificazione dell'assistito in fase di alimentazione del FSE sono i seguenti:


+-----------------------------+
| Dati identificativi - |
|Descrizione |
+-----------------------------+
| Codice Fiscale |
+-----------------------------+
| Cognome (alla nascita) |
+-----------------------------+
| Nome |
+-----------------------------+
| Sesso |
+-----------------------------+
| Data di Nascita |
+-----------------------------+
| Comune di Nascita |
+-----------------------------+
| Provincia di nascita |
+-----------------------------+
| Indirizzo di Residenza |
+-----------------------------+
| Indirizzo di Domicilio |
+-----------------------------+
|Data di Decesso (data di |
|chiusura del fascicolo) |
+-----------------------------+

Per quanto riguarda i dati amministrativi necessari per la corretta individuazione della posizione amministrativa dell'assistito nei confronti del SSN sono i seguenti:


+-----------------------------+
| Dati amministrativi - |
|Descrizione |
+-----------------------------+
| ASL Assistenza |
+-----------------------------+
| Data Inizio del periodo di |
|assistenza presso la ASL |
+-----------------------------+
| Data scadenza del periodo di|
|assistenza presso la ASL |
|(valorizzata solo se |
|prevista) |
+-----------------------------+
| Codice Fiscale Medico |
+-----------------------------+
| Cognome Medico |
+-----------------------------+
| Nome Medico |
+-----------------------------+
| Data Inizio periodo di |
|assistenza presso il medico |
+-----------------------------+
| Data Fine periodo di |
|assistenza presso il medico |
|(valorizzata solo se |
|prevista) |
+-----------------------------+
| Tipo Assistenza (generici / |
|pediatri, altro) |
+-----------------------------+
|Recapiti medico (indirizzo, |
|telefono, etc.) |
+-----------------------------+
|Esenzioni per patologia e |
|relative eventuali scadenze |
+-----------------------------+

4. Gestione degli accessi.
La gestione degli accessi alle informazioni presenti nel FSE, richiede l'individuazione di adeguati livelli di visibilita' per ciascuna categoria di professionisti ed operatori sanitari. Tali livelli possono essere espressi definendo in dettaglio l'insieme dei profili da associare ai ruoli dei soggetti che si prevede possano accedere al sistema di FSE (per esempio medico di medicina generale, farmacista, assistito, etc.).
L'attivita' di profilazione deve essere effettuata da un sistema di gestione dei privilegi di natura modulare che, basandosi su una preventiva classificazione delle informazioni presenti nel FSE, attribuisca al soggetto autorizzazioni e diritti di accesso adatti. Tale sistema di gestione dei privilegi puo' prevedere a livello regionale, in correlazione ai ruoli, l'abbinamento con i contesti applicativi di esercizio del ruolo (es. emergenza, continuita' assistenziale, etc.) tali da garantire un livello maggiormente specifico di accesso ai dati.
Ciascuna Regione e Provincia Autonoma puo' specificare profili piu' specifici rispetto a quelli indicati nel presente disciplinare, tuttavia e' essenziale che, in caso di comunicazione con i sistemi di altre Regioni o Province Autonome, un soggetto venga associato a un profilo di accesso univocamente definito a livello nazionale, attraverso tecniche di mappatura.
L'operazione di profilazione deve essere effettuata preventivamente all'accesso alle funzionalita' del FSE, in modo tale da rendere disponibili tali funzionalita' a chine abbia il diritto, derivante dal ruolo ricoperto.
I soggetti che accedono al FSE sono tenuti ad utilizzare idonee modalita' di accesso al FSE per essere autenticati dal sistema.
Infine, la verifica dei diritti di autorizzazione per l'accesso a specifiche informazioni presenti nel FSE deve essere svolta analizzando politiche di accesso opportunamente predefinite che tengano conto anche del consenso indicato dal paziente.
4.1. Modalita' di accesso al FSE.
L'accesso al FSE prevede le seguenti fasi sequenziali:
1. preliminare registrazione del soggetto, che comprende l'identificazione personale e i contesti operativi;
2. attribuzione delle credenziali e profilazione;
3. autenticazione del soggetto nel FSE, attraverso le modalita' di accesso definite.
Una volta completati i passi 1 e 2 il soggetto puo' accedere al FSE. Gli impatti derivanti da eventuali variazioni dei contesti operativi e di ruolo del soggetto vengono gestite attraverso procedure di modifica dei dati definiti nei passi 1 e 2.
Un soggetto che intende accedere alle informazioni disponibili nel FSE deve in primo luogo essere registrato a sistema. Questa operazione richiede l'individuazione della identita' del soggetto e di ulteriori attributi (quali ad esempio il suo ruolo, l'organizzazione a cui afferisce, ecc.). A valle di tale processo, il soggetto riceve le credenziali di accesso e, preliminarmente a ogni altra azione, deve essere associato ad uno specifico profilo di accesso.
La fase di autenticazione, e quindi della determinazione dell'identita', del ruolo e degli attributi integrativi del soggetto, deve essere svolta nella Regione o Provincia Autonoma di appartenenza di quest'ultimo, adoperando esclusivamente le modalita' di accesso e gli strumenti di cui all'articolo 64 del CAD.
4.2. Profili di accesso.
Di seguito sono elencate le classi di dati, necessarie alla definizione dei livelli di accesso per i soggetti abilitati:
Dati anagrafici: corrispondono ai dati personali che identificano l'assistito.
Dati amministrativi: riguardano eventuali esenzioni e i dati che identificano il medico di base.
Dati prescrittivi: sono i dati relativi alla prescrizioni mediche.
Dati clinici: corrispondono alle informazioni cliniche presenti in documenti riguardanti l'assistito, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le informazioni relative a diagnosi, terapie, interventi, accessi, servizi, procedure, od ogni altro evento clinico di interesse, nonche' i piani di cura riabilitativi o terapeutici.
Dati di consenso: sono le informazioni che regolano l'accesso ai dati sulla base del consenso reso dal cittadino.
Laddove il documento che afferisce al FSE non e' in formato strutturato, non e' possibile trattare in modo indipendente i dati in esso contenuti. Ne consegue che le politiche di accesso saranno applicate all'intero documento a seconda della tipologia del documento stesso.
Le disposizioni relative all'oscuramento dei dati e dei documenti sanitari e socio-sanitari, di cui all'articolo 8, sono soddisfatte attraverso la messa a disposizione di funzionalita' che permettano l'oscuramento dei dati di cui l'assistito richiede l'oscuramento o dell'intero documento che contiene i predetti dati.
Con riferimento alle finalita' di governo, di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto, si rimanda alle disposizioni attuative dell'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per quanto concerne le specifiche disposizioni atte a garantire la tutela dei dati personali durante il trattamento dei dati.
I profili di accesso alle informazioni disponibili nel FSE sono definiti in funzione del ruolo che ciascun soggetto assume. Tali ruoli, in sede di prima applicazione, sono elencati di seguito:
Farmacista: operatore sanitario della farmacia abilitato alla professione.
Operatore Amministrativo: persona che opera presso le strutture del sistema sanitario e socio-sanitario (es. AO, ASL, MMG) con mansioni amministrative.
Direttore Sanitario: medico che svolge attivita' direttive all'interno di una Direzione Sanitaria delle strutture del sistema sanitario e socio-sanitario.
Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta: medico convenzionato con la ASL per svolgere attivita' di MMG/PLS.
Direttore Amministrativo: persona che svolge attivita' direttive all'interno della Direzione Amministrativa di strutture del sistema sanitario e socio-sanitario.
Medico ed altri dirigenti sanitari (biologo, psicologo, chimico, fisico): professionisti che operanonell'ambito dei servizi sanitari delle strutture del sistema sanitario e socio-sanitario.
Medico RSA: medico che opera presso una struttura che eroga assistenza di tipo residenziale.
Infermiere o altro Professionista Sanitario: professionista sanitario che opera nell'ambito delle strutture del sistema sanitario e socio-sanitario.
Medico Rete di Patologia: medico che opera nel contesto di una rete di patologia.
Professionista del sociale: professionista che svolge la sua attivita' sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente.
Assistito: cittadino che usufruisce di servizi sanitari e socio-sanitari.
La matrice presentata di seguito indica le operazioni di accesso alle diverse classi di dati, in termini di lettura e scrittura, da parte dei soggetti abilitati sulla base del ruolo assunto. Con particolare riferimento all'operazione di scrittura, i soggetti che concorrono all'alimentazione del FSE sono specificati all'articolo 12 del decreto. Eventuali variazioni e aggiornamenti dei ruoli e delle operazioni di accesso alle diverse classi di dati, rispetto a quanto specificato nel presente Disciplinare, saranno disciplinati con successivi decreti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

Parte di provvedimento in formato grafico

In aggiunta, l'assistito puo' inserire nel proprio taccuino personale dati, documenti ed informazioni personali e relative ai propri percorsi di cura, cosi' come specificato all'articolo 4 del decreto. E' altresi' opportuno prevedere un meccanismo efficiente che consenta all'assistito di esprimere o aggiornare i criteri di accesso puntuali ad ogni informazione clinica presente nel FSE.
L'accesso al FSE, da parte di un operatore abilitato, deve essere subordinato alle operazioni di ADT dello specifico assistito, per la durata della presa in carico, di cui si chiede la consultazione del FSE; ove non possibile applicare la precedente prescrizione e nei casi di accesso in emergenza, la consultazione del FSE deve essere subordinata ad un'autocertificazione telematica da parte dell'operatore, con compilazione del motivo codificato per il quale l'operatore medesimo richiede la consultazione.
4.3. Gestione delle politiche di accesso.
A valle della fase di autenticazione, il soggetto viene identificato ed associato ad un profilo di accesso, al quale sono assegnati specifici privilegi di accesso a categorie di dati coerentemente con le classificazioni descritte nel paragrafo 4.2. In tal modo, nella successiva fase di autorizzazione, e' possibile verificare che il soggetto acceda solo alle informazioni di sua competenza. Il processo di autorizzazione deve essere effettuato nella Regione o Provincia Autonoma che detiene le informazioni di autorizzazione e, in particolare, consiste nel valutare se:
1. il soggetto che intende accedere alle informazioni possiede un profilo autorizzato dall'assistito;
2. l'identita' e gli attributi relativi ad un soggetto soddisfano le politiche di accesso locali.
Con riferimento alle politiche di accesso, ciascuna Regione o Provincia Autonoma puo' definire proprie politiche, le quali devono essere federate con i gestori dei privilegi degli altri sistemi di FSE, attraverso operazioni di mappatura dei profili di accesso.
Al fine di garantire la tracciabilita' delle operazioni svolte sul sistema e di chi le ha eseguite, in modo da abilitare funzionalita' di auditing e di certificazione sulle attivita' svolte per le diverse finalita' previste, devono essere registrate tutte le operazioni, sia quelle andate a buon fine che quelle annullate.
5. Sistemi di codifica dei dati.
Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 24 del decreto, ciascuna Regione e Provincia Autonoma ha il compito di redigere i documenti sanitari e socio-sanitari utilizzando i sistemi di codifica definiti nel presente decreto per rappresentare, comunicare ed interpretare le informazioni scambiate tra i diversi FSE regionali, assicurando in tal modo l'interoperabilita' semantica. Per quanto concerne le strutture informative complesse che costituiscono il nucleo minimo del FSE si adotta lo standard HL7 (Health Level 7) per descrivere le definizioni dei dati da scambiare in termini di messaggi e documenti costituenti il FSE, e in particolare e' prescritto l'utilizzo del CDA (Clinical Document Architecture) release 2 (ISO/HL7 27932:2009). I sistemi di codifica adottati per i documenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere d), e), del decreto sono:
ICD 9-CM (International Classification of Diseases 9th revision - Clinical Modification);
LOINC® (Logical Observation Identifiers Names and Codes);
AIC (Autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco);
ATC (Classificazione Anatomica Terapeutica Chimica).
Allo scopo di favorire il corretto interscambio dei dati, gli stessi dovranno, inoltre, essere trasmessi secondo le modalita' indicate nell'articolo 25 del decreto e nel presente disciplinare tecnico.
Le procedure necessarie ad implementare i suddetti sistemi di codifica, sia in termini di formazione all'utilizzo da parte del personale che di predisposizione dei sistemi informativi, devono essere espletate dalle Regioni e dalle Province Autonome, secondo le forme e le modalita' ritenute piu' idonee.
5.1. ICD-9-CM.
La International Classification of Diseases (ICD) e' un sistema di classificazione internazionale che organizza le malattie ed i traumatismi in gruppi sulla base di criteri definiti. L'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS) si occupa dello sviluppo e della diffusione della classificazione. La traduzione italiana, inizialmente curata dall'ISTAT, e' dal 2010 demandata al Centro Collaboratore italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali.
La classificazione ICD-9-CM adottata per i documenti del FSE e' la versione 2007 in lingua italiana.
5.2. LOINC.
LOINC e' un sistema di nomi e codici universali che identificano in maniera univoca osservazioni cliniche e di laboratorio al fine di facilitare la condivisione e lo scambio di risultati di indagini diagnostiche fra sistemi elettronici di strutture sanitarie differenti. Il Regenstrief Institute si occupa dell'aggiornamento dello standard terminologico con release semestrali.
La classificazione LOINC adottata per i documenti del FSE e' la versione 2.3.4 in lingua italiana.
5.3. AIC.
Nessun medicinale puo' essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007.
Le attivita' connesse all'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci con procedura nazionale, sono finalizzate ad assicurare l'assistenza farmaceutica su tutto il territorio nazionale, l'accesso ai farmaci innovativi e per le malattie rare.
Attualmente, in Italia, per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali e' prevista, oltre alla modalita' di registrazione nazionale, quella comunitaria. Quest'ultima prevede l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali secondo procedure che coinvolgono tutti i Paesi membri dell'Unione europea (procedura centralizzata) o parte di essi (procedura di mutuo riconoscimento e decentrata).
5.4. ATC.
Il sistema di classificazione ATC prevede che i farmaci siano suddivisi in gruppi sulla base degli organi o apparati su cui agiscono e delle loro proprieta' chimiche, farmacologiche e terapeutiche. La classificazione e' articolata in cinque livelli gerarchici. Al primo livello, i farmaci sono divisi in quattordici gruppi anatomici principali e, all'interno di questi, in gruppi terapeutici principali (II livello). I livelli III e IV sono sottogruppi chimici/farmacologici/terapeutici, mentre al V e ultimo livello sono classificati i singoli principi attivi.
Le prestazioni farmaceutiche aventi ad oggetto le formulazioni magistrali, le formule officinali, nonche' i medicinali esteri non autorizzati all'immissione in commercio in Italia ed utilizzati ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 febbraio 1997, vengono individuati attraverso il codice ATC al maggior livello di dettaglio possibile.
6. Criteri di interoperabilita'.
6.1. Modello di riferimento.
Ciascuna Regione o Provincia Autonoma ha il compito di rendere disponibili i documenti sanitari e socio-sanitari conservati nella propria infrastruttura di FSE, previo consenso del cittadino, alle persone autorizzate appartenenti anche a domini differenti che ne fanno richiesta.
Allo scopo di favorirne la ricerca, la localizzazione e la selezione dei documenti del FSE, devono inoltre essere resi disponibili specifici metadati che descrivono i documenti stessi.
Le richieste per la ricerca ed il recupero dei documenti, cosi' come quelle per la comunicazione dei metadati di indicizzazione dei documenti del FSE prodotti per gli assistiti provenienti da altre Regioni o Province Autonome, devono essere espletate da specifici servizi esposti da queste ultime. Il trasferimento dei dati deve avvenire mediante protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici. Le interfacce dei servizi, indicate nel paragrafo 6.3, devono essere esposte tramite Porta di Dominio nel rispetto delle regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC).
Le richieste provenienti da domini differenti devono essere soddisfatte solo dopo aver verificato i diritti di accesso ai servizi ed il consenso del cittadino. A tal proposito, le richieste devono contenere un portafoglio di asserzioni digitalmente firmate attestanti specifici attributi, in maniera conforme al modello di sicurezza illustrato nel paragrafo 6.4.
6.2. Contenuti informativi minimi dei documenti al fine di garantire l'interoperabilita'.
I documenti contenuti nel FSE devono contenere almeno le seguenti informazioni:
Tipologia del documento: e' un codice derivato dal sistema di classificazione LOINC che rappresenta il tipo di documento descritto (ad es. referto, lettera di dimissione, profilo sanitario sintetico).
Identificativo del paziente: rappresenta il codice univoco del paziente a cui il documento fa riferimento.
Data del documento: rappresenta la data di creazione del documento.
Stato del documento: indica lo stato corrente del documento.
Identificativo della Regione o Provincia Autonoma: e' rappresentato dal codice a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modificazioni, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attivita' gestionali ed economiche delle Aziende unita' sanitarie locali, che identifica, univocamente su base nazionale, la Regione o Provincia Autonoma responsabile del documento.
Identificativo della struttura sanitaria: e' rappresentato dal codice delle strutture sanitarie, di cui al decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997 e successive modificazioni, riguardante modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attivita' gestionali ed economiche delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (modelli HSP.11 e HSP.11bis, STS.11 e RIA.11) che identifica, univocamente su base nazionale, la struttura sanitaria responsabile del documento.
Identificativo del documento: corrisponde ad un codice locale che identifica il documento.
Tali informazioni devono essere codificate adottando un modello condiviso.
6.3. Interfacce dei servizi.
La soluzione di FSE adottata da ciascuna Regione o Provincia Autonoma deve esporre i seguenti servizi:
servizio per la ricerca dei documenti del FSE disponibili nel proprio dominio;
servizio per il recupero di uno specifico documento del FSE;
servizio per la comunicazione dei metadati di indicizzazione dei documenti del FSE prodotti per gli assistiti provenienti da altre Regioni o Province Autonome.
6.3.1. Servizio per la ricerca dei documenti.
Il servizio per la ricerca dei documenti del FSE, la cui interfaccia e' illustrata in Tabella 1, deve essere in grado di ricevere una richiesta contenente un nucleo di parametri che rappresentano i criteri di ricerca specificati. La richiesta deve altresi' contenere un portafoglio di asserzioni per la verifica dei diritti di accesso al servizio, cosi' come specificato nel paragrafo 6.4.
Il servizio deve restituire l'elenco dei documenti corrispondenti ai criteri di ricerca, ove esistenti, congiuntamente ad opportune asserzioni di autorizzazione per il recupero dei documenti stessi.

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6.3.2. Servizio per il recupero di un documento.
Il servizio per il recupero di un documento del FSE, la cui interfaccia e' mostrata in Tabella 2, deve essere invocato dopo aver ottenuto dal servizio per la ricerca dei documenti, di cui al paragrafo 6.3.1, i riferimenti necessari per localizzazione dello stesso (quali gli identificativi della Regione o Provincia Autonoma e della struttura sanitaria in cui il documento e' memorizzato e l'identificativo del documento) e la corrispondente asserzione di autorizzazione.
Il servizio per il recupero di un documento deve essere pertanto in grado di ricevere una richiesta contenente i riferimenti necessari alla localizzazione del documento e l'asserzione di autorizzazione, cosi' come specificato nel paragrafo 6.4.
Il servizio deve restituire il documento richiesto.

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6.3.3. Servizio per la comunicazione dei metadati.
Il servizio per la comunicazione dei dati di indicizzazione dei documenti del FSE, la cui interfaccia e' mostrata in Tabella 3, consente ad un'altra regione o provincia autonoma di comunicare alla Regione titolare del FSE l'elenco dei dati che descrivono i documenti in essa prodotti. Il servizio deve restituire una risposta contenente l'esito della richiesta.

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6.4. Modello di sicurezza.
Il modello di sicurezza prevede le fasi di autenticazione ed autorizzazione dell'utente. La fase di autenticazione deve essere svolta nella Regione o Provincia Autonoma fruitrice del servizio, mentre la fase di autorizzazione deve essere realizzata nella Regione o Provincia Autonoma che eroga il servizio richiesto.
Per quanto riguarda i servizi per la ricerca dei documenti e per la comunicazione dei metadati, un utente che intende inviare una richiesta deve autenticarsi adoperando le proprie credenziali di autenticazione e gli strumenti offerti dalla Regione o Provincia Autonoma a cui appartiene. A valle della fase di autenticazione, devono essere prodotte opportune asserzioni digitalmente firmate, che attestano l'identita', il ruolo e l'ente a cui l'utente afferisce. Ciascuna Regione o Provincia Autonoma deve quindi fungere da garante dell'identita' e degli attributi del proprio utente. Le asserzioni summenzionate devono essere allegate alle richieste di accesso ai servizi, congiuntamente ad un'ulteriore asserzione prodotta e firmata dall'utente contenente una serie di attributi contestuali, quali ad esempio l'indicazione del tipo di trattamento (ordinario o in emergenza) o il tipo di documento in esame.
Gli attributi contenuti nelle asserzioni ricevute, con particolare riferimento al ruolo dell'utente, devono essere analizzati dai servizi esposti per la fase di autorizzazione, che consiste nel verificare se il profilo di autorizzazione dell'utente fornisce a quest'ultimo il diritto di accesso al servizio richiesto. In particolare, l'accesso al servizio deve essere concesso all'utente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il cittadino ha espresso esplicito consenso all'accesso alle proprie informazioni;
la richiesta soddisfa le specifiche politiche locali.
Dopo aver verificato che l'utente possiede i diritti di accesso e soddisfatto la richiesta, il servizio per la ricerca dei documenti deve restituire un'opportuna asserzione di autorizzazione, la quale deve contenere specifici attributi, quali l'identita' ed il ruolo dell'utente.
Per quanto concerne il servizio per il recupero di un documento, la richiesta deve contenere l'asserzione di autorizzazione rilasciata dal servizio per la ricerca dei documenti. L'accesso a questo servizio deve essere concesso se la richiesta soddisfa le politiche locali.
7. Contenuti del profilo sanitario sintetico.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto, il profilo sanitario sintetico e' il documento socio sanitario informatico redatto e aggiornato dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, che riassume la storia clinica del paziente e la sua situazione corrente conosciuta.
I contenuti informativi minimi del profilo sanitario sintetico sono descritti nella Tabella 4 che segue.
Note:
l'indicazione che l'informazione e' gestita come "testo libero" si applica esclusivamente nei casi in cui nella regione o provincia autonoma non siano vigenti disposizioni che disciplinano per le medesime informazioni l'utilizzo di codifiche e/o classificazioni: in tali casi le informazioni devono essere redatte in forma codificata, coerentemente con le disposizioni regionali;
nei casi in cui l'informazione sia obbligatoria ma non applicabile o pertinente per lo specifico soggetto (es. nessuna patologia, non appartenenza a reti di patologia, nessuna allergia nota riferita dall'assistito, etc.), deve essere comunque esplicitamente registrata tale condizione, che nel caso di informazioni codificate assume un valore convenzionale definito ad hoc (es. nessuno/a, non riferito/non riferita);
per "fonte di riferimento" si intende la fonte da cui l'informazione viene tratta, intesa sia come sistema informativo (Anagrafe assistiti) che come informazione inserita dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta.

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8. Contenuti del referto di laboratorio.
Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera d), del decreto, il referto di laboratorio e' il documento redatto dal medico di medicina di laboratorio.
I contenuti informativi del referto di laboratorio sono descritti nella Tabella 5 che segue.
Note:
per "fonte di riferimento" si intende la fonte da cui l'informazione viene fornita, intesa sia come sistema informativo (Anagrafe assistiti) che come informazione inserita dal medico di medicina di laboratorio.

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Art. 2
Contenuti del Fascicolo Sanitario Elettronico

1. I contenuti del FSE sono rappresentati da un nucleo minimo di dati e documenti, nonche' da dati e documenti integrativi che permettono di arricchire il Fascicolo stesso.
2. Il nucleo minimo, di cui al comma 1, uguale per tutti i fascicoli istituiti da regioni e province autonome, e' costituito dai seguenti dati e documenti:
a) dati identificativi e amministrativi dell'assistito di cui all'articolo 21;
b) referti, inclusi quelli consegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013;
c) verbali pronto soccorso;
d) lettere di dimissione;
e) profilo sanitario sintetico, di cui all'articolo 3;
f) dossier farmaceutico;
g) consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti.
3. I dati e documenti integrativi, di cui al comma 1, sono ulteriori componenti del FSE, la cui alimentazione e' funzione delle scelte regionali in materia di politica sanitaria e del livello di maturazione del processo di digitalizzazione quali:
a) prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.);
b) prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.);
c) cartelle cliniche;
d) bilanci di salute;
e) assistenza domiciliare: scheda, programma e cartella clinico-assistenziale;
f) piani diagnostico-terapeutici;
g) assistenza residenziale e semiresidenziale: scheda multidimensionale di valutazione;
h) erogazione farmaci;
i) vaccinazioni;
l) prestazioni di assistenza specialistica;
m) prestazioni di emergenza urgenza (118 e pronto soccorso);
n) prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero;
o) certificati medici;
p) taccuino personale dell'assistito di cui all'articolo 4;
q) relazioni relative alle prestazioni erogate dal servizio di continuita' assistenziale;
r) autocertificazioni;
s) partecipazione a sperimentazioni cliniche;
t) esenzioni;
u) prestazioni di assistenza protesica;
v) dati a supporto delle attivita' di telemonitoraggio;
z) dati a supporto delle attivita' di gestione integrata dei percorsi diagnostico-terapeutici;
aa) altri documenti rilevanti per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, individuati con successivo decreto ai sensi del comma 7 dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.

Note all'art. 2:
- Per il riferimento al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 agosto 2013 vedasi nelle note alle
premesse.
- Per il riferimento ai commi 2 e 7 dell'articolo 12
del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, vedasi nelle note all'articolo 1.
 
Art. 3
Profilo sanitario sintetico

1. Il profilo sanitario sintetico, o "patient summary", e' il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS, che riassume la storia clinica dell'assistito e la sua situazione corrente conosciuta.
2. La finalita' del profilo sanitario sintetico e' di favorire la continuita' di cura, permettendo un rapido inquadramento dell'assistito al momento di un contatto con il SSN.
3. I dati essenziali che compongono il profilo sanitario sintetico sono quelli individuati nel disciplinare tecnico allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, di seguito denominato disciplinare tecnico.
4. In caso di variazione del MMG/PLS, sara' facolta' del nuovo MMG/PLS di mantenere il documento precedentemente redatto oppure di redigerne uno nuovo. Ogni modifica o aggiornamento al profilo sanitario sintetico implica, comunque, la creazione di una nuova versione, separata da quella originaria.
 
Art. 4
Taccuino personale dell'assistito

1. Il taccuino personale dell'assistito e' una sezione riservata del FSE all'interno della quale e' permesso all'assistito di inserire dati e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, anche effettuati presso strutture al di fuori del SSN.
2. I dati e i documenti inseriti nel taccuino personale dell'assistito sono informazioni non certificate dal SSN e devono essere distinguibili da quelli inseriti dai soggetti di cui all'articolo 12.
 
Art. 5
Dati soggetti a maggiore tutela dell'anonimato

1. I dati e i documenti sanitari e socio-sanitari disciplinati dalle disposizioni normative a tutela delle persone sieropositive, delle donne che si sottopongono a un'interruzione volontaria di gravidanza, delle vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia, delle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, delle donne che decidono di partorire in anonimato, nonche' i dati e i documenti riferiti ai servizi offerti dai consultori familiari, sono resi visibili solo previo esplicito consenso dell'assistito, fermo restando che, nel caso l'assistito scelga di ricorrere alle prestazioni in anonimato, non e' ammessa l'alimentazione del FSE da parte dei soggetti che erogano le prestazioni.
2. Nei casi di cui al comma 1, e' responsabilita' dei professionisti o degli operatori sanitari che erogano la prestazione acquisire l'esplicito consenso dell'assistito.
 
Art. 6
Informativa agli assistiti

1. In ottemperanza all'adempimento di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, presupposto di liceita' del trattamento, deve essere fornita agli assistiti idonea informativa che espliciti l'istituzione del FSE da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, chiarendo che i dati che confluiscono nel fascicolo sono relativi al suo stato di salute attuale ed eventualmente pregresso.
2. L'informativa di cui al comma 1 deve indicare tutti gli elementi richiesti dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, deve contenere:
a) la definizione del FSE come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito;
b) le finalita' del fascicolo, cosi' come indicate dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) le modalita' del trattamento in base alle finalita' di cui alla lettera b), specificando che i dati sono trattati con l'ausilio di strumenti elettronici e sono trasmessi attraverso reti telematiche;
d) l'indicazione che e' necessario esprimere un consenso specifico al trattamento dei dati per l'alimentazione del FSE. L'informazione che il mancato consenso, o la revoca dello stesso in un momento successivo, non comporta conseguenze in ordine all'erogazione delle prestazioni del SSN e dei servizi socio-sanitari.
e) l'indicazione che e' necessario esprimere un ulteriore specifico consenso limitatamente alla consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. L'informazione che il mancato consenso, o la revoca dello stesso in un momento successivo, non comporta conseguenze in ordine all'erogazione delle prestazioni del SSN e dei servizi socio-sanitari. Il mancato consenso o la revoca comporta per il medico l'impossibilita' di consultare il FSE per le finalita' di cura dell'assistito;
f) l'indicazione delle categorie di soggetti, diversi dai titolari del trattamento, che, in qualita' di responsabili o incaricati, possono accedere al FSE in base alle finalita' di cui alla lettera b);
g) l'informazione che il FSE, per le finalita' di cura, qualora sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettivita', puo' essere consultato anche senza il consenso dell'assistito ma nel rispetto dell'articolo 76 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 40 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
h) gli estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati personali trattati mediante il FSE e di almeno un responsabile se individuato, indicando le modalita' per conoscere l'elenco aggiornato dei responsabili;
i) le modalita' con cui rivolgersi al titolare, o al responsabile designato, per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, nonche' per revocare il consenso all'alimentazione del FSE e per esercitare la facolta' di oscurare i dati in esso contenuti.
3. Al fine di assicurare una piena comprensione degli elementi indicati nell'informativa, il titolare deve formare adeguatamente il personale coinvolto nel trattamento dei dati sugli aspetti rilevanti della disciplina sulla protezione dei dati, anche al fine di un piu' efficace rapporto con gli assistiti.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 13. (Informativa) - 1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali sono
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se
designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il
titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno
uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione
o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e'
stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli
elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo'
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio
provvedimento modalita' semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza
e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile. (26)
5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in
caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi
dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di
un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto
successivo all'invio del curriculum, il titolare e' tenuto
a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa
breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1,
lettere a), d) ed f).».
- Per il riferimento al comma 2 dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
vedasi nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 7, 40 e 76 del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
"Art. 7. (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti) - 1. L'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale."
"Art. 40. (Autorizzazioni generali) - 1. Le
disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante
il rilascio di autorizzazioni relative a determinate
categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."
"Art. 76. (Esercenti professioni sanitarie e organismi
sanitari pubblici) - 1. Gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche
nell'ambito di un'attivita' di rilevante interesse pubblico
ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza
l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda
dati e operazioni indispensabili per perseguire una
finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica
dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, se la finalita' di cui alla
lettera a) riguarda un terzo o la collettivita'.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso puo' essere
prestato con le modalita' semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del
Garante e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,
sentito il Consiglio superiore di sanita'.".
 
Art. 7
Consenso dell'assistito

1. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito.
2. Per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE puo' avvenire solo dopo che l'assistito ha preso visione dell'informativa di cui all'articolo 6 e ha espresso il consenso di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e).
3. Nel caso di minore o di persona sottoposta a tutela, il consenso deve essere espresso dal rappresentante legale, mediante l'esibizione di un proprio documento di identita'.
4. Al raggiungimento della maggiore eta', il consenso deve essere confermato da un'espressa manifestazione di volonta' del neo-maggiorenne, dopo aver preso visione dell'informativa. Tale consenso puo' essere espresso anche al primo contatto, relativo ad un evento di cura, tra il titolare e l'assistito divenuto maggiorenne.
5. Il consenso di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 puo' essere espresso anche per via telematica, previo accesso al FSE secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 23.
6. L'assistito puo' in ogni momento revocare, anche per via telematica, il consenso di cui al comma 1.
7. La revoca del consenso di cui al comma 1 determina l'interruzione dell'alimentazione del FSE, senza conseguenze in ordine all'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario e dei servizi socio-sanitari regionali. Il FSE viene comunque alimentato da eventuali correzioni dei dati e dei documenti che lo hanno composto fino alla revoca del consenso, da parte degli organismi sanitari che hanno generato tali dati e documenti e che mantengono la titolarita' su di essi. In caso di nuova e successiva prestazione del consenso di cui al comma 1, vengono resi nuovamente visibili nel FSE i dati e i documenti che lo hanno alimentato fino alla precedente operazione di revoca del consenso, ivi comprese le correzioni anche successive alla predetta revoca.
8. La revoca del consenso di cui al comma 2 determina la disabilitazione della consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE da parte dei professionisti sanitari e socio-sanitari precedentemente autorizzati, senza conseguenze in ordine all'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario e dei servizi socio-sanitari regionali. L'assistito puo', successivamente, esprimere un nuovo consenso alla consultazione dei dati e dei documenti di cui al comma 2.
9. Il consenso di cui al comma 2 vale anche quale consenso per l'accesso al FSE da parte di professionisti ed operatori sanitari nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica, rischio grave, imminente e irreparabile per la salute e l'incolumita' fisica dell'interessato, secondo le modalita' specificate nell'articolo 14.

Note all'art. 7:
- Per il riferimento al comma 2, lettera a),
dell'articolo 12 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, vedasi nelle note all'articolo 1.
 
Art. 8
Diritti dell'assistito

1. Fermi i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali nei confronti dei dati personali trattati nel FSE, l'assistito ha il diritto di richiedere l'oscuramento dei dati e documenti sanitari e socio-sanitari sia prima dell'alimentazione del FSE che successivamente, garantendone la consultabilita' esclusivamente all'assistito e ai titolari che li hanno generati. L'assistito puo' revocare nel tempo l'oscuramento.
2. L'oscuramento di dati e documenti sanitari e socio-sanitari avviene con modalita' tali da garantire che tutti i soggetti abilitati all'accesso al FSE per le finalita' di cura non possano venire automaticamente a conoscenza del fatto che l'assistito ha effettuato tale scelta e che tali dati esistano.
3. L'assistito puo' ottenere l'integrazione, la rettifica e l'aggiornamento dei propri dati contenuti nel FSE attraverso un apposito servizio di supporto per il FSE istituito dalla regione o provincia autonoma, che assume il ruolo di referente unico nei confronti dei titolari competenti.

Note all'art. 8:
- Per il riferimento all'articolo 7 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedasi nelle note
all'articolo 6.
 
Art. 9
Accesso al FSE da parte dell'assistito

1. L'assistito accede al proprio FSE in forma protetta e riservata, attraverso l'uso degli strumenti di cui all'articolo 64 del CAD, secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 23.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 84 del Codice in materia di protezione dei dati personali sono soddisfatte accompagnando la messa a disposizione del referto con la disponibilita' del medico a fornire ulteriori indicazioni su richiesta dell'assistito.
3. In attuazione di quanto disposto all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il FSE deve consentire all'assistito, secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 23, l'accesso anche ai servizi sanitari on line resi disponibili dalle regioni e dalle province autonome in modalita' telematica.
4. La consultazione del proprio fascicolo e l'estrazione di copia, cartacea o digitale, dei dati e dei documenti ivi contenuti da parte dell'assistito, avviene con modalita' semplificate.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 64. (Modalita' di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni) - 1. La carta
d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi
costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia
necessaria l'identificazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
l'identificazione informatica anche con strumenti diversi
dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
dei servizi, purche' tali strumenti consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con
l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le
pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in
rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui
al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo
sistema SPID. L'accesso con carta d'identita' elettronica e
carta nazionale dei servizi e' comunque consentito
indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte
dalle singole amministrazioni.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale,
secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma
2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa
a disposizione delle credenziali e degli strumenti di
accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per
conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita' di
erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su
richiesta degli interessati.
2-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti
con il decreto di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le
modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione
dell'identita' digitale dei propri utenti. L'adesione al
sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento
dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di
sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche
e organizzative da adottare anche al fine di garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di
accesso resi disponibili dai gestori dell'identita'
digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli
strumenti di cui al comma 1;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle
pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
3. ».
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 84. (Comunicazione di dati all'interessato) - 1.
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di
cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di
esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari,
solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare. Il presente comma non si applica in
riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal
medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare
per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai
medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono
rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di
trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai
soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a).
L'atto di incarico individua appropriate modalita' e
cautele rapportate al contesto nel quale e' effettuato il
trattamento di dati.».
- Per il riferimento al comma 2, ultimo periodo,
dell'articolo 12 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, vedasi nelle note all'articolo 1.
 
Art. 10
Titolarita' dei trattamenti
dei dati per finalita' di cura

1. Per i trattamenti dei dati effettuati per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i soggetti del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito, presso cui sono redatti i dati e i documenti sanitari che alimentano il FSE, sono titolari del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Note all'art. 10:
- Per il riferimento al comma 2, lettera a),
dell'articolo 12 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, vedasi nelle note all'articolo 1.
- Per il riferimento all'articolo 28 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedasi nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 11
Dati oggetto del trattamento
per finalita' di cura

1. Per le finalita' di cui all'articolo 10, sono trattati tutti i dati e documenti di cui all'articolo 2, presenti nel FSE, coerentemente con i principi di indispensabilita', necessita', pertinenza e non eccedenza.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 10, il FSE puo' prevedere anche servizi di elaborazione di dati, relativi a percorsi diagnostico-terapeutici, limitatamente all'assistito preso in cura, per supportare al meglio i processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Tali elaborazioni non devono comportare la generazione di ulteriori dati e documenti che alimentano il FSE.
3. Sono comunque sottratti a trattamento per le finalita' di cui all'articolo 10, anche nei casi previsti dall'articolo 14, i dati per i quali l'assistito abbia richiesto l'oscuramento ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
 
Art. 12
Soggetti che concorrono
alla alimentazione del FSE

1. I soggetti del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali che nello svolgimento della loro attivita' professionale nell'ambito di un processo di cura alimentano il FSE sono:
a) il personale che opera all'interno delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie, attraverso le diverse articolazioni professionali ed organizzative;
b) i medici convenzionati con il SSN, i loro sostituti e il personale di studio nel rispetto delle specifiche competenze;
c) ogni altro soggetto, anche convenzionato, che abbia titolo e che operi all'interno del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali.
2. In aggiunta ai soggetti di cui al comma 1, anche l'assistito puo' alimentare il FSE, limitatamente al taccuino di cui all'articolo 4.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere ai dati e ai documenti sanitari e socio-sanitari che hanno prodotto, anche ai fini di verificarne la correttezza su segnalazione dell'assistito.
 
Art. 13
Accesso alle informazioni
del FSE per finalita' di cura

1. Il FSE e' uno strumento a disposizione dell'assistito, che puo' consentirne l'accesso ai soggetti del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali che lo prendono in cura, secondo quanto definito dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. L'accesso alle informazioni del FSE da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' consentito solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:
a) l'assistito ha espresso esplicito consenso all'accesso al FSE;
b) le informazioni da trattare sono esclusivamente quelle pertinenti al processo di cura in atto;
c) i soggetti che accedono alle informazioni rientrano nelle categorie di soggetti abilitati alla consultazione del FSE indicate dall'assistito e sono effettivamente coinvolti nel processo di cura.
3. Ogni accesso alle informazioni contenute nel FSE e' registrato in apposita sezione a disposizione dell'assistito, che puo' prenderne visione in qualunque momento accedendo al proprio FSE per via telematica. E' facolta' della regione o provincia autonoma che istituisce il FSE prevedere un servizio di notifica, che permette all'assistito di essere avvisato dell'accesso alle informazioni contenute nel proprio FSE, attraverso l'invio di uno Short Message Service (SMS) su un numero di telefono mobile ovvero attraverso l'invio di un messaggio alla casella di posta elettronica, indicati dall'assistito.

Note all'art. 13:
- Per il riferimento al comma 5 dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, vedasi nelle
note all'articolo 1.
 
Art. 14
Accesso in emergenza

1. Nei casi di cui all'articolo 82 del Codice in materia di protezione dei dati personali, gli operatori del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali possono accedere al FSE a seguito di esplicita dichiarazione da loro sottoscritta, consultando le sole informazioni rese visibili dall'assistito, ai sensi delle disposizioni degli articoli 5 e 8. Tali dichiarazioni e gli accessi ai dati sono memorizzati in maniera tale che l'assistito possa verificarli, consultando il proprio FSE.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 82. (Emergenze e tutela della salute e
dell'incolumita' fisica) - 1. L'informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali possono intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la
competente autorita' ha adottato un'ordinanza contingibile
ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono altresi' intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o
incapacita' di intendere o di volere dell'interessato,
quando non e' possibile acquisire il consenso da chi
esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la
salute o l'incolumita' fisica dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, anche in caso di
prestazione medica che puo' essere pregiudicata
dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di
tempestivita' o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore eta'
l'informativa e' fornita all'interessato anche ai fini
della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso
quando questo e' necessario.».
 
Art. 15
Titolarita' dei trattamenti
per finalita' di ricerca

1. Per i trattamenti dei dati effettuati per le finalita' di cui alla lettera b), del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le regioni e province autonome e il Ministero della salute, nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, sono titolari del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Note all'art. 15:
- Per il riferimento al comma 2, lettera b),
dell'articolo 12, del citato citato-decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, vedasi in note all'articolo
1.
- Per il riferimento all'articolo 28 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedasi nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 16
Dati oggetto del trattamento
per finalita' di ricerca

1. Per le finalita' di cui all'articolo 15, sono trattati i dati presenti nei documenti di cui all'articolo 2, purche' privati dei dati identificativi diretti dell'assistito e nel rispetto dei principi di indispensabilita', necessita', pertinenza e non eccedenza in relazione alle suddette finalita'.
2. Sono espressamente esclusi dal trattamento per le finalita' di cui all'articolo 15 i seguenti dati personali degli assistiti:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) giorno e mese di nascita per gli assistiti con eta' superiore all'anno compiuto;
d) giorno di nascita per gli assistiti con eta' inferiore all'anno compiuto;
e) estremi di documenti di identita';
f) via e numero civico di residenza o di domicilio;
g) recapiti, telefonici o digitali, personali;
h) copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici;
i) informazioni non strutturate di tipo testuale;
l) informazioni non strutturate di tipo grafico, sia statiche (immagini) che dinamiche (video).
 
Art. 17
Accesso alle informazioni del FSE
per finalita' di ricerca

1. Le regioni e province autonome e il Ministero della salute trattano i dati del FSE, di cui all'articolo 16, per finalita' di studio e ricerca scientifica, in conformita' ai principi di proporzionalita', necessita', indispensabilita', pertinenza e non eccedenza e nel rispetto degli articoli 39, 104 e 110 del Codice in materia di protezione dei dati personali e del relativo allegato A.4 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 39, 104 e 110 del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

"Art. 39. (Obblighi di comunicazione) - 1. Il titolare
del trattamento e' tenuto a comunicare previamente al
Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un
soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista
da una norma di legge o di regolamento, effettuata in
qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di
salute previsto dal programma di ricerca biomedica o
sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del
comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque
giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa
determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata
utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal
Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica
osservando le modalita' di sottoscrizione con firma
digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38,
comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata."
"Art. 104. (Ambito applicativo e dati identificativi
per scopi statistici o scientifici) - 1. Le disposizioni
del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per
scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi
scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in
relazione ai dati identificativi si tiene conto
dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare o da altri per identificare
l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in
relazione al progresso tecnico. "
"Art. 110. (Ricerca medica, biomedica ed
epidemiologica) - 1. Il consenso dell'interessato per il
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute,
finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico,
biomedico o epidemiologico, non e' necessario quando la
ricerca e' prevista da un'espressa disposizione di legge
che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra
in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto
ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il
quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla
comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il
consenso non e' inoltre necessario quando a causa di
particolari ragioni non e' possibile informare gli
interessati e il programma di ricerca e' oggetto di
motivato parere favorevole del competente comitato etico a
livello territoriale ed e' autorizzato dal Garante anche ai
sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui
al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e
l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare
questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non
produce effetti significativi sul risultato della
ricerca.».
 
Art. 18
Titolarita' dei trattamenti
per finalita' di governo

1. Per i trattamenti dei dati effettuati per le finalita' di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le regioni e province autonome, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, sono titolari del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Note all'art. 18:
- Per il riferimento al comma 2, lettera c),
dell'articolo 12 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, vedasi nelle note all'articolo 1.
 
Art. 19

Dati oggetto del trattamento
per finalita' di governo

1. Per le finalita' di cui all'articolo 18, sono trattati i dati presenti nei documenti di cui all'articolo 2, purche' privati dei dati identificativi diretti dell'assistito e nel rispetto dei principi di indispensabilita', necessita', pertinenza e non eccedenza in relazione alle suddette finalita'.
2. Sono espressamente esclusi dal trattamento per le finalita' di cui all'articolo 18 i seguenti dati personali degli assistiti:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) giorno e mese di nascita per gli assistiti con eta' superiore all'anno compiuto;
d) giorno di nascita per gli assistiti con eta' inferiore all'anno compiuto;
e) estremi di documenti di identita';
f) via e numero civico di residenza o di domicilio;
g) recapiti telefonici o digitali personali;
h) copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici;
i) informazioni non strutturate di tipo testuale;
l) informazioni non strutturate di tipo grafico, sia statiche (immagini) che dinamiche (video).
 
Art. 20
Accesso alle informazioni del FSE
per finalita' di governo

1. Le regioni e le province autonome trattano i dati del FSE di cui all'articolo 19 per finalita' di governo, con le modalita' previste per le attivita' di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, di cui all'allegato concernente l'Elenco dei trattamenti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome dello schema tipo di Regolamento volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati presso le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali e provinciali, gli enti vigilati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Il Ministero della salute tratta i dati del FSE di cui all'articolo 19, per finalita' di governo, nell'ambito delle attivita' di valutazione e monitoraggio dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, avvalendosi del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, in coerenza con le disposizioni attuative dell'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tratta i dati del FSE di cui all'articolo 19 in forma individuale, ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli assistiti e comunque con modalita' che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi assistiti, rendano questi ultimi non identificabili.

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 20. (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili) - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per
le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto
pubblico provvede altresi' a identificare e rendere
pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al
comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata
periodicamente.
Art. 21. (Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari) - 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte
di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante
che specifichino le finalita' di rilevante interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi'
consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli
d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di
criminalita' organizzata stipulati con il Ministero
dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione
dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati
trattati e delle operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4,
si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario):

«Art. 30. (Disposizioni relative alla prima
applicazione) - 1. In fase di prima applicazione:
a) restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi
del Piano sanitario nazionale, ad altre attivita' sanitarie
a destinazione vincolate, nonche' al finanziamento della
mobilita' sanitaria;
b) restano altresi' ferme le ulteriori disposizioni in
materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal
presente decreto.
2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, implementa un sistema adeguato di
valutazione della qualita' delle cure e dell'uniformita'
dell'assistenza in tutte le regioni ed effettua un
monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei
servizi, anche al fine degli adempimenti di cui
all'articolo 27, comma 11.».
- Per il riferimento al comma 25-bis dell'articolo 15
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, vedasi nelle note
alle premesse.
 
Art. 21
Dati identificativi e amministrativi dell'assistito

1. Il FSE deve garantire l'allineamento dei dati identificativi degli assistiti con i dati contenuti nell'Anagrafe nazionale degli Assistiti (ANA) e, nelle more dell'istituzione dell'ANA, nelle anagrafi sanitarie regionali, allineate con l'anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del CAD. I dati necessari per la corretta identificazione dell'assistito in fase di alimentazione del FSE sono elencati nel disciplinare tecnico.
2. I dati amministrativi dell'assistito sono costituiti dalle informazioni relative alla posizione dell'assistito nei confronti del SSN, sia con riferimento alla rete d'offerta del SSN che ad altre informazioni, correlate all'organizzazione della regione o provincia autonoma di assistenza. I dati amministrativi necessari per la corretta individuazione della posizione amministrativa dell'assistito nei confronti del SSN sono elencati nel disciplinare tecnico.

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 62. (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR) - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione
residente (ANPR), quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente» e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale
base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste
di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di
cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di
integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita'
dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento
delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco
ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione
di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento
dell'Anagrafe nazionale, il comune puo' utilizzare i dati
anagrafici eventualmente conservati localmente,
costantemente allineati con l'ANPR. L'ANPR consente
esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati
anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni inoltre
possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi
diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e
agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai
dati contenuti nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che
viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine
necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare
nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai
tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da
parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 58;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le
altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei
certificati di cui all'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
compatibile con il sistema di trasmissione di cui al
decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2010.».
 
Art. 22
Accesso ai soggetti abilitati

1. I soggetti abilitati all'accesso al FSE, le relative modalita' e i profili di accesso ai dati e documenti in esso contenuti sono specificati nel disciplinare tecnico.
 
Art. 23
Misure di sicurezza
e sistema di conservazione

1. Le operazioni sui dati personali, necessarie per l'adempimento alle disposizioni di cui al presente decreto, sono effettuate mediante strumenti elettronici con modalita' e soluzioni necessarie per assicurare confidenzialita', integrita' e disponibilita' dei dati, adottate in coerenza con le misure di sicurezza espressamente previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nel relativo disciplinare tecnico di cui all'Allegato B.
2. Ferme restando le misure di sicurezza di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali, l'accesso al FSE e' consentito, per tutte le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, esclusivamente utilizzando le modalita' di accesso e gli strumenti di cui all'articolo 64 del CAD.
3. La riservatezza dei dati trattati nell'ambito del FSE, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, dell'articolo 34, comma 1, lettera h), e' garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici utilizzati, attuate in conformita' alle previsioni del CAD.
4. Nell'utilizzo di sistemi di memorizzazione o archiviazione dei dati devono essere attuati idonei accorgimenti per la protezione dei dati registrati rispetto ai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi.
5. Per la consultazione in sicurezza dei dati contenuti nel FSE sono assicurati:
a) idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento;
b) procedure per la verifica periodica della qualita' e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
c) protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei dati tra i diversi titolari coinvolti;
d) individuazione di criteri per la cifratura o per la separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali;
e) tracciabilita' degli accessi e delle operazioni effettuate;
f) sistemi di audit log per il controllo degli accessi e per il rilevamento di eventuali anomalie;
g) procedure di anonimizzazione degli elementi identificativi diretti, come definito dai decreti attuativi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il perseguimento delle finalita' di cui ai punti b) e c) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. La struttura e l'organizzazione dei dati contenuti nel FSE deve garantire, oltre alla corretta e differenziata articolazione dei profili per quanto concerne la classificazione delle tipologie di informazioni sanitarie indispensabili in relazione alle finalita' per cui vengono trattate, anche quella relativa ai diversi livelli autorizzativi dei soggetti abilitati all'accesso.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 vengono attuate ai sensi delle specificazioni contenute nel disciplinare tecnico.
8. Ai fini di garantire il corretto impiego del FSE da parte degli utilizzatori e per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, nonche' delle misure di sicurezza adottate, vengono organizzate apposite sessioni di formazione, anche con riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali, con particolare riferimento, all'accessibilita' delle informazioni, alle operazioni di trattamento eseguibili e alla sicurezza dei dati.
9. Nel caso in cui dati trattati nell'ambito del FSE subiscano violazioni tali da comportare la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali, il titolare del trattamento effettua una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, entro una settimana dal verificarsi dell'evento, contenente:
a) una descrizione della natura della violazione dei dati personali occorsa, compresi le categorie e il numero di interessati coinvolti;
b) l'indicazione dell'identita' e delle coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere piu' informazioni;
c) la descrizione delle conseguenze della violazione dei dati personali subita;
d) le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali.
10. La continuita' delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operativita' sono assicurate dall'adozione del piano di continuita' operativa e del piano di disaster recovery, di cui all'articolo 50-bis del CAD.
11. Al FSE e ai documenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano le disposizioni degli articoli 43 e 44 del CAD.
12. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai documenti di cui all'articolo 2, comma 3, adottati nell'ambito della singola regione o provincia autonoma.
13. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al taccuino dell'assistito, di cui all'articolo 4.

Note all'art. 23:
- Per il riferimento al citato decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, vedasi nelle note all'articolo 1.
- Per il riferimento al comma 2 dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
vedasi nelle note all'articolo 1.
- Per il riferimento all'articolo 64 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle note
all'articolo 9.
- Si riporta il testo del comma 1, lettera h),
dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196:

«Art. 34. (Trattamenti con strumenti elettronici) - 1.
Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati
da organismi sanitari.».
- Per il riferimento all'articolo 35 del citato decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vedasi nelle note alle
premesse.
- Per il riferimento ai punti b) e c) del comma 2
dell'articolo 12 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, vedasi nelle note all'articolo 1.
- Per il riferimento al comma 25-bis dell'articolo 15
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, vedasi nelle note
alle premesse.
- Per il riferimento all'articolo 50-bis del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle note
alle premesse.
- Per il riferimento agli articoli 43 e 44 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle note
alle premesse.
 
Art. 24
Sistemi di codifica dei dati

1. Le informazioni contenute nei documenti sanitari e socio-sanitari che costituiscono il FSE sono rappresentate mediante l'utilizzo di codifiche e di classificazioni che assicurano, eventualmente mediante transcodifiche, l'interoperabilita' semantica nei diversi contesti regionali, nazionali ed europei.
2. Per i dati e documenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere d) ed e), le codifiche e classificazioni da utilizzare ai fini dell'interoperabilita' sono indicate nel disciplinare tecnico.
 
Art. 25
Interoperabilita' del FSE

1. Ciascuna regione o provincia autonoma espone verso le altre regioni e province autonome servizi specifici a supporto dell'interoperabilita' del FSE al fine di garantire almeno le seguenti funzionalita':
a) la ricerca dei documenti del FSE di cui all'articolo 2;
b) il recupero dei documenti del FSE di cui all'articolo 2.
2. I servizi di cui al comma 1, esposti tramite porta di dominio nel rispetto delle regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettivita', devono soddisfare le richieste provenienti da altre regioni o province autonome solo se il richiedente possiede i diritti di accesso necessari, verificati sulla base di specifici attributi allegati nelle richieste stesse che sono certificati dalla regione o provincia autonoma richiedente rispettando le modalita' di cui all'articolo 23.
3. Le interfacce dei servizi, delle modalita' di utilizzo degli stessi e del modello informativo condiviso sono indicate nel disciplinare tecnico.
4. Ai fini di garantire l'interoperabilita' semantica nei diversi contesti regionali, nazionali ed europei, le informazioni contenute nel FSE sono interscambiate mediante l'utilizzo esclusivo dei formati, delle codifiche e delle classificazioni di cui all'articolo 24, comma 1.
 
Art. 26
Tavolo tecnico di monitoraggio
e indirizzo

1. E' istituito nell'ambito della Cabina di Regia del NSIS il Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Partecipano al Tavolo tecnico di cui al comma 1 i rappresentanti delle amministrazioni, delle regioni e delle province autonome specificatamente individuati in relazione al settore e alla materia trattata. Ai componenti del predetto Tavolo non spettano compensi, rimborsi o altri gettoni di presenza.
3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1:
a) svolge un monitoraggio costante dello stato di attuazione e utilizzo del FSE presso le regioni e le province autonome, riportandone i risultati alla Cabina di Regia del NSIS;
b) propone alla Cabina di Regia del NSIS, ai fini dell'approvazione, gli obiettivi annuali di avanzamento per l'anno successivo, sia in termini di copertura, sia per l'alimentazione del FSE, nonche' per l'effettivo utilizzo dello stesso, anche sulla base di quanto previsto dai piani di progetto regionali;
c) elabora e propone alla Cabina di Regia del NSIS, ai fini dell'approvazione, i contenuti, i formati e gli standard degli ulteriori documenti sanitari e socio-sanitari del nucleo minimo di cui all'articolo 2, comma 2, e gli aggiornamenti degli stessi;
d) elabora e propone alla Cabina di Regia del NSIS, ai fini dell'approvazione, i contenuti, i formati e gli standard dei documenti sanitari e socio-sanitari di cui all'articolo 2, comma 3, lettere da a) a z), e gli aggiornamenti degli stessi;
e) valuta i documenti sanitari e socio-sanitari di cui all'articolo 2, comma 3, lettera aa), nonche' elabora e propone alla Cabina di Regia del NSIS, ai fini dell'approvazione, i contenuti, i formati e gli standard degli stessi e i relativi aggiornamenti;
f) valuta, elabora e propone alla Cabina di Regia del NSIS, ai fini dell'approvazione, le variazioni agli standard di cui all'articolo 24, comma 2;
g) valuta, elabora e propone alla Cabina di Regia del NSIS, ai fini dell'approvazione, le variazioni ai servizi di cui all'articolo 25, comma 3.
4. I contenuti e i relativi aggiornamenti di cui al comma 3, lettere c), d), e), f), g), approvati dalla Cabina di Regia del NSIS, sono recepiti in appositi decreti adottati ai sensi dell'articolo 27, comma 3.
5. I formati, gli standard e i relativi aggiornamenti di cui al comma 3, lettere c), d), e), f), g), approvati dalla Cabina di Regia del NSIS, sono pubblicati in apposite sezioni dei siti web del Ministero della salute e dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Note all'art. 26:
- Per il riferimento all'articolo 12 del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 vedasi nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 27
Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, le regioni e province autonome assicurano:
a) disponibilita' dei servizi per l'accesso dell'assistito al proprio FSE;
b) disponibilita' dei servizi per il collegamento e l'abilitazione all'accesso e all'alimentazione del FSE da parte dei MMG/PLS, nonche' delle strutture sanitarie;
c) disponibilita' dei servizi a supporto dell'interoperabilita' del FSE, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 25;
d) disponibilita' dei servizi per la gestione dei referti di laboratorio. I dati essenziali che compongono il referto di laboratorio sono individuati nel disciplinare tecnico;
e) disponibilita' dei servizi per la gestione del profilo sanitario sintetico.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, l'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' per il FSE, di cui all'articolo 12, comma 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, assicura i servizi di cui al comma 1.
3. Con successivi decreti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono definiti i servizi di elaborazione di dati per le finalita' di ricerca di cui al Capo III e per le finalita' di governo di cui al Capo IV, nonche' sono adottate ulteriori disposizioni relativamente ai contenuti di cui all'articolo 2 e ai conseguenti interventi di evoluzione dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' per il FSE di cui al comma 2.

Note all'art. 27:
- Per il riferimento ai commi 7 e 15 dell'articolo 12
del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, vedasi
nelle note all'articolo 1.
- Per il riferimento al comma 2-quater dell'articolo 13
del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, vedasi
nelle note alle premesse.
 
Art. 28
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 29 settembre 2015

p. il Presidente
del Consiglio dei ministri
De Vincenti

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2798
 
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