Gazzetta n. 263 del 11 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 ottobre 2015
Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 22, primo comma, dello stesso decreto, che stabilisce la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attivita' di commercio al minuto ed attivita' assimilate;
Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;
Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che attribuisce delega al Ministro delle finanze di stabilire, con decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1 nei confronti di determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitivita' e di scarsa rilevanza fiscale;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti;
Visto l'art. 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti;
Vista la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni dei servizi;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 42/2015, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;
Considerato che e' opportuno esonerare dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;
Sentite le commissioni parlamentari competenti;

Decreta:

Art. 1

Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi

1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni:
a) prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.
 
Art. 2

Efficacia

1. Il presente decreto si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2015

Il Ministro: Padoan
 
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