Gazzetta n. 263 del 11 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 ottobre 2015
Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio, prodotte dalla «Med Srl», in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1084/2015).


IL CAPO REPARTO CAPITANO DI VASCELLO
del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, titolo «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6, delle legge 8 luglio 2003, n. 172»;
Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attivita' dei reparti e degli uffici del Comando generale;
Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;
Visto il decreto di tipo approvato rilasciato dal Comando generale delle capitanerie di porto n. 976 in data 29 settembre 2009, per le zattere di salvataggio ammainabili o lanciabili, ai sensi della circolare serie generale n. 78 in data 29 dicembre 2008, di produzione della Arimar S.p.A. denominate ZATTERA MED-SEA 12p (in contenitore rigido) da 12 (dodici) persone;
Vista l'istanza in data 15 settembre 2015 della Societa' MED Srl., con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A, intesa ad ottenere la volturazione dei decreti di tipo approvato per le zattere di salvataggio ammainabili o lanciabili, di propria produzione denominate Zattera MED-SEA 12p (in contenitore rigido) da 12 (dodici) persone;
Visto: l'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal Registro italiano navale - Direzione generale - Genova, indicati nel Rapporto/Relazione Tecnica n. 2009 CS 01 2163 in data 1° settembre 2009;
Considerato il subentro alla societa' richiedente Marittima S.p.A., gia' Arimar S.p.A., da parte della MED Srl come attestato dalla visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Ravenna;
Visto l'atto costitutivo della societa' MED Srl;
Tenuto conto che la societa' MED Srl risulta aver mantenuto immutati tutti i requisiti gia' in possesso della societa' Arimar S.p.A. ivi compresi, locali, tecnici qualificati, processi di produzione, macchinari e le procedure di sistema,

Decreta:

Art. 1

Sono dichiarate di «tipo approvato» le zattere di salvataggio ammainabili o lanciabili destinate a bordo delle seguenti unita':
1. navi da passeggeri, non soggette al decreto legislativo n. 45/2000, in navigazione nazionale o minore;
2. navi da carico non soggette alla Solas, in navigazione nazionale o minore, in navigazione internazionale costiera;
3. navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata ed alla pesca nel Mar Mediterraneo, non soggette al decreto legislativo n. 541/1999, denominate Zattere MED-SEA 12P (in contenitore rigido) da 12 persone prodotte dalla Societa' MED Srl, con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A.
 
Art. 2

Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:
numero delle persone per cui e' abilitata sopra ciascun accesso in caratteri di almeno 100 mm. di altezza;
nome del fabbricante o marchio commerciale;
modello della zattera;
numero di serie e data di fabbricazione;
tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
decreto ministeriale n. ... del .........
E' consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.
 
Art. 3

Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:
numero delle persone per cui e' destinata;
nome del fabbricante o marchio commerciale;
tipo di navigazione:
1. navi da passeggeri, non soggette al decreto legislativo n. 45/2000, in navigazione nazionale o minore;
2. navi da carico non soggette alla Solas, in navigazione nazionale o minore, in navigazione internazionale costiera;
3. navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata ed alla pesca nel Mar Mediterraneo, non soggette al decreto legislativo n. 541/1999, (in questo campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni di utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate);
data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata;
data entro la quale deve essere revisionata;
modello della zattera;
numero di serie;
altezza massima di sistemazione a bordo;
lunghezza della barbetta;
istruzioni per la messa a mare;
tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
decreto ministeriale n. ... del ..........
 
Art. 4

Il decreto 29 settembre 2009, n. 976, citato in premessa, e' abrogato.
Roma, 9 ottobre 2015

Il Capo Reparto: Giardino
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone