Gazzetta n. 258 del 5 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 ottobre 2015
Modifica al decreto 5 agosto 2014 relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi».


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto, in particolare, l'art. 37-ter del regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013, di modifica del regolamento (CE) n. 555/2008, che rimanda alla competenza degli Stati membri la definizione delle date di trasmissione delle informazioni relative agli anticipi;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2014 n. 4615 relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi».
Considerata la nota n. ACIU.2015.358 del 3 agosto 2015 relativa a: «Riconciliazione anticipi FEAGA/FEARS»;
Ritenuto necessario procedere alla modifica del decreto 5 agosto 2014 al fine di consentire agli Organismi pagatori di utilizzare le informazioni fornite dai beneficiari in sede di chiusura conti

Decreta:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto 5 agosto 2014 n. 4615 e' sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dalla campagna 2011/2012 e per i pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2012 e successivi, i beneficiari delle misure di promozione del vino nei paesi terzi, ristrutturazione e riconversione dei vigneti ed investimenti, che hanno percepito anticipi per i quali, alla data del 15 ottobre di ciascun anno, non e' stata inoltrata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale, trasmettono all'Organismo Pagatore competente per territorio, entro il 30 novembre di ciascun anno:
a) l'importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre;
b) l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.
Tali informazioni sono trasmesse da AGEA Coordinamento al Ministero politiche agricole - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - Settore vitivinicolo, entro il 15 febbraio di ciascun anno.
Il presente decreto e' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai fini della pubblicazione.
Roma, 23 ottobre 2015

Il capo del Dipartimento: Blasi
 
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