Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 ottobre 2015
Misure per l'attuazione dell'ufficio per il processo, a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 37, commi 5 e 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l'art. 16-octies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto l'art. 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Ritenuta l'opportunita' di indicare le linee fondamentali per l'uniforme organizzazione dell'ufficio per il processo;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
2. L'inserimento dei giudici ausiliari e dei giudici onorari di tribunale nell'ufficio per il processo non puo' comportare lo svolgimento di attivita' diverse da quelle previste dalle disposizioni vigenti.
3. L'inserimento del personale di cancelleria nell'ufficio per il processo non puo' comportare modifiche dei compiti e delle mansioni previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
 
Art. 2
Costituzione dell'ufficio per il processo

1. Il presidente della corte di appello o del tribunale articola le strutture organizzative denominate ufficio per il processo, tenuto conto del numero effettivo di giudici ausiliari o di giudici onorari di tribunale, nonche' del personale di cancelleria, di coloro che svolgono lo stage di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il dirigente amministrativo adotta le misure di gestione del personale di cancelleria coerenti con le determinazioni del capo dell'ufficio.
2. Al fine di svolgere il periodo di perfezionamento di cui al comma 1-bis dell'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono altresi' far parte dell'ufficio per il processo i soggetti in possesso dei criteri stabiliti dal decreto previsto dal predetto comma. Tali soggetti svolgono, di regola, nell'ufficio per il processo attivita' di supporto al personale di cancelleria.
3. Il presidente della corte di appello o del tribunale assegna le strutture organizzative di cui al comma 1 a supporto di uno o piu' giudici professionali, tenuto conto in via prioritaria del numero delle sopravvenienze e delle pendenze, nonche', per il settore civile, della natura dei procedimenti e del programma di gestione di cui all'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.
4. Il coordinamento e il controllo delle strutture organizzative di cui al comma 1 sono esercitati dai presidenti di sezione, o dai giudici delegati allo svolgimento dei predetti compiti.
5. Il presidente della corte di appello o del tribunale puo' accentrare in capo ad una o piu' delle strutture organizzative di cui al comma 1 anche lo svolgimento di attivita' di cancelleria che sarebbero di competenza di piu' sezioni, ivi incluse le rilevazioni statistiche e la risoluzione delle problematiche derivanti dall'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dalla adozione di nuovi modelli organizzativi.
 
Art. 3
Dotazione degli applicativi informatici

1. La direzione generale dei sistemi informativi automatizzati sviluppa gli applicativi informatici per il funzionamento, il coordinamento e il controllo delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo.
 
Art. 4
Ammissione allo stage e attestazione del relativo esito

1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria predispone un modello standard della domanda di ammissione allo stage di cui all'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che deve almeno contenere:
a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) i dati previsti dall'art. 6 riferiti al richiedente;
d) il valore dell'indicatore ISEE del richiedente, calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.
2. I dati contenuti nella domanda sono dichiarati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
3. Il modello standard di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 11. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del modello standard, la domanda di ammissione alla stage e' effettuata esclusivamente avvalendosi dello stesso.
4. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 11, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia adotta le specifiche tecniche per la trasmissione con modalita' telematiche delle domande di ammissione allo stage. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche sul sito internet di cui al comma 3, le domande di ammissione allo stage sono trasmesse esclusivamente con tali modalita'.
5. Quando la domanda di ammissione allo stage e' accolta, il presidente della corte di appello o del tribunale fissa la data in cui il periodo di formazione teorico-pratica deve avere inizio.
6. Il magistrato formatore redige la relazione di cui all'art. 73, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro quindici giorni dal termine dello stage; il presidente della corte di appello o del tribunale appone il proprio visto sull'attestazione medesima. L'attestazione prevista dall'art. 73, comma 11, del decreto-legge di cui al periodo precedente e' rilasciata anche a coloro che hanno completato con esito positivo lo stage, pur avendolo iniziato prima dell'entrata in vigore dell'art. 16-octies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
7. Il provvedimento e la relazione di cui ai commi 1 e 2 sono redatti in conformita' alle linee guida stabilite dalla direzione generale dei magistrati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti di cui all'art. 37, commi 5, del decreto-legge n. 98 del 2011.
 
Art. 5

Attestazione del completamento del periodo di perfezionamento e del
relativo esito

1. Il capo dell'ufficio o un giudice da lui delegato attesta il completamento, con esito positivo, del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, anche ai fini di cui all'art. 21-ter, comma 1-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
 
Art. 6
Censimento e monitoraggio

1. Il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi provvede, avvalendosi, nell'ambito delle rispettive competenze, della direzione generale dei sistemi informativi ed automatizzati e della direzione generale di statistica, alla predisposizione di un sistema informatico volto alla rilevazione dei dati inerenti le strutture organizzative denominate ufficio per il processo, al fine di constatare, in particolare, le corti di appello e i tribunali presso i quali le stesse sono presenti, il numero delle strutture articolate presso ciascun tribunale e corte di appello, le categorie dei soggetti che fanno parte delle medesime strutture organizzative, l'assegnazione di esse a supporto di uno o piu' magistrati, nonche' l'eventuale articolazione di strutture organizzative accentrate a norma dell'art. 2, comma 4. I dati sono elaborati dalla direzione generale di statistica al fine della rilevazione dell'incidenza della presenza dell'ufficio per il processo e del modello organizzativo concretamente adottato sulla produttivita' dell'ufficio e sulla durata dei procedimenti. Il sistema informatico di cui al presente comma e' reso pienamente operativo entro il 31 dicembre 2017.
2. Il dipartimento di cui al comma 1, con le modalita' previste dal predetto comma, provvede altresi' alla rilevazione dei dati relativi ai soggetti ammessi al periodo di formazione teorico-pratica di cui all'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, al fine di constatare, in particolare, il numero dei predetti soggetti, la suddivisione degli stessi per fasce di eta', per voto di laurea riportato, per media dei voti riportati negli esami di cui al comma 1 del predetto articolo, le universita' presso le quali hanno conseguito la laurea, nonche' le materie per le quali hanno espresso preferenza ai fini dell'assegnazione, il numero di magistrati che hanno espresso la disponibilita' a norma del comma 4 del predetto articolo, il numero degli ammessi allo stage a cui e' stata fornita la dotazione strumentale prevista dal predetto comma, il numero di coloro che ricevono la borsa di studio prevista dal comma 8-bis del predetto articolo precisandone l'ammontare annuo, il numero dei corsi organizzati a norma del comma 5 del predetto articolo, il numero di coloro che non hanno terminato lo stage con esito positivo, il numero di coloro che si sono avvalsi del titolo di cui al comma 11-bis del predetto articolo ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per magistrato ordinario e il numero di coloro che sono stati dichiarati idonei, il numero di uffici che hanno concluso le convenzioni ai sensi del comma 17 del predetto articolo, nonche' l'incidenza dell'ausilio degli ammessi allo stage sulla produttivita' dell'ufficio e dei magistrati formatori.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti di cui all'art. 37, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011.
 
Art. 7
Banca dati della giurisprudenza di merito

1. La direzione generale dei sistemi informativi ed automatizzati svolge tutte le attivita' necessarie per assicurare, a decorrere dal 31 dicembre 2016, l'avvio della banca dati della giurisprudenza di merito e la fruibilita' dei dati in essa contenuti su base nazionale. La direzione generale di cui al comma 1 svolge tutte le attivita' necessarie per consentire l'inserimento dei metadati di classificazione nella banca dati di cui al comma 1 ed agevolare il reperimento dei provvedimenti giurisdizionali ivi contenuti, anche potenziando l'efficacia dei sistemi informatici di ricerca. Per i primi dodici mesi successivi alla data di cui al periodo precedente la banca dati opera in forma sperimentale.
2. Il presidente della corte di appello o del tribunale, ovvero i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, stabiliscono, con cadenza annuale a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 11, i criteri per la selezione dei provvedimenti da inserire nella banca di cui al comma 1, avvalendosi per l'espletamento di tali compiti dell'attivita' di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a noma dell' art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' di coloro che fanno parte dell'ufficio per il processo a norma dell'art. 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
 
Art. 8
Organizzazione dei servizi di cancelleria

1. La struttura organizzativa denominata ufficio per il processo valorizza i vantaggi conseguenti alla diffusione della digitalizzazione nei settori civile e penale, nonche' quelli derivanti dagli effetti della disposizione di cui all'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, potenziando i servizi di cancelleria che non richiedono il contatto col pubblico, al fine di garantire un complessivo miglioramento dei servizi.
 
Art. 9
Copertura assicurativa ed obblighi previdenziali
degli ammessi allo stage

1. Per l'ammissione e lo svolgimento dello stage formativo teorico-pratico di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non occorre alcuna copertura assicurativa e dallo stesso non sorgono obblighi previdenziali.
2. Rimane fermo che le risorse finanziarie eventualmente apportate da terzi a norma dell'art. 73, comma 17, del citato decreto-legge possono essere impiegate anche per attivare forme di copertura assicurativa.
 
Art. 10
Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero della giustizia.
 
Art. 11
Pubblicita'

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e della pubblicazione e' data notizia sul sito internet del Ministero della giustizia.
Roma, 1° ottobre 2015

Il Ministro: Orlando
 
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