Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2015 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Binosto».


Estratto determina V&A/1948 del 7 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.2.a); C.I.4
Relativamente al medicinale: BINOSTO
Numero Procedura Europea: UK/H/3515/01/II/05/G
Titolare AIC: Abiogen Pharma S.P.A
E' autorizzata la modifica delle sezioni: 4.2,4.3,4.4,4.8 (aggiornamento in linea con i dati post marketing derivanti dell'uso di Binosto negli USA) e 6.6 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, dei relativi paragrafi del Foglio illustrativo e delle etichette.
Adeguamento all'originator per l'implementazione del CSP dell'alendronato (UK/H/PSUR/0070/01)
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.
Relativamente al medicinale Binosto" forme e confezioni:
040246011 - "70 mg compresse effervescenti" 4 compresse in strip CARTA/PE/AL/ZN-IONOMER
040246023 - "70 mg compresse effervescenti" 12 compresse in strip CARTA/PE/AL/ZN-IONOMER
040246035 - "70 mg compresse effervescenti" 24 compresse in strip CARTA/PE/AL/ZN-IONOMER

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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