Gazzetta n. 227 del 30 settembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 settembre 2015
Autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo, dei crediti vantati dalla Societa' Acea Ato 2 - Gruppo Acea s.p.a., partecipata da Roma Capitale, nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999 il quale dispone, tra l'altro, che puo' essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il comma 3-bis del predetto art. 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;
Visto l'art. 7, comma 2, lettera gg-ter) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, la societa' Equitalia s.p.a., nonche' le societa' per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate;
Visto l'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale, da ultimo, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2015 del termine previsto dalla lettera gg-ter) del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione;
Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999, articoli 17 e 21, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156, che costituisce un'entrata di diritto privato, e' necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»;
Considerato che la Societa' Acea Ato 2 - Gruppo Acea s.p.a., partecipata da Roma Capitale, gestisce il servizio idrico integrato dell'ambito territoriale 2 Lazio (provincia di Roma);
Vista la nota del 26 febbraio 2015, con la quale la Societa' Acea Ato 2 - Gruppo Acea s.p.a., ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato;
Viste le note del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 49952 del 18 giugno 2015 e n. 60144 del 27 luglio 2015;
Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla Societa' Acea Ato 2 - Gruppo Acea s.p.a., in quanto relativi ad un servizio pubblico essenziale e nella considerazione che l'equilibrio economico-finanziario del gestore del servizio idrico integrato consenta di assicurare nel tempo la sostenibilita' e la qualita' delle risorse idriche;
Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo n. 46 del 1999;
Ritenuto che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Societa' Acea Ato 2 - Gruppo Acea s.p.a., partecipata da Roma Capitale, nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2015

Il Ministro: Padoan
 
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