Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 luglio 2015
Regime di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale, ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808 riguardante «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' nelle industrie operanti nel settore aeronautico»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che, nell'ambito di misure di sostegno all'innovazione industriale, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Ritenuto necessario istituire/adeguare/aggiornare un/il regime di aiuto finalizzato a sostenere i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore aerospaziale per la valorizzazione delle eccellenze tecnologiche e per favorire la competitivita' del sistema produttivo, in particolare delle PMI;

Decreta:

Art. 1
Obiettivi e finalita'

Con il presente decreto sono definiti i criteri e le modalita' degli interventi finalizzati a promuovere e sostenere progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale per consolidare e accrescere il patrimonio tecnologico nazionale e la competitivita' del sistema produttivo del settore.
 
Art. 2
Soggetti ammissibili

Possono beneficiare degli interventi di cui al presente decreto le imprese che svolgono prevalentemente attivita' industriale nel settore aerospaziale.
Sono considerate in possesso del requisito di cui al comma 1 le imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato medio di almeno il 50% per le grandi imprese ovvero di almeno il 25% per le PMI, da attivita' di costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici.
Le imprese di cui al comma 1 devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere una stabile organizzazione in Italia;
b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
d) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficolta' ai sensi della comunicazione della Commissione europea n. 249/1 del 31 luglio 2014.
Le imprese di cui al comma 1 possono presentare i progetti di cui all'art. 3 anche congiuntamente fra loro.
Nel caso siano presentati congiuntamente da piu' imprese, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso al contratto di rete o ad altre forme di collaborazione effettiva e coerente rispetto all'articolazione e agli obiettivi del progetto. In tal caso, deve essere individuata l'impresa capofila con il ruolo di referente nei confronti del Ministero per la realizzazione del progetto e di rappresentanza dei soggetti partecipanti. Le imprese associate, di cui le PMI devono essere almeno il 50 per cento, non possono essere in numero superiore a cinque.
 
Art. 3
Progetti e spese ammissibili

Sono ammissibili ai finanziamenti di cui all'art. 4 i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore aerospaziale, caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto o di processo.
Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 sono ammissibili ai finanziamenti anche gli eventuali studi di fattibilita' tecnica preliminari alle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
In relazione ai progetti di cui al comma 1 sono ammissibili ai finanziamenti di cui all'art. 4 le seguenti tipologie di costi e spese sostenuti per la loro realizzazione:
a) costi di personale, limitatamente a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' del progetto di ricerca e sviluppo;
b) costi degli strumenti e delle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca e sviluppo;
c) costi dei servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) i costi dei materiali utilizzati per la realizzazione del progetto.
Non sono ammessi ai finanziamenti progetti comportanti costi, riconosciuti ammissibili, inferiori a 1 milione di euro se presentati da singole imprese o a 2 milioni di euro se presentati da imprese associate.
I progetti devono avere una durata non inferiore a 2 e non superiore a 5 anni.
Su richiesta motivata delle imprese beneficiarie, il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 1 anno.
 
Art. 4
Finanziamenti agevolati

Gli interventi di cui al presente decreto consistono in finanziamenti agevolati a tasso zero, concessi nei limiti delle intensita' massime previste dalla disciplina comunitaria in materia di ricerca, sviluppo e innovazione.
I finanziamenti agevolati sono concessi nella misura massima del 75% delle spese/costi del progetto.
Nel caso di progetti realizzati da piu' imprese in forma associata, tali percentuali possono essere aumentate del 5% per le grandi imprese e del 10% per le PMI, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola piu' dell'70% dei costi del progetto.
I finanziamenti agevolati concessi in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento «de minimis».
 
Art. 5
Valutazione dei progetti

Ai fini della valutazione dei progetti, si terra' conto dei seguenti elementi:
a) capacita' tecnica dell'impresa proponente e fattibilita' tecnica del progetto;
b) sostenibilita' economico-finanziaria del progetto;
c) qualita' tecnica e innovativita' del progetto;
d) impatto del progetto, potenzialita' di sviluppo e ricadute in altri settori;
e) prossimita' del progetto all'industrializzazione e commercializzazione dei risultati.
I progetti sono sottoposti al parere del Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808 del 1985, ai fini della concessione dei finanziamenti.
 
Art. 6
Concessione e liquidazione dei finanziamenti

I finanziamenti sono concessi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
I finanziamenti possono essere concessi anche in relazione a periodi o fasi di svolgimento delle attivita' del progetto, eventualmente correlati al conseguimento di risultati intermedi, fermo restando che la prosecuzione dei finanziamenti delle ulteriori fasi o periodi di svolgimento dei progetti e' subordinata alla disponibilita' di ulteriori risorse finanziarie.
I finanziamenti sono liquidati dal Ministero dello sviluppo economico, secondo il piano definito nel decreto di concessione, sulla base della effettiva realizzazione dei progetti, anche con riguardo alle fasi o periodi di attivita' finanziate.
 
Art. 7
Restituzione dei finanziamenti

I finanziamenti sono restituiti nella misura del 90 per cento dell'importo liquidato per le grandi imprese e dell'80 per cento per le PMI, attraverso quote annuali costanti in un periodo pari alla durata dell'erogazione di cui all'art. 6 e comunque non inferiore a 10 anni, con decorrenza dall'anno successivo all'ultima erogazione.
Il piano delle restituzioni, indicato nel decreto di concessione e definito in sede di liquidazione del finanziamento, non puo' essere modificato, salvo che per motivate ragioni di carattere straordinario.
 
Art. 8
Variazioni

Le variazioni riguardanti i progetti o le imprese proponenti devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dello sviluppo economico e accompagnate da idonea relazione tecnica e documentazione.
Il Ministero valuta se le variazioni siano tali da compromettere la realizzazione o modificare sostanzialmente il progetto approvato, riservandosi di adottare i provvedimenti del caso.
 
Art. 9
Modalita' attuative

Con decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese, sulla base di quanto previsto dal presente decreto, sono attivati appositi bandi contenenti criteri e modalita' di presentazione dei progetti.
Con i bandi sono anche definite le percentuali di finanziamento dei costi del progetto nei limiti di cui all'art. 5, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie; criteri e modalita' di calcolo dei costi ammissibili di cui all'art. 3; eventuali specifici criteri e condizioni ai fini della valutazione dei progetti in relazione agli elementi di cui all'art. 5.
Con direttive del Ministro possono essere definite priorita' nell'attuazione degli interventi, nella destinazione delle risorse finanziarie, nell'attivazione di specifici bandi, anche con riferimento ad ambiti tecnologici o con riguardo alle PMI.
 
Art. 10
Accertamenti e monitoraggio

1. Il Ministero dello sviluppo economico puo' disporre, anche a campione, in qualsiasi momento, gli accertamenti ritenuti necessari ai fini del rispetto dei requisiti e delle condizioni di fruizione del finanziamento. A tal fine, l'impresa beneficiaria del finanziamento deve tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi ai costi rendicontati per almeno i tre anni successivi al completamento del programma ammesso al finanziamento.
2. Ai fini del monitoraggio dei programmi di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto, il Ministero puo' chiedere alle imprese beneficiarie dati e informazioni sullo stato di avanzamento, sull'attuazione e sui risultati dei progetti finanziati.
 
Art. 11
Revoche

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 il Ministero puo' disporre inoltre la revoca del finanziamento concesso nel caso di:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', sia soggettivi che riferiti al programma, ovvero di documentazione irregolare per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) mancata realizzazione del programma, fatti salvi casi di forza maggiore o comunque non prevedibili;
c) sopravvenute modifiche societarie tali da compromettere o rendere impossibile il completamento del programma finanziato e/o la restituzione del finanziamento concesso.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2015

Il Ministro: Guidi
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 3408
 
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