Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
Visto l'articolo 1, comma 4, lettera g), della citata legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
Visto l'articolo 1, comma 4, lettere z) e aa) della citata legge n. 183 del 2014 recanti i criteri di delega relativi alla valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate e all'integrazione del sistema informativo con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183 del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per introdurre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonche' in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183 del 2014 che stabilisce i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 5, tra i quali la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonche' la valorizzazione degli istituti di tipo premiale e la previsione di modalita' semplificate per garantire data certa nonche' l'autenticita' della manifestazione di volonta' del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, lettera f) recante il criterio di delega relativo alla revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignita' e della riservatezza del lavoratore;
Visto l'articolo 1, comma 9, lettere e) ed l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recanti i criteri di delega relativi all'eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilita' di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute e alla semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per le parti di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Collocamento mirato

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilita' sulla base dei seguenti principi:
a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonche' con l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilita' presa in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;
b) promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con disabilita' e i loro familiari, nonche' con le altre organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilita';
c) individuazione, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilita', di modalita' di valutazione bio-psico-sociale della disabilita', definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale;
d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilita', anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro e' tenuto ad adottare;
e) promozione dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilita' e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilita', in raccordo con l'INAIL per le persone con disabilita' da lavoro;
f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilita'.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe
al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n.
290.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Per il testo della citata legge n. 183 del 2014, si
vedano le note al titolo.
Si riporta l'articolo 1 della citata legge 10 dicembre
2014, n. 183:
"Art. 1. - 1. Allo scopo di assicurare, in caso di
disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla
storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale e di
favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi
dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure
amministrative e riducendo gli oneri non salariali del
lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali,
tenuto conto delle peculiarita' dei diversi settori
produttivi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza
di rapporto di lavoro:
1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni
salariali in caso di cessazione definitiva di attivita'
aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche
attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e
digitali, considerando anche la possibilita' di introdurre
meccanismi standardizzati a livello nazionale di
concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed
esigibili;
3) necessita' di regolare l'accesso alla cassa
integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle
possibilita' contrattuali di riduzione dell'orario di
lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse
attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti
di solidarieta';
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al
numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di
intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e
della cassa integrazione guadagni straordinaria e
individuazione dei meccanismi di incentivazione della
rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da
parte delle imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e
rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione
dell'utilizzo effettivo;
7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi
di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei
fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di
meccanismi standardizzati di concessione, e previsione
della possibilita' di destinare gli eventuali risparmi di
spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole
di funzionamento dei contratti di solidarieta', con
particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi
5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso
di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina
relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi,
rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con
carriere contributive piu' rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione
dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo
superamento, e con l'esclusione degli amministratori e
sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di
sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalita'
di accreditamento dei contributi e l'automaticita' delle
prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un
periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse
definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla
contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI,
di una prestazione, eventualmente priva di copertura
figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione
involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore
della situazione economica equivalente, con previsione di
obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione
proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come
requisito per l'accesso a servizi di carattere
assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli
ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con
meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva
di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4,
lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b)
possa consistere anche nello svolgimento di attivita' a
beneficio delle comunita' locali, con modalita' che non
determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica
amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative
modalita' di applicazione, in funzione della migliore
effettivita', secondo criteri oggettivi e uniformi, nei
confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al
reddito che non si rende disponibile ad una nuova
occupazione, a programmi di formazione o alle attivita' a
beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).
3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi
essenziali in materia di politica attiva del lavoro su
tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare
l'esercizio unitario delle relative funzioni
amministrative, il Governo e' delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di
cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con
deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le
disposizioni del presente comma e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano
nelle province autonome di Trento e di Bolzano in
conformita' a quanto previsto dallo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione
nonche' dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione
esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili
per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore
probabilita' di trovare occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego
e l'autoimprenditorialita', anche nella forma
dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei
dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica
nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche
per gli interventi posti in essere da regioni e province
autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito
denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e
province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
disponibili a legislazione vigente e mediante quanto
previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione
delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in
materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli
uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e
degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle
persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale,
l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro,
avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria,
nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
personale proveniente dalle amministrazioni o uffici
soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f)
nonche' di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del
personale dell'Agenzia con modalita' tali da garantire
l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto
dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle
posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle
amministrazioni di provenienza del personale ricollocato
presso l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e
valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
privati nonche' operatori del terzo settore,
dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria,
anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo
curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine
di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei
criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei
soggetti che operano sul mercato del lavoro e la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei
servizi pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralita' attraverso il
riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto
dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e
controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di principi di politica attiva del
lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto
produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per
la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il
lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa
in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
remunerazione, proporzionate alla difficolta' di
collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno
per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio'
destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano
l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei
soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle
buone pratiche realizzate a livello regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di
coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello
centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a
una maggiore integrazione delle politiche attive e delle
politiche di sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e
gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano
competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialita';
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni che devono essere garantite su tutto il
territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province
autonome delle competenze in materia di programmazione di
politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto
mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario
di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la
ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi
personalizzati di istruzione, formazione professionale e
lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di
segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione
statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la
gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle
prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del
fascicolo elettronico unico contenente le informazioni
relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi
lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai
versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con
quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla
lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
pratiche di inclusione lavorativa delle persone con
disabilita' e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui
luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro
e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie
informatiche, secondo le regole tecniche in materia di
interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo
di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione
delle politiche attive e favorire la cooperazione con i
servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti
atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per
l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro
vacanti.
5. Allo scopo di conseguire obiettivi di
semplificazione e razionalizzazione delle procedure di
costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonche' in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, uno o piu' decreti legislativi contenenti
disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure
e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme,
connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di
lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero
di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere
amministrativo;
b) semplificazione, anche mediante norme di carattere
interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da
rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o
amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche
amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle
stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre
amministrazioni competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche
amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in
possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle
comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta
di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto
dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da
favorire l'immediata eliminazione degli effetti della
condotta illecita, nonche' valorizzazione degli istituti di
tipo premiale;
g) previsione di modalita' semplificate per garantire
data certa nonche' l'autenticita' della manifestazione di
volonta' della lavoratrice o del lavoratore in relazione
alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro, anche tenuto conto della necessita' di
assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel
caso di comportamento concludente in tal senso della
lavoratrice o del lavoratore;
h) individuazione di modalita' organizzative e
gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via
telematica tutti gli adempimenti di carattere
amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e
la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto
formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione
nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo
4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della
banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento
permanente;
l) promozione del principio di legalita' e priorita'
delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro
sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni
del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento
della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14
gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come
strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa
(2013/2112(INI)).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso
nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca
di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro
vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di
rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, il Governo
e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico
semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali
e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, in coerenza con la
regolazione dell'Unione europea e le convenzioni
internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza
con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo
nazionale e internazionale, in funzione di interventi di
semplificazione, modifica o superamento delle medesime
tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee,
il contratto a tempo indeterminato come forma comune di
contratto di lavoro rendendolo piu' conveniente rispetto
agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e
indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a
tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione
all'anzianita' di servizio, escludendo per i licenziamenti
economici la possibilita' della reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo
economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e
limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche'
prevedendo termini certi per l'impugnazione del
licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire
l'alternanza tra scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso
di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o
conversione aziendale individuati sulla base di parametri
oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della professionalita' e delle
condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla
modifica dell'inquadramento; previsione che la
contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale a livello interconfederale o di categoria
possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle
disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza
sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto
dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze
produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela
della dignita' e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via
sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai
rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro
subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori
non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, previa consultazione delle parti sociali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, della possibilita' di estendere, secondo linee
coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente
comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi
settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione
contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che
disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili
con le disposizioni del testo organico semplificato, al
fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta'
interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'
ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero
attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni
del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura
dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi
ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale.
8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure
parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternita'
delle lavoratrici e favorire le opportunita' di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la
generalita' dei lavoratori, il Governo e' delegato ad
adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a
tutelare la maternita' e le forme di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro.
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici
beneficiarie dell'indennita' di maternita', nella
prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo
graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne
lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate,
del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di
mancato versamento dei contributi da parte del datore di
lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al
lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome,
con figli minori o disabili non autosufficienti e che si
trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito
individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle
detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a
favorire la flessibilita' dell'orario lavorativo e
dell'impiego di premi di produttivita', al fine di favorire
la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilita'
genitoriali e dell'assistenza alle persone non
autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche attraverso
il ricorso al telelavoro;
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il
diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali
retribuite, della possibilita' di cessione fra lavoratori
dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte
dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al
contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore
genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica
e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure
parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti
bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla
persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle
funzioni amministrative, anche mediante la promozione
dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei
lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui
sono attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela
e sostegno della maternita' e della paternita', ai fini di
poterne valutare la revisione per garantire una maggiore
flessibilita' dei relativi congedi obbligatori e parentali,
favorendo le opportunita' di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalita'
organizzativa all'interno delle imprese;
h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite
nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere
debitamente certificati dai servizi sociali del comune di
residenza;
i) estensione dei principi di cui al presente comma, in
quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al
riconoscimento della possibilita' di fruizione dei congedi
parentali in modo frazionato e alle misure organizzative
finalizzate al rafforzamento degli strumenti di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi,
delle competenze e dei fondi operanti in materia di parita'
e pari opportunita' nel lavoro e riordino delle procedure
connesse alla promozione di azioni positive di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme
restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di parita' e pari opportunita'.
10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e
8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della
procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi,
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8
ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre
mesi.
12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti
dei decreti attuativi della presente legge, le
amministrazioni competenti provvedono attraverso una
diversa allocazione delle ordinarie risorse umane,
finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle
medesime amministrazioni. In conformita' all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno
o piu' decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri
che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la
legge di stabilita', che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente
legge, il Governo puo' adottare, con la medesima procedura
di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle
evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio
permanente degli effetti degli interventi di attuazione
della presente legge, con particolare riferimento agli
effetti sull'efficienza del mercato del lavoro,
sull'occupabilita' dei cittadini e sulle modalita' di
entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione
dei decreti di cui al primo periodo, e' assicurato dal
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno
2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
14. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione, le competenze delegate in
materia di lavoro e quelle comunque riconducibili
all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15. La presente legge e i decreti legislativi di
attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".
Il testo della legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68.
Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101.
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia):
"Art. 1. Delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per il riassetto e la riforma
delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformita'
all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e
garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul
territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e
alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati,
realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni
vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti,
nel rispetto delle normative comunitarie e delle
convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a
quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attivita' e a
tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle
peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi
e della specificita' di settori ed ambiti lavorativi, quali
quelli presenti nella pubblica amministrazione, come gia'
indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma
1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel
rispetto delle competenze in materia di sicurezza
antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
nonche' assicurando il coordinamento, ove necessario, con
la normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e
lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche' ai soggetti ad
essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate
categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche
tipologie di lavoro o settori di attivita';
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i
lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle
attivita' svolte e secondo i principi della raccomandazione
2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con
particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese;
previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine,
impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e
dispositivi di protezione individuale, al fine di operare
il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e
quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la
sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema
pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato
sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione
delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni
contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione
della presente legge, tenendo conto della responsabilita' e
delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con
riguardo in particolare alla responsabilita' del preposto,
nonche' della natura sostanziale o formale della
violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del
rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la
regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei
soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi,
confermando e valorizzando il sistema del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto
e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni
ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in
base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con
previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila
per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a
tre anni per le infrazioni di particolare gravita', della
pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino
a euro centomila negli altri casi;
3) la previsione della sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad
euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione
penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in
dipendenza della particolare gravita' delle disposizioni
violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed
associazioni dei familiari delle vittime della possibilita'
di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti
e le facolta' attribuiti alla persona offesa, con
riferimento ai reati commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti
delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla
prevenzione, a campagne di informazione e alle attivita'
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie
locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle
attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di
prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche
attraverso idonei percorsi formativi, con particolare
riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione
della figura del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli
organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle
imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il
territorio nazionale delle attivita' e delle politiche in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato
all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla
promozione dello scambio di informazioni anche sulle
disposizioni italiane e comunitarie in corso di
approvazione, nonche' ridefinizione dei compiti e della
composizione, da prevedere su base tripartita e di norma
paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e
delle province autonome di cui all'articolo 117 della
Costituzione, della commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei
comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo,
di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su
base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle
buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica
esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite
attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato
sull'organizzazione e circolazione delle informazioni,
delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire
la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le
competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o
duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali
al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e
province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo
sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e
delle associazioni e degli istituti di settore a carattere
scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della
salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di
prevenzione attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la
definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di
progetti formativi, con particolare riferimento alle
piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche
attraverso il sistema della bilateralita', nei confronti di
tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro
imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL,
nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali
dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita
la semplicita' delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della
salute e della sicurezza sul lavoro all'interno
dell'attivita' scolastica ed universitaria e nei percorsi
di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
considerazione dei relativi principi di autonomia didattica
e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture
centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, al fine di rendere piu' efficaci gli
interventi di pianificazione, programmazione, promozione
della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati
verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e
carenze negli interventi e valorizzando le specifiche
competenze, anche riordinando il sistema delle
amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di
prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il
lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad
essi equiparati in relazione all'adozione delle misure
relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e
delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti
prevedendo misure dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilita'
solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento
degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare
riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di
meccanismi che consentano di valutare l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private,
considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale
elemento vincolante per la partecipazione alle gare
relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso
ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti
pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che
l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che
i costi relativi alla sicurezza debbano essere
specificamente indicati nei bandi di gara e risultare
congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalita' di attuazione della
sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti
modalita' organizzative del lavoro, ai particolari tipi di
lavorazioni ed esposizioni, nonche' al criteri ed alle
linee guida scientifici piu' avanzati, anche con
riferimento al prevedibile momento di insorgenza della
malattia:
u) rafforzare e garantire le tutele previste
dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277;
v) introduzione dello strumento dell'interpello
previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a
quesiti di ordine generale sull'applicazione della
normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
individuando il soggetto titolare competente a fornire
tempestivamente la risposta.
3. I decreti di cui al presente articolo non possono
disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di
sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle
prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati
nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico,
limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma
2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il
Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro della solidarieta' sociale,
limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma
2, nonche' gli altri Ministri competenti per materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e
5, disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal
presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma
2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale
fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della
presente delega le amministrazioni competenti provvedono
attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse,
umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni.
7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui
al comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di 50
milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2008.".
Il testo del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
(Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125,
n. 133.
Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
"Art. 3. Intese.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".

Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo n.
281 del 1997, si vedano le note alle premesse.
Il testo della legge 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283.
 
Art. 2
Modifica dell'articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonche' alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222.».

Note all'art. 2:
Si riporta l'articolo 1 della citata legge n. 68 del
1999, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1. Collocamento dei disabili.
1. La presente legge ha come finalita' la promozione
dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di
sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in eta' lavorativa affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori
di handicap intellettivo, che comportino una riduzione
della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla
tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per
minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell' articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988,
n. 509 , dal Ministero della sanita' sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata
dalla Organizzazione mondiale della sanita', nonche' alle
persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 12 giugno 1994, n. 222;".
Si riporta l'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno
1994, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidita'
pensionabile):
"Art. 1. Assegno ordinario di invalidita'
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del
diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacita' di
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia
ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto
fisico o mentale a meno di un terzo.".
 
Art. 3
Modifica dell'articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. L'articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e' abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017.
2. All'articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 le parole da: «e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione» sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 2017.

Note all'art. 3:
Si riporta l'articolo 3 della citata legge n. 68 del
1999, con modificazioni recate dal presente decreto, che
avranno effetto dal 1° gennaio 2017:
"Art. 3. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano
piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. (Abrogato).
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della
riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile,
il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi
amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive
modificazioni, ovvero dall' articolo 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863 ; gli obblighi sono sospesi
per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attivita'
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e
successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione
previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
686 , e successive modificazioni, nonche' della legge 29
marzo 1985, n. 113 , e della legge 11 gennaio 1994, n.
29.".
 
Art. 4
Modifica dell'articolo 4
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. I lavoratori, gia' disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilita' intellettiva e psichica, con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.».

Note all'art. 4:
Si riporta l'articolo 4 della citata legge n. 68 del
1999, come modificato dal presente decreto:
"Art. 4. Criteri di computo della quota di riserva.
1. Agli effetti della determinazione del numero di
soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra
i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di
lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono
computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente
legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo
determinato di durata fino a sei mesi, i soci di
cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i
lavoratori assunti con contratto di inserimento, i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione
presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita'
da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i
soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai
sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che
aderiscono al programma di emersione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383 , e successive modificazioni. Restano salve le
ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale si applicano le norme contenute
nell' articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio
1970, n. 300 , come sostituito dall' articolo 1 della legge
11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo
0,50 sono considerate unita'.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a
domicilio o con modalita' di tele-lavoro, ai quali
l'imprenditore affida una quantita' di lavoro, anche
mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai
sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita' adottata dall'Assemblea generale il 13
dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3
marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione
continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in
conformita' alla disciplina di cui all' articolo 11,
secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 , e a
quella stabilita dal contratto collettivo nazionale
applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile
a domicilio o attraverso il tele-lavoro, sono computati ai
fini della copertura della quota di riserva.
3-bis. I lavoratori, gia' disabili prima della
costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti
tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella
quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui
abbiano una riduzione della capacita' lavorativa superiore
al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla
sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, o con disabilita' intellettiva e psichica, con
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per
cento, accertata dagli organi competenti.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento
delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
malattia non possono essere computati nella quota di
riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione
della capacita' lavorativa inferiore al 60 per cento o,
comunque, se sono divenuti inabili a causa
dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato
in sede giurisdizionale, delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a
mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del piu'
favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia
possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o
inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici
competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra
azienda, in attivita' compatibili con le residue capacita'
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si
applicano anche al personale militare e della protezione
civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini
dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione
professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a
proprio carico, lo svolgimento delle relative attivita'
presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure
affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle
associazioni nazionali di promozione, tutela e
rappresentanza, di cui all' articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e
successive modificazioni, che abbiano le adeguate
competenze tecniche, risorse e disponibilita', agli
istituti di formazione che di tali associazioni siano
emanazione, purche' in possesso dei requisiti previsti
dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , nonche' ai soggetti
di cui all' articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
. Ai fini del finanziamento delle attivita' di
riqualificazione professionale e della corrispondente
assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro,
l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , detratte le spese per
l'assegno di incollocabilita' previsto dall'articolo 180
dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui
alla legge 5 maggio 1976, n. 248 , e per il fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'
articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e'
attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ,
di seguito denominata «Conferenza unificata».".
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra) e' pubblicato nel Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28.
 
Art. 5
Modifica dell'articolo 5
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 e' soppresso;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilita' non occupato.»;
c) il comma 8-ter e' sostituito dal seguente:
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unita' produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facolta' trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6.».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita' di versamento dei contributi di cui al comma 1, lettera b).

Note all'art. 5:
Si riporta l'articolo 5 della citata legge n. 68 del
1999, come modificato dal presente decreto:
"Art. 5. Esclusioni, esoneri parziali e contributi
esonerativi.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello
schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono
individuate le mansioni che, in relazione all'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti
pubblici non economici, non consentono l'occupazione di
lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il
predetto decreto determina altresi' la misura della
eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano
nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non
sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e
navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo
3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di
cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per
quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al
trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento
previdenziale dei lavoratori e' considerato personale di
cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi
industriali o impiantistici e nelle relative opere di
manutenzione svolte in cantiere. Sono altresi' esentati dal
predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del
solo settore degli impianti a fune, in relazione al
personale direttamente adibito alle aree operative di
esercizio e regolarita' dell'attivita' di trasporto. Per
consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di
evolvere verso modalita' di servizio piu' evolute e
competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza
nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1
dell' articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i
datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore
dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il
personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici che, per le speciali condizioni della loro
attivita', non possono occupare l'intera percentuale dei
disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino
al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui
all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna
unita' non assunta, nella misura di euro 30,64 per ogni
giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non
occupato.
3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che
comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL
pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare
l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto
concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui
all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro
per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con
disabilita' non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la
Conferenza unificata e sentite altresi' le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro
parere con le modalita' di cui al comma 1, sono
disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali
dagli obblighi occupazionali, nonche' i criteri e le
modalita' per la loro concessione, che avviene solo in
presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del
versamento dei contributi di cui al presente articolo, la
somma dovuta puo' essere maggiorata, a titolo di sanzione
amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base
annua. La riscossione e' disciplinata secondo i criteri
previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di
cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di
cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le
modalita' relativi al pagamento, alla riscossione e al
versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al
presente articolo.
8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono
essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto
degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che
occupano personale in diverse unita' produttive e i datori
di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai
sensi dell' articolo 31 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unita'
produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di
ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in
Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al
collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando
in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero
di lavoratori assunti nelle altre unita' produttive o nelle
altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.
8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono
della facolta' di cui al comma 8 trasmettono in via
telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province
in cui insistono le unita' produttive della stessa azienda
e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'
articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale
risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale
sulla base dei dati riferiti a ciascuna unita' produttiva
ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.
8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in
una unita' produttiva un numero di lavoratori aventi
diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello
prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor
numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive
della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si
avvalgono di tale facolta' trasmettono in via telematica, a
ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui
all'articolo 9, comma 6.
8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8- bis
e 8- ter.
8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso
all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui
all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di
riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri
e le modalita' per la loro concessione e sono stabilite
norme volte al potenziamento delle attivita' di
controllo.".
 
Art. 6
Modifica dell'articolo 7
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. La richiesta nominativa puo' essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilita' iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalita' concordate dagli uffici con il datore di lavoro.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita' di cui al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
1-ter Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilita' e miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 6:
Si riporta l'articolo 7 della citata legge n. 68 del
1999, come modificato dal presente decreto:
"Art. 7. Modalita' delle assunzioni obbligatorie.
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto
dall'articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta
nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante
la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. La
richiesta nominativa puo' essere preceduta dalla richiesta
agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle
persone con disabilita' iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di
lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalita'
concordate dagli uffici con il datore di lavoro.
1-bis. Nel caso di mancata assunzione secondo le
modalita' di cui al comma 1 entro il termine di cui
all'articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i
lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica
richiesta o altra specificamente concordata con il datore
di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli
uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso
pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono
alla specifica occasione di lavoro.
1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti
delle previsioni di cui al comma 1 in termini di
occupazione delle persone con disabilita' e miglioramento
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale
monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni
in conformita' a quanto previsto dall' articolo 36, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come
modificato dall' articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , salva l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente
legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1,
lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del
1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della
presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei
limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al
cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema
creditizio e in materia valutaria, procedono alle
assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica
selezione, effettuata anche su base nazionale.".
 
Art. 7
Modifica dell'articolo 8
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita' lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale puo', comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacita' lavorative, le abilita', le competenze e le inclinazioni, nonche' la natura e il grado della disabilita' e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilita', con compiti di valutazione delle capacita' lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilita'. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato».
2. Ogni riferimento all'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, contenuto nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999.

Note all'art. 7:
Si riporta l'articolo 8 della citata legge n. 68 del
1999, come modificato dal presente decreto:
"Art. 8. Elenchi e graduatorie.
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che
risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione
conforme alle proprie capacita' lavorative, si iscrivono
nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento
mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza
dell'interessato, il quale puo', comunque, iscriversi
nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato,
previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente
iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al
comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacita'
lavorative, le abilita', le competenze e le inclinazioni,
nonche' la natura e il grado della minorazione e analizza
le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori
disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento
delle persone di cui al primo periodo del presente comma
alle dipendenze dei datori di lavoro.
1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato e'
istituito un comitato tecnico, composto da funzionari dei
servizi medesimi e da esperti del settore sociale e
medico-legale, con particolare riferimento alla materia
della disabilita', con compiti di valutazione delle
capacita' lavorative, di definizione degli strumenti e
delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione
dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni
di disabilita'. Agli oneri per il funzionamento del
comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie,
umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente.
Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque
denominato.
2. Presso gli uffici competenti e' istituito un elenco,
con unica graduatoria, dei disabili che risultano
disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e
vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4.
Dagli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere
risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della
capacita' lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono
formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalita' di valutazione
degli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri
indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di
personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono
la posizione in graduatoria acquisita all'atto
dell'inserimento nell'azienda.".
 
Art. 8
Modifica dell'articolo 9
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i comma 2 e 5 sono abrogati;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonche' di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata "Banca dati del collocamento mirato" che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell'alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonche' a quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresi' le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all'articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati. L'INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilita' erogate sulla base di disposizioni regionali, nonche' ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonche' all'INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante l'utilizzo del codice fiscale. Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime.».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i dati da trasmettere nonche' le altre modalita' attuative del comma 1, lettera b), ferme restando le modalita' di trasmissione di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.

Note all'art. 8:
Si riporta l'articolo 9 della citata legge, n. 68 del
1999, come modificato dal presente decreto:
"Art. 9. Richieste di avviamento.
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici
competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni
dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei
lavoratori disabili.
2. (Abrogato).
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende
presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti
dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei
datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta
nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11.
I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi
del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui
all'articolo 13.
5. (Abrogato).
6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle
disposizioni della presente legge, sono tenuti ad inviare
in via telematica agli uffici competenti un prospetto
informativo dal quale risultino il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei
lavoratori computabili nella quota di riserva di cui
all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,
rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono
cambiamenti nella situazione occupazionale tali da
modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota
di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il
prospetto. Al fine di assicurare l'unitarieta' e
l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il modulo per
l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita'
e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa
con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto
di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili
aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
definito il modello unico di prospetto di cui al presente
comma.
6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta
sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato,
di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli,
nonche' di migliorare il monitoraggio e la valutazione
degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca
dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una specifica sezione denominata "Banca dati del
collocamento mirato" che raccoglie le informazioni
concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati
e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono
alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le
informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati.
Ai fini dell'alimentazione della Banca dati del
collocamento mirato, le comunicazioni di cui all'articolo
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative
al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente
legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni
relative alle sospensioni di cui all'articolo 3, comma 5,
agli esoneri autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3,
alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e
nonche' a quelle di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici
competenti comunicano altresi' le informazioni sui soggetti
iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le
schede di cui all'articolo 8, comma 1, e gli avviamenti
effettuati. L'INPS alimenta la Banca dati con le
informazioni relative agli incentivi di cui il datore di
lavoro beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL
alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli
interventi in materia di reinserimento e di integrazione
lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro. Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli
incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento
delle persone con disabilita' erogate sulla base di
disposizioni regionali, nonche' ai sensi dell'articolo 14.
Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato
sono rese disponibili alle regioni e province autonome di
Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili
del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito
territoriale di competenza, nonche' all'INAIL ai fini della
realizzazione dei progetti personalizzati in materia di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone
con disabilita' da lavoro. Le informazioni sono utilizzate
e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni
competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di
ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della
Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate
con quelle del Casellario dell'assistenza, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, mediante l'utilizzo del codice fiscale.
Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite
sono rese anonime.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il
datore di lavoro puo' fare richiesta di collocamento mirato
agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non
sia stata stipulata una convenzione d'integrazione
lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente
legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del
lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la
direzione provinciale del lavoro redige un verbale che
trasmette agli uffici competenti ed all'autorita'
giudiziaria.".
Per il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, si vedano le note all'articolo 17.
Si riporta l'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale):
"Art. 9-bis. Disposizioni in materia di collocamento.
1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu'
operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo
datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto
mediante un'unica comunicazione contenente le generalita'
del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e
di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro
presunte e l'inquadramento contrattuale.
3.
4.
5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7.
8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle
spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi
livello coinvolto nell'attivita' formativa si provvede a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro
quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da
avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con
precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle
graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994
e del D.P.R. n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella
dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.".
Si riportano gli articoli 11 e 12 della citata legge n.
68 del 1999:
"Art. 11. Convenzioni e convenzioni di integrazione
lavorativa.
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, possono stipulare con il datore di
lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di
un programma mirante al conseguimento degli obiettivi
occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le
modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere
convenute vi sono anche la facolta' della scelta
nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita'
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di
lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu'
ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purche'
l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla
menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituisca
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con
datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per
l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni
iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381 , e con i consorzi di cui
all'articolo 8 della stessa legge, nonche' con le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266 , e comunque con gli organismi di cui agli articoli
17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ovvero con
altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , come
modificato dall'articolo 6 della presente legge, puo'
proporre l'adozione di deroghe ai limiti di eta' e di
durata dei contratti di formazione-lavoro e di
apprendistato, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del
comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere
giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni
di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al
lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di
tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei
centri di orientamento professionale e degli organismi di
cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al
fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del
percorso formativo inerente la convenzione di integrazione
lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle
attivita' di sorveglianza e controllo."
"Art. 12. Convenzioni di inserimento lavorativo
temporaneo con finalita' formative.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli
9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con
i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui
al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili
liberi professionisti, anche se operanti con ditta
individuale, nonche' con i datori di lavoro privati non
soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente
legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite
convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei
disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1
presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si
impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni,
non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa
valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3
dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente
legge, non possono riguardare piu' di un lavoratore
disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori
disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore
di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti.
2. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei
seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del
disabile da parte del datore di lavoro;
b) computabilita' ai fini dell'adempimento dell'obbligo
di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla
lettera a);
c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di
cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la
durata della convenzione, che non puo' eccedere i dodici
mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli
uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro
si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale
ammontare non deve essere inferiore a quello che consente
ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e
retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di
svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del
comma 1;
3) la descrizione del piano personalizzato di
inserimento lavorativo.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite
convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
temporaneo dei detenuti disabili.".
Per il testo dell'articolo 12-bis della citata legge n.
68 del 1999, si vedano le note all'articolo 9.
Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30):
"Art. 14. Cooperative sociali e inserimento lavorativo
dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i
servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge 12
marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e
con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela
delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi
di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni
quadro su base territoriale, che devono essere validate da
parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione
di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto
il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative
sociali medesime da parte delle imprese associate o
aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori
svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa;
l'individuazione dei disabili sara' curata dai servizi di
cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.
68;
c) le modalita' di attestazione del valore complessivo
del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la
correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati
inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del
valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui
al comma 3, secondo criteri di congruita' con i costi del
lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria
applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro
a favore delle cooperative sociali; f) l'eventuale
costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui
all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza
scopo di lucro a supporto delle attivita' previste dalla
convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della
quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della
convenzione.
3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative
sociali, realizzato in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i
lavoratori disabili, che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione
dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini
della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo
3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti.
Il numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato
dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite
diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e
nei limiti di percentuali massime stabilite con le
convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti
percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese
che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruita' della
computabilita' dei lavoratori inseriti in cooperativa
sociale sara' verificata dalla Commissione provinciale del
lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3
e' subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione
di lavoratori disabili ai fini della copertura della
restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi
dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.".
Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
"Art. 13. Casellario dell'assistenza
1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei
redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni assistenziali e delle relative prestazioni,
condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli
organismi gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le
informazioni contenute nei propri archivi e banche dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la
migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei
servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei
dati e delle informazioni del Casellario avviene nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti
interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica
al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni
relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi
e banche dati secondo criteri e modalita' di trasmissione
stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente articolo.
5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole: «il 1° luglio
di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del
relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno
successivo»;
b) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: «Per le
prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi
conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali
sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale
dei pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni e integrazioni.»;
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: «10-bis. Ai
fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui
all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i
titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al
precedente comma 8, che non comunicano integralmente
all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale
incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad
effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione. In caso di
mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite
dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle
prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno
successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla
sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni
collegate al reddito e al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel
caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata
entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono
al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
alla comunicazione, previo accertamento del relativo
diritto anche per l'anno in corso.".
Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 9
Modifica dell'articolo 12-bis
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 12-bis, comma 5, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c);» sono soppresse;
b) le parole: «con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse» sono soppresse.

Note all'art. 9:
Si riporta l'articolo 12-bis della citata legge n. 68
del 1999, come modificato dal presente decreto:
"Art. 12-bis. Convenzioni di inserimento lavorativo
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli
9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i
datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito
denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al
comma 4 del presente articolo, di seguito denominati
soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate
all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi
di persone disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si
impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve
le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. La stipula della convenzione e' ammessa
esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in
ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di
riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con
arrotondamento all'unita' piu' vicina.
3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
a) individuazione delle persone disabili da inserire
con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso,
effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di
cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, e definizione di un piano
personalizzato di inserimento lavorativo;
b) durata non inferiore a tre anni;
c) determinazione del valore della commessa di lavoro
non inferiore alla copertura, per ciascuna annualita' e per
ogni unita' di personale assunta, dei costi derivanti
dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, nonche' dei costi
previsti nel piano personalizzato di inserimento
lavorativo. E' consentito il conferimento di piu' commesse
di lavoro;
d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale
assunzione delle persone disabili da parte del soggetto
destinatario.
4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1
le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , e
successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese
sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),
del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 ; i datori di
lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di
cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso procedure concorsuali;
b) essere in regola con gli adempimenti di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti
l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del
rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e
giustificato motivo soggettivo;
e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente
che possa svolgere le funzioni di tutor.
5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad
altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di
lavoro committente, previa valutazione degli uffici
competenti, puo':
a) rinnovare la convenzione una sola volta per un
periodo non inferiore a due anni;
b) assumere il lavoratore disabile dedotto in
convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante
chiamata nominativa; in tal caso il datore di lavoro potra'
accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei
disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle
disponibilita' ivi previste.
6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti
in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati
delle attivita' di sorveglianza e controllo e irrogazione
di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno
definiti modalita' e criteri di attuazione di quanto
previsto nel presente articolo.".
 
Art. 10
Modifica dell'articolo 13
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro e' concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e' altresi' concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilita' intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e' corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo e' trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente e' assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da' titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3 le parole «hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «procedono all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalita' di cui al comma 1-ter»;
d) al comma 4 le parole: «, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalita' e i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5» sono soppresse;
e) al comma 4 dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilita' da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto e' stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma e' aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»;
g) i commi 8 e 9 sono abrogati.
1. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Note all'art. 10:
Si riporta l'articolo 13 della citata legge n. 68 del
1999, come modificato dal presente decreto:
"Art. 13. Incentivi alle assunzioni
1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di
lavoro e' concesso a domanda un incentivo per un periodo di
trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una riduzione della capacita'
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di
cui alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e' altresi'
concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore con disabilita' intellettiva e psichica che
comporti una riduzione della capacita' lavorativa superiore
al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di
assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo
determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per
tutta la durata del contratto.
1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e'
corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle
denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione
dell'incentivo e' trasmessa, attraverso apposita procedura
telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a
fornire una specifica comunicazione telematica in ordine
alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse
per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione,
in favore del richiedente opera una riserva di somme pari
all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al
richiedente e' assegnato un termine perentorio di sette
giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro
che da' titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio
dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della
predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del
contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di mancato
rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto
periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme
operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse
a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto
dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione
delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula
del contratto che da' titolo all'incentivo e, in caso di
insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai
sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al
monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento
alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede
all'attuazione del presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente.
2. (Abrogato).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai
datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli
obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di
lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalita' di
cui al comma 1-ter.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per
l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008.
A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e
nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive,
possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse
sono attribuite per il tramite delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' definito l'ammontare
delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono
trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili
per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di
cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto e'
stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di
cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al
presente comma e' aggiornato annualmente al fine di
attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al
comma 4 per il versamento dei contributi di cui
all'articolo 5, comma 3-bis.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 , e
successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli
successivi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. (Abrogato).
9.(Abrogato).
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica
degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad
una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie
ivi previste.".
Si riporta l'articolo 33 del Regolamento UE n. 651 del
2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo
rilevante ai fini del SEE):
"Art. 33. Aiuti all'occupazione di lavoratori con
disabilita' sotto forma di integrazioni salariali
1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori con
disabilita' sono compatibili con il mercato interno ai
sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono
esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108,
paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le condizioni
di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali
relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilita' e'
impiegato.
3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un
aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa
interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti,
il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a
dimissioni volontarie, invalidita', pensionamento per
raggiunti limiti d'eta', riduzione volontaria dell'orario
di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito
a licenziamenti per riduzione del personale.
4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta
causa, ai lavoratori con disabilita' e' garantita la
continuita' dell'impiego per un periodo minimo compatibile
con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in
materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente
vincolanti per l'impresa.
5. L'intensita' di aiuto non supera il 75% dei costi
ammissibili.".
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni (Testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra), e'
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28.
 
Art. 11
Modifica dell'articolo 14
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge» sono inserite le seguenti: «non versati al Fondo di cui all'articolo 13»;
b) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilita', nonche' per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.».

Note all'art. 11:
Si riporta l'articolo 14 della citata legge n. 68 del
1999, come modificato dal presente decreto:
"Art. 14. Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo»,
da destinare al finanziamento dei programmi regionali di
inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalita' di funzionamento e gli organi
amministrativi del Fondo sono determinati con legge
regionale, in modo tale che sia assicurata una
rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di
lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla
irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro
ai sensi della presente leggenon versati al Fondo di cui
all'articolo 13, nonche' il contributo di fondazioni, enti
di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge,
che svolgano attivita' rivolta al sostegno e
all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle
spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli
in favore dei lavoratori con riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 50 per cento, incluso
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione
delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi
modo l'integrazione lavorativa della persona con
disabilita', nonche' per istituire il responsabile
dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalita'
della presente legge.".
 
Art. 12
Soppressione dell'albo nazionale
dei centralinisti telefonici privi della vista

1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito dall'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, e' soppresso.

Note all'art. 12:
Si riporta l'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n.
594 (Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti
telefonici ciechi):
"Art. 2. Presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e' istituito un albo professionale
nazionale nel quale verranno iscritti i minorati della
vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico
che siano stati sottoposti con esito positivo ad una prova
teorico-pratica da parte di apposita Commissione.
La Commissione di cui al precedente comma ha sede
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
e' presieduta dal direttore generale dell'occupazione e
dell'addestramento professionale e composta da:
un ingegnere dell'Ispettorato del lavoro;
un ingegnere designato dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni;
un ingegnere designato dall'Azienda di Stato per i
servizi telefonici;
un sanitario dell'Ispettorato medico del lavoro;
un tecnico scelto tra i tecnici di una Azienda
telefonica di interesse nazionale, in rappresentanza dei
datori di lavoro;
un esperto designato dall'Unione Italiana dei ciechi,
in rappresentanza dei lavoratori.
Espleta le funzioni di segretario un funzionario del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado
non inferiore al 6°.
La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre
anni.".
 
Art. 13
Modificazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «All'albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge»;
3) al comma 3, secondo periodo, le parole «all'albo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco»;
4) al comma 4 le parole «all'albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge» e le parole «da inoltrare tramite il competente ispettorato provinciale del lavoro» sono soppresse;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1 le parole: «Ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale nazionale di cui all'articolo 1» sono soppresse;
2) al comma 12 le parole «per l'iscrizione all'albo professionale nazionale e» sono soppresse;
c) all'articolo 3:
1) al comma 2 le parole: «all'albo professionale di cui all'articolo 1 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge»;
2) al comma 3 le parole: «all'albo professionale disciplinato dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge».
d) all'articolo 6:
1) ovunque ricorrano, le parole «ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione», «ufficio provinciale del lavoro», «ufficio provinciale», «ufficio del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «servizio competente»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato. Il servizio verifica il possesso dell'abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia apposita certificazione. L'interessato puo' comunque iscriversi nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.»;
3) al comma 8 le parole «all'albo professionale» sono sostituite dalle seguenti «nell'elenco»;
2. I privi della vista iscritti in piu' di un elenco, oltre a quello tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale hanno la residenza, scelgono l'elenco presso cui mantenere l'iscrizione entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Note all'art. 13:
Si riporta l'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n.
113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al
lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non
vedenti), come modificato dal presente decreto:
"Art. 1. Albo professionale
1. (Abrogato).
2. Si intendono privi della vista coloro che sono
colpiti da cecita' assoluta ovvero hanno un residuo visivo
non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con
correzione di lenti.
3. Nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della
presente legge vengono iscritti i privi della vista,
abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo
le norme previste dal successivo articolo 2. L'iscrizione
nell'elenco e' subordinata alla presentazione dei seguenti
documenti:
a) diploma di centralinista telefonico;
b) certificato, rilasciato dall'unita' sanitaria locale
del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui
si svolge il corso di formazione professionale, da cui
risulti che il richiedente e' privo della vista o dispone
di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi
gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e' esente
da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento
della funzione di centralinista telefonico.
4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i
privi della vista possono essere iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge su
presentazione di domanda, alla quale devono essere allegati
il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed
una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che
il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno
sei mesi.
Si riporta l'articolo 2 della citata legge, n. 113 del
1985, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2. Abilitazione alla funzione di centralinista.
1. Sono considerati abilitati i privi della vista in
possesso del diploma di centralinista telefonico,
rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi.
2. I privi della vista che frequentano corsi
professionali per centralinisti telefonici ciechi,
istituiti secondo la disciplina di cui alla legge 21
dicembre 1978, n. 845, conseguono l'abilitazione
professionale, ai fini di cui al comma precedente, a
seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al
successivo settimo comma.
3. I corsi professionali di cui al comma precedente non
possono avere durata inferiore ad un anno scolastico per
coloro che siano in possesso di diploma di scuola
secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21° anno di
eta' e a due anni per coloro che siano in possesso di
licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai corsi
anche i non vedenti in possesso di licenza elementare.
4. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali di
istruzione professionale, stabiliscono gli specifici
programmi dei corsi per centralinisti telefonici non
vedenti.
5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente
secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Le regioni debbono altresi' svolgere periodici corsi
di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel
settore della telefonia.
7. Con provvedimento del direttore dell'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione e'
istituita la commissione regionale per l'esame di
abilitazione dei centralinisti telefonici privi della
vista.
8. La commissione e' composta da:
il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione o un funzionario dell'ufficio da lui
delegato, che la presiede;
un membro designato dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, esperto in telefonia;
un membro designato dal Ministero della pubblica
istruzione e scelto tra esperti in scrittura e lettera
Braille;
un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici, esperto in telefonia;
un funzionario della Societa' italiana per l'esercizio
telefonico - SIP, esperto in telefonia;
un membro designato dalla regione e scelto tra esperti
in scrittura e lettura Braille.
9. I compiti di segreteria sono esercitati da un
impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'ufficio
regionale del lavoro.
10. Per ogni componente della commissione e' nominato
un supplente.
11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed
iniziano ad esercitare le proprie funzioni trascorsi sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Le domande per l'esame di abilitazione sono
presentate all'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione.
13. In attesa della costituzione delle commissioni
regionali di cui al settimo comma del presente articolo,
l'esame di abilitazione viene effettuato presso la
commissione di cui all' articolo 2 della legge 14 luglio
1957, n. 594, la quale cessa di esercitare le proprie
funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, ovvero presso altra commissione regionale
designata dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.".
Si riporta l'articolo 3 della citata legge, n. 113 del
1985, come modificato dal presente decreto:
"Art. 3. Obblighi dei datori di lavoro.
1. I centralinisti telefonici in relazione ai quali si
applicano le disposizioni della presente legge sono quelli
per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o
piu' posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o
piu' posti-operatore.
2. Anche in deroga a disposizioni che limitino le
assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad
assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di
centralino telefonico, un privo della vista iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente
legge.
3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere,
per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee
urbane, un privo della vista iscritto nell'elenco di cui
all'articolo 6, comma 7, della presente legge.
4. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso
datori di lavoro pubblici o privati, abbia piu' di un posto
di lavoro, il 51 per cento dei posti e' riservato ai
centralinisti telefonici privi della vista.
5. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei
Ministri vengono individuati i servizi dei datori di lavoro
pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista
non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura
inferiore a quella indicata nel comma precedente.
6. In attesa dell'individuazione dei servizi di cui al
precedente comma, gli obblighi della presente legge non si
applicano a:
a) le centrali ed i centralini dell'Azienda telefonica
di Stato destinati alla esclusiva ed indiscriminata
fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato,
continuativo ed incondizionato;
b) i centralini destinati ai servizi di polizia, della
protezione civile e della difesa nazionale.
7. L'esclusione di cui al precedente comma si applica,
con gli stessi limiti stabiliti per l'Azienda, telefonica
di Stato, anche alle societa' private concessionarie dei
servizi telefonici.
8. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base
agli obblighi previsti dalla presente legge, sono tenuti ad
assumere un numero di centralinisti non vedenti superiore
rispetto a quello previsto dalla legislazione precedente,
hanno facolta' di ottemperare ai maggiori obblighi entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".
Si riporta l'articolo 6 della citata legge, n. 113 del
1985, come modificato dal presente decreto:
"Art. 6. Modalita' per il collocamento
1. Entro sessanta giorni dalla data in cui sorge
l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici privi
della vista, i datori di lavoro privati presentano
richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti
presso il servizio competente.
2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui
al comma precedente, il servizio competente invita il
datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora
questi non provveda, l'ufficio procede all'avviamento del
centralinista telefonico in base alla graduatoria formata
con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per
il collocamento.
3. E' ammesso il passaggio diretto del centralinista
non vedente dall'azienda nella quale e' occupato ad
un'altra, previo nulla osta del competente servizio.
4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso
riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica
presentata al servizio competente. I centralinisti non
vedenti hanno diritto all'assunzione se posseggono i
requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti
delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite
di eta' ed il titolo di studio.
5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano
provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui
sorge l'obbligo, il servizio competente li invita a
provvedere. Trascorso un mese il servizio competente
procede all'avviamento d'ufficio.
6. La graduatoria dei centralinisti telefonici privi
della vista e l'elenco dei posti disponibili sono esposti
al pubblico presso il servizio competente.
7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di
cui all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono
nell'apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui
ambito territoriale si trova la loro residenza. Il servizio
verifica il possesso dell'abilitazione e la condizione di
privo della vista e rilascia apposita certificazione.
L'interessato puo' comunque iscriversi nell'elenco di un
unico altro servizio nel territorio dello Stato.
8. I lavoratori non vedenti iscritti nell'elenco hanno
diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente
legge fino al compimento del 55° anno di eta'.".
 
Art. 14
Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali

1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalita', delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.
 
Art. 15
Libro Unico del Lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro e' tenuto, in modalita' telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita' tecniche e organizzative per l'interoperabilita', la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Note all'art. 15:
Per il testo dell'articolo 39 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n, 133 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), si vedano le note all'articolo 22.
 
Art. 16
Comunicazioni telematiche

1. Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le comunicazioni di cui al comma 1 e si procede all'aggiornamento dei modelli esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Note all'art. 16:
Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 ottobre 2007 (Comunicazioni
obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro
pubblici e privati ai servizi competenti), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2007, n. 299.
 
Art. 17
Banche dati in materia di politiche del lavoro

1. All'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «opportunita' di impiego» sono aggiunte le seguenti: «nonche' le informazioni relative agli incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro. Nell'ambito della Banca dati di cui al comma 1 e' costituita un'apposita sezione denominata "Fascicolo dell'azienda" che contiene le informazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608»;
b) al comma 3, dopo le parole «l'Istituto nazionale di previdenza sociale,» sono inserite le seguenti: «l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.».
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno, sono individuate le informazioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i soggetti che possono inserire, aggiornare e consultare le informazioni, nonche' le modalita' di inserimento, aggiornamento e consultazione, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e fermo restando che la relativa trasmissione avviene nel rispetto dei principi e secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Note all'art. 17:
Si riporta l'articolo 8 del citato decreto-legge, n. 76
del 2013, come modificato dal presente decreto:
"Art. 8. Banca dati politiche attive e passive
1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica
attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali
coinvolti e di garantire una immediata attivazione della
Garanzia per i Giovani di cui all'articolo 5, e' istituita,
senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, nell'ambito delle strutture del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente del Ministero stesso, la «Banca dati
delle politiche attive e passive».
2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le
informazioni concernenti i soggetti da collocare nel
mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore
collocazione nel mercato stesso e le opportunita' di
impiego, nonche' le informazioni relative agli incentivi,
ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e
ai lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di
lavoro. Nell'ambito della Banca dati di cui al comma 1 e'
costituita un'apposita sezione denominata «Fascicolo
dell'azienda» che contiene le informazioni di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608;
3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche
attive e passive, che costituisce una componente del
sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e della borsa
continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reso
disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e
le Province autonome, le province, l'ISFOL, l'Istituto
Nazionale di Previdenza sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Italia
Lavoro s.p.a., il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Ministero
dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, le
Universita' pubbliche e private e le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
4. Secondo le regole tecniche in materia di
interoperabilita' e scambio dati definite dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca
dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui
all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e
dei laureati delle universita' di cui all'articolo 1-bis
del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonche'
la dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli
interventi di cui al presente articolo, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati in particolare
per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati
di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati
costituite con la stessa finalita' nonche' per determinare
le modalita' piu' opportune di raccolta ed elaborazione dei
dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori
tecniche ed esperienze.".
Per il testo dell'articolo 9-bis del citato
decreto-legge n. 510 del 1996, si vedano note all'articolo
8.
Per il testo del citato decreto legislativo n. 196 del
2003, si vedano note all'articolo 8.
Il testo del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Si riporta l'articolo 39 del citato decreto
legislativo, n. 196 del 2003:
"Art. 39. Obblighi di comunicazione.
1. Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare
previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un
soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista
da una norma di legge o di regolamento, effettuata in
qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di
salute previsto dal programma di ricerca biomedica o
sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del
comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque
giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa
determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata
utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal
Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica
osservando le modalita' di sottoscrizione con firma
digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38,
comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.".
 
Art. 18
Abrogazione autorizzazione al lavoro estero

1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1, comma 4, e' abrogato;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero). - 1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede:
a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entita' delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
b) la possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;
c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidita' permanente;
d) il tipo di sistemazione logistica;
e) idonee misure in materia di sicurezza.»;
c) l'articolo 2-bis e' abrogato.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346 e' abrogato.

Note all'art. 18:
Si riporta il testo del decreto-legge 31 luglio 1987,
n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, (Norme in materia di tutela dei
lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di
rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali
gestiti dall'INPS), come modificato dal presente decreto:
"Art. 1. Obbligatorieta' delle assicurazioni sociali
per i lavoratori italiani operanti all'estero.
1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi
extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di
sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro
italiani e stranieri di cui al comma 2, sono
obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di
previdenza ed assistenza sociale, con le modalita' in
vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto
dagli articoli da 1 a 5:
a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti;
b) assicurazione contro la tubercolosi;
c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
e) assicurazione contro le malattie;
f) assicurazione di maternita'.
2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli
articoli da 1 a 5, per i lavoratori italiani assunti nel
territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per
l'esecuzione di opere, commesse o attivita' lavorative in
Paesi extracomunitari:
a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi
la propria sede, anche secondaria, nel territorio
nazionale;
b) le societa' costituite all'estero con partecipazione
italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, del codice civile;
c) le societa' costituite all'estero, in cui persone
fisiche e giuridiche di nazionalita' italiana partecipano
direttamente, o a mezzo di societa' da esse controllate, in
misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale
sociale;
d) i datori di lavoro stranieri.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi
extracomunitari.
4. (Abrogato).".
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 346 (Regolamento recante semplificazione del
procedimento di autorizzazione all'assunzione o al
trasferimento in Paesi non aderenti all'Unione europea di
lavoratori italiani), abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132,
S.O.
 
Art. 19
Semplificazione in materia di collocamento
della gente di mare

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 8, il comma 1 e' abrogato;
c) l'articolo 10 e' abrogato;
d) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi» sono inserite le seguenti: «in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla sua normativa di attuazione».
2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 16, comma 2, si provvede ad apportare le opportune modificazioni al modello «BCNL» e al modello «scheda anagrafico-professionale».

Note all'art. 19:
Si riportano gli articoli 7 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.
231(Regolamento recante disciplina del collocamento della
gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs.
19 dicembre 2002, n. 297), come modificati dal presente
decreto:
"Art. 7. Anagrafe della gente di mare.
1. I cittadini italiani o comunitari, di eta' non
inferiore ai sedici anni, che abbiano adempiuto al
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione in base
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76 , e che siano in possesso dei requisiti
stabiliti dall'articolo 119 del codice della navigazione,
che intendono avvalersi dei servizi di collocamento per
l'arruolamento della gente di mare, sono inseriti a cura
dell'ufficio di collocamento di cui all'articolo 5, comma
1, del luogo del loro domicilio, in una sezione speciale
dell'elenco anagrafico dei lavoratori, di cui agli articoli
4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2000, n. 442.
2. Possono altresi' essere inseriti nel medesimo elenco
di cui al comma 1 gli allievi degli Istituti tecnici
nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo
marittimo.
3. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e'
necessario il consenso di chi esercita la responsabilita'
genitoriale o la tutela.
4. (Abrogato).
5. L'elenco anagrafico della gente di mare e'
aggiornato su istanza dell'interessato ovvero d'ufficio nei
seguenti casi:
a) per superamento dei limiti massimi di eta', salvo i
casi di deroga consentiti dalle disposizioni vigenti;
b) per morte dell'interessato;
c) nel caso di perdita dei requisiti e di cancellazione
dalle matricole;
d) per abbandono dell'attivita' marittima o per
indisponibilita' all'imbarco prolungata per oltre due anni;
e) sulla base delle comunicazioni obbligatorie da parte
degli armatori, di cui all'articolo 11."
"Art. 8. Scheda professionale e classificazione del
personale.
1. (Abrogato).
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 , da adottarsi entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, vengono definite le
qualifiche professionali del personale marittimo ed i
relativi requisiti minimi in raccordo con quanto previsto
dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dalla sua
normativa di attuazione. Fino all'emanazione del predetto
decreto le qualifiche professionali del personale marittimo
ed i relativi requisiti minimi sono indicati nell'allegato
al presente regolamento.".
 
Art. 20
Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.»;
2) al comma 12-bis, le parole «dei soggetti che prestano la propria attivita', spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti che svolgono attivita' di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale,»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero della salute e' istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal Ministro della salute ed e' composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell'interno;
d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.»;
2) al comma 4, le parole «obiettivi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «obiettivi di cui al comma 3»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalita' di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.».
c) all'articolo 6:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell'ANMIL.».
2) al comma 2, dopo le parole «con particolare riferimento a quelle relative» sono inserite le seguenti: «alle differenze di genere e a quelle relative»;
3) al comma 5, e' aggiunto il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalita' e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l)»;
4) al comma 6, le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
5) al comma 8:
5.1 alla lettera f), e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime.»;
5.2 alla lettera g), le parole «discutere in ordine ai» sono sostituite dalle seguenti: «elaborare i»;
5.3 alla lettera m), e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.»;
5.4 alla lettera m-quater) e' aggiunto infine il seguente periodo: «La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.».
d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «e gli enti pubblici nazionali,» sono sostituite dalle seguenti: «, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome,»;
e) all'articolo 28, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attivita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
f) all'articolo 29, il comma 6-quater e' sostituito dal seguente: «6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)»;
g) all'articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1-bis e' abrogato;
2) al comma 2-bis le parole: «di cui al comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso nonche' di prevenzione incendi e di evacuazione»;
h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed» sono soppresse;
i) all'articolo 55 dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.»;
l) all'articolo 69, comma 1, lettera e), dopo le parole: «il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro» sono inserite le seguenti: «o il datore di lavoro che ne fa uso»;
m) dopo l'articolo 73 e' inserito il seguente:
«Art. 73-bis (Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore). - 1. All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalita' di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto e', altresi', determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.
3. Fino all'emanazione del predetto decreto, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, cosi' come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.»;
n) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera e), le parole: «80, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «80, comma 1»;
2) al comma 3, lettera d), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;
3) al comma 4, lettera b), le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 3»;
4) al comma 6, le parole: «ai luoghi» sono sostituite dalle seguenti: «alle attrezzature» e le parole: «e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e' considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed e' punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea»;
o) all'articolo 98, comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «L'allegato XIV e' aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalita' e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.»;
p) all'articolo 190, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo' essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.».

Note all'art. 20:
Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo,
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 3. Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
settori di attivita', privati e pubblici, e a tutte le
tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai
relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di
cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni
di volontariato della protezione civile, ivi compresi i
volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili
del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di
svolgimento delle rispettive attivita', individuate entro
il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Dipartimento della protezione civile e il Ministero
dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche'
ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto
previsto dai commi successivi del presente articolo.
5.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario,
fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli
viene distaccato. Per il personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con
rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali,
gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del
datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o
autorita' ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli
articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al
presente decreto e le altre norme speciali vigenti in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a
favore di un committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai
disabili.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18
dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del
contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano
applicazione gli obblighi di informazione e formazione di
cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere
forniti i necessari dispositivi di protezione individuali
in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante
collegamento informatico e telematico, compresi quelli di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul
telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente
dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati
dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed
applicano correttamente le direttive aziendali di
sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione
della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di
lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorita'
competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il
lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al
preavviso e al consenso del lavoratore qualora la
prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il
lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri
lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi
aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui
all'articolo 2222 del codice civile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare
di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei
coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei
piccoli commercianti e dei soci delle societa' semplici
operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21.
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano
servizio civile, dei soggetti che svolgono attivita' di
volontariato in favore delle associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei
volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali
di educazione non formale, nonche' nei confronti di tutti i
soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i
soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile
possono essere individuate le modalita' di attuazione della
tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui
al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di
un'organizzazione di un datore di lavoro, questi e' tenuto
a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e' altresi'
tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove cio'
non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra la prestazione del soggetto e altre
attivita' che si svolgano nell'ambito della medesima
organizzazione.
13. In considerazione della specificita' dell'attivita'
esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel
settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano
lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le
cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo
di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali
aziendali, provvede ad emanare disposizioni per
semplificare gli adempimenti relativi all'informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente
decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette
organizzazioni definiscono specifiche modalita' di
attuazione delle previsioni del presente decreto
legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino
esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
al precedente periodo.
13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la
salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del
presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di
cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli
36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di
semplificazione della documentazione, anche ai fini
dell'inserimento di tale documentazione nel libretto
formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da
parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e
formazione previsti dal presente decreto in relazione a
prestazioni lavorative regolamentate dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non
superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare
di riferimento.
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono
definite misure di semplificazione degli adempimenti
relativi all'informazione, formazione, valutazione dei
rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole,
con particolare riferimento a lavoratori a tempo
determinato e stagionali, e per le imprese di piccole
dimensioni.".
Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale
delle attivita' di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero della salute e' istituito il
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il
Comitato e' presieduto dal Ministro della salute ed e'
composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione
Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero
della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni
Generali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la
sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e
del soccorso pubblico del Ministero dell'interno;
d) Il Direttore Generale della competente Direzione
Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
f) quattro rappresentanti delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano individuati per un
quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle
province autonome.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un
rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire
la piu' completa attuazione del principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione
pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai
settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza,
i piani di attivita' e i progetti operativi a livello
nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai
comitati regionali di coordinamento e dai programmi di
azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a
livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti
istituzionali al fine di promuovere l'uniformita'
dell'applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorita' della ricerca in tema di
prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al
comma 3, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono
consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni
intraprese e' effettuata una verifica con cadenza almeno
annuale.
5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede
del Ministero della salute, con cadenza temporale e
modalita' di funzionamento fissate con regolamento interno,
da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di
segreteria sono svolte da personale del Ministero della
salute.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.".
Si riporta l'articolo 6 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 6. Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e'
composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
della Commissione, ravvisando profili di specifica
competenza, ne disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale."
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene
industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell'ANMIL.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono
altresi' partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
particolare riferimento a quelle relative alle differenze
di genere e a quelle relative alla materia dell'istruzione
per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuati le modalita' e i
termini per la designazione e l'individuazione dei
componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
di segreteria sono svolte da personale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di
salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo
sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'articolo 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della normativa di
salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da
trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai
presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
procedure standardizzate di effettuazione della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto
dei profili di rischio e degli indici infortunistici di
settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei
Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione
procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette
procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle
medesime;
g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di
qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere
della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione
delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione
sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del
Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le
direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
94/33/CE, con le modalita' previste dall'articolo 17-bis
della direttiva 89/391/CEE del Consiglio;
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all'articolo 30. La Commissione
monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure,
entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il
quale sono stati recepiti i modelli semplificati per
l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e
medie imprese;
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche
tenendo conto delle peculiarita' dei settori di
riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di
tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali
ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La
Commissione monitora l'applicazione delle suddette
indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia
della metodologia individuata, anche per eventuali
integrazioni alla medesima.".
Si riporta l'articolo 12 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 12. Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale
degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le
regioni e le province autonome, nonche', di propria
iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi
professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli
interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta
elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza del
lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli
composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, da due rappresentanti del
Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle
regioni e delle province autonome. Qualora la materia
oggetto di interpello investa competenze di altre
amministrazioni pubbliche la Commissione e' integrata con
rappresentanti delle stesse. Ai componenti della
Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di
cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e
direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza.".
Si riporta l'articolo 28 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro
e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche'
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere,
all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi
alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene
resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal
possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei
cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo
89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati
da attivita' di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di
cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni
di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il
relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette
indicazioni e comunque, anche in difetto di tale
elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), redatto a conclusione della valutazione, puo'
essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui
all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere
munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti
informatici di cui all'articolo 53, di data certa o
attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da
parte del datore di lavoro nonche', ai soli fini della
prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico
competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l'attivita'
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri
di redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro,
che vi provvede con criteri di semplicita', brevita' e
comprensibilita', in modo da garantirne la completezza e
l'idoneita' quale strumento operativo di pianificazione
degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati a seguito della valutazione di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione
delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e
del medico competente che ha partecipato alla valutazione
del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacita' professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve
altresi' rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente la
valutazione dei rischi elaborando il relativo documento
entro novanta giorni dalla data di inizio della propria
attivita'. Anche in caso di costituzione di nuova impresa,
il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza,
attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli
obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e
al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede,
su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1,
l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie
locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle
Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro
strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei
livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali
svolgono la predetta attivita' con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.".
Si riporta l'articolo 29 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 29. Modalita' di effettuazione della valutazione
dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed
elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1
e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o
della organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado
di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando
i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
ai periodi che precedono il documento di valutazione dei
rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle
modalita' di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta
giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di
rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di
lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso
idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di
prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede,
su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3,
devono essere custoditi presso l'unita' produttiva alla
quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i
datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli
stessi datori di lavoro possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto
previsto nel precedente periodo non si applica alle
attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b),
c), d) nonche' g).
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i
datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure
trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6,
anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo
di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 28.
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare, sulla base delle
indicazioni della Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati settori di attivita' a basso rischio di
infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e
parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici
dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di
settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di
cui al primo periodo reca in allegato il modello con il
quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di
lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita' a
basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver
effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli
17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facolta'
delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate
previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi previo parere della
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la
valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al
presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati
secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk
Assessment);
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano
alle attivita' svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),
b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione
ad amianto;
c).".
Si riporta l'articolo 34 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6,
il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
di primo soccorso, nonche' di prevenzione incendi e di
evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi
successivi.
1-bis. (Abrogato).
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti
di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e
delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione
dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva
validita' la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3
del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto
e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al
periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i
compiti di primo soccorso nonche' di prevenzione incendi e
di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi di
formazione previsti agli articoli 45 e 46.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al
comma 1 e' altresi' tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo
di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente
periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i
corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16
gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai
sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626.".
Si riporta l'articolo 53 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 53. Tenuta della documentazione
1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione
automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo
di documentazione prevista dal presente decreto
legislativo.
2. Le modalita' di memorizzazione dei dati e di accesso
al sistema di gestione della predetta documentazione devono
essere tali da assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito
solo ai soggetti a cio' espressamente abilitati dal datore
di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia
consentito solo alle persone responsabili, in funzione
della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla
lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone
responsabili che le hanno effettuate mediante la
memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli
stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese
quelle inerenti alle generalita' e ai dati occupazionali
del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle gia'
memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla
base dei singoli documenti, ove previsti dal presente
decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti
di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due
distinti supporti informatici di memoria e siano
implementati programmi di protezione e di controllo del
sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una
procedura in cui siano dettagliatamente descritte le
operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo.
Nella procedura non devono essere riportati i codici di
accesso.
3. Nel caso in cui le attivita' del datore di lavoro
siano articolate su varie sedi geografiche o organizzate in
distinti settori funzionali, l'accesso ai dati puo'
avvenire mediante reti di comunicazione elettronica,
attraverso la trasmissione della password in modalita'
criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2
relativamente alla immissione e validazione dei dati da
parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che
informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di
igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle
condizioni di lavoro puo' essere tenuta su unico supporto
cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni
relative alla valutazione dei rischi, le modalita' per
l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della
documentazione di cui al periodo che precede sono definite
con successivo decreto, adottato, previa consultazione
delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto
interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del
presente decreto restano in vigore le disposizioni relative
ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e
biologici.".
Si riporta l'articolo 55 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente
1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo
34, comma 2.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica
la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la
violazione e' commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attivita' che
espongono i lavoratori a rischi biologici di cui
all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, e da attivita' di
manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attivita' disciplinate dal Titolo IV
caratterizzate dalla compresenza di piu' imprese e la cui
entita' presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 2.192 a 4.384 euro il
datore di lavoro che adotta il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli
elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o
d), o senza le modalita' di cui all'articolo 29, commi 2 e
3.
4. E' punito con l'ammenda da 1.096 a 2.192 euro il
datore di lavoro che adotta il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli
elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo
periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 822 a 4.384 euro per la violazione degli articoli 3,
comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera
b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 1.096 a 5.260,80 euro per la violazione dell'articolo
26, comma 1, lettera a);
c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione degli
articoli 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1
e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10,43, comma 1, lettere d) ed
e-bis), 46, comma 2;
d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 1.644 a 6.576 euro per la violazione degli articoli 18,
comma 1, lettere a), d) e z), prima parte, e 26, commi 2 e
3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che
viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter;
e) con l'ammenda da 2.192 a 4.384 euro per la
violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p),
seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192 a
7.233,60 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4,
35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a
4.932 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1,
lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre
giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a
1.972,80 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1,
lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni
superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1,
lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60
a 584 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione
dell'articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a
328,80 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma
1, lettera aa).
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5,
lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre
giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti
alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
6-bis. In caso di violazione delle disposizioni
previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e
dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si
riferisce a piu' di cinque lavoratori gli importi della
sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a
piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono
triplicati.".
Si riporta l'articolo 69 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 69. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso
di macchine, attrezzature e componenti necessari
all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad
essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero
in prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la
salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si
trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una
attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.
Si riporta l'articolo 87 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro, del
dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
1. Il datore di lavoro e' punito con la pena
dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a
7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.740 a 7.014,40 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1;
b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9
dell'allegato V, parte II;
c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e
d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma
1, e 85, comma 1.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 1.096 a 5.260,80 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7,
5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato
V, parte II;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;
c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell'articolo 80, commi 3 e 3 bis.
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro
1.972,80 per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla
lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti
dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b)
del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11;
c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell'articolo 86, commi 1 e 3.
5. La violazione di piu' precetti riconducibili alla
categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai
luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1,
2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13,
5.14, 5.15 e 5.16 e' considerata una unica violazione,
penale o amministrativa a seconda della natura
dell'illecito, ed e' punita con la pena o la sanzione
amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai
precedenti commi. L'organo di vigilanza e' tenuto a
precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi
precetti violati.
6. La violazione di piu' precetti riconducibili alla
categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle
attrezzature di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10 e' considerata una unica violazione, penale
o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed
e' punita con la pena o la sanzione amministrativa
pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o
dal comma 4, alinea. L'organo di vigilanza e' tenuto a
precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi
precetti violati.
7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 822
a 2.959,20 euro per la violazione dell'articolo 72.".
Si riporta l'articolo 98 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per
la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori.
1. Il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in
data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S,
da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
2004, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di attivita'
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un
anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9,
L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data
16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 8, 9,
10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonche' attestazione,
da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle
costruzioni per almeno due anni; (270)
c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento
di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere,
altresi', in possesso di attestato di frequenza, con
verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in
materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e
della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina
sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle
universita', dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando
l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono
fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della
previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di
cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di
cui all'allegato XIV. L'allegato XIV e' aggiornato con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il
modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento
possono svolgersi in modalita' e-learning nel rispetto di
quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori
ai sensi dell'articolo 37, comma 2.
4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per
coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita'
tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per
almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di
incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano
un certificato universitario attestante il superamento di
un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso
di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti
minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di
partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario
i cui programmi e le relative modalita' di svolgimento
siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al
comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso
della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui
al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.".
Si riporta l'articolo 190 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 190. Valutazione del rischio
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il
datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al
rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in
particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione,
ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione
di cui all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e i
minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli
effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti
da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse
con l'attivita' svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra
rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno
osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai
costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle
vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al
rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui
e' responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza
sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilita' di dispositivi di protezione
dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1,
puo' fondatamente ritenersi che i valori inferiori di
azione possono essere superati, il datore di lavoro misura
i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui
risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono
essere adeguati alle caratteristiche del rumore da
misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori
ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I
metodi utilizzati possono includere la campionatura,
purche' sia rappresentativa dell'esposizione del
lavoratore.
4. Nell'applicare quanto previsto nel presente
articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza
delle misure determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure
di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli
articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed e' documentata in
conformita' all'articolo 28, comma 2.
5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro,
macchine e impianti puo' essere stimata in fase preventiva
facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate
dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo
6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto
riferimento.".
Il testo della legge 7 dicembre 2000, n. 383
(Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n.
300.
Il testo della legge 16 dicembre 1991 n. 398
(Disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 1991, n. 295.
Si riporta l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 e successive modificazioni (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
"Art. 90. Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica.
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.
398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni
tributarie riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive
dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza
fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge
13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e'
elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a).;
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: «a lire
10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
di acconto sui contributi erogati alle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, stabilita
dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche'
delle Federazioni sportive e degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI».
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo
le parole: «organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «e le societa'
e associazioni sportive dilettantistiche».
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
societa', associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche'
di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni
sportive nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo
annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa
di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei
prodotti del soggetto erogante mediante una specifica
attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a).;
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e'
abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennita' e
dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m),
del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono
soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive
dilettantistiche».
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la
pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in
rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo
direttamente organizzato.
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di
societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche
indirettamente, finalita' sportive.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita' di
Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato
olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che puo' prestare
garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere
destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o
indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.
14. Il fondo e' gestito e amministrato a titolo
gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione
separata.
15. [La garanzia prestata dal fondo e' di natura
sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita'
stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro
i limiti delle disponibilita' del fondo].
16. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita
dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche devono indicare nella denominazione
sociale la finalita' sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita'
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di
diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali o cooperativa
costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
quelle che prevedono le finalita' di lucro.
18. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel
quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione
di attivita' sportive dilettantistiche, compresa
l'attivita' didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i
proventi delle attivita' non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita'
delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive
dilettantistiche che assumono la forma di societa' di
capitali o cooperative per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle
associazioni.
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche di
ricoprire la medesima carica in altre societa' o
associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della
medesima federazione sportiva o disciplina associata se
riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al
comma 18, possono provvedere all'integrazione della
denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea
dei soci.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo
6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
apposite convenzioni con il CONI.
20.
21.
22.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria
attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro,
purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di
servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere
riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di
cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i
cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri
obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui
l'ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata
in via preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni
disciplinano, con propria legge, le modalita' di
affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della
scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a
disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.".
Il testo del citato decreto-legge n. 112 del 2008, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
S.O.
Il testo della legge 16 giugno 1927, n. 1132
(Conversione in legge del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331,
relativo al controllo sulla combustione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1927, n. 158.
Il testo del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n.
1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno
1927, n. 1132 (Costituzione dell'Associazione nazionale per
il controllo della combustione) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1926, n. 185.
Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 1° marzo 1974 (Norme per l'abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99.
Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 7 febbraio 1979 (Modificazioni al
decreto ministeriale 1° marzo 1974, recante norme per
l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.
 
Art. 21
Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, terzo comma,il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Entro il 31 dicembre l'Istituto assicuratore rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalita' telematiche sul proprio sito istituzionale. L'Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalita' di fruizione del servizio di cui al secondo periodo.»;
b) all'articolo 53:
1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: «dei riferimenti al certificato medico gia' trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio» e il terzo periodo e' soppresso;
2) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «certificato medico» sono inserite le seguenti: «trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni,»;
3) al quinto comma le parole: «corredata da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: «corredata dei riferimenti al certificato medico gia' trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio» e il quarto periodo e' soppresso;
4) al settimo comma le parole: «, che deve corredare la denuncia di infortunio,» sono soppresse, la parola «rilasciato» e' sostituita dalle seguenti: «trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all'Istituto assicuratore» e dopo le parole: «primo approdo» sono inserite le seguenti: «o dalla struttura sanitaria competente al rilascio»;
5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguenti:
«Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e' obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, e' effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»;
c) all'articolo 54:
1) al primo comma, le parole: «che abbia per conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «mortale o con prognosi superiore a trenta giorni»;
2) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Per il datore di lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo, l'adempimento di cui al primo comma si intende assolto con l'invio all'Istituto assicuratore della denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 con modalita' telematica. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, l'Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.»;
d) all'articolo 56:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.»;
2) al secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu' breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla disponibilita' dei dati con le modalita' di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, procedono, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'Istituto assicuratore, ad una inchiesta ai fini di accertare:»;
3) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora lo ritengano necessario ovvero ne siano richiesti dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, eseguono l'inchiesta sul luogo dell'infortunio.»;
4) al quarto comma, le parole: «alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «alla direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
e) all'articolo 238:
1) al secondo comma, dopo le parole: «Detto certificato» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,» e le parole: «esso e' compilato secondo un modulo speciale e portante un talloncino per la ricevuta, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni sentito l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti le aziende» sono sostituite dalle seguenti: «e deve essere trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro deve fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie per l'istruttoria delle denunce di cui al secondo comma.»;
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La trasmissione per via telematica del certificato di cui al secondo comma e' effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»;
4) i commi quinto e sesto sono abrogati;
f) all'articolo 251, dopo il primo comma, e' inserito il seguente: «I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.».
2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e, contestualmente, sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi degli articoli 53 e 251 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificati dal presente decreto, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini dell'alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni.
5. Agli adempimenti derivanti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 21:
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30
gennaio 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, S.O..
Si riporta l'articolo 28 del citato decreto del
Presidente della Repubblica, n. 1124 del 1965, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 28. Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali:
I premi o contributi di assicurazione debbono essere
versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore
anticipatamente con le modalita' e nei termini di cui agli
articoli 44 - cosi' come modificato dal successivo punto 2)
- e seguenti, per la durata di un anno solare o per la
minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle
retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore
di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al
quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.
La determinazione del premio anticipato e' effettuata
come segue:
a) per il primo pagamento del premio, afferente al
periodo assicurativo decorrente dall'inizio dell'attivita'
al 31 dicembre, e per il pagamento del premio del primo
anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte
dichiarate nella denuncia di esercizio;
b) per il pagamento delle rate di premio degli anni
solari successivi al primo anno solare intero, in base alle
retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno
precedente, che si considerano come presunte.
Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo
delle rate di premio anticipato relative agli anni solari
sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31
dicembre l'Istituto assicuratore rende disponibili al
datore di lavoro gli altri elementi necessari per il
calcolo del premio assicurativo con modalita' telematiche
sul proprio sito istituzionale. L'Istituto con proprio
provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, definisce
le modalita' di fruizione del servizio di cui al secondo
periodo.
Il datore di lavoro deve comunicare all'Istituto
assicuratore, entro il termine del 20 febbraio previsto per
il pagamento della rata premio anticipata e della
regolazione premio relativa al periodo assicurativo
precedente, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente
corrisposte durante detto ultimo periodo, salvo i controlli
che l'Istituto creda di disporre. In caso di cessazione
dell'attivita' assicurata nel corso dell'anno, la citata
comunicazione dovra' essere effettuata entro il giorno 20
del secondo mese successivo alla cessazione stessa,
contestualmente all'autoliquidazione del premio.
La regolazione del premio alla scadenza del periodo
assicurativo e' calcolata dal datore di lavoro in base alle
retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e
versata con le modalita' e nei termini di cui all'art. 44,
cosi' come modificato dal successivo punto 2).
Il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo
di tempo per il quale deve essere anticipato il premio,
retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte
nell'anno precedente, puo' calcolare la rata premio sul
minore importo presunto e deve darne comunicazione motivata
entro il 20 febbraio all'Istituto assicuratore, ai fini di
eventuali controlli.
Se durante il periodo di tempo per il quale e' stato
anticipato il premio o contributo l'Istituto assicuratore
accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte
supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale
fu anticipato il premio o contributo, l'Istituto
assicuratore medesimo puo' richiedere il versamento di
un'ulteriore quota di premio o contributo.
In caso di mancato invio della dichiarazione delle
retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'Istituto
assicuratore puo' o procedere direttamente all'accertamento
delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le
spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la
liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia
per la rata anticipata, in base al doppio delle
retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo.
Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore
sia per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel
caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un
premio superiore a quello gia' richiesto o riscosso.".
Si riporta l'articolo 53 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come
modificato dal presente decreto, con efficacia a decorrere
dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del medesimo:
"Art. 53.
Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare all'Istituto
assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i
dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati
non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni
valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per
l'indennizzabilita'. La denuncia dell'infortunio deve
essere fatta con le modalita' di cui all'art. 13 entro due
giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto
notizia e deve essere corredata.
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte
o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la
denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro
ore dall'infortunio.
Qualora l'inabilita' per un infortunio prognosticato
guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il
termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico
trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria
competente al rilascio, nel rispetto delle relative
disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalita'
dell'operaio, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto
l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in
riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e
di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della
lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali
alterazioni preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere
trasmessa sempre con le modalita' di cui all'art. 13 dal
datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata dei
riferimenti al certificato medico gia' trasmesso per via
telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro
cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore
d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della
manifestazione della malattia. Il certificato medico deve
contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato
e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione
particolareggiata della sintomatologia accusata
dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico
certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di
fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso
reputi necessarie. Nella denuncia debbono essere, altresi',
indicati le ore lavorative e il salario percepito dal
lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello
dell'infortunio o della malattia professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla
pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano
o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante
o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto
assicuratore o all'autorita' portuale o consolare
competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la
navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del
primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico deve
essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle
relative disposizioni, all'Istituto assicuratore dal medico
di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di
primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al
rilascio, sia nel territorio nazionale sia all'estero.
Qualunque medico presti la prima assistenza a un
lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia
professionale e' obbligato a rilasciare certificato ai fini
degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a
trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto
assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via
telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal
medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio,
contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di
infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui
ai commi ottavo e nono, e' effettuata utilizzando i servizi
telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore.
I dati delle certificazioni sono resi disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti
obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono
puniti con l'ammenda da lire 18.000 a lire 36.000.".
Si riporta l'articolo 54 del citato decreto del
Presidente della Repubblica, n. 1124 del 1965, come
modificato dal presente decreto, con efficacia a decorrere
dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del medesimo:
"Art. 54.
Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli
obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due
giorni, dare notizia all'autorita' locale di pubblica
sicurezza di ogni infortunio sul lavoro mortale o con
prognosi superiore a trenta giorni.
La denuncia deve essere fatta all'autorita' di pubblica
sicurezza del Comune in cui e' avvenuto l'infortunio. Se
l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio
straniero, la denuncia e' fatta all'autorita' di pubblica
sicurezza nella cui circoscrizione e' compreso il primo
luogo di fermata in territorio italiano, e per la
navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia e'
fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53,
all'autorita' portuale o consolare competente.
Gli uffici, ai quali e' presentata la denuncia debbono
rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli
infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o
denominazione sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto
l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta
dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si e'
verificato anche in riferimento ad eventuali deficienze di
misure di igiene e di prevenzione;
4) il nome e il cognome, l'eta', la residenza e
l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili
dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile conoscere
l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni
dell'infortunio.
Per il datore di lavoro soggetto agli obblighi del
presente titolo, l'adempimento di cui al primo comma si
intende assolto con l'invio all'Istituto assicuratore della
denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 con modalita'
telematica. Ai fini degli adempimenti di cui al presente
articolo, l'Istituto assicuratore mette a disposizione,
mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo
72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni
mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.".
Si riporta l'articolo 56 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come
modificato dal presente decreto, con efficacia a decorrere
dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del medesimo:
"Art. 56.
L'Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante
la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con
prognosi superiore a trenta giorni.
Nel piu' breve tempo possibile, e in ogni caso entro
quattro giorni dalla disponibilita' dei dati con le
modalita' di cui al primo comma, la direzione territoriale
del lavoro - settore ispezione del lavoro competente per
territorio o i corrispondenti uffici della regione
siciliana e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
procedono, su richiesta del lavoratore infortunato, di un
superstite o dell'Istituto assicuratore, ad una inchiesta
ai fini di accertare:
1) la natura del lavoro al quale era addetto
l'infortunato;
2) le circostanze in cui e' avvenuto l'infortunio e la
causa e la natura di esso, anche in riferimento ad
eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
3) l'identita' dell'infortunato e il luogo dove esso si
trova;
4) la natura e l'entita' delle lesioni;
5) lo stato dell'infortunato;
6) la retribuzione;
7) in caso di morte, le condizioni di famiglia
dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e
la residenza di questi ultimi.
La direzione territoriale del lavoro - settore
ispezione del lavoro competente per territorio o i
corrispondenti uffici della regione siciliana e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, qualora lo
ritengano necessario ovvero ne siano richiesti
dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi
superstiti, eseguono l'inchiesta sul luogo dell'infortunio.
L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi
superstiti hanno facolta' di domandare direttamente alla
direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del
lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici
della regione siciliana e delle province autonome di Trento
e di Bolzano che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni
che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del
presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta
la segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza o per
non essere state previste o indicate nella segnalazione le
conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo,
l'inchiesta non sia stata eseguita.
Agli adempimenti di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.".
Si riporta l'articolo 238 del citato decreto del
Presidente della Repubblica, n. 1124 del 1965, come
modificato dal presente decreto, con efficacia a decorrere
dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del medesimo:
"Art. 238.
Qualunque medico presti la prima assistenza ad un
infortunato e' obbligato a rilasciare un certificato della
visita quando, a suo giudizio, la lesione possa avere per
conseguenza un'inabilita' che importi l'astensione assoluta
dal lavoro per piu' di tre giorni.
Detto certificato, salvo quanto previsto dall'articolo
25 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, vale
anche come denunzia dell'infortunio e deve essere trasmesso
all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente
dal medico o dalla struttura sanitaria competente al
rilascio.
Il datore di lavoro deve fornire all'Istituto
assicuratore tutte le notizie necessarie per l'istruttoria
delle denunce di cui al secondo comma.
La trasmissione per via telematica del certificato di
cui al secondo comma e' effettuata utilizzando i servizi
telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore.
I dati delle certificazioni sono resi disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti
obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni.".
Si riporta l'articolo 251 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come
modificato dal presente decreto, con efficacia a decorrere
dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del medesimo:
"Art. 251.
Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore
affetto da malattia ritenuta professionale, deve
trasmettere il certificato-denuncia all'Istituto
assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima
visita medica, con le modalita' previste dall' art. 238,
quando la malattia possa, a suo giudizio, determinare
inabilita' che importi l'astensione assoluta dal lavoro per
piu' di tre giorni.
I dati delle certificazioni sono resi disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti
obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni.
Con le stesse modalita' debbono essere denunciate
all'Istituto assicuratore le ricadute in precedenti
malattie professionali.".
Si riporta l'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013 n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), come modificato dal presente decreto, con
efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo:
"Art. 32. Semplificazione di adempimenti formali in
materia di lavoro
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 3, il comma 12-bis e' sostituito dal
seguente:
«12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano
servizio civile, dei soggetti che prestano la propria
attivita', spontaneamente e a titolo gratuito o con mero
rimborso di spese, in favore delle associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, nonche' nei confronti di tutti i soggetti di
cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del
presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le
associazioni o gli enti di servizio civile possono essere
individuate le modalita' di attuazione della tutela di cui
al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo
periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di
un'organizzazione di un datore di lavoro, questi e' tenuto
a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e' altresi'
tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove cio'
non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra la prestazione del soggetto e altre
attivita' che si svolgano nell'ambito della medesima
organizzazione»;
0b) all'articolo 6, comma 8, lettera g), la parola:
«definire» e' sostituita dalle seguenti: «discutere in
ordine ai» e dopo le parole: «con decreto del Presidente
della Repubblica,» sono aggiunte le seguenti: «su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;
a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti
dai seguenti:
«3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita'
a basso rischio di infortuni e malattie professionali di
cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia
all'attivita' del datore di lavoro committente sia alle
attivita' dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori
autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
esperienza e competenza professionali, adeguate e
specifiche in relazione dell'incarico conferito, nonche' di
periodico aggiornamento e di conoscenza diretta
dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del
documento esso e' allegato al contratto di appalto o di
opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione
dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al
primo periodo o della sua sostituzione deve essere data
immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di
applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1
e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi
di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e'
superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di
livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, o dallo svolgimento di attivita' in ambienti
confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o
dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,
di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all'allegato XI del presente
decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si
intende l'entita' presunta dei lavori, servizi e forniture
rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro
necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o
forniture considerata con riferimento all'arco temporale di
un anno dall'inizio dei lavori.»;
a-bis) all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i
settori, ivi compresi i settori della sanificazione del
tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri
finalizzati alla definizione di un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con
riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza,
competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso
percorsi formativi mirati, e sulla base delle attivita' di
cui all'articolo 21, comma 2, nonche' sull'applicazione di
determinati standard contrattuali e organizzativi
nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli
appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati
ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 29:
1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole:
«Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»;
2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare, sulla base delle
indicazioni della Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati settori di attivita' a basso rischio di
infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e
parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici
dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di
settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di
cui al primo periodo reca in allegato il modello con il
quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di
lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita' a
basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver
effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli
17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facolta'
delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate
previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al
medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui
ai commi 5, 6 e 6-bis.»
b-bis) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole:
«servizio di prevenzione e protezione» e' inserita la
seguente: «prioritariamente»;
c) all'articolo 32, dopo il comma 5, e' inserito il
seguente:
«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento,
previsti dal presente decreto legislativo, in cui i
contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto
o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli
addetti del servizio prevenzione e protezione, e'
riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti
della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti
erogati. Le modalita' di riconoscimento del credito
formativo e i modelli per mezzo dei quali e' documentata
l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.
Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a
rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37,
comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli
attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza
sul lavoro.»;
d) all'articolo 37, dopo il comma 14 e' inserito il
seguente:
«14-bis. In tutti i casi di formazione ed
aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo
per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e'
riconosciuto il credito formativo per la durata e per i
contenuti della formazione e dell'aggiornamento
corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento del
credito formativo e i modelli per mezzo dei quali e'
documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari
provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai
lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente
decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute
e sicurezza sul lavoro.»;
e) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
«Art. 67. - (Notifiche all'organo di vigilanza
competente per territorio). - 1. In caso di costruzione e
di realizzazione di edifici o locali da adibire a
lavorazioni industriali, nonche' nei casi di ampliamenti e
di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori
devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di
settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza
competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle
principali modalita' di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli
impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui
al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o
delle attestazioni presentate allo sportello unico per le
attivita' produttive con le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate,
secondo criteri di semplicita' e di comprensibilita', le
informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli
uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente
articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di
cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica
all'organo di vigilanza competente per territorio le
informazioni loro pervenute con le modalita' indicate dal
comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si
applica ai luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di
piu' di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui
al comma 1.»;
f) all'articolo 71, il comma 11 e' sostituito dal
seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di
lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate
nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne
l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini
di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo
allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si
avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di
quarantacinque giorni dalla messa in servizio
dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine
di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di
lavoro puo' avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti
pubblici o privati abilitati secondo le modalita' di cui al
comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera
scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio' sia
previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti
pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le
modalita' di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle
verifiche l'INAIL puo' avvalersi del supporto di soggetti
pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito
delle verifiche di cui al presente comma devono essere
conservati e tenuti a disposizione dell'organo di
vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono
effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro
effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»;
g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) e'
sostituita dalla seguente:
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento,
nonche' ai piccoli lavori la cui durata presunta non e'
superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla
realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per
servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui
all'allegato XI»;
g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si
applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e
teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto
delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle
relative attivita', individuate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve
essere adottato entro il 31 dicembre 2013»;
h) al capo I, del titolo IV, e' aggiunto, in fine, il
seguente articolo:
«Art. 104-bis. (Misure di semplificazione nei cantieri
temporanei o mobili). - 1. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati
per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma
1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma
1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.»;
i) all'articolo 225, comma 8, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Tale comunicazione puo' essere
effettuata in via telematica, anche per mezzo degli
organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro.»;
l) all'articolo 240, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Tale comunicazione puo' essere
effettuata in via telematica, anche per mezzo degli
organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro.»;
m) all'articolo 250, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Tale notifica puo' essere effettuata in
via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici
o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
n) all'articolo 277, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Tale comunicazione puo' essere
effettuata in via telematica, anche per mezzo degli
organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro.».
2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e
104-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
introdotti dal comma 1, lettere b), ed h), del presente
articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta
giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma
1, lettera f), del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti
dalla medesima disposizione con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e'
inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della
salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati modelli semplificati per la redazione del piano
di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando
i relativi obblighi.».
5. Il decreto previsto dal comma 4 e' adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
«3-bis. Il prezzo piu' basso e' determinato al netto
delle spese relative al costo del personale, valutato sulla
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello e delle
misure di adempimento alle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel
senso che il pagamento dei contributi previdenziali e
assicurativi in misura ridotta e' riconosciuto anche alle
cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1
dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non
operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura
proporzionale alla quantita' di prodotto coltivato o
allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti
agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II,
capo II, del codice civile, in zone di montagna o
svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.
Non si da' luogo alla ripetizione di eventuali versamenti
contributivi effettuati antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione.".
Per il testo del citato decreto legislativo n. 196 del
2003 si vedano le note all'articolo 8.
Si riporta l'articolo 72, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005:
"Art. 72. Definizioni relative al sistema pubblico di
connettivita'
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione,
gestione ed evoluzione di reti informatiche per la
trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
b) "interoperabilita' di base": i servizi per la
realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo
scambio di documenti informatici fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) "connettivita'": l'insieme dei servizi di trasporto
di dati e di interoperabilita' di base;
d) "interoperabilita' evoluta": i servizi idonei a
favorire la circolazione, lo scambio di dati e
informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema
pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i
sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per
garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e
dei procedimenti amministrativi.".
Si riporta l'articolo 25 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38: (Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 25. Denuncia degli infortuni sul lavoro
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, l'obbligo di denuncia degli
infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238 e 239 del
testo unico e' posto a carico del datore di lavoro, per gli
operai agricoli a tempo determinato, e a carico del
titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i
lavoratori agricoli autonomi.
2. Le modalita' operative per la denuncia di cui al
comma 1 sono stabilite con delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL da approvarsi con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.".
Si riporta l'articolo 139 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965:
"Art. 139.
E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca
l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali che
saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto
con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore
di sanita'.
La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del
lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette
copia all'Ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti
sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Se la contravvenzione e' stata commessa dal medico di
fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme
generali per l'igiene del lavoro, la pena e' dell'arresto
da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni.".
Si riporta l'articolo 10, comma 5 del citato decreto
legislativo n. 38 del 2000:
"Art. 10. Malattie professionali
(Omissis)..
5. Ai fini del presente articolo, e' istituito, presso
la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie
causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro
possono accedere, in ragione della specificita' di ruolo e
competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le
strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni
provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui,
per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia
di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori
sui luoghi di lavoro.".
 
Art. 22
Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia
di lavoro e legislazione sociale

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in eta' non lavorativa.
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' abrogata;
b) alla lettera d), l'alinea e' sostituito dal seguente: «d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:».
3. I maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145 del 2013, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento alle violazioni commesse prima della predetta data, continuano ad essere versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle destinazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), n. 1) e 2), del medesimo decreto-legge.
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera c), le parole «1.950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro» e le parole «3.250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.200 euro»;
b) al comma 5, lettera b), le parole «3.250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.200 euro»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca e' altresi' concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, e' versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.».
5. All'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.».
6. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro».
7. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro e' sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.».

Note all'art. 22:
Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni,
(Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni
di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro
irregolare), come modificato dal presente decreto:
"Art. 3. Modifiche alle disposizioni in materia di
lavoro irregolare.
1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «30 giugno 2002» sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;
2) al comma 2, dopo le parole: «Per il periodo di
imposta» sono inserite le seguenti: «successivo a quello»;
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole:
«rispetto a quello relativo al periodo d'imposta
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a
quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente»;
4) .;
5) .;
6) al comma 4, le parole: «30 giugno 2002», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre
2002»;
7) .;
8) .;
b) .;
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «di cui
all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1 e 1-bis
e degli altri modelli di dichiarazione».
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione
di emersione prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto resta ferma
l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi;
per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di
maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis
dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con
il comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia'
previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di
lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa
pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore
irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta
giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore
irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e
sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore
irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre
sessanta giorni di effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3,
fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater,
trova applicazione la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida
prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in
forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in
cui risultino regolarmente occupati per un periodo
lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore
al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con
contratto a tempo pieno e determinato di durata non
inferiore a tre mesi, nonche' il mantenimento in servizio
degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova
della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle
sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, e' fornita entro il termine di
centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per
cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi
dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, o di minori in eta' non lavorativa.
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di
cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui
all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, nonche' le sanzioni di cui
all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano
applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere
contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque
la volonta' di non occultare il rapporto, anche se trattasi
di differente qualificazione.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e
previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente.".
Si riporta l'articolo 13, comma 5, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive
modificazioni (Razionalizzazione delle funzioni ispettive
in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma
dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30):
"Art. 13. Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto,
fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al
personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del
pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al
comma 4 produce gli effetti della contestazione e
notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali
sia stato notificato.".
Si riporta l'articolo 22, comma 12, del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30
dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto
1995, n. 335, art. 3, comma 13)
(Omissis).
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.".
Si riporta l'articolo 19, commi 2 e 3, del citato
decreto legislativo 276 del 2003:
"Art. 19. Sanzioni amministrative
(Omissis).
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1 del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro
per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo
6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002,
e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile
1949, n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma
2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per
ogni lavoratore interessato.".
Si riporta l'articolo 39 del citato decreto-legge n.
112 del 2008, come modificato dal presente decreto.
" Art. 39. Adempimenti di natura formale nella gestione
dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione
del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il
libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i
lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati
il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la
qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianita'
di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata
ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura
corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le
somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi
titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi
agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni
ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate
a titolo di premio o per prestazioni di lavoro
straordinario devono essere indicate specificatamente. Il
libro unico del lavoro deve altresi' contenere un
calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno,
il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore
subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di
straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche
non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in
cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa
o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo
la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi
dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di
riferimento, entro la fine del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del
libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime
transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle
scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il
datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5
gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta
del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con
la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro.
L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro
unico del lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui
all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino
entro quindici giorni alla richiesta degli organi di
vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso
sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000
euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione
varia da 500 a 3000 euro.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa
o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3
che determina differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a
3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci
lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo
periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce
alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di
infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei
dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o
quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa
o alle somme effettivamente erogate. La mancata
conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al
comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa
da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma provvedono gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia
di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere il
rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e' la Direzione territoriale del lavoro
territorialmente competente.
8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente: «Se ai lavori
sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo
comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano,
qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle,
in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore
nominativamente, prima dell'inizio dell'attivita'
lavorativa, indicando altresi' il trattamento retributivo
ove previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate
le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il
comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono
abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il datore
di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della
propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed
il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unita'
produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro
unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4
sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Per
ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro
deve contenere anche le date e le ore di consegna e
riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito,
la specificazione della quantita' e della qualita' di
esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al
comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al
comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e
10, secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal
decreto di cui al comma 4:
a) l'articolo 134 del regolamento di cui al regio
decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 1963, n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50,
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli
articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.".
Si riporta l'articolo 14, del decreto-legge 23 dicembre
2013 n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014 n. 9 (Interventi urgenti di avvio del piano
"Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche'
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015.), come modificato dal presente decreto:
"Art. 14. Misure per il contrasto del lavoro sommerso e
irregolare
1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del
fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono
introdotte le seguenti disposizioni:
a).
b) (Abrogata).
c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con
esclusione delle sanzioni previste per la violazione
dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla
presente lettera si applicano anche alle violazioni
commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni
amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni,
nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti
dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati:
1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite
massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014, destinato a misure, da definire con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate
ad una piu' efficiente utilizzazione del personale
ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
efficacia, anche attraverso interventi di carattere
organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale, nonche' alla realizzazione di
iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta l'articolo 14, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori
1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela
della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare,
ferme restando le attribuzioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1,
lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su
segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le
rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di
sospensione in relazione alla parte dell'attivita'
imprenditoriale interessata dalle violazioni quando
riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al
20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo
di lavoro, nonche' in caso di gravi e reiterate violazioni
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il
Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato
decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto
per l'adozione del provvedimento di sospensione
dell'attivita' imprenditoriale sono quelle individuate
nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni
successivi alla commissione di una violazione oggetto di
prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal
contravventore o di una violazione accertata con sentenza
definitiva, lo stesso soggetto commette piu' violazioni
della stessa indole. Si considerano della stessa indole le
violazioni della medesima disposizione e quelle di
disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione
del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato I.
L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata
all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di
rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche. La durata del provvedimento e' pari alla citata
sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori
irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la
percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore
al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la
durata e' incrementata di un ulteriore periodo di tempo
pari al doppio della durata della sospensione e comunque
non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la
decorrenza del periodo di interdizione e' successiva al
termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di
non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione
entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la
durata del provvedimento e' pari a due anni, fatta salva
l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di
rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito
dell'acquisizione della revoca della sospensione. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche con
riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai
provvedimenti del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Limitatamente alla sospensione dell'attivita' di impresa,
all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione
incendi, indicate all'allegato I, provvede il comando
provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre
amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in
materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al
competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il
quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano
anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie
locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione
delle violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma
1. In materia di prevenzione incendi in ragione della
competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di cui all'articolo 46 trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato
da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
4. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a
quelle di cui al comma 6 pari a 2.000 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare e a 3.200 euro nelle
ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.
5. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie
locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni delle disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
3.200 euro rispetto a quelle di cui al comma 6.
5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto
delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca e'
altresi' concessa subordinatamente al pagamento del
venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta.
L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, e'
versato entro sei mesi dalla data di presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di
versamento parziale dell'importo residuo entro detto
termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di
cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per
l'importo non versato.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4,
lettera c), integra la dotazione del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e'
destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al
lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5,
lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per
finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai
commi 1 e 2 e' ammesso ricorso, entro 30 giorni,
rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro
territorialmente competente e al presidente della Giunta
regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni
dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo
termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e'
punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di
sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro
irregolare.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni
del presente articolo si applicano nel rispetto delle
competenze in tema di vigilanza in materia.
11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi
di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il
lavoratore irregolare risulti l'unico occupato
dall'impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di
lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono
essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno
lavorativo successivo ovvero dalla cessazione
dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere
interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di
pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei
lavoratori o dei terzi.".
Si riporta l'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 17. Obbligo del rapporto
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.".
Si riporta l'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (Approvazione del
testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari),
come modificato dal presente decreto:
"Art. 82. Art. 24 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art.
17 D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 7 D.L.C.P.S.
21 ottobre 1947, n. 1250.
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei
contributi entro il termine stabilito o vi provvede in
misura inferiore a quella dovuta, e' tenuto al pagamento
dei contributi o delle parti di contributo non versate,
nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella
dovuta, ed e' punito con la sanzione amministrativa da lire
200.000 a lire 2.000.000.
Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla
corresponsione degli assegni e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a
9.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci
lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 3.000 a 15.000 euro.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono
preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle
indagini dei funzionari ed agenti incaricati della
sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari
ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni
familiari o li diano scientemente errati od incompleti,
sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 200.000
a lire 2.000.000.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti
fraudolenti al fine di procurare a se' o ad altri, la
corresponsione di assegni familiari, e' punito, salvo che
il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila.".
Si riporta l'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n.
4 (Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le
retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga),
come modificato dal presente decreto:
"Art. 5.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di
paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni
apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di
lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900
euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque
lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la
sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo
superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200
euro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli
obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la
consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le
sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro
e' sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni.".
 
Art. 23
Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). - 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
2. L'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' sostituito dal seguente:
«Art. 171 (Altre fattispecie). - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.».

Note all'art. 23:
Per il testo del citato decreto legislativo, n. 196 del
2003, si vedano note all'articolo 8.
Si riporta l'articolo 113, del citato decreto
legislativo, n. 196 del 2003.
"Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.".
Si riporta l'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
"Art. 38. Disposizioni penali
Le violazioni degli articoli 2, 5,6, e 15, primo comma,
lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca
piu' grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire
3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda
sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda
stabilita nel primo comma puo' presumersi inefficace anche
se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di
aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorita'
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale
di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del Codice
penale.".
 
Art. 24
Cessione dei riposi e delle ferie

1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

Note all'art. 24:
Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2003, n. 66, S.O.
 
Art. 25
Esenzioni dalla reperibilita'

1. All'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilita' per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati».

Note all'art. 25:
Si riporta l'articolo 5, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), come
modificato dal presente decreto:
"Art. 5
1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a
tempo determinato, i trattamenti economici e le indennita'
economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non
superiore a quello di attivita' lavorativa nei dodici mesi
immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando
i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti
disposizioni.
2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici
e indennita' economiche per malattia per periodi successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato
nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far
valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il
trattamento economico e l'indennita' di malattia sono
concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno
solare. In tal caso l'indennita' economica di malattia e'
corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro,
direttamente dall'Istituto nazionale per la previdenza
sociale.
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si
computa ai fini del limite massimo delle giornate
indennizzabili.
5. Il datore di lavoro non puo' corrispondere
l'indennita' economica di malattia per un numero di
giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a
tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennita'
relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili
sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o
aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di
cui all'articolo 7, n. 5), del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970,
n. 83 , hanno diritto, a condizione che risultino iscritti
nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51
giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi
precedenti per un numero di giornate corrispondente a
quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno
precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non puo'
eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano ai marittimi assistiti ai sensi del R.D.L. 23
settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui
al comma 2 del presente articolo non si applicano ai
lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del
D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, e successive
modificazioni ed integrazioni.
8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento
del trattamento di cassa integrazione guadagni e di
astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e
puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.
9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei
lavoratori, il Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli
schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8- bis, D.L.
30 aprile 1981, n. 168 , convertito, con modificazioni,
nella legge 27 giugno 1981, n. 331 , nei casi in cui gli
schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra
l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
10. Entro i trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le
unita' sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al
comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad
assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se
domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilita', il
controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti
per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti
preliminari al controllo stesso anche mediante personale
non medico, nonche' un servizio per visite collegiali
presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.
11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che
precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di
un commissario ad acta da parte del competente organo
regionale.
12. Per l'effettuazione delle visite mediche di
controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici,
istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da
medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni
e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare
ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.
12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale,
per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attivita'
istituzionale, e' autorizzato a stipulare apposite
convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro.
13. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanita', sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei
medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le
modalita' per la disciplina e l'attuazione dei controlli
secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo
ed i compensi spettanti ai medici. Con il medesimo decreto
sono stabilite le esenzioni dalla reperibilita' per i
lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro
privati.
14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti
assente alla visita di controllo senza giustificato motivo,
decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per
l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della
meta' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero
ospedaliero o gia' accertati da precedente visita di
controllo.".
 
Art. 26
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalita' telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalita' individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.
2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facolta' di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalita'.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalita' di trasmissione nonche' gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.
4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 puo' avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonche' degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Note all'art. 26:
Si riporta il testo dell'articolo 55, comma 4, del
decreto legislativo 25 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, (Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53):
"Art. 55. Dimissioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
(Omissis).
4. La risoluzione consensuale del rapporto o la
richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice,
durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o
nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in
affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei
primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui
all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali competente per territorio. A detta
convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della
risoluzione del rapporto di lavoro.".
Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lettera
h), e 76, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30):
"Art. 2. Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo si intende per:
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa
di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, quali sedi
privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro
attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di
qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e
offerta di lavoro; la programmazione di attivita' formative
e la determinazione di modalita' di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone
pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei
soggetti piu' svantaggiati; la gestione mutualistica di
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la
certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita' o
congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la
salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti
collettivi di riferimento."
"Art. 76. Organi di certificazione
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei
contratti di lavoro le commissioni di certificazione
istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito
territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale
quando la commissione di certificazione sia costituita
nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province,
secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le
Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al
comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di
collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto
del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di
lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due
province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di
lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni
imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale
schemi di convenzioni certificati dalla commissione di
certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e
strumentali gia' operanti presso la Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro
di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente
per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito
territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito
di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti
del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle
funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti
organizzativi.
1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis),
le commissioni di certificazione istituite presso le
direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la
loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla
commissione di certificazione istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi
del comma 1, le universita' sono tenute a registrarsi
presso un apposito albo istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, della universita' e della
ricerca. Per ottenere la registrazione le universita' sono
tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei
mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro
con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che
precedono possono concludere convenzioni con le quali
prevedano la costituzione di una commissione unitaria di
certificazione.".
Il testo della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche
al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 2113, quarto comma,
del codice civile.
"Art. 2113. Rinunzie e transazioni
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185,
410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura
civile.".
Si riporta l'articolo 4 della legge 28 giugno 2012,
n.92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita), modificato a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto Ministeriale di cui al comma
3, articolo 26 del presente decreto legislativo.
"Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra
datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici
dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale possono prevedere che,
al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani,
il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai
lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento
di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed
a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al
raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
La stessa prestazione puo' essere oggetto di accordi
sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di
processi di riduzione di personale dirigente conclusi con
accordo firmato da associazione sindacale stipulante il
contratto collettivo di lavoro della categoria.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il
pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni
successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al
comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita
domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi.
4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a
seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua
l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo
al lavoratore ed al datore di lavoro.
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al
comma 1 il datore di lavoro e' obbligato a versare
mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per
la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del
versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS e'
tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a
notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta
giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS
procede alla escussione della fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte
dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento delle
pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito
della relativa contribuzione figurativa.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
applicazione anche nel caso in cui le prestazioni
spetterebbero a carico di forme sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro
procede al recupero delle somme pagate ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991,
relativamente ai lavoratori interessati, mediante
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova
comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della
presente legge. Resta inoltre ferma la possibilita' di
effettuare nuove assunzioni anche presso le unita'
produttive interessate dai licenziamenti in deroga al
diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge n. 223 del 1991.
8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere
dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a
tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a
lavoratori di eta' non inferiore a cinquanta anni,
disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di
dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a
carico del datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e'
trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei
contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data
della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione
sia effettuata con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un
periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si
applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione
alle assunzioni di donne di qualsiasi eta', prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti
nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e
nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e),
del predetto regolamento, annualmente individuate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti.
12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli
incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti
dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come
ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti
principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in
cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene
utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il
diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono
esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un
lavoratore mediante contratto di somministrazione,
l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di
precedenza per essere stato precedentemente licenziato da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto
a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'acquisizione di professionalita'
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi
oppure siano effettuate presso una diversa unita'
produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi
precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di
collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale
condizione si applica anche all'utilizzatore.
12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per
l'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto
dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 5 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto
confermato in ogni sua disposizione.
13. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
14. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate
in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse
imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono
sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano
effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo
o per riduzione del personale o sospesi».
15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.
16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' sostituito dal
seguente:
«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la
richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice,
durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o
nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in
affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei
primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui
all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali competente per territorio. A detta
convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della
risoluzione del rapporto di lavoro».
17. (Abrogato).
18. (Abrogato).
19. (Abrogato).
20. (Abrogato).
21. (Abrogato).
22. (Abrogato).
23. (Abrogato).
23-bis. (Abrogato).
24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo
una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura
dei figli all'interno della coppia e per favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via
sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi
dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal
lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo
periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per
un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi,
previo accordo con la madre e in sua sostituzione in
relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due
giorni goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta
un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS pari al 100
per cento della retribuzione e per il restante giorno in
aggiunta all'obbligo di astensione della madre e'
riconosciuta un'indennita' pari al 100 per cento della
retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire
preventiva comunicazione in forma scritta al datore di
lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno
quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante
dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto
a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e,
quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le
modalita' di cui al comma 25, e' disciplinata la
possibilita' di concedere alla madre lavoratrice, al
termine del periodo di congedo di maternita', per gli
undici mesi successivi e in alternativa al congedo
parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151
del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati, da richiedere al datore di
lavoro.
25. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di
cui al comma 26:
a) i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo
delle misure sperimentali di cui al comma 24;
b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma
24, lettera b), tenuto anche conto dell'indicatore della
situazione economica equivalente del nucleo familiare di
appartenenza.
26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi' a
determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 24,
lettera b), e per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la
quota di risorse del citato fondo di cui all'articolo 24,
comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, nel limite delle quali e' riconosciuto il
beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.
27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione
del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati
di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con
contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non
sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della
presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo
determinato di durata fino a sei mesi, i soci di
cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i
lavoratori assunti con contratto di inserimento, i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione
presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita'
da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i
soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che
aderiscono al programma di emersione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le
ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;
b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento
previdenziale dei lavoratori e' considerato personale di
cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi
industriali o impiantistici e nelle relative opere di
manutenzione svolte in cantiere»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater e' aggiunto
il seguente:
«8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso
all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui
all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di
riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri
e le modalita' per la loro concessione e sono stabilite
norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»;
d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a
comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno
mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro,
il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3,
nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione
degli eventuali accertamenti».
28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole:
«In via sperimentale, con riferimento al triennio
2008-2010,» e, al comma 68, i periodi secondo, terzo e
quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno
2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal
datore di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al
comma 67 e con la modalita' di cui al primo periodo del
presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni
di euro annui, gia' presenti nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello».
Conseguentemente e' abrogato il comma 14 dell'articolo 33
della legge 12 novembre 2011, n. 183.
29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui
all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e' autorizzato ad utilizzare le risorse
iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione
del medesimo Ministero gia' impegnate per le medesime
finalita'.
30. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le
parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad
un anno ovvero per tutto il periodo di durata della
prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al
secondo periodo, trovano applicazione i requisiti
reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».
31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole:
«Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del
settore che possono individuare metodi e procedure di
controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
appalti,»;
b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai
seguenti: «Il committente imprenditore o datore di lavoro
e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente
all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori
subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di
lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore
medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il
giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli
obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro
solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio
dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il
committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali».
32. All'articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole:
«definiti dalla contrattazione collettiva» e' inserita la
seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o, in via delegata, dalla contrattazione a livelli
decentrati».
33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:
«1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori
sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca
requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui
al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti
azioni:
a) colloquio di orientamento entro i tre mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei
mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con
formazione sulle modalita' piu' efficaci di ricerca di
occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
c) formazione della durata complessiva non inferiore a
due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione, adeguata alle competenze
professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro
dell'area territoriale di residenza;
d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento
lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del
trattamento di sostegno del reddito.
1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di
integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza
di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione
dall'attivita' lavorativa per un periodo superiore ai sei
mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al
comma 1 devono prevedere almeno l'offerta di formazione
professionale della durata complessiva non inferiore a due
settimane adeguata alle competenze professionali del
disoccupato»;
b) all'articolo 3, la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i servizi per l'impiego»;
c) all'articolo 4, comma 1:
1) .
2) alla lettera c), le parole: «con durata del
contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in
entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a
quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso
di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».
34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in
coerenza con i documenti di programmazione degli interventi
cofinanziati con fondi strutturali europei e' definito un
sistema di premialita', per la ripartizione delle risorse
del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di
politiche attive e servizi per l'impiego.
35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a
disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati
telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di
ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati
anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali
relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui
beneficiano.
36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi
in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai
sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181
del 2000, e' fatto obbligo ai servizi competenti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera g), del medesimo decreto
legislativo, di inserire nella banca dati di cui al comma
35, con le modalita' definite dall'INPS, i dati essenziali
concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione
svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori
sociali.
37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 34 a 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
38. Nei casi di presentazione di una domanda di
indennita' nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, puo' essere resa
dall'interessato all'INPS, che trasmette la dichiarazione
al servizio competente per territorio mediante il sistema
informativo di cui al comma 35 del presente articolo.
39. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al
riconoscimento degli incentivi all'assunzione, le regioni e
le province mettono a disposizione dell'INPS, secondo
modalita' dallo stesso indicate, le informazioni di propria
competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi
all'assunzione, ivi comprese le informazioni relative
all'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, e le informazioni relative al
possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata,
ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le
informazioni di cui al primo periodo sono messe inoltre a
disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale
del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
40. Il lavoratore sospeso dall'attivita' lavorativa e
beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in
costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3
della presente legge, decade dal trattamento qualora
rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di
riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un
giustificato motivo.
41. Il lavoratore destinatario di una indennita' di
mobilita' o di indennita' o di sussidi, la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad
una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta
dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni, o non vi partecipi
regolarmente;
b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in
un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento
rispetto all'importo lordo dell'indennita' cui ha diritto.
42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si
applicano quando le attivita' lavorative o di formazione
ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non
dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore,
o comunque che e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con
i mezzi di trasporto pubblici.
43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore
destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde
il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti gia'
maturati.
44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di
cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che provvede ad emettere
il provvedimento di decadenza, recuperando le somme
eventualmente erogate per periodi di non spettanza del
trattamento.
45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 e'
ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'articolo
34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639.
46. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291, l'articolo 1-quinquies e' abrogato.
47. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il comma 10 e' abrogato.
48. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 30, alinea, le parole: «in conformita'
all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione»
sono sostituite dalle seguenti: «mediante intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281»;
b) al comma 30, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) servizi per l'impiego e politiche attive»;
c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le
seguenti:
«e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in
quanto mai occupato, espulso o beneficiario di
ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca
attiva di una nuova occupazione;
e-ter) qualificazione professionale dei giovani che
entrano nel mercato del lavoro;
e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;
e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono
espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;
e-sexies) collocamento di soggetti in difficile
condizione rispetto alla loro occupabilita'».
49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea,
della legge n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
50. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
come modificata dal comma 48, lettera b), del presente
articolo, deve essere assicurata l'armonizzazione degli
emanandi decreti con le disposizioni di cui ai commi da 33
a 49.
51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea,
per apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita'
intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di
migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in
una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
Le relative politiche sono determinate a livello nazionale
con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le
parti sociali, a partire dalla individuazione e
riconoscimento del patrimonio culturale e professionale
comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella
loro storia personale e professionale, da documentare
attraverso la piena realizzazione di una dorsale
informativa unica mediante l'interoperabilita' delle banche
dati centrali e territoriali esistenti.
52. Per apprendimento formale si intende quello che si
attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle
universita' e istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e che si conclude con il
conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a
norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, o di una certificazione
riconosciuta.
53. Per apprendimento non formale si intende quello
caratterizzato da una scelta intenzionale della persona,
che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma
52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e
formativi, anche del volontariato, del servizio civile
nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
54. Per apprendimento informale si intende quello che,
anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza
nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita'
nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che
in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro,
familiare e del tempo libero.
55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del
presente articolo, in coerenza con il principio di
sussidiarieta' e nel rispetto delle competenze di
programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le
parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri
generali e priorita' per la promozione e il sostegno alla
realizzazione di reti territoriali che comprendono
l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro
collegati organicamente alle strategie per la crescita
economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del
welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della
cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In
tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni
riguardanti:
a) il sostegno alla costruzione, da parte delle
persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non
formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi
compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando
i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione
con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori di
riferimento, con particolare attenzione alle competenze
linguistiche e digitali;
b) il riconoscimento di crediti formativi e la
certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto
il corso della vita.
56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti
territoriali dei servizi concorrono anche:
a) le universita', nella loro autonomia, attraverso
l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro
strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e
di qualita', che comprende anche la formazione a distanza,
per una popolazione studentesca diversificata, idonei
servizi di orientamento e consulenza, partenariati
nazionali, europei e internazionali a sostegno della
mobilita' delle persone e dello sviluppo sociale ed
economico;
b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e
sindacali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a
promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del
territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento
e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita
dalle persone;
d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito
del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 13 marzo 2010; le strutture territoriali degli enti
pubblici di ricerca.
57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
55 e 56 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza
unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e formative, delle universita' e degli istituti
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite
le parti sociali, uno o piu' decreti legislativi per la
definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva
competenza dello Stato, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali,
con riferimento al sistema nazionale di certificazione
delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione e validazione degli apprendimenti non
formali e informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti
dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta
dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio
culturale e professionale delle persone e la consistenza e
correlabilita' dello stesso in relazione alle competenze
certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi
dei commi da 64 a 68;
b) individuazione e validazione dell'apprendimento non
formale e informale di cui alla lettera a) effettuate
attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e
sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle
scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a
tutti pari opportunita';
c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale
parte essenziale del percorso educativo, formativo e
professionale della persona;
d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da
parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia
di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese
e loro rappresentanze nonche' le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
e) possibilita' di riconoscimento degli apprendimenti
non formali e informali convalidati come crediti formativi
in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle
qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al
comma 67;
f) previsione di procedure di convalida
dell'apprendimento non formale e informale e di
riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui
alla lettera d), ispirate a principi di semplicita',
trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della
qualita' e valorizzazione del patrimonio culturale e
professionale accumulato nel tempo dalla persona;
g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla
lettera b) sulla base di quadri di riferimento e regole
definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai
sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da
assicurare, anche a garanzia dell'equita' e del pari
trattamento delle persone, la comparabilita' delle
competenze certificate sull'intero territorio nazionale.
59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con
riferimento alle certificazioni di competenza, e'
considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di
certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale
di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 58, il
Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative e
correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi.
61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al
comma 58 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ferma restando la facolta'
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della
persona che chiede la convalida dell'apprendimento non
formale e informale e la relativa certificazione delle
competenze.
62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita'
alle norme in materia di informazione e consultazione dei
lavoratori, nonche' di partecipazione dei dipendenti agli
utili e al capitale, il Governo e' delegato ad adottare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei
lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la
stipulazione di un contratto collettivo aziendale, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli obblighi di informazione,
consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei
confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o
di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel
rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva
2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei
lavoratori;
b) previsione di procedure di verifica
dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni
concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi
congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle
prerogative adeguate;
c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o
comunque misti, dotati di competenze di controllo e
partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza
dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori,
l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale,
la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di
pari opportunita', le forme di remunerazione collegate al
risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle
loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra
materia attinente alla responsabilita' sociale
dell'impresa;
d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di
gestione aziendali, mediante partecipazione di
rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle
organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;
e) previsione della partecipazione dei lavoratori
dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della
partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato
di piani industriali, con istituzione di forme di accesso
dei rappresentanti sindacali alle informazioni
sull'andamento dei piani medesimi;
f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di
societa' per azioni o di societa' europea, a norma del
regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre
2001, che occupino complessivamente piu' di trecento
lavoratori e nelle quali lo statuto preveda che
l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un
consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in
conformita' agli articoli da 2409-octies a
2409-quaterdecies del codice civile, possa essere prevista
la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel
consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di
tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi
dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il
diritto di voto;
g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori
dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale
dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse,
direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di
appositi enti in forma di societa' di investimento a
capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i
quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non
speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della
rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.
63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al
comma 62 si applicano le disposizioni di cui al comma 90
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in
quanto compatibili. Dai decreti legislativi di cui alle
lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del
comma 62 puo' essere adottato solo dopo che la legge di
stabilita' relativa all'esercizio in corso al momento della
sua adozione avra' disposto le risorse necessarie per far
fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso.
64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione
delle competenze si fonda su standard minimi di servizio
omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei
principi di accessibilita', riservatezza, trasparenza,
oggettivita' e tracciabilita'.
65. La certificazione delle competenze acquisite nei
contesti formali, non formali ed informali e' un atto
pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il
riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli
indirizzi fissati dall'Unione europea. La certificazione
conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un
titolo che documenta formalmente l'accertamento e la
convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto
accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione
sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilita'
e accessibilita' della documentazione e dei servizi,
soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui
al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli atti
amministrativi e di tutela della privacy.
66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64,
si intende un insieme strutturato di conoscenze e di
abilita', acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54
e riconoscibili anche come crediti formativi, previa
apposita procedura di validazione nel caso degli
apprendimenti non formali e informali secondo quanto
previsto dai commi da 58 a 61.
67. Tutti gli standard delle qualificazioni e
competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di
certificazione sono raccolti in repertori codificati a
livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e
accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali.
68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma
58, sono definiti:
a) gli standard di certificazione delle competenze e
dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al
comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la
riconoscibilita' e ampia spendibilita' delle certificazioni
in ambito regionale, nazionale ed europeo;
b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento,
almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali;
c) le modalita' di registrazione delle competenze
certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed
alle anagrafi del cittadino.
69. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro
per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014,
2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di
euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno
2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni
di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno
2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021, si provvede:
a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013,
2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo
delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti
dai commi da 72 a 79;
b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907
milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per
l'anno 2015, 766 milioni di euro per l'anno 2016, 322
milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni di euro per
l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno 2019, 479
milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle
dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni
contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito
della missione «Politiche economico-finanziarie e di
bilancio» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari
derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente
legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto
di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 69, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata
legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio
decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie
disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili
di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli
stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela
dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' per il
soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme.
Le amministrazioni potranno proporre variazioni
compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli
accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza
sui saldi di finanza.
71. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per
cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del
27,5 per cento»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura
del 70 per cento».
73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 72.
74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5
per cento». La disposizione di cui al presente comma si
applica a decorrere dall'anno 2013.
75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, come modificato dal comma 48 dell'articolo 2 della
presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di
imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo
2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013,
di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal
presente comma sono versate all'INPS con le stesse
modalita' previste dalla disposizione di cui al comma 48,
lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse
si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del
medesimo articolo 2.
76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice
delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha
esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del
contraente, e' deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma
1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del
contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La
disposizione di cui al presente comma si applica a
decorrere dall'anno 2012.
77. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della
propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione
organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste
dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le
proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono
quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui
per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base
di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del
citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,
n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui
al presente comma sono versate entro il 30 giugno di
ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato.
78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di
razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a
quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12
novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di
funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere
dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versati
entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata.
79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli
adempimenti di cui ai commi 77 e 78, comprese le misure
correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi
indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione
delle spese di funzionamento degli enti interessati.".
 
Art. 27
Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le espressioni «provinciali» e «provinciale» ovunque ricorrono sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56» e «della citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».

Note all'art. 27:
Per il testo del citato decreto legislativo 198 del
2006, si vedano le note alle premesse.
Il testo della legge 7 luglio 2014, n. 56 (Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 aprile 2014, n. 81.
 
Art. 28
Modifica all'articolo 8
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), dopo le parole «pari opportunita' nel lavoro», sono inserite le seguenti: «che ne abbiano fatto richiesta»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole «Le designazioni di cui al comma» sono inserite le parole: «2»;
c) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «sei esperti» sono sostitute dalle seguenti: «tre esperti»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) quattro rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunita' e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, per l'inclusione e le politiche sociali;»;
4) la lettera c-bis e' soppressa.
2. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici gia' costituito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua ad operare nell'attuale composizione fino alla naturale scadenza.

Note all'art. 28:
Si riporta l'articolo 8, del citato decreto legislativo
n. 198 del 2006, come modificato dal presente decreto:
"Art. 8. Costituzione e componenti (legge 10 aprile
1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7)
1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi
di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita'
tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito
della competenza statale, la rimozione delle
discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di
fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al
lavoro, nella promozione e nella formazione professionale,
nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,
nonche' in relazione alle forme pensionistiche
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252.
2. Il Comitato e' composto da:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o,
per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni
di presidente;
b) sei componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale;
c) sei componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori
economici, comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale;
d) due componenti designati unitariamente dalle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano
nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e dai
movimenti femminili piu' rappresentativi sul piano
nazionale operanti nel campo della parita' e delle pari
opportunita' nel lavoro che ne abbiano fatto richiesta;
f) la consigliera o il consigliere nazionale di parita'
di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto.
2-bis. Le designazioni di cui al comma 2 sono
effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In
caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato puo'
essere costituito sulla base delle designazioni pervenute,
fatta salva l'integrazione quando pervengano le
designazioni mancanti.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato,
senza diritto di voto:
a) tre esperti in materie giuridiche, economiche e
sociologiche, con competenze in materia di lavoro e
politiche di genere;
b) quattro rappresentanti, rispettivamente, del
Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della
funzione pubblica, del Dipartimento per le pari
opportunita' e del Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni
generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle
relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi
per il lavoro e la formazione, per l'inclusione e le
politiche sociali;
c-bis). (Abrogata).
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni
e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Per ogni componente effettivo e' nominato un
supplente. In caso di sostituzione di un componente, il
nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del
Comitato.
5. Il vicepresidente del Comitato e' designato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito
dei suoi componenti.".
 
Art. 29
Modifica all'articolo 9
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. All'articolo 9, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, puo' costituire specifici gruppi di lavoro.».

Note all'art. 29:
Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo
n. 198 del 2006, come modificato dal presente decreto:
"Art. 9. Convocazione e funzionamento (legge 10 aprile
1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6)
1. Il Comitato e' convocato, oltre che su iniziativa
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando
ne facciano richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti.
2. Il Comitato delibera in ordine al proprio
funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti,
puo' costituire specifici gruppi di lavoro.
 
Art. 30
Modifica dell'articolo 10
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Compiti del Comitato). - 1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell'ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 8, comma 1, e in particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parita' e delle pari opportunita', nonche' per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;
b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessita' di promuovere le pari opportunita' per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;
c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli indirizzi in materia di promozione delle pari opportunita' per le iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da programmare nell'anno finanziario successivo, indicando obiettivi e tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere. Sulla base di tali indirizzi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica apposito bando di finanziamento dei progetti di azione positiva;
d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla commissione di valutazione dei progetti di azione positiva. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione della commissione, i criteri di valutazione dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonche' le modalita' di svolgimento delle attivita' di monitoraggio e controllo dei progetti approvati. Ai componenti della commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parita' e a individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parita';
g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parita' di trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonche' sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi;
h) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive;
i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego;
l) puo' richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale;
m) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale;
n) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in materia di parita' fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego;
o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni positive, degli ostacoli che limitano l'uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternita', la piu' ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri strumenti di flessibilita' a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari;
p) svolge le attivita' di monitoraggio e controllo dei progetti gia' approvati, verificandone la corretta attuazione e l'esito finale.».
 
Art. 31
Modifica all'articolo 12
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le consigliere e i consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.»;
b) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In caso di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei trenta giorni successivi, indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, di durata non superiore, complessivamente, ai 90 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.»;
c) Al comma 5, le parole «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.».

Note all'art. 31:
Si riporta l'articolo 12, del citato decreto
legislativo n. 198 del 2006, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 12. Nomina (decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4)
1. A livello nazionale, regionale e provinciale sono
nominati una consigliera o un consigliere di parita'. Per
ogni consigliera o consigliere si provvede altresi' alla
nomina di un supplente che agisce su mandato della
consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione
della medesima o del medesimo.
2. La consigliera o il consigliere nazionale di
parita', effettivo e supplente, sono nominati con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per le pari opportunita'.
3. Le consigliere e i consiglieri di parita' regionali,
delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di
cui alla legge 7 luglio 2014, n. 56, effettivi e supplenti,
sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, su designazione delle regioni, delle
citta' metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base
dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo
espletamento di una procedura di valutazione comparativa.
4. In caso di mancata designazione delle consigliere e
dei consiglieri di parita' regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge
7 luglio 2014, n. 56 entro i sessanta giorni successivi
alla scadenza del mandato o in caso di designazione
effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo
13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, nei trenta giorni successivi, indice una procedura
di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di
cui all'articolo 13, comma 1, di durata non superiore,
complessivamente, ai 90 giorni successivi alla scadenza dei
termini per la presentazione delle candidature.
5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va
allegato il curriculum professionale della persona
nominata, sono pubblicati sul sito internet del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.
Per il testo della citata legge n. 56 del 2014 si
vedano note all'articolo 27.
Si riporta l'articolo 13, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 198 del 2006:
"Art. 13. Requisiti e attribuzioni (decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2)
1. Le consigliere e i consiglieri di parita' devono
possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza
pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative
sulla parita' e pari opportunita' nonche' di mercato del
lavoro, comprovati da idonea documentazione.".
 
Art. 32
Modifica all'articolo 14
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Mandato). - 1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualita' di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12. Le consigliere e i consiglieri di parita' continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all'articolo 12, comma 4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.».

Note all'art. 32:
Si riporta l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio
2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza
statale e per favorire lo scambio di esperienze e
l'interazione tra pubblico e privato):
"Art. 6. Norme in materia di incarichi presso enti,
societa' e agenzie.
1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti
dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati
degli enti pubblici, delle societa' controllate o
partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi
comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri
nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della
legislatura, computata con decorrenza dalla data della
prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo
scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono
essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro
sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale
termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si
intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le
stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del
Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi
livello, nonche' ai componenti di comitati, commissioni e
organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal
Governo o dai Ministri.".
 
Art. 33
Modifica dell'articolo 15
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i consiglieri di parita' intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunita' per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse dell'Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunita';
d) promozione delle politiche di pari opportunita' nell'ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l'esistenza delle violazioni della normativa in materia di parita', pari opportunita' e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attivita' di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunita' e sulle varie forme di discriminazione;
g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parita' degli enti locali.
2. La consigliera nazionale di parita', nell'ambito delle proprie competenze, determina le priorita' d'intervento e i programmi di azione, nel rispetto della programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1 e puo' svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e puo' pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.
3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le consigliere e i consiglieri regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre componenti delle commissioni di parita' del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale, o in sua sostituzione la supplente o il supplente, e' componente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8.
4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parita' il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.
5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parita', le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull'attivita' svolta, redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o il consigliere di parita' che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parita' elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunita' sulla propria attivita' e su quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo 19. Si applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.».

Note all'art. 33:
Il testo del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
289, S.O.
Per il testo della citata legge n. 56 del 2014, si
vedano le note all'articolo 27.
Il testo del Regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio
del 21 giugno 1999 (Regolamento del Consiglio recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali), e' pubblicato
nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161. Entrato in vigore
il 29 giugno 1999.
 
Art. 34
Modifica dell'articolo 16
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Sede e attrezzature). - 1. L'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e' ubicato rispettivamente presso le regioni, le citta' metropolitane e gli enti di area vasta. L'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parita' e' ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'ufficio e' funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie e idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari devono essere prontamente assegnati dagli enti presso cui l'ufficio e' ubicato, nell'ambito delle risorse esistenti e a invarianza della spesa.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' predisporre con gli enti territoriali, nel cui ambito operano le consigliere e i consiglieri di parita', convenzioni quadro allo scopo di definire le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita', nonche' gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e g).».

Note all'art. 34:
Per il testo della citata legge n. 56 del 2014, si
vedano le note all'articolo 27.
Per il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 198 del 2006, si vedano le note all'articolo
33.
 
Art. 35
Modifica degli articoli 17 e 18
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. Gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 17 (Permessi). - 1. Le consigliere e i consiglieri di parita', nazionale e regionali, hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri di parita' delle citta' metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. L'eventuale retribuzione dei suddetti permessi e' rimessa alla disponibilita' finanziaria dell'ente di pertinenza che, su richiesta, e' tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva assenza. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parita' devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dell'inizio dell'assenza. Le consigliere e i consiglieri di parita' supplenti hanno diritto ai permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri di parita' effettivi.
2. L'ente territoriale che ha proceduto alla designazione puo' attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennita' mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennita' alle consigliere e ai consiglieri di parita' supplenti e' limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.
3. Alla consigliera e al consigliere nazionale di parita' e' attribuita un'indennita' annua. La consigliera e il consigliere nazionale di parita', ove lavoratore dipendente, usufruiscono, inoltre, di un numero massimo di permessi non retribuiti. In alternativa a quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, la consigliera e il consigliere nazionale di parita' possono richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennita' complessiva annua. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 18, i criteri e le modalita' per determinare la misura dell'indennita' di cui al primo periodo, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, il numero massimo dei permessi non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri e le modalita' per determinare la misura dell'indennita' complessiva di cui al terzo periodo, le risorse destinate alle missioni legate all'espletamento delle funzioni e le spese per le attivita' della consigliera o del consigliere nazionale di parita'.».
«Art. 18 (Fondo per l'attivita' delle Consigliere e dei consiglieri nazionali di parita'). - 1. Il Fondo per l'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' nazionali, effettivi e supplenti, e' alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni. Il Fondo e' destinato a finanziare le spese relative alle attivita' della consigliera o del consigliere nazionale di parita', le spese per missioni, le spese relative al pagamento di compensi per indennita', differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell'articolo 17, comma 1.».
2. Per l'anno 2015, alle spese di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nel limite complessivo di 140.000 euro per tale anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 35:
Per il testo della citata legge n. 56 del 2014, si
vedano note all'articolo 27.
Si riporta l'articolo 8, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
"Art 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Si riporta l'articolo 47, comma 1, lettera d) della
legge 17 maggio 1999, n. 144, (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), e successive modificazioni:
"Art. 47. Delega al Governo in materia di revisione
dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125.
1. Al fine di rafforzare gli strumenti volti a
promuovere l'occupazione femminile, a prevenire e
contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di
lavoro, il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi recanti norme intese a
ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e
le dotazioni strumentali dei consiglieri di parita',
nonche' a migliorare l'efficienza delle azioni positive di
cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 , secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei
consiglieri di parita', anche in relazione al nuovo assetto
istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469 e, in particolare, con:
1) valorizzazione del ruolo nell'ambito ed in relazione
con organismi, sedi e strumenti di politica attiva del
lavoro e di promozione delle occasioni di impiego, con
particolare riferimento alle aree di svantaggio
occupazionale e ai processi di riqualificazione e
formazione professionale;
2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto
della normativa antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro,
nonche' di quelle relative al contenzioso in sede
conciliativa e giudiziale ed in sede di giudizio civile o
amministrativo, avente ad oggetto le discriminazioni per
sesso;
b) incremento delle dotazioni per un efficace
espletamento delle funzioni, con, in particolare:
previsione di permessi retribuiti, ridefinizione dei
compensi e dei rimborsi e potenziamento delle
strumentazioni operative;
c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di
nomina dei consiglieri di parita', con valorizzazione delle
competenze ed esperienze acquisite:
d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di un Fondo per le attivita' dei
consiglieri di parita', finanziato dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, con risorse assegnate
annualmente nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per
l'occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10
miliardi, nonche' dal Dipartimento delle pari opportunita'
in misura di lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, con definizione dei criteri di assegnazione e
ripartizione delle risorse e previsione
dell'utilizzabilita' delle stesse anche per spese e onorari
relativi alle azioni in giudizio promosse dai consiglieri
di parita';
e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei risultati conseguiti per effetto della
ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo;
f) revisione della disciplina del finanziamento delle
azioni positive, anche con riferimento ai soggetti
promotori, ai criteri e alle procedure di finanziamento di
cui all' articolo 2 della citata legge n. 125 del 1991 ,
nonche' previsione di strumenti e di misure volti a
favorire il rispetto e l'adeguamento alle normative in
materia di parita' e di non discriminazione tra i sessi, in
particolare attraverso il ricorso a misure di carattere
premiale.".
Si riporta l'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2015):
"107. Per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma
degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli
ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino
dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, nonche' per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a
favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a
tutele crescenti, al fine di consentire la relativa
riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di
2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017.".
 
Art. 36
Modifica dell'articolo 19
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita'). - 1. La Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita', che comprende tutte le consigliere e i consiglieri, nazionale, regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e' coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parita', in collaborazione con due consigliere o consiglieri di parita' in rappresentanza rispettivamente delle o dei consiglieri regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta.
2. La Conferenza opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parita', di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuovono iniziative volte a garantire il coordinamento e l'integrazione degli interventi necessari ad assicurare l'effettivita' delle politiche di promozione delle pari opportunita' per i lavoratori e le lavoratrici.
3. Dallo svolgimento delle attivita' del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Note all'art. 36:
Per il testo della citata legge n. 56 del 2014, si
vedano le note all'articolo 27.
 
Art. 37
Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Disposizione transitoria). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della legge 7 aprile 2014, n. 56, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro degli affari regionali, sono individuate le citta' metropolitane e gli enti di area vasta presso cui collocare le consigliere e i consiglieri di parita' per lo svolgimento dell'attivita' di supporto gia' espletata dalle province.
2. Fino alla effettiva costituzione dei nuovi enti territoriali, in applicazione dell'articolo 1, comma 85, lettera f), della legge 7 aprile 2014, n. 56, le consigliere e i consiglieri di parita', effettivi e supplenti, continuano a svolgere le funzioni che non possono essere in alcun modo interrotte. Le disposizioni del presente capo si applicano alle consigliere e ai consiglieri di parita' in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini della determinazione della durata dell'incarico o del rinnovo dello stesso, si computano anche i periodi gia' espletati in qualita' di consigliera e consigliere di parita', sia effettivo che supplente, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Note all'art. 37:
Si riporta l'articolo 1, comma 85, della citata legge
n. 56 del 2014:
"Art. 1. (Omissis).
85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti
con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, autorizzazione e controllo in materia di
trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica,
nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul
territorio provinciale.".
 
Art. 38
Modifica dell'articolo 20
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle informazioni fornite dalle Consigliere nazionale, regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta, nonche' delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parita', acquisito il parere del Dipartimento per le pari opportunita', presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.».
 
Art. 39
Modifica all'articolo 39
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo le parole «di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «o da altre disposizioni di legge».

Note all'art. 39:
Si riporta l'articolo 39, del citato decreto
legislativo n. 198 del 2006, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 39. Ricorso in via d'urgenza (legge 10 aprile
1991, n. 125, articolo 4, comma 14)
1. Il mancato espletamento del tentativo di
conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di
procedura civile o da altre disposizioni di legge non
preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli
articoli 37, comma 4, e 38.".
 
Art. 40
Modifica all'articolo 43
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo le parole «comunque denominati,», sono inserite le seguenti: «dai centri per l'impiego,».

Note all'art. 40:
Si riporta l'articolo 43 del citato decreto legislativo
n. 198 del 2006, come modificato dal presente decreto:
"Art. 43. Promozione delle azioni positive (legge 10
aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3)
1. Le azioni positive di cui all'articolo 42 possono
essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 8 e dalle
consigliere e dai consiglieri di parita' di cui
all'articolo 12, dai centri per la parita' e le pari
opportunita' a livello nazionale, locale e aziendale,
comunque denominati dai centri per l'impiego, dai datori di
lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione
professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e
territoriali, anche su proposta delle rappresentanze
sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del
personale di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.".
 
Art. 41
Modifica dell'articolo 44
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L'articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Finanziamento). - 1. Entro il termine indicato nel bando di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), i datori di lavoro pubblici e privati, le associazioni e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al medesimo bando.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.
4. L'accesso ai fondi dell'Unione europea destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 45, e' subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 8.».
 
Art. 42
Modifiche e abrogazioni

1. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 20 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».
2. L'articolo 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' abrogato.

Note all'art. 42:
Si riporta l'articolo 1, comma 14, del citato
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
(Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244), come modificato dal
presente decreto:
"Art. 1. (Omissis).
14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia
di politiche giovanili, nonche' le funzioni di competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni;
le funzioni gia' attribuite al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale dall'articolo 1, commi 72, 73 e 74,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di
finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze
derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta
ovvero per sviluppare attivita' innovative e
imprenditoriali; le funzioni in tema di contrasto e
trattamento della devianza e del disagio giovanile. Per
l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la
Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle
relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi
compresi l'Osservatorio per il disagio giovanile legato
alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le
comunita' giovanili di cui al comma 556 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse gia'
trasferite al Ministero della solidarieta' sociale
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre risorse inerenti
le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre
amministrazioni;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia
di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche a favore della
famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e
della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e
dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno
alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita',
nonche' quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla
famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi' le
funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 103, unitamente al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri esercita altresi' la gestione delle
risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia
ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui
all'articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza
di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, esercitate unitamente al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, e l'espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia
di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori
di cura non retribuiti derivanti da responsabilita'
familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565;
d) l'espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli
articoli 20 e 48 del codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198;
e) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 52, 53,
54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per
l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.".
Si riportano gli articoli 20 e 48 del citato decreto
legislativo n. 198 del 2006:
"Art. 20. Relazione al Parlamento (decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 196, articolo 4, comma 6)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 19, comma
5, nonche' delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale
di parita', presenta in Parlamento, almeno ogni due anni,
d'intesa con il Ministro per le pari opportunita', una
relazione contenente i risultati del monitoraggio
sull'applicazione della legislazione in materia di parita'
e pari opportunita' nel lavoro e sulla valutazione degli
effetti delle disposizioni del presente decreto."
"Art. 48. Azioni positive nelle pubbliche
amministrazioni (decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
196, articolo 7, comma 5)
1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7,
comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri
enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di
rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le
organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e
dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla
sfera operativa della rispettiva attivita', il Comitato di
cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere
nazionale di parita', ovvero il Comitato per le pari
opportunita' eventualmente previsto dal contratto
collettivo e la consigliera o il consigliere di parita'
territorialmente competente, predispongono piani di azioni
positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito
rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto,
impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' di
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra
l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne
nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono
sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza
femminile nelle attivita' e nelle posizioni gerarchiche ove
sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.
A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto
di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e
preparazione professionale tra candidati di sesso diverso,
l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile e'
accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I
piani di cui al presente articolo hanno durata triennale.
In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57,
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 98 (Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246),
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125, S.O. n. 133.
 
Art. 43
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Alfano, Ministro dell'interno

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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