Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 luglio 2015
Differimento del termine per lo scorrimento della graduatoria per la valutazione di merito relativa ai programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278 e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 (di seguito «decreto»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014, recante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale 23 luglio 2009, i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo, a valere sulle risorse finanziarie del Piano di azione coesione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2015, che ha adeguato le disposizioni contenute nel decreto alle norme in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
Vista la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 aprile 2014, n. 14653, con la quale sono stati definiti modalita' e termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto, questi ultimi fissati dal 19 maggio 2014 al 30 giugno 2014;
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Vista la decisione della Commissione europea del 25 ottobre 2013 C (2013)7178 final che proroga al 30 giugno 2014 la validita' della Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 215 del 18 agosto 2010;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;
Visto l'art. 9, commi 4 e 5, del decreto che prevede, in particolare, che l'attivita' di selezione delle domande di agevolazione presentate si conclude con una graduatoria, per singola area di crisi, dei programmi d'investimento da avviare alla fase di valutazione di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio determinato con i criteri e i parametri previsti dallo stesso decreto, e che i programmi ammissibili, ma non finanziabili per indisponibilita' delle risorse, possono essere avviati alla fase di valutazione di merito qualora, entro il 30 giugno 2015, si liberino risorse precedentemente destinate a programmi aventi posizione piu' alta nella graduatoria;
Considerato che, a seguito della necessita' di adeguare le disposizioni del decreto alla nuova regolamentazione comunitaria di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014, con l'adozione del decreto ministeriale 24 dicembre 2014 sopra richiamato, nonche' di attendere gli esiti della riprogrammazione delle risorse del Piano di azione coesione disposta dall'art. 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), sulle quali come sopra indicato e' prevista la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al decreto, e' stato possibile approvare la graduatoria di cui all'art. 9, comma 4, del decreto solo in data 26 giugno 2015;
Considerato che il medesimo art. 9 del decreto, ai commi 9, 10 e 11, stabilisce una procedura per la quale
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria il soggetto gestore dell'intervento invia una comunicazione, mediante posta elettronica certificata (PEC), ai soggetti proponenti dei programmi utilmente collocati nelle singole graduatorie di cui al comma 4, invitandoli a fornire la documentazione necessaria per la valutazione di merito;
entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione i soggetti interessati devono inviare la documentazione richiesta;
entro 90 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione completa, il soggetto gestore conclude la valutazione di merito dei programmi d'investimento;
Considerato che per le ragioni sopra esposte non e' stato possibile completare l'iter istruttorio nel termine indicato del 30 giugno 2015;
Ritenuto necessario, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse che dovessero rendersi disponibili nel corso del procedimento istruttorio, a seguito di eventuali esclusioni di programmi ritenuti non idonei, differire il termine del 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 9, comma 5, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014 di cui alle premesse le parole «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto ministeriale 13 febbraio 2014 non espressamente modificato dal presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2015

Il Ministro: Guidi
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3403
 
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