Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2015
Disciplina del programma delle forme organizzative e delle modalita' di funzionamento delle attivita' relative al portale «Normattiva» in attuazione dell'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 1, commi 310, 311 e 313 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014);
Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, espresso nella riunione del 21 aprile 2015;
Acquisita l'intesa con i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto individua i contenuti e le modalita' di adozione del programma, le forme organizzative e le modalita' di funzionamento delle attivita' relative al portale «Normattiva», anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati delle leggi regionali, a norma dell'articolo 1, comma 310, legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 
Art. 2
Compiti del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Segretari generali
delle Camere

1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attivita' e cura, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia per l'Italia digitale, la predisposizione della relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione del progetto «Normattiva», da trasmettere annualmente alla Commissione parlamentare per la semplificazione a norma dell'articolo 1, comma 313, legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Capo del DAGL e i Segretari generali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati:
a) approvano d'intesa tra di loro:
1) il programma e gli schemi di convenzione da stipulare dal DAGL con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, relativi alla gestione e all'alimentazione della banca dati e allo sviluppo del portale «Normattiva» e le loro eventuali modifiche:
2) eventuali schemi di convenzione da stipulare dal DAGL con soggetti pubblici o privati, volte al finanziamento del portale, con le relative modalita' attuative:
b) provvedono, ciascuno per l'istituzione di riferimento, alla nomina dei rappresentanti nel Comitato di gestione di cui all'art. 3.
 
Art. 3
Il Comitato di gestione ed i sottocomitati

1. E' istituito il Comitato di gestione per il portale «Normattiva», presieduto dal Capo del DAGL o da un suo delegato e composto da 4 rappresentanti per ciascuna delle seguenti istituzioni: Presidenza del Consiglio dei ministri, Senato della Repubblica e Camera dei deputati. Ai suoi lavori possono partecipare rappresentanti della Corte di cassazione, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nonche' dell'Agenzia per l'Italia digitale.
2. Il Comitato di gestione:
a) redige il programma e lo schema di convenzione di cui all'articolo 4 con l'indicazione delle specifiche attivita' da realizzare e della relativa tempistica;
b) definisce le modalita' con le quali i testi storici degli atti pubblicati nel portale «Normattiva» gli aggiornamenti di vigenza degli stessi e i relativi metadati sono resi disponibili per il riuso pubblico e gratuito in formati standard aperti in aderenza alla normativa vigente;
c) individua una o piu' licenze motivate per il riuso gratuito e il pubblico accesso a tutti i dati di cui al comma 2, lettera b);
d) valuta i risultati ottenuti e approva i verbali di verifica delle attivita' svolte in attuazione del programma e della convenzione, con le cadenze ivi indicate;
e) propone al Capo del DAGL ed ai Segretari generali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati eventuali modifiche e aggiornamenti del programma e della convenzione, anche all'esito delle verifiche effettuate;
f) predispone schemi di convenzioni di cui all'articolo 2 comma 2, lett. a) n. 2. con definizione delle relative modalita' attuative.
3. Il Comitato di gestione e' integrato da non oltre 4 rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome quando si trattano temi connessi con la convergenza delle banche dati delle leggi regionali nel portale -«Normattiva», anche nell'ambito del programma di cui all'articolo 4.
4. Per lo svolgimento di attivita' istruttorie il Comitato puo' istituire sottocomitati ai quali possono partecipare altri soggetti istituzionali, nonche' enti universitari e di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per tutte le attivita' di cui al presente articolo il Comitato si avvale, attraverso il DAGL, della collaborazione dell'Agenzia per l'Italia digitale.
 
Art. 4
Programma e Convenzioni

1. Il programma, di durata pluriennale, individua gli obiettivi per lo sviluppo del portale e l'integrazione della banca dati e definisce le priorita' da realizzare mediante le attivita' oggetto di convenzioni al fine di:
a) integrare la banca dati con tutti gli atti normativi pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» a decorrere dal 1861
b) sviluppare il portale, con specifico riguardo alle modalita' di ricerca, alla veste grafica e alla presentazione dei contenuti:
c) realizzare la convergenza nel portale delle banche dati delle leggi regionali.
2. Sulla base del programma sono stipulate le convenzioni con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale soggetto preposto alla stampa e alla gestione, anche con strumenti telematici, della «Gazzetta Ufficiale».
 
Art. 5
Disposizioni finali

1. Gli incarichi di Presidente e di componente degli organismi di cui al presente decreto, nonche' la partecipazione ai medesimi, sono svolti a titolo gratuito.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per il visto di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma. 4 settembre 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti
 
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