Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2015
Adeguamento triennale stipendi e indennita' del personale di magistratura ed equiparati.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97, recante «Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato», e, in particolare, gli articoli 11 e 12, come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ove si prevede che la percentuale dell'adeguamento triennale delle retribuzioni del predetto personale e' determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», e in particolare l'art. 24, comma 1, che stabilisce che dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi delle categorie di personale statale non contrattualizzato sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;
Visto il comma 4 del medesimo art. 24 della citata legge n. 448 del 1998, che dispone che il criterio previsto dal predetto comma l si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego;
Vista la sentenza 11 ottobre 2012, n. 223, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte riguardante la mancata erogazione degli acconti e del conguaglio per gli anni 2011, 2012 e 2013, previsti dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale di magistratura e gli avvocati e procuratori dello Stato e nella parte riguardante la rideterminazione del conguaglio per l'anno 2015 con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014;
Vista la nota del 20 febbraio 2015, prot. n. SP/96.2015, avente ad oggetto «Adeguamento triennale stipendi e indennita' del personale di magistratura ed equiparati - Art. 2 della legge n. 27 del 1981 ed art. 24 della legge n. 448 del 1998», con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i dirigenti non contrattualizzati, dal 2011 al 2014 e' risultata pari allo 0,01 per cento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 8 marzo 2013, relativo all'adeguamento degli stipendi e delle indennita' del personale in riferimento per il triennio 2009-2011, con il quale il trattamento economico del personale stesso e' stato aumentato del 5,41 per cento complessivo a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, nella misura dell'1,62 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2014;
Rilevato che il citato adeguamento triennale nella misura dello 0,01 per cento va applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 alle misure della retribuzione in vigore al 1° gennaio 2012, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2015, degli acconti corrisposti negli anni 2013 e 2014;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli acconti per gli anni 2016 e 2017 vanno determinati nella misura del 30 per cento della variazione percentuale dell'adeguamento triennale, da applicare dal 1° gennaio 2015, pari allo 0,01 per cento e che da tale determinazione risulta una percentuale, arrotondata alla seconda cifra decimale, pari allo 0,00 per cento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 28 aprile 2015 al n. 1138, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2012 sono incrementate dello 0,01 per cento con decorrenza 1° gennaio 2015, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2015, degli acconti corrisposti negli anni 2013 e 2014.
 
Art. 2

l. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2015, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, non sono incrementate, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
 
Art. 3

1. Al relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, si provvede a valere sulle disponibilita' dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2015

Il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
De Vincenti
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2015, n. 2130
 
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